<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240458320250625115045936" descrizione="" gruppo="20240458320250625115045936" modifica="30/06/2025 13:23:42" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Amazon Eu S.À R.L." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="04583"/><fascicolo anno="2025" n="12938"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240458320250625115045936.xml</file><wordfile>20240458320250625115045936.docm</wordfile><ricorso NRG="202404583">202404583\202404583.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2024\202404583\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Politi</firma><data>30/06/2025 13:23:42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Politi</firma><data>29/06/2025 16:52:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Ugo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della delibera di AGCM prot. n. 0021874 del 14 febbraio 2024, ricevuta dalla ricorrente tramite posta elettronica certificata in pari data, emessa ad esito del procedimento PS12524, nella parte in cui la ricorrente è stata sanzionata per una pretesa pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21, commi 1, lettera b), 3 e 4, e 22, commi 2 e 4, lettera a) del D.Lgs. 206/2005, nonché di ogni atto e parere ad essa presupposto, connesso o consequenziale, tra cui, per quanto necessario, in via esemplificativa e non esaustiva:</h:div><h:div>- la nota di AGCM prot. n. 0036994 del 17 aprile 2023 ad oggetto “<corsivo>Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo) nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° Aprile 2015”;</corsivo></h:div><h:div>- la nota di AGCM prot. n. 0039716 del 27 aprile 2023 ad oggetto “<corsivo>Integrazione soggettiva della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015”;</corsivo></h:div><h:div>- la nota di AGCM prot. n. 0062340 del 20 luglio 2023 ad oggetto “<corsivo>Integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo) nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° Aprile 2015 e contestuale richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento”;</corsivo></h:div><h:div>- la nota di AGCM prot. n. 0061813 del 19 luglio 2023 ad oggetto “<corsivo>Istanza di assunzione degli impegni, presentata ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), nonché dell’art. 9 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015”;</corsivo></h:div><h:div>- la nota di AGCM prot. n. 0086449 del 25 ottobre 2023 ad oggetto “<corsivo>Istanza di assunzione degli impegni, presentata ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), nonché dell’art. 9 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015”;</corsivo></h:div><h:div>- la nota di AGCM prot. n. 0094267 del 15 novembre 2023 ad oggetto “<corsivo>Comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS12524”.</corsivo></h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4583 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Amazon EU S. à r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Berliri, Francesca Angeloni, Emanuela Cocco, Stefano Maccauro e Eugenia Gambarara, presso il quale lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Venezia, n. 11, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Unione Nazionale Consumatori, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>- Associazione U.Di.Con. Aps, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato Patera e Giuseppe Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>British American Tobacco Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Associazione U.Di.Con. Aps;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con comunicazione notificata in data 17 aprile 2023, AGCM ha informato Amazon Service Europe S. à r.l. e Amazon Italia Customer Services s.r.l. dell'avvio di un procedimento volto a verificare la sussistenza di una presunta violazione degli artt. 20, 21 par. 1 lett. b), par. 3 e 4, art. 22 par. 2 e 4 lett. a) del D.Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo") in relazione alla vendita sul Negozio Amazon del dispositivo elettronico scalda-tabacco “Glo Hyper X2” (ossia, un dispositivo che riscalda, anziché bruciare, uno <corsivo>stick </corsivo>monouso, prodotto da British American Tobacco Italia S.p.A. - BATI).</h:div><h:div>Nel precisare che tale prodotto, venduto sul Negozio Amazon, è solo il dispositivo e non include gli <corsivo>stick </corsivo>che non sono ivi in vendita, parte ricorrente evidenzia che il giorno successivo alla notifica della comunicazione di avvio:</h:div><h:div>- veniva rimosso ogni riferimento all'assenza di nicotina o tabacco dalla descrizione del prodotto (in proposito, BATI, in qualità di produttore dello stesso e fornitore, ha autonomamente implementato le suddette modifiche nelle Pagine Prodotto relative ai dispositivi “Glo Hyper X2” disponibili sul Negozio Amazon):</h:div><h:div>- BATI ha inoltre aggiunto, come seconda informazione disponibile ai clienti nella Pagina Prodotto del dispositivo “Glo Hyper X2” (subito dopo il divieto di vendita ai minori) il seguente <corsivo>disclaimer: </corsivo>"<corsivo>questo prodotto, quando usato con i relativi stick di tabacco, non è privo di rischi e fornisce nicotina".</corsivo></h:div><h:div>Dopo aver rigettato gli impegni proposti da Amazon, in quanto <corsivo>“nel caso di specie … sussiste l’interesse dell’Autorità a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione in considerazione della novità dei dispositivi, oggetto delle campagne promozionali in esame, della rapida diffusione sul mercato di tali prodotti innovativi, nonché della rilevanza della condotta che riguarda la tutela della salute dei consumatori, in particolare dei soggetti più vulnerabili”, </corsivo>AGCM procedeva, poi, ad estendere l’oggetto del procedimento, inizialmente limitato al dispositivo “Glo Hyper X2”, anche all’attività promozionale e di vendita del prodotto BATI denominato “Glo Hyper Air”; in quanto, secondo la stessa Autorità, per ciò che più strettamente riguarda il Negozio Amazon, il <corsivo>disclaimer </corsivo>“<corsivo>Questo prodotto, quando usato con i relativi stick di tabacco, non è privo di rischi e fornisce nicotina” </corsivo>non sarebbe risultato immediatamente visibile ai consumatori, essendo necessario cliccare sul menu a tendina “Descrizione completa” per poterlo visualizzare e non sarebbe stato correttamente indicato il divieto di vendita ai minori.</h:div><h:div>L’Autorità, dopo aver rigettato un nuovo complesso di impegni presentati da Amazon, concludeva il procedimento adottando l’avversata determinazione, con la quale:</h:div><h:div>- veniva riconosciuta l’estraneità di Amazon Service Europe S. à r.l. (ASE) e Amazon Italia Customer Services s.r.l. (AICS) alla vicenda in esame e considerata cessata la condotta contestata;</h:div><h:div>- veniva irrogata nei confronti della ricorrente la sanzione di Euro 1.000.000,00 per aver <corsivo>“posto in essere una pratica commerciale ingannevole, consistente nella omissione, mancata evidenziazione, ingannevolezza, nella promozione dei prodotti a tabacco riscaldato, Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, di due informazioni rilevanti inerenti al consumo di nicotina e alla destinazione d’uso del prodotto ai consumatori di età superiore ai 18 anni”;</corsivo></h:div><h:div>- veniva, da ultimo, condannata BATI al pagamento di Euro 6.000.000,00 per la pretesa ingannevolezza dell’attività promozionale dei medesimi prodotti attraverso vari canali di comunicazione (cartelloni pubblicitari, spot cinematografici, sito <corsivo>web </corsivo>di BATI) e ordinata la cessazione della condotta illecita ancora in essere relativa alla presenza, sul sito glo.it, del <corsivo>claim </corsivo>sul consumo di nicotina legato ai dispositivi.