<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20231689820240413091822548" descrizione="" gruppo="20231689820240413091822548" modifica="13/04/2024 11:39:51" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="City Green Light S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="16898"/><fascicolo anno="2024" n="07406"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20231689820240413091822548.xml</file><wordfile>20231689820240413091822548.docm</wordfile><ricorso NRG="202316898">202316898\202316898.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\517 Roberto Politi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Bianchi</firma><data>13/04/2024 11:39:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente</h:div><h:div>Marianna Scali,	Referendario</h:div><h:div>Giuseppe Bianchi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del provvedimento ANAS del 16 novembre 2023 di aggiudicazione al RTI Mandozzi il lotto n. 4 - Abruzzo/Molise/Puglia - della gara per l’affidamento dell’“Accordo Quadro biennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulla Rete Nazionale ANAS” (CIG 9428946463);</h:div><h:div>- della nota del 10 agosto 2023 con cui ANAS ha riscontrato negativamente la richiesta di rettificare il punteggio assegnato all’offerta tecnica di CGL con riguardo al criterio B.4.2;</h:div><h:div>- di tutti gli atti e/o verbale connessi e presupposti.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da City Green Light S.r.l. il 9/1/2024: </h:div><h:div>- degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 16898 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da City Green Light S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9428946463, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago, Nicola De Zan, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Anna Ninni, Flavia De Pellegrin, Fiorella Forziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Benito Mandozzi S.r.l. e Morelli Giorgio S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Strano, Maria Del Sorbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas s.p.a. e di Benito Mandozzi S.r.l. e di Morelli Giorgio S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ANAS s.p.a. (di seguito, ANAS) ha aggiudicato al RTI Mandozzi il lotto n. 4 (Abruzzo/Molise/Puglia) della gara per l’affidamento dell’“<corsivo>Accordo Quadro biennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulla Rete Nazionale ANAS</corsivo>”.</h:div><h:div>2. A fondamento dell’impugnazione, la parte ha articolato i seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>- “<corsivo>1. Sull’omessa effettiva valutazione delle cause potenzialmente escludenti iscritte nel casellario ANAC. Violazione dell’art. 80, cc. 5, 6 e 10-bis, d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 3, l. 241/1990. Violazione delle Linee Guida ANAC n. 6 (§ 6). Eccesso di potere per apoditticità ed insufficienza della motivazione e per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 80, c. 5, lett. c-bis), d.lgs. 50/2016 nell’ipotesi in cui i fatti potenzialmente escludenti non fossero stati dichiarati nei DGUE</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente, nel premettere che “<corsivo>ANAS ha rilevato (v. pag. 11 del verbale della seduta del 26 luglio 2023) delle annotazioni … nel casellario ANAC a carico delle imprese riunite nel RTI Mandozzi, giudicandole non ostative all’ammissione in gara dello stesso RTI</corsivo>”,  lamenta che “<corsivo>manca tuttavia ogni effettivo apprezzamento di tali annotazioni quali cause di potenziale esclusione dalla gara ex art. 80, c. 5, d.lgs. 50/2016, con conseguente totale difetto di istruttoria e di motivazione … Si allude alla revoca dell’aggiudicazione disposta a favore della Morelli dalla stazione appaltante Conerobus s.p.a., in ragione del rifiuto della medesima di sottoscrivere il contratto. Siffatto comportamento costituisce senz’altro un grave illecito professionale, che rende dubbia l’affidabilità della mandante Morelli, tanto che avrebbe dovuto essere adeguatamente apprezzato, con specifica e puntuale motivazione, da ANAS</corsivo>”. </h:div><h:div>Soggiunge che “<corsivo>nell’ipotesi in cui i fatti annotati nel casellario ANAC (e quello sopra esposto relativo alla mandante Morelli) non fossero stati nemmeno dichiarati nei DGUE, l’aggiudicazione sarebbe illegittima anche per violazione dell’art. 80, c. 5, lett. c-bis), d.lgs. 50/2016, in base al quale costituisce causa di potenziale esclusione l’omissione delle “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”</corsivo>”.</h:div><h:div>- “<corsivo>2. Sul punteggio (0) assegnato a CGL con riguardo al criterio B.4.2. Violazione dell’art. 95, d.lgs. 50/2016. Violazione degli artt. 18.1 e 18.2 della lex specialis. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza</corsivo>”.</h:div><h:div>La parte deduce l’illegittimità del punteggio assegnato dalla Commissione alla medesima, pari a 0 punti su 6, in applicazione del criterio B.4.2., concernente la valutazione della “<corsivo>adozione percorsi formativi per i giovani e di aggiornamento professionale del personale tecnico</corsivo>”.</h:div><h:div>La stazione appaltante avrebbe erroneamente giudicato priva di valore probatorio la documentazione presentata dalla ricorrente al fine di comprovare l’effettiva adozione di percorsi formativi riconducibili alle tipologie richieste dal disciplinare di gara.</h:div><h:div>- “<corsivo>3. Sull’attribuzione (collegiale e non da parte di ciascun commissario) dei coefficienti. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti</corsivo>”.</h:div><h:div>La parte denuncia la violazione del punto 18.2 del disciplinare di gara in quanto “<corsivo>la commissione in forma collegiale non solo ha valutato le offerte, ma ha anche proceduto all’attribuzione del punteggio in relazione a ciascuno degli elementi discrezionali, trasformando così il momento tipicamente individuale del voto (mediante attribuzione di un coefficiente da parte di ciascuno dei commissari) in un voto collegiale</corsivo>”.</h:div><h:div>3. A seguito dell’integrale ostensione della documentazione di gara, la parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti con il quale ha integrato le ragioni di doglianza esposte nei primi due motivi di ricorso, che sono stati riformulati come segue:</h:div><h:div>-  “<corsivo>1. Sull’omessa dichiarazione di un grave illecito professionale da parte della mandante Morelli. Violazione dell’art. 80, c. 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. 50/2016. Violazione delle Linee guide ANAC n. 6. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione</corsivo>”.</h:div><h:div>La parte ricorrente ribadisce che la stazione appaltante, in sede di ammissione della controinteressata, da un lato, ha omesso di fornire una adeguata valutazione con riferimento al suddetto illecito professionale ascrivibile in capo alla mandante Morelli Giorgio s.r.l. (di seguito, anche solo Morelli); dall’altro, ha del tutto mancato di appezzare la condotta omissiva di quest’ultima, la quale ha omesso di dichiarare nel DGUE presentato ai fini della partecipazione alla gara l’illecito professionale in questione.  </h:div><h:div>- “<corsivo>2. Sull’applicazione del criterio B.4.2. Sul punteggio 0 assegnato a CGL, sul punteggio 0,198 assegnato alla terza classificata, consorzio stabile Valori, e sul punteggio 0 assegnato alla quarta classificata, D’Agostino. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e irragionevolezza</corsivo>”.</h:div><h:div>La parte lamenta che la stazione appaltante avrebbe dato luogo, nell’attribuzione del punteggio relativamente al criterio B.4.2., a una ingiustificata disparità di trattamento della ricorrente rispetto alla terza classificata, Valori s.c.a.r.l. (di seguito, Valori) - alla quale è stato assegnato un punteggio pari a 0,198 punti – e alla quarta classificata, D’Agostino Costruzioni generali s.r.l. (di seguito, D’Agostino), alla quale è stato attribuito il punteggio di 0 (come alla ricorrente).</h:div><h:div>4. Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante e la parte controinteressata deducendo l’infondatezza delle avverse censure e chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 10 aprile 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>6. Con il primo argomento di doglianza la parte ricorrente contesta: </h:div><h:div>- l’insufficienza dell’apprezzamento compiuto da ANAS con riferimento alle annotazioni presenti sul casellario ANAC a carico della società Morelli (mandante del RTI Mandozzi, aggiudicatario della gara di cui si discute), concernenti la revoca dell’aggiudicazione disposta, nell’ambito della gara bandita dalla committente Conerobus s.p.a., in data 18 ottobre 2022 per il rifiuto dell’impresa di sottoscrivere il contratto;</h:div><h:div>- che ANAS ha mancato di valutare l’omessa dichiarazione, nel DGUE presentato in gara dalla stessa Morelli, del grave illecito professionale di cui si è appena detto.</h:div><h:div>Al fine di esaminare la censura, è utile rilevare che la Commissione, nel verbale del 26 luglio 2023, ha considerato nei seguenti termini l’annotazione presente sul casellario ANAC a carico della società Morelli, mandante del RTI aggiudicatario: “<corsivo>si dà atto che le annotazioni presenti sul casellario ANAC a carico del concorrente, inteso nell’interezza della rispettiva compagine, non sono state valutate dal Seggio di gara come ostative all’ammissione del concorrente alla successiva fase di gara</corsivo>”.