<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240831420250215143226604" descrizione="esclusione appalto fornitura sede aeroporto Fiumicino - Rigetto + spese" gruppo="20240831420250215143226604" modifica="17/02/2025 14:57:18" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="08314"/><fascicolo anno="2025" n="03640"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240831420250215143226604.xml</file><wordfile>20240831420250215143226604.docm</wordfile><ricorso NRG="202408314">202408314\202408314.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\670 Elena Stanizzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Biffaro</firma><data>17/02/2025 14:57:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente</h:div><h:div>Luca Biffaro,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Benedetta Bazuro,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della nota di Aeroporti di Roma S.p.A. del 26 luglio 2024 adottata nell’ambito della procedura aperta telematica suddivisa in tre lotti per l’appalto di fornitura di sistemi di sedute per l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, con la quale è stata rigettata l’istanza formulata dalla ricorrente per la riapertura dei termini ai fini della partecipazione in gara e contestuale richiesta di sospensione del procedimento;</h:div><h:div>- della comunicazione di Aeroporti di Roma S.p.A. del 16 luglio 2024, recante comunicazione dei nuovi C.I.G. della procedura di gara e differimento termini di partecipazione;</h:div><h:div>- della comunicazione di Aeroporti di Roma S.p.A., del 19 luglio 2024, recante modifica della documentazione di gara con ogni suo atto e documento allegato;</h:div><h:div>- del bando e del disciplinare della gara indetta da Aeroporti di Roma S.p.A. per l’affidamento della procedura telematica aperta su tre lotti per l’appalto di fornitura di sistemi di sedute per l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, C.I.G. B207C8324F (lotto 1), C.I.G. B207C84322 (lotto 2), C.I.G. B207C853F5 (lotto 3), pubblicati sulla G.U.U.E. in data 18 luglio 2024, nella parte in cui non hanno previsto la necessità di generare il DGUE mediante piattaforma telematica ai fini della partecipazione in gara;</h:div><h:div>- del <corsivo>format</corsivo> allegato al bando e di quello predisposto sulla piattaforma telematica per la trasmissione del DGUE;</h:div><h:div>- di ogni loro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8314 del 2024, proposto da X Office S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B207C8324F, B207C84322, B207C853F5, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Genovese, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica, 13; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Cesare, Alfonso Pisanzio e Francesco Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>True Design S.r.l., non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.) La ricorrente X Office S.r.l. (“<corsivo>X Office</corsivo>”) esponeva di non essere riuscita a partecipare alla procedura di gara telematica aperta indetta da Aeroporti di Roma S.p.A. (“<corsivo>AdR</corsivo>”) per l’affidamento della fornitura, tramite accordi quadro, di sistemi di sedute per l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, suddivisa in tre lotti.</h:div><h:div>1.1.) La società ricorrente rappresentava che alla data nella quale era stata originariamente fissata la scadenza del termine di presentazione delle domande – ossia, il 16 luglio 2024, ore 12:00 – si erano verificate alcune problematiche al momento della trasmissione telematica, correlate alla erronea generazione dei codici CIG dei tre lotti di gara per malfunzionamento della piattaforma ANAC, come chiarito dalla stessa stazione appaltante con apposita comunicazione (cfr. doc. 3 della produzione della società ricorrente).</h:div><h:div>AdR, con la predetta comunicazione, aveva disposto anche la proroga del termine per la presentazione delle domande, fissandolo al 22 luglio 2024, ore 12:00 – mentre il termine per la presentazione dei campioni era rimasto invariato e coincidente con la data del 16 luglio 2024, ore 12:00 –.</h:div><h:div>1.2.) AdR, con comunicazione pubblicata sulla piattaforma telematica in data 19 luglio 2024, aveva poi reso noto di aver provveduto alle revisioni di alcuni documenti di gara non editabili (<corsivo>i.e.</corsivo>, il modello di domanda per tutti e tre i lotti, il modello di offerta tecnica per tutti e tre i lotti, il modello di offerta economica per il solo lotto 3 e la dichiarazione relativa ai costi propri della manodopera e agli oneri propri della sicurezza per tutti e tre i lotti), per modificare i CIG erronei in essi riportati. Con tale comunicazione, era stato chiesto agli operatori economici di provvedere autonomamente alla correzione dei CIG in tutti i documenti editabili (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.3.) La società ricorrente esponeva, poi, di non essere riuscita a procedere con la trasmissione telematica della domanda di partecipazione sulla piattaforma di gara.</h:div><h:div>La causa della mancata partecipazione, che ha riguardato tutti e tre i lotti di gara, è stata rappresentata dalla società ricorrente nei seguenti termini “<corsivo>l’inoltro della domanda di partecipazione telematica è stato materialmente impedito dalla piattaforma telematica della stazione appaltante, che ha eccepito la mancanza di un DGUE valido poiché, pur risultando correttamente compilato e caricato in upload dalla ricorrente secondo le inequivoche precisazioni della lex specialis, ribadite anche in sede di chiarimenti forniti dalla stazione appaltante a supporto dell’utilizzabilità del modulo predisposto e allegato alla documentazione di gara, la piattaforma ha chiesto al concorrente di provvedere a generare tale documento ex novo digitalmente per ciascuno dei tre lotti, inibendo la trasmissione della domanda di partecipazione già completa di ogni documento e determinando, per l’effetto, la scadenza del termine di partecipazione senza che la ricorrente sia riuscita ad inoltrare la propria domanda di partecipazione</corsivo>” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso).</h:div><h:div>1.4.) X Office rappresentava di aver appreso, per la prima volta in sede di trasmissione della domanda di partecipazione, che il DGUE dovesse essere generato telematicamente, in quanto la piattaforma di gara non riconosceva, in fase di caricamento, il modello di DGUE predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.</h:div><h:div>La società ricorrente sosteneva che la legge di gara avesse chiaramente prescritto l’utilizzazione di tale modello di DGUE e che ciò fosse stato confermato dal chiarimento reso da AdR su uno specifico quesito. In particolare, alla domanda “<corsivo>stiamo cercando di compilare il documento J2 (DGUUE) e non è possibile inserire le nostre risposte, potete inviarci un file editabile?