<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20231460620251215213145381" id="20231460620251215213145381" modello="2" modifica="31/12/2025 13:08:41" pdf="0" ricorrente="Emanuele Ravaglioli" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="14606"/><fascicolo anno="2025" n="24194"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20231460620251215213145381.xml</file><wordfile>20231460620251215213145381.docm</wordfile><ricorso NRG="202314606">202314606\202314606.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\976 Daniele Dongiovanni\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>daniele dongiovanni</firma><data>31/12/2025 12:33:32</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Vergine</firma><data>30/12/2025 19:05:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/12/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Dongiovanni,	Presidente</h:div><h:div>Gianluca Amenta,	Referendario</h:div><h:div>Francesco Vergine,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) della nota prot. uscita n. -OMISSIS- del 13.9.2023, con cui la Prefettura - U.T.G. di -OMISSIS- - Area I^ Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale ha comunicato al ricorrente l'intervenuta disposizione in suo favore, da parte dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale del Ministero Interno, “con nota del giorno 8.c.m.” della “… rimodulazione della misura di tutela di 3° livello - “tutela su auto specializzata” in una di 4° livello - “tutela su auto non protetta”;</h:div><h:div>b) della nota della Prefettura di -OMISSIS- – U.T.G. - Area 1^ Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale prot. n. -OMISSIS- del 12 settembre 2023, anch'essa notificata al ricorrente in data 28.8.2023;</h:div><h:div>c) della nota dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale (UCIS) n-OMISSIS-/2^/-OMISSIS-/-OMISSIS-/R dell'8 settembre 2023, citata nei provvedimenti impugnati sub a) e sub b), con cui l'UCIS ha disposto la rimodulazione della misura,</h:div><h:div>d) del provvedimento (di cui è sconosciuta la data di adozione) contenente la proposta formulata, nel senso della rimodulazione, dall''U.T.G. di -OMISSIS- – Area I^ Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, genericamente richiamata (senza numero di protocollo e data) nei provvedimenti impugnati sub a) e sub b);del verbale della riunione di coordinamento delle Forze di Polizia contenente le valutazioni espresse con riferimento alla rimodulazione della misura, indicate nei provvedimenti impugnati sub a) e sub b) nel modo che segue “… valutazioni emerse in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia …”; </h:div><h:div>e) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli elencati, lesivo dell’interesse del ricorrente ed allo stato non conosciuto;</h:div><h:div>NONCHÈ PER L’ANNULLAMENTO</h:div><h:div>f) del diniego di accesso agli atti richiesti con istanza dei 4/5 ottobre 2023, opposto dalla Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- con nota prot. uscita n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2023;</h:div><h:div>E PER LA CONDANNA</h:div><h:div>dell'Amministrazione intimata all’ostensione della documentazione richiesta.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.11.2024:  </h:div><h:div>PER L’ANNULLAMENTO</h:div><h:div>g) degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e del diniego di accesso agli atti richiesti con istanza 4/5 ottobre 2023, opposto dalla Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- con nota prot. uscita n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2023;</h:div><h:div>e per la condanna dell’Amministrazione intimata all’ostensione della documentazione richiesta”;</h:div><h:div>e dei   seguenti   atti:</h:div><h:div>h) nota Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale prot.  n.001/2^/-OMISSIS-/-OMISSIS-/2024/R del 23 maggio 2024;</h:div><h:div>i) nota Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-. del 30 aprile 2024, documenti depositati in giudizio dall’Amministrazione in data 18 settembre 2024 dei quali è   stata   consentita esclusivamente la visione, senza estrazione di copia, in data 19 settembre 2024 (comunicazione di cortesia del 18 settembre 2024 e verbale di consultazione del 19 settembre 2024);</h:div><h:div>l)  ove occorra e per quanto di ragione, verbali delle riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia dei 27 marzo e 24 aprile 2024, richiamati nei provvedimenti impugnati sub h) e sub i); </h:div><h:div>m) ove occorra, eventuali  “conseguenti determinazioni” (così la nota della Prefettura di -OMISSIS- n.