<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240742320260724142356769" id="20240742320260724142356769" modello="3" modifica="07/08/2026 23:40:55" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="07423"/><fascicolo anno="2026" n="14236"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240742320260724142356769.xml</file><wordfile>20240742320260724142356769.docm</wordfile><ricorso NRG="202407423">202407423\202407423.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\967 Michelangelo Francavilla\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>06/08/2026 11:32:27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Licheri</firma><data>24/07/2026 14:26:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Christian Corbi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione</h:div><h:div>della determinazione dirigenziale del Comune di Roma, numero-OMISSIS- numero prot. -OMISSIS- avente ad oggetto “<corsivo>demolizione con ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza della realizzazione degli interventi abusivi in -OMISSIS-, terrazzo di copertura</corsivo>”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7423 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Carvelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Acri 30 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2026 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con atto di gravame ritualmente proposto, il sig. -OMISSIS- avversava la determinazione dirigenziale rep. -OMISSIS- del 4 aprile 2024 con cui il Municipio I di Roma Capitale gli aveva ingiunto di rimuovere, in qualità di responsabile ed entro trenta giorni, l’opera realizzata sul terrazzo di copertura dell’edificio sito in -OMISSIS-(consistente in un volume con destinazione d’uso residenziale composto da tre camere da letto, un locale cucina ed un servizio igienico, arredato e dotato di impianti) edificata in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione sismica e parere della competente Soprintendenza. </h:div><h:div>Contro l’impugnato provvedimento, il ricorrente deduceva i seguenti mezzi di censura.</h:div><h:div>“1. <corsivo>Violazione del testo unico sull’edilizia n. 380 del 2001 – violazione della legge regionale n. 15 del 2008 e dello strumento urbanistico generale comunale – violazione degli artt. 8 e ss. della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 – violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione – eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà violazione di accertamento conseguente a giudicato penale – difetto di legittimazione passiva</corsivo>”.</h:div><h:div>Sosteneva il ricorrente la propria estraneità all’abuso in questione, peraltro acclarata, con autorità di cosa giudicata, anche dal Tribunale ordinario di Roma il quale, con sentenza -OMISSIS-, lo aveva assolto dall’imputazione di cui all’art. 44, lett. <corsivo>b</corsivo>) del d.P.R. n. 380/2001 per non aver commesso il fatto.</h:div><h:div>Di conseguenza, proseguiva il ricorrente, nessuna prova sussisterebbe in ordine alla propria responsabilità per l’effettuazione dell’intervento abusivo.</h:div><h:div>“<corsivo>2. Violazione del testo unico sull’edilizia n. 380 del 2001 – violazione degli artt. 8 e ss. della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 – violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Lamentava inoltre il ricorrente la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento e delle conseguenti garanzie di partecipazione all’azione amministrativa.</h:div><h:div>“<corsivo>3. Violazione del testo unico sull’edilizia n. 380 del 2001 – violazione della normativa statale e regionale sui provvedimenti sanzionatori – eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione ed istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia</corsivo>”.</h:div><h:div>A parere del ricorrente, il provvedimento sarebbe carente di motivazione sotto il profilo della descrizione delle opere realizzate le quali, a suo avviso, costituirebbero delle parziali modifiche dell’organismo esistente con l’aggiunta solo di elementi particolari di completamento, con la conseguenza che non di opera realizzata in assenza di titolo dovrebbe discorrersi quanto, piuttosto, di difformità solo parziale con esclusione, quindi, della sanzione ripristinatoria automatica e potere/dovere dell’amministrazione di esaminare “<corsivo>possibili soluzioni alternative</corsivo>”.</h:div><h:div>“<corsivo>4. Violazione del testo unico sull’edilizia n. 380 del 2001 – violazione della normativa sui destinatari delle sanzioni e violazione del principio sul litisconsorzio – difetto di istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei fatti</corsivo>”.</h:div><h:div>A giudizio della parte privata, il provvedimento sarebbe illegittimo anche perché non notificato a tutti i partecipanti al condominio in qualità di proprietari, essendo noto che detto organismo, solamente ente di gestione delle parti comuni dell’edificio, sarebbe sprovvisto di legittimazione passiva rispetto all’ordine di demolizione di un manufatto abusivo.