<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20241095220250227121331363" descrizione="" gruppo="20241095220250227121331363" modifica="27/02/2025 12:30:14" stato="2" tipo="24" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="10952"/><fascicolo anno="2025" n="04994"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>1</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20241095220250227121331363.xml</file><wordfile>20241095220250227121331363.docm</wordfile><ricorso NRG="202410952">202410952\202410952.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\641 Pietro Morabito\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Christian Corbi</firma><data>27/02/2025 12:28:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Referendario</h:div><h:div>Christian Corbi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dei relativi effetti,</h:div><h:div>- della nota di Roma Capitale del 25.7.2024, prot. n. 105647, avente ad oggetto “<corsivo>comunicazione di inefficacia in autotutela ai sensi della L. n. 241/90 della P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) prot. CN 44 del 02.01.2024</corsivo>”; </h:div><h:div>- di ogni altro atto al predetto antecedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi e contenuto non conosciuti, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota di Roma Capitale, del 16.5.2024, prot. n. 70537, avente a oggetto “<corsivo>comunicazione di avvio del procedimento di inefficacia in autotutela, ai sensi della L. 241/90, della P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) prot. CN 44 del 02.01.2024</corsivo>”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10952 del 2024, proposto da Edil Quark S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Angela Ciuffreda, Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Pietro Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 24.10.2024 e depositato in pari data, Edil Quark S.r.l. (di seguito anche “<corsivo>Edil</corsivo>”) adiva l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir, previa adozione delle idonee misure cautelari, annullare i seguenti atti: a) nota di Roma Capitale del 25.7.2024, prot. n. 105647, avente ad oggetto “<corsivo>comunicazione di inefficacia in autotutela ai sensi della L. n. 241/90 della P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) prot. CN 44 del 02.01.2024</corsivo>”; b) ogni altro atto al predetto antecedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi e contenuto non conosciuti, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota di Roma Capitale, del 16.5.2024, prot. n. 70537, avente a oggetto “<corsivo>comunicazione di avvio del procedimento di inefficacia in autotutela, ai sensi della L. 241/90, della P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) prot. CN 44 del 02.01.2024</corsivo>”.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso, parte ricorrente enucleava le seguenti doglianze.</h:div><h:div>Con il primo motivo di ricorso, Edil si doleva del fatto che l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 10 <corsivo>bis</corsivo> L. 241/90 in quanto, in sede di adozione del preavviso di rigetto, essa avrebbe indicato, quale motivo ostativo, unicamente il difetto del presupposto di cui all’art. 20 comma 8 lett. c <corsivo>ter</corsivo>), punto 1, D. Lgs. 199/2021 - ossia che il sito per cui è causa si troverebbe a una distanza superiore a 500 metri rispetto all’area estrattiva ivi collocata - mentre, in sede di adozione del provvedimento finale, essa avrebbe fatto riferimento anche al difetto del presupposto di cui all’art. 20 comma 8 lett. c <corsivo>ter</corsivo>), punto 2, D. Lgs. 199/2021, ossia che il sito per cui è causa si troverebbe a una distanza superiore a 500 metri rispetto all’area contenente gli impianti industriali e gli stabilimenti di cui all’art. 268, comma 1, lettera h), D. Lgs. 152/2006. Né si potrebbe considerare “<corsivo>impianto industriale</corsivo>” la centrale termoelettrica.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di ricorso, Edil pretendeva di censurare il provvedimento di diniego della PAS, intervenuto (come nel caso di specie) oltre il termine di giorni 30 di cui all’art. 6 D. Lgs. 28/2011 dalla data di presentazione dell’istanza del privato, cosicchè, in applicazione dell’art. 19 L. 241/90, esso avrebbe dovuto essere assimilato al provvedimento di inefficacia della SCIA. Si tratterebbe quindi di un provvedimento di secondo grado, espressione del potere di autotutela dell’Amministrazione, con la conseguenza per la quale esso avrebbe dovuto contenere tutti i relativi presupposti, tra cui la motivazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse privato, da esso inciso. Sennonchè nel caso di specie, difetterebbe la motivazione di tal fatta.