-OMISSIS- dell’8 maggio 2024) assunte dal Ministero in senso sfavorevole a seguito del riesame della posizione del dott. -OMISSIS-;</h:div><h:div> n)  di ogni ulteriore atto, ove eventualmente esistente, adottato in senso sfavorevole al ricorrente a seguito di procedimento di riesame collegiale del profilo di rischio in capo al dott. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4\6\2025: </h:div><h:div>PER L’ANNULLAMENTO</h:div><h:div>degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alle ulteriori domande formulate:</h:div><h:div>“a)  nota prot. uscita n. -OMISSIS- del 13 settembre 2023, notificata il 28 settembre 2023, con cui la Prefettura - U.T.G. di -OMISSIS- – Area I^ Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità  Territoriale ha comunicato al ricorrente l’intervenuta disposizione in suo favore, da parte dell’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale del Ministero dell’Interno, “con nota del giorno 8.c.m.” (così la nota prefettizia) della “… rimodulazione della misura di tutela di 3° livello – “tutela su auto specializzata” in una di 4°livello – “tutela su auto non protetta”;</h:div><h:div>b) nota della Prefettura di -OMISSIS- – U.T.G. - Area 1^ Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale prot. n. -OMISSIS- del 12 settembre 2023, anch’essa notificata al ricorrente in data 28 settembre 2023, di comunicazione della rimodulazione della misura al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- e al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-;</h:div><h:div>c) nota dell’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale (UCIS) n-OMISSIS-/2^/-OMISSIS- /-OMISSIS-/R dell’8 settembre 2023 - citata nei provvedimenti impugnati sub a) e sub b), totalmente sconosciuta al ricorrente e della quale è stata negata l’esibizione, con cui l’UCIS ha disposto la rimodulazione della misura,</h:div><h:div>d) provvedimento contenente la proposta formulata, nel senso della rimodulazione, dall’U.T.G. di -OMISSIS- – Area I^ Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, genericamente richiamata (senza numero di protocollo e data) nei provvedimenti impugnati sub a) e sub b), anch’essa totalmente sconosciuta al ricorrente e della quale è stata negata l’esibizione;</h:div><h:div>e) verbale  della riunione di coordinamento delle Forze di Polizia contenente le valutazioni espresse con riferimento alla rimodulazione della misura, indicate nei provvedimenti impugnati sub a) e sub b) nel modo che segue “… valutazioni emerse in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia …”; </h:div><h:div>f) ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra elencati; </h:div><h:div>NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO</h:div><h:div>g) del diniego di accesso agli atti richiesti con istanza dei 4/5 ottobre 2023, opposto dalla Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- con nota prot. uscita n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2023</h:div><h:div>e per la condanna dell’Amministrazione intimata all’ostensione della documentazione richiesta”; </h:div><h:div>degli atti impugnati con un primo ricorso per motivi aggiunti, come di seguito:</h:div><h:div>h) nota Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale prot. n. 001/2^/-OMISSIS-(-OMISSIS-)/-OMISSIS-/2024/R del 23 maggio 2024,</h:div><h:div>i) nota Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-. del 30 aprile 2024, documenti depositati in giudizio dall’Amministrazione soltanto in data 18 settembre 2024 e dei quali, a fini difensionali, è stata consentita esclusivamente la visione, senza estrazione di copia, in data 19 settembre 2024 (si cfr. comunicazione di cortesia del 18 settembre 2024 e verbale di consultazione del 19 settembre 2024);</h:div><h:div>l) ove occorra e per quanto di ragione, verbali delle riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia dei 27 marzo e 24 aprile 2024, richiamati nei provvedimenti impugnati sub h) e sub i), mai prodotti in alcuna forma ed i cui contenuti sono del tutto sconosciuti al ricorrente;</h:div><h:div>m) ove occorra e per quanto di ragione, eventuali “conseguenti determinazioni” (così la nota della Prefettura di -OMISSIS- n.