</h:div><h:div>Si concludeva il gravame con la domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Roma Capitale si costituiva in giudizio prospettando l’infondatezza, nel merito, dell’intero ricorso.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 4455 del 3 ottobre 2024, l’istanza cautelare veniva respinta.</h:div><h:div>In vista della discussione nel merito dell’affare, nessuna delle parti depositava nuovi documenti o memorie cosicché, all’udienza pubblica del 20 luglio 2026, la causa passava in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è fondato nei limiti di quanto in prosieguo indicato.</h:div><h:div>Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono privi di fondamento.</h:div><h:div>Infatti, è assodato l’insegnamento pretorio in base a cui “<corsivo>il contenuto essenziale dell'ingiunzione di demolizione va individuato in relazione alla funzione tipica del provvedimento, che è quella di ordinare la rimozione delle opere abusive. Pertanto, ai fini della legittimità dell'atto, è necessaria e sufficiente l'analitica indicazione delle opere abusivamente realizzate in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente</corsivo>” (Cons. St., sez. V, n. 4434/2018), mentre è sufficiente, al fine di soddisfare l’onere motivazionale, anche la semplice indicazione <corsivo>per relationem</corsivo>, dei presupposti di fatto e delle norme violate (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, n. 4541/2024).</h:div><h:div>Quanto alla natura delle opere, la consistenza delle medesime, la relativa ampiezza e l’utilizzo a fini abitativi che delle stesse è stato fatto risultano elementi più che sufficienti per ritenere corretta la qualificazione giuridica dei manufatti compiuta dall’amministrazione resistente, alla stregua dell’indirizzo secondo cui “<corsivo>in materia urbanistica il concetto di nuova costruzione è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l'area coperta, ovvero ancora delle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi</corsivo>” (così Cons. St., sez. II, n. 212/2020).</h:div><h:div>Ancora, non persuade neppure l’argomento secondo cui costituirebbe vizio di legittimità dell’ordine di demolizione la mancata notifica a tutti i comproprietari del bene abusivo, scontrandosi con il principio, costantemente affermato, secondo cui “<corsivo>in materia di repressione degli abusi edilizi, eventuali vizi - e persino la mancanza radicale - della notifica dell'ordinanza di demolizione non inficiano la validità dell'ordinanza stessa. Infatti, l'omessa notificazione dell'ordinanza di demolizione agli altri comproprietari non costituisce vizio di legittimità, ma integra semmai la mera inefficacia del provvedimento limitatamente ai comproprietari per i quali è mancata la notifica</corsivo>” (così T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, n. 5545/2024).</h:div><h:div>Meritevole di accoglimento è, invece, la censura mossa con il primo mezzo di ricorso.</h:div><h:div>Infatti, in tema di repressione degli abusi edilizi, qualora non vi sia coincidenza tra il proprietario dell'immobile e l'autore materiale dell'abuso, il Comune è tenuto ad accertare e motivare puntualmente la responsabilità del soggetto destinatario dell'ingiunzione demolitoria, esplicitando se questi sia chiamato a rispondere quale proprietario o quale responsabile dell'abuso e indicando gli elementi di fatto dai quali desume tale responsabilità; in difetto, l'ordinanza di demolizione è illegittima per difetto di motivazione e di legittimazione passiva (T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, n. 450/2026).</h:div><h:div>Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non reca alcuna indicazione degli elementi di fatto in ragione dei quali l’amministrazione resistente ha ritenuto di poter qualificare il ricorrente quale responsabile dell’abuso.</h:div><h:div>Invero, benché in sede penale – come risulta dalla sent. -OMISSIS- del Tribunale ordinario di Roma allegata dalla stessa parte privata - esso abbia dichiarato, in sede di esame, “<corsivo>di non aver ritenuto necessario chiedere alcuna autorizzazione per l’esecuzione dei lavori del vano tecnico trattandosi di struttura facilmente smontabile</corsivo>”, nondimeno Roma Capitale non ha indicato alcuna circostanza a comprova della dedotta posizione di responsabile dell’abuso.</h:div><h:div>Ne consegue l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento della seconda censura avente carattere procedimentale) e l’annullamento del provvedimento avversato nella sola parte riferibile al ricorrente ferma restando, quindi, la legittimità della prescrizione demolitoria nei confronti dell’altro destinatario dell’atto impugnato (ovvero il Condominio).</h:div><h:div>Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato nella sola parte riferibile al ricorrente e ferma restando la legittimità della prescrizione demolitoria, ivi contenuta, nei confronti dell’altro destinatario dell’atto..</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giuseppe Licheri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>