</corsivo>”, AdR aveva chiarito che “<corsivo>per la compilazione è possibile utilizzare i formati caricati tra gli allegati di gara</corsivo>” (cfr. doc. 7 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.5.) La società ricorrente, non essendo riuscita a partecipare alla gara, esponeva di aver inviato ad AdR una <corsivo>e-mail</corsivo> alcune ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande (segnatamente alle ore 18:23 del giorno 22 luglio 2024), rappresentando di aver riscontrato due problemi, tra cui “<corsivo>la comunicazione di errore ‘DGUE non compilato’, in quanto tale documentazione doveva essere compilata e generata attraverso il portale</corsivo>”.</h:div><h:div>X Office, con tale <corsivo>e-mail</corsivo>, aveva chiesto ad AdR, sollecitando l’esercizio dei suoi poteri di autotutela, di partecipare comunque alla gara nonostante la scadenza dei termini, abilitandola a caricare la documentazione sulla piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo> prima dello svolgimento della seduta di gara. X Office, in subordine, aveva anche chiesto la sospensione dei termini della procedura di gara (cfr. doc. 8 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.6.) AdR, con la comunicazione telematica del 26 luglio 2024, aveva riscontrato negativamente la richiesta di X Office, richiamando le prescrizioni del disciplinare di gara ed evidenziando che la piattaforma telematica non presentasse alcun anomalo funzionamento (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>2.) X Office, con la proposizione del ricorso in esame affidato a tre differenti motivi, ha impugnato la nota di AdR del 26 luglio 2024 – con la quale è stata rigettata l’istanza di riapertura dei termini della procedura di gara e la contestuale richiesta di sospensione della procedura evidenziale – in uno con gli atti della procedura di gara indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.</h:div><h:div>La società ricorrente, inoltre, ha anche esperito un’azione risarcitoria, chiedendo la condanna della stazione appaltante al pagamento di euro 30.000,00, a titolo di danno emergente, per le spese sostenute per la partecipazione alla gara. Tali spese, in particolare, risultano correlate alle campionature previste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> e la cui presentazione, a pena di esclusione, era stata calendarizzata in un momento anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle domande.</h:div><h:div>2.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “<corsivo>Violazione e falsa applicazione del principio di accesso al mercato; violazione e falsa applicazione dell’affidamento riposto sull’utilizzabilità della documentazione di gara fini partecipativi; violazione e falsa applicazione del principio del clare loqui della documentazione di gara; violazione e falsa applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità; violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 83, 87, 88 e 159 del d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14 del disciplinare di gara e dei documenti ad esso allegati; eccesso di potere per violazione degli autolimiti rappresentati dai chiarimenti pubblicati in sede di gara; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti, irragionevolezza</corsivo>”.</h:div><h:div>In estrema sintesi, con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità dei gravati atti e provvedimenti in quanto AdR, mediante prescrizioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> asseritamente non chiare e contrastanti in ordine alle modalità di redazione e inoltro delle domande di partecipazione telematica (articoli 2 e 14.1 del disciplinare, in uno con i chiarimenti forniti agli operatori economici), avrebbe indotto in errore la società ricorrente nella predisposizione e trasmissione della domanda e della documentazione di gara.</h:div><h:div>2.1.1.) Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “<corsivo>Violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis (sotto altro profilo); Violazione e falsa applicazione dell’artt. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi in materia di soccorso istruttorio; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del disciplinare di gara; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; irragionevolezza; difetto di motivazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti in ragione del fatto che la mancata allegazione di un DGUE valido, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, avrebbe potuto essere sanata mediante l’attivazione del soccorso istruttorio, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 101 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante codice dei contratti pubblici (“<corsivo>c.c.p.</corsivo>”), e dell’articolo 13 del disciplinare di gara.</h:div><h:div>2.1.2.) Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis (sotto altro profilo); eccesso di potere per ingiustizia manifesta; irragionevolezza; illogicità</corsivo>”.</h:div><h:div>Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per violazione dell’articolo 25 c.c.p. e per irragionevolezza, in quanto a fronte di plurimi problemi tecnici riscontrati sulla piattaforma telematica (in particolare, quello relativo alla erronea comunicazione dei CIG), la stazione appaltante ha sì disposto la proroga del termine per la presentazione delle domande, ma ha concesso un lasso di tempo eccessivamente esiguo (pari a soli 6 giorni), così limitando indebitamente ovvero alterando le possibilità di partecipazione alla gara in danno degli operatori economici interessati all’aggiudicazione della commessa pubblica per cui è causa.</h:div><h:div>2.1.3.) La società ricorrente, inoltre, ha formulato una istanza di verificazione ai sensi dell’articolo 66 c.p.a., con il fine di far accertare il presunto malfunzionamento della piattaforma telematica di gara.</h:div><h:div>2.2.) Aeroporti di Roma S.p.A., in data 1° agosto 2024, si è costituita in resistenza nel presente giudizio.</h:div><h:div>2.3.) AdR, con memoria depositata in data 6 agosto 2024, ha eccepito l’infondatezza del ricorso, instando anche per la reiezione della domanda cautelare.</h:div><h:div>AdR, inoltre, ha versato in atti una relazione redatta in data 1° agosto 2024 dalla società che le fornisce consulenza tecnica, con la quale ha evidenziato quanto segue: <corsivo>i)</corsivo> dall’analisi dei <corsivo>log</corsivo> della piattaforma telematica relativi al lotto 1, era emerso che X Office avesse effettuato due tentativi di trasmissione della domanda alle ore 11:44:51 e alle ore 11:45:36 del giorno 22 luglio 2024; <corsivo>ii)</corsivo> dall’analisi dei <corsivo>log</corsivo> della piattaforma telematica relativi ai lotti 2 e 3, era emerso che X Office si fosse solo limitata ad effettuare due salvataggi (alle ore 11:19:47 per il lotto 2 e alle ore 11:27:38 per il lotto 3), senza alcun tentativo di pubblicazione; <corsivo>iii)</corsivo> non erano emerse evidenze di malfunzionamenti della piattaforma telematica (cfr. docc. 11, 12, 13 e 14 della produzione di AdR).