<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240339220250930100323148" descrizione="" gruppo="20240339220250930100323148" modifica="01/10/2025 15:51:01" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="03392"/><fascicolo anno="2025" n="16975"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240339220250930100323148.xml</file><wordfile>20240339220250930100323148.docm</wordfile><ricorso NRG="202403392">202403392\202403392.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\634 Antonella Mangia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Santoro Cayro</firma><data>30/09/2025 13:10:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Santoro Cayro,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Luigi Edoardo Fiorani,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- dell'Ordinanza di Demolizione e Ripristino Reg. Ord. n. 9 del 21.11.2023 – Reg. Viol. n. 7 del 2022 del Comune di Rieti, notificata in data 08.01.2024, a firma del Dirigente del Settore IV Arch. Emiliano Di Giambattista.</h:div><h:div>- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso all'Ordinanza di Demolizione e Ripristino adottata dal Comune di Rieti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3392 del 2024, proposto da </h:div><h:div>M.A.R. S.r.l.s, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia Perelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Rieti, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Schifi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>
					</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rieti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’ordinanza i cui estremi sono indicati in epigrafe il Comune di Rieti ingiungeva la demolizione di alcune “strutture non autorizzate” riscontrate, all’esito di due sopralluoghi (eseguiti in data 29 marzo 2022 e 26 ottobre 2023), presso l’immobile e connessa area di pertinenza ubicato in via Salaria per Roma al n. 2/B, concesso in affitto alla Società M.A.R. S.r.l.s. e ospitante un centro commerciale denominato “IPERMERCATO”. </h:div><h:div>Le opere, realizzate in area gravata da vincolo paesaggistico e sismico in assenza dei necessari permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione sismica, consistono in: <corsivo>A)</corsivo> struttura metallica delle dimensioni di 10 x 10 m, con altezza minima 2,3 m e altezza massima di circa 5 m, adibita ad uso vendita/esposizione; <corsivo>B) </corsivo>tettoia a copertura di un’area espositiva, con struttura metallica e pannelli in pvc semitrasparente, della lunghezza di circa 10 m e altezza 2,40 m; <corsivo>C)</corsivo> pensilina con struttura metallica e pannelli in pvc semitrasparente a copertura della zona che collega il manufatto sopra citato all’edificio, con altezza massima di ml 4,30 e minima di ml 2,90; <corsivo>D) </corsivo>gazebo delle dimensioni di ml. 5,00 x ml. 5,00, altezza minima ml. 2,10 e 2,25 ml e altezza massima di 3,85 metri; <corsivo>E) </corsivo>tettoia ad uso deposito costituita da elementi metallici e copertura in pannelli pvc trasparenti delle dimensioni di ml. 1,10 x ml. 6,90, altezza minima ml. 2,00; <corsivo>F)</corsivo> marciapiedi in cemento armato realizzati sull’intero perimetro; <corsivo>G) </corsivo>area espositiva esterna e di vendita con scaffalature metalliche posizionate sulla corte.</h:div><h:div>Il provvedimento risulta indirizzato ai due proprietari dell’immobile, Sig.ri Vittorugo Troppa e Bruna Santopinto, oltre che alla M.A.R. S.r.l.s.</h:div><h:div>2. Con l’odierno ricorso, tempestivamente notificato e depositato rispettivamente nelle date 5 e 27 marzo 2024, la suddetta Società è insorta avverso l’ordinanza n. 9/2023, rappresentando, in via di fatto, di aver presentato, in data 26 febbraio 2024 e in relazione ai (soli) manufatti ivi descritti ai punti <corsivo>A) </corsivo>e <corsivo>B)</corsivo>, un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, e deducendo, in punto di diritto, un unico motivo di ricorso, rubricato “<corsivo>Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 22 del D.P.R. 380/2001 “Testo unico dell’edilizia”. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento, nonché per illogicità manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ingiustizia manifesta</corsivo>”.