<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20241413820251221172139162" descrizione="riutilizzo dati aperti" gruppo="20241413820251221172139162" modifica="26/12/2025 15:53:27" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Explurimis S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="14138"/><fascicolo anno="2025" n="23877"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20241413820251221172139162.xml</file><wordfile>20241413820251221172139162.docm</wordfile><ricorso NRG="202414138">202414138\202414138.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\517 Roberto Politi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angelo Fanizza</firma><data>26/12/2025 15:53:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/12/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del 21.11.2024 con cui il Direttore Generale del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia – Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati; della nota della DGSIA, prot. M_dg.DOG07.23/08/2022.0024734.U, con cui sono stati negati l’accesso a fini di riutilizzo dei dati delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione disponibili sul sito Italjure; del DPR 21 maggio 1982, n. 322, “<corsivo>Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione</corsivo>”, e ciò relativamente all’art. 9, commi 1 e 2.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 14138 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Explurimis s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La società Explurimis s.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento del 21.11.2024 con cui il Direttore Generale del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia – Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati ha disposto, in accoglimento dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 24.6.2024 (con cui è stato chiesto “<corsivo>ex art. 5 D.LGs. n. 36/2006 di poter procedere al “riutilizzo” per finalità commerciali per lo svolgimento di attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (come meglio descritti sopra al punto 1), previo rilascio, ove necessario, di “licenza di riutilizzo” aperta nelle forme fissate dalla disciplina primaria e regolamentare di riferimento, preferibilmente in forma di licenza di sola attribuzione nel formato CC-BY-4.0, per lo sfruttamento commerciale senza altre limitazioni e obblighi d'uso, salva l'attribuzione dell'origine al licenziante, dei seguenti dati prodotti e detenuti per i propri fini istituzionali dall’Amministrazione della Giustizia, da acquisire in formato aperto e con modalità dinamica: 1- Tutte le Sentenze, Ordinanze e Pareri della Giurisprudenza di Merito • disponibili nei formati digitali: "txt", e, se presente, “pdf" • in forma non anonimizzata, e, se presente, in forma anonimizzata o pseudo-anonimizzata • ogni file deve essere corredato dal maggior numero di "metadati" possibili, tra cui: • ufficio giudiziario e sezione che ha emesso l’atto • numero e data di deposito dell’atto • numero/anno ruolo generale • giudice • parti e controparti (se possibile) • grado di giudizio; 2- Tutte le Sentenze, Ordinanze, Decreti della Corte di cassazione • disponibili nei formati digitali: "txt", e, se presente, “pdf" • in forma non anonimizzata, e, se presente, in forma anonimizzata o pseudo-anonimizzata • ogni file deve essere corredato dal maggior numero di "metadati" possibili, tra cui: • sezione • numero e data di deposito dell’atto • numero/anno ruolo generale • giudice • parti e controparti (se possibile)</corsivo>”), ed in ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 18307 del 22 ottobre 2024, che “<corsivo>il richiesto riutilizzo documentale è concedibile limitatamente alla giurisprudenza degli Uffici di merito ed è consentito nei limiti, alle condizioni e con l’assunzione degli impegni previsti dall’allegata Convenzione tra il Ministero della Giustizia e l’Associazione Italiana Editori (AIE), previa adesione alla medesima Convenzione, mediante sottoscrizione del modulo di richiesta, che pure si allega, da parte del legale rappresentante della Società. Una volta sottoscritto, il modulo di richiesta di adesione dovrà essere trasmesso all’Ufficio IV di questa Direzione Generale (…) per le conseguenti valutazioni e determinazioni</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente ha, inoltre, impugnato la nota della DGSIA, prot. M_dg.DOG07.23/08/2022.0024734.U, con cui sono stati negati l’accesso a fini di riutilizzo dei dati delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione disponibili sul sito Italgiure; ed il DPR 21 maggio 1982, n. 322, “<corsivo>Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione</corsivo>” nella parte in cui, all’art. 9, comma 1 dispone che “<corsivo>È consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio</corsivo>” e al comma 2 che “<corsivo>È vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare è fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal centro</corsivo>”. </h:div><h:div>In sintesi è accaduto: che la società ricorrente, svolgente attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ha chiesto al Ministero della Giustizia “<corsivo>la disponibilità, in formato aperto e con modalità dinamica, dei documenti mediante A.P.I. – acronimo di "Application Programming Interface", ovvero “interfaccia per programmi applicativi” (come definite dall’art. 2, 1° co., lett. f-bis D.Lgs. n. 36/2006) - servite a mezzo di http/https, secondo protocolli e formati standard (p.e. GraphQL), continuativamente a mezzo delle suddette API e in modo “dinamico”, cosicché ogni nuova sentenza pubblicata dovrebbe essere disponibile insieme con quelle già presenti nel sistema docu-mentale, mediante accesso cosiddetto "massivo", con l’indicazione delle restrizioni di accesso implementate nel caso in cui l'end point dovesse essere protetto da un sistema di "bot mitigation", o comunque altro sistema volto ad accordare il volume degli accessi alle capacità del sistema</corsivo>” (cfr. pagg. 4 – 5); che con la sentenza n. 18307/2024 (peraltro confermata dal Consiglio di Stato con sentenza, sez. III, 2 aprile 2025, n. 2818, di rigetto dell’appello proposto dalla medesima società) si è ordinato al predetto Ministero di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata in data 24.6.2024; che nella motivazione dell’impugnato provvedimento si è, in particolare, rilevato che “<corsivo>in data 4 luglio 2024, il Ministero della Giustizia e l’Associazione Italiana Editori (AIE) stipulavano l’allegata Convenzione che disciplina, in modo paritario per tutti gli editori di contenuti giuridici, anche non associati all’AIE, le modalità amministrative e tecniche idonee a garantire la continuità dei servizi di diffusione della conoscenza della giurisprudenza, fornendo loro, con le cautele richieste dal GDPR e attraverso canali telematici sicuri, l'accesso ad un servizio di download massivo dei dati dei provvedimenti giurisdizionali degli Uffici di merito, in modo che essi possano utilizzarne i contenuti nella piena interezza, ovverosia non anonimizzati, salvo che nelle materie elencate nell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196”;  che ogni editore, anche non associato all’AIE, può usufruire dei servizi previsti dalla Convenzione, nei limiti e alle condizioni ivi previste, aderendo ad essa; che, invece, non è consentito il “riutilizzo” della giurisprudenza della Corte di cassazione</corsivo>”.</h:div><h:div>A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:</h:div><h:div>1°) “<corsivo>SULLA MANCATA CONCESSIONE DEI DATI INERENTI ALLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, IN RELAZIONE ALL’ART. 12, DELLA DI-RETTIVA COMUNITARIA N. 2019/1024 E DELL’ART. 5, IN RELAZIONE ALL’ART. 3, 1° CO., LETT. D) E ALL’ART. 11, DEL D.LGS. N. 36/2006 – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI FATTI PRESUPPOSTI E PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente, dopo un’articolata esposizione della disciplina di cui alla Direttiva n. 2019/1024, ha contestato che “<corsivo>dall’esame dell’atto così citato a soccorso motivazionale, le ragioni del diniego si incentrano sul fatto che i dati del sistema Italjure, a cui in quel caso era stato richiesto l’accesso, costituiscono un “archivio” gestito da un ente culturale, quale sarebbe il Centro Elaborazione Dati della Corte di Cassazione, e pertanto, contenendo dati sensibili, non sarebbero ostensibili</corsivo>” (cfr. pag. 13); e che “<corsivo>l’istanza formulata dalla Explurimis è rivolta al Ministero della Giustizia e non al CED della Corte di Cassazione ed è espressamente finalizzata a ottenere (oltre alla giurisprudenza di merito) “Tutte le Sentenze, Ordinanze, Decreti della Corte di Cassazione”, nel loro testo storico, senza alcuna elaborazione, astrazione o commento potenzialmente frutto del lavoro di enti culturali e ipoteticamente coperto da diritto di autore. La motivazione così indicata è del tutto priva di pertinenza al caso di specie e configura l’evidente sussistenza dell’eccesso di potere per errore nei fatti presupposti. Né può ragionevolmente sostenersi che il CED, inquanto ente culturale, abbia l’esclusività nel trattamento delle sentenze della Corte di Cassazione</corsivo>” (cfr. pag. 14).