<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20241124920250310093302344" descrizione="" gruppo="20241124920250310093302344" modifica="10/03/2025 15:26:48" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Cellnex Italia S.p.A." versione="1" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2024" n="11249"/><fascicolo anno="2025" n="05069"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="11410" anno="2024"/></descrittori><file>20241124920250310093302344.xml</file><wordfile>20241124920250310093302344.docm</wordfile><ricorso NRG="202411249">202411249\202411249.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 5Q\2024\202411249\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Arzillo</firma><data>10/03/2025 15:26:48</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Petroni</firma><data>10/03/2025 10:01:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/03/2025</dataPubblicazione><ricorso NRG="202411410">202411410\202411410.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Maria Giordano,	Referendario</h:div><h:div>Giovanni Petroni,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>quanto al ricorso n. 11249 del 2024:</h:div><h:div>per l’annullamento, previa sospensione</h:div><h:div>• del provvedimento del Comune di Cerveteri prot. 45870 del 28.08.2024, con il quale è stata denegata l’istanza presentata congiuntamente dalle società Cellnex Italia S.p.A. e Wind TRE S.p.A. acquisita al prot. comunale n. 17251 del 28/03/2023, per la costruzione di una nuova Stazione Radio Base (S.R.B.) presso il terreno sito in Via Settevene Palo e distinto catastalmente al Foglio 38 p.lla 82 (Cod. id. impianto: RM460 – Cerveteri Alta);</h:div><h:div>• della nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale n. 43749/2024 del 12.08.2024; </h:div><h:div>• di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali.</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 11410 del 2024:</h:div><h:div>per l’annullamento, previa sospensione</h:div><h:div>a) del provvedimento prot. 0045870 del 28/08/2024, recante “Chiusura con esito negativo della Conferenza dei Servizi asincrona ai sensi della Legge n. 241/90 secondo il dettato dell’art. 44, comma 7 indetta con avvio prot. 38746del 12.07.2024”, reso rispetto all’istanza presentata delle società Cellnex Italia S.p.A. e WindTre S.p.A. mediante posta elettronica certificata prot. 17251 del 28/03/2023 per la realizzazione di una nuova Stazione Radio Base (S.R.B.) presso il terreno sito in Via Settevene Palo e distinto catastalmente al Foglio 38 p.lla 82 (Cod. id. impianto: RM460 – Cerveteri Alta), del Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche a seguito della Sentenza TAR Lazio n. 12508/2024; </h:div><h:div>b) di tutti gli atti ad essa preordinati connessi e/o conseguenziali ivi incluso: b1) il Regolamento per la localizzazione, installazione ed il riassetto di infrastrutture e impianti di telefonia mobile, approvato con delibera di C.C. n.64 del 30.11.2023, con particolare riguardo -se ed ove lesive dell’interesse concreto dedotto in giudizio dalla ricorrente -agli art. 4, 5 e 6,  nonché del Piano di Riassetto e Localizzazione delle SRB approvato con la medesima delibera; b2) della dichiarazione d’improcedibilità di cui alla nota prot. prot. 43749 integrata con prot. 43481 del 12.8.2024, resa dal Ministero della Cultura rispetto alla richiesta di parere formulata dal Comune nell’ambito del procedimento in conferenza.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11249 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 45 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cerveteri, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Morini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerveteri e del Ministero della Cultura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11410 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Cerveteri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Morini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024 (che ha dato origine al procedimento n.r.g. 11249/2024), Cellnex Italia S.p.A. (di seguito “Cellnex”) ha impugnato: (i) il provvedimento del Comune di Cerveteri del 28 agosto 2024, con cui si è concluso negativamente il procedimento instaurato dalla predetta società, unitamente a Wind Tre S.p.A. (di seguito “Wind”), al fine di realizzare una stazione radio base (“SRB”) nel territorio del suddetto Comune; (ii) il parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale in data 12 agosto 2024.