<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240480220250630131257374" descrizione="" gruppo="20240480220250630131257374" modifica="30/06/2025 13:22:38" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="British American Tobacco Italia S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="04802"/><fascicolo anno="2025" n="12941"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240480220250630131257374.xml</file><wordfile>20240480220250630131257374.docm</wordfile><ricorso NRG="202404802">202404802\202404802.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2024\202404802\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Politi</firma><data>30/06/2025 13:22:38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Politi</firma><data>30/06/2025 13:22:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Ugo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 31053, adottato nell’adunanza del 30 gennaio 2024 e notificato a mezzo pec in data 14 febbraio 2024 (prot. n. 21876), con il quale l’Autorità ha accertato che le condotte contestate a British American Tobacco Italia S.p.A. nel procedimento PS12524 costituissero una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b), 3 e 4, 22, commi 2 e 4, lett. a) del d.lgs. n. 206 del 2005 e, conseguentemente, è stata irrogata nei confronti di British American Tobacco Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di € 6.000.000,00 (seimilioni,00);</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compresi, per quanto occorrer possa:</h:div><h:div>(i) la comunicazione di avvio del procedimento PS12524;</h:div><h:div>(ii) la comunicazione di integrazione oggettiva del procedimento PS12524 nei confronti del prodotto “Glo Hyper Air”;</h:div><h:div>(iii) le lettere di rigetto degli impegni presentati da British American Tobacco Italia S.p.A. datate 19.7.2023 e 25.10.2023;</h:div><h:div>(iv) la comunicazione del termine di conclusione dell’istruttoria contenente la precisazione delle contestazioni.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4802 del 2024, proposto da </h:div><h:div>British American Tobacco Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli,<corsivo>
					</corsivo>Giorgio Fraccastoro,<corsivo>
					</corsivo>Gianluca Belotti,<corsivo>
					</corsivo>Paolo Giugliano e Nunziante Di Lorenzo,<corsivo>
					</corsivo>elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Giorgio Fraccastoro, in Roma, alla Via del Corso n. 509, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Unione Nazionale Consumatori, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>- Associazione U.Di.Con.Sap, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato Patera e Giuseppe Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCom, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Associazione U.Di.Con.Sap;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Espone la ricorrente British American Tobacco Italia S.p.A. (BATI), facente parte del Gruppo British American Tobacco, di operare nel settore di produzione del tabacco e di dispositivi elettronici da inalazione senza combustione, dei quali cura anche la distribuzione e la commercializzazione.</h:div><h:div>Con comunicazione notificata in data 17 aprile 2023, AGCM ha informato la ricorrente dell'avvio di un procedimento volto a verificare la sussistenza di una presunta violazione degli artt. 20, 21, commi 1, lett. b), 3 e 4, art. 22, commi 2 e 4, lett. a) del D.Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo") in relazione alla campagna promozionale del dispositivo Glo Hyper X2.</h:div><h:div>In data 20 luglio 2023, AGCM comunicava l’estensione oggettiva del procedimento istruttorio all’attività promozionale del dispositivo Glo Hyper Air, contestando le medesime violazioni già rilevate per la pubblicità di Glo Hyper X2.</h:div><h:div>Dopo aver rigettato gli impegni proposti da BATI, AGCM concludeva il procedimento adottando l’avversata determinazione, con la quale, nel rappresentare che:</h:div><h:div>- nei cartelloni pubblicitari non sarebbe stato contenuto alcun riferimento in merito alla presenza di nicotina, rischiosa per la salute, e l’avvertenza sul divieto di vendita del prodotto ai minori di diciotto anni non sarebbe stato adeguatamente visibile;</h:div><h:div>- e che, alla stessa stregua, la pagina del prodotto sul sito internet della Società (discoverglo.it) non avrebbe garantito un’adeguata evidenza del monito in merito alla presenza di nicotina, mentre il divieto di vendita ai minori di diciotto anni sarebbe stato esposto solo in una separata sezione della pagina.</h:div><h:div>Nel ritenere che parte ricorrente abbia <corsivo>“posto in essere una pratica commerciale ingannevole, consistente nella omissione, mancata evidenziazione, ingannevolezza, nella promozione dei prodotti a tabacco riscaldato, Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, di due informazioni rilevanti inerenti al consumo di nicotina e alla destinazione d’uso del prodotto ai consumatori di età superiore ai 18 anni. Tale condotta è stata posta in essere … in violazione degli articoli 20, 21, commi 1, lettera b), 3 e 4, 22, commi 2 e 4, lettera a), del Codice del consumo in quanto i Dispositivi Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato utilizzabili solo per consumare gli stick di tabacco, non sono stati pubblicizzati in modo da fornire in maniera veritiera e comunque adeguata per il consumatore le due principali avvertenze d’uso, vale a dire, che si tratta di prodotti nocivi per la salute per la presenza di nicotina negli stick di tabacco da utilizzare necessariamente con i Dispositivi, e che non sono destinati all’utilizzo dei minori di diciotto anni. L’assenza e/o la mancata trasparenza e/o evidenziazione di tali informazioni sono idonee ad indurre in errore il consumatore e a fargli effettuare una scelta commerciale non consapevole”, </corsivo>AGCM<corsivo>
				</corsivo>ha irrogato nei confronti di BATI una sanzione di importo pari ad € 6.000.000,00.</h:div><h:div>2. A sostegno della proposta impugnativa, sono stati dedotti i seguenti argomenti di censura:</h:div><h:div><corsivo>2.1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 206/2005. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, commi 1, 3 e 4, e dell’art. 22 del D.Lgs. n. 206/2005. Violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 2003/33/CE e Direttiva n. 2014/40/UE. Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2316/1934, della legge n. 165/1962, del D.Lgs. n. 300/2004, del D.Lgs. n. 6/2016. Violazione e falsa applicazione dei principi di legalità, tassatività e prevedibilità dell’illecito di diritto pubblico. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti.</corsivo></h:div><h:div>Secondo quanto sostenuto da AGCM, BATI avrebbe <corsivo>“… omesso, non evidenziato o presentato in maniera ingannevole due avvertenze fondamentali per i consumatori, quella inerente alla nocività del prodotto che comporta rischi per la salute per il consumo di nicotina e quella inerente alla circostanza che il prodotto non è destinato ai minori di età”, </corsivo>così violando le disposizioni del Codice del Consumo.</h:div><h:div>Parte ricorrente sostiene, al riguardo, che i <corsivo>device </corsivo>GLO non sono altro che meri dispositivi elettronici all’interno dei quali possono essere inseriti appositi <corsivo>stick </corsivo>di tabacco essiccato (o di diverso contenuto).</h:div><h:div>A seguito dell’inserimento dello <corsivo>stick </corsivo>all’interno del dispositivo, si innesta un processo di riscaldamento (non già di combustione, come avviene nel caso delle comuni sigarette, né tanto meno di vaporizzazione, come nelle sigarette elettroniche) dal quale viene generata nicotina (seppur a concentrazioni nettamente inferiori rispetto alle sigarette tradizionali).</h:div><h:div>La produzione di nicotina deriva, quindi, dalle proprietà degli <corsivo>stick </corsivo>riscaldati, ove contenenti tabacco.</h:div><h:div>Viene, per l’effetto, contestata la correttezza della tesi sostenuta dall’Autorità, la quale ha preso in considerazione l’uso congiunto dei <corsivo>device </corsivo>e degli stick (unicamente) di tabacco, sebbene le attività di pubblicizzazione contestate abbiano interessato solo i primi e non i secondi, rimasti invece fuori dal perimetro dell’istruttoria.</h:div><h:div>Pur non contestando a BATI e a Amazon l’attività promozionale dei Dispositivi Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air in sé stessa, in quanto non sussiste un divieto normativo settoriale per tali Dispositivi, l’Autorità ha, nondimeno, contestato la modalità con cui i suddetti professionisti hanno ritenuto di promuoverne la vendita, sull’assunto che i <corsivo>device </corsivo>GLO <corsivo>“sono, a tutti gli effetti, prodotti da fumo, funzionanti solo mediante l’uso di tabacco, e conseguentemente ed inevitabilmente comportano il consumo di nicotina”, </corsivo>con conseguente obbligo, in capo a BATI, di apporre specifici avvertimenti in tutte le proprie comunicazioni pubblicitarie in merito:</h:div><h:div>-<corsivo>
				</corsivo>ai rischi per la salute derivanti dalla produzione di nicotina;</h:div><h:div>-<corsivo>
