<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240268020240530115027700" descrizione="" gruppo="20240268020240530115027700" modifica="12/06/2024 13:13:51" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="02680"/><fascicolo anno="2024" n="11928"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240268020240530115027700.xml</file><wordfile>20240268020240530115027700.docm</wordfile><ricorso NRG="202402680">202402680\202402680.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\872 Leonardo Spagnoletti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Leonardo Spagnoletti</firma><data>12/06/2024 11:05:26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rosaria Palma</firma><data>11/06/2024 10:50:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti,	Presidente</h:div><h:div>Rosaria Palma,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Virginia Arata,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>degli atti e dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione resistente nell''ambito della procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione delle relative “<corsivo>Opere di difesa idraulica del fiume Aniene in destra idraulica – Fraz. Martellona (Tivoli)</corsivo>” CUP: F32B21000040001 CIG: A0323AA530, nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’aggiudicazione in favore del controinteressato piuttosto che nei confronti della ricorrente, previa esclusione e/o decurtazione del punteggio assegnato al primo classificato, Costruzioni Generali S.r.l. e, in particolare:</h:div><h:div>- della deliberazione n. 12 del 23 febbraio 2024 a mezzo della quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell''operatore controinteressato Costruzioni Generali S.r.l.; </h:div><h:div>- della proposta di aggiudicazione formulata con verbale conclusivo del 21 febbraio 2024 e del medesimo verbale;</h:div><h:div>- ove occorra, di tutti i verbali in seduta pubblica e riservata di gara (in particolare, del verbale di apertura e valutazione della documentazione amministrativa del 24 gennaio 2024, del verbale di apertura e valutazione delle offerte tecniche del 14 febbraio 2024, del verbale di apertura e valutazione delle offerte economiche del 21 febbraio 2024, del verbale di seduta conclusiva del 21/22 febbraio 2024, nonché di tutti gli ulteriori verbali e sedute, anche riservate), nelle parti in cui si è disposta l’ammissione e non viceversa l''esclusione del controinteressato, nonché la valutazione dell’offerta avversaria nei termini indicati nei medesimi verbali così da determinare l’aggiudicazione in suo favore;</h:div><h:div>- ove occorra, del verbale di valutazione in seduta riservata successivo del 14 febbraio 2024, nelle parti in cui, in relazione al criterio B.6 relativo alla valutazione dell’offerta tecnica, al controinteressato è stato attribuito il punteggio pari a 1, laddove viceversa, nel verbale di seduta conclusiva, per il medesimo criterio, gli è stato immotivatamente attribuito il punteggio pari a 3;</h:div><h:div>- ove occorra, della nota di riscontro fornita dalla S.A. all’istanza di accesso agli atti del 29 febbraio 2024 nella parte in cui giustifica la modifica del punteggio attribuito al controinteressato sul criterio B.6 (da 1 a 3) come dovuta ad “<corsivo>errori materiali della digitazione dei punteggi</corsivo>”;</h:div><h:div>- ove occorra, del Bando, del Disciplinare e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara, ove intesi nel senso fatto proprio dalla S.A.;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;</h:div><h:div>con domanda</h:div><h:div>- di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con il controinteressato previa </h:div><h:div>dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e 122 c.p.a.;</h:div><h:div>- ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito;</h:div><h:div>II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Codisab S.r.l. il 17 aprile 2024: </h:div><h:div>- del verbale prot. n. 5773/2024 del 26 marzo 2024 avente ad oggetto la procedura di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario nei confronti del controinteressato e di accertamento delle condizioni di consegna in via d'urgenza delle lavorazioni inerenti a Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della progettazione esecutiva (appalto integrato – art. 108 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023) e dell'esecuzione dei lavori per le “<corsivo>Opere di difesa idraulica del fiume Aniene in destra