<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240907920241206122016799" descrizione="" gruppo="20240907920241206122016799" modifica="09/12/2024 16:52:22" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="09079"/><fascicolo anno="2024" n="22333"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240907920241206122016799.xml</file><wordfile>20240907920241206122016799.docm</wordfile><ricorso NRG="202409079">202409079\202409079.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\53 Francesco Riccio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Riccio</firma><data>09/12/2024 14:22:23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Igor Nobile</firma><data>06/12/2024 12:26:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Riccio,	Presidente</h:div><h:div>Eleonora Monica,	Consigliere</h:div><h:div>Igor Nobile,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della graduatoria relativa all’Avviso Pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse </h:div><h:div>di operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 50, comma 1 lettera e) del D. Lgs n. 36/2023, per la realizzazione del servizio denominato “A CASA DI ORNELLA”, casa di semiautonomia per persone transgender, non binarie e intersessuali per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, ovvero dalla data di affidamento del servizio fino a conclusione di un periodo di 36 mesi, pubblicata sul sito della stazione appaltante in data 29.07.2024;</h:div><h:div> - dell’Avviso Pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto, presupposto, preordinato, collegato, consequenziale e comunque connesso a quelli indicati ai punti che precedono, anche se non conosciuti, anche emanato nel corso dell'iter procedimentale;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 22.10.2024:</h:div><h:div>- della determina n.CI/2733/2024 con cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato il servizio al RTI La Fonte 2004 cooperativa sociale ETS;</h:div><h:div>- del verbale del seggio di gara del 20.06.2024, protocollato in data 21.06.2024, pubblicato sul sito della stazione appaltante in data 24.09.2024 con cui la commissione ha ammesso alla fase successiva della gara l’offerta della Cooperativa La Fonte ETS;</h:div><h:div>- della determina (numero di repertorio) CI/1730/2024 del 25/06/2024 e n. prot. CI/139603/2024 del 25/06/2024 pubblicata sul sito della stazione appaltante in data 24.09.2024, con cui, all’apertura delle buste, è stata verificata la correttezza della documentazione amministrativa ed è stata ammessa alla fase successiva della gara l’offerta della Cooperativa La Fonte ETS;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto, presupposto, preordinato, collegato, consequenziale e comunque connesso a quelli indicati ai punti che precedono, anche se non conosciuti, anche emanato nel corso dell'iter procedimentale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9079 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </h:div><h:div>Programma Integra Scs Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B107651535, rappresentata e difesa dagli avvocati Omar Castagnacci, Andrea Bonuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Coop. Sociale La Fonte 2004 Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Guidoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Coop. Sociale La Fonte 2004 Ets;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 28.8.2024 a Roma Capitale ed alla controinteressata e depositato il giorno 3.9.2024, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:</h:div><h:div>- della graduatoria relativa all’Avviso Pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse </h:div><h:div>di operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 50, comma 1 lettera e) del D. Lgs n. 36/2023, per la realizzazione del servizio denominato “A CASA DI ORNELLA”, casa di semiautonomia per persone transgender, non binarie e intersessuali per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, ovvero dalla data di affidamento del servizio fino a conclusione di un periodo di 36 mesi, pubblicata sul sito della stazione appaltante in data 29.07.2024;</h:div><h:div> - dell’Avviso Pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto, presupposto, preordinato, collegato, consequenziale e comunque connesso a quelli indicati ai punti che precedono, anche se non conosciuti, anche emanato nel corso dell'iter procedimentale.</h:div><h:div>La parte ricorrente instava altresì, ex artt.116 e 63 cpa, per l’ostensione dei documenti richiesti con istanza di accesso del 30.7.2024.