<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20241284120251016120540617" descrizione="Agcm - concentrazione - valutazione degli impegni - coerenza - rigetta" gruppo="20241284120251016120540617" modifica="20/11/2025 13:17:00" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Iliad Italia S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="12841"/><fascicolo anno="2025" n="20935"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20241284120251016120540617.xml</file><wordfile>20241284120251016120540617.docm</wordfile><ricorso NRG="202412841">202412841\202412841.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\517 Roberto Politi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Matthias Viggiano</firma><data>20/11/2025 13:17:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Consigliere</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda il ricorso introduttivo</corsivo>:</h:div><h:div>a) del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 31320 adottato nell’adunanza del 10 settembre 2024 e pubblicato nel bollettino n. 36 del 16 settembre 2024 con cui è stata avviata l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge 287/1990 in merito all’operazione di concentrazione tra le società Swisscom Italia s.r.l. e Vodafone Italia s.p.a. (C12659 - Swisscom Italia/Vodafone Italia) con riferimento unicamente ai mercati dei servizi su rete fissa e non anche ai mercati dei servizi su rete mobile;</h:div><h:div>b) della comunicazione del 30 ottobre 2024 con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rigettato l’istanza di Iliad del 10 ottobre 2024 per l’adozione di un provvedimento di non luogo a provvedere, con contestuale richiesta di rinnovazione della notifica dell’operazione e ampliamento dell’ambito istruttorio anche ai mercati della rete mobile;</h:div><h:div>c) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, ancorché non conosciuto, presupposto, successivo o comunque connesso agli atti appena richiamati;</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iliad Italia s.p.a. il 27 gennaio 2025</corsivo>:</h:div><h:div>- del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 31416, adottato nell’adunanza del 19 dicembre 2024, pubblicato sul bollettino n. 49 del 23 dicembre 2024 e notificato in pari data, di autorizzazione all’operazione di concentrazione tra le società Swisscom Italia s.r.l. e Vodafone Italia s.p.a. (C12659 – Swisscom Italia/Vodafone Italia);</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, ancorché non conosciuto, presupposto, successivo o comunque connesso all’atto appena richiamato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 12841 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gilberto Nava e Filippo Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Francesco Marone, Claudio Tesauro e Andrea Luigi Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Filippo Degni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi, n. 32;</h:div><h:div>Fibercop s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Fattori, Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio d’Amario, Paolo Bertolini, Matteo Farneti, Annamaria Mangiaracina, Stefano Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Swisscom Italia s.r.l., Sky Italia s.r.l., Poste italiane s.p.a., Postepay s.p.a., Open fiber s.p.a., Retelit s.p.a., non costituite in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad adiuvandum</corsivo>:</h:div><h:div>Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassani, Lorenzo Picciano e Marialaura Borrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div><h:div>Vodafone Europe b.v., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio d’Amario, Paolo Bertolini, Matteo Farneti, Annamaria Mangiaracina, Stefano Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di Fastweb s.p.a. e di Wind Tre s.p.a. e di Fibercop s.p.a. e di Vodafone Italia s.p.a.;</h:div><h:div>Visto l’atto di intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> di Telecom Italia s.p.a.;</h:div><h:div>Visto l’atto di intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> di Vodafone Europe b.v.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Iliad Italia impugnava, con il ricorso introduttivo, l’atto del 10 settembre 2024 con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) avviava l’istruttoria – ai sensi dell’art. 16 l. 10 ottobre 1990, n. 287 – nei confronti di Swisscom Italia e Vodafone Italia per valutare se l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisto, da parte della prima, dell’intero capitale della seconda società, potesse ostacolare la concorrenza nei mercati dei servizî accesso all’ingrosso di rete fissa, nonché nei tre mercati di accesso al dettaglio di rete fissa (ossia rispettivamente nei confronti della clientela residenziale, aziendale e pubblica).</h:div><h:div>2. Congiuntamente, veniva gravata anche la nota del 30 ottobre 2024 con la quale l’Agcm rigettava l’istanza di Iliad volta ad estendere l’istruttoria al mercato della rete mobile ed a richiedere una nuova notifica dell’operazione in ragione della mancanza di informazioni essenziali circa la concentrazione nel formulario trasmesso dalle imprese interessate.</h:div><h:div>3. Si costituiva in resistenza l’Autorità.</h:div><h:div>4. Del pari si costituivano in giudizio Fastweb e Vodafone Italia e spiegava intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> Vodafone Europe (tutte società partecipanti sotto varî profili alla concentrazione).</h:div><h:div>5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, Iliad gravava la decisione conclusiva dell’istruttoria, con cui veniva autorizzata l’operazione di concentrazione imponendo quattro misure prescrittive (tre rimedî oltre alla nomina di un fiduciario).</h:div><h:div>6. Si costituivano quindi in giudizio anche WindTre e Fibercop (imprese concorrenti di quelle partecipanti alla concentrazione). Inoltre, interveniva <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> Telecom Italia (si noti come le impugnazioni erano state notificate a Tim).</h:div><h:div>7. A questa seconda impugnazione era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati, cui la parte rinunciava alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025.</h:div><h:div>8. Tutte le parti producevano ulteriori documenti, memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 15 ottobre 2025, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.</h:div><h:div>9. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, è opportuno illustrare la vicenda fattuale e i contenuti del provvedimento gravato.