<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240061520241101191347168" descrizione="" gruppo="20240061520241101191347168" modifica="03/11/2024 16:46:29" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Acea Energia Spa" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00615"/><fascicolo anno="2024" n="20401"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240061520241101191347168.xml</file><wordfile>20240061520241101191347168.docm</wordfile><ricorso NRG="202400615">202400615\202400615.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Petrucciani</firma><data>03/11/2024 16:45:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento</h:div><h:div>della nullità e inefficacia e per l’annullamento del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato prot. n. 30868, adottato nell’adunanza del 31 ottobre 2023 e notificato il 15 novembre 2023, con il quale, a conclusione del procedimento PS12458, è stata accertata la violazione degli artt. 24 e 25 del codice del consumo; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compresi, per quanto occorrer possa: (i) la comunicazione di avvio del procedimento PS12458, (ii) la comunicazione del termine dell’istruttoria contenente la precisazione delle contestazioni; della delibera Agcm 1° aprile 2015, n. 25411, recante approvazione del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie, con particolare riferimento all’art. 16;  del Protocollo d’intesa Agcm – Aeegsi del 23 ottobre 2014; dei provvedimenti di proroga deliberati in data 2 maggio 2023, 28 giugno 2023 e 1° agosto 2023.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 615 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Acea Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, U.Di.Con - Unione per la Difesa dei Consumatori, Confconsumatori Lazio, Utilitalia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale del Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Codacons;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe Acea Energia s.p.a. ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che “la condotta attuata tramite l’invio di lettere, dal mese di maggio 2022, ai propri clienti per comunicare la modifica unilaterale delle tariffe per energia elettrica e gas durante la vigenza dell’articolo 3 d.l. 9 agosto 2022 n. 115 entrato in vigore il 10 agosto 2022 e ss. mm. (c.d. Decreto Aiuti bis, convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2022, n. 142)” costituisce “una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25 del codice del consumo”, irrogando nei confronti della ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di € 560.000,00.</h:div><h:div>La ricorrente ha dedotto che nel mese di agosto 2022, nel tentativo di prevenire possibili attività di “speculazione” dei fornitori di energia elettrica e gas nel contesto della crisi energetica scaturita dal conflitto russo-ucraino, il Governo aveva emanato il d.l. 115/2002, il cui art. 3 prevedeva che:</h:div><h:div>“1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. </h:div><h:div>2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente il legislatore aveva limitato unicamente la facoltà degli operatori di apportare modifiche unilaterali che intervenivano precedentemente alla scadenza sulle condizioni economiche pattuite, e non, invece, la possibilità di comunicare meri aggiornamenti di prezzo, in occasione del rinnovo successivo alla scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche, secondo i meccanismi disciplinati dai contratti.</h:div><h:div>Tuttavia l’Agcm aveva comunicato ad Acea Energia l’avvio del procedimento preordinato ad accertare la sussistenza di pratiche commerciali scorrette, connotate sia da profili di ingannevolezza che di aggressività, in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, con riferimento alle comunicazioni di rinnovo che, secondo l’Autorità, avrebbero aggirato il divieto previsto dall’art. 3 del decreto “Aiuti bis”, sopra citato, “sottraendo ai consumatori la protezione temporanea dalle oscillazioni di mercato offerta dalla norma”.</h:div><h:div>Contestualmente alla comunicazione di avvio l’Autorità aveva adottato un provvedimento cautelare <corsivo>inaudita altera parte</corsivo>, sul presupposto che l’attività di aggiornamento delle Condizioni economiche del contratto condotta da Acea si sarebbe posta in contrasto con il divieto sancito dall’art. 3 del d.l. n. 115/2022.