</h:div><h:div>2. A sostegno della proposta impugnativa, sono stati dedotti i seguenti argomenti di censura:</h:div><h:div><corsivo>2.1) ASSENZA DI OBBLIGHI INFORMATIVI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e degli artt. 5, 6 e 7 della Direttiva 2005/29/CE. Violazione della Legge 165/1962, del R.D. 2316/1934 e del D.Lgs. 6/2016. Violazione dell’art. 7 CEDU. Violazione dei principi di legalità, prevedibilità e certezza del diritto. Violazione delle regole sul giusto procedimento e dei principi di efficienza, proporzionalità, buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per grave carenza di motivazione e di istruttoria, carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia e contraddittorietà manifeste. Sviamento di potere.</corsivo></h:div><h:div>Secondo quanto sostenuto da AGCM, Amazon non avrebbe adeguatamente fornito nella Pagina Prodotto “<corsivo>due informazioni rilevanti inerenti al consumo di nicotina e alla destinazione d’uso del prodotto ai consumatori di età superiore ai 18 anni” </corsivo>(punto 98).</h:div><h:div>Sulla base di quanto argomentato dall’Autorità, “<corsivo>le avvertenze fondamentali che i professionisti devono veicolare ai consumatori nella vendita di prodotti da fumo, quali quelli qui in esame, sono i) la nocività del consumo di tabacco/nicotina e ii) la circostanza che il prodotto non è destinato ai minori. Quest’ultima avvertenza riguarda gli stick di tabacco da utilizzarsi necessariamente con i Dispositivi in esame. Conseguentemente, i minori di 18 anni, non potendo utilizzare gli stick, non potrebbero nemmeno fruire del Dispositivo”</corsivo>.</h:div><h:div>La prospettazione di parte ricorrente muove dal presupposto che la tesi di AGCM sia inficiata da un “fraintendimento” del contesto normativo di riferimento, atteso che le informazioni “omesse” da Amazon nei confronti dei consumatori sarebbero previste dalla normativa sui prodotti da fumo del tabacco che, per scelta del legislatore, non trova applicazione ai dispositivi elettronici scalda-tabacco, quali i prodotti “Glo Hyper X2” e “Glo Hyper Air” di cui trattasi (operando, quanto ai relativi <corsivo>stick, </corsivo>ove contenenti tabacco/nicotina).</h:div><h:div>Nel caso di specie, il prodotto venduto da Amazon è soltanto il dispositivo, senza <corsivo>stick, </corsivo>dal momento che Amazon EU vieta la vendita di tali prodotti da tabacco sul Negozio Amazon.</h:div><h:div>I dispositivi elettronici scalda-tabacco, in particolare, funzionano riscaldando uno <corsivo>stick </corsivo>monouso, anziché bruciarlo come la sigaretta tradizionale. Quindi, tabacco e nicotina possono eventualmente (ma non sempre) essere presenti negli <corsivo>stick </corsivo>(che non sono mai stati venduti sul Negozio Amazon), ma mai nel dispositivo in sé considerato, venduto e pubblicizzato separatamente dagli <corsivo>stick</corsivo>.</h:div><h:div><corsivo>2.2) CHIAREZZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE AI CONSUMATORI – Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e degli artt. 5, 6 e 7 della Direttiva 2005/29/CE. Violazione della Legge 165/1962, del R.D. 2316/1934 e del D.Lgs. 6/2016. Violazione dell’art. 7 CEDU. Violazione dei principi di legalità, prevedibilità e certezza del diritto. Violazione delle regole sul giusto procedimento e dei principi di efficienza, proporzionalità, buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per grave carenza di motivazione e di istruttoria, carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia e contraddittorietà manifeste.</corsivo></h:div><h:div>La gravata determinazione, sarebbe inoltre illegittima, atteso che Amazon, nell’ottica di garantire un’ampia tutela del consumatore, aveva fornito sul Negozio Amazon, già prima dell’avvio del procedimento, informazioni chiare e complete sui possibili rischi connessi all’utilizzo dei dispositivi “Glo Hyper X2” e “Glo Hyper Air”, assicurando <corsivo>standard </corsivo>di diligenza professionale ben oltre la prassi di mercato.</h:div><h:div>Se, quanto al prodotto “Glo Hyper X2”, secondo AGCM “<corsivo>è stato … indicato che il prodotto era privo di nicotina, informazione fattualmente errata e totalmente fuorviante”, </corsivo>assume invece Amazon che tale <corsivo>device</corsivo> sia un mero dispositivo elettronico e, in quanto tale, non contiene nicotina; inoltre, nel Negozio Amazon è strettamente vietata la vendita di <corsivo>stick </corsivo>contenenti tabacco o nicotina. Correttamente, dunque, nella Pagina Prodotto era stata indicata la dicitura “<corsivo>senza nicotina”.</corsivo></h:div><h:div>Contesta inoltre la ricorrente l’affermazione di AGCM, secondo cui “<corsivo>I due prodotti (il Dispositivo elettronico e lo stick di tabacco) sono venduti separatamente, ma costituiscono i due elementi indispensabili che consentono, solo in combinazione tra loro, di “fumare il tabacco” … Pertanto, i Dispositivi, oggetto del presente procedimento, sono posti in vendita per essere utilizzati dai consumatori per “fumare” e non espletano, dunque, la funzione loro propria in mancanza degli stick di tabacco che contengono nicotina … Pertanto, Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air sono, a tutti gli effetti, prodotti da fumo, funzionanti solo mediante uso di tabacco, e conseguentemente ed inevitabilmente comportano il consumo di nicotina”.</corsivo></h:div><h:div>Nell’osservare come esistano in commercio anche <corsivo>stick </corsivo>privi di nicotina compatibili con dispositivi scalda-tabacco (e sia, pertanto, errato asserire che l’utilizzo di simili dispositivi comporti inevitabilmente il consumo di nicotina), la ricorrente assume la contraddittorietà della gravata determinazione, in quanto:</h:div><h:div>- se i prodotti da fumo i dispositivi scalda-tabacco dovrebbero ricadere nel divieto di pubblicità di cui alla Legge 165/1962,</h:div><h:div>- è la stessa AGCM a confermare che “<corsivo>L’Autorità, dunque, non contesta a BATI e a AEU IT l’attività promozionale dei Dispositivi Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air in sé stessa, in quanto non sussiste un divieto normativo settoriale per tali Dispositivi”.</corsivo></h:div><h:div>Viene, ulteriormente, sottolineato che le informazioni sulla potenziale nocività del “Glo Hyper X2” se utilizzato con <corsivo>stick </corsivo>contenti tabacco/nicotina erano presenti sul Negozio Amazon già prima dell’inizio del procedimento, sia nelle immagini pubblicitarie disponibili scorrendo la descrizione del prodotto (era infatti disponibile il seguente <corsivo>disclaimer: </corsivo>"<corsivo>Questo prodotto non è privo di rischi e contiene nicotina, che può provocare dipendenza", </corsivo>modificato il 18 aprile 2023 come segue “<corsivo>Questo prodotto, quando usato con i relativi stick di tabacco, non è privo di rischi e fornisce nicotina”), </corsivo>sia nella pagina <corsivo>Store Glo, </corsivo>dove le medesime informazioni (e analoghi <corsivo>disclaimer) </corsivo>sulla potenziale nocività del prodotto erano riportate sulle relative immagini.</h:div><h:div>Quanto al dispositivo “Glo Hyper Air”, nell’osservare come non sia stata più inserita la dicitura <corsivo>“senza nicotina”</corsivo> e nella descrizione del prodotto sia stato inserito il <corsivo>disclaimer </corsivo>“<corsivo>Questo prodotto, quando usato con i relativi stick di tabacco, non è privo di rischi e fornisce nicotina”, </corsivo>rileva parte ricorrente come, a detta di AGCM, il suddetto <corsivo>disclaimer </corsivo>non risultasse immediatamente visibile al consumatore, in quanto era necessario cliccare su “Descrizione completa” per poterlo visualizzare.