</h:div><h:div>10. Come è noto, Swisscom controlla la società Fastweb, operatore telefonico che fornisce servizî di telecomunicazione a banda larga e banda ultra-larga e servizî di <corsivo>information and communications technology</corsivo> (Itc) a consumatori e imprese, nonché servizî di accesso all’ingrosso alla rete fissa e servizî di telecomunicazione mobile al dettaglio. Vodafone, invece, offre servizî di telecomunicazione su rete mobile e fissa a consumatori e imprese. L’operazione oggetto di istruttoria consiste, come già anticipato, nell’acquisito da parte di Swisscom dell’intero capitale di Vodafone: la descritta concentrazione, considerati anche i patti accessorî, secondo l’Autorità avrebbe potuto avere un impatto sulla concorrenza nei mercati rilevanti, considerate le dimensioni dell’acquisizione (superiore alle soglie di cui all’art. 16 l. 287/1990) e il pericolo di costituzione o rafforzamento di una posizione dominante.</h:div><h:div>11. All’uopo è opportuno precisare come l’Agcm abbia individuato quattro distinti mercati rilevanti all’interno dei quali l’operazione avrebbe potuto avere anticompetitivi. Va rilevato, quindi, come sin dall’avvio dell’istruttoria, l’Autorità abbia escluso – contrariamente alle sollecitazioni di Iliad – che la concentrazione potesse incidere sul mercato dei servizî di rete mobile «<corsivo>in quanto le frequenze nella banda 26 GHz, in ragione delle specifiche caratteristiche di propagazione del segnale che le rende inadeguate ad assicurare una copertura geografica di ampio raggio, sono utilizzate prevalentemente per la fornitura del servizio di connettività fissa Fwa. Pertanto, le modificazioni nell’allocazione frequenziale riconducibili a tale specifica porzione di spettro non appaiono incidere in misura sostanziale sulle dinamiche concorrenziali nei mercati dei servizi di rete mobile</corsivo>» (cosí la nota del 30 ottobre 2024).</h:div><h:div>12. Passando all’elencazione dei mercati reputati interessati dall’operazione, va principiata l’esposizione da quello dei servizî di accesso all’ingrosso (<corsivo>wholesale</corsivo>) di rete fissa che si compone, rispettivamente, della domanda e dell’offerta di servizî di accesso alla rete locale in postazione fissa: quest’ultimo è un approvvigionamento essenziale (in mancanza non è infatti possibile servire l’utente finale) caratterizzato dalla condivisibilità (ossia piú imprese in concorrenza possono impiegare la medesima infrastruttura) e dalla non duplicabilità (cioè non è di regola economicamente sostenibile per un operatore costituirsi una propria rete). Quest’ultima caratteristica emerge in modo particolarmente evidente in relazione alla parte terminale della rete di comunicazione (c.d. ultimo miglio), ossia quella porzione che si collocata tra la cabina di distribuzione e l’immobile dell’utente finale. Allo stato tecnologico attuale il collegamento può essere fornito in quattro distinte modalità: con cavi in rame (che costituisce la tecnologia piú risalente e meno performante),<corsivo> fiber to the cabinet</corsivo> (Fttc, ossia con impiego di cavi in rame solo per l’ultima porzione dalla centrale in strada alla destinazione ultima, mentre la restante infrastruttura è in fibra ottica), <corsivo>fiber to the home </corsivo>(Ftth, ossia con collegamento integrale in fibra ottica) o con tecnologie senza fili (Fwa – <corsivo>fixed wireless access</corsivo>).</h:div><h:div>13. Sulla scorta delle rilevazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), l’Agcm ha osservato come la tecnologia piú diffusa, sebbene in contrazione, sia quella Fttc, mentre l’architettura attualmente maggiormente richiesta e sulla quale sono concentrati gli investimenti è quella Ftth (indice del fatto che il mercato si sta muovendo verso la soglia tecnologica piú avanzata), essendo quella Fwa (che pure presenta il tasso di crescita percentuale piú elevato) impiegata solamente in via complementare per raggiungere i luoghi piú remoti per i quali non è possibile provvedere con la posa in opera dell’infrastruttura fisica.</h:div><h:div>14. Le caratteristiche appena descritte, unite con gli alti costi per l’ingresso nel mercato, hanno determinato una forte concentrazione dell’offerta, cui si è in parte rimediato con l’ingresso (sul finire del 2015) di un nuovo operatore (Open fiber), la vendita della rete fissa da parte di Telecom Italia (luglio 2024) e la regolamentazione asimmetrica nei confronti di quest’ultima. Nondimeno, tali circostanze hanno comunque determinato la presenza di non piú di tre imprese operanti nel mercato <corsivo>wholesale</corsivo>, ossia Fibercop (titolare della rete già di Telecom Italia), Open fiber e l’odierna controinteressata Fastweb (peraltro ormai unico operatore verticalmente integrato): va però precisato come la quota di mercato detenuta da quest’ultima sia inferiore al 10% (v. tabella 1) anche in considerazione della limitata estensione territoriale della propria rete infrastrutturale.</h:div><h:div>15. L’Autorità resistente ha precisato poi che, seguendo le indicazioni della Commissione europea per la definizione dei mercati rilevanti di prodotti e servizî del settore delle telecomunicazioni (Raccomandazione (Ue) 2020/2245 del 18 dicembre 2020), debbano essere considerati separatamente i mercati dei servizî di accesso alla rete locale all’ingrosso in postazione fissa e quello dei servizî di capacità dedicata all’ingrosso. Invero, il primo è impiegato per servire la clientela residenziale, il secondo quella aziendale (che ha necessità differenti): in quest’ultimo mercato la quota detenuta da Fastweb è maggiore (circa 17% nel 2022), attesa la minore dipendenza dalla rete dell’<corsivo>incumbent</corsivo>.</h:div><h:div>16. Tuttavia, l’Autorità ha concluso osservando come la posizione rilevante di Fastweb nei due mercati (all’ingrosso) indicati non permetta di qualificarla come impresa <corsivo>leader</corsivo>: viepiú, considerato come Vodafone non presti servizî di accesso all’ingrosso, l’Agcm ha escluso la sovrapposizione orizzontale e quindi l’incremento della quota di mercato della nuova entità in tale àmbito. Tuttavia, globalmente intesa, l’operazione solleva preoccupazioni concorrenziali: nondimeno, l’Agcm ha evidenziato come esse si sviluppino nei mercati a valle, essendo ipotizzabile che ivi Fastweb riduca la propria offerta <corsivo>wholesale</corsivo> riservandola all’autoproduzione, ovvero che Vodafone smetta di acquistare i servizî all’ingrosso da Open fiber sostituendo tale controparte contrattuale con Fastweb. Tuttavia, proprio grazie agli impegni resi obbligatori si eliminerebbero tali rischi: da un lato, la nuova entità dovrà continuare a fornire servizî di accesso all’ingrosso, risultando quindi abusivo un eventuale rifiuto ingiustificato di contrattare; dall’altro, il pericolo di internalizzazione in massa della clientela Vodafone sulla rete Fastweb (privando cosí Open fiber di un acquirente dei proprî servizî) costituirebbe un’azione irragionevole, controintuitiva ed antieconomica.</h:div><h:div>17. Pertanto, sul mercato nazionale di fornitura dei servizî all’ingrosso l’Agcm ha escluso la produzione di effetti pregiudizievoli per la concorrenza in conseguenza dell’operazione di acquisizione.