<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20241018820250209130003769" id="20241018820250209130003769" modello="2" modifica="09/02/2025 16:43:22" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="10188"/><fascicolo anno="2025" n="02949"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20241018820250209130003769.xml</file><wordfile>20241018820250209130003769.docm</wordfile><ricorso NRG="202410188">202410188\202410188.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\912 Giovanni Iannini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Domenico De Martino</firma><data>09/02/2025 14:23:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giovanni Iannini,	Presidente</h:div><h:div>Claudio Vallorani,	Consigliere</h:div><h:div>Domenico De Martino,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa sospensiva</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del decreto n. -OMISSIS-R.U.A. del 21.08.2024 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, VI reparto – SM – Ufficio approvvigionamenti, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore della -OMISSIS- del Lotto n. 3 (C.I.G. -OMISSIS-) relativo alla “Fornitura di n. 50.000 pantaloni corti estivi con banda per NRM e n. 65.000 pantaloni lunghi estivi” (All. A) e della comunicazione con la quale il suddetto decreto è stato portato a conoscenza della odierna ricorrente, con pec del 23.08.2024 (All. B);</h:div><h:div>- del provvedimento del 7.08.2024, con la quale il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ha proceduto alla verifica dell'offerta anomala presentata da "-OMISSIS-" di Tito Scalo (PZ), per il Lotto 3, constatandone la congruità (All. C) e della comunicazione di cui alla lettera -OMISSIS- con la quale il suddetto provvedimento è stato portato a conoscenza della odierna ricorrente, con pec inviata in pari data il 7.08.2024 (All. D);</h:div><h:div>- ove occorrer possa, dei verbali di gara relativi alle fasi di verifica delle buste virtuali e in particolare il verbale n. -OMISSIS- di rep. in data 30.01.2024 (All. E), il verbale n. -OMISSIS- di rep. in data 19.02.2024 (All. F), il verbale n. -OMISSIS- di rep. in data 01.03.2024 (All. G), e dei verbali di valutazione delle offerte tecnico-economiche sottoscritti dalla successiva Commissione Giudicatrice e, in particolare, il verbale</h:div><h:div>n. 1 in data 19.06.2024 (All. H) e il verbale n. 2 in data 20.06.2024 (All. I);</h:div><h:div>- del Disciplinare di gara e di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti o non comunicati che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per la dichiarazione di invalidità ed inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con altro operatore economico, qui dichiarandosi la disponibilità della ricorrente a subentrare nell’esecuzione dell’appalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 c.p.a.</h:div><h:div>ed altresì per il risarcimento del danno</h:div><h:div>in forma specifica mediante subentro nel contratto eventualmente sottoscritto nelle more, previa declaratoria d’inefficacia dello stesso.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\11\2024 : </h:div><h:div>la comunicazione recante la conclusione del contratto (Accordo quadro) in data 31.10.2024, n. -OMISSIS- di prot.   nonché su ogni eventuale altro ad esso prodromico, ivi compresa la determina alla stipula, connesso e consequenziale, con particolare riferimento ai contratti attuativi che fossero eventualmente stati (o saranno) conclusi nelle more</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10188 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Milioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Bracci, Patrizio Giordano, Giuseppe Imbergamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1 Con bando pubblicato in GUUE n. -OMISSIS- del 30.11.2023 (poi rettificato; n. -OMISSIS- del 01.12.2023) e in GURI – 5° Serie Speciale Contratti Pubblici -OMISSIS- del 27.10.2023 (poi rettificato; -OMISSIS- del 01.12.2023), il Comando Generale dei Carabinieri indiceva la “procedura aperta per la conclusione di sette “accordi quadro” della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmare il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione / rinnovo dei capi di vestiario per gli anni 2024/2027” suddivisa in n. 7 lotti;  da aggiudicarsi il all’offerta più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti a quella economica, per un totale di 100 punti.</h:div><h:div>1.1  Relativamente al lotto 3 “Fornitura di n. 50.000 pantaloni corti estivi con banda per NRM [Nucleo Radio Mobile] e n. 65.000 pantaloni lunghi estivi” CIG: -OMISSIS-, del valore complessivo di € 5.630.800,00 IVA esclusa, partecipavano tre operatori economici: l’-OMISSIS- (d’ora innanzi, anche solo “-OMISSIS-”), in qualità di mandataria di costituendo R.T.I. con -OMISSIS- ed in avvalimento con -OMISSIS-. -OMISSIS-; la -OMISSIS- in avvalimento con -OMISSIS- (d’ora innanzi anche, solo “-OMISSIS-”), -OMISSIS- (d’ora innanzi, anche solo “-OMISSIS-”), -OMISSIS- (d’ora innanzi, anche solo “-OMISSIS-”) e -OMISSIS- (d’ora innanzi, anche solo “-OMISSIS-”; la -OMISSIS-di Scurelle (TN), in avvalimento con -OMISSIS-di Schio (VI) e -OMISSIS- di Shumen (Bulgaria).</h:div><h:div>1.2 Per quanto qui rilevante all’esito dell’attribuzione dei punteggi, risultava vincitrice la -OMISSIS- con un’offerta economica in ribasso dell’11,2% ed un punteggio complessivo di 93,24 mentre -OMISSIS-  risultava seconda con 82,96 punti.