</h:div><h:div>Secondo Amazon, il <corsivo>disclaimer </corsivo>era presente all’inizio della Pagina Prodotto, nella sezione “Informazioni su questo articolo”, e la circostanza che il consumatore dovesse poi anche cliccare sul menu a tendina “Descrizione completa” era dovuta al fatto che BATI, proprio nell’interesse del consumatore, stava fornendo numerose informazioni sul prodotto e, dunque, per ragioni tecniche (applicabili ad una parte degli utenti a seconda del <corsivo>browser </corsivo>e dello schermo), era necessario cliccare sul menu a tendina ed ampliare lo spazio visualizzato.</h:div><h:div>Nel rilevare, poi, che i dispositivi scalda-tabacco sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa sui prodotti da fumo del tabacco, nondimeno Amazon EU e BATI, in linea con le <corsivo>policy </corsivo>Amazon inserite nelle Pagine di aiuto, hanno volontariamente deciso di non venderli ai minori, fornendo informazioni chiare e precise in tal senso sulla Pagina Prodotto.</h:div><h:div>Il divieto di vendita ai minori era la prima informazione ad essere fornita agli utenti in lettere maiuscole nella sezione <corsivo>“Informazioni su questo articolo” </corsivo>dedicata alle caratteristiche dei prodotti (la stessa informazione veniva anche ribadita all'ultima voce dell'elenco in cui è specificato "<corsivo>Prodotto destinato esclusivamente a fumatori adulti").</corsivo></h:div><h:div>In ogni caso, prima di acquistare i prodotti in questione sul Negozio Amazon, era necessario spuntare la casella che viene visualizzata nella fase di <corsivo>checkout, </corsivo>attraverso la quale i clienti non solo sono avvertiti che il prodotto è destinato a consumatori di età pari o superiore a 18 anni, ma devono anche confermare – cliccando sulla casella; e, quindi, compiendo una “azione positiva” – di avere almeno 18 anni prima di poter procedere all’acquisto e finalizzarlo; peraltro, rammentandosi che i minori non possono in ogni caso effettuare alcun acquisto sul Negozio Amazon, in quanto le Condizioni d’Uso e di Vendita di AEU, che i clienti devono accettare per creare un <corsivo>account </corsivo>e finalizzare gli acquisti, vietano espressamente la vendita di qualsiasi prodotto ai minori.</h:div><h:div>Nel rilevare come, tra le aziende che vendono i dispositivi scalda-tabacco in Italia, AEU è attualmente l'azienda che offre il più completo e comprensibile set di informazioni/livello di protezione del consumatore con particolare riguardo al profilo della salute, fornendo anche un contributo materiale alla prevenzione del fumo minorile, la parte soggiunge che non può essere legittimamente predicata, alla luce di quanto esposto, la presenza di un comportamento ingannevole nei confronti dei consumatori.</h:div><h:div><corsivo>2.3) MISURE ADOTTATE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO E IRRAGIONEVOLE RIGETTO DEGLI IMPEGNI – Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e degli artt. 5, 6 e 7 della Direttiva 2005/29/CE. Violazione della Legge 165/1962, del R.D. 2316/1934 e del D.Lgs. 6/2016. Violazione art. 7 CEDU. Violazione dei principi di legalità, prevedibilità e certezza del diritto. Violazione delle regole sul giusto procedimento e dei principi di efficienza, proporzionalità, buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per grave carenza di motivazione e di istruttoria, carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia e contraddittorietà manifeste.</corsivo></h:div><h:div>La circostanza che AGCM non si sia mai pronunciata sull’adeguatezza degli impegni non ha consentito ad Amazon EU un adeguato diritto di difesa, né di comprendere esattamente quali misure pretendesse l’Autorità.</h:div><h:div>L’illegittimità e irragionevolezza di tale comportamento si dimostra, secondo la ricorrente, ancora più evidente se si considera che, al momento del lancio del nuovo prodotto “Glo Hyper Air”, Amazon aveva tenuto conto delle contestazioni precedentemente mosse da AGCM con riferimento al prodotto “Glo Hyper X2”, implementando le medesime misure (ossia, aveva eliminato dalla Pagina Prodotto ogni riferimento all’assenza di nicotina e inserito nella descrizione del prodotto il <corsivo>disclaimer </corsivo>“<corsivo>questo prodotto, quando usato con i relativi stick di tabacco, non è privo di rischi e fornisce nicotina”).</corsivo></h:div><h:div>La motivazione alla base del rigetto degli impegni, oltre ad essere scarna, sarebbe, poi, irragionevole ed illogica, atteso che AGCM si è limitata a sostenere di avere interesse a sanzionare Amazon EU <corsivo>“in considerazione della novità dei dispositivi … della rapida diffusione sul mercato di tali prodotti innovativi, nonché della rilevanza della condotta che riguarda la tutela della salute dei consumatori, in particolare dei soggetti più vulnerabili”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.4) IMPORTO ECCESSIVO DELLA SANZIONE – Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e degli artt. 5, 6 e 7 della Direttiva 2005/29/CE. Violazione della Legge 165/1962, del R.D. 2316/1934 e del D.Lgs. 6/2016. Violazione art. 7 CEDU. Violazione dei principi di legalità, prevedibilità e certezza del diritto. Violazione dell'art. 11 della L. 689/1981. Violazione dei principi del giusto procedimento, proporzionalità e legalità delle sanzioni amministrative, nonché di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per grave carenza di motivazione e di istruttoria, carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia e contraddittorietà manifeste.</corsivo></h:div><h:div>La sanzione irrogata sarebbe sproporzionata e in violazione dei criteri individuati dall'art. 11 della L. 689/1981, richiamato dall'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo, che impone di commisurare la sanzione stessa alla gravità della violazione, alla personalità dell’agente e alle opere svolte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.</h:div><h:div>3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.</h:div><h:div>4. In data 26 aprile 2024, l’Autorità intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato, in vista dell’odierna udienza pubblica, conclusiva memoria di controdeduzioni (seguita da memoria di replica, depositata l’11 giugno), insistendo per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Si è inoltre costituita in giudizio, il 29 maggio 2024, l’associazione di consumatori denominata U.DI.CON. APS; la quale, con conclusiva memoria del 4 giugno 2025, ha chiesto il rigetto dell’impugnativa.</h:div><h:div>5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 25 giugno 2025.</h:div><h:div>6. Giova ripercorrere i principali contenuti dell’avversata determinazione sanzionatoria.</h:div><h:div>6.1 Va, in primo luogo, osservato come AGCM abbia avviato – su segnalazione dell’Associazione UNC - Unione Nazionale Consumatori del 13 febbraio 2023 e del Ministero della Salute del 17 febbraio 2023 – un procedimento per valutare la condotta posta in essere da British American Tobacco Italia S.p.A. (BATI), Amazon Services Europe S. à r.l. (ASE), Amazon Italia Customer Services s.r.l. (AICS) e Amazon EU S. à r.l. (AEU IT: odierna ricorrente) in danno ai consumatori, nell’ambito della promozione dei prodotti da fumo a tabacco riscaldato “Glo Hyper X2” e “Glo Hyper Air”, effettuata tramite cartelloni pubblicitari e spot cinematografici, nonché sul sito Glo e sul sito Amazon.it.</h:div><h:div>La condotta contestata riguardava l’omissione, la presentazione in maniera ingannevole e/o la non evidenziazione delle due principali avvertenze per l’uso di “Glo Hyper X2” e “Glo Hyper Air”, rappresentate dal consumo di nicotina nell’utilizzarli e dalla circostanza che il prodotto non è destinato ai minori.