<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240339320260615182859705" descrizione="" gruppo="20240339320260615182859705" modifica="15/06/2026 18:56:23" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="03393"/><fascicolo anno="2026" n="11150"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240339320260615182859705.xml</file><wordfile>20240339320260615182859705.docm</wordfile><ricorso NRG="202403393">202403393\202403393.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\634 Antonella Mangia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Edoardo Fiorani</firma><data>15/06/2026 18:54:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Santoro Cayro,	Primo Referendario</h:div><h:div>Luigi Edoardo Fiorani,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>A) della Determinazione Reg. generale n.2063 del 22.12.2023 del Responsabile del Settore Pianificazione ed Assetto del Territorio, Edilizia Privata, Sue, Autorizzazioni Paesaggistiche, della Città di Tarquinia, notificata in data 4.1.2024 avente ad oggetto: “<corsivo>parere paesaggistico art. 32 legge 47/1985. istanza prot. n. 23299/2022 domande di condono n. 1/2003e n. 2/2003 per modifica coperture e ristrutturazione edilizia, Località Carcarello F. 112, P.lla 75</corsivo>”;</h:div><h:div>B) del Provvedimento C_D024 - ACC9864 - 1 - 2024-01-24 – 0003554 del Responsabile del Settore 9 – Edilizia Privata della Città di Tarquinia, notificato in data 24.1.2024, con il quale è stato respinto il “<corsivo>condono edilizio per le opere oggetto della domanda presentata in data 07.11.2003 Prot. n. 21863 fascicolo n. 2 dei Condoni Edilizi per l'anno 2004 - dalla Sig.ra BELARDI LAURA</corsivo>”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3393 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Laura Belardi, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città di Tarquinia e Provincia di Viterbo, non costituite in giudizio;</h:div><h:div>
				</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato il 4 marzo 2024 e depositato il 27 marzo 2024, Laura Belardi ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, affidando il gravame a cinque motivi.</h:div><h:div>1.1. Con il primo (rubricato “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’allegato A al D.P.R. 31/2017, nonché art. 3, lett. c) D.P.R. n.380/01 – Violazione del giudicato costituito dalla sentenza irrevocabile n. 1095/07 del Tribunale di Civitavecchia nonché dell’art. 654 c.p.p. – Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti</corsivo>”), si deduce che la domanda di condono a suo tempo presentata aveva ad oggetto “<corsivo>opere di semplice restauro e risanamento conservativo di immobile legittimo</corsivo>” (come peraltro affermato, ad avviso della ricorrente, nella sentenza n. n.1095/07 del 17 ottobre 2007, passata in giudicato, del Tribunale Penale di Civitavecchia), per le quali, a differenza di quanto opinato dal Comune di Tarquinia, non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica, erroneamente denegata dall’amministrazione intimata, la quale avrebbe per giunta omesso di considerare che il vincolo derivante dall’inserimento del locale Fosso della Birba fra i corsi rilevanti ai fini paesaggistici sarebbe venuto meno sin dal 2014 a seguito della Deliberazione del Consiglio Regionale n° 5/2021 del 21 aprile 2014.</h:div><h:div>1.2. Con il secondo (rubricato “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art.146 D.Lvo 42/2004 e dell’art. 17-bis L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà interna alla stessa motivazione del provvedimento impugnato</corsivo>”) si eccepisce, in via gradata rispetto al primo mezzo, che il parere non favorevole impugnato risulterebbe viziato per violazione e falsa applicazione sia dell’art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 – in quanto il Comune di Tarquinia non ha trasmesso al Soprintendente la documentazione presentata dalla ricorrente – che dell’art. 17-bis della L. n. 241 del 1990, avendo l’amministrazione intimata ignorato il silenzio assenso che per ben due volte si sarebbe formato sulla domanda di rilascio di parere favorevole alla Soprintendenza competente.</h:div><h:div>1.3. Con il terzo (rubricato “<corsivo>Eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria – Motivazione insufficiente, incongrua, contraddittoria ed illogica in merito alla dubbia preesistenza dell’edificio n. 3, ed alla non pienamente dimostrata regolarità urbanistico-edilizia dell’esistente – Violazione e falsa applicazione dell’art.6, lett. a della l. 7 agosto 1990, n. 241 ed art. 9-bis comma 1-bis D.P.R. 380/2001</corsivo>”), si lamenta che l’amministrazione ha erroneamente escluso la preesistenza al 1° settembre 1967 dell’edificio oggetto della domanda di condono, non tenendo in considerazione le risultanze dell’istruttoria.