</h:div><h:div>1.3 L’offerta vincitrice, tuttavia, ai sensi del paragrafo 22 del disciplinare di gara secondo il quale  “<corsivo>sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Detto calcolo verrà effettuato solamente nel caso in cui il numero delle offerte ammesse, per singolo lotto, sia pari o superiore a tre” </corsivo>veniva sottoposta a verifica dalla Stazione Appaltante la quale, a valle dell’interlocuzione procedimentale con la vincitrice, la validava con provvedimento 7.8.2024 del RUP.</h:div><h:div>1.4 Quest’ultimo recependo le valutazioni operate dalla Commissione tecnica di gara  nella seduta n. 3 del 6.08.2024, rilevava espressamente che: “• <corsivo>lo sconto offerto, pari. a 11,20%, è stato il più alto tra tutti i concorrenti, così conseguendo automaticamente il punteggio di 30 su 30 (superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto); • le schede inviate dalla società in esame a giustificazione della propria offerta, riportano ''un'analisi dei costi di produzione, dai quali si evince che: il costo del tessuto principale, lana vergine 100%, quantificato in € 26.00 al kg, non è inferiore ai prezzi rilevati sul mercatò (sito Più Prezzi - Portale dei prezzi della CCIAA di Milano). Il totale costo del tessuto finito, quantificato in € 17,20, è stato determinato considerando: che la quantità di filato per ottenere un mtl di tessuto è di circa 0,320 kg; l'incidenza del ·processo di tessitura (roccatura, orditura, imbozzimatura, incorsatura e tessitura) l'incidenza del calo fisiologico del tessuto greggio; .l'incidenza dei processi di finissaggio; e trattamenti di nobilitazione vari per tipologia di tessuto, l'1ncidenza controllò qualità finale su tessuto finito e l'incidenza trasporti vari; o il costo della fodera rayon ( quantificato in € 2,10 a mtl) e il costo della tela cotone ( quantificato in € 2,20 a mtl) non è inferiore ai prezzi rilevati sul mercato (sito Più Prezzi - Portale dei .prezzi della CCIAA di Milano); o il costo della fodera (costo al mtl dichiarato dalla ditta= 1,85) è inferiore ai prezzi rilevati sul mercato (valore di riferimento rilevato sul sito Più Prezzi - Portale dei prezzi della CCIAA di Milano = € 1,81 al metro quadro, equivalente a €1,21a mtl); o il costo orario "medio" dichiarato di € 9,00 è superiore a quello degli operai di 1 ° livello (€ 7,45 = 1.289,04/173) ma inferiore a quello degli operai di 2° livello (€ 9,37 = l.'621,70/173y°e 3° livello (€.9,86 = 1.707,25/173) rilevati dai CCNL 31.01.2022 "Tessile e abbigliamento – industria" secondo la metodologia prevista- dall'art. 45; trattandosi di valore "medio" e preso atto della dichiarazione presentata nell'offerta tecnica- circa il rispetto delle condizioni pattuite con il predetto CCNL e, delle lavorazioni (Facon) effettuate dalle società ausiliarie, si ritiene in linea con la media aritmetica computabile per i 3 livelli(€ 7,45 + € 9,37 + € 9,86 diviso 3 = € 8,89); b 15 l'utile aziendali dichiarato di€ 508.645,50 sull'importo di € 5.630.800,00 (pari al 9%) non è inferiore al minimo stabilito dalla pubblicazione SGD-G-023 (analisi dai costi industriali e congruità delle offerte nel settore del procurement militare), laddove è riconosciuto un valore del 4 % sui contratti cui si applicano pagamenti progressivi durante la relativa esecuzione</corsivo>”.</h:div><h:div>1.5 Seguiva il definitivo provvedimento n. -OMISSIS-del 21.08.2024 con il quale la Stazione Appaltante, disponeva l’aggiudicazione della gara, relativamente al Lotto n. 3, in favore della -OMISSIS-.</h:div><h:div>1.6 Insorgeva a questo punto la seconda graduata -OMISSIS-  spa con istanza di accesso agli atti e quindi, lamentando plurime illegittimità nei provvedimenti di aggiudicazione, con ricorso 23.9.2024 affidato a tre motivi così rubricati: <corsivo>“1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 e del para. 22 del Disciplinare di Gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere,  erroneità e contraddittorietà dell’istruttoria svolta dalla Stazione appaltante; 2. Difetto di motivazione del provvedimento. Violazione di legge (artt. 3 e 21-octies della L.  n. 241/1990 e art. 97 Cost.). 3. Violazione e/o falsa applicazione dell. Art. 104, co. 4 del D.lgs. 63/2023 e del para. 7 del Disciplinare di gara. Errata attribuzione del punteggio tecnico”  </corsivo>e richiesta a questo TAR in via principale: di annullare –previa sospensiva- i provvedimenti impugnati altresì dichiarando l’inefficacia e/o l’invalidità dell’aggiudicazione nei confronti della -OMISSIS- e del contratto medio tempore eventualmente stipulato; emettere i conseguenti o ulteriori provvedimenti atti a consentire, se del caso previa dichiarazione di anomalia dell’offerta presentata dalla Soc. -OMISSIS- ed esclusione della stessa, l’aggiudicazione della fornitura in questione in favore della Ricorrente in qualità di seconda classificata; ed in via subordinata - nell’ipotesi in cui sia stato già stipulato il contratto- dichiarare l’inefficacia del medesimo e accogliere la domanda risarcitoria in forma specifica disponendo anche il conseguente subentro della Ricorrente.</h:div><h:div>1.7 Resistevano al ricorso ed all’istanza cautelare l’Amministrazione appaltante, con il patrocinio dell’Avvocatura di Stato, e la controinteressata vincitrice che sollevava due distinte eccezioni preliminari di inammissibilità rispetto a primo e secondo motivo di ricorso e rispetto al terzo.