				</corsivo>al divieto di vendita ai minori di anni diciotto.</h:div><h:div>Sostiene parte ricorrente, in proposito, che:</h:div><h:div>- la normativa settoriale, tanto eurounitaria, quanto nazionale, non prevede affatto l’obbligo in capo al produttore di dispositivi di inserire un avvertimento sulla presenza di nicotina, atteso che l’obbligo di inserire moniti sui rischi della salute sussiste solo con riguardo agli <corsivo>stick</corsivo> di tabacco da inserire nei dispositivi GLO:</h:div><h:div>- ancorché il quadro normativo di riferimento non detti una specifica disposizione che vieti la vendita del <corsivo>device </corsivo>nei confronti dei minori di anni diciotto, BATI ha spontaneamente adottato specifici accorgimenti per impedire l’acquisto del <corsivo>device </corsivo>da parte dei minori.</h:div><h:div>Afferma quindi BATI che, prima di addebitare la sussistenza di una pratica commerciale scorretta, l’Autorità avrebbe dovuto, anzitutto, procedere ad una attenta e accurata ricognizione degli <corsivo>standard </corsivo>di diligenza richiesti dalla normativa del settore per ciò che concerne l’attività promozionale svolta dalla Società; e solo una volta individuata la normativa applicabile, avrebbe poi dovuto dimostrare come, e in che misura, la condotta contestata alla ricorrente (pur rispettosa della normativa di riferimento) poteva ritenersi idonea ad incidere negativamente sui beni giuridici già tutelati dall’ordinamento UE e nazionale.</h:div><h:div>Diversamente, a dire della ricorrente, l’Autorità avrebbe elaborato <corsivo>ex post </corsivo>una regola di comportamento “ulteriore” rispetto a quelle introdotte nel nostro ordinamento anche in espressa attuazione di una specifica direttiva della UE, accertandone poi, in via retroattiva ed in maniera non prevedibile, la violazione, con conseguente irrogazione della relativa sanzione.</h:div><h:div><corsivo>2.2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 3 e 4, 22, commi 2 e 4, lettera a), del D.Lgs. n. 206/2005. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 2003/33/CE e Direttiva n. 2014/40/UE. Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2316/1934, della legge n. 165/1962, del D.Lgs. n. 300/2004, del D.Lgs. n. 6/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, ingiustizia manifesta.</corsivo></h:div><h:div>Nell’osservare come AGCM abbia affermato la sussistenza di un illecito consumeristico, assumendo che le modalità con cui BATI ha pubblicizzato il <corsivo>device </corsivo>GLO avrebbero sortito l’effetto di “agganciare” illecitamente i consumatori non consapevoli dei rischi generati dall’utilizzo dello stesso per il riscaldamento degli <corsivo>stick </corsivo>di tabacco ed i<corsivo>
				</corsivo>consumatori minorenni, i quali avrebbero potuto acquistare il prodotto in assenza di chiare avvertenze, rileva parte ricorrente che l’Autorità:</h:div><h:div>- non solo ha omesso di fornire dato una concreta prova per spiegare come le condotte di BATI abbiano potuto trarre in inganno il consumatore medio;</h:div><h:div>- ma, ulteriormente, ha ritenuto di prescindere del tutto dai molteplici elementi rappresentati da BATI nel corso del procedimento, i quali congiuntamente costituiscono la prova positiva dell’assenza dei presupposti per configurare l’illecito di pericolo descritto nel provvedimento.</h:div><h:div>Viene, al riguardo, ribadito che:</h:div><h:div>- se la disciplina vigente non assoggetta ad alcun specifico obbligo informativo i soli dispositivi elettronici per il riscaldamento del tabacco,</h:div><h:div>- il consumatore riceve l’espresso monito sulla nocività dell’utilizzo del tabacco riscaldato al momento dell’acquisto degli <corsivo>stick, </corsivo>in quanto questo prodotto rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 6/2016, trattandosi di un “<corsivo>prodotto del tabacco non da fumo”, </corsivo>“<corsivo>prodotto del tabacco riscaldato” </corsivo>e “<corsivo>prodotto del tabacco di nuova generazione”.</corsivo></h:div><h:div>È, quindi, al momento dell’acquisto del prodotto da fumo che il consumatore viene reso edotto dei possibili rischi per la salute che l’uso prolungato del tabacco reca con sé: con la conseguenza che non vi è alcun rischio che il consumatore possa utilizzare il <corsivo>device </corsivo>per scaldare gli <corsivo>stick </corsivo>senza essere consapevole dei rischi legati al consumo di tale prodotto del tabacco.</h:div><h:div>In ogni caso, anche in assenza di uno specifico obbligo imposto in via legislativa, BATI ha comunque ritenuto di includere il monito in merito al divieto di vendita ai minori sia sui tabelloni pubblicitari che sul sito <corsivo>internet </corsivo>predisposto dalla Società, dove compare in una barra ben visibile sempre presente in fondo alla pagina recante <corsivo>“18+only. Prodotto destinato esclusivamente a fumatori adulti”.</corsivo></h:div><h:div>Soggiunge parte ricorrente che per accedere al sito internet <corsivo>www.discoverglo.it, </corsivo>la Società ha previsto una pagina di verifica dell’età anagrafica (c.d. <corsivo>age gating); </corsivo>mentre, per finalizzare l’acquisto, è necessaria la creazione di un <corsivo>account, </corsivo>per la cui attivazione è richiesto – oltre che l’indicazione della data di nascita – l’inserimento di un codice fiscale (con conseguente controllo, da parte di BATI, che i propri prodotti siano effettivamente resi disponibili al pubblico che ha compiuto la maggiore età).</h:div><h:div><corsivo>2.3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 TFUE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.</corsivo></h:div><h:div>L’Autorità ha omesso di attivare un contraddittorio con il Ministero della Salute al fine di valutare se l’inserimento di specifici <corsivo>claim </corsivo>legati alla presenza della sostanza nicotinica e al divieto di vendita nei confronti dei minori di anni 18 nell’attività promozionale relativa ai soli riscaldatori elettronici (e non, dunque, agli <corsivo>stick </corsivo>di tabacco) potessero ritenersi misure idonee e conformi rispetto alla necessità di tutelare la salute umana.</h:div><h:div><corsivo>2.4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione del principio di tempestiva contestazione degli illeciti amministrativi e del principio di contraddittorio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 206/2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della CEDU. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà.</corsivo></h:div><h:div>Laddove l’Autorità avesse voluto avviare un procedimento nei confronti di BATI, avrebbe dovuto farlo entro il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689/1981, o comunque nel termine di 180 giorni previsto dal proprio Regolamento sulle procedure istruttorie.</h:div><h:div>L’avvio dell’istruttoria, disposto solo nel 2023 sarebbe quindi tardivo rispetto all’acquisita conoscenza (2019), in capo ad AGCM, delle modalità con le quali BATI aveva effettuato le comunicazioni commerciali in relazione al dispositivo GLO.</h:div><h:div><corsivo>2.5) In via subordinata: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 206/2005 e dell’art. 11 della legge n. 689/1981. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza di proporzionalità. Insussistenza dei presupposti.</corsivo></h:div><h:div>Viene, da ultimo, contestato il carattere asseritamente sproporzionato della sanzione irrogata, rispetto alla gravità ed alla durata della condotta; il relativo ammontare sostenendosi individuato sulla base di una motivazione che non tiene conto, se non in via meramente formale, dei criteri imposti dall’art. 11 della legge n. 689/1981.</h:div><h:div>Viene, poi, rilevato che, dal momento che gran parte delle attività promozionali relative al lancio dei <corsivo>device </corsivo>GLO è stata attuata anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 26/2023 all’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, il relativo innalzamento del massimo edittale della sanzione non troverebbe applicazione alla vicenda in esame.</h:div><h:div>La sanzione irrogata sarebbe, quindi, sproporzionata ed in violazione dei criteri individuati dall'art. 11 della L. 689/1981, richiamato dall'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo, che impone di commisurare la sanzione stessa alla gravità della violazione, alla durata della stessa, alla personalità dell’agente e alle opere svolte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.</h:div><h:div>3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.</h:div><h:div>4. In data 8 maggio 2024, l’Autorità intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato, in vista dell’odierna udienza pubblica, conclusiva memoria di controdeduzioni, insistendo per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Si è inoltre costituita in giudizio, il 29 maggio 2024, l’associazione di consumatori denominata U.DI.CON. APS, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.</h:div><h:div>5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 25 giugno 2025.</h:div><h:div>6. Giova ripercorrere i principali contenuti dell’avversata determinazione sanzionatoria.</h:div><h:div>6.1 Va, in primo luogo, osservato come AGCM abbia avviato – su segnalazione dell’associazione UNC - Unione Nazionale Consumatori del 13 febbraio 2023 e del Ministero della Salute del 17 febbraio 2023 – un procedimento per valutare la condotta posta in essere da British American Tobacco Italia S.p.A. (BATI, odierna ricorrente), Amazon Services Europe S. à r.l. (ASE), Amazon Italia Customer Services s.r.l. (AICS) e Amazon EU S. à r.l. (AEU IT) in danno ai consumatori, nell’ambito della promozione dei prodotti da fumo a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, effettuata tramite cartelloni pubblicitari e spot cinematografici, nonché sui siti Glo e Amazon.it.</h:div><h:div>La condotta contestata riguardava l’omissione, la presentazione in maniera ingannevole e/o la non evidenziazione delle due principali avvertenze per l’uso di Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, rappresentate dal consumo di nicotina nell’utilizzarli e dalla circostanza che il prodotto non è destinato ai minori.