<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20241008420250508101441323" descrizione="" gruppo="20241008420250508101441323" modifica="15/05/2025 14:27:03" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Federica Pistorio" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="10084"/><fascicolo anno="2025" n="09513"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20241008420250508101441323.xml</file><wordfile>20241008420250508101441323.docm</wordfile><ricorso NRG="202410084">202410084\202410084.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\53 Francesco Riccio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Riccio</firma><data>15/05/2025 14:11:20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanna Vigliotti</firma><data>08/05/2025 10:57:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Riccio,	Presidente</h:div><h:div>Giovanna Vigliotti,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Igor Nobile,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della nota prot. RA35402 del 25/06/2024, della nota prot. RA/44066 del 13/08/2024, e della nota di integrazione prot. RA/45208 del 27/08/2024 tutte di Roma Capitale - Gabinetto del Sindaco (doc.ti 2, 6, 7), di parziale diniego dell’istanza di accesso agli atti trasmessa dalla ricorrente a mezzo pec in data 27/05/2024 (doc. 1) e della successiva nota del 12/07/2024 – prot. RA39061 del 13/07/2024 (doc. 3), avente ad oggetto la richiesta di copia dell’integrale fascicolo personale della dipendente in copia conforme all’originale, ai sensi della L. 241/1990; ed, inoltre, del parziale diniego dell’Ente Locale alla richiesta di riesame al Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale del 05/08/2024, il cui responso è e pervenuto alla ricorrente con pec del 3/09/2024 e del 4/09/2024 (doc.ti 8 e 5);</h:div><h:div>- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti</h:div><h:div>- nonché per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti sopra indicata, cui ci si riporta integralmente, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di provvedere con effetto immediato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10084 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Federica Pistorio, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Costantini, con domicilio digitale come in atti; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Con istanza del 27.05.2024, la ricorrente ha chiesto a Roma Capitale l’accesso e il rilascio in copia conforme all’originale dell’intero proprio fascicolo personale, comprensivo di tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro intercorso con l’Ente, ivi inclusi quelli prodotti o detenuti da altre strutture capitoline presso cui ha prestato servizio (Municipio X, Dipartimento Comunicazione, Gabinetto del Sindaco, etc.).</h:div><h:div>2.	Roma Capitale ha evaso l’istanza solo parzialmente, opponendo una serie di dinieghi o rinvii ad altri uffici competenti, senza provvedere al completo rilascio della documentazione. Parte dei documenti è stata consegnata solo successivamente, anche nel corso del giudizio, e comunque limitatamente ad alcuni degli atti elencati.</h:div><h:div>3.	Con la nota prot. 7749 dell’8.02.2025 e successive comunicazioni, l’Amministrazione ha infine provveduto a ostendere un numero significativo di documenti, tra cui relazioni di sopralluogo, giudizi di idoneità, contratti individuali, informative privacy, e corrispondenza interna relativa alla consegna dei badge.</h:div><h:div>4.	Tuttavia, alla data dell’ultima memoria depositata da parte ricorrente (9.01.2025), risultavano ancora non ostensi una serie di atti elencati dettagliatamente, nonché documentazione che, pur dovendo essere presente nel fascicolo personale, non risulta prodotta dall’Ente (tra cui schede di valutazione della performance, esiti di visite mediche obbligatorie, atti relativi alla sicurezza sul lavoro, ricevute di badge, etc.).</h:div><h:div>5.	L’Amministrazione ha eccepito l’indeterminatezza originaria dell’istanza e l’assenza di parte dei documenti nei propri archivi, ritenendo che per alcuni atti la ricorrente debba rivolgersi direttamente alle strutture competenti o accedere autonomamente tramite i sistemi telematici.</h:div><h:div>6.	All’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7.	L’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990, costituisce espressione di un diritto soggettivo all’ostensione degli atti detenuti dalla pubblica amministrazione che riguardino direttamente l’interessato. In particolare, con riferimento al fascicolo personale del dipendente pubblico, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’interessato ha diritto ad accedere all’intera documentazione che lo riguarda, indipendentemente dall’espressa indicazione di uno specifico interesse attuale o dall’elencazione dettagliata dei documenti.</h:div><h:div>8.	Nel caso di specie, l’Amministrazione ha evaso in gran parte la richiesta, producendo nel corso del giudizio anche numerosa documentazione originariamente non trasmessa. Pertanto, si deve riconoscere una parziale cessazione della materia del contendere.</h:div><h:div/><h:div>9.	Tuttavia, permane un interesse attuale alla decisione per la documentazione ancora non prodotta e che la ricorrente ha indicato in maniera puntuale nell’ultima memoria del 9.01.2025, ove si elencano i documenti mancanti.</h:div><h:div>10.	L’accoglimento deve, tuttavia, essere limitato ai documenti:</h:div><h:div>- non già in possesso della ricorrente;</h:div><h:div>- non agevolmente reperibili tramite accesso personale ai sistemi informatici o telematici di Roma Capitale;</h:div><h:div>- materialmente esistenti nel fascicolo personale della medesima, con esclusione di quelli che, secondo la prospettazione della ricorrente, dovrebbero esserci ma non risultano detenuti dall’Amministrazione.</h:div><h:div>11.	L’accesso agli atti può infatti essere accordato solo in relazione a documentazione esistente e detenuta dall’Amministrazione, non potendo essere imposto l’obbligo di formare documenti inesistenti o reperirli presso enti terzi in assenza di doveri specifici di trasmissione.</h:div><h:div>12.	Il Collegio accerta, pertanto, il diritto della ricorrente a ottenere l’accesso e l’estrazione in copia, anche conforme ove richiesto, dei documenti indicati nell’ultima memoria del 9.01.2025, limitatamente a quelli non già in suo possesso, non agevolmente reperibili tramite strumenti telematici o informatici e che risultino materialmente esistenti nel proprio fascicolo personale.</h:div><h:div>13.	Quanto alle spese del giudizio, le stesse possono essere compensate in considerazione della parziale soccombenza reciproca, dell’elevato numero di documenti effettivamente ostesi in corso di giudizio e dell’obiettiva complessità della gestione documentale interna all’Amministrazione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Annette Capurso</h:div><h:div>Giovanna Vigliotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>