</h:div><h:div>2. Con il ricorso introduttivo la società ricorrente avversa la graduatoria elaborata dalla stazione appaltante (Roma Capitale) per la selezione, attivata tramite procedura negoziata, per l’affidamento del servizio (denominato “A CASA DI ORNELLA”) consistente nella gestione di una casa di semiautonomia per persone transgender, non binarie e intersessuali per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2027 (36 mesi). La gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vedeva, all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, la collocazione al primo posto della graduatoria (pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione) della società controinteressata (quale mandataria della costituenda Ati con Libellula Italia APS e Circolo di cultura omosessuale “Mario Mieli” APS), con un punteggio complessivo di 91,046 (di cui 0,38 all’offerta economica e 90,666 a quella tecnica). La odierna ricorrente, partecipante quale </h:div><h:div>mandataria della costituenda Ati con Gay Center / Gay Help Line APS, si collocava in seconda posizione, con un punteggio complessivo di 85,789 (di cui 5 punti per l’offerta economica e 80,789 all’offerta tecnica). Non hanno partecipato altre imprese.</h:div><h:div>3. Con successivi motivi aggiunti, notificati a mezzo pec in data 22.10.2024 e depositati in pari data, la ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale per l’annullamento:</h:div><h:div>- della determina n.CI/2733/2024 con cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato il servizio al RTI La Fonte 2004 cooperativa sociale ETS;</h:div><h:div>- del verbale del seggio di gara del 20.06.2024, protocollato in data 21.06.2024, pubblicato sul sito della stazione appaltante in data 24.09.2024 con cui la commissione ha ammesso alla fase successiva della gara l’offerta della Cooperativa La Fonte ETS;</h:div><h:div>- della determina (numero di repertorio) CI/1730/2024 del 25/06/2024 e n. prot. CI/139603/2024 del 25/06/2024 pubblicata sul sito della stazione appaltante in data 24.09.2024, con cui, all’apertura delle buste, è stata verificata la correttezza della documentazione amministrativa ed è stata ammessa alla fase successiva della gara l’offerta della Cooperativa La Fonte ETS;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto, presupposto, preordinato, collegato, consequenziale e comunque connesso a quelli indicati ai punti che precedono, anche se non conosciuti, anche emanato nel corso dell'iter procedimentale.</h:div><h:div>Con i motivi aggiunti, la parte ricorrente impugna la determina di aggiudicazione definitiva del procedimento in favore del RTI di cui fa parte l’odierna controinteressata. La parte ricorrente insta nuovamente per le richieste istruttorie formulate ai sensi degli artt.116, co.2 e 63 cpa.</h:div><h:div>4. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:</h:div><h:div>- (primo motivo) violazione e falsa applicazione dell’art.68 d.lgs.36/23 comma 14, posto che la società controinteressata, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, ha presentato la propria candidatura quale soggetto singolo, mentre, al momento (successivo) della formulazione dell’offerta, ha partecipato in Ati. L’aggiudicataria doveva quindi essere esclusa per violazione della predetta disposizione.</h:div><h:div>- (secondo motivo) Erronea valutazione del materiale istruttorio fornito ed erronea attribuzione dei </h:div><h:div>punteggi, carenza di istruttoria, con riguardo ai requisiti di accesso alla gara ed al punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’Ati aggiudicataria;</h:div><h:div>- (terzo motivo) si censura l’assenza della clausola sociale nella bozza di contratto prodotta da Roma Capitale. 4. Roma Capitale e la controinteressata Cooperativa Sociale La Fonte 2004 ETS si costituivano in giudizio, in data 6.9.2024, per resistere e avversare le ragioni del ricorso, sulla base degli scritti difensivi successivamente versati in atti.</h:div><h:div>5. Seguiva la presentazione, a cura delle parti, di ampia documentazione e articolate memorie difensive, anche in replica.</h:div><h:div>Inter alias, la parte ricorrente proponeva, con memorie difensive non notificate, ulteriori motivi di ricorso, non esplicitati nei motivi aggiunti, come di seguito emarginati:</h:div><h:div>a) nella memoria difensiva depositata il 31.10.2024, all’esito dell’accesso agli atti in data 30.10.2024, si contesta altresì:</h:div><h:div>1) Violazione del divieto di cui all’art. 36 comma 16 d.lgs. 165/2001; 2) Erroneità del provvedimento di aggiudicazione per erroneità della graduatoria derivante da un carente istruttoria legata alla valutazione dell’offerta tecnica in relazione al personale/operatori;</h:div><h:div>b) nella memoria difensiva depositata il 14.11.2024, si contesta ulteriormente rispetto alle censure già formulate: 3) violazione dell’art.101, comma 1, lett. a) relativamente al contratto di avvalimento; 4) Erroneità dell’istruttoria svolta in relazione alla valutazione dell’offerta;</h:div><h:div>c) nella memoria difensiva depositata il 29.11.2024 (in replica) si contesta ulteriormente la violazione del disposto di cui all’art.53 del D.Lgs. n. 165/2001.