<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20231634420240419195641561" descrizione="" gruppo="20231634420240419195641561" modifica="25/04/2024 11:19:45" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="F.C. Fasolino Costruzioni S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="16344"/><fascicolo anno="2024" n="08495"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20231634420240419195641561.xml</file><wordfile>20231634420240419195641561.docm</wordfile><ricorso NRG="202316344">202316344\202316344.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2B\2023\202316344\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>25/04/2024 11:19:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>24/04/2024 11:23:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Salvatore Gatto Costantino,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dei seguenti atti:</h:div><h:div>- determinazione R.G. nr 1169 del 30/09/23 di “<corsivo>approvazione della proposta di aggiudicazione del RUP ed affidamento dei lavori alla ditta COMFORT EDIL srl</corsivo>” adottata dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata, in relazione ai lavori di “<corsivo>PNRR (M5C2 Investimento 2.1.) – Rigenerazione Urbana – Ristrutturazione e recupero funzionale dell’Edificio in Loc. Piano delle Grazie – CUP D17H21001740001 e CIG: A00C8B0DA0</corsivo>”, e resa pubblica sulla piattaforma online cucalbanolaziale.acquistitelematici.it in data 25/10/23;</h:div><h:div>- verbale di gara n. 1 del 26/09/23 approvato dal seggio di gara nonché connessa determinazione n. 1139 del 26/09/2023 con la quale è stato “<corsivo>approvato il verbale n. 1 del 26/09/2023 ed approvata la proposta di ammissione del RUP</corsivo>”;</h:div><h:div>- verbale di gara n. 2 del 27/09/23 approvato dalla commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 1057 del 27/09/2023;</h:div><h:div>- proposta di aggiudicazione del RUP del 29/09/23, richiamata nella determinazione di aggiudicazione ed affidamento dei lavori;</h:div><h:div>- ogni altro atto connesso, ivi compresi l’atto contenente l’“<corsivo>esito di gara (art.98 D.Lgs n. 50/2016)</corsivo>”, approvato in data 02/10/23 dal Rup, la “<corsivo>comunicazione di aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (errata corrige)</corsivo>” del 16/10/23, la comunicazione di risposta all’accesso agli atti della F.C. Fasolino Costruzioni srl del 24/10/23, la determinazione n. 1057 del 27/09/23 e l’atto del 25/09/23 di pubblicazione della determinazione di aggiudicazione,</h:div><h:div>per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con richiesta di subentro in favore della ricorrente,</h:div><h:div>e, in via subordinata, per il risarcimento del danno.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 16344 del 2023, proposto da </h:div><h:div>FASOLINO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Isidoro Cherubini che la rappresenta e difende nel presente giudizio</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- COMUNE DI ALBANO LAZIALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Laura Liberati che la rappresenta e difende nel presente giudizio;</h:div><h:div>- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dei Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- COMFORT EDIL S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. - non costituita in giudizio;</h:div><h:div>- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;</h:div><h:div>- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;</h:div><h:div>- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;</h:div><h:div> - MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;</h:div><h:div>- MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD E LA COESIONE – STRUTTURA PNRR, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 04/12/23 e depositato l’11/12/23 la F.C. Fasolino Costruzioni s.r.l. ha impugnato la determinazione R.G. nr 1169 del 30/09/23 di “<corsivo>approvazione della proposta di aggiudicazione del RUP ed affidamento dei lavori alla ditta COMFORT EDIL srl</corsivo>”, adottata dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata, in relazione ai lavori di “<corsivo>PNRR (M5C2 Investimento 2.1.) – Rigenerazione Urbana – Ristrutturazione e recupero funzionale dell’Edificio in Loc. Piano delle Grazie – CUP D17H21001740001 e CIG: A00C8B0DA0</corsivo>” e resa pubblica sulla piattaforma online cucalbanolaziale.acquistitelematici.it in data 25/10/23, il verbale di gara n. 1 del 26/09/23, approvato dal seggio di gara, e la connessa determinazione n. 1139 del 26/09/2023, con la quale è stato “<corsivo>approvato il verbale n. 1 del 26/09/2023 ed approvata la proposta di ammissione