-OMISSIS- dell’8 maggio 2024) assunte dal Ministero in senso sfavorevole a seguito del riesame della posizione del dott. -OMISSIS-;</h:div><h:div>n) di ogni ulteriore atto, ove eventualmente esistente, adottato in senso sfavorevole al ricorrente a seguito di procedimento di riesame collegiale del profilo di rischio in capo al dott. -OMISSIS-",</h:div><h:div>dei seguenti atti che si impugnano con il ricorso per motivi aggiunti:</h:div><h:div>o) nota della Prefettura di -OMISSIS- del 20 marzo 2025 (indirizzata all'UCIS ed acquisita al protocollo di tale Ufficio il 21 marzo 2025) di riscontro richiesta di aggiornamento profilo della sicurezza, depositata in giudizio dall’Amministrazione in data 28 marzo 2025 della quale, a fini difensionali, è stata consentita solo la visione, senza estrazione di copia, in data 1 aprile 2025;</h:div><h:div>p) ove occorra e per quanto di ragione, verbale della Riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia del 19 marzo 2025, atto richiamato nel corpo del provvedimento impugnato sub o);</h:div><h:div>q) ogni ulteriore atto, ove eventualmente esistente, adottato in senso sfavorevole al ricorrente. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 14606 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli, Marta Savoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il dott. -OMISSIS-, magistrato ordinario, è titolare dal 2008 di una misura di protezione ravvicinata di livello 3 “tutela su auto specializzata”, integrato da vigilanza generica radiocollegata, in relazione alle funzioni svolte quale magistrato inquirente.</h:div><h:div>Con ricorso, notificato il 6.11.2023 e depositato il successivo 7 novembre, il dott. -OMISSIS-  -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale - UCIS -del Ministero dell'Interno ha disposto la rimodulazione del dispositivo tutorio di 3° livello (“<corsivo>tutela su auto specializzata</corsivo>”) in una misura di 4° livello di rischio previsto dall’articolo 8 del Decreto del Ministro dell'Interno del 28 maggio 2003 (precisamente, una “<corsivo>tutela su auto non protetta</corsivo>”).</h:div><h:div>Il ricorrente ha impugnato, altresì, il diniego di accesso agli atti.</h:div><h:div>Avverso i suddetti provvedimenti ha articolato i seguenti motivi:</h:div><h:div>A) violazione di legge, in particolare degli artt. 22,23,24,25 della legge 241/90 e del DM 16 marzo 2022, non essendo stato concesso l’accesso agli atti del procedimento;</h:div><h:div>B) violazione dell’art. 7 della legge 241/90, non essendo stato notificato l’avviso di avvio del procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del contradditorio;</h:div><h:div>C) violazione di legge, in particolare della legge 133/2002 e dell’art. 3 legge 241/90, non essendo l’atto di rimodulazione della tutela adeguatamente motivato; inoltre, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti.</h:div><h:div>Si sono costituite le Amministrazioni intimate che hanno depositato memorie e documenti. </h:div><h:div>Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- si disponeva l’esibizione di tutti gli atti del procedimento, salva restando la facoltà di apporre gli “omissis” eventualmente necessari.</h:div><h:div>Il 24.11.2023 il Ministero dell’Interno provvedeva all’anzidetto adempimento.</h:div><h:div>All’udienza camerale del 18.12.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso della  facoltà di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a..</h:div><h:div>Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 20 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il Tribunale ha respinto il ricorso. </h:div><h:div>Avverso tale pronuncia è stato proposto appello al Consiglio di Stato che, dopo avere sospeso l’esecutività della decisione impugnata, con sentenza n. -OMISSIS-, in data 16 febbraio 2024, accertata la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 60 e 105 c.p.a., ha annullato la sentenza di primo grado con rinvio della causa in primo grado al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.</h:div><h:div>Il 16 maggio 2024 la causa è stata riassunta presso questa Sezione. Il 19 settembre 2024 parte ricorrente ha preso visione, presso la segreteria di questa Sezione 1 TER, degli atti riservati depositati il 18.09.2024 dal Ministero dell’Interno.