</h:div><h:div>Con la terza doglianza, il ricorrente allegava che il provvedimento in questa sede gravato sarebbe comunque affetto da eccesso di potere per travisamento dei fatti, nei termini di cui si dirà meglio <corsivo>infra</corsivo>.</h:div><h:div>In data 31.10.2024, si costituiva in giudizio Roma Capitale, contestando, anche in forza della memoria del 18.11.2024, la ricostruzione di parte ricorrente e instando nel rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 25.11.2024, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio onerava parte resistente – che provvedeva in tal senso in data 20.12.2024 – di fornire chiarimenti in ordine al “secondo motivo ostativo” da essa prospettato nel provvedimento in questa sede impugnato.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 26.2.2025, il Collegio, dato alle parti l’avviso <corsivo>ex</corsivo> art. 60 c.p.a., tratteneva la causa in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con la sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 74 e 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, trascorso il termine dimezzato di dieci giorni dalla notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, in assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.</h:div><h:div>1. Prima di procedere all’esame della vicenda, appare utile ripercorrere brevemente in fatti di causa.</h:div><h:div>Con istanza del 2.1.2024, prot. CN 44, EQ Energia S.r.l. ha avviato la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (della potenza nominale di 4.050 kw), a Roma, Via della Selvotta, catastalmente identificato al fg. 1181, partt. nn. 173, 293 e 311.</h:div><h:div>Con nota del 16.5.2024, prot. n. 70537, l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di inefficacia della P.A.S., sul presupposto per il quale l’area destinata agli impianti fotovoltaici – come segnalato dalla nota del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinanti prot. CN 46642 del 28.03.2024 – non rientrerebbe nelle aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, lett. c <corsivo>ter</corsivo>) n. 1, D. Lgs. n. 199/2021, in quanto essa risulta “<corsivo>distante oltre i 500 metri da</corsivo> […] <corsivo>area estrattiva</corsivo>”. </h:div><h:div>Con nota del 23.5.2024, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, corredate da un’approfondita perizia tecnica, al fine di dimostrare che l’impianto oggetto di autorizzazione rientrerebbe comunque in area idonea all’art. 20, comma 8, lett. c <corsivo>ter</corsivo>) n. 2, D. Lgs. n. 199/2021, in quanto distante meno di 500 metri dall’area - catastalmente - identificata come “D1”. </h:div><h:div>Tale ultima area farebbe parte del complesso produttivo di cui alla stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna S.p.A. e in essa insisterebbero specificatamente i fabbricati adibiti a stabilimento produttivo.</h:div><h:div>Con nota del 25.7.2024, prot. n. 105647, Roma Capitale ha comunicato alla ricorrente l’inefficacia della P.A.S. per le seguenti motivazioni: “<corsivo>l’area da cui viene calcolata la distanza massima di 500 m, ai sensi dell’art. 20 comma 8 lettera c </corsivo>ter<corsivo> punto 2 del D. Lgs. 199/2021, per l’installazione del campo fotovoltaico, oggetto della Procedura Abilitativa Semplificata prot. CN 44 del 2.01.2024, risulta essere una centrale di trasformazione dell’energia elettrica da Alta a Media Tensione funzionale alla rete di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica di un operatore che svolge attività di pubblico servizio. Il Piano Regolatore Generale vigente ha identificato il suddetto sito all’interno delle “infrastrutture Tecnologiche” disciplinate dall’art. 102 delle norme tecniche di attuazione, mentre le aree a vocazione industriale/artigianale sono inserite nei “tessuti prevalentemente per attività” della Città da Ristrutturare classificati come Z.T.O. di tipo “D” di cui al D.M. 1444/68. Non si ritiene pertanto assimilabile il sito occupato dalla centrale di trasformazione da alta a media tensione dell’energia elettrica a una zona a destinazione industriale, commerciale ed artigianale come richiesto dall’art. 20 comma 8 lett. c-</corsivo>ter<corsivo> punto 1 del D. Lgs. 199/2021 o a un impianto industriale o uno stabilimento così come definito dall’art. 268 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 152 del 2006, come richiesti al punto 2 della medesima lett. c-</corsivo>ter”.</h:div><h:div>2. Tanto premesso, il Collegio ritiene fondato il ricorso limitatamente alla terza doglianza, di seguito scrutinata, con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso, già esposti in epigrafe.