</h:div><h:div>2. In punto di fatto, Cellnex, dopo aver premesso di essere un operatore attivo nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni, ha esposto che:</h:div><h:div>(i) in data 28 marzo 2023 presentava, unitamente a Wind, un’istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 44 del d.lgs. 259/2003, al fine di realizzare una SRB nel Comune di Cerveteri, in Via Settevene Palo snc, su una porzione del terreno di proprietà privata catastalmente censito al foglio 38, particella 82;</h:div><h:div>(ii) indetta la conferenza di servizi, l’ARPA e il competente Comando Militare si esprimevano favorevolmente;</h:div><h:div>(iii) con nota del 28 aprile 2023, il Comune di Cerveteri comunicava preavviso di rigetto, sul presupposto dell’incompatibilità dell’installazione con la disciplina urbanistica della zona, del particolare pregio naturalistico dell’area e, infine, della pendenza dell’<corsivo>iter</corsivo> di approvazione di un nuovo regolamento finalizzato a disciplinare la realizzazione di impianti di telecomunicazione all’interno del territorio comunale;</h:div><h:div>(iv) nonostante le osservazioni presentate dalle società proponenti, il Comune di Cerveteri emetteva provvedimento conclusivo di diniego;</h:div><h:div>(v) avverso i predetti atti Wind proponeva un primo ricorso dinanzi a questo Tribunale e, nelle more della trattazione della causa, il Comune, con nota del 22 novembre 2023, invitava le società istanti a riprogrammare l’installazione della SRB presso un’area alternativa, in procinto di essere annoverata tra le aree preferenziali nel piano per la localizzazione di antenne per telefonia mobile che l’ente locale stava per adottare;</h:div><h:div>(vi) le società istanti riscontravano tale nota, spiegando che il sito alternativo proposto era inidoneo a garantire la copertura di segnale dell’area;</h:div><h:div>(vii) con atto del 24 gennaio 2024, il Comune, dando atto dell’intervenuta approvazione, con D.C.C. 30 novembre 2023, n. 64, del “Regolamento per la localizzazione, l’installazione e il riassetto di infrastrutture e impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili”, denegava nuovamente l’autorizzazione, deducendo che le società istanti non avevano fornito alcun riscontro alla richiesta di cui alla nota del 22 novembre 2023;</h:div><h:div>(viii) avverso tale ultimo provvedimento Wind proponeva motivi aggiunti e questo Tribunale, con sentenza del 19 giugno 2024, n. 12508, dopo aver dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, accoglieva il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento del provvedimento del 24 gennaio 2024; in particolare, osservava il Tribunale che le società istanti avevano riscontrato la nota del 22 novembre 2023, evidenziando le ragioni tecniche della inidoneità radioelettrica dell’area preferenziale indicata dal Comune sulla base del nuovo Regolamento comunale;</h:div><h:div>(ix) in seguito alla sentenza, in data 12 luglio 2024, il Comune di Cerveteri indiceva una nuova conferenza di servizi, ad esito della quale, previo invio di preavviso di diniego, con il provvedimento in questa sede oggetto di impugnazione disponeva la conclusione negativa del procedimento, sulla base della seguente motivazione: </h:div><h:div>«- L’istanza presentata non considera né analizza la compatibilità della localizzazione proposta per la nuova SRB con le indicazioni espresse nello strumento regolatorio di cui questa Amministrazione Comunale si è dotata (Piano e Regolamento approvati con D.C.C, n.64 del 30/11/2023) che, infatti, non individua tra le aree preferenziali quella oggetto di intervento; L'istanza presentata non considera la possibilità di installare i nuovi impianti ripetitori del segnale su infrastrutture già esistenti quindi in coabitazione con altri impianti e/o gestori anche in zone limitrofe all’area di interesse ai fini di garantire comunque il segnale e la ricettività dell’area di interesse;</h:div><h:div>- Come rilevato dal competente Ministero della Cultura “l’area interessata dal progetto è vincolata ai sensi degli artt. 10-13 del D.Lgs.n.42/2004 ss.mm.ii. (DM 25.02.1972, terreni ricadenti nell’area della città e necropoli dell’antica Caere, in allegato), e tra la documentazione a corredo dell’istanza, manca tutto quanto