<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="accesso test personalità" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240472820240926220105402" id="20240472820240926220105402" modello="3" modifica="23/10/2024 11:42:33" pdf="0" ricorrente="Maria Carmela Losavio" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="04728"/><fascicolo anno="2024" n="18647"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240472820240926220105402.xml</file><wordfile>20240472820240926220105402.docm</wordfile><ricorso NRG="202404728">202404728\202404728.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\652 Maria Cristina Quiligotti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia Piemonte</firma><data>23/10/2024 11:42:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente</h:div><h:div>Claudia Lattanzi,	Consigliere</h:div><h:div>Silvia Piemonte,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del silenzio-rigetto formatosi sulla seguente istanza di accesso agli atti: </h:div><h:div>A- Richiesta di accesso agli atti per “copia integrale del TEST MMPI-2”, eseguito presso il G.I.L., con la psicologa dott.ssa -OMISSIS-, in via Jacobini n. 6, durante una delle sedute di valutazione, avviata dal Servizio Sociale di Roma XIV, dietro disposizioni del Tribunale dei Minori, con Decreto n. 4673/2023 del 28.04.2023, presentata dalla ricorrente in data 14-2-2024. </h:div><h:div>e per il conseguente accertamento e la declaratoria</h:div><h:div>del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con le istanze di cui sopra.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4728 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Roccaforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Giunti Psychometrics Holding S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Petrocelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e di Giunti Psychometrics Holding S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente agisce ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sulla propria istanza di accesso inoltrata via pec in data 14 febbraio 2024 alla Asl Roma 1.</h:div><h:div>In particolare espone la ricorrente che con tale istanza ha richiesto all’Amministrazione intimata di estrarre “<corsivo>copia integrale dei test MMPI-2</corsivo>”, somministrati a lei e a -OMISSIS- durante uno degli incontri valutativi con la dott.ssa -OMISSIS- presso la sede di Asl Roma 1 e che tuttavia la Asl, nel dare riscontro all’istanza, ha inviato non la copia integrale dei test, ma soltanto i Report dei Test MMPI-2. Pertanto, ritenendo il riscontro incompleto, la stessa ricorrente ha inviato un sollecito alla Asl, che è rimasto inevaso.</h:div><h:div>1.1 Si duole pertanto la ricorrente dell’illegittimità per violazione di legge (art. 24 e 97 Cost., artt. 22 e 24 l.n. 241 del 1990) del silenzio serbato dall’Amministrazione ed insiste perché sia dichiarato il proprio diritto a poter estrarre copia integrale dei Test MMPI-2 comprensivi “<corsivo>dell’esplicitazione delle proposizioni linguistiche di cui si compongono gli stessi test eseguiti, consistenti in 567 item (quesiti) a risposta dicotomica</corsivo>”.</h:div><h:div>Evidenzia nel ricorso che la necessità di visionare gli atti ed estrarne copia rinviene dal consentire alla stessa ricorrente di meglio difendere i propri diritti ed interessi nel procedimento pendente innanzi alla Corte di appello di Roma RG. 50897/2023 ed anche in quello innanzi al Tribunale di minori di Roma R.G. 1696/2022, poiché anche sulla base del test in questione è stata redatta una relazione psicologica sulla sua personalità.</h:div><h:div>2. Si è costituita la Asl Roma 1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato poiché l’Amministrazione ha evaso sia l’istanza di accesso fornendo il Report dei test MMPI-2, sia il successivo sollecito, inviando un riscontro al sig. -OMISSIS-che aveva formulato l’istanza di accesso insieme alla odierna ricorrente. </h:div><h:div>In quest’ultimo riscontro, riportando in calce la mail della dott. -OMISSIS-, si specifica che:</h:div><h:div>“<corsivo>I questionari forniti con nota GIL (Prot. 42323 del 14/03/2024) sono stati estrapolati, previo SCORING automatizzato, direttamente dal sito GIUNTI testing, piattaforma su cui i due Utenti hanno compilato il test MMPI-2 attraverso la formula "Somministrazione in presenza".</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Relativamente alle risposte date, proprio perché dicotomiche, esse prevedono due sole alternative di risposta: Vero o Falso. Gli utenti possono autonomamente visionare le risposte da loro fornite nella documentazione già inviata (Pagine 25 e 26 del Test MMPI-2 di -OMISSIS-e pagine 26 e 27 del test MMPI-2 di -OMISSIS-) laddove 1 sta per Vero e 2 sta per Falso.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Relativamente al tempo a disposizione per la compilazione si sottolinea che il test MMPI-2 non prevede un tempo prestabilito a disposizione dell'utenza.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In questo caso la Sig.ra -OMISSIS-ha impiegato 1 ora e 32 minuti per completare il test, mentre il Sig. -OMISSIS-ha impiegato 2 ore e 45 minuti per concludere la della medesima prova.”</corsivo></h:div><h:div>La Asl ha chiarito inoltre di non essere in possesso dei test compilati.