</h:div><h:div>A seguito di un articolato procedimento istruttorio, l’Autorità:</h:div><h:div>- nel precisare, in via preliminare, di essere <corsivo>“intervenuta per verificare la conformità dell’attività promozionale posta in essere dai Professionisti relativamente a questa tipologia di prodotto rispetto a quanto previsto dal Codice del Consumo, a cui tutti i professionisti devono attenersi, fornendo al consumatore informazioni chiare e veritiere per i prodotti o servizi che si intendono promuovere di qualunque tipo e natura essi siano”;</corsivo></h:div><h:div>- e nel soggiungere di non voler contestare <corsivo>“a BATI e a AEU IT l’attività promozionale dei Dispositivi Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air in sé stessa, in quanto non sussiste un divieto normativo settoriale per tali Dispositivi, ma contesta la modalità con cui i suddetti Professionisti hanno ritenuto di promuoverne la vendita”;</corsivo></h:div><h:div>quanto alla posizione di AEU IT, ha osservato che:</h:div><h:div>- la ricorrente <corsivo>“ha promosso i due prodotti Glo esclusivamente sulla propria piattaforma di vendita, le informazioni sono state mostrate nelle Schede-prodotto, predisposte per ciascun Dispositivo secondo le indicazioni ricevute da BATI e nel rispetto della normativa “interna” di Amazon in vigore al momento dell’avvio del procedimento, secondo cui “era vietata la vendita online di dispositivi che non riportassero chiaramente l’indicazione relativa all’assenza di nicotina”;</corsivo></h:div><h:div>- <corsivo>“per questo motivo è stato persino indicato che il prodotto era privo di nicotina, informazione fattualmente errata e totalmente fuorviante. Al momento dell’avvio dell’istruttoria, nella Scheda-prodotto di Glo Hyper X2 sulla piattaforma Amazon era presente l’informazione falsa dell’assenza di nicotina (“Senza Nicotina”), informazione peraltro più volte riportata nella parte immediatamente visibile della scheda e associata nel titolo della Scheda all’espressione “l’alternativa alle sigarette”. Diversamente, tutti i prodotti a tabacco riscaldato contengono nicotina. L’informazione “Senza nicotina” era immediatamente visibile, in quanto inserita sia nel titolo della Scheda-prodotto in stampatello e a caratteri grandi, sia nel corpo della Scheda per ben due volte nella seconda pagina nell’ambito delle “Informazioni su questo articolo”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- “l’ingannevolezza di tale informazione - come detto falsa - non veniva meno per il fatto che in fondo alla medesima Scheda-prodotto (oltre la sesta schermata) era riportato il riferimento alla presenza di nicotina, peraltro in una nota con caratteri piuttosto piccoli (“Questo prodotto non è privo di rischi e contiene nicotina”). Quest’ultima precisazione - poco visibile e a consultazione solo eventuale proprio per il suo posizionamento oltre la sesta schermata -, semmai, era idonea ad indurre un effetto confusorio, in violazione dell’obbligo di chiarezza delle informazioni sui prodotti e servizi pubblicizzati, che incombe sui Professionisti in base al Codice del consumo”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- “l’informazione falsa sull’assenza di nicotina è stata rimossa il giorno successivo all’avvio dell’istruttoria dell’Autorità (17 aprile 2023)”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- “nella pagina “Store Glo” della piattaforma Amazon l’avvertenza sui rischi e sulla nocività del prodotto era non adeguatamente evidenziata, mentre nella Scheda-prodotto veniva inserita un’avvertenza specifica, ma essa non risultava immediatamente visibile al consumatore, in quanto era necessario cliccare su “Descrizione completa”, per poterla visualizzare”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- “l’avvertenza che il prodotto non poteva essere utilizzato dai minori, pur essendo presente nella Scheda-prodotto sul sito Amazon.it, non risultava adeguatamente ed immediatamente visibile, mentre era del tutto assente nella pagina store Glo di Amazon.it. Tale informazione, infatti, seppur presente nella Scheda-prodotto, non compariva nella parte della pagina che si può visualizzare immediatamente in una schermata del computer di normali dimensioni …, né vi era alcuna indicazione nell’immagine che compare nella Scheda. La scritta “non in vendita ai minori” risultava collocata più in basso, tra le ulteriori informazioni sul prodotto, non leggibili se non si scorre la pagina. Tale informazione non era, invece, affatto indicata nello store di Glo di Amazon. Nella stessa pagina dello store, dopo l’illustrazione del prodotto, il Dispositivo poteva essere aggiunto direttamente al “carrello” per l’acquisto, anche senza leggere l’alert per cui il prodotto non è destinato ai minori che era presente solo nella Scheda-prodotto”.</corsivo></h:div><h:div>AGCM, inoltre, riteneva <corsivo>“pretestuosa la distinzione che BATI e AEU IT effettuano tra Dispositivo elettronico e pacchetti di stick di tabacco, per i quali la pubblicità è vietata”.</corsivo></h:div><h:div>Se, <corsivo>“secondo i Professionisti, … Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air sono meri dispositivi elettronici, che, in quanto tali, di per sé, non contengono tabacco/nicotina”,</corsivo> di talché <corsivo>“sarebbe lecito pubblicizzare tali prodotti come privi di nicotina (“senza nicotina”) senza evidenziare le informazioni rilevanti sui rischi per la salute causati dal loro utilizzo, diversamente da quanto previsto per la commercializzazione degli stick di tabacco da usare con tali Dispositivi”, </corsivo>a dire dell’Autorità <corsivo>“i due prodotti (il Dispositivo elettronico e lo stick di tabacco) sono venduti separatamente, ma costituiscono i due elementi indispensabili che consentono, solo in combinazione tra loro, di “fumare il tabacco” secondo una diversa modalità, ossia senza bruciarlo come nel caso della sigaretta tradizionale, ma riscaldandolo ad una temperatura più bassa di quella della combustione”.</corsivo></h:div><h:div>6.2 Conseguentemente AGCM, nel rilevare che <corsivo>“i Dispositivi, oggetto del presente procedimento, sono posti in vendita per essere utilizzati dai consumatori per “fumare” e non espletano, dunque, la funzione loro propria in mancanza degli stick di tabacco che contengono nicotina”,</corsivo> riteneva che <corsivo>“Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air sono, a tutti gli effetti, prodotti da fumo, funzionanti solo mediante uso di tabacco, e conseguentemente ed inevitabilmente comportano il consumo di nicotina”; </corsivo>e, per l’effetto, rigettava <corsivo>“la tesi dei Professionisti che – in sé – i Dispositivi sono “privi di nicotina”, perché la loro fruizione (secondo la loro unica e naturale funzione d’uso) implica l’utilizzo di tabacco che contiene nicotina”.</corsivo></h:div><h:div>Sulla base di tale assunto, l’Autorità riteneva che <corsivo>“le avvertenze fondamentali che i professionisti devono veicolare ai consumatori nella vendita di prodotti da fumo, quali quelli qui in esame, sono i) la nocività del consumo di tabacco/nicotina e ii) la circostanza che il prodotto non è destinato ai minori. Quest’ultima avvertenza riguarda gli stick di tabacco da utilizzarsi necessariamente con i Dispositivi in esame. Conseguentemente, i minori di 18 anni, non potendo utilizzare gli stick, non potrebbero nemmeno fruire del Dispositivo”.