<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20231416220240926131541108" descrizione="" gruppo="20231416220240926131541108" modifica="27/09/2024 19:33:55" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="14162"/><fascicolo anno="2024" n="16958"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20231416220240926131541108.xml</file><wordfile>20231416220240926131541108.docm</wordfile><ricorso NRG="202314162">202314162\202314162.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\634 Antonella Mangia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vincenzo Sciascia</firma><data>27/09/2024 19:33:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/09/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Presidente</h:div><h:div>Virginia Giorgini,	Referendario</h:div><h:div>Vincenzo Sciascia,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento del provvedimento di esclusione, per pretesa anomalia dell’offerta economica, di</h:div><h:div>cui alla nota 14.09.2023 prot. n. 2412 U, notificata a mezzo p.e.c. in data 15.09.2023, e dell’unito verbale del responsabile unico del procedimento, in relazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza non armata e di portierato del Museo nazionale delle arti del XXI secolo - MAXXI (CIG 9272717822), relativo al procedimento di verifica della congruità dell’offerta economica;</h:div><h:div>- di ogni altro atto ai suddetti connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo, nonché – e per quanto occorrer possa – di tutti i verbali di gara, di tutti gli atti della procedura di gara e in particolare di quelli del R.U.P. e della Commissione di cui si è avvalso, relativi alla verifica di anomalia dell’offerta economica, e, comunque, di qualsivoglia altro atto e provvedimento di gara lesivo delle posizioni della ricorrente;</h:div><h:div>- nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell’aggiudicazione;</h:div><h:div>- nonché, in subordinata alternativa, per il risarcimento del danno per equivalente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 14162 del 2023, proposto da “Istituto di Vigilanza Metropolitana” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo De Vincenti e Corrado Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo De Vincenti in Roma, via Crescenzio 76;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Fondazione Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lamberti e Pasquale Morra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Stabile “Euro Global Service Grandi Appalti”, in persona del legale rappresentante p.t., quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.I. con la mandante “GIA.MA.” s.r.l., non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Fondazione Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2024 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti e ad almeno un controinteressato in data 16.10.2023, e depositato in data 27.10.2023, la parte ricorrente formulava le domande innanzi riportate ed allegava:</h:div><h:div>- che, con bando pubblicato il 20.06.2022 la “Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo” aveva indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 D. lgs. n. 50/2016 per l’appalto del servizio di vigilanza non armata e di portierato dello stesso Museo nazionale sito in Roma alla via Guido Reni nn. 4/A – 8, avente per oggetto l’esecuzione del servizio di vigilanza non armata, ronda, teleallarme e portierato;</h:div><h:div>- che il valore stimato dell’appalto ammontava ad € 1.128.250,00 oltre i.v.a., di cui oneri per la sicurezza (cd. costi da interferenza) pari a € 3.250,00;</h:div><h:div>- che la durata del servizio era stata fissata in 3 anni dalla data della sua attivazione (stimata al novembre 2022 nel capitolato speciale di appalto), con opzione di rinnovo di 2 anni;</h:div><h:div>- che era stato determinato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D. lgs. n. 50/2016;</h:div><h:div>- di aver preso parte a tale procedura ad evidenza pubblica (presentando la propria offerta in data 31.08.2023);</h:div><h:div>- di essere risultata prima in graduatoria, in data 23.03.2023, all’esito dell’ultima seduta pubblica di gara, in quanto titolare della migliore offerta tecnica ed economica;</h:div><h:div>- che la stazione appaltante procedeva quindi alla verifica di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, co. 2, D. lgs. n. 50/2016, aprendo il relativo sub procedimento, con nota del R.U.P. prot. n. 782U del 23.03.2023, con la quale venivano richieste delle giustificazioni per la verifica di congruità dell’offerta con particolare riferimento ai costi della manodopera;</h:div><h:div>- di avere fornito, a più riprese, le giustificazioni e i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante;</h:div><h:div>- che, all’esito di un articolato sub-procedimento di verifica, la stazione appaltante, con provvedimento del R.U.P. del 14.09.2023 (prot. MAXXI n. 2412U) e con l’allegato verbale, escludeva l’offerta proposta dalla ricorrente, per l’asserita anomalia della stessa, ai sensi degli artt. 59, co. 3, lett. c) e  97, co. 5 e 6, D. lgs. n. 50/2016, nonché a norma dell’art. 22 del Disciplinare di gara, per le ragioni indicate nel verbale del responsabile unico del procedimento allegato alla stessa nota;</h:div><h:div>- che, con il medesimo provvedimento, la stazione appaltante, disposta l’esclusione della ricorrente, aveva dichiarato di procedere allo scorrimento della graduatoria provvisoria di gara e quindi alla richiesta dei giustificativi sul prezzo offerto al secondo classificato R.T.I. composto da “<corsivo>Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti</corsivo>” (mandataria) e da “<corsivo>GIA.MA.