<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240240020241203122848374" descrizione="" gruppo="20240240020241203122848374" modifica="03/12/2024 13:33:17" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Iliad Italia S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="02400"/><fascicolo anno="2024" n="22166"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240240020241203122848374.xml</file><wordfile>20240240020241203122848374.docm</wordfile><ricorso NRG="202402400">202402400\202402400.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\883 Francesco Mele\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Bianchi</firma><data>03/12/2024 13:33:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Mele,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Bianchi,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Giulia La Malfa,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa adozione di ogni opportuna misura cautelare,</h:div><h:div>- dell'art. 5, comma 6 del “Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche” approvato con delibera AGCom n. 307/23/CONS pubblicata in data 3.1.2024 e contenuto nell'Allegato B della delibera;</h:div><h:div>- della medesima delibera n. 307/23/CONS e del relativo Allegato A contenente la sintesi della consultazione pubblica avviata con delibera n. 89/23/CONS e le relative valutazioni dell'Autorità, nella parte in cui giustificano e/o legittimano l'art. 5, comma 6, nei limiti e nella misura illustrati nella parte motiva;</h:div><h:div>- della delibera n. 192/23/CONS, del 26 luglio 2023, recante “Proroga dei termini del procedimento di cui alla delibera n. 89/23/CONS recante “Avvio del procedimento e della consultazione pubblica inerente alla modifica del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”;</h:div><h:div>- della delibera n. 89/23/CONS, del 4 aprile 2023, recante “Avvio del procedimento e della consultazione pubblica inerente alla modifica del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand'anche non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2400 del 2024, proposto da Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Renzo Ristuccia, Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renzo Ristuccia in Roma, piazza Cavour 17; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div><h:div>- Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Marini Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2024 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. La società ricorrente, operatore di comunicazioni elettroniche, ha impugnato il “<corsivo>Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche</corsivo>” (di seguito, Regolamento), approvato con delibera n. 307/23/CONS e contenuto nell’Allegato B alla delibera stessa, limitatamente alla previsione (art. 5, comma 6 del Regolamento) che consente agli operatori del settore di applicare, per l’acquisto di servizi e apparecchiature terminali, un periodo di rateizzazione superiore a 24 mesi.</h:div><h:div>2. A fondamento dell’impugnazione ha articolato le seguenti censure:</h:div><h:div><corsivo>Motivo unico. Violazione degli artt. 1, 3, 105 e 107 e dei considerando (273) e (283) della Direttiva 2018/1972/UE. Violazione dell’art. 30 della Direttiva 2002/22/CE modificata dalla Direttiva 2009/136/CE. Violazione degli artt. 3, 4, 98 septies-decies e 98 novies-decies del D.Lgs. n. 259/2003. Violazione dell’art. 1, comma 3-ter del D.L. n. 7/2007 conv. in L. n. 40/2007 (“Decreto Bersani”). Violazione del principio di concorrenza nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Violazione dei principi di trasparenza contrattuale. Violazione delle “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione” allegate alla Delibera n. 487/18/CONS</corsivo>.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente la disposizione impugnata, “<corsivo>nel consentire agli Operatori anche nella fase di prima sottoscrizione di rateizzare servizi ed apparecchiature terminali quali modem e router per un periodo superiore a 24 mesi</corsivo>”, “<corsivo>si pone in contrasto con  … l’art. 105, par. 1 del Codice Europeo e l’art. 98 septies-decies, comma 1 del codice delle comunicazioni elettroniche (CCE) </corsivo>[che]<corsivo> vietano espressamente che i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione abbiano una durata superiore a 24 mesi</corsivo>”.