</corsivo></h:div><h:div>Se <corsivo>“fornire ed evidenziare l’informazione che un prodotto è vietato ai minori di diciotto anni costituisce un’indicazione fondamentale non solo per un minorenne, ma anche per un adulto, perché lo informa che quel prodotto presenta seri rischi per la salute”,</corsivo> è stata dalla procedente Autorità valutata in termini di illiceità, in quanto condizionante la scelta commerciale del consumatore, una condotta non recante <corsivo>“rilievo adeguato e non ambiguo all’informazione inerente alla presenza di nicotina nell’utilizzo dei Dispositivi, proprio in considerazione del fatto che essi vengono pubblicizzati come “alternativa alle sigarette”,</corsivo> atteso che, in tal modo, <corsivo>“il consumatore può essere … indotto all’acquisto di tali Dispositivi proprio per eliminare i rischi per la salute e l’effetto della dipendenza, che la nicotina crea”.</corsivo></h:div><h:div>Nell’escludere di aver <corsivo>“travalicato il proprio ambito di competenza” </corsivo>a fronte della mera applicazione di <corsivo>“quanto previsto dal Codice del Consumo, limitandosi a contestare ai Professionisti l’assenza, la non immediata visibilità e/o la scarsa chiarezza delle due suddette avvertenze”, </corsivo>con conseguente preclusione, in capo al consumatore, alla chiara fruibilità “<corsivo>delle informazioni necessarie per effettuare una scelta d’acquisto consapevole”, </corsivo>AGCM conclusivamente assumeva che <corsivo>“BATI e AEU IT, a partire dal mese di settembre 2022, abbiano posto in essere una pratica commerciale ingannevole, consistente nella omissione, mancata evidenziazione, ingannevolezza, nella promozione dei prodotti a tabacco riscaldato, Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, di due informazioni rilevanti inerenti al consumo di nicotina e alla destinazione d’uso del prodotto ai consumatori di età superiore ai 18 anni”.</corsivo></h:div><h:div>6.3 Da qui – previa reiezione degli impegni che la ricorrente aveva manifestato la disponibilità ad assumere – l’irrogazione della sanzione, nei confronti dell’odierna ricorrente, di € 1.000,000,00, a fronte della <corsivo>“gravità della condotta, derivante dall’ingannevolezza ed omissività delle due predette avvertenze sul consumo di nicotina e sulla circostanza che il prodotto non sia destinato ai minori, atte a esporre i consumatori, in particolare i minori di età, in quanto soggetti più fragili, ad assumere comportamenti che possono arrecare danni alla loro salute”; </corsivo>ai fini della commisurazione della quale venivano considerati:</h:div><h:div><corsivo>˗ “la rilevanza economica del professionista e l’ampia diffusione della pratica posta in essere mediante l’utilizzo di vari canali (cartellonistica stradale, sito e spot cinematografici …);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>˗ la scelta di commercializzare un nuovo dispositivo (Glo Hyper Air), con modalità omissive ed ingannevoli molto simili a quelle già contestate in avvio per altro dispositivo (Glo Hyper X2) e nonostante fosse in corso la relativa istruttoria;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>˗ le stime degli introiti derivanti dalla vendita dei numerosi dispositivi”.</corsivo></h:div><h:div>7. Ciò premesso, il ricorso si rivela non fondato.</h:div><h:div>7.1 Viene in considerazione, in primo luogo, la contestata sussistenza, in capo all’odierna ricorrente, di alcun obbligo informativo a corredo della commercializzazione dei suindicati <corsivo>devices</corsivo>, in quanto non costituenti, <corsivo>ex se, </corsivo>“prodotti da fumo”.</h:div><h:div>Che i dispositivi in questione non siano prodotti da fumo è affatto incontroverso, atteso che soltanto mediante impiego di appositi <corsivo>stick</corsivo> monouso (separatamente commercializzati e venduti; ma – è opportuno fin d’ora precisarlo – non disponibili sullo <corsivo>store</corsivo> di Amazon) contenenti tabacco e/o nicotina viene ad integrarsi tale nozione, fungendo essi (si ribadisce, ove impiegati con separato prodotto) da apparato che consente il fumo attraverso il riscaldamento (e non già la combustione) del tabacco.</h:div><h:div>Piuttosto, l’Autorità ha rilevato:</h:div><h:div>- che, seppur isolatamente considerato, il <corsivo>device</corsivo> di che trattasi non è un prodotto da fumo,</h:div><h:div>- nondimeno, la commercializzazione di esso è univocamente finalizzata al consumo di tabacco (mediante il divisato procedimento di riscaldamento); né è altrimenti predicabile alcun altro impiego del dispositivo in discorso.</h:div><h:div>Il fatto che non sia ipotizzabile un uso “alternativo” per i dispositivi all’esame, rispetto al riscaldamento del tabacco contenuto negli appositi <corsivo>stick</corsivo>, indubbiamente caratterizza la posizione del professionista che intenda commercializzare la diffusione dei primi con riferimento a rincarati obblighi diligenziali sotto il profilo informativo.</h:div><h:div>Non intende il Collegio, sul punto, seguire la prospettazione di parte ricorrente; la quale:</h:div><h:div>- pur correttamente muovendo dal presupposto che i dispositivi di BATI non siano, per se stessi, “prodotti da fumo”, in quanto tali assoggettati al complesso di prescrizioni ed obblighi della vigente normativa in materia (si pensi: alla legge n. 165/1962, con la quale è stata vietata la pubblicità di prodotti da fumo del tabacco; al R.D. n. 2316/1934, come modificato dal D.L. 158/2012, recante divieto di vendita ai minori di anni 18 di prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione; al D.Lgs. n. 6/2016, con cui sono stati imposti una serie di obblighi informativi da fornire sulla confezione dei relativi prodotti di tabacco),</h:div><h:div>- ha argomentato che nessun obbligo informativo venga a gravare la vendita dei prodotti in questione.</h:div><h:div>Tale tesi, invero, non si dimostra apprezzabile laddove si consideri – come in precedenza indicato – che:</h:div><h:div>- se i <corsivo>devices</corsivo> di cui trattasi non soltanto hanno univoca (si potrebbe dire: necessaria) funzionalità, rispetto all’impiego degli <corsivo>stick</corsivo> recanti tabacco (i quali, in essi inseriti, consentono il fumo mediante procedimento di riscaldamento e non di combustione del tabacco), di talché è affatto inconfigurabile l’acquisto di essi, laddove non preordinato al consumo del tabacco;</h:div><h:div>- l’impiego del dispositivo è (non solo elettivamente, ma) necessariamente preordinato al consumo di tabacco; così come quest’ultimo non può avvenire, se non previo inserimento dello <corsivo>stick</corsivo> nel dispositivo stesso, in modo da dare luogo al processo di riscaldamento del tabacco nel primo contenuto.</h:div><h:div>Proprio questo rapporto di inevitabile, quanto reciproca, implicazione del dispositivo, rispetto al tabacco pur separatamente venduto in <corsivo>stick</corsivo> monouso (e viceversa, ovviamente), se consente di ribadire l’esclusa configurabilità (a legislazione vigente) della sussunzione del dispositivo nel novero dei “prodotti da fumo”, nondimeno ne consente la qualificazione della funzionalità quale prodotto avente necessaria strumentalità rispetto al consumo di tabacco e nicotina.</h:div><h:div>A ciò consegue che, nell’ambito di una tutela, opportunamente “avanzata”, di primari valori costituzionali (quali la salute, vieppiù ove riguardata, in ragione della potenziale platea di consumatori, alla luce di un obbligo di rafforzata protezione dei minori), ben si dimostra pretendibile l’ostensione – e, con essa, la congrua ed immediata visibilità – del complesso di <corsivo>alert</corsivo>, suscettibili di “mettere in guardia” il consumatore (si ribadisce, ancor più ove di minore età) rispetto alle (non solo potenziali, ma tristemente dimostrate) nocività rivenienti dal consumo del tabacco.</h:div><h:div>7.2 Ciò posto, va rammentato come l’avversata determinazione abbia – ad avviso del Collegio, correttamente – dato atto della violazione della normativa di cui al Codice del Consumo, rispetto alla quale il bene giuridico tutelato è, in via principale, la libera e corretta formazione del convincimento dei consumatori rispetto alle proprie scelte commerciali.