previsto dall’art. 21 nonché 146 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. per l’espressione del parere di competenza da parte del competente ufficio ministeriale, parere necessario e vincolante. Ma, a prescindere dell’assenza della documentazione ai fini del parere paesaggistico, visto il regime vincolistico, come descritto dal parere del Ministero, l’area non risulta compatibile per l’installazione dell’antenna con le norme di tutela presenti per il lotto in questione e, pertanto, viene dichiarata improcedibile già con nota prot. 43749 del 12.08.2024, tanto che il Ministero competente “oltre a suggerire di adottare ogni prevista accortezza progettuale in occasione di un eventuale avvio di altra e distinta procedura (per le medesime installazioni), suggerisce altresì di valutare altra e distinta ubicazione.”»</h:div><h:div>3. Cellnex ha affidato il gravame a due motivi. </h:div><h:div>Nel primo, articolato, motivo di ricorso, la ricorrente, incentrandosi sulla prima parte della motivazione sopra riportata, ha sostenuto l’invalidità del provvedimento del Comune di Cerveteri per travisamento del fatto, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, violazione/elusione del giudicato e violazione di legge. </h:div><h:div>Segnatamente, ha censurato anzitutto il provvedimento comunale, nella parte in cui ha affermato che «[l]'istanza presentata non considera né analizza la compatibilità della localizzazione proposta per la nuova SRB con le indicazioni espresse nello strumento regolatorio di cui questa Amministrazione Comunale si è dotata (Piano e Regolamento approvati con D.C.C. n. 64 del 30/11/2023) che, infatti, non individua tra le aree preferenziali quella oggetto di intervento».</h:div><h:div>Tale affermazione, per un verso, si porrebbe in contrasto con quanto statuito dalla richiamata sentenza di questo Tribunale del 19 giugno 2024, n. 12508, la quale aveva invece accertato che le società proponenti avevano interloquito sul tema delle aree preferenziali, evidenziando l’inidoneità tecnica dell’area proposta dal Comune. Si tratterebbe, dunque, di una statuizione assunta in violazione del giudicato, con conseguente nullità del provvedimento impugnato. </h:div><h:div>Il provvedimento, nella parte sopra riportata, sarebbe altresì illegittimo, per un verso, perché le stesse norme del Regolamento comunale non prevedono divieti assoluti di localizzazione degli impianti in aree diverse da quelle definite come preferenziali, allorché queste ultime si rivelino inidonee dal punto di vista tecnico a garantire gli obiettivi di copertura di rete sul territorio (un eventuale divieto assoluto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, si porrebbe in contrasto con l’art. 8 della l. 36/2001, con conseguente invalidità della norma regolamentare). Per altro verso, l’illegittimità deriverebbe dal fatto che la normativa regolamentare è sopravvenuta rispetto all’istanza, sicché non sarebbe rilevante per la sua valutazione.</h:div><h:div>Ancora nel primo motivo di ricorso, la ricorrente ha altresì censurato il provvedimento, laddove ha affermato che «l'istanza presentata non considera la possibilità di installare i nuovi impianti ripetitori del segnale su infrastrutture già esistenti quindi in coabitazione con altri impianti e/o gestori anche in zone limitrofe all’area di interesse ai fini di garantire comunque il segnale e la ricettività dell’area di interesse». In proposito, ha sostenuto che, «come si evince dal citato Regolamento comunale, il <corsivo>cositing</corsivo> non costituisce l’oggetto di un onere di previa verifica dell’operatore, il quale prima di presentare la relativa istanza di autorizzazione sarebbe tenuto a dimostrare la non percorribilità di detta soluzione installativa, bensì un mero criterio seguito dal Comune nella individuazione delle ridette aree preferenziali». D’altra parte, al Comune non spetterebbe «alcuna facoltà di imposizione del <corsivo>cositing</corsivo>, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 50 D.lvo. 259/2003, nel quale si rinviene la relativa disciplina, esso presuppone la sussistenza di presupposti e lo svolgimento di apposite procedure sotto l’egida dell’AGCOM, che non si rivengono nel caso di specie».