</h:div><h:div>Con tale relazione è stato, poi, evidenziato che “<corsivo>qualora il fornitore non compili tutti i campi obbligatori sul sistema dedicato alla creazione e alla configurazione del proprio DGUE, riceve un alert con l’indicazione di quali campi obbligatori risultano mancanti, ma può comunque salvare il DGUE e tornare sul Portale, dove visualizza che lo stato del DGUE risulta da completare e dove non può inviare la propria risposta. Similmente, il DGUE rimane in stato da completare e il fornitore non può inviare la propria risposta, qualora, compilati tutti i campi obbligatori del DGUE, il fornitore lo salvasse senza confermare. L’unico caso in cui il DGUE risulta in stato completo e quindi il fornitore può pubblicare la propria risposta è quello in cui tutti i campi obbligatori sono compilati e il fornitore ha provveduto a confermare (dopo aver allegato il file firmato digitalmente, qualora la configurazione decisa dal buyer lo richieda). Nel caso specifico, il DGUE del fornitore ricade in una delle prime due casistiche: o sono presenti campi obbligatori mancanti oppure il fornitore, dopo aver caricato il file firmato digitalmente, ha salvato senza confermare</corsivo>” (cfr. doc. 11 della produzione di AdR).</h:div><h:div>A supporto di tali evidenze, sulle quali AdR ha fondato le proprie difese e ha sollevato l’eccezione di infondatezza del gravame proposto dalla società ricorrente, la stazione appaltante resistente ha anche prodotto un documento denominato “<corsivo>Istruzioni per la compilazione del documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico – operatore economico</corsivo>” (cfr. doc. 10 della produzione di AdR), non compreso tra gli atti di gara, nel quale sono illustrati tutti i passaggi (e tutte le relative schermate) che gli operatori economici erano tenuti a compiere sulla piattaforma telematica all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara per cui è causa.</h:div><h:div>2.4.) All’udienza camerale dell’8 agosto 2024 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2.4.1.) La Sezione, con ordinanza n. 3729 del 13 agosto 2024, ha accolto la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente, con sospensione dell’efficacia degli atti impugnati nella parte in cui hanno inibito la partecipazione di X Office alla gara in questione.</h:div><h:div>2.5.) AdR, con memoria depositata in data 14 novembre 2024, ha innanzitutto rappresentato di aver riammesso in gara la società ricorrente in esecuzione della citata ordinanza cautelare n. 3729/2024, consentendole di presentare l’offerta per tutti i lotti di interesse. AdR ha, poi, evidenziato che la società ricorrente è risultata l’unico offerente e, dunque, prima in graduatoria per il lotto 3. Per il lotto 1 e 2, invece, sono risultati primi in graduatoria altri operatori economici.</h:div><h:div>La stazione appaltante resistente, con tale memoria, ha poi ulteriormente specificato le proprie difese e ha insistito per la reiezione del gravame proposto da X Office.</h:div><h:div>2.6.) La società ricorrente, con memoria depositata in data 18 novembre 2024, ha confermato di essere stata riammessa in gara per effetto della nota di AdR del 28 agosto 2024 con la quale è stato disposto un nuovo termine per la presentazione delle domande. X Office, per tale ragione ha ritenuto che sia intervenuta la cessazione della materia del contendere, essendo stato integralmente soddisfatto l’interesse sotteso alla istanza di autotutela del 22 luglio 2024 e superato il diniego inizialmente opposto dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>2.7.) La società ricorrente, con memoria di replica depositata in data 23 novembre 2024, ha controdedotto all’eccezione di infondatezza sollevata da AdR e ha specificato ulteriormente le sue censure, instando per l’accoglimento integrale del ricorso.</h:div><h:div>2.8.) All’udienza pubblica del 4 dicembre 2024 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In via preliminare, occorre evidenziare che la comunicazione del 28 agosto 2024 (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente del 13 novembre 2024), con la quale AdR ha reso nota a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara la riapertura dei termini per la presentazione delle domande in favore della sola X Office, è stata espressamente qualificata dalla stazione appaltante come “<corsivo>atto dovuto, in relazione alla decisione cautelare</corsivo>” del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. 3729/2024.</h:div><h:div>La riapertura dei termini disposta da AdR, quindi, non può essere ricondotta nell’alveo delle autonome determinazioni amministrative espressive del potere discrezionale di autotutela, trattandosi, per converso, di un atto che la stazione appaltante resistente ha ritenuto di dover necessariamente adottare per ottemperare al <corsivo>dictum</corsivo> cautelare recato dalla richiamata ordinanza n. 3729/2024.</h:div><h:div>Da tale atto, pertanto, non può farsi discendere la definitiva e integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla società ricorrente, ma solo una sua transeunte e claudicante soddisfazione, destinata a perdurare solo fino alla definizione nel merito del presente giudizio. Viene così a difettare, nel caso di specie, uno dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, vale a dire la definitività della soddisfazione dell’interesse dedotto in giudizio dalla parte ricorrente per effetto di una attività amministrativa successiva a quella contestata in giudizio (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2247 del 28 marzo 2022).</h:div><h:div>Ciò risulta coerente con la funzione strumentale, servente e anticipatoria dei provvedimenti cautelari del giudice amministrativo rispetto agli effetti della sentenza che definisce il giudizio nel merito. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “<corsivo>qualsiasi sia l’esito del giudizio, vengono meno gli effetti delle ordinanze cautelari emesse medio tempore e degli atti emessi per darvi loro esecuzione (salve le questioni che si possono porre nella pratica, quando gli atti emessi in esecuzione dell’ordinanza cautelare di accoglimento risultino coerenti con le statuizioni successivamente contenute nella sentenza)</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 895 del 13 febbraio 2013).</h:div><h:div>Dalla connotazione strumentale dei provvedimenti cautelari del giudice amministrativo discende, poi, che con la loro adozione non è possibile accordare una tutela, ancorché anticipata e transitoria, maggiore e/o diversa da quella che potrebbe essere conseguita dalla parte ricorrente in caso di esito favorevole del giudizio.</h:div><h:div>Nel caso di specie, peraltro, per effetto della reiezione del gravame, la presente sentenza si caratterizza per un contenuto decisorio differente rispetto a quello della ordinanza di accoglimento della istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente, con la conseguenza che viene esclusa in radice la possibilità che sorgano questioni relativamente al mantenimento degli effetti prodotti dalla richiamata ordinanza n. 3729/2024, da considerare completamente travolti e superati dalle statuizioni di merito quivi recate.