idraulica – Fraz. Martellona (Tivoli)</corsivo>”CUP: F32B21000040001 – CIG: A0323AA530; </h:div><h:div>- della Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 892 del 27 marzo 2024 di ratifica della Delibera d'urgenza del Presidente n. 12 del 23.02.2024 avente ad oggetto l'aggiudicazione dell'appalto in favore del controinteressato;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;</h:div><h:div>con domanda</h:div><h:div>- di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con il controinteressato previa </h:div><h:div>dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e 122 c.p.a.;</h:div><h:div>- ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito;</h:div><h:div>III. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Costruzioni Generali S.r.l. il 22 aprile 2024: </h:div><h:div>Per l'annullamento,</h:div><h:div>- del verbale di gara del 24 gennaio 2024, nella parte relativa alla valutazione della documentazione amministrativa del R.T.I. Codisab S.r.l./Dsba S.r.l.;</h:div><h:div>- del verbale di seduta riservata del 14 febbraio 2024, nelle parti relative all'ammissione in gara del R.T.I. Codisab S.r.l./Dsba S.r.l. e alla valutazione della sua offerta tecnica ed economica;</h:div><h:div>- del medesimo verbale, nella parte relativa all'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica del R.T.I. Codisab S.r.l./Dsba S.r.l.;</h:div><h:div>- del verbale di seduta pubblica del 21 febbraio 2024, nella parte in cui l'offerta del R.T.I. Codisab S.r.l./Dsba S.r.l. è stata inserita nella graduatoria di gara;</h:div><h:div>- della deliberazione 23 febbraio 2024 n. 12 di aggiudicazione della gara, nella parte relativa alla posizione di secondo graduato del R.T.I. Codisab S.r.l./Dsba S.r.l.;</h:div><h:div>- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla Costruzioni Generali S.r.l.;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2680 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Codisab S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG A0323AA530, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone e Antonio Facchini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consorzio di Bonifica Litorale Nord, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Litorale Nord e della Costruzioni Generali S.r.l.;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata Costruzioni Generali S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 120 c.p.a.;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con ricorso notificato e depositato il 12 marzo 2024 la società Codisab S.r.l., ricorrente principale - che agisce in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con la mandante DSBA S.r.l.- ha impugnato il provvedimento con il quale l’intimato Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha aggiudicato, in favore della Costruzioni Generali S.r.l., la procedura aperta di affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione delle relative “<corsivo>Opere di difesa idraulica del fiume Aniene in destra idraulica – Fraz. Martellona (Tivoli)</corsivo>” CUP: F32B21000040001 CIG: A0323AA530 (deliberazione n. 12 del 23 febbraio 2024).</h:div><h:div>2. Parte ricorrente, che ha esteso l’impugnativa anche ai verbali di seduta pubblica e riservata di gara, come meglio in epigrafe indicati, nelle parti in cui si è disposta l’ammissione della Costruzioni Generali S.r.l, nonché la valutazione dell’offerta dalla stessa presentata, ha formulato altresì richiesta di subentro nel contratto eventualmente sottoscritto previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e 122 c.p.a. (ovvero, in via subordinata, di risarcimento per equivalente del pregiudizio patito).</h:div><h:div>3. Avverso gli atti impugnati ha formulato i seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div><corsivo>I. Sui vizi importanti l’esclusione.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Violazione e falsa applicazione della lex specialis in relazione ai requisiti speciali di progettazione richiesti al concorrente. Violazione e falsa applicazione dei §§ 5, 9 e 9.2.2. del disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 98 c. 3 lett. b) e dell’art. 95 c. 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023. Violazione dei principi generali in tema di appalti pubblici. Violazione dei principi di par condicio, buon andamento ed imparzialità. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento, irragionevolezza ed illogicità.