</h:div><h:div>1.4. Con il quarto (rubricato “<corsivo>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione della disciplina di tutela paesaggistica di cui all’art. 26 – tabella c norma regolamentare - delle norme del P.T.P.R., nonché dell’art.46 legge n.47/85 – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà</corsivo>”), si afferma che “<corsivo>Il parere negativo dell’Ente resistente, per presunto mancato rispetto dell’art. 26 delle norme tecniche del vigente Piano Territoriale Paesistico, non tiene conto del fatto che il magazzino, che non si inserirebbe nel contesto agrario di valore che definisce l’area di sedime, è rimasto nelle stesse condizioni che si presentava al momento del sequestro disposto dai VV.UU., ovvero senza copertura, essendo stato inibito alla ricorrente il compimento di qualunque opera di risanamento</corsivo>” (cfr. p. 18 del ricorso), denunciandosi, pertanto, la violazione dell’art. 42 della L. 47/1985. </h:div><h:div>1.5. Con il quinto (rubricato “<corsivo>Illegittimità del diniego del condono per illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 delle norme di attuazione del P.A.I. dell’autorità dei bacini regionali del Lazio (ora Autorità Distrettuale dell’Appennino Centrale) – Eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento</corsivo>”), si sostiene che il Comune intimato avrebbe, <corsivo>in primis</corsivo>, interloquito direttamente con la Provincia di Viterbo in violazione del P.A.I. e, comunque, erroneamente fatto ricadere l’immobile oggetto di ricorso in Zona di Pericolo A1, anziché B1, equivocando il contenuto del provvedimento di sospensione della Provincia di Viterbo, ritenuto non correttamente coincidente con una statuizione di diniego, e, in ogni caso, non tenuto conto, per difetto di istruttoria, “<corsivo>che la quota di imposta del magazzino (e degli altri edifici facenti parte del complesso edilizio), rispetto al piano di campagna, è superiore al tirante idraulico duecentennale di 30 – 40 cm indicato dall’Autorità di Bacino (cfr. nota del 03/12/2023 – doc.44 – con allegata Relazione dimostrativa ai sensi dell’art. 3 c. 8 lett. B punto secondo delle norme tecniche di attuazione del PAI)</corsivo>” (cfr. p. 23 del ricorso).  </h:div><h:div>2. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Occorre, per ragioni di ordine logico, principiare l’esposizione dallo scrutinio del terzo motivo di ricorso.</h:div><h:div>1.1. Com’è noto, l’onere di fornire la prova sull’esistenza e la consistenza dell’immobile di proprietà in data antecedente al 1967 grava sul privato interessato ad invocare gli effetti della relativa normativa edilizia a quel tempo vigente; questi rappresenta, difatti, l’unico soggetto nella disponibilità dei documenti e degli elementi di prova atti a dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto (<corsivo>ex multis</corsivo> cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 570); tale prova dev’essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca, e comunque su elementi oggettivi, con la conseguenza che l’eventuale incertezza non può che ridondare a danno del privato (Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2023, n. 1086).</h:div><h:div>1.1.1. Ebbene, nel caso di specie, la foto aerea del 1968 (doc. 3 di parte ricorrente) non è accompagnata da alcuna ulteriore allegazione che ne agevoli l’esame, né da una comparazione sinottica con l’attuale <corsivo>status quo</corsivo>, che consenta, in ipotesi, di stabilire se l’immobile raffigurato in detta foto coincida con quello attualmente esistente e sul quale sono stati svolti gli interventi oggetto della domanda di condono.</h:div><h:div>1.1.2. Analogamente, la Carta Tecnica Regionale reca la raffigurazione stilizzata di una serie di edifici e, in assenza di più chiare indicazioni sul suo contenuto, non consente di affermare che l’immobile per cui è causa sia stato costruito prima del 1° settembre 1967.</h:div><h:div>1.2. In ordine alle dichiarazioni <corsivo>sub</corsivo> doc. 6 di parte ricorrente, va richiamato il condivisibile orientamento secondo cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è inutilizzabile nell’ambito del processo amministrativo, in quanto, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 luglio 2024, n. 6633).