<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240783920241208101836196" descrizione="appalto art 97 self cleaning requisito qualificaz mancante ab initio rigetto" gruppo="20240783920241208101836196" modifica="23/12/2024 12:48:05" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="07839"/><fascicolo anno="2024" n="23457"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240783920241208101836196.xml</file><wordfile>20240783920241208101836196.docm</wordfile><ricorso NRG="202407839">202407839\202407839.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\828 Rita Tricarico\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Rita Tricarico</firma><data>23/12/2024 09:36:16</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Monica Gallo</firma><data>09/12/2024 11:48:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Bello,	Referendario</h:div><h:div>Monica Gallo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- della nota del 18 giugno 2024 con la quale Ferservizi ha comunicato all’esponente l’esclusione dal lotto n. 8 “Sud 2 – Italia Meridionale e Sicilia” della procedura negoziata indetta da Sistema di Qualificazione PNSB 163/2024/LAFA avente ad oggetto l’affidamento dei Servizi di Sicurezza Sussidiaria per tutte le Società Clienti, suddivisa in otto Lotti;</h:div><h:div>- della nota del 18 giugno 2024 con cui il RUP ha comunicato la graduatoria provvisoria del lotto n. 8 dando atto che “<corsivo>il raggruppamento temporaneo di imprese costituendo composto da Sicurtransport S.p.A., KSM S.p.A. e Security.it S.r.l. è stato escluso per il provvedimento di diniego di qualificazione emesso nei confronti della mandante KSM S.p.A.</corsivo>”;</h:div><h:div>- della successiva nota del 5 luglio 2024 con cui, annullando e sostituendo la precedente del 18 giugno 2024, il RUP ha comunicato il nuovo soggetto candidato all’aggiudicazione all’esito della verifica della congruità delle offerte dei concorrenti rimasti in gara e della verifica del possesso della pertinente classe di interpello, in applicazione <corsivo>“del combinato disposto del paragrafo 2 della lettera di invito e dei paragrafi III e VIII del disciplinare di gara</corsivo>”, confermando l’esclusione del RTI ricorrente per le medesime ragioni;</h:div><h:div>- della nota del 16 luglio 2024 con cui Ferservizi ha comunicato che <corsivo>“in data 11.07.2024 è stato trasmesso alla mandante Security.it S.r.l. il provvedimento di diniego della Qualificazione relativo alle Categorie SVZ-FM-01 e SVZ-FM-02</corsivo>”; </h:div><h:div>- di tutti gli atti di gara e, in particolare, della lettera di invito e del disciplinare di gara, nella parte in cui stabiliscono la possibile partecipazione delle imprese che hanno presentato istanza di qualificazione al Sistema di Ferservizi, ove interpretate nel senso di precludere l’estromissione, la sostituzione o la riduzione del RTI ad un unico soggetto in caso di mancata qualificazione in corso di gara di uno o più partecipanti al raggruppamento;</h:div><h:div>- ove occorra, dell’art. IV.1 del disciplinare, ove interpretato nel senso di ammettere alla valutazione della Stazione appaltante le misure di cui all’art. 97 del Codice solo al ricorrere della perdita, e non anche il mancato conseguimento, da parte di un’impresa raggruppata, dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 e non anche dei requisiti di qualificazione al Sistema;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva ove medio tempore intervenuta;</h:div><h:div><corsivo>e per il risarcimento del danno;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>nonché per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SECURITY SERVICE S.R.L: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>-degli atti di Ferservizi – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nella parte in cui non hanno escluso Sicurtransport s.p.a. dalla gara controversa, ivi compresi, <corsivo>in parte qua</corsivo> la nota del 18 giugno 2024 con la quale Ferservizi ha comunicato alla ricorrente l’esclusione dal lotto 8 “Sud 2 – Italia Meridionale e Sicilia” della procedura negoziata indetta da Sistema di Qualificazione PNSB 163/2024/LAFA avente ad oggetto l’affidamento dei Servizi di Sicurezza Sussidiaria per tutte le società clienti, suddivisa in otto lotti; la nota del RUP del 18 giugno 2024 recante la graduatoria provvisoria del lotto 8 e confermativa dell’esclusione di Sicurtransport s.p.a. dalla gara controversa; la nota del RUP del 5 luglio 2024 con la quale, annullando e sostituendo la precedente