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>II. Sui profili legati all’erronea valutazione delle offerte.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Violazione e falsa applicazione della lex specialis in relazione ai criteri di valutazione delle offerte. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione delle offerte stabiliti al par. 20.1 del disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 c. 4 del D.lgs. 36/2023. Violazione dei principi generali in tema di appalti pubblici. Violazione dei principi di par condicio, buon andamento ed imparzialità. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento, irragionevolezza ed illogicità;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>II.a. Sull’errata attribuzione del punteggio per il criterio B.4 (punteggio max 17 punti;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>II.b. Sull’errata attribuzione del punteggio per il criterio B.2 (punteggio max 30 punti;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>II.c. Sull’errata attribuzione del punteggio per il criterio B.1 (punteggio max 20 punti);</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>II.d. Sull’errata attribuzione del punteggio per il criterio B.6. (punteggio max 4 punti.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>4. In sintesi, si contesta, quale causa escludente, il difetto in capo all’aggiudicataria del requisito di capacità tecnico professionale indicato dal par. 9.2.2 del disciplinare in uno all’errata attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica della controinteressata in relazione ai criteri B.4, B.2, B.1 e B.6 del disciplinare.</h:div><h:div>5. Si sono costituite in resistenza il Consorzio di Bonifica Litorale Nord e la controinteressata Costruzioni generali S.r.l. concludendo per l’infondatezza del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.</h:div><h:div>6. Con ordinanza n. 1265 del 5 aprile 2024, non gravata in appello, la Sezione ha fissato ex art. 55 comma 10 c.p.a l’udienza di merito per l’udienza pubblica del 22 maggio 2024 ritenendo necessario l’approfondimento nel merito delle questioni dedotte in giudizio (con particolare riferimento alla certificazione ISO 14021).</h:div><h:div>7.Con i motivi aggiunti del 17 aprile 2024 la Codisab S.r.l. ha impugnato in via meramente derivata, il verbale prot. n. 5773/2024 del 26 marzo 2024 avente ad oggetto la procedura di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario nei confronti della controinteressata ed accertamento delle condizioni di consegna in via d’urgenza delle lavorazioni inerenti alla procedura oggetto di causa, in uno alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 892 del 27 marzo 2024 di ratifica della Delibera d'urgenza del Presidente n. 12 del 23 febbraio 2024 di aggiudicazione dell'appalto.</h:div><h:div>8. Indi, con ricorso incidentale, notificato il 16 aprile 2024 e depositato il successivo 22 aprile 2024, la Costruzioni Generali S.r.l. impugna l’ammissione alla gara dell’R.T.I. Codisab S.r.l/Dsba S.r.l, la valutazione da parte del Consorzio intimato dell’offerta tecnica ed economica presentata dalla ricorrente principale in uno all’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica e alla stessa  aggiudicazione, nella parte in cui si assegna al predetto R.T.I. Codisab S.r.l./Dsba S.r.l. la posizione di secondo graduato.</h:div><h:div>9. La ricorrente incidentale contesta, in particolare, l’omessa valutazione in sede di ammissione di una fattispecie di risoluzione contrattuale che ha visto coinvolta la Codisab S.r.l.,  non ritenendo sufficiente la relativa dichiarazione nei documenti di gara; la violazione, da parte della Codisab S.r.l, degli obblighi dichiarativi inerenti alla qualità di consorziata del Consorzio stabile Artek, avendo tale ultimo consorzio partecipato in proprio alla gara oggetto di causa; infine, l’ingiusta ed erronea attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica formulata dall’RTI di cui fa parte Codisab S.r.l in relazione al criterio B.2  del disciplinare di gara. </h:div><h:div>10. Le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a e all’udienza di merito del 22 maggio 2024 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione con richiesta di preventiva pubblicazione del dispositivo della sentenza (depositato, poi, il successivo 31 maggio 2024 con il numero 11200/2024).