</h:div><h:div>A seguito di un articolato procedimento istruttorio, l’Autorità:</h:div><h:div>- nel precisare, in via preliminare, di essere <corsivo>“intervenuta per verificare la conformità dell’attività promozionale posta in essere dai Professionisti relativamente a questa tipologia di prodotto rispetto a quanto previsto dal Codice del Consumo, a cui tutti i professionisti devono attenersi, fornendo al consumatore informazioni chiare e veritiere per i prodotti o servizi che si intendono promuovere di qualunque tipo e natura essi siano”;</corsivo></h:div><h:div>- e nel soggiungere di non voler contestare <corsivo>“a BATI e a AEU IT l’attività promozionale dei Dispositivi Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air in sé stessa, in quanto non sussiste un divieto normativo settoriale per tali Dispositivi, ma contesta la modalità con cui i suddetti Professionisti hanno ritenuto di promuoverne la vendita”;</corsivo></h:div><h:div>quanto alla posizione dell’odierna ricorrente, ha osservato che:</h:div><h:div>- <corsivo>“BATI … ha fatto ricorso a molteplici canali pubblicitari (sito web, cartelloni pubblicitari e spot cinematografici, questi ultimi solo per Glo Hyper X2), omettendo il riferimento alla nocività del prodotto sui cartelloni e negli spot cinematografici, non evidenziandolo sul sito web e non garantendo adeguata visibilità all’avvertenza che il prodotto non è destinato ai minori. È importante evidenziare la pervasività della condotta di BATI, in quanto l’attività promozionale è stata veicolata online, su cartelloni pubblicitari collocati in strada e nei centri commerciali anche di enormi dimensioni (oltre 100 mq)”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- “nel mese di giugno del 2023, ossia due mesi dopo l’avvio del procedimento, BATI ha anche proseguito la propria condotta ingannevole pubblicizzando un altro prodotto a tabacco riscaldato - Glo Hyper Air - non solo online sul proprio sito web, ma conducendo una nuova campagna promozionale tramite cartelloni, in cui ha mantenuto sostanzialmente invariata la struttura e la modalità comunicativa adottata in precedenza per contenuti e formato dei messaggi pubblicitari, inclusa l’omissione del riferimento al consumo di nicotina connesso all’uso del dispositivo”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- “non vale a giustificare tale attività promozionale il fatto che, secondo quanto rappresentato da BATI, le modalità di vendita dei Dispositivi adottate tutelerebbero i minori attraverso una serie di sistemi di verifica dell’età anagrafica degli acquirenti prima dell’acquisto (ad esempio, il controllo da parte del fattorino dell’età della persona che riceve per posta il dispositivo; negli stand temporanei la verifica da parte del personale incaricato dell’età dell’acquirente; la richiesta da parte del tabaccaio dei documenti di identità prima della vendita; sul sito di BATI l’obbligo per il consumatore di indicare la propria età anagrafica prima di accedere). Attraverso l’attività promozionale effettuata, in cui è stata omessa o non evidenziata adeguatamente l’informazione sulla destinazione d’uso ai soli consumatori di età superiore ai 18 anni, si è determinato un illecito “effetto aggancio”, in particolare, nel caso dei cartelloni e degli spot cinematografici”.</corsivo></h:div><h:div>AGCM, inoltre, riteneva <corsivo>“pretestuosa la distinzione che BATI e AEU IT effettuano tra Dispositivo elettronico e pacchetti di stick di tabacco, per i quali la pubblicità è vietata”.</corsivo></h:div><h:div>Se, <corsivo>“secondo i Professionisti, … Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air sono meri dispositivi elettronici, che, in quanto tali, di per sé, non contengono tabacco/nicotina”,</corsivo> di talché <corsivo>“sarebbe lecito pubblicizzare tali prodotti come privi di nicotina (“senza nicotina”) senza evidenziare le informazioni rilevanti sui rischi per la salute causati dal loro utilizzo, diversamente da quanto previsto per la commercializzazione degli stick di tabacco da usare con tali Dispositivi”, </corsivo>a dire dell’Autorità <corsivo>“i due prodotti (il Dispositivo elettronico e lo stick di tabacco) sono venduti separatamente, ma costituiscono i due elementi indispensabili che consentono, solo in combinazione tra loro, di “fumare il tabacco” secondo una diversa modalità, ossia senza bruciarlo come nel caso della sigaretta tradizionale, ma riscaldandolo ad una temperatura più bassa di quella della combustione”.</corsivo></h:div><h:div>6.2 Conseguentemente AGCM, nel rilevare che <corsivo>“i Dispositivi, oggetto del presente procedimento, sono posti in vendita per essere utilizzati dai consumatori per “fumare” e non espletano, dunque, la funzione loro propria in mancanza degli stick di tabacco che contengono nicotina”,</corsivo> riteneva che <corsivo>“Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air sono, a tutti gli effetti, prodotti da fumo, funzionanti solo mediante uso di tabacco, e conseguentemente ed inevitabilmente comportano il consumo di nicotina”; </corsivo>e, per l’effetto, rigettava <corsivo>“la tesi dei Professionisti che – in sé – i Dispositivi sono “privi di nicotina”, perché la loro fruizione (secondo la loro unica e naturale funzione d’uso) implica l’utilizzo di tabacco che contiene nicotina”.</corsivo></h:div><h:div>Sulla base di tale assunto, l’Autorità assumeva che <corsivo>“le avvertenze fondamentali che i professionisti devono veicolare ai consumatori nella vendita di prodotti da fumo, quali quelli qui in esame, sono i) la nocività del consumo di tabacco/nicotina e ii) la circostanza che il prodotto non è destinato ai minori. Quest’ultima avvertenza riguarda gli stick di tabacco da utilizzarsi necessariamente con i Dispositivi in esame. Conseguentemente, i minori di 18 anni, non potendo utilizzare gli stick, non potrebbero nemmeno fruire del Dispositivo”.</corsivo></h:div><h:div>Se <corsivo>“fornire ed evidenziare l’informazione che un prodotto è vietato ai minori di diciotto anni costituisce un’indicazione fondamentale non solo per un minorenne, ma anche per un adulto, perché lo informa che quel prodotto presenta seri rischi per la salute”,</corsivo> è stata dalla procedente Autorità valutata in termini di illiceità, in quanto condizionante la scelta commerciale del consumatore, una condotta non recante <corsivo>“rilievo adeguato e non ambiguo all’informazione inerente alla presenza di nicotina nell’utilizzo dei Dispositivi, proprio in considerazione del fatto che essi vengono pubblicizzati come “alternativa alle sigarette”,</corsivo> atteso che, in tal modo, <corsivo>“il consumatore può essere … indotto all’acquisto di tali Dispositivi proprio per eliminare i rischi per la salute e l’effetto della dipendenza, che la nicotina crea”.</corsivo></h:div><h:div>Nell’escludere di aver <corsivo>“travalicato il proprio ambito di competenza” </corsivo>a fronte della mera applicazione di <corsivo>“quanto previsto dal Codice del Consumo, limitandosi a contestare ai Professionisti l’assenza, la non immediata visibilità e/o la scarsa chiarezza delle due suddette avvertenze”, </corsivo>con conseguente preclusione, in capo al consumatore, della chiara fruibilità “<corsivo>delle informazioni necessarie per effettuare una scelta d’acquisto consapevole”, </corsivo>AGCM conclusivamente assumeva che <corsivo>“BATI e AEU IT, a partire dal mese di settembre 2022, abbiano posto in essere una pratica commerciale ingannevole, consistente nella omissione, mancata evidenziazione, ingannevolezza, nella promozione dei prodotti a tabacco riscaldato, Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, di due informazioni rilevanti inerenti al consumo di nicotina e alla destinazione d’uso del prodotto ai consumatori di età superiore ai 18 anni”.</corsivo></h:div><h:div>6.3 Da qui – previa reiezione degli impegni che la ricorrente aveva manifestato la disponibilità ad assumere – l’irrogazione della sanzione, nei confronti di BATI, di € 6.000,000,00, a fronte:</h:div><h:div>- della <corsivo>“gravità della condotta, derivante dall’ingannevolezza ed omissività delle due predette avvertenze sul consumo di nicotina e sulla circostanza che il prodotto non sia destinato ai inori, atte a esporre i consumatori, in particolare i minori di età, in quanto soggetti più fragili, ad assumere comportamenti che possono arrecare danni alla loro salute”;</corsivo></h:div><h:div>- della<corsivo> “rilevanza economica del professionista e </corsivo>[del]<corsivo>l’ampia diffusione della pratica posta in essere mediante l’utilizzo di vari canali (cartellonistica stradale, sito e spot cinematografici …);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>della<corsivo> “scelta di commercializzare un nuovo dispositivo (Glo Hyper Air), con modalità omissive ed ingannevoli molto simili a quelle già contestate in avvio per altro dispositivo (Glo Hyper X2) e nonostante fosse in corso la relativa istruttoria”;</corsivo></h:div><h:div>- di una stima delle entrate di BATI <corsivo>“per la vendita di Glo Hyper X2 … di oltre [5-30] milioni di euro e per la vendita di Glo Hyper Air di circa [5-30] milioni di euro, per un totale stimato di oltre [5-30] milioni di euro”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>di una durata della condotta,<corsivo> “posta in essere a partire dal mese di settembre del 2022, … protratta</corsivo>[si]<corsivo> ben oltre la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 26/2023 ed … ancora in corso. Infatti, se l’avvertenza sulla circostanza che il prodotto non sia destinato ai minori si considera completamente cessata dalla fine dell’estate del 2023 (a partire dal 24 luglio 2023, tale avvertenza risulta modificata e resa chiara e immediatamente fruibile sul sito Glo.it e, solo a partire dall’autunno del 2023, è stata sospesa la campagna promozionale dei prodotti a tabacco riscaldato tramite cartelloni pubblicitari 91 ), risulta, invece, ancora in corso la violazione per quanto riguarda il claim relativo al consumo di nicotina, connesso ai Dispositivi, riportato ancora in maniera non immediatamente visibile sul sito Glo.it”.</corsivo></h:div><h:div>7. Ciò premesso, il ricorso non si rivela fondato.</h:div><h:div>7.1 Viene in considerazione, in primo luogo, la contestata sussistenza, in capo all’odierna ricorrente, di alcun obbligo informativo a corredo della commercializzazione dei suindicati <corsivo>devices</corsivo>, in quanto non costituenti, <corsivo>ex se, </corsivo>“prodotti da fumo”.</h:div><h:div>Che i dispositivi in questione non siano prodotti da fumo è affatto incontroverso, atteso che soltanto mediante impiego di appositi <corsivo>stick</corsivo> monouso (separatamente commercializzati e venduti) contenenti tabacco viene ad integrarsi tale nozione, fungendo essi (si ribadisce, ove impiegati con separato prodotto) da apparato che consente il fumo attraverso il riscaldamento (e non già la combustione) del tabacco.