<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240616520250222034306304" descrizione="Appalto riqualificazione energetica Farnesina - Accoglimento Ricorso principale e MA, Ricorso incidentale irricevibile + spese" gruppo="20240616520250222034306304" modifica="28/02/2025 10:04:00" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="06165"/><fascicolo anno="2025" n="04807"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240616520250222034306304.xml</file><wordfile>20240616520250222034306304.docm</wordfile><ricorso NRG="202406165">202406165\202406165.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\670 Elena Stanizzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Biffaro</firma><data>28/02/2025 10:04:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente</h:div><h:div>Luca Biffaro,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Marco Savi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>A) quanto al ricorso introduttivo,</h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 0019788 del 28 maggio 2024 – trasmesso in pari data – con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava l’esclusione del R.T.I. ICR Impianti e Costruzioni S.r.l./Isar S.r.l./Emmecci S.r.l. dalla gara;</h:div><h:div>- del verbale n. 5 di gara, nella parte relativa all’esclusione del R.T.I. ICR Impianti e Costruzioni S.r.l./Isar S.r.l./Emmecci S.r.l.;</h:div><h:div>- del verbale n. 5 di gara, nella parte in cui viene definita la graduatoria e proposta l’aggiudicazione in favore del Consorzio Ciro Menotti S.c.p.A.;</h:div><h:div>- dell’art. 17 del bando di gara, ove interpretabile secondo la tesi accolta nel provvedimento di esclusione dalla gara;</h:div><h:div>- del silenzio rigetto formatosi sull’istanza d’intervento in autotutela trasmessa dal R.T.I. ICR Impianti e Costruzioni S.r.l./Isar S.r.l./Emmecci S.r.l. il 23 maggio 2024;</h:div><h:div>- del provvedimento di aggiudicazione, ove nelle more intervenuto;</h:div><h:div>- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;</h:div><h:div>B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato da ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. in data 26 novembre 2024,</h:div><h:div>- del provvedimento di aggiudicazione (di estremi e data sconosciuti) adottato in favore del Consorzio Ciro Menotti S.c.p.A., pubblicato sulla G.U. 5° S.S. n. 134 del 15 novembre 2024, non comunicato;</h:div><h:div>- del verbale n. 5 di gara, nella parte in cui viene definita la graduatoria e proposta l’aggiudicazione in favore del Consorzio Ciro Menotti S.c.p.A.;</h:div><h:div>- del silenzio rigetto eventualmente formatosi sull’istanza di accesso trasmessa in data 6 novembre 2024;</h:div><h:div>- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente dichiarazione di subentro della ICR Impianti e Costruzioni S.r.l.;</h:div><h:div>e per l’accertamento ove non fosse possibile il ristoro in forma specifica, del diritto al risarcimento per equivalente monetario nella misura che verrà documentata in sede di causa.</h:div><h:div>C) quanto al ricorso incidentale notificato dal Consorzio Ciro Menotti S.c.p.A. in data 10 gennaio 2025,</h:div><h:div>- di tutti i provvedimenti e gli atti impugnati dalla ricorrente principale, ivi inclusi i provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 19788 del 28.5.2024 e del provvedimento di aggiudicazione della gara oggetto del presente giudizio, pubblicato sulla G.U. 5° S.S. n. 134 del 15.11.2024, nella sola parte in cui l’RTI ICR, prima di essere escluso dalla procedura per le ragioni espresse nel provvedimento prot. n. 0019788 del 28.5.2024, è stato ammesso in gara nonostante la carenza dei requisiti speciali di qualificazione; </h:div><h:div>- di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara, nella sola parte in cui l’RTI ICR, prima di essere escluso per le ragioni espresse nel provvedimento prot. n. 0019788 del 28.5.2024, è stato ammesso alla gara di che trattasi;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti e di tutte le graduatorie, provvisorie e definitive, ivi contenute, nella sola parte in cui è stata ammessa e valutata l’offerta tecnica presentata dall’RTI ICR, il quale, di contro, avrebbe dovuto essere escluso per carenza dei requisiti di speciali di qualificazione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6165 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da ICR Impianti e Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG A039AFBBB6, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede centrale di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Caracciolo in Roma, via Appia Nuova, 225;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna Roma e del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.) La ricorrente ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. (“<corsivo>ICR</corsivo>”) esponeva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (“<corsivo>Mit</corsivo>”), con bando pubblicato in data 19 dicembre 2023, aveva indetto una procedura aperta telematica per l’affidamento dei “<corsivo>Lavori di riqualificazione energetica del Palazzo della Farnesina in Roma- CIG A039AFBBB6</corsivo>”, per l’importo complessivo di euro 13.227.297,32, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante codice dei contratti pubblici (“<corsivo>c.c.p.</corsivo>”).</h:div><h:div>1.1.) La società ricorrente esponeva, poi, di aver partecipato a tale gara in qualità di mandataria capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le mandanti Isar S.r.l. e Emmecci S.r.l. (“<corsivo>RTI ICR</corsivo>”).</h:div><h:div>1.2.) ICR esponeva, inoltre, che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, prorogato al 6 febbraio 2024, solo cinque distinti operatori economici avevano partecipato alla suddetta gara, tra i quali, oltre al RTI ICR, figurava anche il Consorzio Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.A. (“<corsivo>Consorzio Ciro Menotti</corsivo>”).</h:div><h:div>1.3.) Il RTI ICR, all’esito dello scrutinio delle offerte tecniche, risultava primo in graduatoria con il punteggio totale di 70 punti, mentre in seconda posizione si collocava il Consorzio Ciro Menotti con 61,424 punti.</h:div><h:div>1.4.) ICR esponeva, quindi, che la commissione giudicatrice, nel corso della seduta di gara del 21 maggio 2024, durante la quale si era proceduto alla apertura delle buste relative alle offerte economiche, aveva disposto l’esclusione del RTI ICR dalla gara in ragione del fatto che tale operatore economico aveva quantificato nell’importo di euro 0 sei delle quattordici migliorie aggiuntive computate nell’Elenco prezzi.