</h:div><h:div>Si tratta, invero, di una conseguenza fisiologica, connaturata all’operare del principio dell’autonomia tra fase cautelare e fase decisoria del processo amministrativo. A riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che “<corsivo>Non costituisce, in ogni modo, vizio di una sentenza di primo grado la circostanza che il suo contenuto sia diverso da quello di una precedente ordinanza cautelare (in primo grado o nella sua versione come riformata in appello), atteso che la tutela di natura interinale poggia su una cognizione sommaria. In relazione all’autonomia tra la fase cautelare e decisoria ed alla diversità dei rispettivi presupposti, l'eventuale difformità tra la decisione cautelare e quella di merito rientra nella fisiologia processuale e non dà luogo ad alcuna invalidità, essendo destinata a restare definitivamente assorbita dalla sentenza di merito (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3129)</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1240 del 24 febbraio 2011).</h:div><h:div>1.1. Nella fattispecie in esame, inoltre, la delibazione del merito del ricorso proposto da X Office risulta vieppiù necessaria tenendo conto che AdR, anche in giudizio (da ultimo con la memoria conclusionale depositata in data 14 novembre 2024, successiva alla comunicazione di riapertura dei termini della procedura del 28 agosto 2024, disposta in favore della sola società ricorrente), abbia insistito per la reiezione del gravame, palesando la sussistenza di uno specifico interesse a far emergere la correttezza del proprio operato nello svolgimento dell’intera procedura evidenziale per cui è causa.</h:div><h:div>1.2. Il Collegio, sempre in via preliminare, ritiene che l’istanza di verificazione formulata dalla società ricorrente non sia meritevole di accoglimento, in quanto i dati e gli elementi emergenti dalla documentazione versata in atti risultano idonei e sufficienti a consentire una piena e integrale delibazione nel merito del ricorso in esame, nei termini che saranno di seguito esposti.</h:div><h:div>2. Il Collegio, <corsivo>re melius perpensa</corsivo>, ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.</h:div><h:div>3. X Office con il primo motivo di ricorso, come già esposto in narrativa, ha contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati sull’assunto che AdR, attraverso la <corsivo>lex specialis</corsivo> avrebbe disciplinato in maniera non chiara e contrastante le modalità di redazione e trasmissione delle domande di partecipazione telematica alla gara per cui è causa (in particolare, si tratterebbe degli articoli 2 e 14.1 del disciplinare), inducendola così in errore nella predisposizione e trasmissione della domanda di partecipazione e della documentazione di gara e, in definitiva, precludendole in maniera indebita di concorrere al conseguimento della commessa pubblica.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione della società ricorrente, la legge di gara avrebbe previsto, in maniera inequivoca, che l’inoltro della domanda di partecipazione sarebbe dovuto avvenire utilizzando i modelli pubblicati unitamente al bando, vale a dire i tre modelli di DGUE pubblicati sul profilo della stazione appaltante.</h:div><h:div>A riprova di ciò, sempre secondo la tesi della società ricorrente, militerebbe il chiarimento reso da AdR in riscontro al quesito posto da un operatore economico. Infatti, alla domanda “<corsivo>stiamo cercando di compilare il documento J2 (DGUUE) e non è possibile inserire le nostre risposte, potete inviarci un file editabile?</corsivo>”, AdR ha risposto che “<corsivo>per la compilazione è possibile utilizzare i formati caricati tra gli allegati di gara</corsivo>”.</h:div><h:div>X Office, pertanto, ha lamentato che la piattaforma telematica predisposta da AdR, al momento di trasmettere la domanda di partecipazione, avrebbe materialmente impedito l’invio per assenza di un “DGUE valido”, nonostante il DGUE caricato fosse stato predisposto utilizzando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.</h:div><h:div>3.1. Il primo motivo di ricorso non risulta meritevole di pregio.</h:div><h:div>3.2. La tesi propugnata dalla società ricorrente non risulta corretta in quanto la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara per cui è causa non è dipesa dalla cripticità e/o contraddittorietà delle regole dettate dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> per la partecipazione telematica, né da un malfunzionamento della piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo>, bensì solo ed esclusivamente da un <corsivo>deficit</corsivo> di diligenza di X Office nello svolgimento delle operazioni propedeutiche alla presentazione della domanda di partecipazione e da una non corretta comprensione delle modalità di presentazione telematica della stessa.</h:div><h:div>3.2.1. La documentazione in atti dimostra, in primo luogo, che la piattaforma telematica di <corsivo>e-procurement</corsivo> messa a disposizione di AdR consentisse agli operatori economici partecipanti, per ciò che specificamente concerne il caricamento dei dati relativi al DGUE, di salvare tutti i dati caricati sulla piattaforma, a prescindere dalla conferma degli stessi propedeutica all’invio, nonché di modificarli <corsivo>ad libitum</corsivo> entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande.</h:div><h:div>3.2.2. Giova, poi, evidenziare che anche se il documento relativo alle istruzioni per la compilazione del DGUE (cfr. doc. 10 della produzione di AdR) non è stato allegato agli atti di gara, lo stesso illustra in maniera oggettiva quali fossero i passaggi da svolgere nella compilazione del DGUE e quali le schermate e gli avvisi che gli operatori economici hanno in concreto visualizzato all’atto di procedere all’inserimento dei dati sulla piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo>.</h:div><h:div>Da tale documento possono trarsi elementi utili a chiarire la vicenda oggetto del presente giudizio e sconfessare la tesi sostenuta dalla società ricorrente, nella misura in cui lo stesso evidenzia come l’anzidetta piattaforma telematica consentisse di compilare il DGUE sia come “nuovo”, ossia con l’inserimento per la prima volta ed <corsivo>ex novo</corsivo> di tutti i dati richiesti dai campi contenute nelle varie schermate di dialogo di cui si compone la procedura di compilazione telematica di tale documento, sia caricando una “risposta DGUE” già salvata in precedenza nel formato digitale .xml (cfr. pagg. 5 e 18 del doc. 10 della produzione di AdR).