<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240653920240904142348602" descrizione="" gruppo="20240653920240904142348602" modifica="04/09/2024 14:29:02" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Greenthesis S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="06539"/><fascicolo anno="2024" n="16132"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2T:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240653920240904142348602.xml</file><wordfile>20240653920240904142348602.docm</wordfile><ricorso NRG="202406539">202406539\202406539.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\665 Donatella Scala\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Achille Sinatra</firma><data>04/09/2024 14:29:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/09/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Donatella Scala,	Presidente</h:div><h:div>Achille Sinatra,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesca Mariani,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE</h:div><h:div>- della nota prot. 81214 del 03/05/2024, ricevuta a mezzo pec in pari data (All. 1), avente ad oggetto “PNRR – Avviso M2C1.1.I1.2 – Linea di Intervento A – Proposta MTE12A_0000103. Variante ubicazione del progetto”, con la quale il Ministero ha comunicato</h:div><h:div>a Greenthesis di non accogliere l’istanza di variazione del sito del progetto;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto, ivi inclusa - ove occorra - la nota del MASE datata 31/01/2024, prot. 17416 (All. 2), con riserva sin da ora di presentare motivi aggiunti.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GREENTHESIS S.P.A. il 22\7\2024 : </h:div><h:div>PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI OGNI IDONEO PROVVEDIMENTO CAUTELARE, DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO</h:div><h:div>PRINCIPALE:</h:div><h:div>- “della nota prot. 81214 del 03/05/2024, ricevuta a mezzo pec in pari data (All. 1), avente ad oggetto “PNRR – Avviso M2C1.1.I1.2 – Linea di Intervento A – Proposta MTE12A_0000103. Variante ubicazione del progetto”, con la quale il Ministero ha comunicato a Greenthesis di non accogliere l’istanza di variazione del sito del progetto;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto, ivi inclusa - ove occorra - la nota del Mase datata 31/01/2024, prot. 17416 (All. 2), con riserva sin da ora di presentare motivi aggiunti”</h:div><h:div>NONCHÉ, CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE</h:div><h:div>dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale sotto altri profili emersi a seguito di ostensione da parte del Mase, con nota prot. 0111335 del 17 giugno 2024 (All. 12), dei documenti richiesti dalla Ricorrente con istanza di accesso del 22 maggio 2024, nota prot. Mase n. 94426 (cfr. All. 11).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6539 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Greenthesis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mangialardi, Francesca Isgro', Claudio Costantino, Santi Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div/><h:div>Semia Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato David Benedetti, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Ercole Moscarini in Roma, via Sesto Rufo 23; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Semia Green S.r.l. e di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che con il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe la società Greenthesis ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la nota prot. 81214del 03/05/2024 avente ad oggetto ‘PNRR –Avviso M2C1.1.I1.2 –Linea di Intervento A –Proposta MTE12A_0000103. Variante ubicazione del progetto’, con la quale il Ministero ha comunicato alla ricorrente di non accogliere l’istanza di variazione del sito del progetto;</h:div><h:div>Considerato che l’intervento proposto dalla ricorrente era stato finanziato mediante il Decreto di rettifica prot. Mase n. 259 del 4 settembre 2023, con cui era stato concesso alla società un contributo pari ad euro 2.080.464,00, e che, successivamente, in forza di tale decreto, tra il MASE e la società è intervenuta la sottoscrizione di apposto strumento negoziale denominato “Atto d’Obbligo”, con cui Greenthesis ha dichiarato “… di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nella scheda di progetto”;</h:div><h:div>Rilevato che è incontestato che il diniego gravato, costituente titolo alla ripetizione del finanziamento da parte del MASE, è stato pacificamente pronunziato in forza della intervenuta modifica di rilevanti elementi progettuali in corso di svolgimento dell’intervento da parte della società, primo tra tutti quello relativo alla localizzazione dell’insediamento;</h:div><h:div>Considerato che il ricorso e i motivi aggiunti, posti in decisione alla camera di consiglio del 4 settembre 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, sono suscettibili di definizione mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;</h:div><h:div>Ritenuto infatti che, come eccepito dalle parti resistenti, sulla controversia deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario;</h:div><h:div>Considerato che, secondo il condivisibile insegnamento della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6\2014 del 29 gennaio 2014, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:</h:div><h:div>- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150);</h:div><h:div>- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo: in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776);</h:div><h:div>- viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17);</h:div><h:div>Rilevato che l’atto impugnato nel presente giudizio rientra nella seconda delle tre categorie di provvedimenti individuate dalla Adunanza Plenaria nella sentenza su richiamata, atteso che la motivazione dell’atto gravato afferma (prima di scendere a considerazioni di dettaglio sulle singole voci di valutazione) che “… i dati e informazioni forniti da codesta Società con la domanda di contributo sono evidentemente relativi all'ambito territoriale di riferimento del Comune di Corigliano-Rossano (Regione Calabria) e non invece all'ambito territoriale di riferimento della nuova ubicazione proposta (Comune di Brindisi, Regione Puglia) e che quindi la valutazione operata in corso di procedura è stata effettuata in relazione al primo contesto territoriale e non invece in relazione al secondo contesto detto, con conseguente impossibilità di trasferire sulla nuova proposta di localizzazione la valorizzazione a suo tempo attribuita, in termini di punteggio, relativamente al progetto inizialmente presentato. Le valutazioni formulate a riguardo nella nota da ultimo trasmessa da codesta Società, in ordine ad una possibile equiparabilità dei due contesti rispetto all'intervento proposto, non appaiono purtroppo rilevanti, in quanto, nella presente fase - se non altro, per evidenti ragioni di par condicio- la scrivente Amministrazione non può rinnovare l'analisi di merito e qualitativa già definitivamente condotta, a tempo debito, dalla Commissione a ciò preposta, sulla base del quadro progettuale risultante nella proposta presentata entro il termine finale stabilito in via generale per tutti i soggetti interessati”;</h:div><h:div>Considerato in definitiva che ogni contestazione in ordine all’accertamento della compatibilità delle variazioni proposte –e attuate- dalla ricorrente al progetto originariamente ammesso al beneficio poi revocato devono ritenersi, sulla base appunto del richiamato criterio della posizione soggettiva azionata, sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e devoluta a quella del giudice ordinario (CDS n. 5730/2014; ma anche TAR Lazio, sez. II ter, n. 5060/2022, n. 1530/2022; sez. III, n. 12638/2021, n. 12927/2019);</h:div><h:div>- che, pertanto, va declinata la giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore di quella del Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio andrà riassunto, ai sensi dell’art. 11 comma II c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente intervenute;</h:div><h:div>Ritenuto che la definizione in rito del giudizio induce all’integrale compensazione delle spese.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta entro i termini di legge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/09/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Achille Sinatra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>