</h:div><h:div>Tale quantificazione, in particolare, era stata ritenuta dalla commissione giudicatrice alla stregua di una mancata valorizzazione economica delle anzidette voci dell’Elenco prezzi, sanzionata dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> con l’esclusione dalla gara. Tale esclusione veniva, quindi, effettivamente comminata al RTI ICR con la seguente motivazione “<corsivo>l’RTI – ICR Impianti e Costruzioni Srl mandataria – ISAR Srl mandante – EMMECCI Srl mandante, viene esclusa dalla procedura di gara in quanto ha presentato l’Elenco Prezzi (EP) non correttamente redatto, ossia senza la quantificazione economica delle migliorie nella loro reale entità</corsivo>” (cfr. doc. 7 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.5.) Il RTI ICR, con istanza del 23 maggio 2024, chiedeva alla stazione appaltante di annullare in autotutela il provvedimento di esclusione, ritenendo di aver presentato un’offerta completa di tutta la documentazione richiesta dall’articolo 17 del bando. Tale istanza, al momento della presentazione del presente ricorso risultava inevasa.</h:div><h:div>1.6.) Il Mit, con nota prot. n. 19788 del 28 maggio 2024, comunicava formalmente al RTI ICR la sua esclusione dalla gara.</h:div><h:div>2.) ICR, con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio affidato ad un unico e articolato motivo, ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla suddetta gara formalmente adottato nei suoi confronti in data 28 maggio 2024 in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe <corsivo>sub</corsivo> A), lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento, altresì instando per la consequenziale riammissione in gara e per il ripristino della originaria graduatoria.</h:div><h:div>2.1.) ICR, con l’unico motivo di ricorso articolato, ha contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “<corsivo>Violazione e falsa applicazione della lex specialis in relazione ai criteri di compilazione delle offerte economiche; violazione dell’art. 2, par. 1, punto 5 direttiva 2014/24/UE; violazione dell’art. 1, comma 2-bis L. n. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 108 d.lgs. 36/23; violazione e falsa applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10 d.lgs. 36/23; violazione dei principi del risultato e della fiducia ex artt. 1 e 2 d.lgs. 36/23; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del bando di gara; violazione dei principi di par condicio competitorum, buon andamento ed imparzialità; eccesso di potere per erroneità manifesta, travisamento, disparità di trattamento, irragionevolezza ed illogicità</corsivo>”.</h:div><h:div>2.1.1.) Con tale mezzo di gravame, veniva innanzitutto lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di esclusione per violazione dell’articolo 17 del bando di gara nella parte in cui prevedeva che alla domanda di partecipazione dovesse essere anche allegato un “<corsivo>Elenco prezzi che dovrà, a pena di esclusione, contenere la valorizzazione economica sia delle voci che vengono modificate, sia delle nuove voci introdotte. Entrambi i prezzi (modificati e introdotti) dovranno riportare il codice di tariffa NP MIGL</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione ricorsuale, invero, tale disposizione della <corsivo>lex specialis</corsivo> sarebbe stata violata dalla stazione appaltante poiché, a differenza di quanto ritenuto e posto a fondamento del provvedimento di esclusione, il RTI ICR aveva valorizzato le sei voci dell’Elenco prezzi relative alle migliorie aggiuntive, indicando quale valore economico 0 euro.</h:div><h:div>Tale valore, secondo la tesi della società ricorrente non avrebbe potuto essere legittimamente equiparato ad una omissione della quantificazione di dette voci di prezzo, donde l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante resistente;</h:div><h:div>ICR, a supporto della propria tesi, evidenziava come la giurisprudenza eurounitaria (cfr. CGUE, sez. V, sentenza del 10 settembre 2020, in causa C-367/19) e quella amministrativa nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7255 del 23 novembre 2020) avessero già affermato che un’offerta pari a zero non può essere esclusa automaticamente dalla gara, essendo sempre necessario sottoporla al <corsivo>sub</corsivo>-procedimento di verifica di anomalia, nell’ambito del quale richiedere all’operatore economico spiegazioni in ordine al prezzo e ai costi proposti.</h:div><h:div>2.1.2.) La società ricorrente, inoltre, contestava la legittimità del gravato provvedimento di esclusione anche per violazione del principio di risultato sancito dall’articolo 1 c.c.p.</h:div><h:div>Secondo la tesi di ICR, in particolare, il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con il principio di risultato in quanto l’offerta tecnica del RTI ICR è risultata migliore di quella del Consorzio Ciro Menotti – ossia, dell’operatore economico posizionatosi al secondo posto della graduatoria – e anche l’offerta economica del RTI ICR sarebbe risultata migliore, essendo suscettibile di ottenere il punteggio massimo previsto dalla legge di gara.</h:div><h:div>Dunque, l’effetto correlato alla esclusione dalla gara del RTI ICR sarà quello di condurre ad aggiudicare la gara in favore di un concorrente che ha presentato una offerta qualitativamente inferiore e con un costo più elevato per l’Amministrazione, il che si pone in contrasto con il principio del risultato sancito dal vigente codice dei contratti pubblici.</h:div><h:div>2.1.3.) ICR lamentava l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione anche per eccesso di potere nelle figure della disparità di trattamento, dello sviamento e della illogicità manifesta.</h:div><h:div>La società ricorrente, a tal proposito, evidenziava come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito di una diversa procedura di gara caratterizzata da una clausola della <corsivo>lex specialis</corsivo> identica a quella contenuta nell’articolo 17 del bando della gara per cui è causa, avesse disposto l’aggiudicazione in favore di un operatore economico che aveva presentato un’offerta economica caratterizzata dalla valorizzazione di alcune migliorie con l’importo di 0 euro.</h:div><h:div>2.2.) Il Consorzio Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.A., in data 6 giugno 2024, si costituiva nel presente giudizio.</h:div><h:div>2.2.1.) Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 11 giugno 2024, si costituiva in giudizio per resistere al ricorso in esame.</h:div><h:div>2.3.) Il Mit, in data 16 giugno 2024, depositava una relazione di causa con la quale deduceva argomenti a supporto della infondatezza del ricorso introduttivo proposto da ICR.