</h:div><h:div>Dalle schermate e dai passaggi procedurali dinanzi evidenziati emerge come fosse del tutto evidente e comprensibile per qualsiasi operatore economico partecipante, ove ragionevolmente attento, professionalmente esperto per partecipare a una gara pubblica telematica e mediamente diligente, che ai fini della compilazione e creazione del DGUE da scaricare, firmare (nelle premesse del disciplinare di gara, infatti, è stato debitamente indicato che tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara avrebbero dovuto essere sottoscritte mediante firma elettronica digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante o da un procuratore munito di idonei poteri di firma) e ricaricare sulla piattaforma, le uniche modalità consentite fossero quelle illustrate in precedenza.</h:div><h:div>Invero, la piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo> usata da AdR, quanto all’inserimento dei dati relativi al DGUE e alla creazione di tale documento, non consentiva <corsivo>ab initio</corsivo> di caricare documenti in formato .pdf precompilati dagli operatori economici partecipanti e generati all’esterno della stessa. Stante la chiarezza e linearità delle informazioni contenute nei campi presenti all’interno della piattaforma telematica e delle opzioni fornite nelle varie schermate, deve recisamente escludersi che fossero oscure, criptiche, decettive ovvero fuorvianti le indicazioni complessivamente fornite dalla stazione appaltante in ordine alla compilazione e al caricamento del DGUE ai fini della trasmissione della domanda di partecipazione.</h:div><h:div>3.2.3. Già a questo punto della disamina delle censure articolate con il primo motivo di ricorso può affermarsi che a prescindere dal problema occorso con riguardo all’erronea indicazione dei CIG – che AdR ha prontamente risolto disponendo la proroga del termine di presentazione delle domande dal 16 al 22 luglio 2024 in favore di tutti gli operatori economici – la possibilità di inserimento, salvataggio e modifica dei dati richiesti per la compilazione del DGUE sulla piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo> di AdR risultava possibile sin dall’inizio della procedura di gara.</h:div><h:div>Da ciò si ricava che tutti gli operatori economici interessati a parteciparvi, ivi inclusa X Office, hanno avuto la possibilità di operare in tal senso sulla piattaforma telematica per oltre un mese, lasso di tempo che può sicuramente essere considerato ragionevole e adeguato per inserire tutti i dati richiesti, ciò anche a fronte dell’originaria erronea indicazione dei CIG.</h:div><h:div>Infatti, laddove un operatore mediamente diligente avesse provveduto per tempo a caricare tutti gli altri dati e le informazioni richieste per la compilazione e creazione del DGUE, la mera modifica dei dati dei CIG erroneamente comunicati (anche relativamente a tale documento di gara) nell’ulteriore termine di 6 giorni concesso da AdR, sarebbe stata sicuramente possibile; ne è prova il fatto che altri operatori economici sono riusciti ad inviare le proprie domande di partecipazione entro il termine del 22 luglio 2024.</h:div><h:div>A conferma del fatto che la società ricorrente abbia avuto a disposizione oltre un mese di tempo per caricare sulla ridetta piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo> i dati relativi al DGUE va evidenziato, da un lato, che l’avviso relativo alla gara in questione è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 10 giugno 2024 (avviso 341332-2024, OJ S 111/2024) e, dall’altro, che dai <corsivo>log</corsivo> prodotti in atti da AdR risulta che X Office abbia effettuato il primo accesso alla piattaforma in data 11 giugno 2024, alle ore 17:03 per il lotto 1, alle ore 17:08 per il lotto 2 e alle ore 17:11 per il lotto 3 (cfr. docc. 12, 13 e 14 della produzione di AdR).</h:div><h:div>3.3. La chiarezza e linearità dei passaggi operativi telematici sin qui illustrati risulta pienamente conforme alle prescrizioni della legge di gara che la società ricorrente assume essere state violate dall’operato di AdR – il che, peraltro, evidenzia anche profili di intrinseca contraddittorietà delle censure ricorsuali, che da un lato si fondano sull’assunto del carattere non chiaro delle prescrizioni della legge di gara e, dall’altro, assumono le stesse quali parametro di legittimità asseritamente violato dalla stazione appaltante –.</h:div><h:div>3.3.1. A differenza di ciò che la società ricorrente ha sostenuto sulla base di quanto prescritto dagli articoli 2.1 e 14.1 del disciplinare, la legge di gara non ha previsto in maniera inequivoca che l’inoltro della domanda di partecipazione sarebbe dovuto avvenire utilizzando i modelli pubblicati unitamente al bando, vale a dire i tre modelli di DGUE pubblicati sul profilo di AdR.</h:div><h:div>Infatti, l’articolo 2.1 del disciplinare, rubricato “<corsivo>Documenti di gara</corsivo>”, si limita a stabilire che “<corsivo>La procedura di gara è regolamentata, oltre che dal presente documento, dai seguenti allegati:</corsivo> […] <corsivo>All. J1 Modello DGUE – Lotto 1; All. J2 Modello DGUE – Lotto 2; All. J3 Modello DGUE – Lotto 3</corsivo> […] <corsivo>La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante al seguente link</corsivo> […]”.</h:div><h:div>Da una piana lettura di tale prescrizione della <corsivo>lex specialis</corsivo> emerge chiaramente come AdR non abbia in alcun modo stabilito che, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, gli operatori economici partecipanti fossero tenuti a compilare e caricare sulla piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo> i modelli di DGUE inclusi tra gli atti di gara. La stazione appaltante, invero, si è solo limitata a indicare quali documenti, oltre al disciplinare, concorressero a regolare la procedura di gara per cui è causa.</h:div><h:div>Peraltro, i documenti rilevanti ai fini del presente giudizio sono stati espressamente indicati da AdR con la dicitura “Modello”, il che risulta idoneo ad evidenziarne la funzione di supporto alla compilazione del documento da presentare in concreto in modalità telematica seguendo le indicazioni operative contenute sulla piattaforma. La stazione appaltante, insomma, ha inteso mettere a disposizione degli operatori economici un fac-simile di DGUE per ciascuno dei tre lotti, sì da renderli pienamente edotti sin dall’inizio delle informazioni e dei dati che avrebbero dovuto fornire all’atto della compilazione del DGUE, il che disvela e si pone in un’ottica di semplificazione e <corsivo>favor</corsivo> per la più ampia partecipazione possibile alla gara.</h:div><h:div>3.3.2. L’articolo 14.1 del disciplinare, rubricato “<corsivo>Domanda di partecipazione</corsivo>”, al primo comma prevede che “<corsivo>La Domanda di Partecipazione è integrata con il DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo i modelli di cui agli allegati I1) – Lotto 1, I2) – Lotto 2, I3) – Lotto 3</corsivo>”.</h:div><h:div>Anche tale prescrizione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, a differenza di quanto prospettato da X Office, non prevede che, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, gli operatori economici partecipanti fossero tenuti a compilare e caricare sulla piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo> i modelli di DGUE inclusi tra gli atti di gara. Detta prescrizione, invero, si limita a stabilire che la domanda di partecipazione, da integrare con il DGUE, doveva essere redatta conformemente agli specifici modelli inseriti tra gli atti di gara.