</h:div><h:div>Con il (terzo) motivo in esame, la ricorrente ha ricondotto l’illegittimità del provvedimento in questa sede gravato ai seguenti aspetti.</h:div><h:div>2.1. In primo luogo, l’area per cui è causa sarebbe comunque area idonea <corsivo>ex</corsivo> art. 20 comma 8 lett. c <corsivo>ter</corsivo>, punto 1, D. Lgs. 199/2021, in quanto disterebbe meno di 500 metri dalla particella catastalmente identificata sub Foglio 1179, n. 552, che sarebbe ricompresa, quantomeno in astratto, in zona territoriale omogenea D, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1444/1968, e avrebbe destinazione catastale “D1 – Opifici”. E ciò in disparte che tale particella faccia parte del complesso della stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna, atteso che ciò che rileva, ai sensi del menzionato art. 2, è l’astratta “destinazione dell’area” e non invece quella concreta ed effettiva.</h:div><h:div>2.2. In secondo luogo, anche a prescindere dalla destinazione astratta dell’area limitrofa, quest’ultima sarebbe comunque idonea ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c <corsivo>ter</corsivo>, punto, 2 D. Lgs. 199/2021, in quanto disterebbe comunque meno di 500 metri da un impianto e/o stabilimento industriale e/o produttivo, così come definito dal Codice dell’Ambiente: del resto, una centrale di trasformazione dell’energia elettrica deve essere considerata impianto e/o stabilimento <corsivo>ex</corsivo> art. 268, co. 1, lett. h), del Codice dell’Ambiente.</h:div><h:div>3. La doglianza in esame è fondata in relazione alla doglianza di cui al sub 2.2.</h:div><h:div>Dal combinato disposto degli artt. 82 e 107 NTA del PRG, le centrali elettriche sono riconducibili alla “zona omogena F”, a nulla rilevando la loro effettiva classificazione catastale: quest’ultima, infatti – pur riconducendo le centrali in parola nella categoria “D1-Opifici” (Cass. trib., sentt. n. 26036/2023 e 14042/2020, richiama la L. 208/2015 che, a sua volta, prevede che in tale categoria catastale vengano espressamente inseriti, con il codice 0102, gli “<corsivo>immobili in uso a centrali idroelettriche</corsivo>”) – rileva a soli e meri fini fiscali e non è in grado di incidere sull’assetto urbanistico del territorio su cui esse insistono.</h:div><h:div>Escluso quindi che l’area in esame possa avere la “<corsivo>destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere</corsivo>” di cui all’art. 20 comma 8 lett. c <corsivo>ter</corsivo>), punto 1, D. Lgs. 199/2021, ricorrono nel caso di specie – come anche chiarito da Cass. civ., SS.UU., n. 14007/2024, nonché da Cass. trib., n. 14042/2020 – i presupposti di cui all’art. 20 comma 8 lett. c <corsivo>ter</corsivo>), punto 2, D. Lgs. 199/2021.</h:div><h:div>Devono infatti considerarsi “impianti industriali”, ai sensi del codice dell’ambiente, i parchi eolici e le centrali idroelettriche, in quanto la nozione “impianto industriale” deve essere interpretata non in senso restrittivo – ossia come attività industriale funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti – ma anche quale attività tesa alla trasformazione dell’energia potenziale idrostatica in energia cinetica e, quindi, in energia elettrica.</h:div><h:div>Del resto, la ratio sottesa all’art. 20 comma 8 lett. c <corsivo>ter</corsivo>) D. Lgs. 199/2021 – che fissa seppure transitoriamente i criteri relativi alle aree idonee a recepire l’installazione dei pannelli fotovoltaici – si precisa nell’esigenza di favorire il decoro urbano e quindi di concentrare, ove possibile, gli impianti di energia rinnovabile in aree già a forte impatto urbanistico. E’ allora in tale logica che la nozione di “impianto industriale” di cui al codice dell’ambiente deve essere correttamente intesa.</h:div><h:div>4. Alla luce di quanto precede, s’impone quindi, in accoglimento del ricorso, l’annullamento della nota di Roma Capitale del 25.7.2024, prot. n. 105647, avente a oggetto “<corsivo>comunicazione di inefficacia in autotutela ai sensi della L. n. 241/90 della P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) prot. CN 44 del 02.01.2024</corsivo>”. </h:div><h:div>5. Ciò posto, occorre precisare come la condotta dell’Amministrazione in questa sede censurata – collocandosi in un contesto giuridico privo di chiari riscontri e di validi parametri di riferimento – è consistita in un’operazione esegetica le cui risultanze, per quanto parzialmente non condivise da questo giudice, oltre a non poter costituire fonte di responsabilità, consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II <corsivo>bis</corsivo>), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.</h:div><h:div>Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Christian Corbi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>