</h:div><h:div>2.4.) Il Consorzio Ciro Menotti, con memoria depositata in data 17 giugno 2024, instava per la reiezione della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, stante l’insussistenza dei presupposti normativi richiesti per la sua concessione, ed eccepiva l’infondatezza del ricorso introduttivo in ragione del fatto che valorizzare con l’importo di 0 euro sei voci dell’Elenco prezzi risulterebbe equiparabile ad una omessa quantificazione e, dunque, risulterebbe effettivamente violata, ad opera del RTI ICR, la clausola del bando che prevedeva a pena di esclusione la necessaria valorizzazione delle singole voci dell’Elenco prezzi, così come accertato dalla stazione appaltante resistente e posto a base del gravato provvedimento di esclusione.</h:div><h:div>2.5.) All’udienza camerale del 19 giugno 2024 veniva discussa la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>Durante il corso della discussione, il patrono di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda cautelare e ciò veniva fatto constare nel verbale d’udienza.</h:div><h:div>Il Collegio, quindi, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.</h:div><h:div>2.6.) In vista dell’udienza pubblica del 6 novembre 2024, tanto la società ricorrente, quanto il controinteressato Consorzio Ciro Menotti, depositavano memorie conclusionali e memorie di replica, specificando le relative domande ed eccezioni e instando, rispettivamente, per l’accoglimento e la reiezione del ricorso introduttivo.</h:div><h:div>2.7.) All’udienza pubblica del 6 novembre 2024 la causa veniva discussa.</h:div><h:div>Il patrono della società ricorrente, nel corso della discussione, rappresentava di essere venuto a conoscenza della intervenuta aggiudicazione della gara per cui è causa in favore del Consorzio Ciro Menotti e, dunque, chiedeva un rinvio al fine di proporre ricorso per motivi aggiunti avverso tale provvedimento di aggiudicazione.</h:div><h:div>Il Collegio concedeva tale rinvio e, nelle more della proposizione dell’annunciato ricorso per motivi aggiunti, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.</h:div><h:div>3.) La società ricorrente attraverso la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 26 novembre 2024, impugnava l’aggiudicazione della gara per cui è causa, disposta dal Ministero resistente in favore del Consorzio Ciro Menotti, lamentandone l’illegittimità derivata dal gravato provvedimento di esclusione per i medesimi motivi già dedotti con il ricorso introduttivo del presente giudizio.</h:div><h:div>ICR, inoltre, svolgeva alcune considerazioni preliminari in ordine all’interesse ad impugnare l’aggiudicazione. La società ricorrente, in particolare, riteneva superata la prova di resistenza per aver ottenuto un punteggio più alto della società aggiudicataria in relazione alla offerta tecnica (70 punti contro 61,424) e per aver proposto una offerta economica suscettibile di ottenere il punteggio massimo in seguito alla sua riammissione in gara per effetto dell’accoglimento del proposto gravame, stante l’offerta di un ribasso maggiore (pari al 22,32%) rispetto a quello formulato dal Consorzio Ciro Menotti (pari, invece, al 19,99%), a parità di ribasso temporale (pari al 9,99%).</h:div><h:div>3.1.) Il Consorzio Ciro Menotti, con memoria depositata in data 14 dicembre 2024, instava per la reiezione della domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti proposto da ICR e, inoltre, eccepiva l’infondatezza di tale ricorso sulla scorta delle medesime argomentazioni già poste a fondamento della eccezione di infondatezza del gravame principale, attesa la natura derivativa delle censure articolate con l’atto di motivi aggiunti avverso il gravato provvedimento di aggiudicazione.</h:div><h:div>3.2.) All’udienza camerale del 18 dicembre 2024 veniva discussa la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>All’esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>3.3.) La Sezione, con ordinanza n. 5893 del 20 dicembre 2024, accoglieva la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente ai soli fini di cui all’articolo 55, comma 10, c.p.a. e fissava, per la discussione del ricorso nel merito, l’udienza pubblica del 19 febbraio 2025.</h:div><h:div>4.) Il Consorzio Ciro Menotti, nella sua qualità di aggiudicatario della gara per cui è causa e, dunque, di controinteressato nel presente giudizio, proponeva ricorso incidentale, notificato in data 10 gennaio 2025 e depositato in data 14 gennaio 2025, con il quale impugnava tutti gli atti e provvedimenti già gravati dalla ricorrente principale nella parte in cui ICR era stata ammessa e non esclusa dalla gara per cui è causa, chiedendone l’annullamento.</h:div><h:div>4.1.) Il Consorzio Ciro Menotti, con l’unico motivo articolato con il ricorso incidentale, contestava la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “<corsivo>Illegittimità dell’ammissione alla gara dell’RTI ICR per insanabile carenza dei requisiti speciali di partecipazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6.1 del bando di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 2 e 30 dell’Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 68, commi 2 e 11 del D.Lgs. n. 36/2023</corsivo>”.</h:div><h:div>4.1.1.) In particolare, con tale mezzo di gravame veniva lamentata l’illegittimità della ammissione di ICR alla gara per cui è causa, prospettando che tale operatore economico non fosse in possesso della qualificazione per la categoria di lavorazioni prevalente, ossia la categoria OS6 – finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, il cui possesso era prescritto come obbligatorio a pena di esclusione dall’articolo 6.1 del bando di gara.</h:div><h:div>Infatti, all’interno del RTI ICR la società ricorrente, che riveste il ruolo di capogruppo mandataria, si era impegnata, ai sensi dell’articolo 68, comma 2, c.c.p., ad eseguire una quota di lavori pari al 10% per la categoria prevalente OS6. Atteso che la <corsivo>lex specialis</corsivo>, per le lavorazioni relative alla categoria OS6 aveva previsto un valore di euro 6.007.426,16, la quota del 10% di tale valore ammontava a euro 600.742,62. ICR, tuttavia, per la categoria OS6 era in possesso di una attestazione SOA in classifica II, che la abilitava a eseguire lavori fino ad euro 516.000,00, donde il mancato possesso del requisito di qualificazione previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> a pena di esclusione.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione della ricorrente incidentale, ICR non avrebbe potuto godere del beneficio del c.d. incremento del quinto previsto dall’articolo 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al codice dei contratti pubblici non essendo qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Infatti, il possesso della classifica II per la categoria OS6, qualificava ICR per un valore pari all’8,59% dell’importo posto a base di gara per tale categoria, a sua volta pari, come già esposto, a euro 6.007.426,16.