</h:div><h:div>Piuttosto, l’Autorità ha rilevato:</h:div><h:div>- che, seppur isolatamente considerato, il <corsivo>device</corsivo> di che trattasi non è un prodotto da fumo,</h:div><h:div>- nondimeno, la commercializzazione di esso è univocamente finalizzata al consumo di tabacco (mediante il divisato procedimento di riscaldamento); né è altrimenti predicabile alcun altro impiego del dispositivo in discorso.</h:div><h:div>Il fatto che non sia ipotizzabile un uso “alternativo” per i dispositivi all’esame, rispetto al riscaldamento del tabacco contenuto negli appositi <corsivo>stick</corsivo>, indubbiamente caratterizza la posizione del professionista che intenda commercializzare la diffusione dei primi con riferimento a rincarati obblighi diligenziali sotto il profilo informativo.</h:div><h:div>Non intende il Collegio, sul punto, seguire la prospettazione di parte ricorrente; la quale:</h:div><h:div>- pur correttamente muovendo dal presupposto che i dispositivi non siano, per se stessi, “prodotti da fumo”, in quanto tali assoggettati al complesso di prescrizioni ed obblighi della vigente normativa in materia (si pensi: alla legge n. 165/1962, con la quale è stata vietata la pubblicità di prodotti da fumo del tabacco; al R.D. n. 2316/1934, come modificato dal D.L. 158/2012, recante divieto di vendita ai minori di anni 18 di prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione; al D.Lgs. n. 6/2016, con cui sono stati imposti una serie di obblighi informativi da fornire sulla confezione dei relativi prodotti di tabacco),</h:div><h:div>- ha argomentato che nessun obbligo informativo venga a gravare la vendita dei prodotti in questione.</h:div><h:div>Tale tesi, invero, non si dimostra apprezzabile laddove si consideri che:</h:div><h:div>- se i <corsivo>devices</corsivo> di cui trattasi hanno univoca (si potrebbe dire: necessaria) funzionalità, rispetto all’impiego degli <corsivo>stick</corsivo> recanti tabacco (i quali, in essi inseriti, consentono il fumo mediante procedimento di riscaldamento e non di combustione del tabacco), di talché è affatto inconfigurabile l’acquisto di essi, laddove non preordinato al consumo del tabacco;</h:div><h:div>- l’impiego del dispositivo è (non solo elettivamente, ma) necessariamente preordinato al consumo di tabacco; così come quest’ultimo non può avvenire, se non previo inserimento dello <corsivo>stick</corsivo> nel dispositivo stesso, in modo da dare luogo al processo di riscaldamento del tabacco nel primo contenuto.</h:div><h:div>Proprio questo rapporto di inevitabile, quanto reciproca, implicazione del dispositivo, rispetto al tabacco pur separatamente venduto in <corsivo>stick</corsivo> monouso (e viceversa, ovviamente), se consente di ribadire l’esclusa configurabilità (a legislazione vigente) della sussunzione del dispositivo nel novero dei “prodotti da fumo”, nondimeno ne consente la qualificazione della funzionalità quale prodotto avente necessaria strumentalità rispetto al consumo di tabacco.</h:div><h:div>A ciò consegue che, nell’ambito di una tutela, opportunamente “avanzata”, di primari valori costituzionali (quali la salute, vieppiù ove riguardata, in ragione della potenziale platea di consumatori, alla luce di un obbligo di rafforzata protezione dei minori), ben si dimostra pretendibile l’ostensione – e, con essa, la congrua ed immediata visibilità – del complesso di <corsivo>alert</corsivo>, suscettibili di “mettere in guardia” il consumatore (si ribadisce, ancor più ove di minore età) rispetto alle (non solo potenziali, ma tristemente dimostrate) nocività rivenienti dal consumo del tabacco.</h:div><h:div>7.2 Ciò posto, va rammentato come l’avversata determinazione abbia – ad avviso del Collegio, correttamente – dato atto della violazione della normativa di cui al Codice del Consumo, rispetto alla quale il bene giuridico tutelato è, in via principale, la libera e corretta formazione del convincimento dei consumatori rispetto alle proprie scelte commerciali.</h:div><h:div>Quanto alle pratiche commerciali scorrette, l’art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, considera “ingannevole” la pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero; o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche principali del prodotto, tra i quali i vantaggi, i rischi, la composizione, l'idoneità allo scopo, gli usi, o i risultati che si possono attendere dal suo uso (e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di acquisto che non avrebbe altrimenti preso).</h:div><h:div>Lo stesso art. 21, al comma 3, prevede poi che è considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza; mentre il comma 4 stabilisce che è, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.</h:div><h:div>Secondo quanto stabilito dal successivo art. 22 (commi 2 e 4, lett. a), va considerata alla stregua di una omissione ingannevole (e, dunque, scorretta), la pratica commerciale che occulti o presenti in modo oscuro, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole (in particolare, informazioni concernenti le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso), e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso.</h:div><h:div>Conseguentemente, la tutela della salute (in ordine alla quale, è fin superfluo ribadire il primario rilievo costituzionale), trova seppur indiretta rilevanza nella normativa consumeristica, nel caso in cui le specifiche del prodotto commercializzato siano tali da comportare rischi per tale primario bene: conseguentemente, imponendo l’adozione, in capo al professionista, di comportamenti virtuosamente improntati all’adozione di peculiari cautele, in primo luogo di carattere informativo, nella relativa pratica commerciale.</h:div><h:div>7.3 Se è vero che i dispositivi elettronici per cui è controversia sono per loro natura, privi di nicotina, non può non rilevarsi come l’inserimento del <corsivo>disclaimer</corsivo>
				<corsivo>“senza nicotina” </corsivo>assume connotazione accentuatamente decettiva (quanto alla completezza informativa in capo al cliente, nonché alla conseguente libera formazione del convincimento all’acquisto):</h:div><h:div>- non soltanto in quanto apposta ad un dispositivo <corsivo>ex se</corsivo> non richiedente (in quanto non “prodotto da fumo”) siffatta indicazione,</h:div><h:div>- ma, ulteriormente, in quanto suscettibile di indurre il consumatore a ritenere che il relativo utilizzo (si ribadisce, non predicabile in assenza dell’applicazione dello <corsivo>stick)</corsivo> sia privo di rischi per la salute (convincimento rafforzato dalla presentazione del prodotto stesso come “alternativo” alla sigaretta).</h:div><h:div>Deve, pertanto, ritenersi che l’enfatizzazione dell’assenza di nicotina, quanto alla pubblicità del prodotto in esame, integri una fattispecie:</h:div><h:div>- non soltanto di incompletezza informativa, atteso che non viene in alcun modo spiegato che lo stesso <corsivo>device</corsivo> è univocamente preordinato all’utilizzo dello <corsivo>stick,</corsivo></h:div><h:div>- ma anche concretamente decettiva, quanto alla scelta consumeristica, atteso che l’inserimento di un <corsivo>disclaimer</corsivo> così <corsivo>tranchant</corsivo> in merito all’assenza di nicotina, con riferimento al dispositivo in questione, è idoneo – proprio perché astrattamente non richiesto – ad indurre nel consumatore medio, in una con il convincimento circa l“innocuità” del prodotto, (anche) una sottostima dei rischi per la salute rivenienti dal consumo di tabacco e nicotina.</h:div><h:div>7.4 Sotto tale ultimo profilo, va rilevato come, alla luce del “Considerando” 18 della direttiva 2005/29, <corsivo>“il consumatore medio è una persona, da un lato, normalmente informata e, dall'altro, ragionevolmente attenta ed avveduta. Tuttavia, dato che, conformemente all'articolo 7 della direttiva 2005/29, spetta al professionista fornire ai consumatori le informazioni rilevanti di cui questi ultimi hanno bisogno, nella fattispecie concreta, per prendere la loro decisione, tale caratteristica del consumatore medio, di essere «normalmente informato», deve essere intesa come riferita alle informazioni che si possono ragionevolmente presumere note ad ogni consumatore, tenendo conto dei pertinenti fattori sociali, culturali e linguistici, e non alle informazioni proprie dell'operazione di cui trattasi. Di conseguenza, detta caratteristica non esclude che una pratica commerciale possa falsare in misura rilevante il comportamento economico di tale consumatore virtuale a causa di una carenza informativa di quest'ultimo”</corsivo> (cfr. Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza 14 novembre 2024).</h:div><h:div>Se, quindi, la nozione di «consumatore medio» deve <corsivo>“essere intesa con riferimento a un consumatore «ragionevolmente attento ed avveduto», </corsivo>[ciò] <corsivo>non esclude la presa in considerazione dell'influenza di distorsioni cognitive su tale consumatore medio, purché sia dimostrato che tali distorsioni possano colpire una persona normalmente informata nonché ragionevolmente attenta ed avveduta, e ciò in misura tale che il suo comportamento ne risulterebbe falsato in misura rilevante”.</corsivo></h:div><h:div>Se è quindi vero, come prosegue la sentenza in rassegna, <corsivo>“che la capacità di decisione di un consumatore può essere falsata da un insieme di limitazioni, come le distorsioni cognitive, ciò non implica tuttavia che si debba necessariamente ritenere che qualsiasi rischio di insorgenza di una distorsione cognitiva in occasione di una pratica commerciale abbia necessariamente l'effetto di falsare, in misura rilevante, il comportamento di tale consumatore virtuale. Occorre inoltre che sia debitamente dimostrato che, nelle specifiche circostanze di una situazione concreta, una siffatta pratica sia tale da incidere sul consenso di una persona normalmente informata nonché ragionevolmente attenta ed avveduta, e ciò in misura tale che il suo comportamento ne sarebbe falsato in misura rilevante”.