</h:div><h:div>11. Considerato che sia il ricorso principale che quello incidentale contengono cause reciprocamente escludenti, si impone, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, la prioritaria trattazione del gravame principale poiché mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale (in termini, tra le più recenti, Cons. Stato sez. V, 3 marzo 2022, n.1536).</h:div><h:div>12. Ciò in coerenza anche con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza 5 settembre 2019 (causa C-333/18) secondo cui  "<corsivo>L'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest'ultimo, ed inteso ad ottenere l'esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi</corsivo>".</h:div><h:div>13. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, pertanto, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere entrambi esaminati (in termini, parr. 27 e 28 della citata sentenza 5 settembre 2019 della CGUE).</h:div><h:div>14. Tanto premesso, il ricorso principale è fondato nei sensi e nei limiti che seguono.</h:div><h:div>15. Con il primo motivo dell’impugnazione principale la società Codisab S.r.l contesta l’effettivo possesso da parte dell’aggiudicataria (Costruzioni generali S.r.l) dei requisiti di capacità tecnico- professionale come previsti dal par. 9.2.2 del disciplinare.</h:div><h:div>16. Ciò in quanto, secondo la prospettazione ricorsuale, parte dei servizi di progettazione dichiarati dalla controinteressata non sarebbero stati integralmente espletati dal progettista indicato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.</h:div><h:div>17. La censura è fondata.</h:div><h:div>18. L’art. 9.2.2. prevede, come requisito di capacità tecnico- professionale, l’avvenuto espletamento delle attività relative alla categoria D.02 negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva, per un valore delle opere non inferiore a € 7.917.133,68.</h:div><h:div>19. Orbene, premesso che la controinteressata ha speso i requisiti maturati dal proprio direttore tecnico (ing. Discetti) ai sensi dell’art. 66 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, le certificazioni versate in atti dalle parti resistenti danno evidenza che in relazione ai servizi espletati per conto del Comune di Salerno, l’Ing. Discetti non ha realizzato il “100%” delle prestazioni ricadenti nella categoria D.02, tenuto conto che entrambi gli interventi (Lavori di riqualificazione area di cava ex D’Agostino e Sistemazione movimento franoso dell’acquedotto di Salerno in Località Paradiso di Pastena) risultano realizzati in raggruppamento composto dallo Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (con quota di pertinenza pari rispettivamente all’82 % e all’80 %) e dalla Tecno In S.p.A. (alla quale sono attribuite le restanti quote pari rispettivamente al 18% e al 20 %).</h:div><h:div>20. In ogni caso, le certificazioni rilasciate dal Comune di Salerno attestano che entrambe le prestazioni espletate dai componenti del RTP hanno indistintamente riguardato lavori rientranti nella categoria D.02 (che, quindi non possono essere imputabili, come invece dedotto dalle parti resistenti, esclusivamente allo Studio Discetti).</h:div><h:div>21. Non risulta, pertanto, integralmente provato il possesso del requisito di capacità tecnico professionale per la categoria D.02 dal momento che i servizi di ingegneria svolti in raggruppamento sono idonei ad attestare l'esperienza pregressa e la capacità tecnica di ciascun professionista solo limitatamente all'attività da questi effettivamente svolta, in quanto solo quest’ultima risulta in grado di arricchire di contenuto concreto l'esperienza documentata nel proprio <corsivo>curriculum</corsivo>; ed infatti, quando più  professionisti concorrono nello svolgimento di un incarico unitario, ciascuno svolge un ruolo specifico in relazione alle sue particolari competenze, di tal che solo una parte del servizio è a lui riferibile; se, poi, si tratta di servizi omogenei, l'imputazione non può che avvenire <corsivo>pro quota,</corsivo> e, eventualmente, in parti uguali, ove non diversamente previsto (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 2020, n.7911).</h:div><h:div>22. A conferma della ragionevolezza della soluzione sopra prospettata vi è la circostanza che la ricorrente principale ha dedotto (cfr. memoria del 3 maggio 2024), senza essere sufficientemente contestata, che sommando gli importi dei servizi effettivamente spendibili dall’RTP Sopron (indicato nella domanda di partecipazione dell’aggiudicataria come progettista e nel cui staff tecnico figura l’ing. Discetti), si ha che l’aggiudicataria raggiunge un requisito di capacità tecnico professionale pari ad euro 7.828.114,05, importo comunque inferiore a quello prescritto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> pari ad euro 7.917.133,68.