</h:div><h:div>6.  All’udienza del giorno 4 dicembre 2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con avviso del Collegio alle parti, ai sensi dell’art.73, co.3 cpa, dei seguenti rilievi in rito, non controdedotti:</h:div><h:div>- inammissibilità del ricorso introduttivo, per carenza di interesse, atteso che viene impugnata la mera graduatoria stilata all’esito dell’esame delle offerte;</h:div><h:div>- improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’istanza ex art.116, co.2 cpa, atteso che Roma Capitale, come affermato dalla stessa parte ricorrente, ha dato corso all’accesso, in data 30.10.2024, come consta dalla nota prot.n.231993 del 30.10.2024 (v. all.to n.2 deposito di parte ricorrente del 31.10.2024);</h:div><h:div>- inammissibilità del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, per difetto di specificità in violazione dell’art.40, co.1, lett. d) cpa;</h:div><h:div>- inammissibilità dei motivi ulteriori, di cui al par.5 della presente decisione, in quanto proposti per la prima volta con memoria non notificata alle controparti.</h:div><h:div>7. In via preliminare, il Collegio esamina, confermandoli, i rilievi sollevati nel corso dell’udienza ai sensi dell’art.73, co.3 cpa, come di seguito meglio evidenziato.</h:div><h:div>Il ricorso introduttivo è inammissibile, per originario difetto di interesse, concernendo l’impugnazione di una mera graduatoria (o di aggiudicazione provvisoria, che dir si voglia), atto a valenza endoprocedimentale, come tale privo di autonoma lesività (sul punto, cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 25.3.2021, n.2527; Tar Catania, 15.11.2022, n.2960; Tar Brescia, 6.5.2020, n.334).</h:div><h:div>Con riguardo ai motivi aggiunti, occorre in primo luogo dichiarare l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’istanza ex art.116, co.2 cpa, atteso che l’Amministrazione, in data 30.10.2024, ha completato l’ostensione dei documenti richiesti, peraltro già oggetto di parziale deposito nel presente giudizio (cfr., all.ti 3-7 deposito di parte controinteressata del 9.9.2024).</h:div><h:div>Sempre con riguardo ai motivi aggiunti, si deve ritenere del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso, per violazione del principio codificato all’art.40, co.1, lett. d) del codice del processo amministrativo. In ossequio a detto principio, infatti, i motivi di ricorso devono essere articolati in modo specifico e chiaro, anche in omaggio ai principi costituzionali del giusto processo e del contraddittorio, onde consentire la piana individuazione del thema decidendum e l’esplicazione garantita del diritto di difesa (cfr., sul tema, quam multis, Tar Roma, 9.12.2023, n.18510). Nella fattispecie in esame, all’interno del secondo motivo parte ricorrente articola, in modo confuso e poco lineare, plurime censure del tutto eterogenee, peraltro anche in modo generico, che vanno dall’erronea assegnazione del punteggio all’offerta tecnica dell’Ati controinteressata, all’incongruità del punteggio assegnato all’offerta economica, al difetto del possesso dei requisiti di capacità tecnica (requisito speciale di accesso) in capo all’aggiudicataria, tutte censure che, per la loro autonoma rilevanza, avrebbero necessitato di una autonoma, puntuale e separata trattazione. Ad ogni buon conto, le censure ivi prospettate sono comunque infondate, per quanto si dirà infra.</h:div><h:div>Inoltre, vanno dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi proposti innovativamente dalla parte ricorrente nelle memorie versate in atti n data 31.10.2024, 14.11.2024 e 29.11.2024. </h:div><h:div>Al riguardo, è sufficiente fare riferimento al granitico principio per cui sono inammissibili i motivi di ricorso proposti in memorie non notificate alle controparti, non potendo in tal caso le memorie valere quali motivi aggiunti o ricorsi autonomi (cfr., quam multis, Tar Roma, 3.4.2024, n.6451; Tar Roma, 2.11.2023, n.16266; Tar Roma, 18.5.2023, n.8476).