</corsivo></h:div><h:div>Quanto alla vicenda in esame, le modalità di percezione visiva dei <corsivo>claim</corsivo> volti a rappresentare le qualità del prodotto, poste a raffronto con il risalto dato alle avvertenze in merito alla nocività e al divieto di vendita ai minori, pongono in luce, come condivisibilmente osservato dall’Autorità, la presenza di un comportamento suscettibile di ingenerare nel potenziale consumatore una distorsione cognitiva.</h:div><h:div>Sul punto, non può non convenirsi con quanto dall’Autorità indicato nella determinazione gravata, laddove viene rilevato che, <corsivo>“sebbene gli stick siano commercializzati con l’indicazione della presenza di sostanze potenzialmente nocive per la salute, il fatto stesso che il device (il cui acquisto è preliminare) non contenga tale esplicito disclaimer, che lo stesso sia presentato come alternativa alla sigaretta tradizionale e che la sua tecnologia sia presentata, in modo piuttosto accattivante, come innovativa, comporta il rischio di veicolare il messaggio che tale tecnologia possa neutralizzare i rischi per la salute anche nel caso del suo utilizzo con prodotti a base di nicotina”.</corsivo></h:div><h:div>Viene, per l’effetto, a configurarsi la presenza di una presentazione dei prodotti ingannevole, nella misura in cui essa si dimostra connotata dalla carente illustrazione delle caratteristiche principali del prodotto (rischi, composizione, uso), ottenuta grazie alla congiunta adozione, da un lato, di una particolare enfasi nel sottolineare le qualità accattivanti del prodotto e, dall’altro, della scelta di omettere o non dare il necessario risalto alle avvertenze concernenti i rischi connessi all’uso del prodotto, nonché alla sua interdizione ai minori di età.</h:div><h:div>8. Chiarito che, come esplicitato nella gravata determinazione, non risulta essere stata contestata<corsivo> “a BATI e a AEU IT l’attività promozionale dei Dispositivi Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air in sé stessa, in quanto non sussiste un divieto normativo settoriale per tali Dispositivi, ma … la modalità con cui i suddetti Professionisti hanno ritenuto di promuoverne la vendita”,</corsivo> osserva il Collegio che il percorso logico-argomentativo che ha condotto l’Autorità a sanzionare la condotta della ricorrente, seppur suscettibile di alcune puntualizzazioni sotto il profilo della concludenza motivazionale, adeguatamente sorregge la conclusiva determinazione sanzionatoria.</h:div><h:div>Secondo quanto esplicitato da AGCM, nella Scheda-prodotto di Glo Hyper X2 sulla piattaforma Amazon <corsivo>“era presente l’informazione falsa dell’assenza di nicotina (“Senza Nicotina”), informazione peraltro più volte riportata nella parte immediatamente visibile della scheda e associata nel titolo della Scheda all’espressione “l’alternativa alle sigarette”, </corsivo>laddove <corsivo>“tutti i prodotti a tabacco riscaldato contengono nicotina”.</corsivo></h:div><h:div>Come si è osservato, il contenuto del <corsivo>claim,</corsivo> piuttosto che rivelarsi “falso”, come dall’Autorità sostenuto, è, ad avviso del Collegio, incompleto: con la conseguenza dell’induzione in errore del potenziale consumatore, alla stregua di un’omissione informativa avente rilevanza primaria nella comprensione della funzionalità del prodotto.</h:div><h:div>Seppure – ancora una volta, si ribadisce – non integrante <corsivo>ex se</corsivo> un “prodotto da fumo”, il dispositivo di BATI è indissociabilmente utilizzabile mediante tabacco, pur da esso separatamente venduto.</h:div><h:div>Né per tale dispositivo è predicabile alcuna altra funzionalità e/o finalità.</h:div><h:div>Alla stregua di quanto precisato, rileva non tanto l’omissione e/o lo scarso rilievo grafico dedicato all’assenza, quanto al <corsivo>device ex se</corsivo> considerato, di nicotina (circostanza, questa, in punto di fatto vera): quanto, piuttosto, la preordinata funzione di esso a consentire il consumo di tabacco.</h:div><h:div>Il consumatore, per l’effetto, avrebbe dovuto essere avvisato che il dispositivo in questione non presenta altra utizzabilità, se non con lo <corsivo>stick</corsivo> contenente tabacco: e se, conseguentemente, lo stesso non è un “prodotto da fumo”, il relativo acquisto non può che essere finalizzato al consumo di tabacco.</h:div><h:div>Proprio il divisato rapporto di interconnessione funzionale tra dispositivo e tabacco, rende il primo ineludibilmente preordinato al consumo del secondo, alla stregua di quel rapporto – dal Collegio già rappresentato – di reciproca implicazione, che avrebbe dovuto indurre l’operatore economico a rafforzare, con riferimento ai rischi per la salute notoriamente indotti dal consumo di tabacco, il corredo informativo del prodotto; ed a rappresentare con congrua (e, quindi, immediatamente percepibile sotto l’aspetto dimensionale) evidenza grafica le potenzialità nocive del fumo.</h:div><h:div>9. Omogenee carenze informative – riguardate <corsivo>sub specie</corsivo> della agevole visibilità – concernono poi l’inibizione all’acquisto da parte dei minori.</h:div><h:div>Nel quadro degli interventi suscettibili di dare immediatamente percepibilità all’<corsivo>age warning, </corsivo>va evidenziato che, come nella decisione dell’Autorità sottolineato, <corsivo>“l’avvertenza che il prodotto non poteva essere utilizzato dai minori, pur essendo presente nella Scheda-prodotto sul sito Amazon.it, non risultava adeguatamente ed immediatamente visibile, mentre era del tutto assente nella pagina store Glo di Amazon.it. Tale informazione, infatti, seppur presente nella Scheda-prodotto, non compariva nella parte della pagina che si può visualizzare immediatamente in una schermata del computer di normali dimensioni …, né vi era alcuna indicazione nell’immagine che compare nella Scheda. La scritta “non in vendita ai minori” risultava collocata più in basso, tra le ulteriori informazioni sul prodotto, non leggibili se non si scorre la pagina. Tale informazione non era, invece, affatto indicata nello store di Glo di Amazon. Nella stessa pagina dello store, dopo l’illustrazione del prodotto, il Dispositivo poteva essere aggiunto direttamente al “carrello” per l’acquisto, anche senza leggere l’alert per cui il prodotto non è destinato ai minori che era presente solo nella Scheda-prodotto”.</corsivo></h:div><h:div>Se non si ha modo, in quanto prospettata in maniera affatto probabilistica (e, conseguentemente, non solo indimostrata, quanto, piuttosto, indimostrabile), di prestare piena adesione all’affermazione di AGCM, secondo cui <corsivo>“l’informazione che un prodotto è vietato ai minori di diciotto anni costituisce un’indicazione fondamentale non solo per un minorenne, ma anche per un adulto, perché lo informa che quel prodotto presenta seri rischi per la salute. Tale informazione potrebbe, quindi, anche indurlo non solo a non acquistare il prodotto per un minore, ma anche a prestare particolare attenzione affinché questi non lo utilizzi in alcun modo”, </corsivo>ritiene invece il Collegio condivisibile la valutazione (sempre contenuta nel provvedimento sanzionatorio all’esame), secondo cui <corsivo>“risulta illecito – condizionando la scelta commerciale del consumatore – negare o non dare rilievo adeguato e non ambiguo all’informazione inerente alla presenza di nicotina nell’utilizzo dei Dispositivi, proprio in considerazione del fatto che essi vengono pubblicizzati come “alternativa alle sigarette”… . Il consumatore può essere, in tal modo, indotto all’acquisto di tali Dispositivi proprio per eliminare i rischi per la salute e l’effetto della dipendenza, che la nicotina crea”.</corsivo></h:div><h:div>10. In disparte la non totale condivisibilità di tratti motivazionali dell’avversata determinazione – la cui impostazione di fondo, comunque, appare affatto convincente – non può non convenirsi sull’assunto, per cui il <corsivo>“a BATI e a AEU IT non viene … negata o limitata in alcun modo la facoltà di decidere sulle modalità di presentazione delle due avvertenze, ma viene richiesto essenzialmente di prevederne la presenza, di garantirne la correttezza informativa e l’immediata e chiara leggibilità”.</corsivo></h:div><h:div>La pubblicizzazione dei dispositivi, conseguentemente, giammai avrebbe potuto <corsivo>“prescindere dalla loro funzionalità (il consumo di tabacco/nicotina) e dalle specifiche avvertenze necessarie per un loro uso consapevole e vietato ai minori”:</corsivo> conseguentemente atteggiandosi in termini di ingannevolezza l’induzione all’acquisto, non accompagnata da un chiaro, esauriente ed adeguato (ed anzi, alla stregua dei valori tutelati, accentuatamente esplicitato ed evidenziato anche sotto il profilo grafico e/o della collocazione sulle pagine web) riscontro informativo, in quanto tale, suscettibile di rappresentare – senza equivoci di sorta – che la scelta commerciale riguardava un prodotto comportante rischi per la salute o vietato ai minori.</h:div><h:div>11. Se, alla stregua di quanto precedentemente osservato, vanno disattese le doglianze di parte ricorrente relative alla contestata illiceità della condotta da quest’ultima posta in essere, va altresì respinta la doglianza relativa alla violazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, dedotta con riferimento alla sostenuta tardività dell’avvio del procedimento culminato con l’adozione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Nell’osservare come le condotte oggetto di contestazione infatti, siano state avviate nel settembre 2022 e siano state portate all’attenzione dell’Autorità con segnalazioni pervenute nel febbraio 2023, AGCM, a seguito di tali segnalazioni, ha avviato il procedimento nell’aprile 2023.</h:div><h:div>11.1 Sul punto soccorrono le statuizioni oggetto della recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (30 gennaio 2025, n. C-511/23), in tema di abuso di posizione dominante, la quale si è pronunciata su una questione pregiudiziale rimessa dalla Sezione (cfr. ordinanza, 1° agosto 2023 n. 12962).