</h:div><h:div>18. Passando al mercato dei servizî al dettaglio di rete fissa per la clientela residenziale, va osservato come l’Autorità lo descriva come un mercato tendenzialmente saturo caratterizzato da una scarsa mobilità della domanda e da alcune barriere all’ingresso, la principale delle quali rappresentata dalla necessità di disporre dell’accesso alla rete: conseguentemente, l’operatore telefonico o dispone di una propria infrastruttura, oppure deve acquistare i servizî accesso da altri soggetti nel mercato all’ingrosso. Dal punto di vista geografico tale mercato ha dimensione nazionale, mentre dal punto di vista merceologico esso comprende l’insieme dei servizî di rete fissa, voce e dati, a banda larga e ultra-larga destinata agli utenti domestici.</h:div><h:div>19. Su tale mercato l’Agcm ha rilevato la possibilità di effetti anticoncorrenziali: difatti, l’operazione coinvolge due dei maggiori operatori (la somma delle loro quote di mercato, unita a quelle degli altri due principali <corsivo>competitor</corsivo>, servono piú dell’80% della domanda) riducendo la presenza di imprese indipendenti da quattro a tre (rafforzando quindi la struttura oligopolistica del mercato) e rimuovendo uno degli ostacoli alla strategia di innalzamento dei prezzi.</h:div><h:div>20. Peraltro, secondo l’Autorità, su tale mercato l’entità risultante dall’operazione non avrebbe nei due maggiori concorrenti (Tim e WindTre) un effettivo vincolo competitivo, mentre gli altri operatori (tra cui l’odierna ricorrente) esprimerebbero un potenziale insufficiente a neutralizzare un rischio di condotte anticompetitive.</h:div><h:div>21. Anche nel diverso mercato dei servizî al dettaglio di rete fissa per la clientela aziendale l’Autorità ha evidenziato una significativa modifica della struttura del mercato, atteso che l’eliminazione di un <corsivo>competitor</corsivo> determinerà la riduzione dello stesso ad un sostanziale duopolio (l’entità post-concentrazione da una parte e Tim dall’altra, con una sicura preminenza di quest’ultima): invero, gli ulteriori operatori (ivi compresa WindTre) non riuscirebbero ad esprimere un effettivo vincolo concorrenziale.</h:div><h:div>22. Causa di ciò sarebbe principalmente la necessità di integrare adeguatamente la propria dotazione infrastrutturale mediante servizî di accesso all’ingrosso: in altre parole, al fine di vedere una piú ampia dinamica competitiva nel mercato a valle, sarebbe necessario incidere sulle condizioni di accesso che si definiscono nel mercato (<corsivo>wholesale</corsivo>) a monte (come dimostrerebbero le esperienze di Vodafone – prima dell’operazione ovviamente – di Retelit). Viceversa, non risulterebbero indispensabili (come invece sostenuto da parte ricorrente) investimenti su una rete in rame, attesa la tendenziale dismissione di tale tecnologia e la marginalità della domanda da parte di clienti non raggiunti dalla fibra ottica.</h:div><h:div>23. Infine, quanto al mercato dei servizî al dettaglio di rete fissa per la pubblica amministrazione, l’Agcm ha ribadito ancora una volta come l’acquisizione determini un sostanziale consolidamento delle posizioni concorrenziali, riducendosi il numero degli operatori da tre a due: circostanza particolarmente rilevante nel caso in esame per via della modalità (gara pubblica) di selezione del soggetto incaricato di prestare il servizio.</h:div><h:div>24. Orbene, a fronte di tali preoccupazioni concorrenziali (nei mercati a valle), l’Autorità ha deciso di autorizzare l’operazione subordinandola al rispetto di alcuni rimedî.</h:div><h:div>25. In particolare, il primo prevede – in capo all’entità post-concentrazione – un obbligo di fornitura di servizî attivi di accesso in fibra ottica attraverso la propria rete: in tal modo, i concorrenti potranno acquistare da Fastweb gli <corsivo>input</corsivo> necessarî per operare sui mercati al dettaglio. In aggiunta, le condizioni contrattuali praticate dovrebbero garantire ai concorrenti un’effettiva alternativa rispetto agli investimenti in una rete proprietaria: su tale punto, invero, il fiduciario provvederà a verificare l’effettiva rispondenza dell’offerta alle prescrizioni individuate nel provvedimento.</h:div><h:div>26. Il secondo rimedio, invece, specifico per il mercato dei servizî al dettaglio di rete fissa per la pubblica amministrazione, ordina la trasmissione delle informazioni rilevanti ai concorrenti che soddisfino i requisiti di partecipazione alla gara pubblica. In tal modo, secondo l’Agcm, si sarebbe limitata la principale barriera informativa posta all’ingresso di un nuovo operatore sul mercato: difatti, nelle procedure nelle quali l’entità post-concentrazione risulti operatore uscente, essa dovrà rendere disponibili le informazioni di guisa da consentire una maggiore e piú consapevole partecipazione dei concorrenti alla gara pubblica.</h:div><h:div>27. Passando al terzo rimedio, deve rilevarsi come per mezzo di esso si impone all’entità post-concentrazione di non disdire i contratti all’ingrosso in essere, garantendo anche la possibilità di procedere alla negoziazione in buona fede di nuovi contratti a condizioni di mercato (circostanze rimesse alla valutazione dal fiduciario). In tal modo, da un lato, si garantirebbe la continuità del servizio prestato e, dall’altro, si favorirebbe l’ingresso di nuovi operatori sul mercato dei servizî al dettaglio di rete fissa per la clientela residenziale.</h:div><h:div>28. Quanto alla durata dei rimedî, l’Agcm ha reputato congruo un orizzonte triennale. Inoltre, a garanzia del corretto assolvimento degli obblighi, è stata imposta, come già in parte anticipato, l’individuazione di un fiduciario indipendente dalle parti con il compito di monitorare il rispetto degli impegni assunti, prescrivendo stringenti requisiti per la nomina.</h:div><h:div>29. Conclusa l’esposizione del contenuto del provvedimento conclusivo gravato, e prima ancora di passare all’esame delle censure spiegate da parte ricorrente, è necessario risolvere un’eccezione preliminare.</h:div><h:div>30. Segnatamente, Fastweb, nella sua memoria depositata per l’udienza pubblica, eccepisce l’inammissibilità dell’intervento adesivo di Telecom Italia.</h:div><h:div>31. L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>32. Partendo dal diritto sostanziale, è opportuno precisare come Telecom Italia sia titolare di un interesse legittimo nei confronti del potere amministrativo esercitato dall’Autorità: tale pacifica connotazione ha determinato altresí la partecipazione al procedimento istruttorio, durante il quale la società ha esposto le proprie ragioni, presentando memorie ed osservazioni. Consegue, da quanto esposto, che Telecom Italia sia titolare del diritto di impugnare il provvedimento conclusivo, ove lo reputi lesivo dei proprî interessi: come noto, nell’ordinamento italiano, tale diritto deve essere esercitato nel termine decadenziale di sessanta giorni (art. 29 c.p.a.). Orbene, Telecom Italia non ha gravato la decisione nel termine, risultandole quindi preclusa la possibilità di chiedere l’annullamento del provvedimento.