</h:div><h:div>Con il secondo motivo di ricorso, Cellnex ha contestato – per violazione di legge, travisamento del fatto e insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto – l’ulteriore motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato, incentrata sulla «mancata produzione della documentazione prevista dagli artt. 21 e 146 del D.lvo 42/2004 per l’espressione del parere vincolante della Soprintendenza» e sulla «pretesa incompatibilità dell’installazione con il vincolo medesimo, così come indicato nella nota prot. 43749 del 12.08.2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale». Il motivo di censura involge, oltre al provvedimento conclusivo del procedimento, anche il parere negativo espresso dalla Soprintendenza il 12 agosto 2024.</h:div><h:div>In proposito, la ricorrente ha sostenuto: (i) di aver prodotto tutta la documentazione necessaria per la valutazione paesaggistica (segnatamente «la Relazione paesaggistica <corsivo>ex</corsivo> DPCM del 12.12.2005 e lo Studio di inserimento Paesaggistico»); (ii) che, in ogni caso, qualsiasi carenza documentale avrebbe giustificato un soccorso istruttorio (come previsto dall’art. 146, co. 7, del d.lgs. 42/2004), non certo il rigetto dell’istanza; (iii) che la motivazione di diniego della richiesta di autorizzazione paesaggistica era generica e, inoltre, non poteva fondarsi sul mero richiamo del vincolo, dovendo l’amministrazione, a pena di illegittimità del diniego, «esplicitare i motivi per i quali l’opera da realizzarsi si ponga in contrasto con le ragioni di tutela dell’area interessata, senza potersi limitare a valutazioni apodittiche e stereotipate».</h:div><h:div>4. Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura, depositando un articolato rapporto informativo redatto dalla Soprintendenza. Quest’ultima ha ricordato che «l’area individuata per la realizzazione dell’intervento è vincolata ai sensi degli artt. 10 – 13, D.Lgs. n. 42/2004 (così come previsto dal D.M. 25.2.1972 “terreni ricadenti nell’area della città e necropoli dell’antica Caere”), ed è altresì tutelata ai sensi dell’art. 136, co. 1, lett. c) e d) D.Lgs. n. 42/2004 (“località Madonna del Canneto Granarone Vigna Grande valle della Mola con verdi pendii e vallate pittoresche e boscose accidentalità del terreno abbellite dalle acque da molte strade si gode tale vista”, di cui al DM del 10.08.1968, GU n. 270 del 23.10.1968)». Sulla base di tale presupposto, la «Soprintendenza ha rilevato che l’istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 44, D.lgs. 259/2003 presentata dalla ricorrente necessita della preventiva autorizzazione di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 42/2004 nonché del previo parere paesaggistico ai sensi dell’art. 146, D.Lgs. n. 42/2004, aventi entrambi natura obbligatoria e vincolante. Tuttavia, dall’esame della documentazione trasmessa, la Soprintendenza ha riscontrato delle carenze documentali talmente gravi da non potere neppure avviare l’istruttoria relativa ai procedimenti di cui agli artt. 21 e 146, D.Lgs. cit., dovendo quindi concludere per l’improcedibilità della richiesta. (…) Peraltro è opportuno evidenziare che le carenze riscontrate dalla Sabap non si sostanziano in mere irregolarità o carenze formali della documentazione allegata, ma bensì in gravi omissioni ed in valutazioni di non conformità della stessa alle prescrizioni vigenti, tali da non consentire nemmeno l’avvio dei relativi procedimenti. Ed invero, non solo la ricorrente non ha depositato l’istanza di autorizzazione <corsivo>ex</corsivo> art. 21, D.lgs. n. 42/2004, ma non ha neppure allegato una compiuta relazione storica archeologica dei beni interessati dalle opere. Ed ancora. Con riferimento all’istanza per l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, D.Lgs. n. 42/2004, non risulta prodotta la documentazione prevista e, in particolare, non risulta prodotta la relazione paesaggistica così come definita ai sensi del Dpcm del 12.12.2005 e dell’art. 25, tabella B, punto 6.2, NTA del PTPR (cfr. art. 146, co. 3, D.Lgs. cit.). (…) nel caso di specie, dall’esistenza del vincolo sulle aree interessate dalle opere viene fatta discendere non l’incompatibilità <corsivo>ex se</corsivo> dell’intervento, ma la necessità di esperire previamente le procedure di cui agli artt. 21 e 146, D.lgs. cit. che, tuttavia, non è possibile attivare a fronte delle gravi carenze istruttorie riscontrate». </h:div><h:div>5. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Cerveteri, sostenendo che: (i) la sentenza di questo Tribunale del 19 giugno 2024, n. 12508, si era limitata ad accertare un difetto istruttorio del precedente provvedimento di diniego, senza vincolare in alcun modo il successivo riesercizio del potere; (ii) l’<corsivo>iter</corsivo> procedimentale seguito era pienamente legittimo, considerato anche che le società proponenti, in seguito al preavviso di rigetto del 13 agosto 2024, non avevano presentato alcuna osservazione.</h:div><h:div>6. Con ricorso depositato il 5 novembre 2024 (che ha dato origine al procedimento n.r.g. 11410/2024), Wind ha impugnato il medesimo provvedimento del Comune di Cerveteri del 28 agosto 2024 e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenziali, ivi incluso il parere reso dalla Soprintendenza il 12 agosto 2024 ed il Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 64 del 30.11.2023, con particolare riguardo agli art. 4, 5 e 6, nonché il Piano di Riassetto e Localizzazione delle SRB approvato con la medesima delibera. </h:div><h:div>7. I motivi a cui Wind ha affidato il proprio gravame sono in gran parte sovrapponibili a quelli posti a fondamento del ricorso di Cellnex. </h:div><h:div>Ulteriori doglianze sono state avanzate, anzitutto, con riguardo alla violazione del principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato, sancito dall’art. 1, co. 2 bis, della l. 241/1990, poiché il Comune, considerata la sopravvenienza del Regolamento rispetto all’istanza di autorizzazione, non avrebbe potuto respingerla direttamente, dovendo invece, attraverso un soccorso istruttorio, consentire una integrazione dell’istanza con riguardo ai profili di compatibilità con la nuova normativa. Lo stesso varrebbe per le asserite carenze documentali riscontrate dalla Soprintendenza.</h:div><h:div>Wind ha inoltre osservato che le disposizioni del Regolamento – se interpretate nel senso di precludere in assoluto installazioni al di fuori delle aree preferenziali – sarebbero illegittime, secondo quanto stabilito dalla costante giurisprudenza amministrativa.</h:div><h:div>8. Anche nel giudizio in questione si sono costituiti, per resistere al ricorso, il Ministero della Cultura ed il Comune di Cerveteri.</h:div><h:div>9. In entrambi i giudizi in esame: (i) sono state depositate ulteriori memorie e documenti; (ii) all’udienza camerale del 2 dicembre 2024, previa rinuncia alle domande cautelari, è stato disposto rinvio all’udienza pubblica del 4 marzo 2025; (iii) in tale occasione le cause sono state trattenute in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>10. Deve essere anzitutto disposta, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi in epigrafe per ragioni di connessione, in quanto le impugnative vertono su atti iscrivibili nel contesto di una vicenda amministrativa unitaria.</h:div><h:div>11. Ciò posto, ritiene il Collegio che i ricorsi debbano essere respinti. </h:div><h:div>12. La proposta installazione, secondo quanto pacificamente risultato dall’istruttoria, ricadrebbe su un terreno sottoposto, oltre che a tutela paesaggistica, anche a vincolo archeologico, derivante dalla sua collocazione nell’area della “città e necropoli dell’antica Caere” di cui al D.M. 25 febbraio 1972 (cfr. gli allegati al parere negativo della Soprintendenza).</h:div><h:div>Sebbene sia infine emerso che le ricorrenti hanno effettivamente trasmesso al Comune una pec contenente la Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 (cfr. i documenti allegati da Wind in data 13 febbraio 2025), deve evidenziarsi che tale relazione, certamente riferibile al profilo paesaggistico, è priva di qualsiasi riferimento al vincolo archeologico esistente sull’area ed ai profili di compatibilità dell’opera con quest’ultimo. Considerata la diversa natura delle due tipologie di tutela – paesaggistica e archeologica – non può perciò negarsi la sussistenza di un rilevante profilo di carenza istruttoria, imputabile, quanto meno in prima battuta, alle società proponenti. </h:div><h:div>13. Ciò posto, occorre domandarsi se tale carenza documentale sia stata legittimamente valutata, nell’ambito del contraddittorio procedimentale, da parte delle Amministrazioni resistenti e se, conseguentemente, essa possa giustificare i provvedimenti negativi oggetto di impugnazione. Ritiene il Collegio che ad entrambe le domande debba darsi risposta positiva. </h:div><h:div>14. Con particolare riguardo al primo profilo, va ricordato che il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che «[i]l parere della Soprintendenza, inserito nell'ambito della conferenza di servizi, ha valenza endoprocedimentale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere preceduto da alcun atto finalizzato ad assicurare una interlocuzione con la parte privata. Il contraddittorio deve, infatti, essere garantito prima dell'adozione dell'autonomo provvedimento finale successivo alla conclusione dei lavori della conferenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5084; id., del 18 aprile 2011, n. 2378; più di recente, cfr. Tar Molise, 10 gennaio 2025, n. 9).»