<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20241423120250301133231865" descrizione="" gruppo="20241423120250301133231865" modifica="02/03/2025 17:50:58" stato="2" tipo="16" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="14231"/><fascicolo anno="2025" n="04961"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1B:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20241423120250301133231865.xml</file><wordfile>20241423120250301133231865.docm</wordfile><ricorso NRG="202414231">202414231\202414231.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\912 Giovanni Iannini\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Claudio Vallorani</firma><data>01/03/2025 14:41:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giovanni Iannini,	Presidente</h:div><h:div>Claudio Vallorani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Domenico De Martino,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- dell’Atto dispositivo n. 75 del 27.11.2024 della Marina Militare – Centro di Responsabilità Amministrativa – Ufficio Generale, comunicato in data 28.11.2024, con cui la Marina Militare ha aggiudicato alla soc. Coop. I Gemelli S.C.P.A. i lotti nn. 1 e 2 del “Servizio di ristorazione presso il Circolo Ufficiali di Venezia” oggetto della “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l’affidamento del servizio di ristorazione (esclusa fornitura di generi alimentari) e dei servizi connessi dei Circoli della Marina Militare di Livorno e Venezia, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, di durata quadriennale”;</h:div><h:div>- Della nota prot. n.0013013 del 28.11.2024, con cui la Marina Militare ha comunicato, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, ha comunicato il provvedimento di aggiudicazione “ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D. Lgs n. 36/2023 relativamente ai lotti 1 e 2, a favore della società cooperativa I GEMELLI S.C.P.A.”;</h:div><h:div>- Del Processo verbale n. 92 del 07.11.2024, afferente la seduta di gara del 07.11.2024, nella parte in cui la Commissione “non ha rilevato elementi tali da far presuppore la presenza di offerte anomale ai sensi dell’art. 110 del Dlgs 36/2023” e non ha escluso dalla gara la società cooperativa I Gemelli S.C.P.A. – odierna aggiudicataria – e il Consorzio Progetto MultiServizi – Consorzio Stabile – seconda in graduatoria;</h:div><h:div>- Di tutti i Processi Verbali, sia in seduta pubblica che in seduta riservata, e segnatamente dei PV nr. 69 del 03.10.2024, nr. 86 del 28.10.2024, nr. 92 del 07.11.2024, nr. 98 del 26.11.2024, se ed in quanto interpretabili in senso avverso alla odierna ricorrente;</h:div><h:div>- Qualora occorra, di tutti gli atti della lex specialis se ed in quanto lesiva degli interessi della ricorrente;</h:div><h:div>- Di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente;</h:div><h:div>PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA</h:div><h:div>Dell’Accordo Quadro, medio tempore, eventualmente stipulato tra l’Amministrazione aggiudicatrice e la società cooperativa I Gemelli S.C.P.A. e/o la seconda in graduatoria (Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile) dei Lotti nn. 1 e 2 della procedura di gara de qua per cui si controverte;</h:div><h:div>E PER IL SUBENTRO</h:div><h:div>- Della ricorrente nello stesso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 122 c.p.a.;</h:div><h:div>NONCHE’</h:div><h:div>- per l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara de qua e per il risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente;</h:div><h:div>- in subordine, per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, con subentro della società Vag Solution srl negli Accordi quadro eventualmente stipulati, o, in subordine, in forma generica per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 14231 del 2024, proposto da: </h:div><h:div>Vag Solution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Profili e Luigi Scarpati, con domicilio eletto presso lo studio Armando Profili in Roma, via Palumbo 26; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Cooperativa “I Gemelli” S.C.