</h:div><h:div>33. Nondimeno, il medesimo atto è stato tempestivamente impugnato da Iliad. Ora, da quanto esposto al paragrafo precedente discende che Telecom Italia si ponga, nei confronti dell’odierna ricorrente, come una <corsivo>cointeressata</corsivo>: difatti, il bene della vita cui ambiscono ambedue le società è sostanzialmente coincidente, essendo esso rappresentato dall’ottenimento di un provvedimento amministrativo dell’Agcm che impedisca l’acquisizione o, in ogni caso, che imponga stringenti obblighi all’entità post-concentrazione.</h:div><h:div>34. Ciò chiarito, muovendo verso il piano processuale, va osservato come l’intervento spiegato da Telecom Italia sia di natura <corsivo>litisconsortile</corsivo>: d’altro canto, è ormai stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa come questa sia l’unica possibile forma che può assumere l’intervento esperibile dal cointeressato (v. Cons. Stato, ad. plen., 29 ottobre 2024, n. 15). Conseguentemente, rilevato come Telecom Italia abbia atto notificato (e depositato) in data 11 febbraio 2025 il proprio atto di intervento – ossia tempestivamente rispetto al termine di impugnazione di sessanta giorni sopra indicato (decorrenti dal 23 dicembre 2024, data di pubblicazione del provvedimento, atteso che non vi è prova di una conoscenza anteriore dell’atto) – e considerato che l’art. 28, comma 2 c.p.a. consente l’intervento di chi non sia decaduto delle relative azioni, appare chiaro come l’intervento sia pienamente ammissibile.</h:div><h:div>35. Acclarata la regolare partecipazione di Telecom Italia al processo, è possibile passare ad affrontare le censure proposte. A tal proposito, si evidenzia come le doglianze formulate con il ricorso introduttivo siano state integralmente ripresentate con l’atto di motivi aggiunti (anche per farle valere come censure di illegittimità derivata): di conseguenza, per sintesi espositiva, nel prosieguo si farà riferimento unicamente a quest’ultima impugnativa.</h:div><h:div>36. Con il primo motivo viene censurata la decisione dell’Agcm di non avviare l’istruttoria sugli effetti della concentrazione sul mercato dei servizî mobili e dei servizî convergenti fisso-mobile. In particolare, l’Autorità avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a provvedere e risollecitare la trasmissione del formulario previsto per le concentrazioni attesa la mancata indicazione in quello sottopostole delle informazioni relative alla dotazione frequenziale della banda 26 GHz: inoltre, parte resistente avrebbe errato nella misura in cui ha sostenuto che le frequenze in tale banda sarebbero utilizzate per i servizî Fwa e quindi irrilevanti nel mercato delle reti mobili, atteso che le frequenze citate sarebbero utilizzate per servizî mobili (es. 5G) e comunque la dotazione di cui sarà titolare l’entità post-concentrazione sarebbe eccessiva, garantendole cosí un vantaggio competitivo.</h:div><h:div>37. Tramite la seconda censura, invece, si evidenzia ancora la contraddittorietà dell’atto di avvio del 10 settembre 2024: infatti, esso sarebbe stato deliberato osservando come l’entità post-operazione avrebbe avuto un gran numero di dotazioni frequenziali ignorando però quella relative alla banda 26 GHz, circostanza che renderebbe cosí viziata da un errore di fatto la decisione impugnata.</h:div><h:div>38. A mezzo della terza doglianza vengono contestati i tre assunti che hanno portato l’Autorità a non avviare l’istruttoria in relazione agli effetti dell’operazione del mercato mobile. Nel dettaglio, viene argomentata l’erroneità della mancata valorizzazione della riduzione del numero di operatori infrastrutturati nel mercato, nonché dell’omessa qualifica di Fastweb quale operatore <corsivo>maverick</corsivo> (ossia con un approccio originale e indipendente), rispetto al quale Iliad non riuscirebbe ad esercitare un’effettiva pressione competitiva; in aggiunta, l’Autorità avrebbe totalmente ignorato la circostanza dell’assoluta preminenza della nuova entità nel campo delle offerte per i servizî convergenti fisso-mobile.</h:div><h:div>39. Le tre doglianze, strettamente connesse tra loro in quanto rivolte tutte avverso la medesima decisione amministrativa, possono essere scrutinate congiuntamente.</h:div><h:div>40. Prima però è necessario affrontare la (da Fastweb) sollevata eccezione di inammissibilità delle censure avverso l’atto di avvio dell’istruttoria.</h:div><h:div>41. Neppure tale eccezione non può essere accolta.</h:div><h:div>42. Difatti, sebbene l’atto gravato sia palesemente di natura infraprocedimentale, va rilevato come esso contenga implicitamente anche una statuizione negativa dell’Autorità circa l’avvio dell’istruttoria su un particolare segmento di mercato: decisione poi ribadita con la nota del 30 ottobre 2024. Come è noto, gli atti coi quali l’Agcm decide di non avviare un’istruttoria sono pacificamente impugnabili da coloro che si reputano lesi da essi (fra le tante, v. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 538): richiamando le considerazioni espresse in precedenza, va rilevato come a fronte dell’esercizio (negativo) del potere (ossia del mancato avvio dell’istruttoria circa gli effetti sul mercato mobile) Iliad sia titolare di una correlata situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, basato sull’interesse sostanziale ad una piú approfondita disamina degli effetti dell’operazione di concentrazione.</h:div><h:div>43. Qualificata cosí la situazione giuridica soggettiva di Iliad, essa risulta chiaramente legittimata ad impugnare la decisione dell’Autorità, reputandola lesiva: d’altronde, nei limiti descritti al paragrafo precedente, essa può considerarsi non satisfattiva dell’interesse sostanziale della ricorrente che, ove la sua azione giurisdizionale fosse accolta, vedrebbe annullato il provvedimento impugnato con conseguente obbligo dell’Autorità di rinnovare la propria istruttoria (eventualmente estendendola ad un ulteriore segmento di mercato).</h:div><h:div>44. Nondimeno, le censure che vengono spiegate dalla ricorrente sono infondate.</h:div><h:div>45. Difatti, la decisione di escludere dall’istruttoria il mercato dei servizî per reti mobili appare pienamene logica, risultando essa il coerente sviluppo delle informazioni raccolte dall’Autorità.</h:div><h:div>46. In primo luogo, è smentita <corsivo>per tabulas</corsivo> la censura circa l’omessa menzione della banda 26 GHz nel formulario trasmesso all’Autorità: circostanza ormai pacificamente ammessa anche dall’esponente dopo il deposito del doc. 9 da parte di Fastweb. Tale precisazione è sufficiente ad esclude qualsiasi denunciato vizio di omessa acquisizione di informazioni relative all’istruttoria da compiere.