<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20241055420250318075636118" descrizione="Accesso atti di gara nuovo codice - Dichiara irricevibile/dichiara inammissibile/rigetta" gruppo="20241055420250318075636118" modifica="19/03/2025 16:23:52" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="10554"/><fascicolo anno="2025" n="05793"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20241055420250318075636118.xml</file><wordfile>20241055420250318075636118.docm</wordfile><ricorso NRG="202410554">202410554\202410554.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\670 Elena Stanizzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Savi</firma><data>18/03/2025 09:30:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente</h:div><h:div>Luca Biffaro,	Referendario</h:div><h:div>Marco Savi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento</h:div><h:div>del diritto di accesso alla documentazione richiesta con istanza dell’8.9.2024</h:div><h:div>e il conseguente annullamento</h:div><h:div>delle note dell’ENI prot. 446/APRU-D3 del 9 settembre 2024, 364/APRU-D3 del 9 luglio 2024 e 337/APRU-D3 del 18 giugno 2024.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10554 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Petroservices Mediterranea s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Recchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 28; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Weatherford Mediterranea S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fornari, Mario Cigno, Amalia Scimé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Weatherford Mediterranea S.p.A. e di Eni S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. In data 20 ottobre 2023 l’ENI ha pubblicato sulla piattaforma telematica eniSpacePro la lettera di invito a presentare offerta (RdO) per la gara n. sm_1195, avente ad oggetto i “<corsivo>Servizi di chiavi di serraggio, computer ed elevatori su pozzi onshore e offshore</corsivo>” (Lotto 1: CIG A0126BA820; Lotto 2: CIG A0126CA555), disciplinata del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31.3.2023, n. 36.</h:div><h:div>2. La ricorrente ha partecipato alla procedura, collocandosi al secondo posto nella graduatoria stilata dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>3. La comunicazione di aggiudicazione è stata trasmessa a Petroservices il 9 maggio 2024. Tuttavia, l’ENI non ha mai comunicato i punteggi attribuiti alle offerte di Petroservices e Weatherford, né ha mai disponibili i verbali di gara e l’offerta dell’odierna controinteressata, come avrebbe dovuto fare in ottemperanza alle previsioni dell’art. 36, commi 1 e 2, del codice.</h:div><h:div>4. La ricorrente ha, quindi, chiesto a ENI di visionare la documentazione di gara con istanza del 9 maggio 2024. Con nota prot. 337/APRU-D3 del 18 giugno 2024 ENI ha trasmesso a Petroservices esclusivamente alcune parti della sezione amministrativa e alcuni stralci della sezione tecnica dell’offerta presentata da Weatherford.</h:div><h:div>5. Il 22 giugno 2024 la ricorrente ha invitato ENI a mettere a disposizione anche la restante documentazione. In riscontro, con nota prot. 364/APRU-D3 del 9 luglio 2024, ENI ha inoltrato a Petroservices l’opposizione all’accesso opposta da Weatherford e, al contempo, trasmesso, quale unica documentazione ulteriore rispetto a quanto concesso in precedenza, il “<corsivo>parere tecnico e scoring model (con oscuramento Lotto 2 in quanto soggetto a regime Privatistico)</corsivo>”. Nella medesima nota, inoltre, manifestando la chiara volontà di soppesare anche le esigenze dell’odierna ricorrente, ENI ha chiesto a Petroservices di fornire argomentazioni a supporto del proprio diritto di accesso.</h:div><h:div>6. L’8 agosto 2024 Petroservices ha trasmesso una formale istanza di accesso agli atti motivata sulla necessità di tutelare i propri diritti eventualmente impugnando l’aggiudicazione della Gara, chiedendo in particolare:</h:div><h:div>- copia della delibera di indizione della gara;</h:div><h:div>- copia della determina di nomina della Commissione Giudicatrice;</h:div><h:div>- copia di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli relativi alle sedute riservate;</h:div><h:div>- copia della documentazione relativa alla busta amministrativa, all’offerta tecnica e all’offerta economica senza l’oscuramento dei dati presentata dalla società aggiudicataria;</h:div><h:div>- copia della richiesta di giustificazioni inviata alla società aggiudicataria, nonché delle giustificazioni presentate da tale società e del provvedimento di valutazione della congruità dell’offerta adottato dal RUP e/o dalla Commissione;</h:div><h:div>- copia di eventuali richieste di chiarimenti formulate alle ditte concorrenti e relative risposte e/o documenti integrativi;</h:div><h:div>- copia della proposta di aggiudicazione e dell’aggiudicazione definitiva, ove <corsivo>medio tempore</corsivo> avvenuta.