</h:div><h:div>1.8 Alla camera di consiglio del 16 ottobre 2024 questo TAR con ordin. -OMISSIS- “<corsivo>Ritenuto che non sussistano i presupposti di estrema gravità e urgenza previsti dagli artt. 119, commi 3 e 4, e 120, commi 8 e 9, c.p.a. per la concessione di misure cautelari, tenuto anche conto che la procedura (CIG -OMISSIS-) riguarda accordo quadro di durata quadriennale</corsivo>”  respingeva l’istanza fissando contestualmente la trattazione di merito del ricorso per l’udienza del 2 dicembre 2024.</h:div><h:div>1.9 Senonchè in data 29.11.2024 la -OMISSIS-. spa proponeva motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento 31.10.2024 con cui era stata comunicata l’avvenuta conclusione del contratto   fra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri  e la -OMISSIS-, relativamente alla gara de qua. </h:div><h:div>1.10 Il nuovo gravame non investiva l’atto con autonome censure, richiamando quelle già articolate nell’atto introduttivo come produttive della sua invalidità derivata. </h:div><h:div>1.11 All’udienza pubblica fissata del 2 dicembre 2024, preso atto della richiesta dei termini a difesa delle controparti costituite, questo TAR rinviava la trattazione all’udienza del 29 gennaio 2025.</h:div><h:div>1.12 Seguivano depositi di memorie e documenti, con repliche, indi la discussione all’udienza fissata dove la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>2. Il Collegio, pronunciandosi ex art. 120, comma 5, CPA, ritiene che il ricorso ed i motivi aggiunti di -OMISSIS-.  spa non possano trovare accoglimento.</h:div><h:div>La Ricorrente ha affidato la sua impugnativa a tre motivi recati dal ricorso principale, reiterati poi nei successivi motivi aggiunti con cui è stata gravata per invalidità derivata la stipula del contratto, che vengono di seguito partitamente scrutinati.</h:div><h:div>2.1 Con il primo motivo di ricorso, -OMISSIS-. S.p.A. invoca l’invalidazione dell’aggiudicazione a -OMISSIS-e la sua esclusione dalla gara per dichiarazioni mendaci in quanto, dagli elementi giustificativi forniti in sede di verifica, risulterebbe che la medesima beneficerebbe dell’utile prodotto dall’offerta in misura in realtà modesta, di molto inferiore a quanto dichiarato alla Stazione Appaltante.</h:div><h:div>2.2 Afferma infatti -OMISSIS-. S.p.A. che le dichiarazioni dell’Aggiudicataria quanto ad un utile atteso pari a € 508.645,50, sarebbero smentite dalla ricognizione complessiva dell’offerta –in particolare dai contratti di avvalimento e dalle schede di analisi dei prezzi offerti (all. 5a e 5b al ricorso)- in base alla quale l’utile affievolirebbe in realtà a soli € 5.588,72, rendendola, sebbene a guadagno positivo, insostenibile economicamente alla luce delle naturali alee e fluttuazioni di mercato che un orizzonte di esecuzione quadriennale del contratto implicherebbe e perché comunque inferiore al 4% sul valore appaltato individuato dalla Stazione Appaltante, in sede di valutazione di anomalia, quale limite minimo di sostenibilità in applicazione della guida SGD-G-023 “Analisi dei costi industriali e congruità delle offerte nel settore del procurement militare”.</h:div><h:div>2.3 La spiegazione dell’affermazione è rinviata ad un “prospetto excel” (allegato n.9 al ricorso) nel quale sono riversati i numeri salienti della commessa tratti dalle “schede di analisi dei prezzi offerti” e dai contratti di avvalimento e poi ricombinati secondo la tesi della Ricorrente.</h:div><h:div>2.4 Da quanto è dato arguire la ricostruzione di -OMISSIS-. parte dai costi di avvalimento (sia operativo, sia premiale) pari complessivamente ad un “tendenziale” 80,64 % del valore della commessa (e quindi del prezzo offerto per l’appalto pari a 5.000.150,00 euro) e aggiunge a questi i costi, tratti dalle citate schede di analisi all. 5a e 5b, degli elementi “accessori” al tessuto necessari alla produzione (e cioè: Fodere e teline varie; Filati cucirini; Nastro a strappo; Cerniera; Bottoni; Cintura personalizzata; Sbieco; Nastro battitacco; Imballo completo) e degli ulteriori oneri definibili come “generali” (e cioè: sicurezza, spese generali, fideussioni, costi contrattuali, trasporti, tasse etc), il risultato di quest’operazione –che determinerebbe il “vero” costo della commessa per l’Aggiudicataria- condurrebbe i costi d’esecuzione ad un livello o molto prossimo al prezzo offerto alla Stazione Appaltante (46,31 a fronte di 46,90 euro per i pantaloni corti per i NRM) o addirittura superiore (41,21 a fronte di 40,78 euro per i pantaloni lunghi estivi) determinando il sostanziale azzeramento dell’utile complessivo dichiarato ritraibile che passerebbe da 508.645,50 euro a soli  5.588,72.</h:div><h:div>2.5 Provando ad esplicare dettagliare la prospettazione della Ricorrente si può dire che:</h:div><h:div>a) quanto ai pantaloni lunghi (65.000 pezzi) l’Aggiudicataria aveva offerto un prezzo unitario di 40,78 euro con un utile dichiarato di 3,84 euro a pezzo a fronte di complessivi 36,94 euro di costi, dei quali ultimi 4,56 euro erano addebitabili alla voce accessori (e cioè, come visto, fodere, teline etc) e 3,77 euro ad oneri “generali” (sicurezza, spese generali etc) per un subtotale di 8,33 euro; sostiene -OMISSIS-. che, considerato un costo (complessivo) degli avvalimenti pari all’80,64% del prezzo unitario aggiudicato di 40,78 euro e quindi 32,88 euro a pezzo, sommando a tale costo di avvalimento i costi degli accessori e “generali” predetti pari a 8,33 euro il totale dei costi per l’Aggiudicataria passava ad euro 41,21 a pezzo fagocitando tutto l’utile e creando una perdita di 0,43 euro, che proiettata sui 65.000 pezzi da fornire produceva uno sbilancio di -28.274,48 euro;</h:div><h:div>b) quanto ai pantaloni corti per il Nucleo Radio Mobile l’Aggiudicataria aveva offerto un prezzo