nota del 18 giugno 2024, è stata comunicata la nuova graduatoria provvisoria e confermata l’esclusione di Sicurtransport dal lotto 8; la nota del 16 luglio 2024 con la quale Ferservizi ha comunicato a Sicurtransport che “<corsivo>in data 11.07.2024 è stato trasmesso alla mandante Security.it S.r.l. il provvedimento di diniego della Qualificazione relativo alle Categorie SVZ-FM-01 e SVZ-FM-02</corsivo>”; la lettera di invito, il disciplinare, ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7839 del 2024, proposto da Sicurtransport S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> in relazione alla procedura CIG B0EF28A430, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Giovanni Tavernise, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, alla via Antonio Bertoloni 26/B e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ferservizi S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Adriano Cavina e Donato Caterino, con domicilio eletto presso lo studio “P&amp;I – Studio Legale Guccione e Associati” in Roma, alla via Sardegna, n.50, e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, alla piazza San Salvatore in Lauro n.10 e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;  </h:div><h:div>Sicuritalia Ivri Spa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Sicuritalia S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferservizi S.p.A., di Security Service S.r.l. e di Sicuritalia Ivri S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso all’esame del Collegio la società ricorrente, in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con le mandanti KSM S.p.A. e Security.it. si duole della subita esclusione dalla procedura negoziata indetta dal Ferservizi S.p.A. ed avente ad oggetto l’affidamento dei Servizi di Sicurezza Sussidiaria per tutte le società clienti, con riguardo al lotto n. 8 “Sud 2 – Italia Meridionale e Sicilia”.</h:div><h:div>2. In particolare, la parte ricorrente impugna, <corsivo>in primis,</corsivo> la nota del 18 giugno 2024 con la quale la stazione appaltante ha disposto l’esclusione dalla gara in argomento del costituendo raggruppamento di cui essa è mandataria, ai sensi del paragrafo IX “Motivi di esclusione” del Disciplinare di gara, “<corsivo>per la mancata qualificazione al Sistema di qualificazione di Ferservizi S.p.A. della mandante KSM S.p.A. nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di diniego del 13/06/2024</corsivo>”.</h:div><h:div>3. In effetti, ai fini della partecipazione da parte di operatori non ancora iscritti al Sistema di Qualificazione della Ferservizi s.p.a., la legge di gara richiedeva il possesso del seguente requisito: “<corsivo>l’aver avanzato istanza di qualificazione per la categoria di SVZ-FM-01 ‘Servizi di Vigilanza Armata’ del ‘Sistema di Qualificazione delle imprese di Ferservizi SpA ed essere in possesso, al momento di presentazione dell’offerta, dei requisiti richiesti ai fini della qualificazione</corsivo>” (cfr. punto III.1, lett. a). Per espressa previsione della <corsivo>lex specialis,</corsivo> inoltre, era stabilita la sanzione escludente in caso di “<corsivo>mancato rispetto delle condizioni poste a base di gara e/o mancato possesso dei requisiti di partecipazione</corsivo>” nonché di “<corsivo>mancata qualificazione al Sistema di Qualificazione per la categoria di riferimento prima dell’aggiudicazione</corsivo>” (punto IX, lettere a) ed i).</h:div><h:div>Emerge dagli atti di causa e da quanto dedotto dalle parti che il RTI Sicurtransport, al momento della istanza di partecipazione alla procedura, era composto da tre imprese non ancora qualificate al Sistema di Qualificazione, che avevano quindi presentato l’offerta in qualità di operatori economici le cui istanze di qualificazione erano ancora in corso di valutazione da parte della stazione appaltante. Sennonché, mentre la mandataria Sicurtransport ha ottenuto, nel corso della procedura, siffatta qualificazione, in data 13 giugno 2024 Ferservizi ha, invece, comunicato l’esito negativo del procedimento di qualificazione della mandante KSM S.p.A. Conseguentemente in data 18 giugno 2024 la stessa Ferservizi ha disposto l’esclusione del costituendo Raggruppamento dalla procedura selettiva per mancanza del requisito della qualificazione di uno dei suoi componenti.