del RUP</corsivo>”, il  verbale di gara n. 2 del 27/09/23 approvato dalla commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 1057 del 27/09/23, la proposta di aggiudicazione del Rup del 29/09/23, richiamata nella determinazione di aggiudicazione ed affidamento dei lavori, ed ogni altro atto connesso, ivi compresi l’atto contenente l’“<corsivo>esito di gara (art.98 D.Lgs n. 50/2016)</corsivo>”, approvato in data 02.10.2023 dal RUP, la “<corsivo>comunicazione di aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (errata corrige)</corsivo>” del 16/10/23, la comunicazione di risposta all’accesso agli atti della F.C. Fasolino Costruzioni srl del 24/10/23, la determinazione n. 1057 del 27/09/23 e l’atto del 25/09/23 di pubblicazione della determinazione di aggiudicazione, ed ha chiesto la dichiarazione d’inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, e il subentro nel contratto stesso e, in subordine, la condanna degli enti intimati al risarcimento del danno.</h:div><h:div>Il Comune di Albano Laziale, costituitosi in giudizio con memoria depositata l’08/01/24, ha concluso per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 45/24 del 10/01/24 il Tribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, secondo le modalità ivi indicate, ha dato atto dell’intervenuta rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare ed ha fissato, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del 17/04/24.</h:div><h:div>La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell’economia e delle finanze, dell’interno e degli affari europei del sud e del PNRR, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 06/02/24, hanno chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 17/04/24 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e merita accoglimento.</h:div><h:div>La F.C. Fasolino Costruzioni s.r.l. impugna la determinazione R.G. nr 1169 del 30/09/23 di “<corsivo>approvazione della proposta di aggiudicazione del RUP ed affidamento dei lavori alla ditta COMFORT EDIL srl</corsivo>”, adottata dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata, in relazione ai lavori di “<corsivo>PNRR (M5C2 Investimento 2.1.) – Rigenerazione Urbana – Ristrutturazione e recupero funzionale dell’Edificio in Loc. Piano delle Grazie – CUP D17H21001740001 e CIG: A00C8B0DA0</corsivo>” e resa pubblica sulla piattaforma online cucalbanolaziale.acquistitelematici.it in data 25/10/23, il verbale di gara n. 1 del 26/09/23, approvato dal seggio di gara, e la connessa determinazione n. 1139 del 26/09/2023, con la quale è stato “<corsivo>approvato il verbale n. 1 del 26/09/2023 ed approvata la proposta di ammissione del RUP</corsivo>”, il  verbale di gara n. 2 del 27/09/23 approvato dalla commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 1057 del 27/09/23, la proposta di aggiudicazione del RUP del 29/09/23, richiamata nella determinazione di aggiudicazione ed affidamento dei lavori, ed ogni altro atto connesso, ivi compresi l’atto contenente l’“<corsivo>esito di gara (art.98 D.Lgs n. 50/2016)</corsivo>”, approvato in data 02/10/23 dal RUP, la “<corsivo>comunicazione di aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (errata corrige)</corsivo>” del 16/10/23, la comunicazione di risposta all’accesso agli atti della F.C. Fasolino Costruzioni srl del 24/10/23, la determinazione n. 1057 del 27/09/23 e l’atto del 25/09/23 di pubblicazione della determinazione di aggiudicazione, e chiede la dichiarazione d’inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, il subentro nel contratto stesso e, in subordine, la condanna degli enti intimati al risarcimento del danno.</h:div><h:div>Con una serie di censure, tra loro connesse, la ricorrente, classificatasi al secondo posto nell’ambito della gara oggetto di causa, prospetta i vizi di violazione dell’art. 1 comma 52 l. n. 190/12, violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per erronea istruttoria e travisamento dei fatti in quanto la Confort Edil s.r.l., successivamente risultata aggiudicataria, non sarebbe in possesso dell’iscrizione alla c.d. “<corsivo>white list</corsivo>” o della domanda di iscrizione alla stessa di cui all’art. 1 comma 52 l. n. 190/12 da ritenersi necessarie per la partecipazione alla gara in quanto alcune prestazioni oggetto della stessa rientrerebbero nell’ambito applicativo della disposizione in esame.</h:div><h:div>I motivi sono fondati.