<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240562520250411134232035" descrizione="" gruppo="20240562520250411134232035" modifica="24/04/2025 13:50:09" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Ryanair Dac" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="05625"/><fascicolo anno="2025" n="08103"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240562520250411134232035.xml</file><wordfile>20240562520250411134232035.docm</wordfile><ricorso NRG="202405625">202405625\202405625.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2024\202405625\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesca Petrucciani</firma><data>24/04/2025 13:50:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Petrucciani</firma><data>24/04/2025 13:50:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Consigliere</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del diniego tacito all'istanza di Ryanair di avere accesso alla versione integrale dei documenti nn. 158 (richiesta di assistenza del Segretario generale dell'AGCM alla Consumer Protection Commission irlandese datata 8.2.2024, ai sensi dell'art. 22(1) del Reg. (CE) n. 1/2003, relativa all'ispezione che l'AGCM ha successivamente condotto a Dublino presso la sede di Ryanair in data 8.3.2024) e 174 (risposta della CCPC alla detta richiesta del 29.2.2024) del fascicolo istruttorio; </h:div><h:div>e per l'accertamento del diritto di Ryanair di accedere ai documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.P.R. 30.4.1998, n. 217 e/o degli artt. 22 e ss. della legge n. 7.8.1990, n. 241.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5625 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Ryanair Dac, Ryanair Holdings Plc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Mario Siragusa, G. Cesare Rizza, Matteo Castioni, Michele Laterza e Marcello Magri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Matteo Castioni in Roma, piazza Navona, 49; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Starsirius Viaggi e Turismo s.r.l., Associazione Codici Lombardia, Federconsumatori Aps – Milano e Regione Lombardia, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe Ryanair Dac ha impugnato il diniego tacito sull'istanza di accesso alla versione integrale dei documenti nn. 158 (richiesta di assistenza del Segretario generale dell'AGCM alla Consumer Protection Commission irlandese datata 8.2.2024, ai sensi dell'art. 22 (1) del Reg. (CE) n. 1/2003, relativa all'ispezione che l'Agcm ha successivamente condotto a Dublino presso la sede di Ryanair in data 8.3.2024) e 174 (risposta della CCPC alla detta richiesta del 29.2.2024) del fascicolo istruttorio del procedimento A568 avviato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti della ricorrente.</h:div><h:div>La ricorrente ha dedotto che il 20.9.2023 l’Agcm le aveva notificato l’avvio di un procedimento avente a oggetto condotte tenute nei “<corsivo>mercati dei servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri e quelli, collegati al primo, dei servizi di prenotazione e vendita di servizi turistici</corsivo>”; il procedimento era stato avviato sulla base di segnalazioni di alcune associazioni di categoria che raggruppano agenzie di viaggio online e agenzie di viaggio fisiche.</h:div><h:div>In particolare, Ryanair avrebbe attuato alcune politiche discriminatorie e denigratorie nei confronti delle agenzie di viaggio, volte a scoraggiare il cliente finale dal rivolgersi alle stesse per l’acquisto di biglietti Ryanair e ad accentrare le vendite dei biglietti e di ulteriori servizi turistici sui propri canali diretti, ponendo in essere, in ipotesi, un abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/1990 e/o dell’articolo 102 del TFUE.</h:div><h:div>Il 24.1.2024 gli Uffici dell’Agcm avevano notificato a Ryanair il provvedimento del 16.1.2024, n. 31027, di integrazione soggettiva del procedimento a Ryanair Holdings PLC, considerato “<corsivo>che dalla documentazione allo stato acquisita sono emerse evidenze relative al [suo] possibile coinvolgimento … nella definizione e attuazione delle condotte contestate</corsivo>”.</h:div><h:div>In data 8.3.2024, l’Autorità nazionale della concorrenza irlandese, la Consumer Protection Commission (CCPC) aveva eseguito un accertamento ispettivo a sorpresa presso gli uffici di Ryanair a Dublino in nome e per conto dell’Agcm, alla quale essa aveva prestato assistenza, come da precedente richiesta dell’autorità italiana ex art. 22 (1) del Reg. (CE) n. 1/2003.</h:div><h:div>Come prescritto dalla legge irlandese, la CCPC aveva agito sulla base di un search warrant emesso lo stesso giorno dell’ispezione dalla Dublin Metropolitan District Court, sulla base delle informazioni ricevute dalla CCPC, ritenute tali da rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi per sospettare che presso gli uffici di Dublino delle ricorrenti potessero essere reperite prove di una violazione delle regole di concorrenza.