</h:div><h:div>In esito a tale esclusione la parte ricorrente deduce e comprova in atti di aver inoltrato, in data 3 luglio 2024, istanza di riammissione alla procedura di gara con cui ha sollecitato la conclusione del  procedimento in itinere di qualificazione al sistema dell’altra mandante Security.it e rappresentato alla stazione appaltante di  essere “<corsivo>in procinto di estromettere dal raggruppamento la mandante KSM S.p.a. medio tempore risultata priva del requisito di accesso al sistema di qualificazione per la classe di interpello necessaria</corsivo>”, in quanto essa e la mandante Security.it, una volta ottenuta la qualificazione, sarebbero state “<corsivo>pienamente in grado di assumere la quota di competenza della mandante KSM S.p.A. possedendo autonomamente tutti i necessari requisiti</corsivo>”.</h:div><h:div>Successivamente, in data 16 luglio 2024 è stato comunicato alla ricorrente anche il diniego di qualificazione nei confronti della mandante Security.it S.r.l.</h:div><h:div>4. Il gravame è affidato al seguente unico motivo di censura:</h:div><h:div>“<corsivo>1. Violazione dell’art. 97 del D.lgs. 36/2023. Violazione artt. 141 e 167 e 168 D.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 68 del D.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 1, 3 e 5 del D.lgs. 36/2023. Violazione del principio del favor partecipationis e di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione del par. II della lettera di invito e par. III, VIII, IV.1 e IX del disciplinare di gara. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione del principio di buona fede e tutela dell’affidamento. Violazione del principio di doverosità e coerenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria”. </corsivo>Deduce con il citato motivo la parte ricorrente che:</h:div><h:div>- l’esclusione subita sarebbe illegittima perché adottata in violazione della disciplina codicistica con particolare riguardo all’art. 97, comma 1, del D.lgs. n. 36/202, che regola l’estromissione o la sostituzione di un partecipante al raggruppamento il quale, successivamente alla presentazione dell’offerta, perda un requisito di qualificazione; tale disposizione sarebbe pienamente applicabile anche ai settori speciali e alle gare svolte con sistemi di qualificazione, a mente del rinvio di cui agli artt. 141, 167 e 168 d.lgs. 36/2023. Contesta sul punto la ricorrente, in particolare, che la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre l’esclusione gravata “<corsivo>prima di aver consentito al raggruppamento di adottare le misure idonee a scongiurarla – quali l’estromissione o sostituzione delle mandanti prive della qualificazione – e prima di aver operato una valutazione sulla sufficienza di dette misure a scongiurare l’esclusione”. </corsivo> Inoltre anche all’esito del diniego di qualificazione della Security.it S.p.a., da ultimo intervenuto, giusta nota Ferservizi del 16 luglio 2024, quest’ultima avrebbe dovuto appurare l’adozione, da parte dell’unica impresa qualificata – la ricorrente Sicurtransport –, di misure idonee a scongiurare l’esclusione dal lotto;<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- risulterebbe violata anche la disciplina contenuta nell’art. 68 del d.lgs. 36/2023, secondo la quale la prosecuzione in gara del concorrente che vi abbia inizialmente concorso in raggruppamento è ben possibile “<corsivo>anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto</corsivo>” sempre che l’impresa rimanente abbia i requisiti di qualificazione (cfr. art. 68, comma 17, d.lgs. 36/2023);</h:div><h:div>- l’esclusione sarebbe altresì viziata da carenza di istruttoria, non avendo la stazione appaltante serbato alcuna valutazione sulla tempestività e sufficienza di possibili rimedi per scongiurare l’esclusione stessa;</h:div><h:div>- sarebbe stato poi violato il disciplinare di gara, che, all’art. IV.1, richiama espressamente l’articolo 97 del Codice degli appalti per il caso in cui sia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice stesso: argomenta al riguardo la ricorrente che la disciplina di cui all’articolo 97 si imponga anche nella fattispecie in esame in cui, <corsivo>“in luogo di una “perdita” del requisito di qualificazione è intervenuto più propriamente il mancato “conseguimento” del requisito de quo</corsivo>”  ed in cui Ferservizi ha ammesso a presentare offerta, non soltanto le imprese già qualificate ma anche quelle “in valutazione”, come tali, esposte all’eventuale mancato conseguimento della qualificazione in corso di gara;</h:div><h:div>- illegittima sarebbe poi la stessa <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara <corsivo>in parte qua</corsivo> allorchè ammette la partecipazione degli operatori “in valutazione”, ove interpretata nel senso di non ammettere la sostituzione o estromissione di uno o più partecipanti al raggruppamento, e anche qualora la modifica riduca il RTI a unico soggetto, in caso di mancato conseguimento della qualificazione alla classe di interpello necessaria all’accesso al lotto di interesse, integrando, ove così interpretata, una violazione, non soltanto di tutte le cogenti previsioni del d.lgs. 36/2023 sopra richiamate, ma anche dei principi del risultato, accesso al mercato e buona fede che ispirano e guidano l’applicazione del nuovo codice.