</h:div><h:div>Inoltre:</h:div><h:div>-in data 8 ottobre 2024 il ricorrente ha depositato memoria con espressa riserva di motivi aggiunti ex art. 43 cpa a seguito della acquisizione di copia degli atti visionati dal suo difensore in modalità “riservata” e di quelli richiamati ma non depositati;</h:div><h:div>- nella stessa memoria ha chiesto un rinvio della trattazione di merito del ricorso;</h:div><h:div>- il 29 ottobre 2024 si è tenuta udienza pubblica dinanzi al Collegio in diversa composizione; prima della celebrazione dell’udienza, il difensore del ricorrente ha potuto visionare presso la segreteria di questa Sezione anche gli ulteriori documenti depositati dall’Amministrazione il 15 ottobre 2024;</h:div><h:div>- parte ricorrente ha chiesto il rilascio di copia di documenti riservati depositati dall’amministrazione;</h:div><h:div>- l’istanza in esame non è stata accolta in quanto è stato ritenuto che il necessario contemperamento tra le esigenze di segretezza che caratterizzano gli atti in esame e le necessità difensive di parte ricorrente avrebbe potuto essere garantito attraverso la sola visione degli atti senza il rilascio della loro copia;</h:div><h:div>- parte ricorrente ha, altresì, chiesto il rinvio della pubblica udienza del 29/10/24, ai fini dell’esame degli atti depositati dall’amministrazione e per termine a difesa;</h:div><h:div>- con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha accolto la richiesta e rinviato all’udienza pubblica del 22.04.2025.</h:div><h:div>In data 18 novembre 2024, il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, insistendo per l’annullamento degli atti gravati.</h:div><h:div>La causa è stata trattata all’udienza del 22.04.2025 dove parte ricorrente ha chiesto nuovamente il rinvio della trattazione per proporre ulteriore atto di motivi aggiunti, a seguito della visione della documentazione depositata in modalità riservata in data 28/03/2025.</h:div><h:div>Il Collegio, preso atto della richiesta di parte ricorrente, ha rinviato la causa all’odierna udienza.</h:div><h:div>Il ricorrente ha proposto, avverso gli stessi atti già gravati, con motivi aggiunti le seguenti censure:</h:div><h:div>I.-violazione degli artt.22, 23, 24, 25 legge 241/1990; violazione del DM 16 marzo 2022; violazione degli artt. 24 e 97 Cost.; difetto di motivazione;</h:div><h:div>II.- violazione dell’art. 7 legge 241/1990; violazione del DM 16 marzo 2022; violazione degli artt. 24 e 97 Cost. – difetto di istruttoria; violazione della legge 133/2002 e del DM 16 marzo 2022, poi sostituito dal D.M. 3 dicembre 2012.</h:div><h:div>In data 4 giugno 2025, il ricorrente ha proposto un secondo atto recante motivi aggiunti avverso gli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, reiterando le censure e le domande già proposte.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 25.11.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- Il presente giudizio trae origine dal ricorso con cui il dott. -OMISSIS-, magistrato ordinario, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dei loro effetti, degli atti di rimodulazione in peius (da 3° livello “tutela su auto specializzata” a 4° “tutela su auto non protetta”) della misura di sicurezza goduta fino a quel momento.</h:div><h:div>2.- Preliminarmente occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.</h:div><h:div>La misura in esame è disciplinata dal decreto-legge n. 83/2002, convertito dalla legge n. 133/2002, emanato per il rafforzamento del sistema delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio, anche attraverso una pianificata attività di analisi di tutte le informazioni disponibili finalizzata ad elevare il livello di efficacia delle misure stesse.</h:div><h:div>In particolare, l’art.1 attribuisce al Ministro dell’Interno il potere di adottare i provvedimenti e di impartire le direttive necessari per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali, nonché delle persone che, per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria oppure dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.</h:div><h:div>Per lo svolgimento di questi compiti, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui àmbito è istituito l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l’adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia.</h:div><h:div>Le misure di tutela e vigilanza sono state individuate dal decreto del Ministro dell’Interno del 28 maggio 2003, che prevede quattro livelli di rischio e quattro conseguenti dispositivi di tutela, che hanno tutti una durata limitata nel tempo e sono sottoposti ad una revisione, generalmente semestrale, del livello di rischio in capo all’interessato, al fine di consentire le conseguenti rimodulazioni o revoche.