</h:div><h:div>1.2.1 In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibili le dichiarazioni <corsivo>de quibus</corsivo> (come pure altra parte della giurisprudenza ha ritenuto possibile: cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 1222), va comunque evidenziato che le stesse non consentono di ritenere integrata la prova rigorosa di cui discorre la giurisprudenza richiamata al precedente paragrafo 1.1.</h:div><h:div>1.2.2. Invero, le dichiarazioni rilasciate da Mario Belardi e Francesca Argentina Paparelli si limitano ad attestare l’esistenza di un rudere nel fondo della ricorrente, prendendo come riferimento temporale l’acquisto dello stesso da parte di quest’ultima, e dunque il 1996, sicché nulla provano circa l’anteriorità dell’immobile al 1967.</h:div><h:div>1.2.3. Analogo contenuto reca la dichiarazione resa da Bruno Giovannelli, il quale, pur affermando di “<corsivo>conoscere il sito da epoca precedente all’acquisto da parte dell’attuale proprietaria</corsivo>”, si è limitato a fare riferimento a un rudere “<corsivo>bonificato e sistemato</corsivo>” nel corso del 1997, del quale, dunque, non è stata provata l’anteriorità al 1967.</h:div><h:div>1.2.4. Da ultimo, Sergio Mancinelli e Massimo Raffaelli hanno dichiarato che il dante causa dell’odierna ricorrente iniziò nel 1962 e concluse prima del 1967 la costruzione di alcuni annessi agricoli, ma non hanno chiarito a quale di questi annessi corrisponda l’edificio n. 3 oggetto della domanda di condono per cui è causa.</h:div><h:div>1.2.4.1. Inoltre, in entrambe le dichiarazioni da ultimo richiamate si dà atto che, trattandosi di costruzioni non particolarmente salde e stabili, “<corsivo>era necessario rispristinare porzioni crollate o asportate dal vento</corsivo>”, e che tale attività ha impegnato il dante causa della ricorrente anche dopo il 1967, trattandosi di interventi svolti fino al 1996 (cfr. la dichiarazione di Sergio Mancinelli) e che in un caso hanno comportato addirittura la riedificazione di una rimessa agricola completamente distrutta nell’inverno del 1966, “<corsivo>a distanza di parecchi mesi dall’evento meteorologico</corsivo>” (cfr. la dichiarazione di Massimo Raffaelli), senza che sia specificato se tale integrale ripristino sia avvenuto prima del mese di settembre del 1967 e se non abbia apportato modifiche rispetto alla costruzione preesistente. </h:div><h:div>1.2.4.2. In difetto di dimostrazione che tali interventi svolti negli anni per fronteggiare i danni prodottisi sugli edifici (fra cui si presume sia ricompreso anche quello per cui è causa) non necessitassero di permesso di costruire, non vi è prova che le opere oggetto della domanda di sanatoria del 2003 andassero a incidere su un immobile legittimo in quanto edificato, per le parti non incise da quanto oggetto dell’istanza di condono, prima del 1° settembre 1967. </h:div><h:div>1.3. In ragione di quanto precede, il contenuto delle dichiarazioni rese da parte venditrice in sede di rogito di acquisto del 1996 (doc. 5 di parte ricorrente) non apporta elementi certi per concludere nel senso che l’edificio per cui è causa sia anteriore al 1° settembre 1967.</h:div><h:div>1.4. Le sentenze rese da questo T.A.R. nel 2011 e dal Tribunale di Civitavecchia nel 2007 non provano l’anteriorità al 1967, essendosi limitate a statuire che l’immobile per cui è causa non è stato ultimato in data successiva a quella rilevante per la domanda di condono, e dunque in data non posteriore al 1997 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 28 febbraio 2011, n. 1805, dove si legge: «<corsivo>Che a seguito dell’ulteriore e più approfondito esame della documentazione allegata agli atti del giudizio assume rilievo decisivo, in particolare, la nota del Corpo di Polizia Municipale prot. N.-OMISSIS-. n. -OMISSIS- del maggio 2004 che, nel riferire la citata testimonianza di una “persona informata dei fatti”</corsivo> […], <corsivo>aggiunge però che secondo la medesima fonte esisteva “analogo manufatto fin dal anno 1997 (…) nel sito in argomento (…) realizzato in legno” seppure ritenuto “di dimensioni e caratteristiche diverse dall’attuale”; - Che pertanto esiste una notizia dei fatti, proveniente dall’Amministrazione resistente e dalla stessa ritenuta credibile, che suffraga la dichiarazione di parte ricorrente circa la preesistenza di un manufatto con struttura portante in legno, oggetto della domanda di condono ma poi privato dal vento della leggera copertura in eternit, mentre la precisazione circa la diversità di materiali, caratteristiche e dimensioni, non concretizzandosi in una stima di superfici e volumetrie, non può assumere alcun rilievo ai fini della sostanziale corrispondenza del manufatto a quello condonato; - Che il ricorso contro il diniego