<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240348020260606173431457" descrizione="" gruppo="20240348020260606173431457" modifica="06/06/2026 17:36:17" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="03480"/><fascicolo anno="2026" n="10653"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240348020260606173431457.xml</file><wordfile>20240348020260606173431457.docm</wordfile><ricorso NRG="202403480">202403480\202403480.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\967 Michelangelo Francavilla\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Licheri</firma><data>06/06/2026 17:36:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Vincenza Caldarola,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del rifiuto del visto di ingresso per studio emesso dal Consolato Generale d’Italia a Istambul, in data 2 novembre 2023, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3480 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Umut Keygel, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reginelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2026 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con atto introduttivo del giudizio notificato e depositato il 28 marzo 2024, parte ricorrente chiedeva, previa sospensione cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., l’annullamento del provvedimento datato 2 novembre 2023 con cui il Consolato Generale d’Italia ad Istanbul aveva respinto la propria richiesta di rilascio di un visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio presentata il precedente 29 ottobre.</h:div><h:div>In punto di fatto il ricorrente esponeva di frequentare, nel proprio paese, un corso di studi in “<corsivo>Biomedical</corsivo>” e che, al fine di poter frequentare futuri corsi di specializzazione in Italia, presentava la suddetta istanza per partecipare ad un corso intensivo di lingua italiana presso un centro studi privato in provincia di Pesaro ed Urbino, allegando alla medesima (oltre alle ricevute di pagamento della quota di iscrizione e di un alloggio), anche la garanzia fornita da un cittadino italiano in ordine al proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia, oltre al biglietto aereo di andata e ritorno dalla Turchia.</h:div><h:div>Ciononostante, col provvedimento avversato, l’autorità-diplomatico consolare italiana respingeva l’istanza adducendo a fondamento del diniego la sussistenza di “<corsivo>ragionevoli dubbi</corsivo>” sull’intenzione del ricorrente di lasciare il territorio nazionale prima della scadenza del visto desumibili da informazioni non attendibili fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno.</h:div><h:div>Contro il prefato provvedimento, parte ricorrente si affidava ai seguenti mezzi di censura.</h:div><h:div>1) “<corsivo>Violazione di legge in particolare dell’art. 3, comma 1, L. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato è munito di una motivazione apparente incapace di dar conto dell’iter logico - giuridico seguito dalla P.A. nel definire l’istanza del ricorrente</corsivo>”.</h:div><h:div>Sosteneva il ricorrente che l’atto gravato fosse solo apparentemente motivato, in realtà affidandosi il diniego esclusivamente a formule di stile inidonee a rendere edotta la parte delle reali ragioni poste a fondamento del rigetto dell’istanza.</h:div><h:div>2) “<corsivo>Violazione di legge in particolare degli artt. 39, comma 3, lettera a), D. Lgs. 286/1998 e 44, comma 2, lettera a), D.P.R. 394/99 e eccesso di potere per illogicità manifesta del provvedimento impugnato, in quanto il ricorrente era in possesso di tutta la documentazione richiesta dall’Autorità consolare ed era titolare di un interesse al rientro attesa la funzionalità del corso di italiano alla futura frequenza di corsi di specializzazione post-laurea in Italia</corsivo>”.</h:div><h:div>A parere del ricorrente, egli avrebbe comprovato tanto le ragioni del soggiorno in Italia (consistenti nella frequenza di un corso di lingua e cultura italiana “<corsivo>funzionale al raggiungimento di un livello di conoscenza della nostra lingua idoneo a consentirgli la partecipazione a master post-laurea presso le strutture ospedaliere italiane, onde ultimare la sua formazione quale tecnico di dispositivi biomedicali</corsivo>”), quanto la disponibilità di un alloggio e di risorse sufficienti al proprio sostentamento durante la sua permanenza sul territorio nazionale.</h:div><h:div>3) “<corsivo>Violazione di legge in particolare degli artt. 1, 10-bis L. 241/90 e 24 Cost. per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché per il mancato rispetto del principio dell’economicità dell’azione amministrativa</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe stato altresì viziato per omessa comunicazione della sussistenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza e, conseguente, violazione delle connesse garanzie partecipative.