</h:div><h:div>Tanto premesso, il motivo di censura in esame risulta privo di fondamento.</h:div><h:div>Con specifico riferimento alla decisione di ammettere alla gara l’offerente in presenza di situazioni astrattamente riconducibili al grave illecito professionale, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che:</h:div><h:div>- in assenza di contestazioni durante la gara, “<corsivo>la stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per </corsivo>facta concludentia<corsivo>, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa</corsivo>”, diversamente da quanto necessario per escludere il concorrente (cft., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023 n. 526);</h:div><h:div>- tale regola è destinata a “<corsivo>subire eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile</corsivo>” (Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500 e sez. III, 20 febbraio 2023, n. 1700), con la precisazione che “<corsivo>spetta alla parte che contesta il provvedimento (quanto meno) allegare che si trattasse di vicenda professionale particolarmente significativa, meritevole di maggior sforzo motivazionale da parte della stazione appaltante per dar giustificazione, già in sede procedimentale, dell’ammissione</corsivo>” (Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023, n. 526);</h:div><h:div>- in ogni caso “<corsivo>il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della "non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera "non condivisibilità" della valutazione stessa</corsivo>” (Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1645). </h:div><h:div>Da tali principi si ricava che l’obbligo in capo alla stazione appaltante - la quale non ritenga la pregressa vicenda professionale (e/o la relativa omissione dichiarativa) incisiva della moralità professionale del concorrente - di motivare puntualmente le determinazioni di ammissione ricorre in due ipotesi specifiche:</h:div><h:div>- in presenza di contestazioni in gara mosse da altro concorrente; </h:div><h:div>- nell’ipotesi in cui l’illecito professionale presenti “<corsivo>una pregnanza tale, per la rilevanza qualitativa e la consistenza quantitativa delle violazioni addebitate, che la stazione appaltante non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile</corsivo>” (cft. Cons. St., sez. V, 29 luglio 2022, n. 6703). </h:div><h:div>Nel caso di specie, non ricorre alcuna dei casi appena indicati in quanto, per un verso, non sono state sollevate contestazioni endoprocedimentali e, per l’altro, non può ritenersi che la vicenda in questione presenti una rilevanza tale da rendere obbligatoria una motivazione esplicita (che, peraltro, è stata, sia pur sinteticamente, espressa da ANAS).</h:div><h:div>A quest’ultimo riguardo va considerato che: </h:div><h:div>- la revoca dell’aggiudicazione per rifiuto dell’aggiudicataria di sottoscrivere il contratto non può essere considerata una vicenda professionale dotata, in astratto, di una particolare “pregnanza” ai fini della valutazione dell’affidabilità di un concorrente, come dimostra il fatto che tale ipotesi non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie integranti il grave illecito professionale tipizzate dal nuovo codice di cui al d.lgs. 36/2023;</h:div><h:div>- la parte ricorrente ha omesso di indicare le specifiche ragioni per le quali nel caso di specie tale vicenda possa effettivamente dirsi talmente significativa da minare l’affidabilità dell’aggiudicataria (la ricorrente si è, infatti, limitata a rilevare che “<corsivo>siffatto comportamento costituisce senz’altro un grave illecito professionale, che rende dubbia l’affidabilità della mandante Morelli, tanto che avrebbe dovuto essere adeguatamente apprezzato, con specifica e puntuale motivazione, da ANAS</corsivo>”), venendo così meno agli oneri di allegazione e prova poc’anzi richiamati; </h:div><h:div>- il Consiglio di Stato (con sentenza 4 marzo 2024, n. 2112), nel respingere il ricorso proposto da Morelli avverso il provvedimento di revoca, ha comunque dato atto della indubbia complessità della situazione progettuale esistente al momento dell’aggiudicazione della gara in questione (“<corsivo>dopo l’aggiudicazione, tra le parti è iniziata una fase di dialogo atteso che la stazione appaltante … era dovuta intervenire alla sostituzione di alcuni elementi quali incroci e pali, già inclusi nei computi metrici di gara, e ciò nel periodo intercorrente tra la redazione del progetto e l’aggiudicazione della gara. Ne è conseguita la revisione di alcuni elementi del progetto e la rivisitazione degli stessi computi …</corsivo>”).