</h:div><h:div>23. Ciò posto, devono scrutinarsi le censure relative all’assegnazione del punteggio per l’offerta tecnica dell’aggiudicataria contenute nel secondo motivo di ricorso.</h:div><h:div>24. In primis, invero, la Codisab S.r.l. contesta l’attribuzione all’aggiudicataria del punteggio massimo (punti 17) previsto per il criterio B.4. del disciplinare (concernente il possesso delle 7 certificazioni ivi indicate) poiché la Costruzioni Generali S.r.l. non risulta in possesso della certificazione ISO 14021:2016, dal momento che l’aggiudicataria si è limitata ad “impegnarsi” ad impiegare materiali provenienti da aziende certificate. </h:div><h:div>25. La censura merita accoglimento.</h:div><h:div>26. Sul punto, il disciplinare è inequivoco nell’attribuire il punteggio per il criterio anzidetto sulla base ed in proporzione al “numero” delle certificazioni esibite laddove precisa che  “<corsivo>Verrà attribuito dalla commissione di gara un punteggio proporzionale sulla base del numero delle certificazioni in possesso</corsivo>” (par. 20.1, sub B.4), il che esclude - a garanzia della <corsivo>par condicio</corsivo> e in ragione dell’autovincolo imposto dalla stessa Stazione appaltante nella lex specialis - la surrogabilità del requisito in questione con una dichiarazione di impegno ad avvalersi di prodotti “certificati”.</h:div><h:div>27. Inoltre, il punteggio massimo di 17 punti previsto per il criterio B.4 (che la stazione appaltante, come anzidetto, ha attribuito alla controinteressata) può applicarsi solo nell’ipotesi, diversa da quella in esame, in cui il concorrente dimostri il possesso delle “seguenti certificazioni” e, quindi, di tutte e sette le certificazioni elencate al punto B.4.</h:div><h:div>28. Né rilevano in senso opposto i chiarimenti resi in sede di gara non potendo questi ultimi in nessun caso derogare alle prescrizioni del disciplinare, né modificarne il contenuto (ex multis, Cons. Stato Sez. V, 23 febbraio 2024, n.1793), chiarimenti, che, peraltro, si limitano a specificare solo che “<corsivo>la conformità alla ISO 14021:2016 implica che il produttore o fornitore del prodotto abbia seguito le linee guida stabilite dalla norma per fornire indicazioni ambientali accurate e verificabili e può essere applicata a qualsiasi materiale da costruzione previsto da Computo Metrico (es. acciaio, cls.)</corsivo>”.  </h:div><h:div>29. Dunque, l’utilizzabilità di prodotti provenienti da aziende certificate non consente l’attribuzione del punteggio aggiuntivo per una certificazione non posseduta dall’aggiudicataria, sicché è illegittimo - trattandosi di criterio di valutazione on/off per l’assegnazione del punteggio tecnico- l’assegnazione all’aggiudicataria del massimo punteggio prescritto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> per il criterio B.4.</h:div><h:div>30. La ricorrente principale ritiene altresì non spettante all’aggiudicataria il punteggio calcolato dalla Stazione appaltante per il criterio B.2. del disciplinare relativo alla “<corsivo>ottimizzazione delle attività di cantiere da cui si evinca la possibilità esecutiva dell’opera con particolare riferimento alle disponibilità, o meglio ancora, proprietà dei materiali da impiegare e alle metodologie di trasporto in rapporto alla riduzione degli impatti con il traffico veicolare di zona. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Saranno particolarmente apprezzate le soluzioni proposte che diano immediato riscontro alla disponibilità o, meglio ancora, proprietà di materiali da impiegare attraverso uno schema di apprestamento di materiali e documentazione probatoria da cui si evinca le metodologie di trasporto meno impattanti per il traffico veicolare di zona e dia immediato riscontro alle indicazioni e richieste del criterio di valutazione</corsivo>. </h:div><h:div>31. Il motivo è fondato nei sensi che seguono.</h:div><h:div>32. Ad avviso del Collegio, invero, il tenore letterale del criterio B.2 del disciplinare effettivamente valorizza, in via prioritaria (in quanto evidenziato in grassetto e sottolineato) l’immediata disponibilità e la proprietà dei materiali da impiegare.