</h:div><h:div>All’inizio dell’ispezione alle ricorrenti era stata notificata copia del Warrant, ma non anche dei documenti dell’Agcm ad essa relativi. </h:div><h:div>Il 23.2.2024 Ryanair aveva presentato istanza di accesso al fascicolo; l’accesso era stato consentito e fissato per il 19.3.2024.</h:div><h:div>Tra i vari documenti dichiarati in tutto o in parte riservati, o ad accesso differito, e dunque non ostesi alle ricorrenti, rientrava la richiesta di assistenza, contenente le informazioni trasmesse dall’Agcm all’Autorità irlandese per giustificare la propria richiesta (e sulla base del quale la CCPC aveva poi richiesto alla District Court l’emissione del Warrant).</h:div><h:div>Alla richiesta di assistenza gli uffici avevano concesso un accesso parziale, contenente la lettera del Segretario generale di richiesta di assistenza, ma non anche il “template” ivi menzionato, che avrebbe dovuto contenere gli elementi da cui desumere l’asserita violazione del diritto della concorrenza contestata a Ryanair.</h:div><h:div>Inoltre, l’accesso di Ryanair alla risposta della CCPC del 29 febbraio 2024 era stato consentito solo in parte, essendo stato il testo del documento secretato in misura significativa.</h:div><h:div>Ryanair aveva quindi chiesto all’Autorità di accedere alla versione integrale dei documenti suindicati.</h:div><h:div>Contemporaneamente, le ricorrenti avevano chiesto alla High Court irlandese di annullare il Warrant, in quanto ottenuto in virtù di una base probatoria insufficiente fornita dalla CCPC (e indirettamente dall’Agcm), ed erroneo in relazione alla giurisdizione.</h:div><h:div>Con lettera del 5.4.2024 del Segretario generale dell’Agcm a Ryanair era stato poi notificato il verbale dell’adunanza del Collegio del 16.1.2024, nel corso della quale era stato deliberato di procedere a richiedere l’assistenza della CCPC per un dawn raid da svolgersi in Irlanda.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso sono state formulate le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.P.R. 30.4.1998, n. 217, e/o degli artt. 1, 3, 22, 23, 24 e 25 della l. n. 241/90, e di violazione dei principi di trasparenza e buon andamento ex art. 97 Cost.</h:div><h:div>Ryanair aveva un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla versione integrale della richiesta di assistenza e della risposta della CCPC, al fine di dimostrare che la CCPC e la Dublin Metropolitan District Court non erano state debitamente informate delle sentenze pronunciate il 13.2.2024 dalla Corte d’Appello di Milano nelle citate cause LMNext CH/Ryanair e Viaggiare contro Ryanair, rilevanti ai fini delle allegazioni oggetto dell’istruttoria dell’AGCM nel caso A568.</h:div><h:div>Inoltre, Ryanair aveva interesse a comprendere le motivazioni sulla base delle quali l’Agcm aveva ritenuto l’ispezione necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo di ottenere ulteriori documenti e informazioni dalla società.</h:div><h:div>La mancata disponibilità da parte delle ricorrenti della versione integrale dei documenti richiesti le avrebbe private delle informazioni sufficienti per poter tutelare i propri diritti e difendersi in maniera efficace, in Italia e in Irlanda, nei procedimenti giurisdizionali relativi alla legittimità delle attività ispettive svolte a Dublino, nonché nel più ampio contesto dell’istruttoria Agcm pendente nel caso A568, in particolare in ragione del difetto della decisione di autorizzazione dell’ispezione ex art. 10(1) del d.P.R. n. 217/1998.</h:div><h:div>Si è costituita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato resistendo al ricorso.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente deve darsi atto del fatto che con riferimento alla richiesta di accesso al doc. 174 del fascicolo istruttorio, le ricorrenti hanno rappresentato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del ricorso, poiché in data 20.1.2025 è stato consentito l’accesso alla versione confidenziale di tale documento (par. 20, memoria di Ryanair del 3 febbraio 2025). </h:div><h:div>Pertanto, con riferimento a tale documento deve darsi atto del venir meno dell’interesse alla pronuncia sul ricorso.</h:div><h:div>Inoltre Ryanair, nelle sue ultime difese, ha evidenziato di aver presentato, il 20 gennaio 2025, una nuova istanza di accesso a due documenti citati nel doc. 174, che non sarebbero inclusi nell’indice del fascicolo del caso A568 e che restano, quindi, fuori dall’ambito del presente giudizio.</h:div><h:div>Quanto al documento n. 158, ovvero la richiesta di assistenza inviata dall’Agcm all’Autorità per la concorrenza irlandese (CCPC), le ricorrenti hanno precisato di avere interesse ad accedere alla versione integrale di tale documento al fine di dimostrare che la CCPC e la Dublin Metropolitan District Court non sarebbero state debitamente informate delle sentenze pronunciate il 13.2.2024 dalla Corte d’Appello di Milano nelle citate cause LMNext CH/Ryanair e Viaggiare contro Ryanair, rilevanti ai fini delle allegazioni oggetto dell’istruttoria dell’AGCM nel caso A568; inoltre, Ryanair aveva interesse a comprendere le motivazioni sulla base delle quali l’Agcm aveva ritenuto l’ispezione necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo di ottenere ulteriori documenti e informazioni dalla società.