</h:div><h:div>Avverso tale provvedimento Acea aveva proposto ricorso innanzi a questo Tribunale.</h:div><h:div>In pendenza del ricorso, sulla medesima questione interveniva il Consiglio di Stato che, con ordinanza cautelare n. 5986/2022, sul ricorso di altro operatore, aveva chiarito che l’art. 3 del decreto citato doveva essere applicato esclusivamente ai casi di “ius variandi per contratti che non siano scaduti”, avendo l’unico obiettivo di precludere la “possibilità dell’operatore di modificare il prezzo prima della scadenza della relativa parte del contratto”, non impedendo, perciò, gli aggiornamenti adottati dagli operatori economici in applicazione di clausole contrattuali esistenti e aventi ad oggetto Condizioni economiche in scadenza o già scadute.</h:div><h:div>A seguito di tale pronunciamento, l’Agcm aveva adottato, in data 30 dicembre 2022, un provvedimento di revoca parziale delle misure cautelari precedentemente imposte, impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti.</h:div><h:div>Con sentenza del 17 maggio 2023, n. 8398, questo Tribunale aveva accolto il ricorso di Acea, annullando il provvedimento cautelare e quello di parziale revoca, ritenendo che, con specifico riferimento alla condotta di Acea, non potesse “apprezza[rsi] la violazione delle disposizioni contrattuali né dell’art. 3 d.l. 115 cit”.</h:div><h:div>Quindi, al termine dell’istruttoria, dopo aver acquisito il parere dell’ARERA ai sensi dell’art. 27, c. 1-bis, del Codice del Consumo, l’Autorità aveva concluso il procedimento con l’irrogazione di una sanzione a carico della società ricorrente, sulla base del medesimo assunto inizialmente seguito, secondo cui anche l’aggiornamento delle condizioni economiche scadute integrava la violazione del decreto Aiuti bis, comportando un aumento del prezzo.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:</h:div><h:div>1.nullità e/o inefficacia del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, per violazione e/o della sentenza del Tar Lazio, sez. I, n. 8398 del 17 maggio 2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 114 c.p.a..</h:div><h:div>L’Autorità avrebbe contestato l’illiceità delle medesime condotte contrattuali già oggetto della sentenza citata, senza aver acquisito alcun elemento ulteriore.</h:div><h:div>2. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 115 del 2022. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del d.lgs. n. 206 del 2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 206 del 2005 e dell’art. 8 del Regolamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto vari profili.</h:div><h:div>L’Autorità aveva continuato a contestare l’invio da parte di Acea di circa 18.000 comunicazioni di modifica delle Condizioni economiche a clienti le cui tariffe erano già scadute: esse sarebbero scorrette e aggressive, in quanto esercizio di uno <corsivo>ius variandi</corsivo> da parte del fornitore, sospeso normativamente, come misura straordinaria, dal citato articolo 3 d.l. n. 115/2022.</h:div><h:div>In particolare, l’Agcm aveva osservato che le Condizioni generali di fornitura di Acea Energia prevedevano, successivamente alla scadenza del primo periodo di validità delle condizioni economiche, che le stesse si prorogassero:</h:div><h:div>(i) in alcuni contratti, “di tre mesi in tre mesi”;</h:div><h:div>(ii) in altri contratti, fino all’invio di “apposita comunicazione di variazione”.</h:div><h:div>Quindi, l’Autorità era giunta alla conclusione che nei soli casi in cui trovavano applicazione le CGF di cui al punto (ii), a seguito della scadenza del primo periodo di validità delle CTE ed in assenza di una comunicazione di rinnovo espressa, le condizioni economiche erano prorogate “dal fornitore senza la fissazione di un’ulteriore data di scadenza senza alcun limite di tempo”.</h:div><h:div>Per tale ragione, con riferimento a tali CGF, ogni variazione delle condizioni economiche successiva alla scadenza sarebbe qualificabile come esercizio dello ius variandi e non come aggiornamento tariffario, preclusa dall’art. 3 del decreto Aiuti bis. </h:div><h:div>La disposizione, infatti, avrebbe sospeso non solo le clausole contrattuali che consentivano di apportare modifiche unilaterali sulla base di un giustificato motivo oggettivo ex art. 13.1 del Codice di Condotta Commerciale ARERA, ma anche le clausole contrattuali che consentivano ai venditori di aggiornare le condizioni economiche, ogniqualvolta il periodo di validità fosse scaduto senza che fosse stato effettuato l’aggiornamento e le condizioni generali di contratto prevedessero un regime di “proroga” che si estendeva fino all’invio di una nuova comunicazione di aggiornamento.