</h:div><h:div>Nello specifico, si rileva:</h:div><h:div>1) Violazione del divieto di cui all’art. 36 comma 16 d.lgs. 165/2001: trattasi di censura radicalmente innovativa, non presente nei motivi aggiunti; 2) Erroneità del provvedimento di aggiudicazione per erroneità della graduatoria derivante da un carente istruttoria legata alla valutazione dell’offerta tecnica in relazione al personale/operatori. La ricorrente espone argomentazioni che, sebbene astrattamente riconducibili alla valutazione dei curricula degli operatori (tema evocato nei motivi aggiunti), sono, per i puntuali riferimenti che le assistono con riguardo ai singoli operatori, sostanzialmente innovative rispetto alle (alquanto) generiche indicazioni contenute nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti notificato il 22.10.2024, talchè sarebbe stata necessaria la notifica dell’atto processuale per assumere la veste di autonomo ricorso per motivi aggiunti;</h:div><h:div>b) nella memoria difensiva depositata il 14.11.2024, si contesta ulteriormente rispetto alle censure già formulate: 3) violazione dell’art.101, comma 1, lett. a) relativamente al contratto di avvalimento: trattasi di censura radicalmente innovativa; 4) Erroneità dell’istruttoria svolta in relazione alla valutazione dell’offerta: trattasi di censure sostanzialmente innovative rispetto alle generiche contestazioni arrecate nei motivi aggiunti notificati, tali da necessitare di notifica alle controparti;</h:div><h:div>c) nella memoria difensiva depositata il 29.11.2024 (in replica) si contesta ulteriormente la violazione del disposto di cui all’art.53 del D.Lgs. n. 165/2001: trattasi di censura radicalmente innovativa e, oltre tutto, intempestiva, giacchè prodotta in memoria di replica, ex sé inidonea ad ampliare il thema decidendum.</h:div><h:div>8. Residua, pertanto, l’esame del primo e del terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Le censure sono infondate.</h:div><h:div>Quanto al primo motivo, non sussiste la dedotta violazione dell’art.68, co.14 D.Lgs.n.36/2023. Secondo la prospettiva di parte ricorrente, l’Ati aggiudicataria sarebbe stata meritevole di esclusione giacchè, nella fase cd. della prequalifica (ossia della manifestazione di interesse) si è presentata come operatore singolo, salvo poi associarsi in fase di presentazione dell’offerta, in riscontro alla lettera di invito inoltrata dalla stazione appaltante. La censura è tuttavia erronea, dal momento che la predetta disposizione vieta semplicemente che, durante la fase della gara in senso stretto (ossia quella che si apre con la presentazione delle offerte), l’operatore concorra in modalità plurima, e semprechè lo stesso non dimostri che tale circostanza non abbia influito sull’esito del procedimento (“sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali”). La fattispecie concreta portata all’attenzione di questo è invece espressamente prevista dal comma 19 dell’art.68, allorchè si prevede che “In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”. E’ quindi espressamente ammesso che l’operatore “prequalificato” in singolo presenti offerte in Ati quale mandatario (come avvenuto in ispecie). Tale assunto è peraltro coerente con il tradizionale approdo della giurisprudenza anche con riferimento alle previgenti edizioni del Codice del codice contratti pubblici (v., ad es. art.48, co.11 D.Lgs.n.50/2016; in giurisprudenza, cfr., quam multis, Tar Cagliari, 23.6.2020, n.355; Tar Perugia, 6.9.2018, n.494, che conferma anche la possibilità di associarsi in Ati con mandanti non invitate; sul punto, vedasi anche Consiglio di Stato, 16.1.2023, n.532).</h:div><h:div>Sul terzo motivo, a palesarne l’infondatezza è sufficiente evidenziare che la lex specialis reca apposita disciplina delle “clausole sociali”, a pag. 8 della lettera di invito, contenente la seguente indicazione: “L’operatore economico, in sede di proposta progettuale, dovrà dare atto di garantire misure orientate ad applicare opportunità generazionali, di genere, di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto…..”.</h:div><h:div>Per mero tuziorismo, ferma l’inammissibilità delle doglianze, il Collegio esamina comunque, respingendole, le argomentazioni prospettate (come detto in modo non propriamente chiaro e lineare) dalla ricorrente nell’ambito del secondo motivo dei motivi aggiunti notificati il 22.10.2024.</h:div><h:div>In argomento, si osserva, in estrema sintesi:</h:div><h:div>- quanto al punteggio attribuito (11 punti) alla aggiudicataria in relazione al sub-criterio “capacità progettuale”, la ricorrente confonde tale profilo, afferente alla valutazione dell’offerta tecnica e quindi all’aspetto progettuale dell’offerta ed all’articolazione del servizio, con quello dei requisiti di capacità tecnico-professionale per l’accesso alla gara (requisito speciale), che ineriscono invece alle pregresse esperienze maturate dalla Cooperativa La Fonte, asseritamente non idonee. La deducente, quindi, da un lato non espone, nei motivi aggiunti, alcuna contestazione direttamente incidente sull’offerta tecnica e sul progetto articolato dall’Ati aggiudicataria, dubitando semplicemente della sua correttezza alla luce della (asserita) assenza dei requisiti