</h:div><h:div>Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi che la sintetica valutazione espressa dalla stazione appaltante di ammettere la parte controinteressata alla gara – nonché la valutazione della relativa omissione dichiarativa che, in base a quanto sopra osservato, può intendersi implicitamente avvenuta – si sottraggano alle ragioni di doglianza prospettate dalla ricorrente.</h:div><h:div>7. Le doglianze articolate con il secondo motivo del ricorso introduttivo risultano, anch’esse, prive di pregio.</h:div><h:div>Va premesso che il disciplinare, con specifico riferimento al criterio di valutazione dell’offerta “<corsivo>B.4.2 Adozione percorsi formativi per i giovani e di aggiornamento professionale del personale tecnico</corsivo>”, prevedeva che: </h:div><h:div>“<corsivo>La Commissione valuterà la presenza di percorsi formativi adottati dall’azienda tesi a fornire sostegno tecnico-professionale ai giovani dipendenti ed al personale sia per la progettazione (in caso di operatore “associato”) che per l’esecuzione dei lavori.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Saranno valutati i seguenti aspetti:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) Adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l’attivazione di percorsi formativi specifici per l’inserimento nel contesto aziendale</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) Adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l’attivazione di corsi finalizzati a promuovere l’utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) Adozione di percorsi formativi per l’aggiornamento costante delle risorse con riqualificazione del personale nell’utilizzo delle nuove tecnologie.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Per l’ottenimento del punteggio dovrà essere compilata e sottoscritta la tabella dell’Allegato GT_B.5.2. “Dichiarazione percorsi formativi aziendali”; la comprova di quanto dichiarato è una delle condizioni necessarie per la stipula del Contratto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere prodotta documentazione aziendale del Concorrente che contenga ogni aspetto del rapporto con i propri dipendenti (procedure/organigrammi/contratti ecc.) in grado di confermare quanto dichiarato nell’allegato.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>…</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In fase di aggiudicazione e di stipula del contratto non sarà accettata come valida alcun tipo di autodichiarazione/autocertificazione prodotta dal Concorrente</corsivo>”. </h:div><h:div>Tanto premesso, va osservato che l’analisi della documentazione presentata in gara dalla parte ricorrente al fine di comprovare quanto dichiarato nell’allegato al disciplinare di gara “<corsivo>GT_B.4.2 – dichiarazione percorsi formativi aziendali</corsivo>” non consente di ritenere dimostrata né l’effettiva adozione dei percorsi formativi da parte dell’azienda (e, quindi, l’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività di formazione), né – comunque – la circostanza che la formazione svolta sia stata rivolta nei confronti delle categorie di personale indicate dal disciplinare, ossia i “<corsivo>giovani</corsivo>” e il “<corsivo>personale tecnico</corsivo>”.</h:div><h:div>Sotto il primo profilo, concernente la prova dell’effettivo svolgimento dei corsi di formazione dichiarati, va evidenziato come parte ricorrente non abbia prodotto (neppure nel presente giudizio) alcun attestato di partecipazione, alcun registro delle presenze, né alcuna documentazione attestante i pagamenti effettuati a favore dei diversi enti incaricati di svolgere i corsi di formazione.</h:div><h:div>Inoltre, non ha specificamente contestato la fondatezza delle ragioni indicate dalla difesa di ANAS per sostenere l’inidoneità probatoria dei documenti prodotti dalla ricorrente e, in particolare:</h:div><h:div>- del documento “<corsivo>Beta formazione</corsivo>”, per il quale “<corsivo>non si è data evidenza dell’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione al servizio</corsivo>”;</h:div><h:div>- del documento “<corsivo>CMR – ProgettoCRM Sell – Starter pack</corsivo>”, contenente “<corsivo>una proposta della società OpenSymbol</corsivo>”, in quanto “<corsivo>non risulta che il contratto sia stato perfezionato in quanto il documento non risulta sottoscritto di CGL</corsivo>”; </h:div><h:div>- del documento “<corsivo>Forema</corsivo>”, in quanto “<corsivo>non riportava la controfirma da parte della stessa società Forema</corsivo>”; </h:div><h:div>- del documento “<corsivo>PG04-M02 Piano di formazione 2022</corsivo>”, in quanto “<corsivo>trattasi di un elenco di possibili corsi di formazione</corsivo>”, ossia di un mero atto programmatico che nulla dice sull’effettivo svolgimento