</h:div><h:div>33. Pertanto, l’utilizzo dei materiali provenienti dagli scavi (attività proposta dall’aggiudicataria anche al fine di ridurre il traffico veicolare di zona), pur potendo rientrare nel novero delle possibili attività di “ottimizzazione delle attività di cantiere”, non legittimava, però, l’attribuzione alla controinteressata del medesimo punteggio attribuito alla ricorrente principale, che, viceversa, ha offerto l’impiego di materiali in sua proprietà o disponibilità conformemente a quanto richiesto in via prioritaria dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>34. Non si appalesano, invece, fondate le censure relative alla valutazione del criterio B1 in quanto la proprietà di almeno 10 mezzi d’opera classificati Euro 6 costituisce, a ben vedere, solo uno dei quattro criteri della valutazione -discrezionale- “<corsivo>dell’organizzazione della attività di cantiere e delle attività esecutive al fine di una mitigazione degli impatti ambientali attraverso l’uso di adeguati mezzi ed attrezzature</corsivo>”.</h:div><h:div>35. Quanto, infine, alla contestazione della valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria in relazione al criterio B.6 (che prevede l’attribuzione di un diverso punteggio a seconda dell’anzianità dell’«<corsivo>Autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento materiali o Autorizzazione Unica Ambientale conseguita dal concorrente o dall’impianto prescelto</corsivo> …»), è evidente che la <corsivo>lex specialis</corsivo> ha inteso premiare l’esperienza maturata nel tempo nell’attività di recupero/smaltimento dei materiali in riferimento alla durata dell’atto autorizzatorio.</h:div><h:div>36. Pertanto, laddove, come nel caso in esame, il concorrente si avvalga della facoltà di indicare un impianto “terzo” per le operazioni di recupero e/o smaltimento, deve essere dimostrato, al fine di poter “spendere” la competenza professionale altrui, l’effettivo “collegamento” dell’offerta tecnica con l’impianto prescelto, quanto meno a mezzo di dichiarazione con la quale il terzo si impegna a consentire l’utilizzo del proprio impianto. </h:div><h:div>37. Deve quindi ritenersi, come correttamente dedotto dalla ricorrente principale, insufficiente la mera allegazione, nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, dell’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 dell’impianto gestito da altra società.</h:div><h:div>38. Alla luce di quanto complessivamente sopra osservato il ricorso principale ed i motivi aggiunti (con i quali si contesta esclusivamente l’invalidità derivata degli atti adottati successivamente all’aggiudicazione) sono fondati nei sensi e nei limiti sopra prospettati.</h:div><h:div>39. Si può, quindi, passare all’esame del ricorso incidentale con la quale la Costruzioni Generali S.r.l (aggiudicataria) impugna l’ammissione alla gara del R.T.I. Codisab S.r.l./Dsba S.r.l. e la sua collocazione al secondo posto della graduatoria finale.</h:div><h:div>40. Si deduce, in particolare, l’omessa “motivazione” del Seggio di gara in ordine al giudizio di irrilevanza relativo ad una pregressa risoluzione contrattuale (la n. 3 risalente al 2021 adottata con determina n. 412 del 3 giugno 2021 dal Comune di Castel Madama ed avente ad oggetto “<corsivo>lavori di realizzazione parcheggio pubblico in località Stallone”</corsivo>); l’omessa dichiarazione da parte della DSBA S.r.l. (mandante dell’RTI di cui la ricorrente principale è mandataria) nel DGUE dell’ appartenenza al Consorzio Artek, altro concorrente alla procedura oggetto di causa; l’illogicità del punteggio paritario (24/30) attribuito ad entrambi gli operatori economici in lite per il criterio B.2.</h:div><h:div>41. Quanto al primo gruppo di censure, premessa ed incontestata l’osservanza del relativo obbligo dichiarativo ex art. 98 d.lgs. n. 36/2023, il Collegio ritiene applicabile il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione, da parte della Stazione appaltante, di affidabilità del concorrente - che sia incorso in risoluzioni contrattuali in precedenti commesse pubbliche - deve essere congruamente motivata solo nel caso in cui la stessa conduca ad un provvedimento di esclusione.</h:div><h:div>42. Nel caso in cui, invece, quest’ultimo sia stato ammesso alla procedura di gara, il giudizio di affidabilità può anche essere tacito e/o <corsivo>per facta concludentia</corsivo> (<corsivo>id est</corsivo>, sotteso allo stesso provvedimento di ammissione alla gara) eccetto, evidentemente, nelle ipotesi, obiettivamente diverse da quella in esame, in cui le questioni (che sono state poste a fondamento della risoluzione contrattuale) siano di rilevante pregnanza e sorgano sul punto specifiche contestazioni nella fase procedimentale (Cons. Stato, Sez. III, 21 ottobre 2022, n.9002).