</h:div><h:div>Il giudice comunitario ha ricordato che “<corsivo>in assenza di una normativa specifica dell’Unione che disciplini i termini procedurali in materia di accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, spetta agli Stati membri adottare e applicare le norme procedurali nazionali in tale settore (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C-308/19, EU:C:2021:47, punti da 43 a 45)</corsivo>” (paragrafo 43); ha, però, soggiunto che “<corsivo>se è pur vero che l’adozione e l’applicazione di tali norme rientrano nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione. In forza del principio di effettività essi non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione di tale diritto e, per quanto riguarda in particolare il settore del diritto della concorrenza, essi devono assicurarsi che le norme che adottano o applicano non pregiudichino l’effettiva applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C-308/19, EU:C:2021:47, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)</corsivo>” (cfr. paragrafo 44).</h:div><h:div>Ha, quindi, osservato, sul piano ricostruttivo, che “<corsivo>al fine di determinare se una disciplina nazionale in materia di termini rispetti un siffatto equilibrio occorre prendere in considerazione, in particolare, la durata del termine di cui trattasi nonché l’insieme delle modalità della sua applicazione, quali la data a partire dalla quale inizia a decorrere, le modalità adottate per dare inizio al decorso di detto termine nonché quelle che consentono la sua sospensione o la sua interruzione (v., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C-308/19, EU:C:2021:47, punto 50, e del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 30)</corsivo>” (cfr. paragrafo 47).</h:div><h:div>Relativamente alla conduzione dei procedimenti sanzionatori, il giudice comunitario ha rilevato che “<corsivo>la fase di indagine preliminare, che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, è destinata non solo a consentire a tale istituzione di raccogliere tutti gli elementi pertinenti che confermino o meno l’esistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza, ma anche di prendere posizione sulla direzione che deve assumere il procedimento nonché sull’ulteriore seguito da riservare allo stesso (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, EU:C:2002:582, punto 182, nonché del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C-521/09 P, EU:C:2011:620, punto 113)</corsivo>” (cfr. paragrafo 53).</h:div><h:div>Ha, nondimeno, ribadito che “<corsivo>il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che deve essere pienamente osservato nel contesto dei procedimenti amministrativi rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Nel quadro di una procedura d’infrazione alle norme in materia di concorrenza, è la comunicazione degli addebiti che costituisce la garanzia essenziale a questo riguardo (v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 2017, Global Steel Wire e a./Commissione, C-457/16P e da C-459/16P a C-461/16P, EU:C:2017:819, punti 139 e 140; del 13 settembre 2018, UBS Europe e a., C-358/16, EU:C:2018:715, punto 60, nonché del 6 ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 56). Ciò è confermato dall’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2019/1, ai sensi del quale gli Stati membri provvedono a che, prima di adottare una decisione volta a constatare e ingiungere la cessazione di un’infrazione all’articolo 101 o 102 TFUE, le autorità nazionali garanti della concorrenza adottino una comunicazione degli addebiti</corsivo>” (cfr. paragrafo 55).</h:div><h:div>Quanto alla congruità e, dunque, alla giustificabilità del termine di avvio del procedimento sanzionatorio, la Corte ha sottolineato che “<corsivo>al fine di adempiere efficacemente il loro obbligo di applicare il diritto dell’Unione in materia di concorrenza, le autorità nazionali garanti della concorrenza devono essere in grado di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce ad esse indirizzate, disponendo, a tal fine, di un ampio margine di discrezionalità (v., per analogia, sentenze del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB, C-344/98, EU:C:2000:689, punto 46, nonché del 19 settembre 2013, EFIM/Commissione, C-56/12 P, EU:C:2013:575, punti 72 e 83)</corsivo>” (cfr. paragrafo 57): un assunto motivatamente supportato dalla considerazione secondo cui “<corsivo>il riconoscimento di un siffatto ampio margine di discrezionalità si giustifica anche alla luce della direttiva 2019/1, il cui articolo 5, paragrafi 1 e 2, prevede, in sostanza, che le autorità nazionali garanti della concorrenza debbano disporre delle risorse necessarie per consentire loro di svolgere indagini ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, di collaborare nell’ambito della rete europea della concorrenza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, di tale direttiva e di adottare decisioni dirette, in particolare, alla cessazione di un’infrazione a dette disposizioni nonché all’irrogazione di sanzioni</corsivo>” (cfr. paragrafo 58); e che “<corsivo>per essere in grado di svolgere tali compiti nel rispetto della loro indipendenza operativa, dette autorità, conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2019/1, devono avere il potere di definire le loro priorità. Come risulta dal considerando 23 di tale direttiva, questo potere mira a consentire a dette autorità di usare efficacemente le loro risorse e di potersi concentrare sulla prevenzione e sulla cessazione delle condotte anticoncorrenziali nel mercato interno</corsivo>” (cfr. paragrafo 59).</h:div><h:div>La Corte ha, pertanto, inferito “<corsivo>sia dalla finalità stessa della fase che precede la comunicazione degli addebiti in una procedura d’infrazione in materia di concorrenza, sia dall’ampio margine discrezionale di cui deve disporre un’autorità nazionale garante della concorrenza nell’organizzazione dell’ordine di priorità dei suoi procedimenti relativi all’applicazione dell’articolo 102 TFUE che, in tale fase del procedimento, una siffatta autorità dev’essere in grado non solo di procedere a tutte le misure istruttorie preliminari nonché alle valutazioni di fatto e di diritto spesso complesse, necessarie per valutare se l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio sia giustificato, ma anche di scegliere, in funzione del grado di priorità che, nell’esercizio della sua indipendenza operativa, intende accordare a una procedura d’infrazione in corso, il momento più opportuno per avviare, se del caso, la fase istruttoria in contraddittorio di quest’ultima</corsivo>” (cfr. paragrafo 60).</h:div><h:div>11.2 L’apprezzamento dell’opportunità del momento di avvio dei procedimenti sanzionatori, dunque, costituisce espressione del riconoscimento in capo all’Autorità garante della concorrenza “<corsivo>della facoltà di rinviare temporaneamente l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio in un determinato procedimento, sebbene essa abbia già accertato l’esistenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione</corsivo>” (cfr. paragrafo 61).</h:div><h:div>Pertanto, se è condivisibile affermare che <corsivo>“la durata eccessiva della fase che precede la comunicazione degli addebiti può influire sulle future possibilità di difesa delle imprese interessate, pregiudicando i loro diritti della difesa nell’ambito della fase istruttoria in contraddittorio della procedura d’infrazione avviata nei loro confronti</corsivo>” (cfr. paragrafo 64), nondimeno la previsione di un “<corsivo>termine fisso di 90 giorni”</corsivo>
				<corsivo>“rischia di obbligare l’AGCM a dover trattare in maniera indifferenziata l’insieme delle procedure d’infrazione di cui è investita, prendendo in considerazione non già le circostanze proprie di ciascuna procedura, ma seguendo unicamente un ordine cronologico, impedendole così di stabilire e attuare priorità per le sue procedure relative all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE”</corsivo> (cfr. paragrafo 67).</h:div><h:div>La Corte ha, quindi, statuito che <corsivo>“l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (ITE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, nonché l’articolo 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio di tale procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine con l’annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica”.</corsivo></h:div><h:div>11.3 Con sentenza 30 gennaio 2025, n. C-510/23 la Corte si è, pressoché specularmente, pronunciata in merito all’applicazione dell’art. 14 della legge 689/1981 in conseguenza del rinvio pregiudiziale disposto sempre dalla Sezione (ordinanza 2 agosto 2023, n. 13016), nell’ambito di un giudizio riguardante l’impugnazione di una sanzione irrogata ad una società di commercializzazione dei servizi di trasporto per una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b), e 22 del Codice del Consumo.</h:div><h:div>Con la pronuncia da ultimo indicata, il giudice comunitario ha sottolineato che “<corsivo>in assenza di una normativa specifica dell'Unione che disciplini i termini procedurali diretti a garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per contrastare le pratiche commerciali sleali e sanzionarle in maniera effettiva, proporzionata e dissuasiva, spetta agli Stati membri adottare e applicare le norme procedurali nazionali in tale settore (v., per analogia, sentenze del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C-308/19, EU:C:2021:47, punti da 43 a 45; del 13 luglio 2023, Napfény-Toll, C-615/21, EU:C:2023:573, punto 34, nonché del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C-38/21, C-47/21 e C-232/21, EU:C:2023:1014, punto 303)</corsivo>” (cfr. paragrafo 35); che gli Stati membri “<corsivo>devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione e, in forza del principio di effettività, essi non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione di tale diritto (v., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C-308/19, EU:C:2021:47, punto 46, nonché del 13 luglio 2023, Napfény-Toll, C-615/21, EU:C:2023:573, punti 35 e 47)</corsivo>” (cfr. paragrafo 36); che “<corsivo>la fissazione di termini procedurali ragionevoli per le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali è compatibile con il diritto dell'Unione. Siffatti termini ragionevoli sono infatti stabiliti nell'interesse sia delle imprese interessate sia di tali autorità, conformemente al principio della certezza del diritto, e non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione del diritto dell'Unione (v., per analogia, sentenze del 29 ottobre 2015, BBVA, C-8/14, EU:C:2015:731, punto 28, e del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C-308/19, EU:C:2021:47, punto 48)</corsivo>” (cfr. paragrafo 37).