<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20241158120250421122132076" id="20241158120250421122132076" modello="3" modifica="28/04/2025 19:14:48" pdf="0" ricorrente="Khan Zulfiqar" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="11581"/><fascicolo anno="2025" n="08342"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20241158120250421122132076.xml</file><wordfile>20241158120250421122132076.docm</wordfile><ricorso NRG="202411581">202411581\202411581.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\967 Michelangelo Francavilla\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>28/04/2025 17:11:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia Simone</firma><data>21/04/2025 12:33:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Mercone,	Referendario</h:div><h:div>Silvia Simone,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato, prot. n. -OMISSIS- emesso, in data -OMISSIS-, dal Ministro dell’Interno e notificato al ricorrente in data -OMISSIS- dalla Questura di -OMISSIS- – Uff. Immigrazione;</h:div><h:div>- del provvedimento esecutivo emesso il -OMISSIS- dal Questore di -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui veniva ordinata l’immediata esecuzione del predetto provvedimento del Ministro dell’Interno;</h:div><h:div>- del conseguente provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo, emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11581 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Murru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS- e Prefettura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di -OMISSIS- e della Prefettura di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato, prot. n. -OMISSIS- emesso, in data -OMISSIS-, dal Ministro dell’Interno e notificato al ricorrente in data -OMISSIS- dalla Questura di -OMISSIS-, unitamente al conseguente provvedimento esecutivo emesso il -OMISSIS- dal Questore della Provincia di -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, ed al conseguente provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo, emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, nonché ogni altro atto connesso.</h:div><h:div>2.	Rappresenta in punto di fatto il ricorrente di essere entrato in Italia nel 1995; di essere in possesso di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato il -OMISSIS- dal Questore di -OMISSIS-, in corso di validità; di essere titolare ma anche lavoratore dipendente di una società di logistica; di ricoprire nell’associazione -OMISSIS-, un’associazione con sede a -OMISSIS- di carattere religioso, dedicata al culto islamico, il ruolo di Imam, ovvero di guida spirituale; di essere incensurato.</h:div><h:div>3.	Tanto premesso, ha dedotto avverso il provvedimento gravato i seguenti vizi di illegittimità:</h:div><h:div><corsivo>I) Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge con riferimento all'art. 13, commi 1, 4, e 14 e 3, comma 1, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3, comma 1, del d.l. 144/2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155. </corsivo>Lamenta il ricorrente che il decreto di allontanamento gravato evidenzierebbe la necessità di attenzionare il sig. -OMISSIS- solo nell’autunno 2023, come a sostenere che – pur ricoprendo dal 2016 il ruolo di Imam dell’Associazione -OMISSIS- - solo in quel periodo (ovvero in un non precisato momento all’interno di un arco temporale di circa tre mesi) l’attività di guida spirituale dallo stesso svolta avrebbe destato preoccupazione per la sicurezza dello Stato in concomitanza con l’acuirsi dei conflitti in Palestina. Ciò sulla base di frasi pronunciate dal ricorrente nel corso dei suoi sermoni che sarebbero state del tutto decontestualizzate e dalle quali sarebbe stata desunta l’indimostrata vicinanza dello stesso a soggetti responsabili della diffusione di un’ideologia estremista e/o ad esponenti in grado di favorire processi di infiltrazione nel territorio di organizzazioni politico-religiose e para-terroristiche. </h:div><h:div><corsivo>II) Eccesso di potere: irragionevolezza e sviamento di potere, perseguimento di un fine diverso da quello per il quale è stato attribuito il potere. violazione diritti di difesa: difetto ed erroneità di motivazione; difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; infondatezza e/o assoluta genericità delle condotte attribuite</corsivo>, che si tradurrebbero in censure ideologiche nei confronti del pensiero del ricorrente, riguardante tanto aspetti personali quanto religiosi.</h:div><h:div><corsivo>III) Violazione dell’art. 8 della CEDU: errato giudizio di bilanciamento tra esigenza di salvaguardare la sicurezza dello stato e quella di salvaguardare la vita privata e familiare</corsivo>. Il Ministro si limiterebbe ad affermare la supremazia dell’interesse pubblico a quello privato, senza addurre alcuna motivazione a sostegno di tale giudizio di bilanciamento, così configurandosi come un difetto assoluto di motivazione in ordine a tale circostanza. Ed invero, in tale giudizio avrebbe dovuto trovare spazio l’integrazione del ricorrente e del suo nucleo familiare sul territorio nazionale, il lungo periodo di permanenza sul territorio nazionale, l’attività lavorativa, la presenza di un domicilio stabile, l’unità familiare.</h:div><h:div>4.	Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando una relazione difensiva con cui ha contestato nel merito le censure <corsivo>ex adverso</corsivo> svolte, concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.</h:div><h:div>5.	Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- si è ritenuto che l’esigenza cautelare prospettata dal ricorrente, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, potesse essere adeguatamente tutelata attraverso la celere fissazione dell’udienza di merito.</h:div><h:div>6.	In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato ulteriori memorie, con le quali ribadisce le proprie argomentazioni.</h:div><h:div>7.	All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>8.	Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>9.	I motivi di censura possono essere esaminati unitariamente, atteso il loro tenore.</h:div><h:div>10.	Con il provvedimento gravato il ricorrente è stato allontanato dal territorio nazionale per aver egli “<corsivo>tenuto dei comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, attuale e sufficientemente grave alla sicurezza dello Stato e che il medesimo possa agevolare, in vario modo, organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali</corsivo>”.</h:div><h:div>11.	Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 144/2005, conv. in legge 31 luglio 2005, n. 155, secondo il quale “<corsivo>il Ministro dell’interno … può disporre l’espulsione dello straniero … nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Trattandosi di atto rimesso all’organo di vertice del Ministero dell’Interno e che investe la responsabilità del Capo del Governo, nonché l’organo di vertice dell’amministrazione maggiormente interessata alla materia dei rapporti con i cittadini stranieri, esso costituisce senz’altro espressione di esercizio di alta discrezionalità amministrativa.</h:div><h:div>Ciò si evince anche dal carattere estremamente generico dei requisiti prescritti dal citato art. 3 del d.l. n. 144/2005, che richiede, ai fini dell’adozione del provvedimento <corsivo>de quo</corsivo>, la ritenuta possibilità che la permanenza dello straniero in Italia possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.</h:div><h:div>12.	In proposito, occorre evidenziare che, ai fini dell’emanazione del provvedimento ministeriale di espulsione, non è necessario che sia stata appurata con assoluta certezza la sussistenza del suindicato pericolo, essendo sufficiente che vi siano fondati motivi di ritenerlo esistente.</h:div><h:div>13.	Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento ministeriale è stato adottato all'esito di un'adeguata attività istruttoria, che ha debitamente tenuto in considerazione molteplici esternazioni verificatisi nel tempo, con le quali il ricorrente ha manifestato pubblicamente un “crescente fanatismo ideologico” e una posizione di radicale avversità ai valori democratici occidentali, tale da integrare gli estremi per l’adozione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>14.	L'amministrazione ha depositato in giudizio documentazione probatoria (cfr., in particolare, il rapporto della Questura di -OMISSIS- in atti) dalla quale è risultato confermato il portato motivazionale del provvedimento impugnato, il quale, citando sinteticamente gli esiti dell’attività investigativa, dà adeguatamente conto dei fatti, concreti e ripetuti nel tempo, che sono stati considerati ai fini dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.</h:div><h:div>15.	Emerge infatti dagli atti che il ricorrente, nel suo ruolo di presidente e guida spirituale dell’associazione -OMISSIS-, ha reiteratamente, tramite video diffusi tramite social network, nonché nel corso di interviste e di incontri pubblici, esternato posizioni intransigenti sull’omosessualità, sul ruolo della donna e della religione, rimarcando anche nei suoi sermoni la distanza tra cultura democratica occidentale e precetti della religione islamica. Dai servizi di osservazione finalizzati a ricostruire la rete di connessioni del ricorrente sono inoltre emersi contatti con altri stranieri dediti al favoreggiamento della immigrazione clandestina e contigui a gruppi estremisti islamici.</h:div><h:div>16.	Tali circostanze, vertendosi in materia di misure preventive e cautelari, per l'adozione delle quali è sufficiente la sussistenza di "fondati motivi" per ritenere che la permanenza dello straniero possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche e non è richiesta la prova che detta agevolazione si sia in concreto verificata, costituiscono adeguata esplicazione dei presupposti che hanno indotto l'Amministrazione all'espulsione. La motivazione della pericolosità del ricorrente è infatti basata su condotte puntualmente descritte nel provvedimento di allontanamento, per mettere in dubbio l'attendibilità del quale non sono sufficienti le dichiarazioni favorevoli al ricorrente invocate nel ricorso e nelle memorie successive, con le quali la difesa di parte ricorrente si limita a fornire una diversa interpretazione dei riscontri probatori che suffragano il provvedimento ministeriale; condotte peraltro solo in parte confutate da parte ricorrente.</h:div><h:div>17.	I fatti richiamati nel provvedimento ministeriale risultano, quindi, sufficienti e adeguati a dimostrare la mancanza di integrazione sociale e culturale, da parte dello straniero, nonostante il lungo periodo di soggiorno in Italia e nonostante i legami familiari, oltre che una totale assenza di adesione ai valori portanti del Paese ospitante ed hanno permesso di operare un giusto bilanciamento tra gli opposti interessi, ovvero tra tutela della pubblica sicurezza e vita familiare del cittadino straniero. </h:div><h:div>18.	