</h:div><h:div>3. Con ordinanza del 10 luglio 2024 n. 13922 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Psychometrics s.r.l. in quanto detentrice della documentazione richiesta, risultante non in possesso della Asl.</h:div><h:div>4. Con memoria depositata il 9 settembre 2024 la Società Giunti Psychometrics s.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2024 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.</h:div><h:div>7. Preliminarmente occorre rilevare che nessun silenzio o inerzia può essere addebitato alla Asl poiché la stessa ha dato riscontro alla ricorrente sia con riferimento all’istanza di accesso iniziale, sia al successivo sollecito (per il quale erano stati indicati più indirizzi mail sui quali inviare la risposta tra cui quello del sig. -OMISSIS-), trasmettendo la documentazione in proprio possesso e dando le informazioni rese disponibili dalla psicologa che ha eseguito la valutazione della ricorrente.</h:div><h:div>8. La questione che si pone è dunque quella relativa alla possibilità di esercitare l’accesso ai sensi dell’art. 22 e ss della l. n. 241 del 1990 al testo integrale di tutte le 567 domande costituenti il <corsivo>Minnesota Multiphasic Personality Inventory</corsivo> (“MMPI”), ossia un questionario di personalità clinico, utilizzato da psicologi, psichiatri, neurologi e altri professionisti, quale ausilio nel rendere le loro valutazioni e diagnosi.</h:div><h:div>Si tratta di uno strumento di <corsivo>assessment</corsivo> standardizzato, basato su brevi frasi descrittive in prima persona in forma per lo più affermativa (es. “Ho un buon appetito”; “Mi sveglio fresco e riposato quasi tutte le mattine”; “Penso che mi piacerebbe lavorare come bibliotecario”; “Vengo facilmente svegliato dai rumori”), il cui contenuto può riguardare direttamente o indirettamente sintomi legati ai principali disturbi di interesse psichiatrico o psicologico (depressione, ansia, schizofrenia, ecc…), e alle quali il paziente è chiamato a rispondere con un “vero” o con un “falso”, senza limitazioni di tempo. </h:div><h:div>Il test si compone di n. 567 quesiti a risposta dicotomica, numerati in modo progressivo, continuo e univoco da 1 a 567, che forniscono indicazioni misurabili secondo “scale” relative all’accuratezza e sincerità nelle risposte, ai profili più significativi della personalità, ai problemi clinici e disturbi.</h:div><h:div>La valutazione finale è sempre rimessa al professionista che, facendo uso delle proprie competenze, analizza a sua volta le indicazioni fornite dal test e formula la propria diagnosi.</h:div><h:div>La Società Giunti titolare del diritto di esclusiva nella diffusione e vendita dei test in questione, quali opere dell’ingegno oggetto della protezione di cui alla L. 633/1941, dell’accordo TRIP’s della WTO del 1994 e del WIPO Copyright Treaty (WTC) di Ginevra del 1996, ha opposto all’ostensione il proprio diritto alla tutela della proprietà intellettuale.</h:div><h:div>9. Nel caso di specie viene comunque all’evidenza una preliminare peculiarità.</h:div><h:div>Il test è stato infatti somministrato alla odierna ricorrente dalla psicologa della Asl, quale strumento di valutazione utilizzato dalla professionista a suo supporto per la redazione della diagnosi sulla valutazione della personalità della odierna ricorrente.</h:div><h:div>La professionista ha svolto tale attività in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 4 aprile 2023 n. 1696/22/VG, riferito ai minori -OMISSIS-, con il quale si disponeva “<corsivo>l’avvio dei genitori alla valutazione del profilo di personalità e delle competenze genitoriali, anche in vista di un intervento di supporto presso il consultorio…</corsivo>”.</h:div><h:div>La professionista incaricata dalla Asl di svolgere tale valutazione ha dunque ritenuto di avvalersi del supporto del test in questione, somministrandolo ai genitori dei minori nella modalità in presenza, direttamente sul dispositivo (computer) della stessa. </h:div><h:div>Tale peculiarità esclude che nella fattispecie in questione possano trovare applicazione le norme sul procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241 del 1990, tra cui quelle sull’accesso documentale, trattandosi di una valutazione effettuata dalla professionista in esecuzione di un provvedimento giudiziario ed avente rilevanza nell’ambito del giudizio in corso innanzi al Tribunale per i minori.</h:div><h:div>Va dunque in quella sede contestata la valutazione della psicologa ed eventualmente la validità scientifica del test da questa utilizzato, contestazione rispetto alla quale -per il vero- la conoscenza dei singoli item (peraltro piuttosto banali, se estrapolati dal contesto e dal metodo valutativo applicato) non appare neppure necessaria, dovendosi primariamente porre nel dubbio la validità scientifica del metodo applicato attraverso il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (“MMPI”), quale supporto per i medici nella loro attività di diagnosi.</h:div><h:div>Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>10. Le spese possono essere compensate in ragione della novità e peculiarità della questione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/09/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Silvia Piemonte</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>