</h:div><h:div>Quanto alle pratiche commerciali scorrette, l’art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, considera “ingannevole” la pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero; o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche principali del prodotto, tra i quali i vantaggi, i rischi, la composizione, l'idoneità allo scopo, gli usi, o i risultati che si possono attendere dal suo uso (e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di acquisto che non avrebbe altrimenti preso).</h:div><h:div>Lo stesso art. 21, al comma 3, prevede poi che è considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia, in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza; mentre il comma 4 stabilisce che è, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.</h:div><h:div>Secondo quanto stabilito dal successivo art. 22 (commi 2 e 4, lett. a), va considerata alla stregua di una omissione ingannevole (e, dunque, scorretta), la pratica commerciale che occulti o presenti in modo oscuro, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole (in particolare, informazioni concernenti le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso), e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso.</h:div><h:div>Conseguentemente, la tutela della salute (in ordine alla quale, è fin superfluo ribadire il rilievo costituzionale), trova seppur indiretta rilevanza nella normativa consumeristica, nel caso in cui le specifiche del prodotto commercializzato siano tali da comportare rischi per tale primario bene: conseguentemente, imponendo l’adozione, in capo al professionista, di comportamenti virtuosamente improntati all’adozione di peculiari cautele, in primo luogo di carattere informativo, nella relativa pratica commerciale.</h:div><h:div>7.3 Se è vero che i dispositivi elettronici per cui è controversia sono, per loro natura, privi di nicotina, non può non rilevarsi come l’inserimento del <corsivo>disclaimer</corsivo>
				<corsivo>“senza nicotina”,</corsivo> (dal potenziale acquirente visualizzabile nella descrizione del prodotto sulla relativa pagina di Amazon) assume connotazione accentuatamente decettiva (quanto alla completezza informativa in capo al cliente, nonché alla conseguente libera formazione del convincimento all’acquisto):</h:div><h:div>- non soltanto in quanto apposta ad un dispositivo <corsivo>ex se</corsivo> non richiedente (in quanto non “prodotto da fumo”) siffatta indicazione,</h:div><h:div>- ma, ulteriormente, in quanto suscettibile di indurre il consumatore a ritenere che il relativo utilizzo (si ribadisce, non predicabile in assenza dell’applicazione dello <corsivo>stick)</corsivo> sia privo di rischi per la salute (convincimento rafforzato dalla presentazione del prodotto stesso come “alternativo” alla sigaretta).</h:div><h:div>Deve, pertanto, ritenersi che l’enfatizzazione dell’assenza di nicotina, quanto alla pubblicità del prodotto in esame, integri una fattispecie:</h:div><h:div>- non soltanto di incompletezza informativa, atteso che non viene in alcun modo spiegato che lo stesso <corsivo>device</corsivo> è univocamente preordinato all’utilizzo dello <corsivo>stick,</corsivo></h:div><h:div>- ma anche concretamente decettiva, quanto alla scelta consumeristica, atteso che l’inserimento di un <corsivo>disclaimer</corsivo> così <corsivo>tranchant</corsivo> in merito all’assenza di nicotina, con riferimento al dispositivo in questione, è idoneo – proprio perché astrattamente non richiesto – ad indurre nel consumatore medio, in una con il convincimento circa l’“innocuità” del prodotto, (anche) una sottostima dei rischi per la salute rivenienti dal consumo di tabacco e nicotina.</h:div><h:div>7.4 Sotto tale ultimo profilo, va rilevato come, alla luce del “Considerando” 18 della direttiva 2005/29, <corsivo>“il consumatore medio è una persona, da un lato, normalmente informata e, dall'altro, ragionevolmente attenta ed avveduta. Tuttavia, dato che, conformemente all'articolo 7 della direttiva 2005/29, spetta al professionista fornire ai consumatori le informazioni rilevanti di cui questi ultimi hanno bisogno, nella fattispecie concreta, per prendere la loro decisione, tale caratteristica del consumatore medio, di essere «normalmente informato», deve essere intesa come riferita alle informazioni che si possono ragionevolmente presumere note ad ogni consumatore, tenendo conto dei pertinenti fattori sociali, culturali e linguistici, e non alle informazioni proprie dell'operazione di cui trattasi. Di conseguenza, detta caratteristica non esclude che una pratica commerciale possa falsare in misura rilevante il comportamento economico di tale consumatore virtuale a causa di una carenza informativa di quest'ultimo”</corsivo> (cfr. Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza 14 novembre 2024).</h:div><h:div>Se, quindi, la nozione di «consumatore medio» deve <corsivo>“essere intesa con riferimento a un consumatore «ragionevolmente attento ed avveduto», </corsivo>[ciò] <corsivo>non esclude la presa in considerazione dell'influenza di distorsioni cognitive su tale consumatore medio, purché sia dimostrato che tali distorsioni possano colpire una persona normalmente informata nonché ragionevolmente attenta ed avveduta, e ciò in misura tale che il suo comportamento ne risulterebbe falsato in misura rilevante”.</corsivo></h:div><h:div>Se è quindi vero, come prosegue la sentenza in rassegna, <corsivo>“che la capacità di decisione di un consumatore può essere falsata da un insieme di limitazioni, come le distorsioni cognitive, ciò non implica tuttavia che si debba necessariamente ritenere che qualsiasi rischio di insorgenza di una distorsione cognitiva in occasione di una pratica commerciale abbia necessariamente l'effetto di falsare, in misura rilevante, il comportamento di tale consumatore virtuale. Occorre inoltre che sia debitamente dimostrato che, nelle specifiche circostanze di una situazione concreta, una siffatta pratica sia tale da incidere sul consenso di una persona normalmente informata nonché ragionevolmente attenta ed avveduta, e ciò in misura tale che il suo comportamento ne sarebbe falsato in misura rilevante”.</corsivo></h:div><h:div>Quanto alla vicenda in esame, le modalità di percezione visiva dei <corsivo>claim</corsivo> volti a rappresentare le qualità del prodotto, poste a raffronto con il risalto dato alle avvertenze in merito alla nocività e al divieto di vendita ai minori, pongono in luce, come condivisibilmente osservato dall’Autorità, la presenza di un comportamento suscettibile di ingenerare nel potenziale consumatore una distorsione cognitiva.</h:div><h:div>In punto di fatto, occorre rilevare come alla pagina web della scheda, nella descrizione del prodotto, veniva riportata un’immagine pubblicitaria, il cui messaggio enfatizzava la novità e la facilità d’uso del prodotto <corsivo>(“L’ALTERNATIVA ALLA SIGARETTA* un dispositivo innovativo e facile da usare che invece di bruciare il tabacco, lo riscalda, offrendo un’esperienza senza fumo e inodore, glo Hyper X2 grazie all’esclusiva Induction Heating Technology, scalda rapidamente il tabacco fino ad una temperatura di 260°, senza mai bruciarlo)”.</corsivo></h:div><h:div>L’asterisco accanto allo slogan <corsivo>“L’ALTERNATIVA ALLA SIGARETTA*” </corsivo>rinviava a una nota apposta in fondo ad un’immagine contenuta nella pagina, nella quale erano riportate informazioni estremamente rilevanti per il consumatore, ma con caratteri di dimensioni ridotte e poco leggibili <corsivo>(“*Scalda il tabacco senza bruciarlo. Questo prodotto non è privo di rischi e contiene nicotina che può provocare dipendenza. Prodotto destinato esclusivamente a fumatori adulti”).