</h:div><h:div>Secondo l’art. 1 l. n. 190/12:</h:div><h:div>“<corsivo>52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a)…</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b)…</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>e) noli a freddo di macchinari;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>f) fornitura di ferro lavorato;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>g) noli a caldo;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>h) autotrasporti per conto di terzi;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>i) guardiania dei cantieri;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>i-bis) servizi funerari e cimiteriali;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti</corsivo>”.</h:div><h:div>La norma qualifica l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 1 comma 52 l. n. 190/12 quale requisito di ordine generale il quale, come tale, deve essere posseduto dal momento di presentazione della domanda di partecipazione fino alla stipula del contratto come previsto, per tutte le cause di esclusione, dall’art. 96 comma 1 d. lgs. n. 36/23 (secondo cui, “<corsivo>salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95</corsivo>”), <corsivo>ratione temporis</corsivo> applicabile alla fattispecie.</h:div><h:div>Pertanto, la disciplina di cui all’art. 1 l. n. 190/12 integra quella del d. lgs. n. 159/11 in materia di informative interdittive antimafia e si applica alla procedura anche in assenza di un esplicito richiamo in tal senso, stante la valenza eterointegrativa riconoscibile a tale fonte di rango primario (così, tra le altre, Cons. Stato n. 606/24, Cons. Stato n. 10935/22) di talchè “<corsivo>il possesso dell'iscrizione alla white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell'operatore economico nell'apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1 comma 53 della L.n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) costituisce motivo di esclusione dalla gara</corsivo>” e “<corsivo>l'iscrizione nel registro della Prefettura di cui all'art. 1, comma 53 dell'art. 1 della legge 190/2012, costituendo un requisito di ordine generale per la partecipazione alla gara, doveva essere posseduto con continuità dall'operatore economico fin dal momento della presentazione della domanda, per tutta la durata della procedura di assegnazione e nel corso della fase di esecuzione, senza soluzione di continuità</corsivo>” (TAR Lazio – Roma n. 3385/23 confermata da Cons. Stato n. 9284/23).</h:div><h:div>La qualificazione dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 1 l. n. 190/12 come requisito di ordine generale è, del resto, confermata anche dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Infatti:</h:div><h:div>- il disciplinare di gara stabilisce che:</h:div><h:div>a) “<corsivo>la “Documentazione Amministrativa” va redatta in conformità alle indicazioni contenute nel presente Disciplinare di Gara e nel Disciplinare Telematico</corsivo>” (art. 15);</h:div><h:div>b) “<corsivo>la domanda di partecipazione, in bollo del valore corrente, è redatta preferibilmente secondo il Modello [1] e relativo Allegato predisposto dalla Stazione Appaltante, che contiene – tra l’altro - le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate…il concorrente deve rendere, pena l’esclusione fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 – comma 9 – del Codice, tutte le dichiarazioni indicate nel Modello [1] e relativo Allegato, nessuna esclusa, che siano pertinenti al concorrente stesso ed alle modalità di partecipazione alla gara. A tal fine i contenuti del suddetto Modello (1) e del relativo Allegato si intendono qui integralmente richiamati a formare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare</corsivo>” (art. 15.1);</h:div><h:div>c) “<corsivo>il concorrente (nonché l’ausiliaria) deve fornire, pena l’esclusione, le dichiarazioni integrative in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 – lett. f-bis) ed f-ter), del D. Lgs. n. 50/2016 nonché al possesso degli ulteriori requisiti richiesti per partecipare alla gara d’appalto. Tali dichiarazioni integrative sono rese utilizzando preferibilmente il Modello (2), allegato al presente Disciplinare di Gara, ed in conformità al successivo punto 15.3 del presente Disciplinare</corsivo>” (art. 15.2);</h:div><h:div>d) tra le dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3 vi è anche quella “<corsivo>di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure, dichiara di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)</corsivo>”.</h:div><h:div>Dall’esame degli atti di gara emerge che la Comfort Edil s.r.l. ha dichiarato di non essere in possesso del requisito dell’iscrizione nel registro della Prefettura di cui all’art. 1 l. n. 190/12 come emerge dai modelli 1 (pagina 8) e 2 (pagina 10) allegati alla domanda di partecipazione.</h:div><h:div>La circostanza è, del resto, ammessa esplicitamente dal Comune di Albano Laziale.