unitario di 46,99 euro con un utile di 5,18 euro a pezzo a fronte di complessivi 41,81 euro di costi, dei quali ultimi 4,65 euro erano addebitabili alla voce accessori (e cioè, come visto, fodere, teline etc) e 3,77 euro ad oneri “generali” (sicurezza, spese generali etc) per un subtotale di 8,42 euro; sostiene -OMISSIS-. che, considerato un costo (complessivo) degli avvalimenti pari all’80,64% del prezzo unitario aggiudicato di 46,99 euro e quindi 37,89 euro a pezzo, sommando a tale costo di avvalimento i costi degli accessori e “generali” predetti pari a 8,42 euro il totale dei costi per l’Aggiudicataria passava ad euro 46,31 a pezzo fagocitando in gran parte l’utile, ridotto a soli 0,68 euro, che proiettato sui 50.000 pezzi da fornire produceva un guadagno di 33.863,20;</h:div><h:div>la somma algebrica dei due addendi finali dei calcoli sub a) e b) (33.863,20-28.274,48) portava l’utile complessivo della commessa a 5588,72 euro. </h:div><h:div>2.5.1 In sostanza, secondo la Ricorrente i soli costi relativi alla voce tessuti e quello del lavoro potevano intendersi ricompresi nei corrispettivi di avvalimento, mentre dovevano ritenersi esclusi tutti gli altri che rimanevano, contrattualmente, a carico esclusivo dell’Aggiudicataria.</h:div><h:div>2.6 La parte pubblica e l’Aggiudicataria hanno resistito al gravame. </h:div><h:div>2.6.1 L’Aggiudicataria ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del motivo perché, ammesse e non concesse le prospettazioni della Ricorrente, risulterebbe comunque un margine di utile dell’offerta di 5.588,72 euro che –secondo ricevuti princìpi- sarebbe comunque sufficiente a giustificarne la sostenibilità.</h:div><h:div>L’obiezione (sia per questo motivo che per il secondo dell’atto introduttivo) non può però condividersi avendo la ricorrente anche censurato come non veritiere le dichiarazioni sull’utile rese dalla vincitrice, e chiedendone perciò l’esclusione dalla gara con subentro automatico nell’aggiudicazione, non può quindi circoscriversi l’interesse di questa parte del ricorso di -OMISSIS- alla sola rettifica dell’utile che, teoricamente non cambierebbe né l’esito della gara, né la sostenibilità dell’offerta.</h:div><h:div>2.6.2 Nel merito le controparti hanno sostanzialmente replicato agli argomenti di -OMISSIS-.  affermando come, in realtà, nei corrispettivi promessi agli Ausiliari dovessero ritenersi compresi sia il costo relativo a fodere e teline (“di fatto tessuti essenziali ottenuti con procedimento di tessitura e finissaggio” per un valore complessivo di 227.000,00 euro secondo le schede prodotto di cui agli all. 5a e 5b) che di una parte (quantificata da -OMISSIS- in 278.300,00 euro) degli oneri “generali” –come prima supra descritti sub 2.4- i quali erano stati invece da -OMISSIS-. conteggiati a carico esclusivo dell’Aggiudicataria.</h:div><h:div>2.6.3 In particolare -OMISSIS- contesta che -OMISSIS-. non avesse tenuto conto del fatto che i corrispettivi dei contratti di avvalimento non remunerassero esclusivamente il costo del tessuto principale ma anche quello di “fodere e teline”, il cui importo è stato indicato alla S.A. (e da essa ritenuto congruo) in misura pari ad € 2,07 per i pantaloni corti per il NRM ed € 1,9 per i pantaloni lunghi. L’addebito agli ausiliari dei costi per fodere e teline spostava infatti, rispetto ai calcoli della Ricorrente,  un valore complessivo di 227.000,00 euro (€ 123.500 per i pantaloni lunghi = € 1,9x65.000; € 103.500 per i corti = € 2,07x50.000) tra i guadagni dell’ Aggiudicataria, configurando un utile già pari al 4,5% del valore della commessa.</h:div><h:div>2.6.4 Sostiene l’Aggiudicataria che le operazioni  di tessitura e finissaggio affidate alle imprese ausiliarie avrebbero riguardato sia il tessuto principale, che “fodere e teline” che erano di fatto tessuti essenziali per la realizzazione delle tasche e della cintura, da realizzarsi nell’ambito della stessa filiera produttiva dovendo rispondere agli stessi standard e certificate caratteristiche tecniche.</h:div><h:div>2.6.5 Contesta  poi la completa pretermissione nei calcoli della Ricorrente delle quote di oneri generali (v.si supra sub 2.4) da ricomprendersi invece nei corrispettivi dei contratti di avvalimento operativo, essendo logico che ciascuna impresa coinvolta nell’esecuzione della commessa sopporti il relativo carico di spese generali correlate al segmento produttivo affidato.</h:div><h:div>2.6.6 Posto quindi che le spese generali di commessa erano state complessivamente quantificate alla S.A. (e da questa ritenute congrue) in misura pari ad € 2,65 per ciascuno dei 115.000 pantaloni commissionati deve ritenersi inclusa nei corrispettivi delle Ausiliarie una quota pari ad € 1,71 su ogni pezzo per un ammontare complessivo di € 196.650 (=€1,71x115.000) che, anche in questo caso diveniva guadagno per l’Aggiudicataria accrescendo l’utile di commessa.</h:div><h:div>2.6.7 Per le stesse ragioni alle Imprese ausiliarie tecnico-operative  va addebitata anche una quota parte degli importi indicati –sempre nelle schede di prezzo fornite alla S.A. in sede di valutazione di congruità dell’offerta-  come “altri oneri” e “oneri della sicurezza” nelle misure rispettivamente quantificate dall’Aggiudicataria di € 0,54 ed € 0,17, per un totale di ulteriori € 81.650 [risultanti da € 62.100 (€ 0,54 x 115.000 pantaloni) + 19,550 (€ 0,17 x 115.000)] anch’essi da considerare utile di commessa direttamente ritraibile da -OMISSIS-.</h:div><h:div>2.7 Sul motivo dedotto valgano le considerazioni di seguito.