</corsivo></h:div><h:div>Pertanto, soltanto nel richiamo con asterisco presente nell’immagine pubblicitaria nel corpo della scheda, veniva indicato – con caratteri aventi assai ridotto rilievo dimensionale – che il prodotto non è privo di rischi, in quanto contiene nicotina.</h:div><h:div>Se, come condivisibilmente osservato nella gravata determinazione, <corsivo>“la compresenza nella medesima scheda del prodotto di un’informazione (senza nicotina) e altra di segno contrario (contiene nicotina) – peraltro espressa con caratteri grafici molto diversi – creava una situazione confusoria ed ingannevole per cui il consumatore non veniva posto nella condizione di poter comprendere una caratteristica del prodotto assai rilevante, che ha un impatto sulla salute”,</corsivo> nella pagina <corsivo>“Store Glo”</corsivo> del sito Amazon soltanto alla terza schermata compariva una avvertenza in nota con caratteri molto ridotti secondo cui il prodotto “<corsivo>Scalda il tabacco senza bruciarlo. Questo prodotto non è privo di rischi e contiene nicotina, che può provocare dipendenza”.</corsivo></h:div><h:div>Nella quarta schermata, veniva ribadita tale avvertenza, a cui veniva aggiunto in un’altra nota, recante l’indicazione che Glo Hyper X2 “<corsivo>Scalda il tabacco senza bruciarlo. Paragonato a una sigaretta tradizionale quando fumata. Questa qualità non significa necessariamente che questo prodotto sia meno nocivo rispetto ad altri prodotti del tabacco”;</corsivo> né l’informazione relativa alla nocività del prodotto non risultava immediatamente visibile.</h:div><h:div>Inoltre, l’avvertenza che l’utilizzo del dispositivo era inibito ai minori, <corsivo>“pur essendo presente nella scheda sul sito Amazon.it, non risultava indicata in maniera adeguata e immediatamente visibile, mentre era del tutto assente nella pagina Store Glo di Amazon.it”.</corsivo></h:div><h:div>Dal giorno successivo all’invio della Comunicazione di avvio, BATI provvedeva a far rimuovere dalle Schede dei prodotti in vendita sulla piattaforma Amazon il riferimento all’assenza di nicotina o tabacco, inserendo il <corsivo>wording</corsivo> che il dispositivo, <corsivo>“se usato con i relativi stick di tabacco, non è privo di rischi e contiene nicotina”</corsivo> (informazione, questa, peraltro non immediatamente visibile nell’elenco delle “Informazioni su questo articolo”, in quanto per la relativa visualizzazione era necessario cliccare sul link “Descrizione completa”).</h:div><h:div>7.5 Quanto all’avvertenza che il prodotto non è destinato ai minori, viene nel provvedimento impugnato osservato che:</h:div><h:div>- se le Società del gruppo Amazon <corsivo>“hanno ritenuto che tale informazione fosse già presente nel sito di Amazon nella sezione relativa alla Scheda-prodotto, non considerando necessario dunque provvedere ad ulteriori modifiche, in quanto indicata a caratteri maiuscoli come prima informazione della Scheda-prodotto, riportando anche in fondo alle informazioni la frase “Prodotto destinato esclusivamente a consumatori adulti” e mostrando accanto all’immagine del Dispositivo un simbolo barrato, una sorta di divieto di accesso con la scritta 18 e una barra trasversale”,</corsivo></h:div><h:div>- l’avvertenza che il prodotto non è destinato ai minori non è indicata nello <corsivo>store </corsivo>di Glo di Amazon <corsivo>“e in quella stessa pagina, dopo l’illustrazione del prodotto si può già aggiungere al carrello il Dispositivo prescelto, procedendo direttamente all’acquisto senza passare alla pagina di vendita principale, ossia alla Scheda-prodotto”;</corsivo></h:div><h:div>- mentre <corsivo>“nella Scheda-prodotto … l’avvertenza che il prodotto non è destinato ai minori risulta collocata in modo poco visibile diversamente da quanto indicato dal Professionista. Non compare alcun avviso nella parte della pagina che si può normalmente visualizzare in uno schermo del computer di normali dimensioni, né vi è alcuna indicazione nella foto che compare nella scheda …. La scritta “non in vendita ai minori” è posizionata più in basso, nelle ulteriori informazioni sul prodotto, non leggibili se non si scorre la pagina”.</corsivo></h:div><h:div>8. Chiarito che, come esplicitato nella gravata determinazione, non risulta essere stata contestata<corsivo> “a BATI e a AEU IT l’attività promozionale dei Dispositivi Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air in sé stessa, in quanto non sussiste un divieto normativo settoriale per tali Dispositivi, ma … la modalità con cui i suddetti Professionisti hanno ritenuto di promuoverne la vendita”,</corsivo> osserva il Collegio che il percorso logico-argomentativo che ha condotto l’Autorità a sanzionare la condotta della ricorrente, seppur suscettibile di alcune puntualizzazioni sotto il profilo della concludenza motivazionale, adeguatamente sorregge la conclusiva determinazione sanzionatoria.</h:div><h:div>Secondo quanto esplicitato da AGCM, nella Scheda-prodotto di Glo Hyper X2 sulla piattaforma Amazon <corsivo>“era presente l’informazione falsa dell’assenza di nicotina (“Senza Nicotina”), informazione peraltro più volte riportata nella parte immediatamente visibile della scheda e associata nel titolo della Scheda all’espressione “l’alternativa alle sigarette”, </corsivo>laddove <corsivo>“tutti i prodotti a tabacco riscaldato contengono nicotina”.</corsivo></h:div><h:div>Come si è osservato, il contenuto del <corsivo>claim,</corsivo> piuttosto che rivelarsi “falso”, come dall’Autorità sostenuto, è, ad avviso del Collegio, incompleto: con la conseguenza dell’induzione in errore del potenziale consumatore, alla stregua di un’omissione informativa avente rilevanza primaria nella comprensione della funzionalità del prodotto.</h:div><h:div>Seppure – ancora una volta, si ribadisce – non integrante <corsivo>ex se</corsivo> un “prodotto da fumo”, il dispositivo di BATI è indissociabilmente utilizzabile mediante tabacco, pur da esso separatamente venduto.</h:div><h:div>Né per tale dispositivo è predicabile alcuna altra funzionalità e/o finalità.</h:div><h:div>Alla stregua di quanto precisato, rileva non tanto l’omissione e/o lo scarso rilievo grafico dedicato all’assenza, quanto al <corsivo>device ex se</corsivo> considerato, di nicotina (circostanza, questa, in punto di fatto vera): quanto, piuttosto, la preordinata funzione di esso a consentire il consumo di tabacco.</h:div><h:div>Il consumatore, per l’effetto, avrebbe dovuto essere avvisato che il dispositivo in questione non presenta altra utilizzabilità, se non con lo <corsivo>stick</corsivo> contenente tabacco: e se, conseguentemente, quantunque lo stesso non sia un “prodotto da fumo”, il relativo acquisto non può che essere finalizzato al consumo di tabacco.</h:div><h:div>Proprio il divisato rapporto di interconnessione funzionale tra dispositivo e consumo di tabacco, rende il primo ineludibilmente preordinato a tale ultima finalità, alla stregua di quel rapporto – dal Collegio già rappresentato – di reciproca implicazione, che avrebbe dovuto indurre l’operatore economico:</h:div><h:div>- a rafforzare, con riferimento ai rischi per la salute notoriamente indotti dal consumo di tabacco, il corredo informativo del prodotto;</h:div><h:div>- ed a rappresentare con congrua (e, quindi, immediatamente percepibile, sia sotto l’aspetto dimensionale, che con riferimento all’accessibilità sulle pagine web del sito) evidenzia grafica le potenzialità nocive del fumo.</h:div><h:div>9. Omogenee carenze informative – riguardate <corsivo>sub specie</corsivo> della agevole visibilità – concernono poi l’inibizione all’acquisto da parte dei minori.