<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20241294320250310115350371" descrizione="" gruppo="20241294320250310115350371" modifica="11/03/2025 09:25:41" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Markas S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="12943"/><fascicolo anno="2025" n="05295"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20241294320250310115350371.xml</file><wordfile>20241294320250310115350371.docm</wordfile><ricorso NRG="202412943">202412943\202412943.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\53 Francesco Riccio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Annamaria Gigli</firma><data>11/03/2025 09:25:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Riccio,	Presidente</h:div><h:div>Giovanna Vigliotti,	Primo Referendario</h:div><h:div>Annamaria Gigli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione cautelare,</h:div><h:div>- del provvedimento di Consip S.p.A. del 22.10.2024, comunicato alla ricorrente in data 22.10.2024, avente ad oggetto: “Gara a procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto i servizi di pulizia e sanificazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale” – suddivisa in n. 4 lotti - ID 2548 – lotto 4 - Comunicazione ex art. 90, comma 1, lettera C del D.Lgs. n. 36/2023 - Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.”, con il quale veniva disposta l’aggiudicazione del Lotto 4 (CIG A03C508F44) della gara in favore degli operatori economici Dussmann Service S.r.l., RTI Samsic Italia S.p.A. - GSI S.r.l., RTI Romeo Gestioni S.p.A. - C.M. Service S.r.l., CICLAT Soc. Cons. Coop. Stabile.</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i verbali di gara inerenti alla valutazione del merito tecnico e del dato economico delle offerte presentate;</h:div><h:div>- di tutti gli atti del subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte di Dussmann Service S.r.l. e RTI Samsic Italia S.p.A. - GSI S.r.l.;</h:div><h:div>- di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non conosciuto;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria della inefficacia del contratto/convenzione inerente al Lotto 4 della suddetta gara, eventualmente medio tempore sottoscritta;</h:div><h:div>nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in via principale in forma specifica, nonché, in subordine, per equivalente nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 12943 del 2024, proposto da Markas S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D'Italia 97; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consip Spa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Orsola Cortesini, Giuseppe Morbidelli, Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Samsic Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con Gestione Servizi Integrati S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Santi Dario Tomaselli, Giovanni Tavernise, con domicilio eletto in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B; </h:div><h:div>Romeo Gestioni S.p.A., Ciclat Soc. Cons. Coop. Stabile, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip Spa e di Dussmann Service S.r.l. e di Samsic Italia S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso depositato il 2/12/2024 (notificato il 21/11/2024) Markas S.r.l. ha agito per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe lamentando che, all’esito della gara a procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto i servizi di pulizia e sanificazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, veniva disposta l’aggiudicazione del Lotto 4 in favore degli odierni controinteressati, classificati ai primi quattro posti della graduatoria, in base al disposto dell’art. 23 del Capitolato d’oneri. La ricorrente si collocava, invece, al quinto posto della graduatoria sicché era la prima dei concorrenti non aggiudicatari.</h:div><h:div>2. A sostegno del ricorso ha dedotto il seguente motivo di ricorso: <corsivo>Violazione dei principi e delle norme degli artt. 107 e 110 del D. Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta</corsivo>. In particolare, la ricorrente ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione disposta a favore delle prime due classificate, Dussmann Service s.r.l. e del RTI Samsic Italia S.p.A. - GSI S.r.l (nel seguito Dussmann e Samsic) in quanto entrambe avrebbero formulato offerte incongrue, indicando nelle rispettive offerte e giustificazioni “<corsivo>un numero di ore insufficiente ad eseguire le prestazioni, sopravvalutando consapevolmente la ‘resa’ produttiva del singolo operaio</corsivo>” (v. ricorso).</h:div><h:div>3. La resistente Consip spa e le controinteressate Samsic Italia S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con Gestione Servizi Integrati S.r.l., e Dussmann Service s.r.l. si sono costituite in giudizio il 3/12/2024, chiedendo di respingere il ricorso come da rispettivi scritti difensivi. Le stesse hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso atteso che, essendo il costo della manodopera complessivo, sia di Dussmann che di Samsic, superiore a quello indicato nel Capitolato di gara, la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare, semmai, la stima indicata dalla Consip poiché impeditiva di presentare un’offerta seria. Ulteriormente, è stata sollevata eccezione di inammissibilità per violazione del divieto del “<corsivo>nemo potest venire contra factum proprium</corsivo>”, in quanto la stessa ricorrente si sarebbe discostata, nella sua offerta, dalle “rese” indicate quale parametro per valutare la congruità delle offerte altrui.</h:div><h:div>4. Le ulteriori controinteressate sono rimaste contumaci. </h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio del 18/12/2024 la causa è stata rinviata al merito, previa rinuncia della istanza cautelare come da verbale in atti.</h:div><h:div>6. Alla udienza pubblica del 26/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7. Il ricorso è inammissibile nonché, in ogni caso, da respingere anche nel merito.</h:div><h:div>8. Risulta, in via preliminare, fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’uno e l’altro dei profili eccepiti.