</h:div><h:div>47. Quanto alla rilevanza della banda 26 GHz per l’operazione in esame, va osservato come le frequenze ivi comprese sono impiegate per servizî di connessione Fwa: questi ultimi, come osservato in precedenza, sono surrogati delle connessioni in fibra ottica e vengono utilizzati in complementarietà con le reti fisiche, atteso che sono in grado di raggiungere – con costi relativamente contenuti – aree assai remote. Tale osservazione permette di ricomprendere le reti Fwa tra quelle «fisse» pur essendo evidente che dal punto di vista tecnologico assomigliano di piú ad una rete mobile: ed è proprio su questo punto che la lettura di parte ricorrente non può essere avallata. Difatti, sebbene sia possibile impiegare le frequenze della banda 26 GHz per servizî mobili, va osservato come dal punto di vista tecnologico «<corsivo>le onde millimetriche</corsivo> […] <corsivo>richiedono che non vi siano ostacoli fra i terminali. In presenza di zone montuose, alberi o edifici, la trasmissione del segnale non è garantita</corsivo>» (pag. 14 memoria Fastweb): appare chiaro anche al profano che non si possano impiegare per una rete di comunicazione mobile frequenze non in grado di superare i descritti ostacoli. Di conseguenza pienamente logica è la valutazione dell’Agcm di non indagare il mercato dei servizî mobili, atteso che la dotazione frequenziale citata non è funzionale alla creazione di una rete di tal guisa (v. nota dell’Autorità del 30 ottobre 2024).</h:div><h:div>48. In aggiunta, le ulteriori limitazioni tecniche (es. la mancata compatibilità con dispositivi mobili in commercio) e le evidenze empiriche raccolte (es. la cessione da parte di Iliad di alcune delle frequenze della banda 26 GHz a Open fiber) corroborano le conclusioni cui è pervenuta l’Autorità, circa l’insussistenza attuale di preoccupazioni concorrenziali nei mercati dei servizî di rete mobile discendenti dall’operazione in esame.</h:div><h:div>49. Quanto appena esposto determina l’evidente infondatezza e inconferenza degli ulteriori argomenti sviluppati da parte ricorrente circa l’impiego della banda 26 GHz: difatti, al di là del numero di frequenze (rientrante comunque nei limiti normativi) di cui disporrà l’entità post-concentrazione, appare chiaro che se la disponibilità dell’infrastruttura (ossia del diritto di trasmissione) non è necessaria né utile per l’offerta dei servizî sul mercato mobile, diviene automaticamente irrilevante valutare l’impatto concorrenziale della concentrazione su tale mercato.</h:div><h:div>50. Viepiú, non condivisibili sono le ulteriori riflessioni spese da parte ricorrente per sostenere la natura di operatore mobile infrastrutturato di Fastweb: difatti, la società non dispone di un’infrastruttura di rete proprietaria, ma solamente di diritti di uso di porzioni di spettro. Conseguentemente, l’autorizzazione ad operare come <corsivo>mobile network operator</corsivo> (Mno) ottenuta dalla società nel 2019 non ha determinato automaticamente la possibilità di qualificare Fastweb come operatore mobile infrastrutturato, non avendo negli anni sviluppato una propria rete mobile: circostanza confermata dall’Agcom che ancora nella relazione annuale 2025 ha qualificato Fastweb come «<corsivo>il player ‘virtuale’ di maggiori dimensioni</corsivo>» (virtuale è appunto la qualifica contrapposta ad infrastrutturato).</h:div><h:div>51. Corretta appare anche l’esclusione della qualifica di operatore <corsivo>maverick</corsivo> di Fastweb, essendo ormai presente da oltre quindici anni sul mercato e non avendo mai rappresentato una serie minaccia alle altre imprese concorrenti (la quota di mercato detenuta nel segmento mobile è infatti di circa il 5%). Allo stesso modo non illogico è il giudizio formulato dall’Agcm sull’odierna ricorrente: difatti, essa è sicuramente l’impresa piú dinamica del mercato, ma non risulta in alcun modo fondamentale (o imprescindibile) per garantire la concorrenza nello stesso, né particolarmente svantaggiata dalla dotazione frequenziale, come evidente dai dati di crescita illustrati da Fastweb nelle proprie difese.</h:div><h:div>52. In aggiunta, la circostanza che l’entità post-concentrazione detenga il primato nelle offerte convergenti (ossia fisso-mobile) non costituisce circostanza in alcun modo rilevante, atteso che attualmente non può considerarsi sussistente un mercato distinto per tale tipologia di servizî, essendo le preferenze dei consumatori, allo stato, orientate per lo piú per l’acquisto separato dei servizî: ciò conferma la duplicità dei mercati.</h:div><h:div>53. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto appare pienamente legittima la decisione dell’Autorità di limitare la propria istruttoria alla verifica degli effetti anticoncorrenziali nei mercati dei servizî di reta fissa, atteso che l’operazione non incide sui mercati di rete mobile.</h:div><h:div>54. Conseguentemente, il ricorso introduttivo va rigettato, cosí come infondata è la censura di invalidità derivata proposta con l’atto di motivi aggiunti.</h:div><h:div>55. Proseguendo nello scrutinio delle doglianze proposte da Iliad, va rilevato come con il quarto motivo vengano lamentate varie violazione del diritto di difesa e del contraddittorio nel procedimento. Difatti, l’Autorità avrebbe compresso in maniera eccessiva i tempi assegnati alle parti, impedendo in tal guisa la corretta emersione degli interessi della società ricorrente.</h:div><h:div>56. Il motivo non è fondato.</h:div><h:div>57. A tal proposito è in primo luogo necessario evidenziare come Iliad sia intervenuta nel procedimento, assumendo in tale momento la vesta di parte, sebbene non necessaria: ciò implica che l’Autorità (che riveste il ruolo di amministrazione procedente) doveva necessariamente garantire l’esercizio delle facoltà procedimentali (che costituiscono il contenuto dell’interesse legittimo della società coinvolta dall’esercizio del potere); in altre parole, l’Agcm doveva rispettare quella che la ricorrente definisce la c.d. «legalità procedimentale».<corsivo/></h:div><h:div>58. Ciò detto, tenendo a mente la classica definizione di procedimento amministrativo, quale successione ordinata di atti e operazioni finalizzati alla cura di un interesse pubblico, va rilevato come esso sia scandito da alcuni snodi temporali la cui violazione determina l’illegittimità dell’esito, salvo quanto previsto dall’art. 21-<corsivo>octies</corsivo>, comma 2 l. 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in esame, i termini procedimentali posti dalla l. 287/1990 e dal d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217 afferiscono solamente ad alcuni aspetti del procedimento: segnatamente, il termine entro il quale comunicare l’operazione, quello entro il quale l’Agcm deve decidere se avviare o meno l’indagine e, soprattutto, quello – perentorio – di conclusione dell’istruttoria. Come può notarsi, non vi sono disposizioni relative ai termini minimi da assegnare alle parti eventuali per la presentazione di loro osservazioni o memorie: ciò implica che l’Autorità debba unicamente rispettare i generali principî dell’agire amministrativo, ovviamente adattati alla particolare attività curata nel caso delle concentrazioni tra imprese.