</h:div><h:div>Ne consegue che la controinteressata Comfort Edil s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la mancanza del requisito di ordine generale costituito dall’iscrizione di cui alla l. n. 190/12.</h:div><h:div>Il Comune di Albano Laziale controdeduce che “<corsivo>la dichiarata mancata iscrizione alla white list è stata tuttavia ritenuta ininfluente dalla commissione dal momento che la medesima società tra la documentazione amministrativa aveva allegato il “Modello 7 – Dichiarazione di subappalto”…nel quale espressamente dichiarava di voler subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 49 del DL n. 77/2021, a soggetto terzo i lavori per i quali l’art. 1 comma 53 della legge 190/2012 prescrive l’obbligo di iscrizione nella c.d. white list, che nella fattispecie sono individuabili: negli scavi e rinterri, nelle demolizioni, nelle opere in pietra da taglio e nella fornitura di infissi, come indicato nel documento</corsivo>” (pag. 4 della memoria depositata l’08/01/24).</h:div><h:div>In particolare, nel Modello 7 “<corsivo>Dichiarazione di subappalto</corsivo>” l’aggiudicataria ha dichiarato, in relazione alla categoria prevalente OG2, di volere subappaltare a terzi le prestazioni relative alla sicurezza (nel limite del 30%), agli scavi e rinterri, alle demolizioni, alle opere in pietra da taglio e alla fornitura di infissi; a supporto della sua tesi, il Comune richiama le sentenze del Consiglio di Stato n. 9284/23 e n. 2532/21 nonché la delibera Anac n. 294 del 27/06/23.</h:div><h:div>La tesi del Comune non può essere condivisa perché muove da un erroneo presupposto in fatto.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell’ente locale, non tutte le attività che l’art. 1 comma 53 ritiene a maggior rischio di infiltrazione mafiosa e che, come tali, impongono l’obbligo d’iscrizione nel registro della Prefettura sono oggetto della dichiarazione di subappalto presentata dalla controinteressata la quale ha fatto riferimento alle sole seguenti attività: scavi e rinterri, demolizioni, opere in pietra da taglio e fornitura di infissi.</h:div><h:div>Nel computo metrico predisposto dalla stazione appaltante, però, vi sono anche le voci:</h:div><h:div>- n. 58 relativa a “<corsivo>Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica, compreso il carico effettuato da pale meccaniche. Rifiuti derivanti dalla rimozione dei canali di gronda e pluviali</corsivo>” dell’importo di euro 1983,00;</h:div><h:div>- n. 59 concernente il “<corsivo>Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/ EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5). Rifiuti derivanti dalle varie demolizioni</corsivo>” dell’importo di euro 4.958,24.</h:div><h:div>Entrambe queste voci rientrano nell’ambito dei “<corsivo>servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti</corsivo>” per la cui esecuzione la lettera i-quater dell’art. 1 comma 53 l. n. 190/12 richiede l’iscrizione nel registro della prefettura. </h:div><h:div>Va, in proposito, ricordato che l’art. 1 commi 52 e 53 l. n. 190/12 non opera alcuna distinzione, ai fini dell’operatività del requisito di ordine generale ivi previsto e delle conseguenze per la relativa mancanza, tra attività principali ed accessorie dell’appalto.</h:div><h:div>Come ha avuto modo di affermare l’Anac, “<corsivo>dall’esame della normativa di riferimento emerge come il criterio prescelto dal legislatore per l’individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione alle white list sia quello della tipologia di attività esercitata. L’articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 stabilisce, infatti, che «Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria […] è obbligatoriamente acquisita […] attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa». Il successivo comma 53 contiene l’elenco delle attività maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa e il comma 54 indica le modalità per l’aggiornamento dell’elenco. Le suddette disposizioni non operano alcun distinguo tra le attività principali e le attività secondarie o accessorie svolte dalle imprese né istituiscono un regime differenziato in ragione della natura dell’impresa o della tipologia di utenza che beneficia dell’attività; prevedono, piuttosto, che laddove l’operatore economico operi in uno dei settori ritenuti particolarmente sensibili, sia tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della Prefettura territorialmente competente (ovvero quella del luogo ove ha sede legale l’impresa). Per la medesima ragione, quando il bando di gara preveda l’esecuzione di servizi, anche solo parzialmente rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la Stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipa e che dichiara di eseguirla risulti iscritta alle white list”. La giurisprudenza ha infatti osservato come «la mancata iscrizione alla white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53 della legge n.190/2012 determina “a monte” l’inammissibilità dell’impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione»</corsivo>” (Anac parere di precontenzioso n. 29 del 17/01/24 che richiama i precedenti pareri n. 25 del 17 gennaio 2023, n.127 del 16 marzo 2022 e n. 43 del 2 febbraio 2022).