</h:div><h:div>2°) “<corsivo>SULLA MANCATA CONCESSIONE DEI DATI INERENTI ALLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE: VIOLAZIONE DELLE MEDESIME DISPOSIZIONI DI CUI AL MOTIVO CHE PRECEDE SOTTO DIVERSO PROFILO – VIOLAZIONE DELL’ART. 4 D.P.R. N. 322/1981</corsivo>”.</h:div><h:div>Con tale motivo la ricorrente ha dedotto che “<corsivo>anche l’eventuale attribuzione in via esclusiva dei dati al CED della Corte di Cassazione non consentirebbe di sostenere la legittimità del diniego qui impugnato. Inoltre, laddove si volesse ritenere, come fa l’allegato citato per relationem che l’art. 9 del D.P.R. n. 322/1981 inibirebbe l’uso di tali dati per fini commerciali, tale norma, ove anche non risultasse automaticamente abrogata, si porrebbe in contrasto con la sopravvenuta disciplina comunitaria di principio e sarebbe quindi, oltre che viziata da incostituzionalità sopravvenuta, direttamente disapplicabile da parte del Giudice Amministrativo</corsivo>” (cfr. pag. 15).</h:div><h:div>3°) “<corsivo>SULLE PRESCRIZIONI DATE CON IL PROVVEDIMENTO NELLA PARTE IN CUI AMMETTE L’APERTURA ALLE SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO: VIOLAZIONE DE-GLI ARTT. 2, 1° CO. N. 7, 5, 6 E 7 DELLA DIRETTIVA, E DEGLI ARTT. 2, 1° CO., LETT. C-QUINQUIES, 6, 7 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER SVIAMENTO</corsivo>”.</h:div><h:div>Da ultimo, la ricorrente ha censurato la legittimità della Convenzione tra Ministero e Associazione italiana editori nella parte in cui “<corsivo>all’art. 7 della bozza di convenzione allegata, limita l’uso dell’intelligenza artificiale in merito ai dati della giurisprudenza di merito alla sola ricerca del precedente così inibendo l’enucleazione dei principi di diritto che costituiscono la ragione primaria dell’istanza della Explurimis; nonché nelle parti in cui, sempre secondo quanto previsto dalla convenzione, attribuisce alla richiedente l’onere della anonimizzazione dei dati, per di più a fronte del fatto che il rilascio della concessione prevede (art. 4) il versamento di un contributo pari a € 10.000,00 non correlato ai costi marginali di fornitura e che l’amministrazione potrà riassegnare “ad uno o più capitoli del DIT, per il finanziamento delle spese di investimento e sviluppo dell'informatica giuridica”</corsivo>” (cfr. pag. 17); in particolare, ha stigmatizzato che “<corsivo>non solo la misura del corrispettivo è stata determinata forfetariamente, ma si prevede addirittura che il gettito confluisca in altri capitoli al fine di utilizzo per progetti di informatizzazione del sistema giudiziario che dovrebbero, invece, gravare sulla fiscalità generale</corsivo>” (cfr. pagg. 17 – 18).</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (26.2.2025).</h:div><h:div>In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 19 dicembre 2025:</h:div><h:div>- nella memoria conclusiva del 13.11.2025 l’Amministrazione resistente ha opposto che “<corsivo>in considerazione della mancanza di chiarezza nell’istanza presentata dalla ricorrente, il ministero ha ritenuto di rispondere alla predetta richiesta facendo riferimento a precedenti provvedimenti del Ministero con i quali era stata respinta la richiesta, presentata da altri operatori, di accesso di utilizzo di dati disponibili sul sito Italgiure della Corte di cassazione. Ciò spiega in riferimento, contenuto nella nota del Ministero 24734 del 22 agosto del 2018 ai pareri formulati dalla Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione del 16 agosto 2022 e alla nota 24537 del 17 agosto 2022 del Dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale per gli affari giuridici legali</corsivo>” (cfr. pag. 4); che, in riferimento al carattere dinamico dei dati di cui ha chiesto il riutilizzo la ricorrente, “<corsivo>è, pertanto, da escludere che le decisioni della Corte di cassazione che decidono una controversia pendente tra due o più parti possono essere definite come “dati dinamici” perché soggetta ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale: una volta depositata, infatti, la decisione della Corte di cassazione è, di regola e salvo particolari mezzi di impugnazione di carattere straordinario, una decisione definitiva, non è soggetta ad aggiornamenti frequenti e tantomeno