</h:div><h:div>A supporto dell'attenta valutazione sulla sussistenza degli elementi di pericolo, alla base del profilo di rischio del magistrato, opera per legge un apposito organo di coordinamento che si tiene in sede prefettizia (D.L. 83/2002,convertito in legge 133/2002, art. 5, comma 2 che recita: "...<corsivo>il Prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento alle quali partecipano il Questore ed i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza... Per le questioni di sicurezza relative ai magistrati partecipa il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello competente per territorio...").</corsivo></h:div><h:div>La ratio di tale assunto normativo è che, in primis, l'Organo deputato a raccogliere e valutare tutte le informazioni, provenienti dagli organi di polizia, relative al profilo di rischio connesso alle funzioni giudiziarie svolte è individuato nella Procura Generale cui afferisce il magistrato.</h:div><h:div>Su richiesta del Prefetto competente, nell'ambito del suddetto procedimento, il rappresentante della Procura Generale introduce nella sede tecnica di coordinamento gli elementi informativi ritenuti rilevanti, esprimendo la propria valutazione in relazione alla sicurezza personale dell'interessato.</h:div><h:div>3.- L’apprezzamento relativo alla sussistenza o meno del pericolo o delle minacce - e della loro  attualità - non può che essere ricompreso in una valutazione ampiamente discrezionale della Autorità di P.S. cui è demandato, in via esclusiva, il compito di effettuare delicati e spesso riservati apprezzamenti.</h:div><h:div>Secondo i principi generali, tale valutazione, in considerazione delle finalità per le quali il potere è attribuito, può essere sindacata solo sotto il profilo del mancato rispetto dei canoni di ragionevolezza (così TAR Lazio-Roma, sez. I ter, n. 9857/2019, nonché Cons. di Stato, sez. I, n. 1710/2019).</h:div><h:div>4.- Ciò posto, le prime due censure mosse con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti (da trattare congiuntamente in quanto di contenuto sostanzialmente analogo) non risultano fondate.</h:div><h:div>In ordine alla pretesa violazione degli artt. 22 e ss. legge 241/1990, occorre considerare che, per indirizzo costante, laddove si sia in presenza di documenti coperti dal segreto, l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto, come, peraltro, accaduto nella vicenda in oggetto, dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato, in fattispecie analoghe a quella in esame, ha affermato che in presenza di atti sottratti per legge all'accesso, come nel caso in questione, correttamente l'amministrazione omette di indicarne il contenuto. Tuttavia, nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice, la conoscenza del documento deve essere consentita in corso di giudizio. In sostanza, l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio degli atti (tra le altre si veda Cons. di Stato, sez. III, n. 7904/2019; TAR Lazio-Roma,  n.11694/2025).</h:div><h:div>4.1.- Quanto alle omesse garanzie partecipative, in disparte il fatto, anche per quanto verrà evidenziato oltre, che non avrebbero comunque potuto determinare provvedimenti di diverso contenuto, la doglianza si rivela comunque infondata, atteso che risultano in atti contributi dell’interessato che ha formulato osservazioni e deduzioni nel procedimento, che sono state oggetto di ampia valutazione nel riesame che ha portato l’organo tecnico di coordinamento prefettizio alla rimodulazione della misura tutoria (vedi memoria del Ministero Interno del 24.11.2023, pag. 6).</h:div><h:div>Successivamente lo stesso ricorrente da ultimo ha depositato n. 2 segnalazioni, con allegati, trasmesse dallo stesso, nelle date 26 febbraio e 4 marzo 2025, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, all’UCIS, alla Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- e alla Guardia di Finanza di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, aventi ad oggetto circostanze ritenute dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria –DAP- di possibile interesse investigativo e astrattamente ingeneranti pericolo per l’ordine e la sicurezza (vedasi deposito del 11.11.2025 di parte ricorrente); come si vedrà oltre, esse sono state adeguatamente valutate nella preposta sede prefettizia della riunione di coordinamento tecnico che ha confermato la rimodulazione.