</h:div><h:div>La mancanza del suddetto requisito in capo a una delle società del RTI ICR, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata dal ricorrente incidentale (in particolare, Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 6 del 27 marzo 2019), costituirebbe causa di esclusione dalla gara dell’intero RTI, donde l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante resistente.</h:div><h:div>4.2.) Il Mit, in data 28 gennaio 2025, depositava una ulteriore relazione di causa con la quale contestava, nella sostanza, l’ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti ritenendo, da un lato, che ICR non fosse stata formalmente destinataria della comunicazione inerente alla aggiudicazione disposta in favore del Consorzio Ciro Menotti e, dall’altro, che la ricorrente principale non avesse comunque offerto adeguati elementi a sostegno della asserita migliore qualità della propria offerta presentata in sede di gara.</h:div><h:div>4.3.) La società ricorrente, con memoria depositata in data 3 febbraio 2025, eccepiva in via preliminare l’irricevibilità del ricorso incidentale per tardività ai sensi dell’articolo 42, comma 1, c.p.a., valorizzando la circostanza per cui il ricorso introduttivo era stato notificato in data 5 giugno 2024.</h:div><h:div>Pertanto, atteso che l’interesse derivativo alla proposizione del ricorso incidentale sarebbe sorto con la notifica del ricorso introduttivo, la mancata notifica del ricorso incidentale entro la data del 5 luglio 2024 avrebbe fatto inutilmente decorrere il termine decadenziale previsto dalla legge per la sua proposizione.</h:div><h:div>In ogni caso, secondo la tesi della società ricorrente, il ricorso incidentale risulterebbe tardivamente proposto anche a voler considerare, quale <corsivo>dies a quo</corsivo> per il computo del relativo termine decadenziale, la data di notifica del ricorso per motivi aggiunti, ossia, il 26 novembre 2024. Infatti, anche in questo caso il ricorso incidentale risulterebbe proposto oltre il termine di decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge, essendo stato notificato solo in data 10 gennaio 2025.</h:div><h:div>4.3.1.) ICR, con l’anzidetta memoria, eccepiva poi l’infondatezza del ricorso incidentale per le seguenti ragioni:</h:div><h:div>- il RTI ICR avrebbe requisiti sovrabbondanti per la categoria OS6, in quanto le due società mandanti (Isar S.r.l. ed Emmeci S.r.l.) risultano qualificate anche per l’intera quota di esecuzione del 10% imputata alla capogruppo mandataria ICR;</h:div><h:div>- ICR, in ogni caso, potrebbe eseguire legittimamente anche il restante 1,41% dei lavori di categoria OS6 non coperti dalla attestazione SOA attualmente posseduta – che, come esposto in precedenza, risulta idonea a qualificare detto operatore fino all’importo di euro 516.000,00, a fronte dell’impegno ad eseguire lavorazioni per la categoria OS6 per euro 600.742,62 – facendo alternativamente ricorso al beneficio del c.d. incremento del quinto di cui all’articolo 2, comma 2, dell’Allegato II.12 del codice dei contratti pubblici ovvero al subappalto necessario o qualificante.</h:div><h:div>4.3.2.) ICR, inoltre, formulava ulteriori controdeduzioni per contrastare l’eccezione di infondatezza del gravame introduttivo sollevata dal Consorzio Ciro Menotti.</h:div><h:div>4.4.) Il Consorzio Ciro Menotti, con memoria depositata in data 3 febbraio 2025, specificava ulteriormente le eccezioni sollevate avverso il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti e insisteva per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale.</h:div><h:div>4.5.) Il Consorzio Ciro Menotti, con memoria di replica depositata in data 8 febbraio 2025, in via preliminare controdeduceva all’eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale, asserendo che l’interesse ad esperire tale mezzo di gravame sarebbe sorto solo con la proposizione, da parte di ICR, del ricorso per motivi aggiunti, essendo questo il primo atto processuale con il quale è stata contestata, nel presente giudizio, la legittimità del provvedimento di aggiudicazione disposto dalla stazione appaltante resistente in favore del Consorzio Ciro Menotti.</h:div><h:div>Atteso che il ricorso introduttivo ha ad oggetto unicamente la legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara della società ricorrente, intervenuto prima dell’aggiudicazione della gara per cui è causa, all’atto della proposizione del gravame principale, a sua volta intervenuta prima dell’adozione del gravato provvedimento di aggiudicazione, il Consorzio Ciro Menotti non rivestiva, da un punto di vista tecnico-giuridico, la posizione di controinteressato.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione difensiva del Consorzio Ciro Menotti, la proposizione del ricorso incidentale risulterebbe tempestiva rispetto alla notifica del ricorso per motivi aggiunti, in ragione del fatto che il gravame incidentale è stato proposto entro il termine di 45 giorni dalla notifica del ricorso per motivi aggiunti. Nel caso di specie, la tempestività della proposizione del gravame incidentale nel più lungo termine di 45 giorni – in luogo dei 30 giorni previsti dal combinato disposto degli articoli 42, comma 1, e 120, comma 2, c.p.a. – si deve al fatto che il Consorzio Ciro Menotti, successivamente alla proposizione del ricorso per motivi aggiunti, ha formulato nei confronti della stazione appaltante resistente una apposita istanza ostensiva di carattere difensivo, per cui troverebbe applicazione il principio di diritto enunciato <corsivo>in subiecta materia</corsivo> dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12 del 2 luglio 2020.</h:div><h:div>4.5.1.) Il Consorzio Ciro Menotti, inoltre, specificava ulteriormente le censure articolate con il ricorso incidentale, instando per il suo accoglimento. Postulava, quindi, l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti proposti da ICR in caso di accoglimento del gravame incidentale, attesa la portata paralizzante dello stesso, in quanto teso all’accertamento dell’illegittimità della stazione appaltante resistente nel non escludere dalla gara il RTI ICR per un motivo diverso da quello posto a fondamento del provvedimento di esclusione gravato dalla società ricorrente.</h:div><h:div>Il Consorzio Ciro Menotti, in ogni caso, specificava anche le eccezioni sollevate contro l’intero gravame principale, insistendo per la sua reiezione.