</h:div><h:div>Nel caso di specie, dunque, il contraddittorio procedimentale è stato correttamente garantito (non già nella fase endoprocedimentale, da parte della Soprintendenza, bensì) dal Comune, all’esito della conferenza di servizi, attraverso l’emanazione del preavviso di rigetto (cfr. doc. n. 16 allegato da Cellnex). In tale atto, infatti, si dava ampiamente conto delle criticità evidenziate nel parere negativo della Soprintendenza, ivi incluse quelle concernenti il mancato deposito dell’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 42/2004 e della relativa documentazione di accompagnamento. </h:div><h:div>È poi pacifico che al preavviso di diniego non è seguito il deposito di osservazioni e documenti da parte delle società istanti. Sicché è evidente, anche alla luce dei principi di autoresponsabilità, di collaborazione e buona fede (questi ultimi oggi espressamente sanciti nell’art. 1, co. 2 <corsivo>bis</corsivo>, della l. 241/1990), che le ricorrenti non possono in questa sede lamentarsi del mancato esperimento di un soccorso istruttorio da parte dell’Amministrazione resistente, non avendo esse sfruttato l’occasione partecipativa messa a loro disposizione attraverso la comunicazione del preavviso di rigetto.</h:div><h:div>15. Venendo al secondo profilo, ritiene il Collegio che le carenze documentali di cui si è detto, valutate unitamente all’inerzia partecipativa delle società proponenti, giustifichino la pronuncia sfavorevole della Soprintendenza ed il conseguente provvedimento finale di rigetto emesso dal Comune di Cerveteri. Ad essi dunque, quantomeno con riguardo a tale profilo, non può essere imputato alcun vizio di illegittimità o eccesso di potere.</h:div><h:div>16. L’infondatezza delle doglianze sin qui esaminate consente di assorbire le ulteriori censure, aventi ad oggetto gli altri punti di motivazione del provvedimento emesso dal Comune di Cerveteri e gli atti normativi da questo adottati per regolamentare l’installazione di SRB. Ed invero, anche ove fossero fondati i rilievi delle parti ricorrenti, rimarrebbe comunque fermo l’ulteriore motivo già scrutinato, idoneo di per sé a sorreggere il diniego all’installazione della stazione radio base e, dunque, a precludere il soddisfacimento dell’interesse delle società ricorrenti. </h:div><h:div>Il provvedimento di diniego emesso dal Comune, infatti, costituisce un provvedimento c.d. plurimotivato, ossia basato su di una pluralità di motivi, ognuno autonomo rispetto all’altro, rispetto al quale trova applicazione il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale «in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale» (cfr. Cons. St., sez. V,17 settembre 2019, n. 6190; Cons. St., sez. III, 15 settembre 2023, n. 8367).</h:div><h:div>Ne consegue, quindi, l’assorbimento delle ulteriori questioni dedotte (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5, che individua tra le deroghe consentite al divieto di assorbimento dei motivi quella determinata da ragioni di economia processuale, tra cui rientra il caso di specie: «[n]el caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenere ed a comprovare la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze»). Pertanto, gli ulteriori motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse. </h:div><h:div>17. In conclusione, alla luce di tutte le suddette considerazioni, i ricorsi devono essere respinti. </h:div><h:div>18. La peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando, così dispone:</h:div><h:div>- riunisce i giudizi in epigrafe;</h:div><h:div>- respinge i ricorsi; </h:div><h:div>- compensa le spese di entrambi i giudizi tra tutte le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Petroni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>