</h:div><h:div>Peraltro, inteso in senso non formalistico il principio di partecipazione, occorre rilevare che la comunicazione di avvio non è necessaria laddove l'interessato abbia comunque avuto aliunde conoscenza del procedimento, ovvero esso consegua da precedente attività amministrativa, nota all'interessato (Cons. Stato, V, sent. n. 2703/2014; TAR Umbria, I, sent. n. 153/2013).</h:div><h:div>5.- Non risultano meritevoli di accoglimento neppure le censure di difetto di motivazione e di istruttoria e di travisamento dei fatti. </h:div><h:div>Vanno al riguardo esposte le circostanze di fatto che escludono la fondatezza di siffatte censure.</h:div><h:div>6.-Nel caso in esame le misure tutorie sono state rimodulate dopo un lungo periodo di monitoraggio, alla luce della riscontrata assenza di avvenimenti potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza personale del magistrato ricorrente, nonché di segnali che comprovassero una potenziale attenzione orientata alla sua figura da parte di esponenti della criminalità organizzata, tali da giustificare il mantenimento del 3° livello di protezione (si veda, in merito, la dettagliata relazione del 24.11.2023 depositata in atti).</h:div><h:div>7.- Dopo aver emesso il provvedimento impugnato, in data 25 ottobre 2023, la Prefettura di -OMISSIS-, in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento, cui ha partecipato anche il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, ha proceduto ad un ulteriore approfondimento della posizione del Dott. -OMISSIS-, a seguito di un’altra “scheda di autovalutazione” presentata dallo stesso, in ragione delle preoccupazioni espresse su un possibile aggravamento dell’esposizione a rischio, correlata all’imminente trasferimento del medesimo alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Orbene, anche in tale sede, è stata confermata l’adeguatezza del dispositivo tutorio di 4° livello, poiché, da quanto rappresentato anche dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza (organo di polizia che segue la misura tutoria assegnata al magistrato), nel periodo di monitoraggio successivo all’ultima revisione, non sono emersi particolari episodi, né sono stati rilevati segnali che potessero comprovare, in termini di attualità, una concreta attenzione di ambienti criminali verso il magistrato.</h:div><h:div>8.- In quella sede, sono stati esaminati attentamente pure gli episodi risalenti al 2020, segnalati dal ricorrente. </h:div><h:div>Si è trattato di un furto con effrazione, occorso a danno del magistrato nel dicembre 2020 presso il box della propria abitazione, descritto come un episodio “<corsivo>dalle sospette modalità, dato che l’autore non ha forzato altri box e/o abitazioni</corsivo>”,<corsivo> </corsivo>correlato - a detta del ricorrente - ad un furto analogo subito dalla collega -OMISSIS-, componente della Direzione Nazionale Antimafia, verificatosi poco tempo dopo.</h:div><h:div>Al riguardo, tuttavia, come riportato nella nota n.-OMISSIS-/-OMISSIS- del 16.12.2020 della Questura di -OMISSIS-, il furto della bici elettrica, denunciato dalla consorte del magistrato, sarebbe avvenuto ad opera di ignoti. A seguito del sopralluogo effettuato dal personale della locale Questura nonché dell’analisi del sistema di videosorveglianza, si è appurato che l’autore aveva forzato altre tre saracinesche del medesimo garage e non, come riportato dal ricorrente, solo quella di quest’ultimo. Inoltre, per ciò che concerne l’asserita correlazione con l’episodio occorso alla Dott.ssa -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS-, con nota n. -OMISSIS-. del 1.2.2021, ha rappresentato che il danneggiamento della serranda automatica del garage di proprietà di quest’ultima, avvenuto da parte di ignoti con l’intento di asportare l’auto, è apparso verosimilmente riconducibile alla criminalità comune, senza specifiche implicazioni circa il ruolo ricoperto dalla stessa.</h:div><h:div>9.- Va altresì rilevato che in data 24 aprile 2024 il Prefetto di -OMISSIS-, all’epoca competente in argomento, aveva espresso al Ministero le conclusioni relative ad un ulteriore e mirato approfondimento della situazione del magistrato, svoltasi in sede di coordinamento tecnico. Il prefetto ha preso atto dell’assenza di aggiornati elementi informativi tali da indurre a cambiare le valutazioni già espresse dalle riunioni di coordinamento del 25.7.2023 e del 25.10.2023, conclusesi con la confermata rimodulazione al livello inferiore della misura di tutela in vigore nei confronti del dott. -OMISSIS-.