<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240074120240405182931249" descrizione="" gruppo="20240074120240405182931249" modifica="05/04/2024 18:50:29" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Max Costruzioni S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00741"/><fascicolo anno="2024" n="07134"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240074120240405182931249.xml</file><wordfile>20240074120240405182931249.docm</wordfile><ricorso NRG="202400741">202400741\202400741.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\641 Pietro Morabito\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>05/04/2024 18:50:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la declaratoria</h:div><h:div>dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Zagarolo in relazione alle istanze presentate in date 03/08/23 e 22/11/23, con cui la ricorrente ha chiesto l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 d. lgs. n. 50/22,</h:div><h:div>per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere</h:div><h:div>e per la condanna dell’ente ad adottare un provvedimento espresso in relazione alle predette istanze.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 741 del 2024, proposto da </h:div><h:div>MAX COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari che la rappresentano e difendono nel presente giudizio</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>COMUNE DI ZAGAROLO, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2024 il dott. Michelangelo Francavilla;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 22/01/24 e depositato in pari data la Max Costruzioni s.r.l. ha agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Zagarolo in relazione alle istanze presentate in date 03/08/23 e 22/11/23, con cui la ricorrente ha chiesto l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 d. lgs. n. 50/22, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere e per la condanna dell’ente ad adottare un provvedimento espresso in relazione alle predette istanze riconoscendo alla ricorrente, nell’ambito dell’appalto, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezziari aggiornati annualmente ai sensi dell’art. 23 comma 16 d. lgs. n. 50/16.</h:div><h:div>Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 02/04/24, ha concluso per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 05/04/24 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è parzialmente fondato e, nei limiti in prosieguo indicati, deve essere accolto.</h:div><h:div>La Max Costruzioni s.r.l. agisce per l’annullamento del silenzio tenuto dal Comune di Zagarolo in relazione alle istanze presentate in date 03/08/23 e 22/11/23, con cui la ricorrente ha chiesto l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 d. lgs. n. 50/22, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere e per la condanna dell’ente ad adottare un provvedimento espresso in relazione alle predette istanze riconoscendo alla ricorrente, nell’ambito dell’appalto, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezziari aggiornati annualmente ai sensi dell’art. 23 comma 16 d. lgs. n. 50/16.</h:div><h:div>Dagli atti emerge che le istanze di adeguamento dei prezzi sono state dalla ricorrente presentate in relazione al contratto di appalto, conseguente alla determina n. 141 del 09/09/22, con cui il Comune di Zagarolo ha affidato alla Max Costruzioni s.r.l. i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del plesso scolastico ivi indicato.</h:div><h:div>Il Comune non ha riscontrato le istanze di adeguamento dei prezzi con un provvedimento espresso come sarebbe stato necessario dovendosi configurare, in capo alla ricorrente, una legittima pretesa alla risposta, derivante dalla sua qualità di appaltatrice, e, in capo al Comune, il corrispondente obbligo di riscontro quale appaltatore.</h:div><h:div>Con riferimento specifico alla natura della posizione giuridica azionata dalla ricorrente e alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, il Tribunale rileva che l’art. 133 comma 1 lettera e.2) c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “<corsivo>relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue la sussistenza ex art. 133 c.p.a. della giurisdizione del giudice adito in ragione della supremazia che caratterizza la posizione della stazione appaltante nell’ambito del procedimento di revisione dei prezzi di cui agli artt. 115 d. lgs. n. 163/06 e 6 l. n. 537/93 ed, oggi, di cui all’art. 26 d.l. n. 50/22 e della conseguente natura di interesse legittimo riconoscibile alla pretesa dell’appaltatore (per la giurisdizione del giudice amministrativo in tali fattispecie, da ultimo Cass. SS.UU. n. 3935/22, Cons. Stato n. 1069/24, TAR Campania - Napoli n. 5058/23, TAR Lazio – Roma n. 16876/22).</h:div><h:div>Per questi motivi, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Zagarolo in relazione alle istanze presentate in date 03/08/23 e 22/11/23, con cui la ricorrente ha chiesto l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 d. lgs. n. 50/22, è fondata e merita accoglimento.</h:div><h:div>Per l’effetto, il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di Zagarolo di provvedere e condanna l’ente locale a riscontrare, con provvedimento espresso da adottarsi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, le istanze di adeguamento dei prezzi ex art. 26 d. l. n. 50/22 presentate dalla ricorrente.</h:div><h:div>Come richiesto da parte ricorrente, il Tribunale, sin d’ora, ai sensi dell’art. 117 comma 3 c.p.a., nomina, per l’ipotesi di persistente inerzia del Comune di Zagarolo, quale commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, il Capo Dipartimento degli affari territoriali del Ministero dell’interno il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà a riscontrare, con provvedimento espresso, le istanze di adeguamento dei prezzi entro il successivo termine di trenta giorni.</h:div><h:div>Deve, invece, essere respinta la domanda, proposta nelle conclusioni dell’atto introduttivo (nella parte in cui la ricorrente chiede che siano ad essa riconosciuti “<corsivo>nell’ambito dell’appalto in questione, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati annualmente ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016</corsivo>”), con cui la Max Costruzioni s.r.l. invoca l’accertamento della fondatezza della pretesa.</h:div><h:div>Tale accertamento, infatti, è precluso dall’insussistenza di elementi istruttori univoci da cui ritenere fondata la pretesa di parte ricorrente.</h:div><h:div>La prevalente soccombenza del Comune di Zagarolo impone la condanna dell’ente locale al pagamento delle spese del presente giudizio, il cui importo è liquidato in dispositivo, e del compenso del commissario <corsivo>ad acta</corsivo> nell’ipotesi di insediamento di tale organo.</h:div><h:div>Devono, poi, essere compensate le spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente ed il Ministero dell’interno al quale non è imputabile l’inerzia da cui è scaturito l’odierno giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:</h:div><h:div>1) accoglie la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Zagarolo di provvedere in ordine alle istanze, presentate in date 03/08/23 e 22/11/23, con cui la ricorrente ha chiesto l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 50/22;</h:div><h:div>2) condanna il Comune di Zagarolo ad adottare, in relazione alle istanze di cui sub 1), un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;</h:div><h:div>3) nomina, per l’ipotesi di persistente inerzia del Comune di Zagarolo, quale commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, il Capo Dipartimento degli affari territoriali del Ministero dell’interno il quale, anche a mezzo di un funzionario delegato con atto formale, provvederà a riscontrare, con provvedimento espresso, le istanze di adeguamento dei prezzi entro il successivo termine di trenta giorni;</h:div><h:div>4) respinge la domanda con cui la ricorrente ha chiesto l’accertamento della fondatezza della pretesa;</h:div><h:div>5) condanna il Comune di Zagarolo a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro mille/00, oltre iva, cpa e contributo unificato come per legge ponendo a carico dell’ente locale anche il compenso del commissario <corsivo>ad acta</corsivo> nell’ipotesi di insediamento di tale organo;</h:div><h:div>6) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente ed il Ministero dell’interno.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Michelangelo Francavilla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>