</h:div><h:div>Né la possibilità di prevedere dei periodi di rateizzazione più lunghi può rinvenire la propria base giuridica, come ritenuto dall’Autorità, nell’art. 98-noviesdecies, del CCE (d.lgs 1 agosto 2003, n. 259), relativo alle “<corsivo>Offerte di pacchetti</corsivo>”, in quanto “<corsivo>in relazione alle offerte di pacchetti, nella normativa primaria la possibilità di proroga è ben circoscritta</corsivo>” a “<corsivo>un caso specifico, quello della sottoscrizione successiva di servizi o apparecchiature terminali supplementari” “in un momento successivo (rispetto al contratto originario)</corsivo>”, laddove “<corsivo>la disposizione regolamentare impugnata consente di offrire già in partenza in un unico contratto servizi e terminali per periodi superiori ai 24 mesi</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Si è costituita l’Autorità intimata, tramite l’Avvocatura dello Stato, per resistere all’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>E’ intervenuta <corsivo>ad opponendum</corsivo> Telecom Italia S.p.A., concludendo per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>4. All’udienza del 27 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>5. Il ricorso merita accoglimento.</h:div><h:div>6. Preliminarmente, è necessario ricostruire brevemente il quadro normativo rilevante ai fini della soluzione della controversia.</h:div><h:div>L’art. 98-septiesdecies del CCE, rubricato “<corsivo>Durata dei contratti e diritto di recesso</corsivo>”, prescrive, al comma 1, che i contratti stipulati dai consumatori per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (con l’eccezione dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dei servizi di trasmissione da macchina a macchina) possono avere una durata massima non superiore a 24 mesi.</h:div><h:div>In particolare, la suddetta disposizione prevede:</h:div><h:div>“<corsivo>L’Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l’obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi</corsivo>”.</h:div><h:div>La norma costituisce la trasposizione dell’art. 105, par. 1, primo periodo, del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Direttiva 2018/1972/UE), secondo cui: “<corsivo>Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni che impongano periodi massimi di impegno contrattuale più brevi</corsivo>”.</h:div><h:div>Come evidenziato dal Consiglio di Stato, il divieto di stipulare contratti di durata superiore a 24 mesi ha portata generalizzata, applicandosi a qualsiasi contratto stipulato tra operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica e i consumatori (cft. Consiglio di Stato, sez, VI, 9 agosto 2024, n. 7080).</h:div><h:div>Una peculiare ipotesi di deroga rispetto alla suddetta regola generale sul termine massimo di durata dei contratti è prevista, in tema di “<corsivo>Offerta di pacchetti</corsivo>”, dal comma 3 dell’art. 98-noviesdecies del CCE , che - replicando pedissequamente quanto disposto dal par. 3 dell’art. 107 del codice europeo (Direttiva UE 2018/1972) - stabilisce che “<corsivo>la sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari</corsivo>” comporta il prolungamento della durata originaria del contratto – anche oltre il termine di 24 mesi – nell’ipotesi in cui vi sia il consenso espresso del consumatore:</h:div><h:div>“<corsivo>La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari</corsivo>”.</h:div><h:div>L’Autorità, con il comma 6 dell’art. 5 del Regolamento - disposizione oggi impugnata -, ha previsto che: “<corsivo>Nel caso di offerte che prevedono anche l’acquisto di servizi e apparecchiature terminali supplementari, resta salva la possibilità di prevedere periodi di rateizzazione, per il pagamento del corrispettivo relativo a tali servizi o apparecchiature, più lunghi rispetto alla durata del contratto principale, afferente alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli operatori applicano ai propri clienti, in caso di recesso o di disdetta del contratto principale, di default il pagamento delle residue rate, salvo che sia l’utente a chiedere espressamente di pagare in un’unica soluzione le rate residue per l’acquisto degli apparati o servizi, senza alcun costo ulteriore</corsivo>”.</h:div><h:div>Al punto 43 delle premesse della delibera n. 307/23/CONS, di approvazione del Regolamento, con riferimento alla disposizione appena riportata, si legge quanto segue:</h:div><h:div>“<corsivo>Al comma 6 viene chiarito … che è possibile rateizzare, nel caso di offerte che prevedono anche l’acquisto di servizi e apparecchiature terminali supplementari, per un periodo più lungo rispetto alla durata del contratto principale, afferente alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche … Tale previsione è in linea con l’art.98-novies decies (Offerte di pacchetti) comma 3 … laddove prevede che “[l]a sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari”. Il Codice, pertanto, consente, purché vi sia la volontà espressa dell’utente, di rateizzare i terminali per periodi superiori a 24 mesi</corsivo>”.