deve quindi essere accolto, non risultando da alcun elemento certo la pretesa circostanza che il manufatto non fosse stato in realtà ultimato alla data ultima utile per il condono, e dovendo quindi convenirsi sulla regolarità della domanda di condono</corsivo>») ovvero al 2002 (cfr. la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1095/2007, sub doc. 12 allegato al ricorso, con cui i genitori della ricorrente sono stati assolti in ordine al reato di cui all’art. 44, lett. c), del D.P.R. 380/2001, ritenendosi che gli interventi contestati a seguito di un sopralluogo svolto dalla Polizia Municipale il 31 ottobre 2003, consistevano in “<corsivo>opere di manutenzione soggette non a c.d. concessione di costruire, ora permesso, ma solo a denuncia di inizio attività ex art. 37 [del D.P.R.] 380, trattandosi di immobile nell’attuale consistenza almeno dal 2002 (i lavori effettuati nel 1997, con i quali furono effettuati altri piccoli cambiamenti di consistenza dei due immobili originari, che avevano una consistenza pari a quella dell’immobile unificato, essendo orami prescritti, per il termine massimo di prescrizione, alla presente data)</corsivo>”). </h:div><h:div>1.5. A fronte della non decisività degli elementi forniti dalla parte ricorrente in ordine allo stato legittimo dell’immobile oggetto della domanda di condono, il Comune intimato ha, da parte sua, valorizzato la circostanza che «<corsivo>la documentazione agli atti negli archivi comunali, quale il dichiarato Permesso di Costruzione n. 1665 del 24.04.1972, smentisce la dichiarazione di preesistenza degli edifici al 1 settembre 1967, in quanto non dichiarati/rappresentati nella planimetria generale del progetto del 10.03.1972, approvato con il menzionato Permesso di Costruzione per l’ “ampliamento dell’abitazione principale” (ora sub. 502 della particella catastale n. 75 foglio 112)</corsivo>».</h:div><h:div>1.5.1. A questo riguardo, le censure svolte in ricorso si limitano all’apodittico e non dimostrato rilievo secondo cui, avendo la concessione del 1972 ad oggetto “<corsivo>unicamente l’ampliamento dell’abitazione principale e, quindi, non anche il magazzino oggetto del presente giudizio</corsivo>”, quest’ultimo “<corsivo>non poteva e non doveva essere quindi rappresentato graficamente</corsivo>”, ma non chiariscono le ragioni per le quali il dante causa di parte ricorrente non intese rappresentare graficamente, pur in occasione della domanda di permesso di costruire afferente a un immobile posto nelle immediate vicinanze, un manufatto, nella prospettazione di parte ricorrente al tempo esistente, oltre che perfettamente regolare, e non inducono, pertanto, a ravvisare, nell’operato dell’amministrazione, il difetto di istruttoria per converso lamentato.</h:div><h:div>1.6. In sostanza (anche a prescindere dal problema della effettiva qualificazione delle opere oggetto della domanda di sanatoria, se in termini di ristrutturazione, come si ricava dalla lettura del doc. 1 di parte ricorrente, ovvero di mero restauro e risanamento conservativo, come invece si afferma in ricorso) non sono stati offerti elementi che consentano di ritenere superata la condivisibile affermazione, contenuta nel provvedimento di diniego di sanatoria impugnato, secondo cui «<corsivo>Non trattandosi di “tipologia 1 – nuova costruzione”, la dimostrazione di legittimità urbanistico-edilizia della preesistenza è onere in capo al richiedente ai fini della corretta applicazione della tipologia di abuso dichiarata nella domanda di condono</corsivo> […]».</h:div><h:div>1.7. Poiché l’infondatezza del terzo motivo comporta la conferma di una autonoma <corsivo>ratio decidendi</corsivo> del diniego di condono, gli ulteriori mezzi di impugnazione debbono ritenersi assorbiti, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe in ogni caso giovare alla parte ricorrente, la cui domanda di condono (anche ove fosse accolta l’impugnazione avverso il parere paesaggistico negativo) non risulterebbe comunque suscettibile di accoglimento (sull’impugnativa dei provvedimenti plurimotivati, cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. IV, 1° luglio 2021 n. 5018 e Id., Sez. II, 18 febbraio 2020, n.1240).</h:div><h:div>2. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>3. Nulla deve disporsi sulle spese, in difetto di costituzione del Comune di Tarquinia e della Provincia di Viterbo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Nulla sulle spese. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/03/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Edoardo Fiorani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>