ad aggiornamenti “in tempo reale”</corsivo>” (cfr. pag. 6); che “<corsivo>è la stessa società ricorrente a riconoscere di non aver chiesto il riutilizzo dei dati detenuti dal Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione; ma, come si è visto, è la stessa direttiva 1024 del 2019 che prevede (all’articolo 12) la possibilità di accordi di esclusiva e fa salvi quelli esistenti alla data del 17 luglio 2013 conclusi da enti pubblici entro il limite della data della loro scadenza e comunque non oltre il 18 luglio 2043</corsivo>” (cfr. pag. 7);</h:div><h:div>- nella memoria di replica del 28.11.2025 la ricorrente ha sottolineato che “<corsivo>non è un utente della Giustizia che richiede accesso ai dati in relazione a proprie specifiche esigenze occasionate da singoli casi concreti: essa è, invece, un operatore commerciale che intende fare un uso generale e massivo dei dati al fine di mettere a sua volta a disposizione dell’utenza il frutto di tale elaborazione, cosicché il portale di accesso richiamato dalla controparte configura uno strumento del tutto inidoneo a tali fini, dovendosi considerare che tale strumento è predisposto proprio in modo da evitare un uso massivo dei dati ivi contenuti</corsivo>” (cfr. pagg. 3 – 4).</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno alcuni dei motivi proposti dalla ricorrente, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.</h:div><h:div>Non è contestato tra le parti, ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a., che l’istanza della ricorrente è stata finalizzata al “<corsivo>riutilizzo per finalità commerciali per lo svolgimento di attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico</corsivo>”: in altri termini, si è prefissa di ottenere “<corsivo>la licenza aperta per il riutilizzo commerciale, preferibilmente in forma di licenza di sola attribuzione nel formato CC-BY-4.0, dei dati inerenti al contenzioso giurisdizionale al fine di assicurare, mediante la creazione di apposito data base, un uso dei principi di diritto e dell’intelligenza artificiale sempre precisi, affidabili e contestualizzati</corsivo>” (cfr. pag. 4 del ricorso).</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 2, punto 11 della Direttiva 2019/1024 per “<corsivo>riutilizzo</corsivo>” è inteso “<corsivo>l'uso, da parte di persone fisiche o giuridiche, di documenti in possesso di: a) enti pubblici a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico; b) imprese pubbliche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale di fornire i servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche ed enti pubblici esclusivamente in adempimento dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel nostro ordinamento positivo, la disposizione che costituisce il nucleo del riutilizzo dei dati è l’art. 7 bis del d.lgs. 33/2013, in cui, al comma 1, si prevede che “<corsivo>gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali</corsivo>”: una disposizione, rubricata “<corsivo>riutilizzo dei dati pubblicati</corsivo>”, da applicare in stretta correlazione con il precedente art. 7, a sua volta rubricato “<corsivo>dati aperti e riutilizzo</corsivo>”, in cui è stabilito che “<corsivo>i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità</corsivo>”.</h:div><h:div>Il filo rosso della tesi della società ricorrente è che la disciplina legislativa avrebbe definito un regime di trasparenza informativa che avrebbe dovuto conformare, in modo simmetrico, la concedibilità – senza particolari restrizioni – della licenza posta a base del proprio progetto commerciale.</h:div><h:div>In effetti, soltanto nel ricorso è stata operata una correzione dichiarativa circa tale progetto commerciale, nel senso che la ricorrente ha chiarito di aver interesse all’utilizzo di “<corsivo>tutte le sentenze ordinanze decreti della Corte di cassazione nel loro testo storico senza alcuna elaborazione, astrazione o commento potenzialmente frutto del lavoro di enti culturali e ipoteticamente coperto da diritto d’autore</corsivo>” (cfr. pag. 14).</h:div><h:div>Nella memoria di replica, la stessa ricorrente ha ribadito che “<corsivo>l’istanza originaria è stata rivolta direttamente e unicamente al Ministero e non anche alla Corte di Cassazione né il centro elaborazione dati della Corte di Cassazione che costituisce autonomo ente culturale, cosicché non poteva sorgere alcun dubbio circa il destinatario della richiesta che era rivolta appunto al Ministero competente che della giustizia assicura l’amministrazione. Inoltre, l’istanza aveva ad oggetto, in modo del tutto univoco, i provvedimenti in quanto tali e non l’elaborazione fattane dal centro di documentazione della Corte di Cassazione. Deriva da quanto sopra che l’equivoco in cui è incorso il Ministero non trova alcun ancoraggio plausibile nel testo dell’istanza respinta come sopra</corsivo>” (cfr. pag. 2).