</h:div><h:div>Il giudice amministrativo, tuttavia, aveva già evidenziato come l’aggiornamento delle Condizioni economiche scadute non potesse essere ricondotto a una ipotesi di ius variandi regolata dall’art. 3 del decreto: sotto questo profilo, il TAR e il Consiglio di Stato nell’ordinanza citata erano giunti al medesimo esito interpretativo.</h:div><h:div>Anche assumendo che l’Autorità non fosse vincolata alle statuizioni della sentenza del TAR, comunque, l’interpretazione del decreto n. 115/2022 sarebbe illegittima in quanto inconciliabile con il dato normativo e con i principi di autonomia negoziale e di interpretazione dei contratti.</h:div><h:div>3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115. Eccesso di potere.</h:div><h:div>Al § 46 e ai § 56 e ss. del provvedimento, contenenti le valutazioni dell’Agcm sulla condotta, era stata riproposta la distinzione tra le comunicazioni inviate prima del 10 agosto 2022, qualificate come comunicazioni di modifica unilaterale, e le comunicazioni inviate dopo il 10 agosto 2022, qualificate come rinnovi.</h:div><h:div>Come già rappresentato nel corso del procedimento, tuttavia, le comunicazioni denominate “proposte di modifica unilaterale” inviate prima del 10 agosto 2022 non avrebbero determinato una modifica delle condizioni economiche durante il periodo di validità, avendo, invece, previsto un aggiornamento destinato ad intervenire alla scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche contrattualmente pattuito. </h:div><h:div>Nel medesimo senso il TAR, nella sentenza n. 8398/2023, aveva rilevato che la condotta di Acea Energia è stata “sostanzialmente omogenea sia prima sia dopo l’introduzione dell’art. 3 d.l. 115 cit.: in altre parole, la circostanza che le missive anteriori al 10 agosto 2022 facessero riferimento ad una proposta di modifica unilaterale del contratto, mentre quelle successive riguardassero una proposta di aggiornamento delle condizioni economiche del contratto, costituisce mero artificio linguistico che non muta la sostanza del potere (unilaterale) esercitato dal professionista”.</h:div><h:div>L’Autorità, pur avendo riconosciuto, in alcuni passaggi del provvedimento, che anche le comunicazioni inviate prima del 10 agosto 2022 contenevano meri aggiornamenti delle condizioni economiche, conformi all’art. 3 del decreto Aiuti bis, ha comunque ritenuto illecita la condotta consistita nell’aver rappresentato ad alcuni clienti, che avevano formulato richieste di chiarimenti o reclami, che tali variazioni erano conformi alla nuova disciplina in quanto perfezionate dopo il decorso di 10 giorni dall’invio della comunicazione. </h:div><h:div>Questo perché, secondo l’Autorità, i consumatori che avevano ricevuto tali riscontri erano “stati indotti a ritenere immediatamente vigenti condizioni economiche non ancora perfezionate – e quindi non applicabili – in pendenza del termine per recedere dal contratto”.</h:div><h:div>La ricorrente ha quindi ribadito che le comunicazioni inviate prima del 10 agosto 2022, dovevano essere qualificate – ai fini dell’accertamento di una violazione dell’art. 3 del decreto Aiuti bis – come mero esercizio della facoltà di aggiornamento di condizioni economiche alla scadenza.</h:div><h:div>In ogni caso, nella comunicazione inviata al cliente sarebbe stato espressamente chiarito che era possibile non accettare l’aggiornamento esercitando il recesso dal contratto.</h:div><h:div>In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui tutte le comunicazioni inviate prima del 10 agosto 2022 dovessero essere ritenute come comunicazioni esercizio di <corsivo>ius variandi</corsivo> e non come comunicazioni recanti aggiornamento dei prezzi, il provvedimento impugnato sarebbe comunque illegittimo, dal momento che la comunicazione di modifica unilaterale era espressione di un diritto potestativo, che si esercitava attraverso un negozio unilaterale recettizio, perfezionato nel momento in cui la comunicazione era pervenuta a conoscenza del consumatore (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 cod. civ.). </h:div><h:div>4. violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 del Codice del consumo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del Codice del consumo e, tra gli altri, del comma 1-bis.