</h:div><h:div>2.8 La Ricorrente ha censurato la verifica di congruità operata dalla Stazione Appaltante sull’offerta della controinteressata come previsto dal bando avendo conseguito una votazione superiore ai 4/5 dei punti disponibili sia sul piano tecnico che economico.</h:div><h:div>2.9 Detta verifica, come visto (supra sub 1.4), si è focalizzata sull’equilibrio tra ricavi ritraibili e costi da sostenere e in particolare sulla congruità di questi ultimi rispetto ai prezzi medi dei filati a partire da quelli della materia prima, determinati considerando: l'incidenza del processo di tessitura, del calo fisiologico del tessuto greggio, di finissaggio e nobilitazione del tessuto, controllo qualità finale su tessuto finito; il costo della fodera rayon e il costo della tela cotone. </h:div><h:div>La Stazione Appaltante ha quindi verificato la congruità del costo del lavoro (ed il rispetto dei CCNL di settore), confermando alla fine l’esistenza di un margine idoneo di guadagno (stimabile al 9%) e concludendo per la sostenibilità dell’offerta globalmente considerata.  </h:div><h:div>2.10 La contestazione di -OMISSIS-. spa, come visto, ha investito non l’equilibrio complessivo dell’offerta, negando cioè che il rapporto costi/ricavi fosse idoneo a produrre un guadagno, e neanche l’entità di quest’ultimo, ma piuttosto la sua allocazione sostenendo che il pagamento dei corrispettivi nella misura promessa agli Ausiliari abbinato a quello di accessori e oneri generali (v.si supra sub 2.4), fagocitasse ogni sostanziale utile ritraibile direttamente dalla -OMISSIS-.</h:div><h:div>2.11 Non si afferma, in altre parole, che l’offerta, come strutturata dalla controinteressata, sia insostenibile in assoluto perché inidonea [nel suo rapporto costi (di materie prime-lavoro-spese generali)/ricavi] a produrre un margine di guadagno del 9%, ma che tale guadagno non rimanga nelle tasche del vincitore, rifluendo invece in quelle delle imprese di cui si avvale toccando a loro –visto che se esiste un utile complessivo e questo non va all’Aggiudicataria per forza deve finire agli Ausiliari- lucrare il conveniente rapporto tra costi di produzione e prezzo pagato dalla S.A. che la commessa consente.  </h:div><h:div>2.12 A riguardo va considerato che la vincitrice ha caratterizzato la propria offerta con un’ampia esternalizzazione della produzione dei beni da fornire (115.000 pantaloni speciali per uso militare).</h:div><h:div>2.12.1 L’offerta, infatti, si giova dell’avvalimento operativo (con accesso a tutte le rispettive risorse logistiche, tecniche e umane) di tre soggetti:</h:div><h:div>-- -OMISSIS- srl, per quanto attiene alla fase di tessitura (in particolare: reperimento delle materie prime e filati necessari alla realizzazione dei tessuti; messa a disposizione delle linee produttive; calibrazione e settaggio dei macchinari in relazione ai requisiti costruttivi richiesti; orditura con imbozzimatura dei subbi; messa a telaio dei subbi; tessitura in base alle caratteristiche costruttive richieste dalla specifica tecnica di riferimento; controllo qualità e rammendatura tessuto greggio; trasferimento alla società di finissaggio;) con pattuizione di corrispettivi “determinati verosimilmente ad un valore pari al 36,00% dell’importo contrattuale in relazione alle variazioni di mercato”;</h:div><h:div>-- -OMISSIS- srl, per quanto attiene alla fase di finissaggio (in particolare: ricezione del tessuto greggio da parte della tessitura, preparazione, bruciapelo, lavaggio, asciugatura, controllo qualità intermedia,   trattamento idrorepellente   termofisso – decatizzo;   kd per stabilità dimensionale, airo, vaporizzo;  controllo qualità finale; avvolgitura ed imballaggio per trasferimento a -OMISSIS- Srl) con pattuizione di corrispettivi “determinati verosimilmente ad un valore pari al 14,32% dell’importo contrattuale in relazione alle variazioni di mercato”;</h:div><h:div>-- -OMISSIS- SH.p.k., con sede in Albania, per quanto attiene alla fase di confezionamento (in particolare: messa a disposizione, calibrazione e settaggio delle linee produttive, assemblaggio e confezionamento dei manufatti; piano tecnologico tempi e metodi; preparazione, stiro intermedio, assemblaggio, controllo qualità intermedio e finale dei manufatti; rifiniture finali, pulizia fili, stiro con topper, imbustaggio, imballaggio e stoccaggio dei manufatti finiti. trasferimento manufatti finiti ed imballati alla -OMISSIS-) con pattuizione di corrispettivi “determinati verosimilmente ad un valore pari al 28,82% dell’importo contrattuale in relazione alle variazioni di mercato”.</h:div><h:div>2.13 L’offerta, inoltre, si giova degli stessi tre soggetti di cui sopra e della -OMISSIS-l NV, con sede in Belgio, per avvalersi di rispettive loro certificazioni di qualità di prodotto e di processo, in cambio di ulteriori importi complessivamente determinati nella misura dell’1,50% del prezzo contrattuale d’appalto.</h:div><h:div>2.14 Assunto questo quadro fattuale va indagato il fondamento dell’affermazione –su cui si basa il motivo de quo- per cui tutti i costi dei materiali accessori (inclusi fodere e teline) e degli oneri “generali” (v. supra 2.4) graverebbero in capo alla controinteressata e non sarebbero, in base alle convenzioni di avvalimento, riversati nei corrispettivi dovuti agli ausiliari neanche in parte.</h:div><h:div>2.15 -OMISSIS- ha respinto la censura (v. supra sub 2.6.1 e segg.) affermando essere invece compresi nei corrispettivi di avvalimento quantomeno gli importi per “fodere e teline” (per un ammontare di 227.000,00 euro) ed una quota tra spese generali, sicurezza etc quantificata in 278.300,00 euro.