</h:div><h:div>Anche in relazione alla corretta esegesi di tale prescrizione, dunque, è possibile estendere le considerazioni già svolte con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2.1 del disciplinare, atteso che AdR, anche con riferimento alla presentazione della domanda di partecipazione, si è limitata a mettere a disposizione degli operatori economici degli appositi fac-simile, al fine di agevolarli nelle compilazione della domanda di partecipazione e di favorire il buon esito delle operazioni telematiche da compiere.</h:div><h:div>3.4. In considerazione del fatto che la doglianza in esame attiene a una questione interpretativa della <corsivo>lex specialis</corsivo>, è opportuno ricordare che la giurisprudenza amministrativa, per costante orientamento, ha affermato che per l’interpretazione delle clausole della legge di gara trovano applicazione le regole dettate dall’articolo 1362 e ss. del codice civile per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent n. 2710 del 31 marzo 2021; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2497 del 10 giugno 2016).</h:div><h:div>In proposito è stato ulteriormente affermato che “<corsivo>l’interpretazione dei bandi di gara, quali atti amministrativi generali, soggiace agli stessi canoni dettati per l’interpretazione degli atti negoziali (art. 1324 c.c.) e contrattuali (art. 1362 c.c.), assumendo tuttavia carattere preminente il canone dell’interpretazione letterale secondo cui l’ermeneutica deve avvenire innanzitutto in base al tenore letterale ossia attribuendo alle clausole il ‘senso letterale delle parole’ (art. 1362 c.c.), con esclusione, in caso di clausole assolutamente chiare, di ogni ulteriore procedimento interpretativo</corsivo>” (cfr. T.R.G.A. Trento, sez. unica, sent. n. 143 del 19 luglio 2022, confermata da Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1483 del 10 febbraio 2023).</h:div><h:div>Il giudice amministrativo ha anche specificato che “<corsivo>il canone della interpretazione letterale si pone quale garanzia del rispetto dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa e di tutela della concorrenza, in quanto proprio la sua rigorosa applicazione esclude che la stazione appaltante possa attribuire alle regole da essa stessa poste una portata diversa rispetto a quella che deriva obiettivamente dal tenore letterale su cui gli operatori del mercato, mediamente diligenti, hanno fatto affidamento ancor prima di partecipare alla gara. Infatti, poiché soltanto regole chiare consentono di conoscere il prevedibile esito della loro applicazione, gli operatori si determinano a partecipare alla competizione e a conformare di conseguenza l’offerta nella fiducia di ricevere proprio quel trattamento che discende dall’interpretazione letterale delle regole</corsivo>” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n. 1770 del 14 febbraio 2022, passata in giudicato).</h:div><h:div>Sempre sulla scorta dell’orientamento pretorio che si è consolidato in seno alla giurisprudenza amministrativa, risulta che le previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> “<corsivo>non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente</corsivo>” (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8481 del 4 ottobre 2022; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1447 del 6 marzo 2018; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2709 del 27 maggio 2014).</h:div><h:div>3.5. Per quel che concerne la fattispecie in esame, quanto stabilito dalle previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> che X Office assume violate con il primo motivo di ricorso (articolo 2.1 e 14.1 del disciplinare) non è suscettibile di essere interpretato nel senso prospettato dalla società ricorrente, in quanto il tenore letterale delle stesse osta alla esegesi della “inequivocabilità” della trasmissione telematica della domanda di partecipazione mediante compilazione e caricamento dei modelli di DGUE inclusi nella documentazione di gara.</h:div><h:div>3.6. A non diverse conclusioni si addiviene prendendo in considerazione il chiarimento reso da AdR sul quesito relativo ai problemi di compilazione del DGUE relativo al lotto 2, con richiesta di messa a disposizione di un <corsivo>file</corsivo> editabile.</h:div><h:div>La stazione appaltante, come in precedenza già più volte riportato, ha risposto a tale quesito nel modo seguente “<corsivo>per la compilazione è possibile utilizzare i formati caricati tra gli allegati di gara</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene, diversamente da quanto sostenuto da X Office, AdR, con tale risposta, non ha inteso chiarire che si potessero compilare direttamente i “modelli” contenuti nella documentazione di gara, bensì che si potessero usare i “formati” caricati tra gli atti di gara.</h:div><h:div>Tale risposta risulta coerente con le modalità di presentazione telematica della domanda di partecipazione e, nella specie, con quelle inerenti alla creazione del DGUE.</h:div><h:div>Come innanzi illustrato, infatti, il DGUE da firmare digitalmente e ricaricare sulla piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo> poteva essere scaricato sia in formato .pdf, sia in formato .xml, ma per la sua creazione era sempre necessario procedere al previo inserimento di tutti i dati richiesti sulla piattaforma telematica, il che poteva avvenire o con la procedura di creazione del documento <corsivo>ex novo </corsivo>o con quella del caricamento da un precedente <corsivo>file</corsivo> in formato .xml – come, ad esempio, nel caso in cui l’operatore economico avesse già compilato il DGUE per uno dei tre lotti e lo avesse salvato in formato .xml –.</h:div><h:div>Il chiarimento reso da AdR, quindi, oltre a risultare pienamente in linea con le prescrizioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>, non risulta dotato di alcuna valenza decettiva o fuorviante e, dunque, non può predicarsi la sua idoneità a danneggiare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara per cui è causa, sempre che, beninteso, gli stessi avessero correttamente compreso le regole della procedura evidenziale e le modalità di funzionamento telematico della piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo>, situazione questa che non si è verificata per quel che concerne la posizione della società ricorrente, stante la sua mancata partecipazione alla gara e il tenore delle prospettazioni poste a fondamento delle censure ricorsuali.</h:div><h:div>A ben vedere, il quesito rispetto al quale AdR è stata chiamata a rendere il sopra richiamato chiarimento si fonda sul medesimo equivoco di fondo che ha interessato anche la società ricorrente, dovuto a una non corretta comprensione del funzionamento della piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo> e delle modalità telematiche di presentazione della domanda di partecipazione.