</h:div><h:div>Pertanto, “<corsivo>le norme nazionali che fissano i termini procedurali in materia di accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per contrastare le pratiche commerciali sleali devono far sì che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, le cause siano trattate entro un termine ragionevole, senza compromettere l'effettiva attuazione della direttiva 2005/29 nell'ordinamento giuridico interno (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C-308/19, EU:C:2021:47, punto 49)</corsivo>” (cfr. paragrafo 38); ed “<corsivo>occorre altresì tener conto delle peculiarità dei casi riguardanti la lotta contro le pratiche commerciali sleali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/29 e, in particolare, del fatto che tali casi possono richiedere una complessa analisi materiale ed economica (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C-308/19, EU:C:2021:47, punto 51)</corsivo>” (cfr. paragrafo 40); con la conseguenza che “<corsivo>ai fini della fissazione dei limiti temporali ragionevoli che si applicano ai procedimenti condotti dalle autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per contrastare le pratiche commerciali sleali e sanzionarle, il principio della certezza del diritto impone agli Stati membri di istituire una disciplina in materia di termini sufficientemente precisa, chiara e comprensibile che consenta a tutti gli attori coinvolti di conoscere con esattezza la portata degli obblighi loro imposti dalle norme di cui trattasi e di regolarsi di conseguenza (v., per analogia, sentenze dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, EU:C:2012:781, punto 49; del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C-39/20, EU:C:2021:435, punto 48, nonché del 7 marzo 2024, Die Länderbahn e a., C-582/22, EU:C:2024:213, punto 66)</corsivo>” (cfr. paragrafo 41).</h:div><h:div>La Corte ha, poi, ribadito che “<corsivo>il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione che deve essere pienamente osservato nel contesto dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Nel quadro di una procedura d'infrazione alle norme in materia di concorrenza, è la comunicazione degli addebiti che costituisce la garanzia essenziale a questo riguardo (v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 2017, Global Steel Wire e a./Commissione, C-457/16 P e da C-459/16 P a C-461/16 P, EU:C:2017:819, punti 139 e 140; del 13 settembre 2018, UBS Europe e a., C-358/16, EU:C:2018:715, punto 60, nonché del 6 ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 56)</corsivo>” (cfr. paragrafo 47); ha ribadito, soprattutto, la rilevanza dell’apprezzamento dell’opportunità del momento di avvio dei procedimenti sanzionatori (cfr. paragrafo 52) e la reiezione della tesi favorevole all’affermazione di un “<corsivo>ordine puramente cronologico, senza che essa possa tener conto delle peculiarità inerenti a ciascun caso</corsivo>”.</h:div><h:div>Ha concluso statuendo che “<corsivo>gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all'impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell'asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito, e, dall'altro, sanziona l'inosservanza di tale termine con l'annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d'infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest'ultima di avviare una nuova procedura d'infrazione riguardante la stessa pratica</corsivo>”.</h:div><h:div>11.4 Nel soggiungere che, con ordinanza del 14 maggio 2025, n. 4151, la VI Sezione del Consiglio di Stato – nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la deliberazione dell’AGCM di accertamento di una “<corsivo>intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consistente in un'intesa orizzontale segreta di ripartizione del mercato avente ad oggetto il condizionamento della Gara Servizi n. 1/2019”</corsivo> e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a tre imprese – ha nuovamente disposto un rinvio pregiudiziale finalizzato ad ottenere la delibazione sulla legittimità comunitaria della disciplina del “<corsivo>termine ragionevole per l’avvio del procedimento istruttorio”, </corsivo>esclude il Collegio la presenza dei presupposti per operare un nuovo rinvio al Giudice eurounitario, ovvero per disporre la sospensione impropria del presente giudizio nell’attesa della pronunzia in ordine alla questione, come da ultimo sollevata dal Giudice d’appello.</h:div><h:div>Nel<corsivo>
				</corsivo>disporre il (nuovo) rinvio pregiudiziale al giudice comunitario, il Consiglio di Stato ha, in particolare, dato conto, oltre che delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-511/2023:</h:div><h:div>- che “<corsivo>anche la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 151/2021, pronunciata in relazione ad una controversia sul termine per l’esercizio del potere sanzionatorio, nel rilevare l’insufficienza del solo termine quinquennale di prescrizione, ha affermato che: “in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo, come evidenziato da questa Corte, impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti (sentenza n. 5 del 2021), ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell’esercizio del potere. Ciò in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell’esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell’interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale.”. Per poi aggiungere che “la predefinizione legislativa di un limite temporale (…) il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali sopra richiamati”, ossia con gli artt. 24 e 97 Cost.</corsivo>”;</h:div><h:div>- che “<corsivo>l’annullamento del provvedimento adottato oltre il termine, senza che debba essere provata la concreta lesione del diritto di difesa, soddisfa le esigenze di certezza giuridica ed il diritto di difesa in considerazione delle seguenti circostanze: la necessità della prova, caso per caso e a posteriori, di una lesione concreta del diritto di difesa potrebbe privare la previsione del termine della sua fondamentale funzione di garanzia della certezza, in chiave di tutela dell’interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, al cui soddisfacimento il termine è parimenti preposto; come affermato dalla Corte di Giustizia, la ragionevolezza del termine deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso (Corte di Giustizia, 30 gennaio 2025, in C-310 e 311/2023), tra le quali può tenersi conto anche della possibilità per le parti di difendersi; in altri termini, il rispetto del diritto di difesa è già uno dei vari parametri in base ai quali apprezzare la ragionevolezza del termine, il cui inutile decorso può quindi far presumere la lesione del diritto medesimo</corsivo>”;</h:div><h:div>- che, dunque, “<corsivo>dal momento che la violazione del termine costituisce un forte indice presuntivo della lesione del diritto di difesa, potrebbe risultare in ogni caso eccessivo onerare la parte privata, oltre che della prova della violazione del termine, anche dell’effettivo pregiudizio al proprio diritto di difesa. Ciò d’altronde trova riscontro anche nella considerazione secondo cui “più tempo trascorre tra una misura di indagine preliminare e la comunicazione degli addebiti, tanto più diviene probabile che eventuali prove a discarico riguardanti l’infrazione addebitata in tale comunicazione non possano più essere acquisite o possano esserlo soltanto con difficoltà” (punto 64 della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia in C-511/23)</corsivo>”.</h:div><h:div>Ha, quindi, chiesto una pronuncia sulla seguente questione pregiudiziale: “<corsivo>se l’art. 101 TFUE e la Direttiva (UE) 2019/1 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che prevede l’annullamento quale conseguenza automatica della violazione del termine ragionevole per l’avvio del procedimento istruttorio, senza che debba essere accertata l’effettiva lesione del diritto di difesa; o, in subordine, se essi ostano ad una normativa nazionale che, in presenza della violazione del termine ragionevole per l’avvio del procedimento istruttorio, onera l’Autorità (e non le imprese) della prova ulteriore che la violazione del predetto termine abbia leso in concreto il diritto di difesa”</corsivo>.</h:div><h:div>Peraltro, va osservato come la vicenda euro-ermeneutica dell’art. 14 della legge 689/1981 sia assai complessa: difatti, dopo la rimessione della questione da parte di questo Tribunale (cfr. TAR Lazio, 1° agosto 2023, n. 12962, inerente ad un presunto abuso di posizione di dominante), il giudice d’appello ha sollevato analoga questione in relazione ad un’intesa anticoncorrenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2024, n. 6057); nondimeno, dopo la citata pronuncia della Corte di giustizia (30 gennaio 2025, causa C-511/23) il Consiglio di Stato ha, in relazione all’illecito di cui all’art. 101 TFUE, nell’ordine (cronologico), da un lato, confermato l’interesse ad una decisione sulla propria rimessione del luglio 2024 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2025, n. 1789), da un altro, deciso una controversia nel senso indicato dalla Corte (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2025, n. 2979) e, da un altro lato ancora, interpellato nuovamente il giudice europeo a mezzo della ricordata ordinanza del maggio 2025.</h:div><h:div>11.5 A (inevitabilmente parziale) consuntivo delle questioni interpretative pendenti, viene in rilievo, quale primo profilo, la sindacabilità circa la ragionevolezza del termine di avvio del procedimento anche quando siano (formalmente) superati i 90 giorni dalla (originaria; intermedia; ultima; sopravvenuta) segnalazione circostanziata di elementi necessari alla configurazione di un illecito concorrenziale, e, di riflesso, la compatibilità della soluzione eletta con il diritto comunitario; e, in seconda battuta, il profilo dell’accertamento della violazione delle garanzie procedurali e sostanziali cui è sotteso l’esercizio del diritto di difesa: profilo che allude alla ripartizione dell’onere probatorio nel giudizio di impugnazione per l’annullamento delle sanzioni irrogate.