</h:div><h:div>2.16 La Ricorrente ha controargomentato che nei contratti di avvalimento non figurano incluse “fodere e teline” in quanto la -OMISSIS- srl si è obbligata a fornire unicamente il tessuto principale e non anche gli accessori (nella cui categoria, e non in quella dei tessuti, andavano ricomprese fodere e teline secondo la documentazione di gara) e la -OMISSIS- srl non era invece neanche obbligata a produrre o reperire i tessuti ma solo a riceverli.</h:div><h:div>2.17 A riguardo evidenzia il Collegio che la spiegazione da parte dell’Aggiudicataria della struttura dell’offerta in sede di verifica si è concentrata sulla dimostrazione della congruità del complessivo rapporto tra costi e ricavi (v.si ancora sub 1.4) e non sull’esplicazione della ripartizione delle risorse con la filiera degli ausiliari.  </h:div><h:div>2.18 Come visto l’offerta vincitrice è caratterizzata da un’amplissima esternalizzazione anche territoriale delle attività (prassi che ormai appare irredimibile nel settore, visto che, ad esempio, anche la Ricorrente prevedeva di avvalersi di -OMISSIS-. -OMISSIS- in Romania per il 100% della commessa) in cui la massima parte dello sforzo di produzione è concentrato presso i soggetti ausiliari, come inferibile sia dagli importi loro riconosciuti (pari al 79,14% del corrispettivo dell’appalto per gli apporti direttamente operativi) che dall’ampiezza dei compiti loro affidati (che coprono quasi tutto il perimetro di esecuzione dell’appalto spaziando dal “reperimento delle materie prime e filati necessari” via via fino “all’imbustaggio …trasferimento manufatti finiti ed imballati alla -OMISSIS-”) che dagli stessi apporti premiali loro richiesti (riguardanti le certificazioni di stabilimenti, macchinari e processi produttivi, ulteriormente confermando l’utilizzo dei loro stabilimenti per la fattura degli oggetti dell’appalto).</h:div><h:div>2.19 Risulta perciò verosimile che i corrispettivi pattuiti tra l’Aggiudicataria ed i suoi Ausiliari possano comprendere anche i costi per “fodere e teline” ed una quota dei costi complessivi necessari allo sforzo produttivo, quota che, secondo quanto dichiarato dall’Aggiudicataria, include un’ampia fetta degli oneri generali.</h:div><h:div>2.20 Dall’altra parte si fatica a trovare solido fondamento al calcolo della Ricorrente, la quale ha tratto, da documenti (le schede di analisi dei prezzi offerti all. 5a e 5b) redatti allo scopo di rappresentare alla S.A. l’equilibrio generale di costi e ricavi dell’offerta per dimostrarne la complessiva sostenibilità (che la stessa Ricorrente non mette in discussione), conclusioni invece sulla ripartizione interna tra Aggiudicataria e Ausiliari dei compensi e dei costi che detti documenti non consentono di trarre.</h:div><h:div>2.21 In altre parole la suddivisione, nel documento esplicativo dell’offerta, tra i costi del tessuto e quelli degli accessori (tantopiù se, come allegato dalla stessa Ricorrente, fatta in conformità alla nomenclatura adottata dagli atti di gara) non permette di poter affermare quanto assunto dalla Ricorrente e cioè che necessariamente i primi gravino sugli Ausiliari e i secondi no, soprattutto per quelle materie prime come fodere e teline che –ad onta della loro inclusione negli “accessori” da parte del Disciplinare-  oggettivamente possono essere considerate tessuti.</h:div><h:div>2.22 Lo stesso può dirsi per gli “oneri generali” la cui separata rappresentazione [articolata in tre componenti: costi delle sicurezza; spese generali; altri oneri (fideussioni, costi contrattuali, trasporti, tasse)] sempre negli stessi documenti sul complessivo equilibrio dell’offerta, non autorizza anche qui, almeno non per tutte le componenti,  a trarre la sicura conseguenza che essi gravino sulla sola Aggiudicataria e non possano almeno in parte rifluire, attraverso la ricompresione nei corrispettivi riconosciuti, anche a carico dei soggetti ausiliari, essendo piuttosto logico che la gran parte dei costi di questo tipo inerisca naturalmente alle attività di chi compie il concreto sforzo produttivo (si pensi ad esempio, tra le spese generali, ai costi dell’energia per il funzionamento degli impianti industriali, oppure ai trasporti etc).</h:div><h:div>2.22.1 Del resto nell’ordinaria prassi contrattuale se un’impresa negozia con un’altra l’acquisizione di un prodotto o di un semilavorato, nel prezzo riconosciuto sono normalmente compresi anche i costi necessari al funzionamento della struttura che deve produrli. In altre parole costituisce interpretazione più ragionevole dei contratti di avvalimento quella per cui l’espletamento di una determinata fase produttiva nei propri stabilimenti comporti a carico dell’Ausiliario il sostenimento dei corrispondenti costi generali piuttosto che quella che ne preveda il rimborso a piè di lista da parte dell’Aggiudicataria. Altro discorso è aver dato una rappresentazione sintetica unitaria del  peso complessivo di tali costi alla Stazione Appaltante, in occasione del riscontro di non anomalia, ai fini della valutazione globale della convenienza dell’offerta.</h:div><h:div>2.22.2 Posto che è dunque ragionevole considerare ricompresi nei corrispettivi di avvalimento anche una buona parte degli “oneri generali” prospettati nelle schede di analisi dei prezzi offerti (all. 5a e 5b al ricorso) altra questione è quella dell’esatta quantificazione dei relativi importi, apparendo quella prospettata dalla controinteressata (v.si supra sub 2.6.5) -corrispondente a circa il 63/65% degli oneri generali e vari costi prospettati nelle schede suddette- non suffragata da univoci elementi, il che non toglie però che si possa presuntivamente stimare l’impatto di detti oneri in misura non lontana da tali cifre, considerate sempre ampiezza ed importanza dei segmenti di produzione affidati agli Ausiliari.