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Giorgio Leoni e Gabriele Calevro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Consorzio Progetto Multiservizi -Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Squillante, con domicilio eletto presso il suo studio in Sarno, via Matteotti; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Marina Militare e della Cooperativa “I Gemelli” S.C.P.A e del Consorzio Progetto Multiservizi -Consorzio Stabile;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>Rilevato che:</corsivo></h:div><h:div>- l’Avvocatura erariale ha tempestivamente eccepito, nella comparsa di costituzione, l’incompetenza per territorio di questo TAR; </h:div><h:div>- anche in tempi recenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 aprile 2023, n. 3555) si è osservato che ai sensi dell'art. 13, comma 1 c.p.a. tra i due criteri di riparto della competenza territoriale, quello del luogo della sede dell'autorità emanante, e quello del luogo di produzione degli effetti dell'atto impugnato, si deve dare prevalenza a quest'ultimo in virtù del dato letterale costituito dall'uso dell'espressione <corsivo>“comunque”.</corsivo> Pertanto il citato precedente ha statuito che <corsivo>“ai fini dell'individuazione del Tribunale amministrativo regionale competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica, deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura, ossia all'ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria conseguente all'emanazione dell'atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, e dunque al luogo di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara e/o dalla sede dei partecipanti alla gara (Cons. Stato, Sez. VI, 11/07/2012, n. 4105, Sez. IV, 16 febbraio 2011 n. 1018, Sez. VI, 23 marzo 2010 n. 1690)”;</corsivo> ed ha soggiunto che <corsivo>“deve trovare altresì applicazione anche la regola secondo cui, per siffatte gare e ai fini dell’individuazione della competenza territoriale inderogabile dei Tar, non rileva che la procedura, la commissione giudicatrice e il RUP siano unici, bensì piuttosto il fatto che gli atti impugnati abbiano o meno effetti immediati e diretti nel territorio di una regione (Cons. Stato, V, ord. nn. 2029 e 2030 del 2022)”;</corsivo> e ciò poiché, <corsivo>“l’art. 13 comma 1 Cod. proc. amm., nel delineare i rapporti tra il criterio della sede dell’autorità emanante (primo periodo) e quello dell’efficacia spaziale degli atti impugnati (secondo periodo), secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, ha inteso chiarire che il criterio ordinario, rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico, spettando in tal caso la competenza al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano, anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale, da un ente ultraregionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale (Cons. Stato, V, ord. nn. 5012, 5013 e 5014 del 2020; Ad. plen. n. 33 e 34 del 2012)”</corsivo> (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1° dicembre 2022, n. 10561);</h:div><h:div>- tale orientamento risulta, inoltre, conforme alla pronuncia dell’Adunanza plenaria del 24 settembre 2012, n. 33, in cui si è sottolineato il principio secondo cui <corsivo>“deve (…) privilegiarsi il criterio connesso all'ambito territoriale di efficacia diretta del potere esercitato, anche in ragione delle possibili connessioni tra diversi giudizi, nonché per non accrescere oltremodo il carico del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sul quale altrimenti verrebbero a gravare tutte le controversie aventi a oggetto l'attività delle amministrazioni che hanno sede nella capitale, anche quando tale attività riguardi in via diretta circoscritti ambiti territoriali”</corsivo>;</h:div><h:div>- in tali evenienze, pertanto, ad avviso del Consiglio di Stato <corsivo>“il criterio per la determinazione della competenza territoriale è quello stabilito dall’art. 13, comma 1, ultimo periodo, del c.p.a. (c.d. criterio degli effetti dell’atto), ai sensi del quale le controversie riguardanti provvedimenti «i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione» rientrano nella competenza del tribunale amministrativo che ha sede nella medesima regione”</corsivo> (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 agosto 2022, n. 7363, che, peraltro ha confermato l’ordinanza 14 giugno 2022, n. 7853, in relazione ad un accordo quadro che aveva previsto l’aggiudicazione di distinti lotti, uno dei quali – quello controverso – prevedeva <corsivo>“l’affidamento di lavori da svolgersi unicamente in Umbria”</corsivo>);</h:div><h:div>-  ancora, nella predetta pronuncia il giudice di seconde cure ha evidenziato che <corsivo>“la procedura di gara per cui è controversia non è una procedura unica ma plurima, secondo il principio che la procedura