</h:div><h:div>Invero, il modello di DGUE contenuto tra gli atti di gara non era modificabile proprio perché gli operatori economici non avrebbero dovuto compilarlo e poi caricarlo sulla piattaforma telematica, essendo altre le modalità di creazione di tale documento, come ampiamente chiarito in precedenza. Oltretutto, come si evince dal documento relativo alle istruzioni per la compilazione del DGUE, la piattaforma telematica non contemplava la possibilità di creare tale documento mediante il caricamento di <corsivo>file</corsivo> precompilati all’esterno della stessa.</h:div><h:div>4. La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti in ragione del fatto che la mancata allegazione di un DGUE valido, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, avrebbe potuto essere sanata mediante l’attivazione del soccorso istruttorio, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 101 c.c.p. e dell’articolo 13 del disciplinare di gara.</h:div><h:div>4.1. Ad avviso del Collegio anche tale censura non risulta meritevole di favorevole considerazione.</h:div><h:div>4.2. La tesi della società ricorrente ruota interamente intorno all’assunto della possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio anche in caso di completa omissione del DGUE, con la conseguenza che risulterebbe illegittimo che la stazione appaltante abbia predisposto la piattaforma telematica in maniera tale da precludere l’invio della domanda di partecipazione in caso di mancata compilazione e caricamento del DGUE.</h:div><h:div>4.3. Il Collegio ritiene che anche tale prospettazione non sia corretta, in quanto se è vero che la giurisprudenza amministrativa ha ammesso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per sanare anche la totale assenza del DGUE (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 8465 del 20 dicembre 2021), è altrettanto vero che tale indirizzo pretorio si è formato relativamente a una fattispecie diversa da quella in esame, poiché caratterizzata dal fatto che l’operatore economico ricorrente aveva presentato una domanda di partecipazione alla gara, domanda che, per converso, è del tutto mancata nel presente caso.</h:div><h:div>4.4. Orbene, se X Office non è materialmente riuscita a presentare la domanda di partecipazione alla gara in ragione del fatto che la piattaforma telematica predisposta da AdR glielo ha impedito, tale accadimento non può essere ascritto alla prospettata illegittimità dell’operato della stazione appaltante sul versante della regolazione della procedura di gara, né su quello della previsione delle modalità telematiche di partecipazione, essendo invece integralmente imputabile alle scelte e alla condotta operativa assunta della società ricorrente.</h:div><h:div>4.5. Occorre, a tal proposito, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui anche in relazione alle gare ad evidenza pubblica vige e opera il principio generale di autoresponsabilità, in forza del quale ciascuno dei concorrenti “<corsivo>sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione</corsivo>” (Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 9 del 25 febbraio 2014).</h:div><h:div>A tal proposito, occorre ricordare che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha evidenziato che “<corsivo>si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli art. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti</corsivo>” (punto 7.4.2. lett. <corsivo>a</corsivo>).</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa successiva, declinando tale principio, ha poi affermato che “<corsivo>il soccorso istruttorio va attivato solamente qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2020, n. 1904), il che sottende sempre che una domanda di partecipazione, quale <corsivo>quid facti</corsivo>, sia stata effettivamente presentata.</h:div><h:div>4.6. Accanto a questo principio generale di autoresponsabilità, nelle pubbliche gare se ne affianca uno più particolare, destinato a trovare precipua applicazione per le procedure di gara che si svolgono con modalità telematiche.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa, ancorché con riferimento a ipotesi di rallentamento della piattaforma con incidenza sulle operazioni di caricamento della documentazione, ha affermato che relativamente alle gare telematiche si innesca una “<corsivo>dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev’essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che il legislatore ha dato ad essa validità</corsivo>” e, ancora, che “<corsivo>In tale chiave ricostruttiva, l’esperienza e abilità informatica dell’utente, </corsivo>[<corsivo>…</corsivo>]<corsivo> la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e ‘dominare’ quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni</corsivo>” (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 448 del 24 gennaio 2022; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 7352 del 24 novembre 2020).</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio tale orientamento pretorio è suscettibile di trovare applicazione anche nel caso di specie, atteso che la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara da parte di X Office è dovuta alla non corretta comprensione della legge di gara e del funzionamento della piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo>, unitamente alla scelta, poi rivelatasi pregiudizievole per gli interessi della società ricorrente, di completare una significativa quantità di operazioni telematiche (peraltro, su tutti e tre i lotti di gara) a ridosso del prorogato termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande.</h:div><h:div>4.7. A conforto del fatto che l’operato della società ricorrente dovesse essere strettamente improntato al rispetto del principio di autoresponsabilità anche per ciò che concerne le operazioni da svolgere sulla piattaforma telematica, milita anche quanto previsto dal punto 1.1 del disciplinare di gara.</h:div><h:div>Tale clausola della <corsivo>lex specialis</corsivo>, rubricata “<corsivo>La piattaforma telematica di negoziazione</corsivo>”, stabilisce espressamente che “<corsivo>L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile</corsivo>”.</h:div><h:div>Di conseguenza, era preciso onere degli operatori economici partecipanti informarsi e comprendere tempestivamente, anche operando prontamente sulla piattaforma telematica messa sin dall’inizio a loro disposizione quali fossero le corrette modalità di inserimento dei dati e di allegazione dei <corsivo>file </corsivo>ai fini della partecipazione alla gara, tenuto conto che quella telematica è stata prevista come unica modalità possibile di presentazione della domanda. Ciò, anche in un’ottica complementare di <corsivo>learning by doing</corsivo>, esigibile a tali precipui fini in ragione del contesto di riferimento (procedura di gara telematica) e del necessario previo possesso di idonee competenze tecnico-informatiche, da apprezzare in relazione al carattere professionale degli operatori economici, indispensabili per la partecipazione alle gare telematiche.