</h:div><h:div>2.23 Così l’argomento principale speso dalla Ricorrente a sostegno della sua ipotesi di riparto dei costi, e cioè le disposizioni dei contratti di avvalimento e della documentazione di gara, non risulta in realtà decisivo.</h:div><h:div>Partendo dal fatto che sebbene classificate come “accessori” nel disciplinare di gara è difficile negare natura di tessuti a fodere e teline, l’ampia dizione dei contratti riguardanti l’affidamento a -OMISSIS- srl e -OMISSIS- srl rispettivamente delle intere fasi di tessitura (incluso reperimento delle materie prime e filati) e finissaggio ( incluso il trattamento del tessuto greggio) induce a ritenere logicamente ricomprese nei corrispettivi pattuiti anche il costo di fodere e teline piuttosto che il contrario.</h:div><h:div>Curando le imprese ausiliarie -OMISSIS- e -OMISSIS- le operazioni di tessitura e finissaggio è cioè ragionevole ritenere che anche “fodere e teline” vengano trattate in tale ambito dovendosi garantire per esse (impiegate per tasche e cintura) gli stessi standard tecnici e qualitativi del tessuto principale (la lana vergine 100%).</h:div><h:div>Del resto nella pattuizione dei corrispettivi dovuti agli Ausiliari nulla vietava alla controinteressata di scaricare proquota sull’intera filiera dei collaboratori i costi di produzione relativi alle materie prime e quelli di carattere generale.</h:div><h:div>2.24 Pertanto, nel caso di specie, va preso atto che la Ricorrente da un lato non ha mai contestato un difetto di convenienza complessiva dell’offerta vincitrice, non avendone mai messo in discussione la capacità (nonostante il ribasso dell’11,2% sulla base d’asta) di produrre un utile pari al 9% del prezzo offerto grazie al suo rapporto costi-ricavi, dall’altro non è comunque riuscita a provare che questo utile avvantaggi solo in minima parte direttamente l’Aggiudicataria ma piuttosto gli Ausiliari di cui si avvale per l’esecuzione, né tantomeno si può dire dimostrata una falsità nelle dichiarazioni rese dall’Aggiudicataria in sede di verifica.</h:div><h:div>2.24.1 Deve perciò escludersi che sia illogica una previsione di utile direttamente ritraibile dall’Aggiudicataria nelle dimensioni stimate secondo le schede di prodotto sottoposte in sede di valutazione d’offerta (all. 5a e 5b al ricorso), considerando invece ragionevole l’inclusione nei corrispettivi di avvalimento, con conseguente addebito alla filiera degli Ausiliari, sia dei costi di fodere e teline (per un valore di 227.000,00 euro secondo le schede prodotto di cui agli all. 5a e 5b) che di una parte degli oneri “generali” (per un valore –v.si supra sub 2.22 e segg.- non lontano da quello quantificata da -OMISSIS- in 278.300,00 euro).</h:div><h:div>2.24.2 Del resto, anche considerando ricompreso nei corrispettivi di avvalimento il solo importo di fodere e teline, esso sarebbe da solo sufficiente a procurare un utile pari al 4,03% del valore a base d’asta della commessa, superiore perciò a quel 4% invocato dalla ricorrente quale limite minimo per la sostenibilità delle offerte nei contratti con pagamenti progressivi durante l’esecuzione, secondo la “Pubblicazione SGD-G-023 - Analisi dai costi industriali e congruità delle offerte nel settore del procurement militare per procedure non concorsuali” (ammessa e non concessane la rilevanza nella presente vicenda riguardante una procedura concorsuale).</h:div><h:div>2.24.3 Le precedenti considerazioni risultano pure in linea con i principi giurisprudenziali che regolano la materia ed alla cui stregua “il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato all’accertamento dell’attendibilità e della serietà della stessa e dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica  erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (ex multis, Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; A.P. n. 36/2012; Sez. V, 14 giugno 2013, n. 3314; id. 1 ottobre 2010, n. 7262; id. 11 marzo 2010 n. 1414; Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 710)  e “non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere  aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” (Consiglio di Stato, sez. v, 27 gennaio 2022, n. 591);</h:div><h:div> “la valutazione con cui l’Amministrazione faccia proprie le ragioni prospettate dall’impresa a giustificazione dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia, e consideri pertanto attendibili le spiegazioni fornite, non va corredata da motivazione diffusa ed analitica, ripetitiva delle medesime giustificazioni” (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 8.01.2021, n. 295).</h:div><h:div>2.24.3 Il motivo va quindi respinto.</h:div><h:div>2.25 Con il secondo motivo di ricorso la ditta -OMISSIS-. S.p.A. ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento di aggiudicazione in favore della -OMISSIS- e di quello con cui ne è stata data comunicazione ai non aggiudicatari in quanto, senza dare espresse spiegazioni sulle ragioni delle decisioni assunte dalla Stazione Appaltante, si sarebbero limitati a richiamare precedenti verbali di gara.