</h:div><h:div>5. Con ricorso incidentale notificato in data 28 agosto 2024 la società controinteressata Sicurity Service s.r.l., quale prima graduata all’esito della valutazione delle offerte, ha:</h:div><h:div>- resistito al ricorso, eccependone l’inammissibilità per violazione dell’articolo 34, comma 2, c.p.a., essendo quest’ultimo rivolto a stimolare un sindacato su un’attività della stazione appaltante, relativa alla valutazione della misura di <corsivo>self cleaning</corsivo> e di modifica del raggruppamento proposte dalla ricorrente, a valle della mancata qualificazione della mandante KSM, non ancora esercitato. Inoltre, in relazione al mancato conseguimento della qualificazione da parte della mandante Security.it., mancando addirittura la domanda della ricorrente alla Stazione appaltante finalizzata alla (ulteriore) modifica del raggruppamento, verrebbe richiesto al TAR di esercitare una cognizione su un rapporto amministrativo nel caso neppure sottoposto al vaglio dell’amministrazione;</h:div><h:div>- impugnato l’esclusione della ricorrente, deducendo ulteriori ragioni che avrebbero dovuto condurre alla sanzione espulsiva nei confronti della stessa.</h:div><h:div>In particolare, con il gravame incidentale la ricorrente ha assunto che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per violazione del dovere di tempestività e diligenza nell’adozione e nella comunicazione di misure riparatorie, così come sancito dagli artt. 97, comma 2, e 68, comma 17, del D.lgs. 36/2023. Inoltre, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. 36/2023, la modifica del raggruppamento per carenza dei requisiti in capo ad uno (o più) dei componenti sarebbe preclusa nell’ipotesi di modifica “sostanziale dell’offerta presentata”: la proposta rimediale della ricorrente determinerebbe una non consentita modifica delle quote interne al raggruppamento che, di per sé, è motivo di esclusione di quest’ultimo. Infine la proposta modifica del raggruppamento (mediante recesso ai sensi dell’art. 68 oppure mediante riduzione della compagine ai sensi dell’art. 97 del nuovo codice) non sarebbe comunque potuta avvenire perché avrebbe dato luogo a condotte elusive dei principi dei pubblici appalti, quali i principi di trasparenza, <corsivo>par condicio</corsivo>, buona fede e correttezza scolpiti agli artt. 1 e 5 del d.lgs. 36/2023: il recesso di cui all’art. 68 del d.lgs. 36/2023, secondo la prospettazione della ricorrente incidentale, può essere ammesso solamente per sopravvenute ed obiettive esigenze organizzative, nelle quali non può farsi rientrare la carenza <corsivo>ab origine</corsivo> di un requisito in capo alle mandanti, mentre la distinta modifica del raggruppamento di cui all’art. 97 del d.lgs. 36/2023 si applicherebbe solamente ove il requisito sia venuto meno in corso di gara (e non ove, invece, questo sia insussistente sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione). </h:div><h:div>6. Alla Camera di Consiglio del 29 agosto 2024, in considerazione della notifica e del deposito del ricorso incidentale in data 27 agosto 2024, rispetto al quale non sussistevano i termini a difesa previsti dalla legge, concordi le parti, è stato disposto il rinvio della causa alla camera di consiglio del 24 settembre 2024.</h:div><h:div>7. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2024, in esito alla rinuncia di parte ricorrente alla decisione sulla istanza cautelare, la causa è stata rinviata, per la trattazione del merito, alla udienza pubblica del 3 dicembre 2024.</h:div><h:div>8. In vista della udienza pubblica del 3 dicembre 2024 le parti hanno depositato reciproche memorie difensive.</h:div><h:div>9. Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>10. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata nelle proprie difese dalla controinteressata Security Service s.r.l. Invero con il gravame all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole della esclusione subita, censurandone i presupposti istruttori e contestando la mancata previa valutazione, da parte della stazione appaltante, delle misure rimediali di cui all’articolo 97 del D.lgs n. 36/2023. Trattasi all’evidenza della impugnazione, ammissibile, di un provvedimento, quello di esclusione, adottato dalla stazione appaltante e contestato nei suoi presupposti istruttori, il cui scrutinio non determina l’estensione del sindacato di questo Giudice rispetto a poteri non ancora esercitati.</h:div><h:div>11.Quanto al merito della questione, il Collegio ritiene di principiare il proprio scrutinio dal ricorso principale, in ragione della circostanza per la quale il gravame incidentale, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza anche in materia di appalti, con riguardo all’ordine di esame dei ricorsi principale ed incidentale ed al rapporto di priorità logica tra gli stessi, in caso di infondatezza del primo diverrebbe improcedibile<corsivo> </corsivo>(<corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato, sez.V, 3 marzo 2023 n. 1536).</h:div><h:div>12. Il ricorso principale è infondato.</h:div><h:div>12.1. Vero è che l’articolo 97 del D.lgs n. 36/2023, norma che la ricorrente assume essere stata violata dalla stazione appaltante, consente di non escludere il raggruppamento nel caso in cui un suo partecipante sia interessato dal “<corsivo>venir meno</corsivo>” di un requisito di qualificazione, qualora l’operatore economico adempia agli oneri comunicativi e rimediali ivi previsti e sussistano le condizioni di tempestiva e diligente estromissione e sostituzione di cui al comma 2.</h:div><h:div>La lettera della norma consente di accedere ad una interpretazione univoca: essa mira a garantire la permanenza in gara di un raggruppamento i cui componenti perdano il requisito di qualificazione, <corsivo>ab origine</corsivo> evidentemente posseduto, in corso di procedura, intendendo con tale norma il legislatore evitare che tale sopravvenienza, imprevedibile, possa determinare <corsivo>ex se </corsivo>l’esclusione dello stesso dalla gara alla quale il RTI ha partecipato, avendone, inizialmente, tutti i requisiti.</h:div><h:div>In effetti, con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 97, comma 1, la relazione illustrativa al codice chiarisce come esso risulti perimetrato <corsivo>“con riferimento alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, comprese le cause di esclusione riguardanti le irregolarità fiscali e contributive (a differenza dell’istituto del self cleaning, che le esclude - in quanto l’art. 57 comma paragrafo 6 “Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4”, nella parte in cui non richiama il paragrafo 2, esclude dal perimetro applicativo dell’istituto le violazioni fiscali e previdenziali), e all’art. 100</corsivo>” dedicato ai <corsivo>“Requisiti di ordine speciale</corsivo>”.</h:div><h:div>Sennonchè, secondo il portato letterale della disposizione in esame, le ipotesi di carenza originaria che possono rilevare ai fini dell’applicazione del rimedio della estromissione o della sostituzione sono solo quelle riferite ai requisiti generali di partecipazione<corsivo>
				</corsivo>(artt. 95 e 96), e non anche quelli di ordine speciale (art. 100), qual è il requisito di qualificazione delle mandanti per cui è causa, per i quali il legislatore ha limitato l’applicabilità della norma ai soli casi di perdita, e non anche di carenza originaria. </h:div><h:div>Non a caso il punto IX, lett. i) del disciplinare di gara prevede l’esclusione dell’operatore nel caso di “<corsivo>mancata qualificazione al Sistema di Qualificazione per la categoria di riferimento prima dell’aggiudicazione</corsivo>” ed al punto IV riferisce la possibilità di adozione di misure di <corsivo>self cleaning</corsivo>, con finalità anti espulsiva, alla sola carenza dei requisiti di ordine generale e, pertanto, alle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D. lgs n. 36/2023, e non alla carenza originaria di requisiti di carattere speciale: per questi ultimi, ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs citato, le ridette misure possono evitare la sanzione espulsiva solo nel caso il loro possesso “venga meno” nel corso della procedura in capo ai componenti il Raggruppamento.</h:div><h:div>Va anche detto che l’art. 97 del Codice, così come lo strumento del cd. <corsivo>self cleaning</corsivo> di cui all’art. 96 dello stesso Codice, istituiscono una modalità di deroga alla regola generale secondo cui «<corsivo>le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95</corsivo>» (art. 96 comma 1) e pertanto, proprio in quanto norme che fanno eccezione ad una regola di carattere generale, non possono che ritenersi norme di stretta interpretazione.