di capacità per l’accesso alla gara; da un altro, si duole dell’ammissione alla gara della Cooperativa La Fonte per l’assistenza della capacità professionale, evidenziando al riguardo come la medesima non possieda il requisito di partecipazione previsto dalla lex specialis, così come le due mandanti dell’Ati (Mario Mieli e la Libellula). In ragione di quanto precede, tali argomentazioni non possono essere accettate, né comunque condivise, dal momento che la lettera di invito, in tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, prevede “l’esecuzione negli ultimi tre anni (2021/2022/2023) di servizi in un settore inerente all’oggetto SPECIFICO della procedura (ambito LGBTQ+)”. Trattasi, quindi, di servizio analogo (afferente al medesimo “settore” ma non necessariamente identico a quello messo a gara, ossia la gestione di una casa di semiautonomia), purchè orientato, specificamente, a persone aderenti alla comunità LGBTQ+. Quanto alla Cooperativa La Fonte, la medesima ha sottoscritto, allo scopo, contratto di avvalimento (cd. infragruppo) con la mandante Circolo Mario Mieli proprio in relazione al requisito in questione. La mandante La Libellula ha gestito (con il Circolo Mario Mieli) il progetto “Welcome4Rainboow” che pertiene alla tutela ed all’accoglienza delle persone LGBTQ+, mentre anche il corso di formazione erogato per Procter &amp; Gamble appare conferente all’ambito LGBTQ+, talchè la stessa ha comunque comprovato di avere erogato nell’ultimo triennio servizi inerenti alle persone LGBTQ+, non rilevando che il periodo triennale sia il 2022/2024 anziché il 2021-2023, attesa l’equipollenza del periodo temporale in termini di annualità complessive e considerato che il requisito è maturato comunque prima della presentazione delle offerte (ossia ha erogato servizi in ambito LGBTQ+ nel corso di almeno tre anni). Ad abundantiam, rivestendo Libellula la qualità di mandante raggruppata in fase di offerta, ai sensi dell’art.68, co.17 D.Lgs.n.36/2023 sarebbe comunque ammissibile l’eventuale recesso, dal momento che il Circolo Mario Mieli ha esibito plurime e sovrabbondanti attestazioni comprovanti l’erogazione di servizi in ambito LGBTQ+ e che la mandataria Coop. La Fonte, come detto, se ne è avvalsa. In merito al contratto di avvalimento, poi, questo Tribunale non può esaminare le censure sulla presunta invalidità, atteso che, come detto, le stesse sono state spiegate in memoria non notificata.</h:div><h:div>In relazione al punteggio attribuito all’Ati controinteressata (offerta tecnica) in tema di figure professionali, ancora una volta la ricorrente confonde il profilo dei servizi pregressi, che rilevano tuttavia solo ai fini del possesso dei requisiti speciali di accesso alla gara, con quello delle figure indicate in offerta, sulle quali la ricorrente, nei motivi aggiunti ritualmente notificati, non espone specifiche censure.</h:div><h:div>Analogamente, sia in tema di congruità dell’offerta economica che in relazione al punteggio attribuito ad altre sezioni dell’offerta tecnica dell’Ati aggiudicataria, la ricorrente non espone censure specifiche o comunque elementi idonei a sostenere la dedotta erroneità dei punteggi e, per converso, a palesare la manifesta irragionevolezza delle valutazioni della Commissione di gara. </h:div><h:div>9. Per quanto precede, in conclusione:</h:div><h:div>- il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse;</h:div><h:div>- il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato in parte inammissibile e respinto per il resto, ferma altresì l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’istanza ex art.116, co.2 cpa.</h:div><h:div>Vanno pure dichiarati inammissibili i motivi ulteriori, sopra specificati, proposti innovativamente con memorie difensive non previamente notificate.</h:div><h:div>Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti di Roma Capitale e della controinteressata in epigrafe, per essere liquidate come indicato in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti:</h:div><h:div>- quanto al ricorso introduttivo, lo dichiara inammissibile;</h:div><h:div>- quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile e lo respinge per il resto, ai sensi di cui in motivazione;</h:div><h:div>- quanto agli ulteriori motivi di cui alle memorie difensive non notificate, li dichiara inammissibili, ai sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale e della Società Cooperativa Sociale La Fonte 2004 ETS, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, da suddividere in ragione della metà ciascuna.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/12/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Igor Nobile</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>