</h:div><h:div>4.6.) ICR, con memoria depositata in data 8 febbraio 2025, specificava ulteriormente le eccezioni sollevate avverso il ricorso incidentale, insistendo per il rigetto di tale mezzo di gravame.</h:div><h:div>La società ricorrente, inoltre, controdeduceva alle difese spiegate dal Ministero resistente, ribadendo quanto già prospettato nei precedenti scritti difensivi in ordine al superamento della prova di resistenza in vista del conseguimento dell’aggiudicazione in caso di riammissione in gara per effetto dell’accoglimento del proposto gravame.</h:div><h:div>5.) All’udienza pubblica del 19 febbraio 2025 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il Collegio, in via preliminare, ritiene che l’eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale, sollevata da ICR con la memoria del 3 febbraio 2025, sia meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>1.1. Dal punto di vista fattuale va evidenziato quanto segue:</h:div><h:div>- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sulla G.U.R.I., 5ª Serie speciale – contratti pubblici, n. 134 del 15 novembre 2024, il provvedimento di aggiudicazione della gara per cui è causa in favore del Consorzio Ciro Menotti;</h:div><h:div>- ICR ha notificato il ricorso per motivi aggiunti in data 26 novembre 2024;</h:div><h:div>- il Consorzio Ciro Menotti solo in data 10 dicembre 2024 ha fatto pervenire al Ministero resistente una istanza di accesso difensivo (cfr. doc. 6 della produzione del Consorzio Ciro Menotti), finalizzata ad accedere a documenti di gara non pubblicati e ritenuti indispensabili per la tutela della propria sfera giuridica in vista della proposizione del ricorso incidentale nell’ambito del presente giudizio;</h:div><h:div>- il Ministero resistente ha riscontrato l’istanza ostensiva del Consorzio Ciro Menotti in data 16 dicembre 2024 (cfr. doc. 8 della produzione del Consorzio Ciro Menotti);</h:div><h:div>- il Consorzio Ciro Menotti ha notificato il proprio ricorso incidentale in data 10 gennaio 2025.</h:div><h:div>1.2. Occorre, poi, evidenziare che nel caso di specie il termine decadenziale di 30 giorni per la proposizione del ricorso incidentale, a mente del combinato disposto degli articoli 42, comma 1, e 120, comma 2, c.p.a., decorra dalla notifica del ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente principale e non dalla notifica del ricorso introduttivo, come sostenuto da ICR con le sue difese.</h:div><h:div>Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, nel caso in cui l’impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla gara intervenga prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione, l’operatore economico che intende impugnare la propria esclusione non è tenuto a notificare il ricorso agli altri concorrenti permasti in gara, in quanto in capo a nessuno di essi è ravvisabile la qualità di soggetto controinteressato in senso tecnico (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5926 del 28 agosto 2019; T.A.R. Puglia, sez. II, sent. n. 378 del 12 marzo 2020 e giurisprudenza ivi citata).</h:div><h:div>Ancora più in dettaglio, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “<corsivo>Le gare di appalto, come tutte le procedure concorsuali, si caratterizzano per la loro articolazione in due fasi: la fase di ammissione alla procedura e la fase di svolgimento della gara vera e propria.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nella fase di ammissione, il candidato è titolare di un interesse legittimo ‘strumentale’ alla partecipazione, per cui vanta un interesse legittimo oppositivo alla esclusione, rispetto al quale non sussistono interessi qualificati di altri concorrenti a meno che non sia medio tempore intervenuta l’aggiudicazione in loro favore.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La fase di svolgimento della gara, invece, si contraddistingue per la scarsità dei beni della vita ai quali i concorrenti ammessi aspirano.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In particolare, nelle gare di appalto, il ‘bene della vita’, costituito dall’aggiudicazione, è unico, per cui, mentre nell’ammissione può essere eventualmente soddisfatto l’interesse legittimo ‘strumentale’ di ogni candidato, in esito allo svolgimento della gara può essere soddisfatto uno e uno solo interesse legittimo ‘finale’ ad ottenere l’affidamento dell’appalto</corsivo>”, per poi concludere che a fronte dell’interesse legittimo oppositivo che il concorrente escluso dalla gara vanta avverso il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante nei suoi confronti (situazione nella quale versa ICR nel caso di specie), la posizione dell’operatore economico ritenuto <corsivo>ab initio</corsivo> controinteressato (situazione nella quale versa il Consorzio Ciro Menotti) non assume la consistenza di interesse legittimo a fronte della mera adozione di un provvedimento di esclusione di un altro concorrente, “<corsivo>ma si concreta in un interesse di mero fatto, con la conseguenza che il concorrente non può essere considerato controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.</corsivo>” (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, sent. n. 276 del 31 marzo 2021).</h:div><h:div>1.2.1. Pertanto, nella fattispecie in esame l’interesse del Consorzio Ciro Menotti a proporre ricorso incidentale per contestare la legittimità della mancata esclusione del RTI ICR dalla gara per cui è causa, è derivativamente sorto solo a seguito della proposizione del ricorso per motivi aggiunti, in quanto è con tale mezzo di gravame che la ricorrente principale ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante resistente in favore del Consorzio controinteressato.</h:div><h:div>1.3. Chiariti tali aspetti, tuttavia, risulta che il ricorso incidentale sia stato comunque proposto oltre il termine decadenziale di 30 giorni previsto dal novellato articolo 120, comma 2, c.p.a. in combinato disposto con l’articolo 42, comma 1, c.p.a., non trovando applicazione, nella procedura di gara per cui è causa, il regime transitorio previsto dall’articolo 226 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, né, di conseguenza, i principi sanciti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020 – tesi, quest’ultima, sostenuta dal ricorrente incidentale per superare l’eccezione di irricevibilità del suo gravame sollevata in corso di causa da ICR –.