</h:div><h:div>Nello stesso senso, la giurisprudenza ha precisato che proprio la funzione svolta dal citato elenco, quale strumento di contrasto al fenomeno criminale mafioso, con funzione preventiva, comporta che “<corsivo>alcuna graduazione possa ammettersi – neppure in via interpretativa – rispetto alla «quantità di attività» ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 comma 53 della legge n. 190 del 2012; bastando, all'evidenza, che una quota qualsiasi del totale delle lavorazioni richieste dalla commessa sia costituita anche da una sola delle attività individuate dalla norma di contrasto al fenomeno criminale</corsivo>” (TAR Lazio – Roma n. 535/22; così anche TAR Veneto n. 1127/23 confermata da Cons. Stato n. 1068/24).</h:div><h:div>La mancanza del requisito dell’iscrizione nel registro della Prefettura avrebbe dovuto, pertanto, determinare l’esclusione della controinteressata dalla gara.</h:div><h:div>La fondatezza delle censure esaminate comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati nei limiti di quanto d’interesse della ricorrente.</h:div><h:div>Dall’annullamento degli atti impugnati e, in particolare, del provvedimento di aggiudicazione consegue l’obbligo della stazione appaltante di escludere la controinteressata dalla procedura e di aggiudicare l’appalto, in favore della ricorrente, ai fini della stipula del contratto, previa verifica della sussistenza dei requisiti a tal fine richiesti dalla normativa vigente.</h:div><h:div>Il Collegio non ritiene di provvedere in ordine alla chiesta declaratoria d’inefficacia del contratto dal momento che in atti non vi è prova dell’avvenuta stipulazione dello stesso; a specifica richiesta del Tribunale formulata nel corso della pubblica udienza del 17/04/24, il difensore del Comune non è stato in grado di precisare se tale stipula sia mai avvenuta.</h:div><h:div>Tale circostanza non può che ricadere in capo all’ente locale il quale, benchè fosse suo onere, non ha comprovato l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della preclusione derivante dalla stipula del contratto in riferimento all’applicazione degli artt. 48 comma 4 d.l. n. 77/21 e 125 comma 3 c.p.a..</h:div><h:div>Ne deriva che, per effetto del disposto annullamento degli atti impugnati, la ricorrente dovrà conseguire l’aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto, il tutto, come già detto, subordinatamente all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.</h:div><h:div>Non sussistono, poi, i presupposti per l’esame della domanda risarcitoria in quanto espressamente proposta in via subordinata rispetto al mancato accoglimento della domanda di aggiudicazione e di conseguimento della stipula del contratto. </h:div><h:div>Il Comune di Albano Laziale e la Comfort Edil s.r.l., in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo è liquidato come in dispositivo.</h:div><h:div>Sussistono, poi, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative ai rapporti giuridici processuali instauratisi tra la ricorrente, da una parte, e le altre parti intimate, dall’altra.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:</h:div><h:div>1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati per quanto d’interesse della ricorrente, secondo quanto specificato in motivazione, con conseguente obbligo della stazione appaltante di aggiudicare l’appalto in favore della ricorrente ai fini della successiva stipula del contratto, il tutto previa verifica dei requisiti, a tal fine, richiesti dalla normativa vigente;</h:div><h:div>2) condanna il Comune di Albano Laziale e la Comfort Edil s.r.l. a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo, per ognuno dei predetti enti, liquida in complessivi euro duemila/00, oltre iva, cpa e contributo unificato come per legge;</h:div><h:div>3) dispone la compensazione delle spese relative ai rapporti giuridici processuali instauratisi tra la ricorrente, da una parte, e le altre parti intimate, dall’altra.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/04/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Michelangelo Francavilla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>