</h:div><h:div>7. Con provvedimento prot. 446/APRU-D3 del 9 settembre 2024 ENI non ha concesso l’accesso ai documenti richiesti da Petroservices, limitandosi ad inoltrare una nota di Weatherford, nella quale quest’ultima ha ribadito le proprie affermazioni a supporto dell’opposizione all’accesso agli atti della propria offerta. A fronte di ciò, con il presente ricorso la parte ricorrente ha contestato il diniego opposto dalla stazione appaltante, lamentando la violazione delle norme in materia di accesso agli atti di gara.</h:div><h:div>8. Con sentenza parziale 11.2.2025, n. 3002, la Sezione ha:</h:div><h:div>a) rilevato la tardività dell’impugnazione quanto alla contestazione delle determinazioni assunte dalla stazione appaltante in ordine alle informazioni da oscurare in quanto riservate ai sensi dell’art. 35, co. 4, lett. a), del codice dei contratti;</h:div><h:div>b) accertato l’illegittimità del diniego di accesso in ordine ai verbali di gara e agli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, in quanto non contenti le informazioni riservate;</h:div><h:div>c) ordinato all’ENI di trasmettere alla ricorrente e di depositare il giudizio la documentazione di cui al precedente punto b);</h:div><h:div>d) rinviato l’esame all’odierna camera di consiglio onde valutare la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai sensi dell’art. 35, co. 5, del codice dei contratti.</h:div><h:div>9. In data 26.2.2025 l’ENI ha depositato la documentazione richiesta, precisando che:</h:div><h:div>- ha prodotto tutti i documenti, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione della gara, ivi inclusi gli atti atti di trasmissione e le e-mail interne alla Società, inerenti alla procedura di valutazione;</h:div><h:div>- non esistono documentiti ulteriori o diversi, della società Eni S.p.A., che riguardano la procedura selettiva. L’unico documento non allegato è la “strategia di gara” di Eni, che riguarda il cuore della strategia di approvvigionamento della Società (perché e come approvvigionarsi) nel settore delicato e strategico della estrazione del petrolio e del gas;</h:div><h:div>-  non si è oscurata nessuna parte relativa alla procedura selettiva oggetto della domanda di accesso (e del giudizio). Le parti oscurate riguardano una procedura privatistica diversa da quella oggetto dell’accesso;</h:div><h:div>- sono stati prodotti tutti i documenti dell’offerta della controinteressata, in relazione ai quali è stato sostanzialmente operato un riesame che ha condotto all’oscuramento selettivo di ciò che è estraneo a requisiti e criteri selettivi o che non è stato preso in considerazione ai fini della valutazione, ovvero di quelle parti che fossero certamente afferenti alla sfera di segretezza industriale, tecnica o commerciale. </h:div><h:div>10. In data 3.3.2025 la ricorrente ha nuovamente contestato l’operato di ENI, rilevando che:</h:div><h:div>(i) i verbali di gara e qualunque altro documento sotteso o presupposto all’aggiudicazione non sarebbero stati ostesi; </h:div><h:div>(ii) l’offerta tecnica di Weatherford sarebbe sostanzialmente oscurata in ogni sua parte, senza che siano state indicate le ragioni dell’oscuramento; </h:div><h:div>(iii) l’offerta economica del medesimo operatore non sarebbe stata ostesa; </h:div><h:div>(iv) gli atti relativi al “Lotto 2” sarebbero stati completamente omessi;</h:div><h:div>(v) non vi sarebbe dubbio circa la stretta indispensabilità della documentazione non ostesa od oscurata ai fini della difesa in giudizio della ricorrente, risultando impossibile individuare e articolare eventuali vizi di illegittimità in relazione ad una commessa di rilevante importo.</h:div><h:div>11. La resistente e la controinteressata hanno resistito con memoria.</h:div><h:div>12. Alla camera di consiglio del 19.3.2025 il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, co. 3, c.p.a., della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per quanto attiene alle contestazioni mosse avverso i provvedimenti adottati dall’ENI in sede di riesame, in quanto formulate con memoria non notificata, nonché in relazione alla richiesta di accesso agli atti del lotto 2, mai prima formulata nel corso del presente giudizio. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>13. Va in primo luogo ricordato che con la sentenza parziale n. 3002/2025 la Sezione aveva rilevato la tardività e, quindi, l’irricevibilità delle censure formulate dalla parte ricorrente quanto alla correttezza dell’operato della stazione appaltante in ordine al riconoscimento del regime di segretezza delle informazioni indicate dalla controinteressata.