</h:div><h:div>1.4. Con specifico riferimento al regime transitorio testé richiamato, giova rilevare che lo stesso non trova applicazione alla procedura di gara in questione in quanto l’entrata in vigore del novellato articolo 120, comma 2, c.p.a. – ossia, quello vigente in seguito alle modifiche introdotte con l’articolo 209 del d.lgs. n. 36/2023 – va coordinata con l’articolo 226, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che le norme del precedente codice dei contratti pubblici – ossia, il codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendosi per tali i procedimenti i cui bandi sono già stati pubblicati prima del 1° aprile 2023 (corrispondente alla data nella quale il vigente codice dei contratti pubblici ha acquisito efficacia a mente dell’articolo 229 del d.lgs. n. 36/2023).</h:div><h:div>Infatti, nel caso di specie, il bando di gara risulta pubblicato successivamente al 1° aprile 2023 – e anche successivamente al 1° luglio 2023, data nella quale hanno acquisito efficacia le disposizioni del codice e i relativi allegati, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 229, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 – e, segnatamente, in data 19 dicembre 2023.</h:div><h:div>1.5. Nella fattispecie in esame, dunque, non trovano applicazione le previsioni dettate dal d.lgs. n. 50/2016, ivi incluse quelle di cui all’articolo 76 (anch’esso abrogato, cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV, sent. n. 13225 del 1° luglio 2024) sulla base del quale l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato i principi di diritto richiamati dal ricorrente incidentale, con particolare riguardo all’invocata dilazione temporale di 15 giorni del termine decadenziale per proporre l’impugnazione incidentale, operante nel caso in cui sia stata proposta una istanza ostensiva per accedere alla documentazione di gara non pubblicata dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>1.6. Il Collegio ritiene, per converso, che anche sotto la vigenza dell’attuale codice dei contratti pubblici continui a trovare applicazione il criterio ricavabile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2021, in base al quale deve essere garantito l’intero termine di 30 giorni previsto dall’articolo 120 c.p.a., decorrente dalla conoscenza delle illegittimità o da quando la parte interessata avrebbe potuto prenderne conoscenza usando l’ordinaria diligenza.</h:div><h:div>Tuttavia, secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, nel computo del termine decadenziale di 30 giorni previsto dall’articolo 120, comma 2, c.p.a. deve essere necessariamente considerato anche “<corsivo>il periodo necessario per proporre l’istanza di accesso onde evitare che possa esservi un ampliamento del termine decadenziale a discrezione dell’interessato stesso, mediante il differimento della presentazione di un’istanza di accesso documentale</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 391 del 20 gennaio 2025).</h:div><h:div>1.7. Applicando alla fattispecie in esame le innanzi esposte coordinate normative ed ermeneutiche, può pianamente affermarsi l’irricevibilità del ricorso incidentale proposto dal Consorzio Ciro Menotti.</h:div><h:div>Infatti, tale ricorrente incidentale ha fatto pervenire la propria istanza di accesso difensivo alla stazione appaltante resistente a distanza di 14 giorni dalla notifica del ricorso per motivi aggiunti; detto lasso di tempo, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa innanzi richiamata, deve essere necessariamente computato ai fini del calcolo del termine decadenziale di 30 giorni previsto dal novellato articolo 120, comma 2, c.p.a. per la proposizione del ricorso incidentale.</h:div><h:div>Ordunque, atteso che in data 16 dicembre 2024 la stazione appaltante resistente ha osteso la documentazione richiesta dal Consorzio Ciro Menotti, è a partire da tale data che il termine decadenziale in questione ha ripreso a decorrere, giusto quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 204/2021.</h:div><h:div>Il termine decadenziale in parola, quindi, risulta essere inutilmente decorso, in quanto sommando il periodo intercorso tra la notifica del ricorso per motivi aggiunti e la presentazione dell’istanza ostensiva e il periodo intercorso tra l’ostensione della documentazione richiesta e la notifica del ricorso incidentale, quest’ultimo risulta essere stato proposto a distanza di 39 giorni dalla data del 26 novembre 2024.</h:div><h:div>Nella fattispecie in esame, d’altronde, l’irricevibilità del ricorso incidentale non risulta in alcun modo rimediabile, tenuto conto del fatto che l’esigenza dell’ordinamento è quella di tenere fermi i termini per proporre ricorso e di renderli il meno possibile aleatori e sottoposti alle istanze di accesso dei privati, anche laddove agiscano in qualità di partecipanti alle pubbliche gare.</h:div><h:div>Non può dirsi che, nella vicenda in esame, il Consorzio Ciro Menotti abbia agito con il grado di diligenza concretamente esigibile, considerando, da un lato, che ancora prima della proposizione del ricorso per motivi aggiunti era a conoscenza della pendenza del presente giudizio per essersi in esso costituito, nonché della imminente proposizione di tale gravame, annunciata dal patrono di parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica del 6 novembre 2024 e, dall’altro, che dopo aver deliberatamente utilizzato un ampio <corsivo>spatium deliberandi</corsivo> per determinarsi in ordine alla necessità di formulare o meno una istanza ostensiva di carattere difensivo, ha impiegato, per la proposizione del ricorso incidentale, un lasso di tempo eccessivamente lungo (25 giorni), tenuto conto della non applicabilità del regime transitorio al caso di specie e della tempestività con la quale il Ministero resistente ha fornito riscontro positivo alla sua istanza.</h:div><h:div>2. Il Collegio, stante la irricevibilità del ricorso incidentale, ritiene di poter procedere alla delibazione del gravame principale proposto da ICR, ritenendo di poter superare il rilievo svolto dal Ministero resistente con la relazione di causa del 28 gennaio 2025, laddove in maniera del tutto generica viene affermato che “<corsivo>con riferimento al punto II-I-1 va rilevato che il ricorrente non offre concreti elementi a sostegno dell’asserita migliore qualità della propria offerta</corsivo>”.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto asserito dal Ministero resistente, ICR ha fornito elementi idonei a dimostrare il superamento della prova di resistenza richiesta per l’accertamento, di carattere prognostico, relativo alla sussistenza del necessario interesse processuale all’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione disposta dal Consorzio Ciro Menotti. Infatti, come esposto in narrativa, la società ricorrente ha evidenziato di aver ottenuto una migliore valutazione dell’offerta tecnica rispetto a quella del Consorzio aggiudicatario e di aver presentato un’offerta economica caratterizzata da un ribasso più conveniente per la stazione appaltante resistente.