delle attività di formazione ivi indicate e sulla tipologia di soggetti cui esse sono rivolte;</h:div><h:div>- il documento “<corsivo>Rapporto_20221011090305</corsivo>”, contenente un “<corsivo>estratto del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile della società City Green Light a cura del Ministero del Lavoro relativamente al biennio 2020/2021</corsivo>”, che si limita a riportare il numero di ore di formazione per ciascuna categoria professionale (dirigenti, quadri, impiegati e operai) senza indicare l’oggetto e i destinatari specifici dell’attività di formazione;</h:div><h:div>- del documento “<corsivo>WRIKE programma di pianificazione</corsivo>”, in quanto “<corsivo>rappresenta solo una proposta (non un contratto perfezionato) della società Horsa Insight</corsivo>”. </h:div><h:div> Sotto il secondo profilo (afferente alla prova che la formazione fosse rivolta alle categorie di dipendenti indicate dal disciplinare), va osservato che la ricorrente in sede di gara ha presentato: </h:div><h:div>- un “<corsivo>elenco dipendenti</corsivo>”, contenente l’indicazione per ciascun dipendente dell’età e della qualifica, ma privo dell’indicazione del nome e cognome;</h:div><h:div>- un “<corsivo>Elenco partecipanti - Piano di formazione 2022</corsivo>”, contenete l’indicazione, per ciascun dipendente, identificato con nome e cognome (ma senza riferimenti all’età e alla qualifica), del “<corsivo>nome del corso</corsivo>” erogato.</h:div><h:div>Come evidenziato dalla difesa di ANAS, il tipo di informazioni contenute nei suddetti documenti non consente di “incrociare” i dati in essi contenuti.</h:div><h:div>Ne deriva che, anche ammettendo che i corsi di formazione indicati dalla ricorrente siano stati effettivamente svolti, la documentazione presentata non permette in alcun modo di evincere il fatto che i corsi di formazione elencati nel secondo documento siano stati destinati ai “<corsivo>giovani</corsivo>” e al “<corsivo>personale tecnico</corsivo>”, individuati nel primo documento.</h:div><h:div>Neppure può ritenersi, come prospettato dalla ricorrente, che l’Amministrazione avrebbe dovuto ritenere dimostrata la destinazione dei corsi di formazione ai giovani in quanto “<corsivo>avendo la metà dei dipendenti meno di 36 anni, la formazione necessariamente interessa tutti giovani i dipendenti</corsivo>”.</h:div><h:div>Si tratta, invero, di un ragionamento di tipo congetturale che non può supplire la mancanza di una prova che la ricorrente avrebbe potuto agevolmente fornire in via diretta.</h:div><h:div>8. Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha contestato:</h:div><h:div>- che la Commissione avrebbe dato luogo a una disparità di trattamento nella valutazione, limitatamente al criterio B.4.2., delle offerte tecniche della ricorrente e della terza classificata Valori;</h:div><h:div>- che la Commissione avrebbe dato luogo a una disparità di trattamento, con riferimento al criterio B.4.2., nel considerare allo stesso modo sia l’offerta tecnica della ricorrente sia l’offerta tecnica della quarta classificata D’Agostino (attribuendo ad entrambe il punteggio di 0,00), seppure sostanzialmente diverse.</h:div><h:div>La censura non coglie nel segno.</h:div><h:div>Quanto al primo punto, l’attribuzione di un punteggio diverso risulta pienamente giustificata dal fatto che Valori, per comprovare l’effettivo svolgimento di attività formativa della tipologia richiesta dalla <corsivo>lex specialis </corsivo>(“<corsivo>Progetto di Formazione 4.0</corsivo>” denominato “<corsivo>Formazione Cantieri 4.0</corsivo>”, avente ad oggetto l’utilizzo di “<corsivo>nuove tecnologie</corsivo>”), in sede di gara ha prodotto, a differenza della ricorrente, i “<corsivo>registri presenza, debitamente firmati</corsivo>” (come, peraltro, confermato a pag. 14 della memoria conclusionale depositata dalla ricorrente) e gli attestati individuali di partecipazione ai corsi (circostanza non specificamente contestata dalla ricorrente).</h:div><h:div>Parimenti esente dal vizio prospettato risulta l’assimilazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione, tra la parte ricorrente e la società D’Agostino la quale, al pari della ricorrente, non ha prodotto documenti in grado di dimostrare l’effettivo svolgimento di attività formativa, quali, gli attestati di partecipazione, i registri delle presenze e le attestazioni dei pagamenti a favore degli organismi di formazione.</h:div><h:div>9. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la stazione appaltante avrebbe proceduto collegialmente all’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, in violazione di quanto prescritto dal disciplinare.