</h:div><h:div>7. Las <corsivo>res controversa</corsivo> concerne la riconducibilità o meno della deroga introdotta dall’Autorità al vincolo di durata contrattuale non superiore a 24 mesi all’ambito di operatività (dell’art. 107, par. 3, del codice europeo e) dell’art. 98-noviesdecies, comma 3, CEE.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente quest’ultima disposizione non consentirebbe l’introduzione di una deroga generalizzata al vincolo di durata, come introdotta dal Regolamento con riferimento alla rateizzazione del prezzo di “<corsivo>servizi o apparecchiature terminali supplementari</corsivo>”, dal momento che il suo tenore testuale indicherebbe che la deroga è ammessa nella sola ipotesi in cui il consumatore, in un momento successivo rispetto al contratto originario, acquisti i suddetti servizi o apparati supplementari.</h:div><h:div>Secondo l’Autorità, viceversa, l’art. 98-noviesdecies, comma 3, del CEE, disciplinerebbe anche l’ipotesi di sottoscrizione contestuale <corsivo>ab initio</corsivo> del contratto relativo al servizio di comunicazione e del contratto di acquisto del servizio o dell’apparato supplementare.</h:div><h:div>8. Il Collegio ritiene che l’avversata disposizione regolamentare, nel consentire agli operatori di rateizzare il costo di servizi o apparecchiature terminali per un periodo superiore a 24 mesi anche in sede di prima sottoscrizione del contratto, si ponga in contrasto con l’art. 98-septiesdecies del CCE, che circoscrive la possibilità per il consumatore di assentire alla proroga della durata contrattuale – anche in deroga al vincolo di durata massima – al solo caso di sottoscrizione successiva di servizi/apparecchiature supplementari: la deroga è ammessa nella specifica ipotesi in cui il consumatore, che abbia già stipulato un contratto relativo alla fornitura di “<corsivo>servizi di accesso a internet</corsivo>” o di “<corsivo>servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero</corsivo>”, addivenga alla sottoscrizione con il medesimo operatore di un ulteriore contratto, avente ad oggetto “<corsivo>servizi o apparecchiature terminali supplementari</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 98-septiesdecies contiene alcuni chiari elementi, sul piano della sua formulazione letterale, che precludono la percorribilità di interpretazioni di segno diverso:  </h:div><h:div>- i servizi e le apparecchiature vengono definiti “<corsivo>supplementari</corsivo>” e “<corsivo>aggiuntivi</corsivo>” rispetto a quelli già sottoscritti nel contratto iniziale, evidenziando un ruolo di completamento ed integrazione;</h:div><h:div>- il riferimento alla “<corsivo>durata originaria del contratto</corsivo>” (che non avrebbe senso se la norma si stesse riferendo al momento della stipula iniziale del contratto), cioè alla durata prevista dal contratto iniziale. Analogamente il considerando 283 della Direttiva UE 2018/1972 si riferisce al “<corsivo>periodo contrattuale iniziale</corsivo>” (“<corsivo>al fine di mantenere la loro facoltà di cambiare facilmente fornitore, i consumatori non dovrebbero essere vincolati a un fornitore da una proroga de facto del periodo contrattuale iniziale</corsivo>”);</h:div><h:div>- l’utilizzo del termine “<corsivo>prolungare</corsivo>”, ad evidenziare l’esistenza di una durata originaria che viene prolungata per effetto di una sottoscrizione successiva;</h:div><h:div>- il riferimento al “<corsivo>momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari</corsivo>”, che presuppone una distinzione rispetto al momento della sottoscrizione iniziale e che non avrebbe senso se la norma si stesse riferendo al momento della stipula iniziale del contratto.</h:div><h:div>Tali chiari indici testuali conducono ad escludere che la disposizione in parola consenta, come sostenuto dalla difesa erariale, in via generale la possibilità “<corsivo>di rateizzare i terminali per periodi superiori a 24 mesi</corsivo>”, anche nei casi in cui l’acquisto del servizio o dell’apparato supplementare avvenga contestualmente alla sottoscrizione del contratto “principale”.</h:div><h:div>9. In definitiva, il ricorso merita accoglimento.</h:div><h:div>10. La novità delle questioni trattate consente di ravvisare i presupposti per compensare tra tutte le parti le spese della lite.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla le previsioni di cui all’art. 5, comma 6 del Regolamento allegato B alla delibera n. 307/23/CONS.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giuseppe Bianchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>