</h:div><h:div>59. In particolare, la presenza di un termine perentorio (art. 16, comma 8 l. 287/1990) determina una generale contrazione dei tempi procedimentali, rischiando altrimenti di vanificarsi l’azione dell’Agcm dal sopraggiungere della decadenza. In tale contesto, va rilevato come la chiusura anticipata dell’istruttoria (circa venti giorni prima della scadenza del termine) è semplicemente conseguenza della rinuncia, da parte delle società interessate alla concentrazione, all’audizione finale: in altre parole, l’Agcm aveva preventivato un congruo lasso di tempo per procedere all’incombente istruttorio e poi valutarne gli esiti, ma venendo meno tale esigenza ha potuto procedere con l’adozione anticipata della decisione finale. Circostanza che non costituisce in alcun modo sintomo di illegittimità del provvedimento gravato.</h:div><h:div>60. Viepiú, l’analisi delle tempistiche del procedimento è altresí utile per evidenziare l’infondatezza delle censure dell’esponente circa eventuali condotte illegittime dell’Agcm: questa è stata chiamata a bilanciare le esigenze difensive di una parte non necessaria con l’interesse pubblico a decidere di autorizzare o meno una concentrazione in un circoscritto orizzonte temporale (scandito dal ridetto termine perentorio). Invero, da un lato, è certamente umanamente comprensibile la doglianza di parte ricorrente circa il poco tempo a disposizione per la presentazione delle proprie osservazioni procedimentali: nondimeno, dall’altro lato, l’incombente decadenza ha imposto all’Autorità un’accelerazione dei varî passaggi dell’istruttoria. Risulta, quindi, congrua la decisione di assegnare cinque giorni per rispondere agli esiti del c.d. <corsivo>market test</corsivo> e alla comunicazione delle risultanze istruttorie (inconferente è il riferimento ai giorni lavorativi, atteso che per legge tale distinzione è rilevante solamente ove la scadenza sia festiva – v. art. 2963, comma 3 c.c.), considerato che in quel momento era ancora probabile l’audizione delle imprese interessate. Difatti, se quest’ultima si fosse svolta, verosimilmente l’Agcm avrebbe adottato l’atto <corsivo>in limine</corsivo>, sicché assegnare anche solo un giorno in piú avrebbe determinato un serio rischio di decadenza dal potere (si tenga presente come tra fissazione della data, convocazione, esperimento dell’audizione e valutazione della stessa è notoriamente necessario preventivare una ventina di giorni).</h:div><h:div>61. Tuttavia, essendo poi in seguito venuto meno l’onere di procedere all’audizione (le società vi hanno formalmente rinunciato il 21 novembre 2024), risulta chiaro che l’Autorità ha potuto adottare l’atto conclusivo prima della scadenza originariamente fissata.</h:div><h:div>62. Allo stesso modo, l’accesso infraprocedimentale appare essere stato soddisfatto nei termini di legge, sicché anche da tale punto di vista non vi sono vizî nell’attività dell’Autorità.</h:div><h:div>63. Sintetizzando, quella esposta dalla parte ricorrente è una doglianza (<corsivo>stricto sensu </corsivo>intesa) di fatto, che però non incide sulla legittimità del provvedimento: viepiú, a corroborare la conclusione esposta sono utili sono altre due ulteriori considerazioni, sempre in punto di fatto. Da un lato, è pacifico che Iliad abbia tempestivamente prodotto nel corso del procedimento memorie e osservazioni, non risultando quindi – dal punto di vista formale – verificatasi alcuna lesione degli interessi della società; dall’altro, neppure nel ricorso viene indicato un argomento o una prova che la ristretta tempistica abbia impedito alla società di sottoporre all’Autorità: è evidente, quindi, la mancanza di effettiva lesione patita dall’esponente. A tal proposito, va osservato come, in generale, le disposizioni procedimentali sono regole funzionali, ossia teleologicamente orientate: sicché se l’applicazione concreta ha comunque consentito di raggiungere lo scopo per il quale sono state poste, risulta chiaro che non è possibile dolersene per la particolare rigidità (cfr. art. 156, comma 3 c.p.c.).</h:div><h:div>64. Passando alle censure di merito, va rilevato come tramite la quinta doglianza si evidenzia l’inidoneità degli impegni accolti dall’Autorità a superare le preoccupazioni concorrenziali dalla stessa prospettate nella decisione di avviare l’istruttoria: invero, il primo e il terzo rimedio si limiterebbero a mantenere fermo lo <corsivo>status quo</corsivo> per un limitato periodo di tempo (tre anni), mentre il secondo ribadirebbe unicamente un obbligo già prescritto per legge. Nel dettaglio, quanto al mercato dei servizî al dettaglio nei confronti della clientela residenziale sarebbe la stessa Agcm ad evidenziare la scarsa concorrenzialità dello stesso, confermando che l’operazione di concentrazione non avrebbe altro effetto che consolidare la situazione impedendo un autentico sviluppo dinamico. Nei riguardi dei clienti aziendali, invece, l’Autorità, dopo aver evidenziato la riduzione ad un duopolio di tale mercato, avrebbe reputato sufficiente alcuni impegni relativi ai servizî attivi senza tener conto che sarebbe la disponibilità dei servizî passivi a costituire l’autentica leva concorrenziale che potrebbe consentire ad un operatore un proficuo ingresso nel mercato. Quanto al mercato nei confronti della pubblica amministrazione, viene precisato come il secondo rimedio consentirebbe unicamente una parità di armi nella gara pubblica, facilitando la migrazione degli utenti nell’eventuale cambio di affidatario del servizio: peraltro, si tratterebbe di previsioni già imposte ordinariamente nei bandi e nei capitolati di gara. In aggiunta, l’Agcm avrebbe ignorato i risultati negativi del <corsivo>market test</corsivo> in relazione al quale <corsivo>tutti</corsivo> gli operatori avrebbero sollevato dubbî e perplessità.</h:div><h:div>65. Col sesto motivo viene lamentata l’illogicità dell’imposizione di rimedî per la negoziazione di contratti per la fornitura dei servizî di accesso alla sola rete fissa, allorquando è evidenziato dalla stessa Autorità la crescita delle offerte c.d. convergenti, ossia comprendenti anche servizî di rete mobile: la mancata imposizione di prescrizioni sul punto, di guisa da consentire a plurimi operatori non infrastrutturati di proporre tali offerte, renderebbe manifesto il pericolo concorrenziale.</h:div><h:div>66. Tramite la settima ragione di gravame si evidenzia come gli impegni comportamentali assunti dalle imprese coinvolte nell’operazione si porrebbero in contrasto con le comunicazioni della Commissione europea che in fattispecie analoghe avrebbe prescritto la cessione della clientela come miglior rimedio <corsivo>antitrust</corsivo>.</h:div><h:div>67. Anche tali tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro avendo di mira la medesima determinazione del provvedimento: essi, poi, sono tutti infondati.