</h:div><h:div>14. In considerazione delle ulteriori statuizioni contenute nella predetta sentenza, l’ENI ha peraltro operato un sostanziale riesame, giungendo a nuove e più puntuali determinazioni che non sono state oggetto di rituale impugnativa da parte della ricorrente. Questa, infatti, si è limitata a depositare memoria, in data 3.3.2025, contestando genericamente l’operato di ENI ma senza articolare in modo rituale nuovi motivi di censura. </h:div><h:div>15. Sono, pertanto, inammissibili le contestazioni pur genericamente formulate dalla parte ricorrente in ordine all’intervenuto oscuramento di parte dell’offerta, non essendo state le medesime formulate con rituale ricorso, bensì soltanto con memoria non notificata alle parti intimate.</h:div><h:div>16. Le censure avverso la mancata ostensione degli atti relativi al lotto 2 sono inammissibili. Sin dalla prima istanza di accesso del maggio 2024, infatti, la parte ricorrente si è limitata a chiedere la trasmissione gli atti relativi al lotto uno, facendo riferimento alla RdO sm_1195, che riguarda la gara pubblicistica, e non al lotto “Progetto CCS” (sm_1196). Tale perimetrazione dalla materia del contendere è confermata anche dalla successiva istanza di accesso dell’agosto 2024, in cui si rileva che “<corsivo>l’ostensione dei dati richiesti è essenziale per poter verificare il rispetto dei criteri indicati all’art. 11 e 12 di cui alla richiesta di offerta di cui al numero sm_1195</corsivo>”, nonché dall’atto introduttivo del presente giudizio, laddove, sin dal paragrafo 1, si fa riferimento alla “<corsivo>gara n. sm_1195</corsivo> […] <corsivo>disciplinata dal D.Lgs. 36/2023</corsivo>”. In alcun modo, pertanto, le determinazioni della stazione appaltante relative al lotto privatistico possono intendersi ricomprese nel <corsivo>thema decidendum</corsivo> dell’odierno giudizio.</h:div><h:div>17. Ciò premesso, le ulteriori doglianze formulate dalla ricorrente sono infondate. Va, invero, osservato che:</h:div><h:div>- in relazione alla pretesa, mancata esibizione dei verbali, la stazione appaltante ha depositato il promemoria di aggiudicazione, contenente le informazioni riguardanti lo svolgimento del procedimento di esame delle offerte e le relative valutazioni (cfr. doc. 19 della produzione di ENI);</h:div><h:div>- l’offerta economica è stata ostesa pressoché integralmente (cfr. doc. 22), con oscuramento delle sole informazioni non oggetto dell’ipotesi di lavoro e, quindi, di punteggio;</h:div><h:div>- il dettaglio dei punteggi relativi all’offerta tecnica è contenuto nel parere tecnico e scoring model (doc. 20), con le relative valutazioni e i punteggi assegnati;</h:div><h:div>- per ciascun singolo documento contenuto nell’offerta della controinteressata la stazione appaltante ha esplicitato le proprie valutazioni in ordine alla dichiarazione di riservatezza, oscurando soltanto le parti non rilevanti ai fini dell’attribuzione dei punteggi o dei requisiti di ammissione ovvero quelle afferenti a sfere di segretezza industriale o commerciale;</h:div><h:div>- la resistente ha dichiarato che non esistono ulteriori atti afferenti alla procedura, al di fuori della strategia di gara dell’ENI.</h:div><h:div>18. Alla luce di quanto sopra, quando non palesemente erronee, estremamente generiche si rivelano le difese formulate dalla ricorrente, che non sembrano tenere conto in alcun modo di quanto effettivamente prodotto dall’ENI, come pure del tutto generica è l’affermazione per cui non vi sarebbe dubbio circa la stretta indispensabilità della documentazione non ostesa od oscurata ai fini della difesa in giudizio della ricorrente.</h:div><h:div>19. Sul punto, occorre ricordare che a fronte di un diniego di accesso alle informazioni inerenti all’offerta presentata da un operatore economico in sede di gara per ragioni legate alla tutela di segreti tecnici e/o commerciali, l’interesse ostensivo dell’istante diviene prevalente solo ove tale soggetto dimostri la stretta indispensabilità della conoscenza della documentazione richiesta rispetto alla difesa in giudizio dei propri interessi correlati all’affidamento pubblico, il che avviene sulla base di una valutazione “<corsivo>svolta in concreto alla luce delle “deduzioni difensive potenzialmente esplicabili” da parte del soggetto che ha richiesto l’accesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 369 del 20 gennaio 2022; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2472 del 14 maggio 2014)</corsivo>” (cfr. l’ordinanza della Sezione 14.12.2023, n. 18998).</h:div><h:div>20. La ricorrente, invece, non si è confrontata in alcun modo con la documentazione trasmessa dalla stazione appaltante, limitandosi a reiterare doglianze che, da un lato, non trovano alcun riscontro nell’esame degli atti di causa e, dall’altro, si risolvono in rilievi meramente apodittici che non assumono valore diverso da mere contestazioni di stile.</h:div><h:div>21. In ragione di quanto sopra, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato.</h:div><h:div>22. L’andamento del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Marco Savi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>