</h:div><h:div>Peraltro aderire alla tesi sostenuta da parte ricorrente, che ritiene applicabile l’articolo 97 anche ai casi, com’è quello di specie, nei quali il requisito di qualificazione manchi <corsivo>ab origine </corsivo>in capo al componente il Raggruppamento, determinerebbe – oltre alla violazione del chiaro tenore della norma – l’inaccettabile conseguenza di consentire l’ammissione e la partecipazione alla procedura di un soggetto privo di un essenziale requisito di partecipazione.</h:div><h:div>Ed infatti, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del D.lgs n. 36/2023, “ <corsivo>I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Nella fattispecie all’esame del Collegio le società mandanti non possedevano <corsivo>ab origine</corsivo> la qualificazione: in capo alle stesse, che pure sono state ammesse, per espressa prescrizione di <corsivo>lex specialis,</corsivo> alla procedura in pendenza della domanda di qualificazione, a causa del rigetto di quest’ultima, risulta “venuto meno” il requisito di qualificazione richiesto ai fini partecipativi.  </h:div><h:div>Ciò ha correttamente comportato, da parte dell’Amministrazione, l’applicazione della sanzione espulsiva di cui al punto IX lettera i) del disciplinare di gara.</h:div><h:div>12.2. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie il più volte citato articolo 97 del D.lgs n. 36/2023, lo stesso non potrebbe dirsi violato dalla determinazione espulsiva assunta dalla stazione appaltante nei confronti del costituendo raggruppamento con a capo la ricorrente.</h:div><h:div>Secondo la disciplina di cui al richiamato articolo non è necessario disporre l’esclusione dei R.T.I., qualora uno dei partecipanti al raggruppamento sia interessato dal venir meno di un requisito di qualificazione, purché ricorrano due condizioni:</h:div><h:div>1. il concorrente deve avere adempiuto agli oneri di cui al comma 1 lett. a), qualora le cause di esclusione siano preesistenti alla presentazione dell’offerta, ovvero a quelli di cui alla lett. b) qualora le cause di esclusione si siano verificate successivamente alla presentazione dell’offerta. Quest’ultima, in particolare, corrisponde alla fattispecie che ci occupa, nella quale le comunicazioni di rigetto delle domande di iscrizione al sistema di qualificazione delle mandanti sono sopravvenute alla presentazione della offerta, benchè, per effetto della consentita ammissione con riserva alla gara degli operatori non qualificati, il ridetto rigetto abbia poi inciso su di un requisito di partecipazione che deve ritenersi <corsivo>ab origine</corsivo> inesistente;</h:div><h:div>2.  devono verificarsi le condizioni di cui al comma 2. </h:div><h:div>A norma del comma 1, lettera b), dell’articolo 97, l’operatore economico, per rimanere in gara, deve avere adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione: secondo tale comma, qualora uno dei partecipanti al Raggruppamento non sia più in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, per evitare la sanzione espulsiva, deve “<corsivo>comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Secondo l’articolo 97, dunque, ricade sull’operatore economico l’onere di comunicare tempestivamente le misure adottate per porre rimedio alla causa di esclusione. Se è vero che nella relazione al Codice degli appalti viene ammessa anche la possibilità per l’operatore di comunicare la mera “intenzione” di adottare le citate misure, è pur vero che tale possibilità, residuale, può ritenersi ammessa, come si legge nella stessa relazione, solo nel caso in cui “<corsivo>l’operatore economico ha comprovato l’impossibilità di porvi rimedio per tempo</corsivo>” e ferma la necessaria concreta adozione delle stesse non appena possibile e comunque prima dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>Parte ricorrente prospetta che, nel caso di specie, debba ritenersi applicabile l’articolo 97, avendo la stazione appaltante consentito la partecipazione alla gara anche ad operatori non qualificati in pendenza della istanza di qualificazione: il mancato conseguimento della iscrizione al sistema di qualificazione da parte delle mandanti equivarrebbe, in tesi, alla ipotesi in cui il requisito di qualificazione sia venuto meno successivamente alla presentazione dell’offerta. </h:div><h:div>Orbene in tale ultima ipotesi, ai sensi dell’articolo 97 comma 1 