</h:div><h:div>10.- Alla stessa conclusione il 2 ottobre 2024 è pervenuta la riunione tecnica di coordinamento tenutasi presso la Prefettura di -OMISSIS-, nel frattempo divenuta competente in ordine al dispositivo tutorio in esame, alla presenza del Procuratore generale presso la Corte d’Appello.</h:div><h:div>A seguito del rinvenimento di una valigetta presso l’abitazione dell’interessato, approfondimenti investigativi hanno condotto ad una relazione del Procuratore della Repubblica presso la DDA di -OMISSIS-, che ha acclarato che la valigia era vuota e comunque non riconducibile alla persona del ricorrente (cfr. nota prot. -OMISSIS-., in data 3.10.2024 del Prefetto di -OMISSIS-). </h:div><h:div>Nella circostanza, all’esito del riesame delle misure di tutela apprestate, il Prefetto comunicava altresì all’UCIS che non erano stati evidenziati dalle Forze di polizia del territorio specifici elementi di rischio locali.</h:div><h:div>11.- Non diversamente si è concluso in ordine alle due sopra citate segnalazioni, con allegati, trasmesse dal ricorrente, nelle date 26 febbraio e 4 marzo 2025, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, all’UCIS, alla Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- e alla Guardia di Finanza di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, aventi ad oggetto circostanze ritenute dal DAP di possibile interesse investigativo e astrattamente ingeneranti pericolo per l’ordine e la sicurezza.</h:div><h:div>Il ricorrente ha segnalato all’Autorità di P.S. le lettere partite dal carcere di -OMISSIS- da-OMISSIS-, capo del clan omonimo di -OMISSIS-, che, a suo avviso, contenevano messaggi minacciosi verso il ricorrente; ha inoltre richiamato i procedimenti definiti con sentenze pronunciate a carico del clan -OMISSIS-. </h:div><h:div>In data 28 marzo 2025, il Ministero - UCIS ha depositato una nota del Prefetto di -OMISSIS- del 20 marzo 2025, che non evidenzia novità alcuna riguardo alle citate lettere, segnalate dal ricorrente, che-OMISSIS-, capoclan, ha inviato alla moglie ed alla figlia dal carcere di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Infatti, il Prefetto sulla vicenda specifica ha rappresentato che: </h:div><h:div>-in sede di aggiornamento sulla vicenda segnalata, si è tenuta una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, allargata al Procuratore Generale di -OMISSIS-, in data 19 marzo 2025;</h:div><h:div>- è in atti la conforme ed unanime valutazione del Procuratore generale di -OMISSIS- e delle Forze di polizia, espressa al termine, che giungono ad escludere “fatti o elementi di rilievo in questo contesto territoriale circa il contenuto delle missive rinvenute…”, anche perché esse testualmente sembrano riferite “…verosimilmente al Presidente della Corte giudicante”.</h:div><h:div>12. Appare allora evidente in atti che il costante e scrupoloso monitoraggio svolto negli anni dalle Autorità di P.S., locali e nazionali, ha sempre condotto a confermare la decisione di rimodulazione del livello di tutela a favore del ricorrente, in esito ad adeguati approfondimenti informativi.</h:div><h:div>Da quanto esposto, consegue l’insussistenza dei vizi di difetto di motivazione, di travisamento dei fatti e di violazione di legge.</h:div><h:div>13. – Le circostanze di fatto e le coordinate ermeneutiche esposte conducono a ritenere infondate anche le censure di violazione della legge 133/2002 e delle norme secondarie richiamate nel ricorso e nei motivi aggiunti.</h:div><h:div>L’Amministrazione ha applicato correttamente quanto previsto dalla legge 133/2002 e dall’art. 8 del D.M. 28 maggio 2003, sostituito dal D.M. 3 dicembre 2012, che richiede, quale presupposto per l’adozione o il mantenimento del dispositivo di protezione di 3° livello,<corsivo> </corsivo>un<corsivo> </corsivo>“<corsivo>Alto rischio di attentati e/o di azioni criminose; ricorre tale livello di rischio in tutte le situazioni in cui elementi informativi attendibili abbiano consentito di acclarare in modo univoco e certo che la persona da tutelare possa essere destinataria, in via diretta o indiretta, di attentati e/o azioni criminose</corsivo>”.</h:div><h:div>Si applica, invece, il 4° livello, come nel caso del dott. -OMISSIS-, “<corsivo>in tutte le ipotesi in cui elementi informativi attendibili abbiano permesso di acclarare un pericolo non ancora determinato ed attuale e non possa escludersi il compimento di azioni criminose nei confronti della persona da tutelare</corsivo>”.