</h:div><h:div>4.8. Attesa la portata e la piena operatività del principio di autoresponsabilità nella procedura di gara in questione, nonché tenuto conto delle modalità con le quali la società ricorrente ha tentato di presentare la domanda di partecipazione, unitamente alla non corretta comprensione della <corsivo>lex specialis</corsivo> da parte di X Office nei termini sin qui evidenziati, deve escludersi che la mancata presentazione della domanda da parte della società ricorrente sia stata indotta ovvero causata dal  complessivo operato amministrativo della stazione appaltante resistente.</h:div><h:div>La società ricorrente, quindi, non può utilmente invocare l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 c.c.p., per conservare giudizialmente gli effetti della interinale e claudicante riapertura, disposta da AdR solo in suo favore in ottemperanza al <corsivo>dictum</corsivo> cautelare, dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara per cui è causa.</h:div><h:div>Da ciò risulta, in definitiva, che la mancata presentazione della domanda di partecipazione da parte di X Office sia da ascrivere unicamente al fatto della società ricorrente, in ragione del <corsivo>deficit</corsivo> di comprensione, attenzione e diligenza nell’utilizzo della piattaforma telematica che ha caratterizzato la sua condotta, nei limiti di esigibilità richiesti a un operatore professionale medio intenzionato a partecipare alle pubbliche gare, già ampiamente evidenziati in precedenza.</h:div><h:div>4.9. Per converso, nella fattispecie in esame, non è configurabile, in capo alla stazione appaltante, alcuna alterazione della fisiologica dinamica dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, nei termini chiariti dalla giurisprudenza amministrativa innanzi richiamata.</h:div><h:div>Infatti, la circostanza per cui la società ricorrente non sia riuscita a presentare alcuna domanda di partecipazione non è imputabile ad un anomalo o illegittimo funzionamento della piattaforma telematica, tenuto anche conto del fatto che le modalità di compilazione, creazione e caricamento del DGUE sono rimaste immutate per tutto il periodo concesso agli operatori economici per partecipare alla gara.</h:div><h:div>5. La società ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per violazione dell’articolo 25 c.c.p. e per irragionevolezza, in quanto a fronte di plurimi problemi tecnici riscontrati sulla piattaforma telematica (in particolare, quello relativo alla erronea comunicazione dei CIG), la stazione appaltante avrebbe concesso una proroga troppo esigua del termine per la presentazione delle domande, pari a soli 6 giorni.</h:div><h:div>5.1. Il Collegio ritiene che neppure tale motivo di ricorso sia meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>5.2. Il problema relativo alla erronea comunicazione dei CIG è stato riconosciuto da AdR che, per risolverlo senza pregiudicare la posizione degli operatori economici interessati alla aggiudicazione della commessa pubblica in questione, ha provveduto a disporre una proroga del termine di presentazione delle domande valevole <corsivo>erga omnes</corsivo>.</h:div><h:div>Tale <corsivo>modus procedendi</corsivo> non può dirsi contrario a quanto previsto dall’articolo 25 c.c.p., in quanto insuscettibile di determinare una alterazione della parità di accesso degli operatori alla procedura di gara.</h:div><h:div>La concessione di una proroga pari a sei giorni, inoltre, risulta ragionevole e non impeditiva o limitativa della partecipazione alla procedura di gara, tenuto conto della natura dell’adempimento richiesto agli operatori economici, consistente nella mera sostituzione dei codici CIG erroneamente comunicati con quelli corretti in alcuni documenti di gara e sulla piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo>.</h:div><h:div>A riprova del fatto che tale termine fosse idoneo milita, dal punto di vista controfattuale, la circostanza per cui la gara in questione, con riferimento a tutti e tre i lotti in questione – anche senza considerare la partecipazione della società ricorrente – non è andata deserta.</h:div><h:div>6. Il Collegio, alla luce dell’accertata legittimità dell’operato di AdR, ritiene che anche la domanda risarcitoria esperita dalla società ricorrente non sia meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Infatti, nel caso in esame l’invocata fattispecie risarcitoria non può dirsi sussistente, stante la mancanza di uno degli indefettibili elementi strutturali richiesti dal paradigma normativo di riferimento, vale a dire la illegittimità della condotta della stazione appaltante resistente.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa, con orientamento pacifico e consolidato, ha in plurime occasioni affermato che la responsabilità dell’amministrazione ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria sono quelli sanciti dall’articolo 2043 del codice civile, vale a dire “<corsivo>sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo, e, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa. Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati. Occorre allora verificare la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), e successivamente quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.)</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 3094 del 27 marzo 2023).</h:div><h:div>Per quel che concerne l’elemento della ingiustizia del danno, nelle ipotesi di responsabilità aquiliana dell’amministrazione per lesione di interessi legittimi, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che lo stesso si correla alla dimensione sostanzialistica di tali situazioni giuridiche soggettive, per cui “<corsivo>solo se dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica quest’ultimo può fondatamente domandare il risarcimento per equivalente monetario</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 7 del 23 aprile 2021).</h:div><h:div>Pertanto, laddove il giudice amministrativo accerti che l’operato dell’amministrazione sia legittimo – come nel caso di specie – viene meno uno degli elementi strutturali della fattispecie risarcitoria, ossia la condotta <corsivo>contra ius</corsivo> e <corsivo>non iure</corsivo>, e, quindi, non può fondatamente essere lamentato alcun danno ingiusto a carico della società ricorrente, la quale nonostante abbia sopportato dei costi per partecipare a una procedura di gara alla quale non è riuscita a prendere parte, per fatto ad essa imputabile, non ha comunque sofferto alcuna lesione giuridicamente apprezzabile della sua sfera giuridica.</h:div><h:div>7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.</h:div><h:div>8. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna X Office S.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore di Aeroporti di Roma S.p.A., che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/12/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luca Biffaro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>