</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio, nondimeno, alcuna rilevanza possono avere le precisazioni postume operate dalla ricorrente nel corso del giudizio, piuttosto dovendosi avere riguardo al contenuto oggettivo della domanda presentata al Ministero, quest’ultima afflitta da una opacità esplicativa che non può essere affatto imputata all’Amministrazione, la quale, alla luce di quanto richiestole, non ha potuto che eccepire che “<corsivo>all’indirizzo internet https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/ è consentito l’accesso e il riutilizzo dei provvedimenti della Corte di cassazione in formato elettronico</corsivo>” (cfr. pag. 4 della memoria conclusiva).</h:div><h:div>Cosicché, sulla scorta di quanto – effettivamente – è evincibile dall’istruttoria procedimentale (ed escludendosi che possano rilevare le postume precisazioni svolte in sede processuale dalla ricorrente, inammissibili in guisa identica al divieto di integrazione postuma della motivazione da parte della pubblica Amministrazione), il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, non essendo – realmente – prospettabile una limitazione all’uso dei dati in formato aperto da parte della ricorrente; né, soprattutto, è stata comprovata la lesione che deriverebbe dall’impugnato provvedimento.</h:div><h:div>Tuttavia, la ricorrente ha lamentato – per questo insistendo nella domanda giudiziaria – che il richiesto utilizzo sarebbe da ricondurre alla modalità “dinamica” di messa a disposizione dei documenti mediante A.P.I. (<corsivo>application programming interface</corsivo>), e che, dunque, il parziale diniego opposto dal Ministero sarebbe, comunque, illegittimo.</h:div><h:div>Tale assunto, ad avviso del Collegio, non può essere condiviso, con conseguente infondatezza nel merito del ricorso.</h:div><h:div>L’ordinamento di settore ha, infatti, distinto, in modo chiaro e soprattutto pregiudiziale, la finalità del riutilizzo, basato sullo sfruttamento a fini economici e commerciali, dalla finalità di trasparenza, che allude al controllo democratico: profili non coincidenti nè, tantomeno, sovrapponibili.</h:div><h:div>La trasparenza dei dati è, infatti, declinata dal legislatore all’art. 1 del d.lgs. 33/2013, definita “<corsivo>come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche</corsivo>”.</h:div><h:div>Non è, di contro, prevista alcuna attività di elaborazione, modificazione, combinazione o trasformazione dei dati raccolti dalla pubblica Amministrazione: sostrato, le cennate attività, proprio del riutilizzo, vale a dire di un’attività che è soggetta allo sfruttamento del valore del patrimonio informativo pubblico, anche a scopo commerciale; attività che, nel caso della ricorrente, è stata esplicitata nel preannuncio dell’uso di un’A.P.I. tramite la quale utilizzare i dati in modo “dinamico”: aggettivazione che va ricondotta alla definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c-sexies del d.lgs. 36/2006 (“<corsivo>dati dinamici: documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza</corsivo>”), esemplificata, nelle linee guida AGID recanti “<corsivo>regole tecniche per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico</corsivo>” (adottate con determinazione n. 183 del 3.8.2023), in applicazioni relative ai “<corsivo>dati ambientali, relativi al traffico, satellitari o meteorologici</corsivo>”, cui la ricorrente intenderebbe estendere, sulla scorta di una soggettiva interpretazione, anche i dati afferenti alla Giustizia.</h:div><h:div>Ma la pregiudizialità della distinzione sopra richiamata è ben strutturata nel DPR 322/1981, “<corsivo>regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione</corsivo>”, pure impugnato dalla ricorrente, in cui si è previsto, all’art. 9, pienamente vigente, che “<corsivo>è consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio. È vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare è fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal centro. La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro della Corte di cassazione. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione</corsivo>”.