</h:div><h:div>68. In primo luogo, va osservato come il mantenimento della situazione concorrenziali esistente è proprio l’interesse pubblico sotteso alle norme che regolano il controllo delle concentrazioni: a tal fine si reputa opportuno trascrivere una parte dell’art. 6 l. 287/1990 che dispone che in relazione alle «<corsivo>operazioni di concentrazione</corsivo> […] <corsivo>l’Autorità valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva</corsivo>», atteso che ciò rende manifesto come il fine perseguito dall’Agcm non sia quello di incrementare la concorrenza, bensí di evitare che l’attuale concorrenza diminuisca, consolidando cosí una posizione dominante. Orbene, intesa in tali termini, appare chiaro che l’azione dell’Autorità sia perfettamente coerente col paradigma normativo, atteso che, sebbene l’operazione determini il consolidamento di una posizione rilevante nel mercato, l’entità post-concentrazione non diverrà impresa dominante, residuando quindi un sufficiente margine di concorrenzialità, anche in considerazione degli impegni cui è stata subordinata l’acquisizione. D’altronde, diversamene opinando, l’Autorità dovrebbe costantemente intervenire contro le imprese dominanti, ordinandone la dissoluzione di guisa da incrementare il numero delle aziende sul mercato e quindi la concorrenzialità nello stesso, oppure vietare sempre e comunque le concentrazioni atteso che esse, per definizione, determinano una riduzione del numero di operatori indipendenti: la paradossalità di tali argomentazioni evidenzia l’impossibilità di seguire la tesi della società esponente.</h:div><h:div>69. Quanto poi all’osservazione di parte ricorrente secondo la quale già prima dell’acquisizione il mercato (<corsivo>rectius</corsivo>, i mercati) non esprimerebbero un’effettiva dinamica concorrenziale, va osservato come essa è smentita dagli elementi raccolti durante l’istruttoria: nondimeno, per rigettare del tutto tale argomentazione è necessario scrutinare partitamente i singoli mercati esaminati dall’Autorità.</h:div><h:div>70. Preliminarmente, va rilevato come non vi è contestazione circa la valutazione di non incidenza dell’operazione sul mercato dei servizî di rete fissa all’ingrosso: difatti, al piú, nell’impugnazione viene evidenziato come i rimedî non avrebbe altro effetto che «<corsivo>cristallizzare lo status quo</corsivo>». Tuttavia, va osservato come l’Autorità abbia coerentemente escluso effetti pregiudizievoli sul mercato all’ingrosso (v. pt. 91 ss. provv.) attesa la minima quota detenuta da Fastweb, nonché in ragione dell’obbligo (previsto dal Rimedio 1) di continuare ad offrire l’accesso all’ingrosso. Per di piú, l’Agcm ha valutato economicamente sconveniente una migrazione di massa delle utenze di Vodafone dalla rete Open fiber a quella proprietaria (ovvero a quella Fibercop, che Fastweb può utilizzare in ragione di un accordo contrattuale): circostanza che conferma una volta di piú la logicità della decisione amministrativa di non imporre prescrizioni che potessero incidere sull’attività imprenditoriale nel mercato di rete fissa all’ingrosso.</h:div><h:div>71. Quanto agli effetti nei mercati a valle, va osservato come in quello dei servizî di rete fissa per clienti residenziali Iliad condivida l’analisi dell’Autorità reputando però illogica la decisione di accogliere i rimedî atteso che essi non eliminerebbero le criticità concorrenziali. Tuttavia, deve osservarsi come il primo e il terzo rimedio, operando sull’offerta all’ingrosso, riescano ad evitare una condotta dell’entità post-concentrazione tale da ostacolare i concorrenti nel mercato a valle dal fornire i proprî servizî: in altri termini, proprio mantenendo lo <corsivo>status quo</corsivo> viene garantita quella dinamica concorrenziale presente.</h:div><h:div>72. A tal proposito, va osservato come le peculiari condizioni del mercato, caratterizzate da un ridotto numero di clienti contendibili rispetto alla generalità dell’utenza, dimostrano come proprio i nuovi entranti, pur detenendo quote di mercato contenute in termini assoluti, presentano i maggiori e piú significativi incrementi di clientela: circostanza che conferma la sussistenza di attuali e profittabili dinamiche competitive che – pur inserendosi in un mercato maturo e caratterizzato da una competizione non particolarmente accesa tra le maggiori compagnie (vi è infatti un innegabile consolidamento tra queste, passando essi da quattro a tre) – non risultano modificate dall’operazione.</h:div><h:div>73. D’altronde, proprio le misure imposte alla nuova entità imprenditoriale, garantendo la continuazione dell’accesso all’infrastruttura sono le piú idonee ad evitare che la descritta concentrazione possa costituire un ostacolo per i nuovi entranti.</h:div><h:div>74. Passando al mercato dei servizî di rete fissa per la clientela aziendale, va rilevato come anche su questo punto, la ricorrente non contesta la ricostruzione fattuale dell’Agcm: nondimeno, reputa insufficienti i rimedî avallati dall’Autorità al fine di ovviare alla riscontrata restrizione della concorrenza cagionata dall’operazione. In particolare, la circostanza che la nuova entità sia vincolata ad offrire servizî attivi, impedirebbe al concorrente a valle di competere effettivamente, non potendo acquistare servizî passivi.</h:div><h:div>75. La lettura dell’esponente non appare convincente: invero, pur confermandosi la struttura tendenzialmente duopolistica del mercato, l’Autorità ha evidenziato come il principale ostacolo alla crescita di altri operatori sia rappresentata dall’offerta nel mercato all’ingrosso. Difatti, uno dei minori concorrenti (Retelit) operante nel mercato a valle nei confronti della clientela aziendale ha ben spiegato come il successo del <corsivo>business</corsivo> dipenda principalmente dalle modalità di acquisto dell’<corsivo>input</corsivo>: sulla base di tali dichiarazioni l’Autorità ha quindi reputato logica e coerente la soluzione imposta, atteso che essa prescrive alla nuova entità di continuare ad offrire i servizî all’ingrosso; il che conferma la permanenza delle condizioni concorrenziali <corsivo>ante </corsivo>operazione. Né può essere condivisa la censura secondo la quale il nuovo gruppo imprenditoriale dovrebbe offrire anche servizî passivi: osta a tale imposizione sia l’osservazione che non si è al cospetto dell’azienda <corsivo>leader</corsivo> del mercato, sia la circostanza tecnica rappresentata dall’attuale impossibilità materiale di proporre tale accesso (in altre parole, seguendo la tesi di parte ricorrente, la società dovrebbe ripensare l’intera propria infrastruttura). L’evidente sproporzione tra l’imposizione e gli effetti conseguibili rende evidente la coerenza dei rimedî accolti dall’Agcm.