</h:div><h:div>Nel quadro degli interventi suscettibili di dare immediatamente percepibilità all’<corsivo>age warning, </corsivo>va evidenziato che – come nella decisione dell’Autorità sottolineato – <corsivo>“l’avvertenza che il prodotto non poteva essere utilizzato dai minori, pur essendo presente nella Scheda-prodotto sul sito Amazon.it, non risultava adeguatamente ed immediatamente visibile, mentre era del tutto assente nella pagina store Glo di Amazon.it. Tale informazione, infatti, seppur presente nella Scheda-prodotto, non compariva nella parte della pagina che si può visualizzare immediatamente in una schermata del computer di normali dimensioni …, né vi era alcuna indicazione nell’immagine che compare nella Scheda. La scritta “non in vendita ai minori” risultava collocata più in basso, tra le ulteriori informazioni sul prodotto, non leggibili se non si scorre la pagina. Tale informazione non era, invece, affatto indicata nello store di Glo di Amazon. Nella stessa pagina dello store, dopo l’illustrazione del prodotto, il Dispositivo poteva essere aggiunto direttamente al “carrello” per l’acquisto, anche senza leggere l’alert per cui il prodotto non è destinato ai minori che era presente solo nella Scheda-prodotto”.</corsivo></h:div><h:div>Se non si ha modo, in quanto prospettata in maniera affatto probabilistica (e, conseguentemente, non solo indimostrata, quanto, piuttosto, indimostrabile), di prestare piena adesione all’affermazione di AGCM, secondo cui <corsivo>“l’informazione che un prodotto è vietato ai minori di diciotto anni costituisce un’indicazione fondamentale non solo per un minorenne, ma anche per un adulto, perché lo informa che quel prodotto presenta seri rischi per la salute. Tale informazione potrebbe, quindi, anche indurlo non solo a non acquistare il prodotto per un minore, ma anche a prestare particolare attenzione affinché questi non lo utilizzi in alcun modo”, </corsivo>ritiene invece il Collegio condivisibile la valutazione (sempre contenuta nel provvedimento sanzionatorio all’esame), secondo cui <corsivo>“risulta illecito – condizionando la scelta commerciale del consumatore – negare o non dare rilievo adeguato e non ambiguo all’informazione inerente alla presenza di nicotina nell’utilizzo dei Dispositivi, proprio in considerazione del fatto che essi vengono pubblicizzati come “alternativa alle sigarette”… . Il consumatore può essere, in tal modo, indotto all’acquisto di tali Dispositivi proprio per eliminare i rischi per la salute e l’effetto della dipendenza, che la nicotina crea”.</corsivo></h:div><h:div>10. In disparte la non totale condivisibilità di tratti motivazionali dell’avversata determinazione – la cui impostazione di fondo, comunque, appare affatto convincente – non può non convenirsi sull’assunto, per cui il <corsivo>“a BATI e a AEU IT non viene … negata o limitata in alcun modo la facoltà di decidere sulle modalità di presentazione delle due avvertenze, ma viene richiesto essenzialmente di prevederne la presenza, di garantirne la correttezza informativa e l’immediata e chiara leggibilità”.</corsivo></h:div><h:div>La pubblicizzazione dei dispositivi, conseguentemente, giammai avrebbe potuto <corsivo>“prescindere dalla loro funzionalità (il consumo di tabacco/nicotina) e dalle specifiche avvertenze necessarie per un loro uso consapevole e vietato ai minori”:</corsivo> conseguentemente atteggiandosi in termini di ingannevolezza l’induzione all’acquisto, non accompagnata da un chiaro, esauriente ed adeguato (ed anzi, alla stregua dei valori tutelati, accentuatamente esplicitato ed evidenziato anche sotto il profilo grafico e/o della collocazione sulle pagine web) riscontro informativo, in quanto tale, suscettibile di rappresentare – senza equivoci di sorta – che la scelta commerciale riguardava un prodotto comportante rischi per la salute o vietato ai minori.</h:div><h:div>11. Se, alla stregua di quanto precedentemente osservato, vanno disattese le doglianze di parte ricorrente relative alla contestata illiceità della condotta da quest’ultima posta in essere, così come quelle riguardanti il rigetto degli impegni che la ricorrente, nel corso del procedimento, ha dichiarato di voler assumere, omogeneamente non persuasive si rivelano le censure rivolte avverso la determinazione dell’ammontare dell’irrogata sanzione pecuniaria.</h:div><h:div>Sul punto, la motivazione del provvedimento esplicita che:</h:div><h:div>- <corsivo>“è stata considerata, oltre alla rilevanza economica del professionista …, soprattutto la maggiore gravità della condotta, non solo per le suddette caratteristiche, ma anche per l’indicazione falsa, riportata sul sito del professionista, secondo cui il dispositivo Glo Hyper X2 non conteneva nicotina (“senza nicotina”). In proposito, rileva che il Professionista ha scelto di veicolare tale informazione falsa, in violazione delle norme del Codice del Consumo, pur di rispettare la propria normativa “interna” in vigore al momento dell’avvio del procedimento, secondo cui “era vietata la vendita online di dispositivi che non riportassero chiaramente l’indicazione relativa all’assenza di nicotina”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- “si è tenuto conto, d’altro canto, dell’unicità del canale di diffusione della pratica (limitata al sito web del Professionista), nonché dei minori introiti stimati per AEU IT dalla vendita diretta dei dispositivi Glo Hyper X2 e Glo Hyper”;</corsivo></h:div><h:div>- mentre, <corsivo>“per quanto riguarda la durata della violazione, risulta … che la condotta sia stata posta in essere a partire dal mese di settembre del 2022 e sia cessata il 24 luglio 2023”;</corsivo></h:div><h:div>conseguentemente, ritenendosi <corsivo>“congruo quantificare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 1.000.000 €”.</corsivo></h:div><h:div>Sia pure con le precisazioni di cui al precedente punto 9., con riferimento alla enunciata “falsità” dell’affermazione concernente la nicotina, esclude il Collegio che la commisurazione della sanzione si presti a fondata censura.</h:div><h:div>L’Autorità ha, infatti, dato conto nella motivazione del provvedimento della durata temporale degli effetti della condotta, oltre che, ovviamente, della gravità della stessa in ragione dei suoi significativi effetti per la libertà negoziale dei consumatori.</h:div><h:div>Si aggiunga che la sanzione comminata deve consistere in un <corsivo>quantum</corsivo>, il quale soddisfi l’ontologica finalità deterrente (speciale e generale), atteso che le sanzioni per le pratiche commerciali scorrette, oltre alla funzione meramente persecutoria, devono comunque garantire l’effettivo perseguimento della finalità primaria, che è quella di scoraggiare la reiterazione di comportamenti analoghi.</h:div><h:div>Nei limiti della discrezionalità intestata all’Autorità, il relativo <corsivo>quantum</corsivo> sanzionatorio risulta dunque esser stato individuato in modo proporzionato e ragionevole, tenendo conto di tutti i potenziali fattori di incidenza negativa e positiva sulla relativa commisurazione.</h:div><h:div>12. Il ricorso, siccome infondato, va conclusivamente respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente Amazon EU S. à r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delle spese di lite, complessivamente liquidate nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge; spese compensate nei confronti dell’Associazione U.Di.Con.Sap.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/06/2025"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Roberto Politi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>