lettera b), al fine di evitare la sanzione espulsiva, si è detto, è onere del raggruppamento, prima dell’aggiudicazione, adottare e comunicare le misure di cui al comma 2, comprovando, pertanto, di avere estromesso o sostituito il partecipante che abbia perso il requisito di qualificazione, con altro soggetto che ne sia munito, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata. </h:div><h:div>Sennonché, nella fattispecie che ci occupa:</h:div><h:div>- a valle della comunicazione di rigetto della istanza di iscrizione al sistema di qualificazione della stazione appaltante della mandante KSM la ricorrente non risulta aver adottato in concreto (e tempestivamente comunicato) alcuna misura di riorganizzazione del RTI, avendo, con la nota del 13 luglio 2024, solo rappresentato l’intenzione di proseguire in gara con la Sicurity.it s.r.l. senza, peraltro, specificare le ragioni che sino a quella data ne avevano impedito la concreta estromissione;</h:div><h:div>- in esito al rigetto della domanda di iscrizione al sistema di qualificazione della seconda mandante, Security.it s.r.l non ha, poi, inoltrato alcuna ulteriore comunicazione, nei sensi di cui al comma 2 del citato articolo 97, avente ad oggetto le adottate (o adottande) misure di riorganizzazione del Raggruppamento.</h:div><h:div>Se ne deve concludere che, con riguardo alla emersa mancata qualificazione delle due mandanti del costituendo Raggruppamento, agli atti del procedimento di gara, come sin qui svoltosi, non risulti alcuna tempestiva iniziativa della ricorrente, nei sensi di cui al comma 2 dell’articolo 97, funzionale sia ai fini di cui al procedimento disciplinato dal citato articolo, che ai fini della riduzione del Raggruppamento “<corsivo>ad un unico soggetto</corsivo>” ex art. 68 del D.lgs n. 36/2023, con la conseguenza che, nel silenzio “circostanziato”  dell’operatore economico, la sua esclusione, allo stato degli atti, non risulta illegittima.</h:div><h:div>12.3. Quanto sin qui concluso esclude la sussistenza anche della dedotta violazione delle norme di <corsivo>lex specialis </corsivo>nella parte in cui nelle stesse risulta richiamato quanto previsto all’articolo 97 del D.lgs n. 36/2023, essendo state le stesse, invece, correttamente e letteralmente applicate dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>12.4. Non coglie nel segno nemmeno l’impugnazione <corsivo>in parte qua</corsivo> della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara – nella parte in cui, ammettendo la partecipazione degli operatori “in valutazione” non ne consente poi la sostituzione o estromissione, anche nel caso in cui la modifica riduca il RTI a unico soggetto, in caso di mancato conseguimento della qualificazione alla classe di interpello necessaria all’accesso al lotto di interesse. La disciplina codicistica, nella interpretazione datane ai punti precedenti, non risulta violata dalla disciplina di gara che, al contrario, ne fa buon governo, consentendo l’adozione di misure rimediali solo in relazione alla carenza originaria dei requisiti generali di partecipazione come previsto dall’articolo 97 del D.lgs n. 36/2023.</h:div><h:div>13. L’infondatezza del ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale, venendo meno, in ragione del rigetto del gravame introduttivo, l’interesse del ricorrente incidentale al suo scrutinio.</h:div><h:div>14. In conclusione il ricorso principale è infondato e va rigettato. Il ricorso incidentale è conseguentemente improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.</h:div><h:div>14. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale fra la parte ricorrente e la stazione appaltante e sono liquidate come in dispositivo. Possono essere compensate nel rapporto processuale fra la ricorrente e la controinteressata e ricorrente incidentale, attesa la pronuncia in rito su tale ultimo gravame.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per quanto e nei sensi di cui in motivazione:</h:div><h:div>- rigetta il ricorso principale;</h:div><h:div>- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale;</h:div><h:div>- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Ferservizi che liquida in euro 2000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge;</h:div><h:div>- compensa le spese fra la ricorrente e la controinteressata e ricorrente incidentale Security Service srl.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/12/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Monica Gallo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>