suddivisa in più lotti si articola in una pluralità di procedure di gara ciascuna avente a oggetto l’affidamento del singolo lotto. Come osservato da un costante indirizzo della giurisprudenza, «costituisce ius receptum che un bando di gara pubblica suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione (v., ex multis, Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070; Cons. St., sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52; Cons. St., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241)» (così di recente Cons. Stato, sez. III, 23 febbraio 2022, n. 1281)</corsivo>  (vedi TAR Lazio, IV, ordinanza 11 luglio 2024, n. 13973);</h:div><h:div>Considerato che, nella specie, la controversia verte sulla gara indetta con Atto Autorizzativo n. 44 del 24.07.2024, con il quale il Capo dell’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa della Marina Militare ha autorizzato l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, <corsivo>“finalizzata alla stipula di un accordo quadro di durata quadriennale con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di ristorazione (esclusa fornitura di generi alimentari) e dei servizi connessi dei Circoli della Marina Militare di Livorno e Venezia, per un importo massimo di € 2.166.100,00 oltre I.V.A al 10%, a valere su fondi del Capitolo 4392 art. 1”;</corsivo></h:div><h:div>Considerato che, in particolare, la società ricorrente ha impugnato la duplice aggiudicazione, in favore della società Cooperativa “I Gemelli”, dei lotti n. 1 e n. 2, relativi, rispettivamente, al servizio di  ristorazione presso il Circolo ufficiali di Venezia e al medesimo servizio da svolgere presso il Circolo sottufficiali di Venezia;</h:div><h:div>Considerato, pertanto, che si tratta di due distinte aggiudicazioni di due lotti autonomi da eseguire, in ogni caso, all’interno della città di Venezia e, quindi, i relativi effetti sono chiaramente localizzabili e circoscrivibili nell’ambito territoriale della Regione Veneto;</h:div><h:div>Considerato, conseguentemente, che, alla luce dell’ampia giurisprudenza sopracitata, il criterio per la determinazione della competenza territoriale è quello stabilito dall’art. 13, comma 1, ultimo periodo, del c.p.a. (c.d. criterio degli effetti dell’atto), ai sensi del quale le controversie riguardanti provvedimenti <corsivo>«i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione rientrano nella competenza del tribunale amministrativo che ha sede nella medesima regione”;</corsivo></h:div><h:div>Ritenuto, infatti, che trattandosi di bando unico ma ad oggetto plurimo non vi sia possibilità di derogare all’applicazione del criterio degli effetti che si correla al luogo di esecuzione della commessa (Venezia) in quanto non ricorre nessuna delle fattispecie derogatorie, individuate dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure unitarie (con unico bando, unica Commissione di gara ed unico RUP), nei seguenti casi: </h:div><h:div>(i) possibilità di aggiudicazione di un solo lotto o di un numero limitato di lotti ad ogni singola concorrente (cosicché l'aggiudicazione di un lotto viene ad essere condizionata dall'esito della procedura selettiva relativa agli altri lotti, cfr. Cons. St. ord. n. 04271/2019); </h:div><h:div>(ii) la circostanza che non tutti i lotti coincidano con un unico territorio regionale, comprendendo, in diversi casi, più regioni (cfr. Cons. St. ord. n. 83/2019); </h:div><h:div>(iii) una terza ipotesi, ad avviso del Collegio, si configura nel caso di esclusione da procedura di affidamento suddivisa in lotti, laddove l’espulsione dell’impresa dalla gara sia motivata unitariamente e con unico atto e sia destinata ad incidere con effetti demolitori, contestualmente, su più diverse aggiudicazioni localizzabili presso diverse regioni; </h:div><h:div>Ritenuto che, nella specie, non siano individuabili le suddette fattispecie derogatorie e che, di conseguenza, la presente controversia sia da ritenere devoluta alla competenza del T.A.R. Veneto; </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):</h:div><h:div>dichiara la propria incompetenza, per essere territorialmente competente a dirimere la presente controversia il T.A.R. per il Veneto (Venezia), dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di rito (art. 15, comma 4, c.p.a.).</h:div><h:div>Spese della presente fase compensate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Claudio Vallorani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>