</h:div><h:div>43. Ora, nella fattispecie, la risoluzione contrattuale di interesse è stata oggetto di specifica dichiarazione integrativa in sede di redazione del DGUE; la stessa, inoltre, è <corsivo>sub iudice</corsivo> (essendo documentato in atti la pendenza di giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli) e, comunque, non è stata oggetto di contestazione in sede procedimentale.</h:div><h:div>44. Non appare quindi censurabile la valutazione implicita e discrezionale di affidabilità posta in essere dal Seggio di gara, anche perché contestata, in sede di impugnazione incidentale solo per ragioni di carattere squisitamente formale.</h:div><h:div>45. È invece meritevole di positivo scrutinio il secondo motivo dell’impugnazione incidentale con il quale si contesta che la mandante del RTI Codisab (DSBA S.r.l.) non avrebbe correttamente “informato” la stazione appaltante della propria partecipazione al Consorzio stabile Artek, operatore che ha comunque preso parte alla procedura oggi in contestazione.</h:div><h:div>46. Ciò in quanto l’omessa dichiarazione non ha consentito all’Amministrazione di effettuare le valutazioni ex art. art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, rispetto alle quali non può predicarsi alcuna valutazione implicita nel provvedimento di ammissione alla gara.</h:div><h:div>47. Difatti, da un lato, la circostanza dedotta dal ricorrente principale secondo cui “<corsivo>il rapporto con il consorzio Artek era agevolmente desumibile dall’attestazione SOA della società Dsba</corsivo>” presuppone un inammissibile aggravamento degli obblighi istruttori gravanti sulla P.A.; dall’altro, il fatto che la DSBA non sia (secondo quanto rappresentato dalla ricorrente principale) la società designata dal consorzio Artek per l’esecuzione dell’appalto oggetto di causa, non è sufficiente a legittimare l’omessa dichiarazione, essendo stato comunque precluso il giudizio relativo all’eventuale imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 67  e 95 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 spettante in via esclusiva all’Amministrazione.</h:div><h:div>48. Tanto se si considera che la disposizione da ultimo citata al comma 4 precisa che “<corsivo>I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre</corsivo>” e che “<corsivo>La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97</corsivo>”.</h:div><h:div>49. Deve, infine, essere respinto siccome infondato alla luce di quanto statuito ai punti 30, 31, 32 e 33 della presente decisione (ai quali si rinvia), l’ultimo motivo dell’impugnazione incidentale con il quale si contesta l’attribuzione alla ricorrente principale del medesimo punteggio (24 punti su 30) conseguito anche dalla ricorrente incidentale per il criterio B.2. </h:div><h:div>50. Conclusivamente l'impugnazione principale e quella incidentale sono fondate nei sensi e nei limiti sopra specificati con conseguente annullamento degli atti impugnati.</h:div><h:div>51. In ragione dell’accoglimento dei motivi reciprocamente escludenti, va respinta, per difetto dei presupposti, l’istanza di subentro del ricorrente principale nel contratto ove stipulato e la domanda di risarcimento del danno per equivalente proposte dalla ricorrente principale.</h:div><h:div>53. In accoglimento della specifica domanda proposta dalla ricorrente principale si dichiara altresì l'inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 122 del c.p.a. nell’ipotesi in cui lo stesso sia stato <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato.</h:div><h:div>54. Il peculiare esito del giudizio e la reciproca parziale soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti nonché sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>a) accoglie l’impugnazione principale e quella incidentale nei limiti di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati.</h:div><h:div>b) respinge la domanda di subentro del ricorrente principale nel contratto eventualmente sottoscritto con il controinteressato e la domanda di risarcimento del danno;</h:div><h:div>c) dichiara l’inefficacia del contratto se <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato;</h:div><h:div>d) spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/05/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Barbara Mariano</h:div><h:div>Rosaria Palma</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>