</h:div><h:div>In sintesi, la ricorrente lamenta che: <corsivo>i)</corsivo> le opere contestate dall’amministrazione avrebbero carattere precario e rientrerebbero nel novero della cd edilizia libera ai sensi dell’art. 6, lett. e-<corsivo>bis)</corsivo> del Testo unico dell’edilizia, in quanto si tratterebbe di strutture non durevoli ma funzionali alla durata dell’attività commerciale svolta <corsivo>in loco</corsivo>, non ancorate al suolo e prive di copertura ai lati, dunque inidonee a determinare cubatura e ad alterare lo stato dei luoghi; <corsivo>ii)</corsivo> con la domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 l’interessata ha inteso richiedere il titolo edilizio indicando la destinazione “<corsivo>non permanente ma funzionale alla durata dell’attività commerciale</corsivo>” delle strutture, quali opere prive di volume e non incidenti sugli indici urbanistici; <corsivo>iii)</corsivo> l’amministrazione avrebbe violato il principio di proporzionalità, non avendo tenuto conto dell’irrilevanza urbanistica dei manufatti né operato il dovuto bilanciamento di interessi.  </h:div><h:div>3. Il Comune di Rieti si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 6 maggio 2024, corredata da documentazione, con la quale, rappresentato che le violazioni urbanistiche commesse nell’area di pertinenza dell’immobile erano state riscontrate dall’amministrazione sin dal 2005 (elencando una nutrita serie di atti susseguitisi a decorrere da quella data, a principiare dal Rapporto di Polizia Municipale 179/2005 del 18 novembre 2005), ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.</h:div><h:div>4. L’impugnativa è stata notificata anche ai Sig.ri Vittorugo Troppa e Bruna Santopinto, evocati in qualità di controinteressati ma non costituitisi in giudizio.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 23 settembre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.</h:div><h:div>6. Il gravame è infondato.</h:div><h:div>7. Non può condividersi la tesi di parte secondo cui le installazioni oggetto dell’ingiunzione demolitoria avrebbero natura precaria e non permanente, in ragione delle loro caratteristiche costruttive (risultando esse prive di ancoraggio al suolo e aperte sui vari lati) ed essendo funzionali alla durata dell’attività commerciale svolta dalla ricorrente (affittuaria dei locali ove tale attività è esercitata).</h:div><h:div>Invero, come è dato evincere dalla compiuta descrizione contenuta nel rapporto edilizio n. 7 dell’Ufficio Vigilanza del Comune di Rieti del 21 aprile 2022 e successiva relazione integrativa prot. n. 83981 del 13 novembre 2023, redatti a seguito dei due sopralluoghi eseguiti sul posto e citati nell’ordinanza impugnata (versati in atti dalla difesa comunale in data 6 maggio 2025), e come peraltro apprezzabile dalla nutrita documentazione fotografica ad essi acclusa, trattasi di opere, realizzate nelle pertinenze esterne al fabbricato adibito allo svolgimento di attività commerciale e stabilmente poste al servizio di quest’ultima, che, considerate nel loro insieme e nella loro complessiva estensione e consistenza, e tenuto conto del loro effettivo utilizzo, hanno determinato una rilevante e permanente alterazione dello stato dei luoghi, oltretutto in area gravata da vincolo paesaggistico e sismico.</h:div><h:div>Le medesime, pertanto, presentano un carattere non certo temporaneo, in quanto durevolmente asservite all’attività commerciale svolta in loco e non già destinate a soddisfare fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, necessitando, come tali, dei relativi titoli abilitativi, tanto sotto il profilo edilizio, quanto dal punto di vista sismico e paesaggistico. A tale riguardo si rammenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è ragioni di discostarsi, il carattere precario di un manufatto deve essere valutato secondo un criterio funzionale, avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato “nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell'opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata”, dovendo ricollegarsi la natura precaria di un manufatto alla “intrinseca destinazione materiale di esso ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione” (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2597 e precedenti ivi richiamati).</h:div><h:div>8. Ciò vale anche in relazione al manufatto descritto al punto <corsivo>A)</corsivo> della gravata ordinanza, per il quale, come riportato nelle relative premesse, era stata presentata, in data 18 dicembre 2012 con prot. n. 63538/2012, una SCIA ai sensi dell’art. 22, co.1 e 2, d.P.R. n. 380/2001, avente come oggetto “<corsivo>installazione di manufatti pertinenziali del tipo precario e amovibile</corsivo>” per “<corsivo>un periodo di quattro mesi continuativi</corsivo>”: il provvedimento, infatti, dà conto del fatto che la predetta struttura stile “gazebo”, ancora presente sul posto al momento del sopralluogo, avendo superato il termine contemplato dall’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 entro il quale considerare l’opera quale diretta a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (cd. attività edilizia libera), non riveste carattere di temporaneità, contestando conseguentemente l’assenza di un valido titolo abilitativo.