</h:div><h:div>3. Il Collegio, principiando dall’esame del ricorso introduttivo, ritiene che lo stesso risulti meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere accolto.</h:div><h:div>3.1. In proposito, in punto di fatto, va ricordato che il RTI ICR è stato escluso dalla procedura di gara per cui è causa per aver quantificato con un importo pari a euro 0 sei delle quattordici migliorie aggiuntive computate nell’Elenco prezzi.</h:div><h:div>Tale quantificazione, in particolare, era stata ritenuta dalla commissione giudicatrice alla stregua di una mancata valorizzazione economica delle anzidette voci dell’Elenco prezzi, sanzionata dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> con l’esclusione dalla gara (articolo 17 del bando di gara).</h:div><h:div>Per tale ragione, quindi, è stata disposta l’esclusione del RTI ICR dalla gara in parola con la seguente motivazione “<corsivo>l’RTI – ICR Impianti e Costruzioni Srl mandataria – ISAR Srl mandante – EMMECCI Srl mandante, viene esclusa dalla procedura di gara in quanto ha presentato l’Elenco Prezzi (EP) non correttamente redatto, ossia senza la quantificazione economica delle migliorie nella loro reale entità</corsivo>” (cfr. doc. 7 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>3.2. Il Collegio ritiene che l’esclusione dalla gara disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti del RTI ICR sia illegittima, in quanto in base all’articolo 17 del bando, ove correttamente interpretato, la stazione appaltante avrebbe potuto comminare l’esclusione dalla gara solo in caso di totale assenza di valorizzazione economica delle voci contenute nell’elenco prezzi e non invece, come accaduto nel caso di specie, nella diversa ipotesi in cui il concorrente abbia deciso di offrire un prezzo pari a 0 euro, ossia offrire alcune prestazioni senza alcun costo per la stazione appaltante.</h:div><h:div>3.3. In considerazione del fatto che le censure articolate dalla società ricorrente con il ricorso introduttivo involgono anche una questione interpretativa della <corsivo>lex specialis</corsivo>, è opportuno ricordare che la giurisprudenza amministrativa, per costante orientamento, ha affermato che per l’interpretazione delle clausole della legge di gara trovano applicazione le regole dettate dall’articolo 1362 e ss. del codice civile per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent n. 2710 del 31 marzo 2021; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2497 del 10 giugno 2016).</h:div><h:div>In proposito è stato ulteriormente affermato che “<corsivo>l’interpretazione dei bandi di gara, quali atti amministrativi generali, soggiace agli stessi canoni dettati per l’interpretazione degli atti negoziali (art. 1324 c.c.) e contrattuali (art. 1362 c.c.), assumendo tuttavia carattere preminente il canone dell’interpretazione letterale secondo cui l’ermeneutica deve avvenire innanzitutto in base al tenore letterale ossia attribuendo alle clausole il ‘senso letterale delle parole’ (art. 1362 c.c.), con esclusione, in caso di clausole assolutamente chiare, di ogni ulteriore procedimento interpretativo</corsivo>” (cfr. T.R.G.A. Trento, sez. unica, sent. n. 143 del 19 luglio 2022, confermata da Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1483 del 10 febbraio 2023).</h:div><h:div>Il giudice amministrativo ha anche specificato che “<corsivo>il canone della interpretazione letterale si pone quale garanzia del rispetto dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa e di tutela della concorrenza, in quanto proprio la sua rigorosa applicazione esclude che la stazione appaltante possa attribuire alle regole da essa stessa poste una portata diversa rispetto a quella che deriva obiettivamente dal tenore letterale su cui gli operatori del mercato, mediamente diligenti, hanno fatto affidamento ancor prima di partecipare alla gara. Infatti, poiché soltanto regole chiare consentono di conoscere il prevedibile esito della loro applicazione, gli operatori si determinano a partecipare alla competizione e a conformare di conseguenza l’offerta nella fiducia di ricevere proprio quel trattamento che discende dall’interpretazione letterale delle regole</corsivo>” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n. 1770 del 14 febbraio 2022, passata in giudicato).</h:div><h:div>Sempre sulla scorta dell’orientamento pretorio che si è consolidato in seno alla giurisprudenza amministrativa, risulta che le previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> “<corsivo>non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente</corsivo>” (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8481 del 4 ottobre 2022; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1447 del 6 marzo 2018; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2709 del 27 maggio 2014).</h:div><h:div>3.4. Per quel che concerne la fattispecie in esame, la stazione appaltante resistente ha effettivamente operato una falsa applicazione dell’articolo 17 del bando di gara, in quanto le modalità di presentazione dell’offerta economica da parte del RTI ICR e il tenore letterale di tale clausola della <corsivo>lex specialis</corsivo> ostano ad un risultato, quale quello dell’esclusione del predetto raggruppamento temporaneo di imprese, atteso che, a differenza di quanto ritenuto dal Ministero resistente, vi è stata la valorizzazione delle sei voci dell’Elenco prezzi relative alle migliorie proposte nei termini prescritti dalla legge di gara.</h:div><h:div>3.5. Occorre, poi, evidenziare che l’adozione del gravato provvedimento di esclusione risulta illegittima anche per violazione del principio di ragionevolezza, pure contestato dalla società ricorrente con il motivo di ricorso in esame.</h:div><h:div>A tal proposito è possibile richiamare, quale precedente conforme ai sensi dell’articolo 74 c.p.a., una recente pronuncia del Consiglio di Stato resa in un caso analogo a quello oggetto del precedente giudizio.