</h:div><h:div>Quest’ultimo prevedeva (al punto 18.2) che la Commissione, in relazione a ogni criterio di valutazione, dovesse procedere dapprima con l’attribuzione di un coefficiente individuale da parte del singolo commissario, successivamente al calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari singolarmente ed, infine, al computo del punteggio finale, derivante dalla moltiplicazione della media dei coefficienti assegnati per il punteggio massimo assegnabile (“<corsivo>la Commissione procederà con l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario di gara, per tutti i criteri presenti al capitolo 18.1; successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio su esposto</corsivo>”).</h:div><h:div>La censura è priva di fondamento.</h:div><h:div>Invero, all’interno del verbale del 23 maggio 2023 sono raffigurate quattro tabelle - una per ciascun concorrente - che includono una colonna dedicata all’inserimento dei dati relativi alla “<corsivo>Media dei Coefficienti assegnati dai Commissari per i criteri discrezionali</corsivo>”.</h:div><h:div>In tale colonna delle suddette tabelle la Commissione ha riportato, con riferimento a tutti i criteri e sotto-criteri di valutazione dell’offerta tecnica, i valori medi dei coefficienti espressi dai singoli commissari.</h:div><h:div>Orbene, il fatto che, nel suddetto verbale, siano state indicate le medie dei coefficienti individuali dimostra come, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, si sia necessariamente proceduto all’attribuzione di un punteggio individuale da parte dei singoli commissari, posto che, altrimenti, la Commissione non avrebbe potuto effettuare il calcolo della media dei suddetti punteggi individuali.</h:div><h:div>Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. la parte ricorrente censura il fatto che tali attività di attribuzione del punteggio individuale e di calcolo delle relative medie non siano state oggetto di verbalizzazione (“<corsivo>manca ogni verbalizzazione dei coefficienti assegnati singolarmente dai commissari … manca ogni indicazione dei valori che hanno permesso il calcolo della media aritmetica</corsivo>”).</h:div><h:div>In disparte la tardività della censura (che è stata articolata per la prima volta nella memoria, non notificata, depositata in vista dell’odierna udienza, atto mediante il quale non è possibile introdurre elementi nuovi, non indicati in origine, stante la violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio: <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., sez. VI, 5 gennaio 2023, n. 188) e l’omessa allegazione di quale sarebbe l’influenza del vizio sullo svolgimento della gara, il Collegio rileva l’infondatezza della doglianza.</h:div><h:div>Va, infatti, tenuto conto che:</h:div><h:div>-  nella vicenda in esame nessuna disposizione del disciplinare di gara imponeva alla Commissione l’obbligo di verbalizzare le attività di assegnazione dei coefficienti individuali e di calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti individualmente;</h:div><h:div>- il verbale è per sua natura un atto connotato da sinteticità che ha per oggetto soltanto gli aspetti salienti e significativi dell’attività amministrativa oggetto di documentazione, con la conseguenza che non occorre che contenga una puntuale descrizione di tutte le attività svolte dalla commissione giudicatrice (cft., con riferimento ai concorsi pubblici, <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., sez. III, 18 gennaio 2017, n. 209);</h:div><h:div>-  dal momento che un verbale “<corsivo>non è per sua natura un atto collegiale ma un documento che attesta il contenuto di una volontà collegiale</corsivo>”, la mancata verbalizzazione di una parte degli accadimenti della seduta di un organo collegiale non è in grado di per sé di viziare le decisioni assunte dall’organo medesimo (cft. T.A.R. Trento, sez. I, 3 dicembre 2021, n. 192): in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici, va escluso che l’atto deliberativo possa essere viziato per incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate, salvo il caso (che, come anzidetto, non ricorre nella presente fattispecie) in cui l’amministrazione detti, all’uopo, regole puntuali (cfr., Cons. Stato, Ad. plen., 3 febbraio 2014, n. 8).</h:div><h:div>10. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere respinti.</h:div><h:div>11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite:</h:div><h:div>- in favore Anas s.p.a., in ragione di € 3.500,00, oltre accessori come per legge;</h:div><h:div>- in favore di Benito Mandozzi s.r.l. e Morelli Giorgio s.r.l., in ragione di € 3.500,00, oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Ingrao Manuela</h:div><h:div>Giuseppe Bianchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>