</h:div><h:div>76. Infine, quanto al mercato a valle dell’offerta dei servizî di connessione su rete fissa in favore della pubblica amministrazione, va rilevato come esso sia peculiare essendo i contratti conclusi a seguito di pubbliche gare che già di per sé garantiscono la concorrenza tra operatori. Nondimeno, essendo evidente che l’adempimento della prestazione richiesta dall’amministrazione necessita di una serie notevoli di <corsivo>input</corsivo>, è chiaro che la concentrazione non debba compromettere la possibilità dei varî operatori economici di procurarseli. In tale ottica sia l’imposizione dell’obbligo di concedere l’accesso ai proprî servizî all’ingrosso (Rimedio 1) sia la condivisione di un gran numero di informazioni, nelle fattispecie nelle quali l’entità post-concentrazione sia affidatario uscente del servizio (Rimedio 2), pongono tutti i concorrenti in una posizione di sostanziale eguaglianza di fronte alla controparte pubblica. Risulta, dunque, coerentemente autorizzata l’operazione.</h:div><h:div>77. Inoltre, come evidenziato ampiamente nel provvedimento, la nuova gara bandita per la telefonia (gara SPC3) presenta caratteristiche tali da aumentare significativamente la concorrenzialità degli operatori, impedendo un consolidamento delle posizioni preesistenti.</h:div><h:div>78. A fronte di tali riflessioni, le censure di parte ricorrente perdono di mordente. Invero, quanto agli esiti del c.d. <corsivo>market test</corsivo>, deve osservarsi come la unanime negatività dimostrata dai concorrenti rispetto ad esso non costituisce, nel caso in esame, circostanza ostativa. Tralasciando la questione circa l’obbligatorietà o meno di una tale indagine, va rilevato come l’Autorità, sebbene non abbia minuziosamente replicato ad ogni singolo rilievo mosso dai varî operatori intervenuti, ha comunque preso una posizione su ogni contestazione: difatti, dopo aver esposto tutte le osservazioni pervenute (pt. 346-383), l’Agcm ha espresso le ragioni per le quali ha reputato sufficienti i rimedî proposti (pt. 398-425). Orbene, considerato che, per quanto già osservato in precedenza, i varî rimedî sono in grado di evitare la creazione di una posizione dominante nel mercato – si rammenta che per quanto significativa, l’entità post-concentrazione non sarà comunque qualificabile come impresa <corsivo>leader</corsivo> – garantendo al contempo una sana dinamica concorrenziale nei mercati interessati dall’operazione, risulta pienamente logica l’autorizzazione deliberata.</h:div><h:div>79. Difatti, posto che proprio quello appena enunciato è l’interesse pubblico sotteso all’autorizzazione dell’Agcm, risultando, per quanto già osservato, evidente che esso appare essere stato conseguito con l’imposizione dei rimedî, non si riscontrano i denunciati vizî di illegittimità.</h:div><h:div>80. Quanto poi alle offerte convergenti, fisso-mobile, oltre a richiamare le riflessioni già espresse circa l’impossibilità di considerarle parte di un mercato <corsivo>ad hoc</corsivo>, va rilevato come non vi siano particolari preoccupazioni concorrenziali suscitate dall’operazione, con la conseguenza che l’imposizione di misure al fine di consentire agli eventuali <corsivo>competitor</corsivo> di formulare analoghe offerte appare coerentemente qualificata dall’Autorità come ultronea rispetto alle finalità per le quali è assegnato il potere pubblico all’Agcm.</h:div><h:div>81. Si aggiunga, in termini fattuali, come già prima della concentrazione alcuni operatori non infrastrutturati (es. Sky) hanno avuto modo di proporre con successo offerte convergenti: si tratta della prova empirica della sufficienza della concorrenza esistente (non intaccata dall’operazione, come ammesso dalla stessa ricorrente che evidenzia il mantenimento dello <corsivo>status quo</corsivo>) per garantire la possibilità di concorrere anche attraverso la promozione in <corsivo>bundle</corsivo> dei proprî servizî.</h:div><h:div>82. Quanto alla mancata applicazione dei principî derivanti dall’azione della Commissione europea in tema di vigilanza sulle concentrazioni, va rilevato come la comunicazione citata (2008/C 267/01) preveda, oltre a misure strutturali (come la cessione di un ramo d’azienda) anche rimedî di altra natura, specie per i casi di operazioni che coinvolgono imprese che gestiscono una rete infrastrutturale: segnatamente, proprio la garanzia di accesso è una delle opzioni espressamente considerate dall’istituzione europea (v. Comunicazione rimedî, pt. 62 ss.). Peraltro, va ribadito come la concentrazione in esame <corsivo>non</corsivo> determini la costituzione di una posizione dominante, essendovi almeno un altro operatore indipendente di dimensioni simili (se non maggiore) operante sui medesimi mercati, sicché sproporzionata appare la necessità di scindere una divisione della nuova entità post-concentrazione.</h:div><h:div>83. Pertanto, il complesso di rimedî cui è subordinata la concentrazione appare essere stato valutato coerentemente dall’Autorità che in tal modo non ha impedito un’importante operazione commerciale prescrivendo quelle misure minime (in ossequio al principio di proporzionalità) per garantire il mantenimento della concorrenza tra le imprese, soprattutto a beneficio dei consumatori che appaiono anzi, sostanzialmente, non pregiudicati – neppure indirettamente – dall’operazione.</h:div><h:div>84. Con l’ultimo motivo, infine, si lamenta il mancato accoglimento delle proposte formulate dalla parte ricorrente durante il procedimento.</h:div><h:div>85. Tale censura non può essere accolta.</h:div><h:div>86. In particolare, il primo rimedio avanzato da Iliad, ossia la vendita del ramo di azienda relativo alla divisione del mercato fisso di Vodafone, non è stato valutato dall’Agcm necessario per garantire la concorrenzialità del mercato. Si tratta di una conclusione logica, tenuto conto che altri concorrenti sono entrati nel mercato con profitto senza però disporre di una propria rete, anzi acquistando i servizî di accesso all’ingrosso: in altre parole, sarebbe manifestamente sproporzionato imporre una simile misura, atteso che essa non garantirebbe una maggiore concorrenza.</h:div><h:div>87. Sotto altro profilo, palesemente controintuitiva appare l’asserzione di Iliad secondo la quale solo disponendo di una capillare rete in rame si potrebbe effettivamente concorrere per la clientela aziendale e pubblica: difatti, i dati raccolti dall’Autorità, oltre a dimostrare come alcuni operatori riescono a crescere pur non disponendo di una simile infrastruttura, chiariscono come la domanda si stia muovendo esclusivamente verso le connessioni in fibra (a rigore, solo verso quelle piú performanti, ossia quelle Ftth). D’altronde, appare contrario alla logica comune, ipotizzare la necessità di ingenti investimenti in una tecnologia ampiamente superata per soddisfare una domanda marginale.</h:div><h:div>88. Risultando quindi complessivamente infondate tutte le censure proposte, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.</h:div><h:div>89. Le spese, stante la peculiarità della controversia, possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Matthias Viggiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>