</h:div><h:div>Tanto rappresentato, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui qualora “<corsivo>la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o (…) la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbî» il giudice nazionale non è tenuto a rimettere la questione ai sensi dell’art. 267 Tfue</corsivo>” (cfr. Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 2021, causa C-561/19): il che depone per la sussistenza dei presupposti per definire la presente controversa in disparte dalla pendenza del pronunciamento, da ultimo, richiesto dal Consiglio di Stato e, salva, in ogni caso, qualsiasi valutazione circa la pertinenza e rilevanza dei profili sottoposti alla (nuova e futura) delibazione del giudice comunitario ai fini dell’odierno decidere: giudizio che riguarda un’intesa anticoncorrenziale e non una pratica commerciale scorretta, come nell’odierno giudizio.</h:div><h:div>Allo stato della giurisprudenza, in particolare, sono emerse due, distinte, posizioni all’interno della VI Sezione del Consiglio di Stato in tema di pratiche commerciali scorrette.</h:div><h:div>Secondo un primo indirizzo, “<corsivo>le procedure istruttorie finalizzate alla irrogazione di sanzioni previste dal Codice del Consumo sono disciplinate dal Regolamento di cui alla delibera AGCM n. 25411 del 1° aprile 2015. In particolare, con la sentenza n. 8155/2021 (cui si rinvia), dopo aver premesso che il potere sanzionatorio dell’AGCM, in materia, trova fondamento nell’art. 27, comma 1, del D. L.vo n. 206/2005, e che tale previsione richiama la L. n. 689/81 limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli artt. 26, 27, 28 e 29, ha ritenuto che alle procedure istruttorie di che trattasi non si applica l’art. 14 della L. n. 689/81. (…) Dipoi, la decisione citata ha esaminato le norme contenute nel Regolamento di cui alla delibera AGCM n. 25411 del 1° aprile 2015 - in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 7 -, per giungere ad affermare che il termine di 180 giorni fissato dall’art. 6 del Regolamento dell’AGCM approvato con delibera 1 aprile 2015, n.25411, deve considerarsi perentorio in considerazione della natura afflittiva delle sanzioni di che trattasi, e del resto è la norma stessa a prevedere che l’unico caso in cui il termine in questione può di fatto allungarsi consegue alla richiesta di informazioni da parte dell’AGCM, alla quale è collegato espressamente un effetto interruttivo del termine</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 dicembre 2024, n. 9614).</h:div><h:div>Nella medesima sentenza n. 9641/2024, tuttavia, si è dato conto che “<corsivo>il Collegio non ignora che la Sezione in altra occasione (cfr. in particolare, le sentenze nn. 4694/2022, 8491/2021, 738/2021) ha ritenuto l’art. 14 della L. n. 689/81 applicabile alle procedure in argomento</corsivo>”; pronunce nelle quali l’orientamento contrario all’applicabilità dell’art. 14, “<corsivo>mai del tutto pacifico (vedi Cons. Stato, VI, 29 maggio 2018, n.3197), è stato oggetto di profonda e meditata rivisitazione (da ultimo, Cons. Stato, VI, 21 gennaio 2020 n. 512; id., VI, 17 novembre 2020 n. 7153), che ha portato ad affermare come il termine per la contestazione delle violazioni amministrative abbia pacificamente natura perentoria avendo la precisa funzione di garanzia di consentire un tempestivo esercizio del diritto di difesa; precisando che l'ampia portata precettiva della disposizione sia esclusa soltanto dalla presenza di una diversa regolamentazione da parte di fonte normativa, pari ordinata, che per il suo carattere di specialità si configuri idonea ad introdurre deroga alla norma generale e di principio</corsivo>” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2021, n. 738); ma è stato, comunque, è stato escluso qualsiasi automatismo decadenziale, essendosi, piuttosto, evidenziato che “<corsivo>il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 13 marzo 2020, n.1832)</corsivo>” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4694).</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio, innanzi tutto, è imprescindibile richiamare la distinzione tra la regolazione delle pratiche commerciali scorrette e quella riguardante le intese restrittive della libertà di concorrenza.</h:div><h:div>Una distinzione la cui rilevanza è nel rilievo che la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette può contare su un peculiare termine di conclusione del procedimento e, quanto al termine di avvio del procedimento, potrebbe essere integrata dalla previsione – non pacifica nella giurisprudenza – di cui all’art. 14 della legge 689/1981 (infatti, l’art. 27, comma 13 del Codice del Consumo richiama unicamente i primi dodici articoli della legge di depenalizzazione (oltre agli artt. 26, 27, 28 e 29 della legge 689/1981): cosicché, resterebbe opinabile che l’art. 14 della legge 689/1981 possa incidere sull’attività di tutela del consumatore da parte dell’AGCM, come, del resto statuito in passato da Consiglio di Stato, sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4392); mentre, per quanto concerne le intese anticoncorrenziali, si registra che il DPR 217/1998 non contempla una previsione generale di un termine di conclusione del procedimento, rimettendone la fissazione, volta per volta, alla valutazione discrezionale dell’organo procedente, in ragione delle caratteristiche e della complessità della vicenda sottoposta al suo esame.</h:div><h:div>Sul piano della certezza del quadro positivo, non è ad ogni modo revocabile in dubbio che le procedure istruttorie finalizzate alla irrogazione di sanzioni previste dal Codice del Consumo sono disciplinate dal Regolamento di cui alla delibera AGCM n. 25411 del 1° aprile 2015.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 6 di tale Regolamento “<corsivo>il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con l'istanza di intervento di cui all'articolo 4, avvia l'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di pubblicità ingannevoli o comparative illecite, di cui al decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali scorrette, di cui al Codice del Consumo. L'avvio dell'istruttoria è disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento e tale termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse</corsivo>”.</h:div><h:div>Applicando tale disposizione, la tesi della ricorrente risulta infondata, a fronte della scansione temporale degli eventi che hanno interessato il corso del procedimento, suscettibili di escludere che l’Autorità sia incorsa in alcuna decadenza; sotto altro profilo, dovendo ulteriormente osservarsi come, nel corso del procedimento, sia stato pienamente garantito il diritto di difesa delle parti coinvolte, assecondando (peraltro in tempi quanto mai contenuti) le richieste di audizioni e l’esplicarsi del contraddittorio mediante l’esame delle memorie difensive a più riprese depositate.</h:div><h:div>12. Omogeneamente non persuasive si rivelano le censure rivolte avverso la determinazione dell’ammontare dell’irrogata sanzione pecuniaria.</h:div><h:div>12.1 Nel richiamare le indicazioni, sul punto, offerte dalla motivazione del provvedimento (cfr. <corsivo>supra, sub</corsivo> 6.3), esclude il Collegio che la commisurazione della sanzione si presti a fondato rilievo.</h:div><h:div>L’Autorità ha, infatti, dato conto nella motivazione del provvedimento della durata temporale degli effetti della condotta, oltre che, ovviamente, della gravità della stessa in ragione dei suoi significativi effetti per la libertà negoziale dei consumatori.</h:div><h:div>Si aggiunga che la sanzione comminata deve consistere in un <corsivo>quantum</corsivo>, il quale soddisfi l’ontologica finalità deterrente (speciale e generale), atteso che le sanzioni per le pratiche commerciali scorrette, oltre alla funzione meramente persecutoria, devono comunque garantire l’effettivo perseguimento della finalità primaria, che è quella di scoraggiare la reiterazione di comportamenti analoghi.</h:div><h:div>Nei limiti della discrezionalità intestata all’Autorità, il relativo <corsivo>quantum</corsivo> sanzionatorio risulta dunque esser stato individuato in modo proporzionato e ragionevole, tenendo conto di tutti i potenziali fattori di incidenza negativa e positiva sulla relativa commisurazione.</h:div><h:div>12.2 Né si presta a condivisione la censura, secondo cui sarebbe stata preclusa, in ragione della collocazione temporale della fase originativa della condotta contestata, la determinazione dell’importo della sanzione, con riferimento al limite edittale, di cui al modificato art. 27, comma 9, del Codice del consumo.</h:div><h:div>Nell’osservare come si sia in presenza di un illecito ad esecuzione continuata, la sanzionabilità della condotta va apprezzata nel momento conclusivo della stessa, nel caso in esame temporalmente collocabile in epoca successiva al 2 aprile 2023, data di entrata in vigore della novella normativa.</h:div><h:div>In ogni caso, la commercializzazione del secondo prodotto (Hyper Air), è intervenuta successivamente a tale data, venendosi quindi a collocare interamente all’interno della vigenza del modificato quadro sanzionatorio.</h:div><h:div>13. Il ricorso, siccome infondato, va conclusivamente respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente British American Tobacco Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delle spese di lite, complessivamente liquidate nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge; spese compensate nei confronti dell’Associazione U.Di.Con.Sap.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/06/2025"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Roberto Politi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>