</h:div><h:div>Anche ove l’interpretazione data dalla ricorrente alla disciplina del decreto Aiuti bis non fosse ritenuta corretta, in ogni caso non sarebbe ravvisabile l’elemento soggettivo della colpa, intesa come contrarietà alla diligenza professionale, necessario per sanzionare le condotte contestate.</h:div><h:div>5. violazione e falsa applicazione della direttiva UE n. 2019/944. Violazione e falsa applicazione del regolamento UE n. 2022/1854. Violazione e falsa applicazione della comunicazione della </h:div><h:div>Commissione Europea Repowereu: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (COM (2022)108 final dell’8 marzo 2022). Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 117 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del protocollo 1 alla CEDU. Eccesso di potere.</h:div><h:div>Il provvedimento sarebbe fondato su un’interpretazione del decreto 115/2022 incompatibile con le previsioni del diritto europeo, secondo cui gli Stati membri possono anche fissare dei prezzi inferiori ai costi, in ragione della necessità di fronteggiare eventi eccezionali, ma in tal caso devono prevedere che i fornitori vengano “equamente compensati per i costi sostenuti per rifornire a prezzi regolati” attraverso l’erogazione di risorse statali.</h:div><h:div>6. violazione e falsa applicazione dell’art. 27, commi 1 bis e 11, del Codice del consumo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, CEDU. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. oltre che degli artt. 3 e 97 Cost. Illegittimità del Regolamento Agcm e del protocollo d’intesa.</h:div><h:div>L’Autorità aveva acquisito il parere del Regolatore (ARERA) in data 17 ottobre 2023, solo dopo la fase istruttoria del procedimento e, soprattutto, dopo il deposito della memoria finale della ricorrente; in tal modo, quest’ultima non aveva potuto formulare argomentazioni difensive tenendo conto anche delle valutazioni espresse dal Regolatore.</h:div><h:div>Ciò comporterebbe una violazione del contraddittorio imposto all’Autorità dall’art. 27, comma 11, del Codice del Consumo, nonché una collegata violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU.</h:div><h:div>7. violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 11, del Codice del consumo. violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore, per il superamento dei termini massimi previsti per la conclusione del procedimento, ovvero 270 giorni.</h:div><h:div>8. in via subordinata. sulla quantificazione della sanzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. n. 689/1981. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del Codice del consumo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere.</h:div><h:div>Il provvedimento risulterebbe comunque illegittimo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata.</h:div><h:div>Si sono costituiti l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Codacons resistendo al ricorso.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 17 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>Deve essere previamente esaminato, in quanto assorbente, il secondo motivo di ricorso, afferente l’interpretazione del decreto n. 115/2022 seguita nel provvedimento impugnato, asseritamente illegittima in quanto inconciliabile con il dato normativo e con i principi di autonomia negoziale e di interpretazione dei contratti.</h:div><h:div>Oggetto di controversia, in particolare, è l’ambito applicativo dell’art. 3 del d.l. n. 115/2022, per mezzo del quale sono state congelate le modifiche unilaterali alle condizioni economiche dei contratti conclusi dalle società fornitrici di energia.</h:div><h:div>Con un primo provvedimento cautelare, oggetto di precedente giudizio innanzi a questo Tribunale, l’Autorità ha inibito gli aumenti tariffari, ritenendoli rientranti nel divieto posto dalla normativa sopra citata. </h:div><h:div>Nelle more del giudizio il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede cautelare su altro procedimento parallelo a quello in esame, con l’ordinanza n. 5986 del 22 dicembre 2022 ha sospeso parzialmente il provvedimento dell’Autorità “solo nella parte in cui esso investa contratti a tempo determinato o contratti che prevedano una scadenza predeterminata delle condizioni economiche a data precedente il 30 aprile 2023 essendo in questione in tal caso non l’esercizio dello