</h:div><h:div>In ragione della progressiva conclusione dei procedimenti penali oggetto delle indagini condotte dal ricorrente, nonché del cambiamento delle mansioni da questi svolte, i competenti organi dell’Amministrazione hanno ritenuto che, in assenza di ulteriori e concreti segnali di pericolo, la sottoposizione al dispositivo tutorio non fosse più necessaria. </h:div><h:div>Risulta agli atti che la valutazione del profilo di rischio connesso alla precedente attività svolta, riferibile anche alla pericolosità della consorteria criminale del -OMISSIS-, è stata costantemente effettuata dai competenti Uffici, che l’hanno esclusa sul piano della concreta ed attuale assenza di eventi sintomatici di un pericolo di ritorsioni in danno del ricorrente. Pare allora evidente, in conclusione, che non siano stati accertati profili di pericolo attuale e serio, elementi richiesti dal legislatore e dalla giurisprudenza nella materia in esame, così pervenendo a confermare la legittimità delle valutazioni assunte dalle Autorità di PS e dal Ministro dell’Interno –UCIS.</h:div><h:div>13.1.- Giova evidenziare sul punto la recente posizione assunta dal Consiglio di Stato, in fattispecie analoga, che richiama considerazioni svolte dal giudice amministrativo in primo grado, secondo cui: “<corsivo>…la permanenza di una misura di protezione non possa fondarsi sulla base della sola pericolosità della consorteria criminale oggetto della pregressa attività di indagine, in assenza di elementi indicativi di un’attuale esposizione a pericolo, concretamente apprezzabili e direttamente riferibili alla persona del tutelato. Nella specie, la situazione dell’odierno ricorrente, pur connotandosi in maniera del tutto peculiare… non supera il vaglio in termini di attualità e concretezza del pericolo imposta dalla legislazione vigente e demandata al giudizio discrezionale delle Autorità preposte</corsivo>“ (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 241/2025).</h:div><h:div>14.- Pertanto, le censure proposte con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti si rivelano infondate.</h:div><h:div>15.- Le stesse conclusioni vanno ribadite in ordine alle ulteriori censure proposte con i motivi aggiunti, che sono infondate.</h:div><h:div>La documentazione depositata attesta che le Prefetture competenti per territorio hanno in modo approfondito valutato, sulla base delle informative dei rispettivi organi di polizia, le circostanze di fatto emergenti nel tempo, così svolgendo una istruttoria che appare scrupolosa ed idonea a supporto delle decisioni assunte.</h:div><h:div>Le circostanze esposte in fatto ed il quadro normativo depongono nel senso di una istruttoria coerente, accurata e completa sul piano tecnico, che risulta esente dalle carenze lamentate dal ricorrente; del pari la motivazione del provvedimento si rivela adeguata, essendo questa desumibile per relationem da tutta la documentazione depositata e visionata dalla difesa del ricorrente (cfr. TAR Lazio, sez. I ter, sent. n.133/2025).</h:div><h:div>16.- Le circostanze di fatto dedotte rimandano a situazioni che nel tempo sono state analizzate dalle Forze di polizia e ricondotte a eventi del tutto estranei al ruolo svolto nel tempo dal ricorrente quale magistrato inquirente, senza pertanto evidenziare, secondo le Autorità di P.S., un nesso logico ed evidente con l’attività professionale del ricorrente.</h:div><h:div>D’altro canto, si è già esposto che il sindacato del giudice amministrativo si arresta alla palese irragionevolezza delle disposizioni assunte dalle autorità preposte, che nel caso in esame va esclusa.</h:div><h:div>In definitiva, salve eventuali e future valutazioni collegate al ruolo che il magistrato svolge presso la Procura Generale di -OMISSIS-, la rimodulazione effettuata risulta - allo stato degli atti - immune da censure.</h:div><h:div>17. Pertanto, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.</h:div><h:div>18.- Le spese di lite possono essere compensate, attesa la peculiarità delle questioni trattate e il complesso e sensibile iter procedimentale svoltosi.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti indicati in motivazione, unitamente ai luoghi e alle sedi indicate in motivazione.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Tonia Elisa Panetta</h:div><h:div>Francesco Vergine</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>