<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20241075920241127103129802" descrizione="nuova rimessione CGUE titolo romania" gruppo="20241075920241127103129802" modifica="02/12/2024 18:49:10" stato="2" tipo="16" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="10759"/><fascicolo anno="2024" n="21959"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4T:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20241075920241127103129802.xml</file><wordfile>20241075920241127103129802.docm</wordfile><ricorso NRG="202410759">202410759\202410759.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\828 Rita Tricarico\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Rita Tricarico</firma><data>28/11/2024 23:17:38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Monica Gallo</firma><data>27/11/2024 11:03:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Bello,	Referendario</h:div><h:div>Monica Gallo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l'annullamento, previo accoglimento della istanza cautelare,</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>-del decreto n.1868 del 12.07.2024 del Ministero Istruzione e Merito, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno, emanato in adempimento alla sentenza del Tar Lazio Sez. IV BIS n°7716/2023, intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10759 del 2024, proposto da Graziella Frontera, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;</h:div><h:div>Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; </h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- oggetto dell’odierno giudizio è l’impugnazione del provvedimento prot. n. 1868 del 12 luglio 2024 adottato dal Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione;</h:div><h:div>- con l’atto gravato il richiamato Ministero ha rigettato l’istanza acquisita al n. 8928 del 26 marzo 2021, con la quale la ricorrente ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007, attuativo della Direttiva CE/36/2005, il riconoscimento del titolo, denominato “<corsivo>Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo</corsivo>” e conseguito presso l’<corsivo>“Università "Dimitrie Cantemir" diTargu Mures, Tirgu Mures, Romania STR. Bodoni Sandor nr.3-5</corsivo>” in data 29 maggio 2020, ai fini dell’insegnamento sul sostegno (ADMM e ADSS) in Italia;</h:div><h:div>- in particolare, il Ministero competente, con il provvedimento gravato, ha negato il richiesto riconoscimento sulla base della seguente motivazione: </h:div><h:div>“<corsivo>CONSIDERATO che la Dott.ssa Graziella FRONTERA non ha presentato, nella documentazione allegata alla propria istanza, come sopra richiamata, alcun attestato di competenza o titolo di formazione conforme alla citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, rilasciato dal competente Ministero romeno e valido per dimostrare il possesso dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno in Romania;  </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>CONSIDERATO, con specifico riferimento all’insegnamento di sostegno e a titoli formativi conseguiti in Romania, che l’Italia garantisce parità di trattamento tra cittadini, italiani e non italiani, atteso che in Italia è riconosciuta la specializzazione sul sostegno, sia ai cittadini italiani che ai cittadini romeni, purché in possesso, sia gli uni che gli altri, del titolo formativo riconosciuto come valido ai fini dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno in Romania; e, viceversa, non è riconosciuta la specializzazione sul sostegno, né ai cittadini italiani, né ai cittadini romeni, se non muniti, sia gli uni che gli altri, del titolo formativo riconosciuto come valido ai fini dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno in Romania; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>CONSIDERATO che, in Romania, l’insegnamento sul sostegno è una professione regolamentata e, in quanto tale, può essere esercitata esclusivamente in presenza di una specifica abilitazione; (…)</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>CONSIDERATO che la Dottoressa Graziella FRONTERA ha presentato, nella documentazione allegata alla propria istanza, un mero attestato di conclusione di un corso di formazione professionale, ovvero una “Adeverinta” (temine romeno che si traduce in italiano con le parole “attestazione” o “certificazione”) che non attesta la preparazione della stessa all’esercizio della professione di insegnante di sostegno, ma – come è evidente dal contenuto letterale della stessa Adeverinta – attesta che l’interessata è stata promossa all’esame del “Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo” dal titolo, in lingua italiana, “Formazione dei professori itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educazionale di persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato, non dal competente Ministero romeno, ma dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures; (…)</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>CONSIDERATO, a conferma di quanto precede, che, diversamente da quanto avviene per i soggetti effettivamente abilitati all’insegnamento di sostegno in Romania, i quali sono in possesso di “Adeverinta” nella quale è espressamente indicato che la stessa conferisce all’interessato/a il diritto a insegnare ed è rilasciata per il riconoscimento all’estero di tale diritto, nell’ attestato di formazione (“Adeverinta”) della Dott.ssa Graziella FRONTERA non vi è alcun riferimento, né a qualsivoglia diritto a insegnare, né alla validità per l’estero; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>CONSIDERATO, a