</h:div><h:div>4) “<corsivo>Violazione di legge, in particolare dell’art. 97 della Costituzione per mancato rispetto dei criteri generali del miglior contemperamento degli interessi e del minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa</corsivo>”.</h:div><h:div>Riteneva il ricorrente che l’amministrazione resistente avrebbe sacrificato ingiustificatamente il proprio interesse in omaggio ad una rapida definizione del procedimento, non consentendogli di partecipare al medesimo e di fornire eventuali chiarimenti.</h:div><h:div>Si concludeva il gravame con la proposizione della domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento avversato.</h:div><h:div>Il Ministero degli Affari Esteri si costituiva in giudizio versando in atti documentazione e memoria difensiva con cui eccepiva, <corsivo>in primis</corsivo>, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura alle liti e, nel merito, l’infondatezza del gravame avversario.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 1846/2024, l’istanza cautelare accessoria al ricorso veniva respinta.</h:div><h:div>In vista della trattazione nel merito dell’affare, nessuna parte depositava documentazione o scritti difensivi sicché, all’udienza pubblica del 26 maggio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura <corsivo>ad litem </corsivo>mossa dall’amministrazione resistente, siccome smentita <corsivo>per tabulas</corsivo> dalla produzione di copia asseverata della procura rilasciata al difensore dal ricorrente in data anteriore alla proposizione del giudizio, tradotta in lingua italiana e debitamente apostillata ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961.</h:div><h:div>Nel merito, il gravame merita accoglimento in ragione dell’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in dispregio del disposto dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241/1990.</h:div><h:div>In proposito, il Collegio non intende disattendere il consolidato orientamento pretorio elaborato in materia di visti di ingresso sul territorio nazionale per motivi di studio secondo il quale “<corsivo>- la discrezionalità amministrativa in subiecta materia è particolarmente lata e, dunque, può essere sindacata in sede giurisdizionale solo ab externo, per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche; - il bene giuridico protetto in via primaria non è l'interesse del richiedente di entrare nel territorio italiano, ma quello della Repubblica italiana di prevenire il rischio migratorio”</corsivo> (così, per tutte, Cons. St., sez. IV, n. 6276/2023).</h:div><h:div>Tuttavia, proprio in ragione del carattere ampiamente discrezionale del potere in concreto esercitato dall’amministrazione, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza riveste una funzione ineliminabile di garanzia del giusto procedimento e, soprattutto, di corretto orientamento della discrezionalità esercitata, nel caso concreto, dall’autorità diplomatico-consolare, anche al fine di contemperare (ed adeguatamente ponderare) l’interesse di cui è portatore il cittadino straniero che aspira a far ingresso, per ragioni di studio, sul territorio nazionale (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. V-<corsivo>quater</corsivo>, n. 4346/2026).</h:div><h:div>Non ignora il Collegio che, con normativa sopravvenuta al caso di specie, tale adempimento è stato ritenuto, dal legislatore, non necessario nei procedimenti concernenti il rilascio dei visti.</h:div><h:div>Tuttavia, fondandosi il giudizio di legittimità di questo Giudice sul principio <corsivo>tempus regit actum </corsivo>(per il quale, quindi, le condizioni di legittimità del provvedimento avversato vanno vagliate alla stregua della normativa vigente al momento della sua adozione, cfr. Cons. St., sez. IV, n. 2771/2025), è del tutto evidente che la disposizione di cui all’art. 4, comma 7-<corsivo>bis </corsivo>del d.lgs. n. 268/1998 (introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. <corsivo>a</corsivo>) del d.l. n. 145 dell’11 ottobre 2024, conv. in l. n. 187 del 9 dicembre 2024), in quanto posteriore ai fatti di causa (giacché il provvedimento impugnato è stato emanato il 2 novembre 2023), non è ad essa applicabile, con conseguente invalidità del provvedimento avversato ed obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi in ordine all’istanza previa instaurazione del contraddittorio procedimentale con l’interessato sulle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo>, l. cit.</h:div><h:div>L’ampia discrezionalità ancora integra in capo all’amministrazione giustifica l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso attinenti alla fondatezza, o meno, della domanda di rilascio del visto.</h:div><h:div>La particolarità della controversia giustifica, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giuseppe Licheri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>