</h:div><h:div>2.26 La Ricorrente, pur asserendo di non ignorare “come, con specifico riferimento al giudizio di anomalia, la motivazione possa essere resa anche per relationem ai precedenti atti procedimentali”, ha sostenuto, nel caso di specie, l’insufficienza del rinvio a “verbali e provvedimenti che, a ben vedere, sono a loro volta insufficientemente motivati” e comunque inattendibili perché basati sulle “dichiarazioni completamente mendaci” rese dall’Aggiudicataria.</h:div><h:div>2.27 In disparte altre possibili considerazioni (in primis sulle garanzie offerte dall’ordinamento in caso di incomplete comunicazioni in ordine agli esiti degli appalti quanto al differimento dei termini di impugnativa) assume rilievo che nel caso di specie figurasse il richiamo, negli atti impugnati, al provvedimento del RUP 7.8.2024 (supra sub 1.49) dal quale emergono chiaramente le ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione e la valutazione di congruità dell’offerta della -OMISSIS- all’esito del relativo subprocedimento, con particolare riferimento alla verifica compiuta sull’allineamento dei costi di acquisizione delle materie prime ai prezzi di mercato e sulla corrispondenza del costo della manodopera con i livelli previsti dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento del RUP del 7.8.2024 consente anche di superare la mancanza di diretti ed espressi riferimenti, negli atti impugnati, al precedente verbale della Commissione del 6.8.2024, verbale quest’ultimo che costituisce il presupposto del citato provvedimento del RUP ed in quest’ultimo trova comunque idonea descrizione del suo contenuto e del suo potenziale lesivo.</h:div><h:div> 2.28 È poi mera, indimostrata, tesi difensiva l’asserzione della Ricorrente sul carattere mendace delle dichiarazioni rese dalla controinteressata, fermo restando che, in linea teorica, ciò non avrebbe dato luogo ad un difetto di motivazione quanto più ad un vizio dei presupposti.</h:div><h:div>2.28.1 Il motivo è quindi da respingere.</h:div><h:div>2.29 Con il terzo motivo la Ricorrente ha contestato che il punteggio tecnico dell’offerta della -OMISSIS- sarebbe stato irregolarmente beneficiato dall’attribuzione di otto punti di premialità (4 con riferimento alla fornitura di pantaloni lunghi estivi e 4 per quelli corti NRM) non dovuti e più precisamente: n. 2 punti premiali per il possesso della “Certificazione Ecolabel Europeo o equivalente sul processo di produzione su una o più materie prime principali” e n. 2 punti premiali per “Etichetta Global Organic Standard (GOTS) o equivalente su una o più materie prime […] Per le materie prime con contenuto di fibra naturale biologico tra il 70% e il 100” del totale della fibra”.</h:div><h:div>L’assegnazione di tali punti per premialità era infatti prevista per le certificazioni attinenti alla materia prima del prodotto da fornire e cioè la lana, laddove invece quelle prodotte dall’Aggiudicataria si riferivano alla fodera. </h:div><h:div>Ulteriori, ma non meglio specificate, premialità poi risultavano attribuite alla -OMISSIS- in relazione all’esibizione della certificazione Oekotex, messa però a disposizione dalla -OMISSIS- soggetto non menzionato nella domanda di partecipazione e con il quale non risultava esistere alcun contratto di avvalimento.</h:div><h:div>2.30 Le controparti hanno diffusamente contestato la fondatezza di queste argomentazioni ma eccependo in via preliminare l’inammissibilità del motivo per “carenza di interesse” e difetto di prova di resistenza deducendo come la -OMISSIS- si fosse classificata al secondo posto con un punteggio di 82,96 ad oltre 10 punti dalla vincente -OMISSIS- che ne aveva conseguito 93,24, di conseguenza nulla sarebbe cambiato anche ove ipoteticamente il motivo fosse stato accolto con sottrazione di 8 punti di premialità contestati. </h:div><h:div>2.31 L’eccezione è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>2.32 Emerge il difetto di interesse della Ricorrente a sollecitare un accertamento di legittimità che –ammessa e non concessane la fondatezza- non potrebbe assegnarle un pratico vantaggio, visto che da un lato per le certificazioni “Ecolabel Europeo o equivalente” ed “Etichetta Global Organic Standard (GOTS) la sottrazione di 8 punti non le consentirebbe di scavalcare in classifica la controinteressata, dall’altro per la certificazione Oekotex neanche viene quantificato il guadagno in classifica che potrebbe derivarne. </h:div><h:div>Difetta perciò il superamento della prova di resistenza.</h:div><h:div>2.33 Il motivo è pertanto inammissibile.</h:div><h:div>3. Conclusivamente vanno respinti, integralmente con ogni domanda e istanza, sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti perché parte infondati, parte inammissibili nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>3.1 Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), </h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti come in epigrafe proposti,</h:div><h:div>li respinge integralmente con ogni domanda e istanza, in quanto in parte infondati, in parte inammissibili come da motivazione, con conferma degli atti impugnati.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore dell’intimato Comando generale dell’Arma di Carabinieri e della controinteressata -OMISSIS- che liquida in complessivi euro 4000,00 (quattromila/00) ciascuno, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché IVA e gli altri accessori se dovuti per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div> Ritenuto sussistano i presupposti di legge, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle loro generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Domenico De Martino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>