ius variandi ma un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti” (Cons. St., ord. n. 5986/2022). </h:div><h:div>Il provvedimento dell’Autorità non è stato, invece, oggetto di sospensione con riferimento ai “contratti a tempo indeterminato, che non prevedono scadenza nella parte economica o la prevedano in data posteriore al 30 aprile 2023”, sul presupposto che tali contratti non potessero essere modificati nella parte concernente le condizioni economiche prima della scadenza del termine indicato nell’art. 3 del d.l.115/2022 e che, pertanto per essi valesse il “congelamento” dello <corsivo>ius variandi</corsivo> disposto dal medesimo decreto. </h:div><h:div>Successivamente al pronunciamento cautelare del Consiglio di Stato, l’Autorità ha adottato un secondo provvedimento – impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti – inibendo, sostanzialmente, l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto 2022 o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo la menzionata data, unicamente per i contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle condizioni economiche, imponendo l’applicazione delle condizioni di fornitura precedentemente vigenti.</h:div><h:div>I principî espressi dalla citata ordinanza del Consiglio di Stato sono stati recepiti dal legislatore che, nel decreto Milleproroghe 2023, ha inserito un chiarimento al primo comma dell’art. 3 d.l. 115/2022, prorogando, altresì, il termine del 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023. </h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto Milleproroghe, all’art. 3, comma 1, del decreto Aiuti-bis, infatti, «le parole: “30 aprile 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte”» (la novella, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2022, entrava in vigore il 30 dicembre 2022).</h:div><h:div>Con la sentenza n. 8398/2023 questa Sezione ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti avverso i due provvedimenti cautelari adottati nel corso del procedimento, rilevando che la <corsivo>ratio</corsivo> delle disposizioni del decreto n. 115/2022 era quella di spostare “<corsivo>l’onere economico derivante dall’innalzamento dei prezzi energetici sulle compagnie che operano nel ridetto settore, salvaguardando i cittadini che avevano concluso un contratto con prezzo bloccato. In tal senso il testo della legge preclude al professionista il ricorso ai poteri contrattuali che legittimano la modifica unilaterale delle «condizioni generali di contratto» che regolano la fissazione delle tariffe di vendita. L’enfasi posta sulle condizioni generali di contratto è dirimente per comprendere l’esatta portata del divieto, atteso che il legislatore ha inteso sospendere unicamente le modifiche della parte normativa del negozio, nella misura in cui incidono sulla determinazione del prezzo: in altre parole, non si è previsto un congelamento tout court dei contratti di fornitura, bensí la sospensione di alcuni specifici poteri contrattuali. Richiamando i documenti prodotti da parte ricorrente, è evidente che nelle condizioni generali di contratto nulla è detto circa la determinazione del corrispettivo di vendita, essendo quest’ultimo – come si è visto supra § 12.2. – oggetto di un separato accordo contrattuale, distinto per ogni singolo consumatore: conseguentemente, seguendo l’originario testo normativo, non appare esser stato imposto dal legislatore alcun divieto all’aggiornamento delle condizioni economiche scadute, atteso che quest’ultima fattispecie si sviluppa senza variazione delle condizioni generali del contratto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>12.6. A corroborare il ragionamento esposto, appare utile evidenziare come il decreto milleproroghe abbia ulteriormente chiarito come l’aggiornamento delle tariffe indicate nelle condizioni economiche scadute sia pienamente legittimo: orbene, al di là dell’eventuale portata meramente interpretativa della disposizione (cfr. Corte Cost., 30 gennaio 2009, n. 24), va osservato che l’utilizzo dei sintagmi «condizioni generali di contratto» e «condizioni economiche» è indicativo dell’effettiva voluntas legis di circoscrivere la sospensione alle sole ipotesi piú gravi di esercizio arbitrario del diritto di variare unilateralmente le condizioni di fornitura (es. senza il rispetto dei termini di scadenza i quali sono infatti regolati dalle condizioni generali di contratto).