</h:div><h:div>Il predetto art. 9 è espressione di discrezionalità legislativa, cioè dell’esercizio di una potestà che – come ha teorizzato la dottrina pubblicistica – è da considerare libera e incondizionata, cosicché quando un atto legislativo risulti costituzionalmente vincolato al perseguimento di determinati finalità pubbliche, la discrezionalità legislativa esprimerà un limite funzionale di natura prevalentemente interna alla produzione normativa. Quanto ora osservato può essere utilmente sintetizzato dalla legge 87/1953 (“<corsivo>Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale</corsivo>”), la quale prevede, all’art. 28, che (perfino) “<corsivo>il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento</corsivo>”.</h:div><h:div>Avverso tale disposizione la ricorrente ha formulato un mero rilievo di incondivisione, neppure sollevando dubbi di legittimità costituzionale.</h:div><h:div>Non può essere, quindi, reputato illegittimo un sistema di controllo sui presupposti e sull’ampiezza dell’uso concedibile, perché innervato nella disciplina positiva.</h:div><h:div>Ciò è tanto più vero alla luce della circostanza che, dopo la presentazione della domanda del 24.6.2024, ma prima della pubblicazione della sentenza della Sezione n. 18307 del 22 ottobre 2024 (che ha statuito l’obbligo di provvedere), il Ministero resistente ha stipulato in data 4.7.2024 una convenzione con l’Associazione italiana editori nel cui preambolo si è preso atto che “<corsivo>nelle more della realizzazione di una specifica piattaforma informatica che consenta agli Editori, di accedere al servizio di interoperabilità applicativa per poter effettuare il download massivo dalla Banca dati Pubblica (di seguito BDP) dei provvedimenti giudiziari ivi archiviati, è necessario introdurre un regime sperimentale per l’anno 2024, che consenta la fruizione dei provvedimenti giudiziari di merito depositati a decorrere dal 1° gennaio 2024</corsivo>”; e ciò, tenendo a monte presente la “<corsivo>necessità di garantire la continuità dei servizi degli editori, anche non associati ad AIE (di seguito gli “editori”), in questo ambito finalizzato a diffondere la conoscenza della giurisprudenza e, per questi specifici fini, appare utile fornire agli editori l'accesso ad un servizio di download massivo dei dati delle sentenze in modo che essi possano utilizzare i contenuti dei provvedimenti giudiziari di merito nella loro interezza, ovverosia non anonimizzati, salvo che nelle materie elencate nell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196</corsivo>”.</h:div><h:div>Si è, quindi, definito un obbligo di adesione in esito al quale il “<corsivo>servizio verrà reso mediante procedura di trasmissione dei dati, concordata tra il Ministero della Giustizia e l’AIE, attraverso il rilascio di uno specifico identificativo univoco per ogni editore finalizzato alla fruizione del servizio, a seguito di approvazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero</corsivo>”: un’adesione, certo onerosa, comportante il pagamento di un corrispettivo in misura forfettaria di euro 10.000,00, però “<corsivo>imputato al capo XI – Ministero della Giustizia – capitolo 2413/28 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, ai fini della successiva IT, per il finanziamento delle spese di investimento e sviluppo dell'informatica giuridica</corsivo>”. </h:div><h:div>Una finalizzazione che non può essere reputata irragionevole alla luce dell’obiettivo di pubblico interesse sotteso alla realizzazione – dopo la fase sperimentale, in corso – di uno spazio unico di dati, vale a dire di un ecosistema composto da società, privati e pubbliche amministrazioni volto a creare nuovi prodotti e servizi innovativi basati su dati accessibili.</h:div><h:div>Non è, quindi, fondatamente configurabile una lesione derivante dall’applicazione del regime amministrativo prescritto dal Ministero con il provvedimento impugnato, né è stata allegata una lesione concreta del diritto di iniziativa economica della ricorrente, per la sopra ricordata disponibilità (accesso e riutilizzo) delle pronunce della Corte di Cassazione oggetto di un servizio di pubblica utilità e di libera ricerca (Italgiure).</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso va respinto.</h:div><h:div>Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi espressi in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/12/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Angelo Fanizza</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>