</h:div><h:div>9. Quanto al primo, va precisato che dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> della gara (v. del Capitolato d’Oneri – all. 2 ricorrente) emerge che:</h:div><h:div>- non è richiesto ai concorrenti di indicare nell’offerta tecnica (artt. 17 e 17.1), o nell’offerta economica (art. 16), un monte minimo di ore di lavoro da offrire in gara, né la produzione di un piano operativo puntuale delle attività offerte, con indicazione di risorse/turni;</h:div><h:div>- la valutazione dell’offerta è basata su criteri di natura qualitativa esplicitati nel par. 17.1 del Capitolato d’Oneri;</h:div><h:div>- i costi della manodopera sono quantificati in euro 210.090.000,00 calcolati sulla base di costo orario del personale, superfici stimate, quantità stimate di servizi/attività, nonché “<corsivo>produttività oraria dei servizi</corsivo>” (v. art. 3);</h:div><h:div>- solo in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, la Commissione può richiedere di effettuare una simulazione utile a verificare la congruità dell’offerta, nella quale valorizzare, all’interno di un modello specifico allegato alla gara, elementi come i metri quadrati della superficie da trattare, suddivisi per tipologia di area omogenea e per grado di rischio, ribassi e rese (v. allegato 8-bis - doc. 19 Dussmann).</h:div><h:div>9.1 Ebbene, la ricorrente ha dedotto che le prime due classificate avrebbero indicato un numero di ore insufficiente ad eseguire le prestazioni, sopravvalutando il valore ‘resa’ produttiva del singolo operaio.</h:div><h:div>9.2 Dagli atti della gara sopra ricordati emerge, tuttavia, che le offerenti non erano tenute ad indicare nella offerta alcun monte orario minimo per lo svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione. Al contempo, il costo della manodopera complessivo di Dussmann e di Samsic risulta superiore a quello indicato dalla stessa stazione appaltante (euro 210.090.000,00), avendo le stesse dichiarato un costo della manodopera rispettivamente pari a euro 235.678.077,00 e 219.960.000,00. Ne consegue che, seguendo il ragionamento proposto dalla ricorrente, anche la stima indicata dalla stazione appaltante, essendo financo inferiore a quello delle prime due classificate, sarebbe a sua volta insufficiente a garantire i servizi offerti.</h:div><h:div>9.3 Ne deriva che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare sia la mancata previsione di un monte orario minimo nel Capitolato di gara, sia la stima del costo della manodopera formulata all’art. 3 predetto, in quanto sarebbe stata la stessa Consip, in sede di regolazione della gara, a formulare una stima sostanzialmente impeditiva di presentare un’offerta seria e realizzabile. L’omesso gravame della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara rende, dunque, il ricorso inammissibile.</h:div><h:div>10. Quanto al secondo profilo, la stessa ricorrente ammette, come eccepito dalle controinteressate, di essersi a sua volta discostata dai valori limite dalla stessa indicati ai fini della verifica della congruità della resa di cui alle offerte altrui (v. in particolare i parametri illustrati nella relazione - all. 15 ricorrente), giungendo ad affermare che “<corsivo>anche l’offerta Markas debba essere verificata nella sua sostenibilità</corsivo>” (v. memoria della ricorrente del 10/02/2025).</h:div><h:div>10.1 Tale condotta è, tuttavia, contraria ai principi di buona fede e correttezza processuale. </h:div><h:div>10.2 Il Consiglio di Stato ha, anche di recente, ribadito il principio per cui alla stregua del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente: poiché una simile impugnativa viola il generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, deve escludersi che il ricorrente possa venire <corsivo>contra factum proprium</corsivo> per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo; in ipotesi siffatte, l’iniziativa processuale della ricorrente si concreta in un esercizio dell’azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento, in quanto le tesi giudiziali della ricorrente espresse nelle censure formulate collidono con il contegno dalla medesima tenuto in sede procedimentale, evidenziando una condotta contraddittoria e contraria a buona fede; dal che l’abuso dei mezzi processuali con la conseguente pronuncia di inammissibilità del gravame (Cons. Stato, Sez. III, 24/12/2024, 10362).</h:div><h:div>11. Infine, il ricorso è in ogni caso da respingere anche nel merito. </h:div><h:div>11.1 La tesi che la ricorrente tenta di dimostrare risulta ancorata su valutazioni e stime del tutto generiche e imprecise, che non considerano, per esempio, ai fini del calcolo della resa e della superficie oggetto di pulizia, l’impatto derivante dall’utilizzo di tecniche innovative e tecnologiche che sono parte del <corsivo>know how</corsivo> di ciascuna impresa nell’organizzazione dei fattori produttivi. Entrambe le controinteressate hanno, infatti, riferito di ricorrere alla meccanizzazione del servizio di disinfezione tramite unità robotizzate in grado di muoversi autonomamente: Dussmann evidenzia in particolare che “<corsivo>l’utilizzo di macchinari e attrezzature innovative consente un minor carico di lavoro fisico per i dipendenti a tutto vantaggio della sicurezza sul posto di lavoro, della qualità del servizio ed implica una minor necessità di sostituzione del personale il cui lavoro può essere in parte eseguito/agevolato da macchinari autonomi e di ultima generazione</corsivo>” (v. relazione Dussmann - doc. 14 amministrazione);  Samsic propone, per esempio, il lavaggio pavimenti con robot precisando che “ <corsivo>il RTI offre un progetto pilota per il lavaggio robotizzato dei pavimenti con macchina autonoma, che può operare anche in presenza di persone, senza rischi...</corsivo>” (v. relazione Samsic - doc. 21 amministrazione).</h:div><h:div>11.2 L’incidenza di tali sistemi innovativi sul calcolo della resa e delle superfici oggetto di pulizia da parte di ciascun addetto non risulta in alcun modo valorizzata nella relazione allegata dalla ricorrente a conforto delle proprie doglianze (v. all. 15 ricorrente cit.).</h:div><h:div>12. Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente respinto.</h:div><h:div>13. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo e poste a carico di parte ricorrente alla luce del principio della soccombenza nel giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Consip Spa nonché delle due controinteressate costituite nel giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle predette parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Annette Capurso</h:div><h:div>Annamaria Gigli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>