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>12.7. Ulteriore evidenza della bontà dell’ermeneusi illustrata è rappresentata dal comunicato congiunto del 13 ottobre 2022 (prodotto da parte ricorrente), adottato all’esito di un confronto tra Agcm ed Arera, ove si evidenziava come l’art. 3 d.l. 115 cit. (testo originario) non ostasse all’aggiornamento delle condizioni economiche in scadenza delle offerte c.d. placet (si tratta di modelli contrattuali a metà strada tra il mercato tutelato e quello libero, essendo predisposta dall’Arera la parte normativa, ferma restando la libera determinazione da parte dell’impresa del prezzo di vendita: in questi casi, le condizioni economiche sono temporalmente circoscritte con onere per il professionista di comunicare tempestivamente prima della scadenza il nuovo prezzo praticato per il successivo periodo contrattuale): si tratta di una precisa lettura della disposizione, resa su una fattispecie assai simile a quella oggetto della presente controversia.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>12.8. Conseguentemente, sulla base degli elementi appena ricordati non appare corretto l’iter logico seguito dall’Autorità nell’adozione del provvedimento cautelare (rectius, dei due provvedimenti cautelari), risultando insussistente il fumus boni iuris che ne legittimava l’adozione. Difatti, alla luce della documentazione raccolta nel primo segmento dell’istruttoria, non si apprezza la violazione delle disposizioni contrattuali né dell’art. 3 d.l. 115 cit.: invero, l’indicazione di una risalente scadenza delle condizioni economiche (ovvero l’omissione di tale informazione) non può ex se determinare l’illiceità della pratica, stante la possibilità per l’utente di ricostruire induttivamente tale dato, alla luce delle varie proroghe man mano succedutesi nel tempo. Né potrebbe sostenersi che l’omissione da parte del professionista della comunicazione periodica di aggiornamento possa consolidare sine die le precedenti condizioni economiche, atteso che il contratto disciplina specificamente le modalità di aggiornamento delle stesse</corsivo>”.</h:div><h:div>Con il provvedimento in questa sede impugnato l’Autorità ha dato seguito alla medesima interpretazione della disciplina dell’art. 3 del d.l. n. 115/2022 già fatta propria nei precedenti provvedimenti cautelari, affermando che “<corsivo>la descritta condotta di Acea costituisce una pratica commerciale aggressiva, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, posto che nel periodo suindicato la Società ha inviato un totale di 18.000 comunicazioni di modifiche unilaterali dei prezzi fissi di fornitura dell’EE e del gas ai clienti, le cui tariffe erano in regime di proroga senza termine secondo il meccanismo della clausola contrattuale illustrata. Modifiche tariffarie, dunque, inibite dal citato articolo 3 del D.L. n. 115/2022 per detto periodo</corsivo>”.</h:div><h:div>Tali essendo le determinazioni dell’Autorità, non possono qui che ribadirsi le conclusioni cui è addivenuta la sentenza n. 8398/2023, affermando che il testo del decreto preclude al professionista il ricorso ai poteri contrattuali che legittimano la modifica unilaterale delle «condizioni generali di contratto» che regolano la fissazione delle tariffe di vendita, e che il legislatore non ha imposto alcun divieto all’aggiornamento delle condizioni economiche scadute, atteso che quest’ultima fattispecie si sviluppa senza variazione delle condizioni generali del contratto; per condizioni scadute devono intendersi anche quelle rispetto alle quali è già decorso il periodo iniziale di vigenza, non potendosi la proroga automatica delle stesse interpretare quale trasformazione a tempo indeterminato di un’offerta che, per pattuizione contrattuale, è bloccata solo per un periodo di tempo determinato, e permanendo perciò, per la fase successiva alla scadenza inizialmente individuata, la possibilità delle modifiche, ovviamente nei termini previsti (ovvero con preavviso e salvo il diritto di recesso dell’utente).</h:div><h:div>La censura deve quindi essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, non residuando interesse all’esame delle ulteriori doglianze proposte.</h:div><h:div>Le spese del giudizio, stante la novità della questione controversa, possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/07/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Petrucciani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>