Le valutazioni effettuate dal Ministero risultano, tra l’altro, suffragate dal decreto di convalida di allontanamento, adottato ex art. 20 del D.lgs. n. 30/2007 dal Tribunale di -OMISSIS-, ove si evidenzia che i rilievi riportati nel provvedimento ministeriale appaiono sufficientemente dettagliati in quanto fanno riferimento a specifici episodi che, anche alla luce della pervasività degli strumenti informatici utilizzati dal ricorrente per diffondere le sue idee, confermano le valutazioni del Ministero in ordine alla pericolosità dello straniero. Nel decreto si fa inoltre presente che nei confronti del ricorrente è in atto una indagine penale, che ha portato – come risulta peraltro dimostrato dalla documentazione allegata allo stesso ricorso - al sequestro di materiale in possesso del ricorrente ritenuto di interesse investigativo. </h:div><h:div>19.	Per quanto riguarda le lamentate violazioni dei diritti costituzionalmente garantiti, come condivisibilmente rappresentato dall'Amministrazione resistente, sussiste pur sempre un limite, non derogabile, all'esigenza che attraverso il loro esercizio non vengano sacrificati beni anche essi costituzionalmente garantiti, quali il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, che è da intendere come ordine legale su cui poggia la convivenza sociale, bene-patrimonio dell'intera collettività.</h:div><h:div>20.	Nella materia in esame, la tutela della vita privata e familiare, sancita anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non è incondizionata, posto che l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare è consentita, ai sensi dell'art. 2 della CEDU, se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui (Tar Lazio, I ter, n. 3546/2022; n. 656/2019; Cassazione civile sez. VI, 13/07/2015, n. 14610).</h:div><h:div>21.	Del resto, il già richiamato art. 8 CEDU, relativo al “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, espressamente fa salvo il potere dell'Amministrazione nel caso in cui <corsivo>“sia previsto dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>22.	Ne deriva che, nel contemperamento degli interessi in gioco, quello alla stessa sopravvivenza dello Stato e dell'incolumità delle persone presenti sul suo territorio deve prevalere su quello dell'individuo sospettato di attentarvi, in quanto i primi costituiscono interessi e diritti fondamentali che attengono all'esistenza e sopravvivenza delle istituzioni e soprattutto al diritto insopprimibile dei comuni cittadini alla vita e all'integrità fisica: pertanto non appare affatto irragionevole l'inserimento, nel tessuto normativo, di una disposizione che limiti la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri in relazione alla tutela del preminente interesse della sicurezza dello Stato, fermo restando, ovviamente, il pieno rispetto del canone della ragionevolezza (Tar Lazio, sez. II-quater, 19 gennaio 2010, n. 532).</h:div><h:div>23.	È stata poi la stessa Corte EDU, nell'interpretare l'art. 8 CEDU, a ritenere che l'ingerenza dell'Amministrazione nella vita familiare dello straniero possa ritenersi proporzionata allorquando sia coerente rispetto allo scopo perseguito: il provvedimento di espulsione e interdizione del soggiorno non costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto risulta giustificato dall'esigenza di prevenire la commissione di reati e mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico nazionale (cfr. sentenza Corte EDU del 10 ottobre 2006).</h:div><h:div>24.	Nel caso di specie, peraltro, l'Amministrazione risulta aver tenuto conto della durata della permanenza sul territorio nazionale e della situazione familiare ed economica del ricorrente, i quali tuttavia sono stati legittimamente ritenuti recessivi rispetto al rilevante allarme e pericolo sociale destati dalla condotta di vita e dalla personalità dello straniero.</h:div><h:div>25.	La lunga durata del soggiorno in Italia (certificata anche dal possesso del relativo titolo), la costruzione di una famiglia e la conduzione di regolare attività lavorativa non risultano evidentemente rappresentare - alla luce delle risultanze istruttorie - il risultato di un convinto percorso di integrazione sociale, né hanno costituito un freno o un argine rispetto alla deriva estremista emergente dalle evidenze probatorie prodotte dall'Amministrazione.</h:div><h:div>26.	Quanto poi al provvedimento del Questore di -OMISSIS- di revoca del titolo per lungo soggiornanti in possesso allo straniero, si rappresenta che il decreto questorile è atto dovuto ed assume natura vincolata in quanto diretta conseguenza del decreto ministeriale, che peraltro richiama espressamente l'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 30/2007 e successive modifiche ed integrazioni.</h:div><h:div>27.	Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso risulta, ad avviso di questo Collegio, infondato e va dunque respinto.</h:div><h:div>28.	Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese di lite compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Tonia Elisa Panetta</h:div><h:div>Silvia Simone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>