</h:div><h:div>Non ha pregio, pertanto, quanto sostenuto dalla ricorrente laddove essa rappresenta che la predetta struttura non sarebbe “<corsivo>mai (…) stata contestata dal Comune di Rieti nella sua natura del tutto temporanea ammettendosene, in tale ottica, regolare sua realizzazione</corsivo>” (cfr. pag. 4 del ricorso). Peraltro, tale affermazione è sconfessata anche nei fatti, avendo la difesa comunale versato in atti il rapporto edilizio n. 61/A 2005, prot. n. 7021 del 13 febbraio 2015, con cui veniva disconosciuta la natura precaria della struttura metallica tipo “gazebo” (oggetto della procedura amministrativa avviata con la menzionata SCIA del 18 dicembre 2012) per acclarato superamento del termine di legge (all’epoca di 90 giorni) previsto dal Testo unico dell’edilizia per le opere in edilizia libera.</h:div><h:div>9. Né rileva nella presente sede processuale la circostanza che, per i manufatti di cui ai punti <corsivo>A) </corsivo>e <corsivo>B) </corsivo>della gravata ordinanza (“gazebo” ad uso vendita/esposizione e tettoria in struttura metallica) sia stata presentata, a febbraio del 2024 e dunque solo a seguito dell’emissione dell’ordine di demolizione, un’istanza di permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>Invero, secondo un consolidato principio di diritto, la domanda di cui trattasi determina unicamente l’instaurazione di un procedimento amministrativo diverso (e meramente eventuale) rispetto all’ingiunzione demolitoria, che non inficia in alcun modo la legittimità e l’efficacia di quest’ultima, determinando soltanto una mera sospensione dei suoi effetti (e dunque uno stato di quiescenza), con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista integra la sua efficacia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2025, n. 536; id. 13 novembre 2024, n. 9110; Cons. Stato, Sez. VII,  28 aprile 2023, n. 4309).</h:div><h:div>Peraltro, nulla è stato più dedotto, in corso di giudizio, in ordine all’esito del relativo iter amministrativo, per il quale il decorso del termine di sessanta giorni determina la formazione del silenzio-rigetto ai sensi del citato art. 36, comma 3. </h:div><h:div>10. Nemmeno risulta conferente il richiamo al principio di proporzionalità, lamentando la ricorrente che “<corsivo>l’Ente avrebbe dovuto considerare l’installazione del gazebo e della tettoria nella loro globalità all’interno del contesto urbanistico e non, come fatto, considerando atomisticamente gli interventi nel micro-contesto di riferimento e pervenendo in tal caso, attraverso un test di proporzionalità sugli interessi pubblici sottesi, a giudizio di assoluta irrilevanza delle trasformazioni operate</corsivo>” (cfr. pag. 6 del ricorso), e dunque senza tener conto della loro “<corsivo>insussistente incidenza urbanistico-edilizia</corsivo>” (cfr. pag. 7), con affermazione replicata anche in relazione alle altre opere contestate dall’amministrazione, anch’esse asseritamente “<corsivo>prive anche in astratto di capacità d’incidenza</corsivo>” urbanistico-edilizia (v. ancora pag. 7). </h:div><h:div>Come già argomentato, trattasi di strutture dotate di carattere durevole e non precario, che hanno comportato un’apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi in area gravata da vincoli paesaggistico e sismico in assenza dei necessari titoli abilitativi, e di cui pertanto è stata legittimamente ingiunta la demolizione, nell’esercizio di un potere di natura doverosa e rigorosamente vincolata da cui è avulsa qualsiasi esigenza di bilanciamento con l’interesse privato.</h:div><h:div>11. In conclusione, il ricorso va rigettato.</h:div><h:div>12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune resistente nella misura determinata in dispositivo. Nulla spese nei confronti di Vittorugo Troppa e Bruna Santopinto, non costituitisi in giudizio, precisando il Collegio che tali soggetti, pur essendo stati evocati in causa quali “controinteressati”, non rivestono propriamente tale qualifica processuale in quanto destinatari del medesimo provvedimento demolitorio oggi impugnato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Rieti, che liquida nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti di Vittorugo Troppa e Bruna Santopinto.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Santoro Cayro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>