ulteriore conferma di quanto precede, che l’attestato di formazione della Dott.ssa Graziella FRONTERA non attesta l’acquisizione delle competenze professionali all’insegnamento su posto sostegno e non costituisce certificazione dello Stato romeno di docente qualificato all’insegnamento su posto sostegno, ovvero di docente qualificato a esercitare, sul territorio romeno, la professione di insegnante abilitato sul sostegno, ma certifica meramente che la competenza professionale dell’interessato è quella di aver completato un mero corso di formazione professionale continua denominato “Formazione dei professori itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educazionale di persone con bisogni educativi speciali”; (…)</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>CONSIDERATO, inoltre, che un eventuale riconoscimento del titolo formativo presentato dall’istante genererebbe la conseguenza per cui il titolo, rilasciato in Romania, è riconosciuto come titolo valido per insegnare su posto sostegno, in Italia, in qualità di insegnante specializzato, ma non è valido, nella stessa Romania che è il Paese nel quale il titolo è stato rilasciato, nemmeno per insegnare in qualità di insegnante non abilitato; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div>RITENUTO<corsivo> che, per le motivazioni che precedono, l’istanza di riconoscimento della Dott.ssa Graziella FRONTERA, non possa essere accolta, in quanto l’attestato di formazione presentato a supporto della stessa, ai sensi della normativa di riferimento dello Stato romeno in cui lo stesso attestato di studi è stato rilasciato, non dà accesso all’insegnamento di sostegno in Romania e, di conseguenza, non può essere valutato come attestato che dà accesso, in Italia, all’insegnamento in qualità di insegnante specializzato sul sostegno”; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div>-si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con mera memoria di stile;</h:div><h:div>Rilevato che:</h:div><h:div>-con ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024 questa Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia della Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 del TFUE, le seguenti questioni interpretative:</h:div><h:div>“<corsivo>I) Se l’art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE , letto alla luce dell’obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d’origine non permetta l’esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;</corsivo></h:div><h:div>II) <corsivo>Nel caso in cui l’art.</corsivo> <corsivo>13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d’origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione</corsivo>”;</h:div><h:div>- la causa ha assunto dinanzi alla CGUE il numero di ruolo C-340/24;</h:div><h:div>-alla camera di consiglio del 19 novembre 2024, attesa la natura pregiudiziale della risoluzione delle predette questioni interpretative rimesse alla CGUE rispetto alla decisione del ricorso all’odierno esame del Collegio, nel rispetto di quanto sancito dall’Adunanza plenaria n. 4 del 22 marzo 2024, è stato dato avviso alle parti della sussistenza di una causa di sospensione impropria “in senso lato” del giudizio nelle more della decisione della Corte;</h:div><h:div>-alla ridetta udienza il difensore presente di parte ricorrente ha rappresentato la volontà di interloquire sulla questione dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, sollecitando, pertanto, una formale rimessione delle questioni già rimesse anche in relazione al presente giudizio;</h:div><h:div>Rilevato ancora che:</h:div><h:div>-in ragione della esigenza rappresentata dal difensore di parte ricorrente di interloquire direttamente sulle questioni già portate all’attenzione della CGUE dinanzi a quest’ultima, si rende necessario rimettere nuovamente le questioni<corsivo> de quibus </corsivo>alla CGUE per le stesse argomentazioni e motivazioni di cui alla ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024 (punto D), che qui si intendono interamente richiamate;</h:div><h:div>Ritenuto infine, alla luce di quanto sopra, richiamate tutte le argomentazioni di cui al punto D della ordinanza n.8867 del 3 maggio 2024, di rimettere, anche in relazione al presente giudizio, le seguenti questioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE:</h:div><h:div><corsivo>”I) Se l’art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE , letto alla luce dell’obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d’origine non permetta l’esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;</corsivo></h:div><h:div>II) <corsivo>Nel caso in cui l’art.</corsivo> <corsivo>13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d’origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione</corsivo>”;</h:div><h:div>Ritenuto che, in ragione di quanto esposto, in attesa del pronunciamento pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, della Corte di giustizia dell’Unione europea, il presente giudizio vada sospeso interinalmente; </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) riservata ogni pronuncia sul ricorso in epigrafe:</h:div><h:div>a) rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione;</h:div><h:div>b) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo di causa;</h:div><h:div>c) dispone, nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, la sospensione del presente giudizio.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Serena Iuliani</h:div><h:div>Monica Gallo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>