</h:div><h:div>Con riferimento al primo aspetto, deve innanzitutto rilevarsi che l’Autorità resistente ha pacificamente ammesso di non aver portato a conoscenza dell’Autorità irlandese le pronunce del 13.2.2024 della Corte d’Appello di Milano, ritenendole non rilevanti ai fini della richiesta, sicché, sotto tale profilo, alcun interesse all’accesso ai documenti richiesti può ritenersi sussistente.</h:div><h:div>L’altra motivazione dedotta da Ryanair a sostegno della richiesta di accesso è l’esigenza di comprendere perché l’accertamento ispettivo – atto istruttorio per sua natura particolarmente invasivo e idoneo a incidere su diritti costituzionalmente garantiti dell’impresa (e dei suoi dipendenti) – sia stato ritenuto dall’Agcm conforme ai principi di necessità e proporzionalità nonostante la collaborazione in buona fede fin lì costantemente prestata all’istruttoria da Ryanair.</h:div><h:div>Sul punto deve rilevarsi che, come dedotto dalla difesa dell’Autorità, sulla base dell’istanza di assistenza inviata dall’Agcm, la CCPC ha formulato una propria richiesta di mandato ispettivo, corredata degli elementi informativi dai quali il giudice adito potesse desumere le motivazioni dell’accertamento, e tale documento è stato ritenuto dalla District Court di Dublino sufficientemente motivato perché potesse concedersi il mandato richiesto; Ryanair ha già potuto visionare tale documento nel giudizio incardinato in Irlanda, con conseguente possibilità di esercizio del diritto di difesa in Irlanda con riferimento alla motivazione della richiesta della CCPC.</h:div><h:div>Nel medesimo senso si è espresso il Consiglio di Stato, evidenziando che “<corsivo>le questioni relative alle ragioni a sostegno dell’ispezione riguardano, comunque, l’atto adottato dall’Autorità nazionale richiesta nell’esercizio dell’assistenza prestata all’A.G.C.M. e con riferimento alle indicazioni fornite dalla stessa nella propria richiesta, con la conseguenza che tali questioni saranno, comunque, vagliate dall’Autorità giurisdizionale irlandese in conformità alla legislazione dello Stato richiesto</corsivo>” (ordinanza n. n. 4535 del 29 novembre 2024).</h:div><h:div>Pertanto, le ragioni addotte a sostegno dell’ispezione rientrano nell’oggetto del giudizio avviato in Irlanda, nell’ambito del quale le ricorrenti potranno far valere eventuali elementi ostativi o vizi inficianti la legittimità dell’accertamento.</h:div><h:div>Tali conclusioni non mutano se si considera che la richiesta di assistenza è stata impugnata anche innanzi a questo Tribunale, giacché costituisce, evidentemente, oggetto di valutazione in tale separato giudizio la necessità, a fini istruttori e difensivi, dell’ostensione di tale atto.</h:div><h:div>Inoltre, sempre con riferimento alle motivazioni della richiesta di assistenza, l’Autorità resistente ha eccepito la non ostensibilità della corrispondenza tra le Autorità degli Stati membri, secondo quanto disposto dall’art. 27, par. 2, Reg. (CE) 1/2003, e dal considerando 14 della Direttiva (UE) 1/2019.</h:div><h:div>Tale assunto è fondato.</h:div><h:div>Secondo la disposizione citata “Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o fra queste ultime, compresi i documenti redatti ai sensi degli articoli 11 e 14 […]”; il considerando 14 della Direttiva (UE) 1/2019 prevede invece che anche per le istruttorie nazionali il diritto di accedere al fascicolo non si estende “ai documenti interni della Commissione e delle ANC e alla corrispondenza tra di loro”.</h:div><h:div>Di conseguenza, la richiesta di assistenza inviata dall’Agcm all’Autorità irlandese ricade nell’ambito di applicazione di tale disposizione e risulta sottratta all’accesso per ragioni di salvaguardia delle esigenze istruttorie e dei rapporti di collaborazione tra le autorità di concorrenza nell’ambito della rete europea della concorrenza.</h:div><h:div>Ciò anche a prescindere dalla questione dell’applicabilità o meno del d.P.R. del 18 novembre 2024 n. 214, che ha modificato l’attuale art. 13 co. 5-bis del d.P.R. 217/1998 inserendo il seguente disposto: “Sono sottratti all’accesso i documenti inerenti a rapporti tra l’Autorità e le istituzioni dell’Unione europea, nonché tra l’Autorità e le altre autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri” (enfasi aggiunta), recependo quindi nella disciplina nazionale la medesima eccezione già codificata dal diritto eurounitario.</h:div><h:div>Il ricorso deve quindi essere respinto.</h:div><h:div>La novità e peculiarità delle questioni controverse giustificano, comunque, la compensazione delle spese.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;</h:div><h:div>compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/02/2025"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Petrucciani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>