</h:div><h:div>Il giudice amministrativo di seconde cure, ancorché con riferimento alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha affermato un principio applicabile anche alle fattispecie regolate dal vigente codice dei contratti pubblici, stante l’introduzione di un regime ancora più rigoroso in materia di cause di esclusione dalle procedure di gara (<corsivo>arg. ex</corsivo> artt. 10, 94, 95 e 98 c.c.p.), che “<corsivo>la sola omissione della valorizzazione di alcune voci di prezzo (peraltro riguardanti solo opere migliorative del progetto a base di gara) non legittima l’automatica esclusione dell’offerta. È pur vero che le difformità dell’offerta rispetto al contenuto essenziale prescritto dal bando di gara comporta l’esclusione anche in assenza di una espressa previsione in tal senso della lex specialis di gara, collocandosi tali ipotesi al di fuori del campo di applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione</corsivo> […]<corsivo>. Nondimeno, in questo come negli altri casi in cui una norma di rango legislativo attribuisca all’amministrazione la possibilità di indicare nel bando determinate prescrizioni il cui inadempimento porti all’esclusione dalla procedura di gara, l’applicazione non può sottrarsi al rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità che impediscono che si disponga l’automatica esclusione dalla procedura per ragioni puramente formalistiche (ossia, nel caso di specie, l’omissione della valorizzazione degli importi di alcune delle proposte migliorative) e impongono, invece, anche in considerazione del limitato numero di voci dell’elenco prezzi per le quali l’offerente aveva indicato importi pari a zero, che l’esclusione dell’offerta sia eventualmente decisa dalla stazione appaltante all’esito dell’accertata inaffidabilità economica complessiva dell’offerta, di cui le proposte migliorative costituiscono solo una parte</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7888 del 1° ottobre 2024).</h:div><h:div>3.6. Risulta, quindi, che in presenza di un’offerta economica caratterizzata dalla valorizzazione di alcune prestazioni con l’importo di euro zero, la stazione appaltante non può legittimamente escludere in via automatica l’operatore economico, potendo addivenire a tale esito procedimentale solo in seguito ad una verifica in concreto della sostenibilità, congruità, serietà e affidabilità dell’offerta presentata in sede di gara, ossia a valle di un vaglio sostanziale da svolgere in contraddittorio nell’ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta.</h:div><h:div>3.7. Tale indirizzo giurisprudenziale, peraltro, si pone in linea di continuità con quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in un caso simile a quello in esame.</h:div><h:div>In particolare, il giudice unionale ha enunciato il seguente principio di diritto “<corsivo>L’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell’offerta è di EUR 0</corsivo>” (cfr. CGUE, sez. IV, sentenza del 10 settembre 2020, in causa C-367/19, <corsivo>Tax-Fin-Lex d.o.o. contro Ministrstvo za notranje zadeve</corsivo>, in Racc. digitale).</h:div><h:div>4. Dall’accoglimento del ricorso introduttivo discende anche l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti con il quale è stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara con ricorso per motivi aggiunti, articolando avverso lo stesso, in via derivativa, le medesime censure già proposte avverso il provvedimento di esclusione.</h:div><h:div>4.1. In proposito, occorre evidenziare che il ricorrente principale ha correttamente e tempestivamente impugnato il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore del Consorzio Ciro Menotti, in quanto la giurisprudenza amministrativa, con riferimento alle procedure di gara nelle quali l’aggiudicazione è disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – come nel caso di specie – è orientata nel senso che l’aggiudicazione sopravvenuta all’adozione e all’impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara del ricorrente principale deve essere da questi necessariamente impugnata, pena l’improcedibilità del gravame (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2098 del 28 marzo 2023).</h:div><h:div>Infatti, il provvedimento di aggiudicazione costituisce “<corsivo>il frutto di valutazioni nuove e autonome che recidono il nesso di presupposizione univoco con il provvedimento di esclusione (che secondo una certa ricostruzione giustificherebbe, nell’ipotesi di annullamento dell’atto di esclusione, la conseguenza della automatica caducazione dell’aggiudicazione). In questa prospettiva, l’illegittimità dell’esclusione, acclarata con l’annullamento, produce solo un effetto viziante dell’aggiudicazione, che pertanto deve essere espressamente impugnata (se si voglia evitare l’improcedibilità del ricorso contro l’esclusione)</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7888/2024, <corsivo>cit.</corsivo>).</h:div><h:div>5. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti proposti da ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. devono essere accolti, stante la loro fondatezza, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara disposto nei confronti del RTI ICR, nonché del provvedimento di aggiudicazione disposto in favore del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.A., con conseguente riammissione in gara del RTI ICR e regressione della procedura evidenziale alla fase di valutazione delle offerte economiche, con caducazione di tutti quanti gli altri atti e provvedimenti impugnati successivi a tale fase procedurale.</h:div><h:div>Dichiara irricevibile per tardività il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.A.</h:div><h:div>6. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede centrale di Roma e del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.A., nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della differenziazione dei ruoli di tali parti processuali nell’ambito della procedura di gara.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- accoglie il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti proposti da ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione disposto nei confronti del RTI ICR e il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.A. nei termini e con gli effetti di cui in motivazione;</h:div><h:div>- dichiara irricevibile il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.A.</h:div><h:div>Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede centrale di Roma e il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.A., alla rifusione delle spese di lite in favore di ICR Impianti e Costruzioni S.r.l., che liquida a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede centrale di Roma in euro 4.000,00 (quattromila/00), e a carico del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.A. in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato per la sola proposizione del ricorso introduttivo, essendo il ricorso per motivi aggiunti esente dal versamento di tale contributo ai sensi dell’articolo 120, comma 7, c.p.a.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Francesca Del Vescovo</h:div><h:div>Luca Biffaro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>