<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240575020240619113707746" descrizione="Radio decadenza autorizzazione no fumus" gruppo="20240575020240619113707746" modifica="19/06/2024 12:35:00" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Radio Tele International S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="05750"/><fascicolo anno="2024" n="02609"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4T:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240575020240619113707746.xml</file><wordfile>20240575020240619113707746.docm</wordfile><ricorso NRG="202405750">202405750\202405750.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\828 Rita Tricarico\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valentino Battiloro</firma><data>19/06/2024 12:35:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Presidente</h:div><h:div>Monica Gallo,	Referendario</h:div><h:div>Valentino Battiloro,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>della comunicazione del Ministero del 23 aprile 2024, di intervenuta estinzione della autorizzazione alla fornitura in ambito locale di servizi di media audiovisivi e dati a marchio RTI (AT – Calabria), nonché della nota (pervenuta il 16 maggio 2024) prot. n. 004944 del 16 maggio 2024 del Dipartimento del Ministero, di conferma della “estinzione del titolo”, con “rientro nella disponibilità del Ministero della numerazione in uso al marchio decaduto (LCN 14), in applicazione dell'Allegato A) alla delibera 116/21/Cons. articolo 13, comma 8”;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti e comunicazioni allegati alla predetta nota del 16 maggio 2024, ivi compresa la nota prot. 003829 del 3 maggio 2024;</h:div><h:div>e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche successivo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5750 del 2024, proposto da Radio Tele International S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per il Digitale, La Connettività e Le Nuove Tecnologie, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di Edizioni Gec S.r.l. ed Esperia Tv S.r.l., non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>di News &amp; Com S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Arno, 6; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;</h:div><h:div>Visto l’atto di intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> di News &amp; Com S.r.l.;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che il presente gravame ha ad oggetto i provvedimenti con i quali il Ministero resistente ha comunicato alla ricorrente la decadenza, verificatasi in data 4 aprile 2024, dell’autorizzazione alla fornitura in ambito locale di servizi di media audiovisivi rilasciata in data 4 aprile 2012 e notificata all’istante in data 28 aprile 2012;</h:div><h:div>Rilevato che in base all’art. 6 della delibera n. 353/11/CONS (recante il nuovo regolamento alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale) l’autorizzazione di cui si discute è rilasciata per una durata di dodici anni ed è rinnovabile per periodi successivi di uguale durata, previa domanda da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione medesima; </h:div><h:div>Rilevato che la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione è stata formulata in data 24 aprile 2024 e che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il <corsivo>dies a quo</corsivo> del termine di efficacia di 12 anni decorrerebbe dal 7 giugno 2012, data di avvio delle trasmissioni;</h:div><h:div>Ritenuto che il <corsivo>dies a quo</corsivo> dal quale decorre il termine di efficacia dell’autorizzazione vada correttamente individuato nel 28 aprile 2012 (con scadenza al 28 aprile 2024), data in cui il Ministero ha comunicato all’istante l’adozione del provvedimento e che, pertanto, il termine ultimo per il rinnovo era il 29 marzo 2024, con conseguente tardività della relativa istanza formulata solo in data 24 aprile 2024;</h:div><h:div>Ritenuto, dunque, che non sussista il requisito del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, necessario per la concessione dell’invocata misura cautelare;</h:div><h:div>Ritenuti tuttavia sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) respinge l’istanza cautelare.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Valentino Battiloro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>