</corsivo>” s.r.l. (mandante).</h:div><h:div>2. A sostegno della domanda di annullamento, proponeva il seguente motivo di ricorso: «<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 97 e 59 d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dell’art. 22 del Disciplinare di gara. Violazione del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato Speciale. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, perplessità, irragionevolezza e manifesta contraddittorietà. Ingiustizia grave e manifesta.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e dei principi generali in materia di verifica dell’anomalia delle offerte e di motivazione dei relativi provvedimenti di mancato accoglimento delle giustificazioni rese. Violazione del contraddittorio procedimentale per irragionevolezza ed esiguità dei termini concessi per le giustificazioni di volta in volta richieste. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità nell’affidamento degli appalti pubblici</corsivo>».</h:div><h:div>Sosteneva la ricorrente che l’intento realmente perseguito dalla stazione appaltante era quello di mettere in difficoltà l’impresa e ostacolare quanto più possibile il conseguimento dell’aggiudicazione della gara, sollevando ogni volta continue, pretestuose e contraddittorie richieste di chiarimenti lungo tutto l’<corsivo>iter</corsivo> di verifica dell’offerta.</h:div><h:div>Evidenziava la perplessità dell’azione amministrativa, essendo affermato nel provvedimento di esclusione: «<corsivo>dalla pec del 28/03/2023 dell’Istituto di vigilanza Metropolitana S.r.l., dove vengono specificati i contributi INPS per singolo livello, sembra non si siano tenuti in considerazione i minimali contributivi</corsivo>»; dal che si sarebbe evinto che la commissione aveva proceduto all’esclusione sulla base di un dato incerto e dubitativo.</h:div><h:div>Deduceva che la stazione appaltante non aveva compreso ed aveva travisato le giustificazioni documentate rese dalla ricorrente in data 28.03.2023 e 21.04.2023.</h:div><h:div>Asseriva che, nel provvedimento impugnato, la stazione appaltante non aveva tenuto conto delle successive richieste del r.u.p. di cui alla nota del 20.06.2023.</h:div><h:div>Allegava che lo stesso r.u.p., pur esprimendosi positivamente sulle giustificazioni rese, aveva richiesto ulteriori chiarimenti, assumendo che la ricorrente non aveva tenuto conto dell’adeguamento dei minimi contributivi, come da circolare I.n.p.s. n. 11 del 01.02.2023, ritenuta inapplicabile dalla ricorrente alla gara in questione, che era stata indetta il 20.06.2022 (per una data di presumibile decorrenza del contratto da novembre 2022).</h:div><h:div>Evidenziava ancora che il provvedimento impugnato non aveva tenuto conto neppure delle successive richieste del r.u.p. dell’11.07.2023 e della risposta fornita dalla ricorrente con p.e.c. in data 12.07.2023.</h:div><h:div>Esponeva che gli ulteriori chiarimenti forniti dalla ricorrente non erano stati tenuti in considerazione dalla stazione appaltante, sebbene la ricorrente avesse dimostrato la congruità dell’offerta, anche alla luce del rinnovo del C.c.n.l. di categoria del 30.05.2023 e della circolare I.n.p.s. n. 11 del 01.02.2023.</h:div><h:div>Deduceva che la stazione appaltante non aveva indicato, né allegato o reso disponibile alcun proprio diverso conteggio.</h:div><h:div>Argomentava che quest’ultima, nell’ambito del C.c.n.l. relativo ai “<corsivo>Servizi di vigilanza privata e servizi fiduciari</corsivo>”, aveva fatto confusione tra il ramo “<corsivo>Guardie Particolari Giurate</corsivo>” e quello degli “<corsivo>Addetti ai servizi Fiduciari</corsivo>”.</h:div><h:div>Concludeva che il provvedimento impugnato aveva violato i principi in materia di corretta valutazione delle offerte anomale, non avendo compiuto una valutazione complessiva dell’offerta e della sua attendibilità, ma avendo privilegiato singoli aspetti e profili di anomalia, in una visione parziaria e atomistica.</h:div><h:div>3. Con memoria depositata in data 06.11.2023, si costituiva in giudizio il Ministero della cultura, chiedendo di dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.</h:div><h:div>4. Con memoria depositata in data 10.11.2023, si costituiva in giudizio la Fondazione “MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo”, chiedendo – sulla base di varie argomentazioni – il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>5. I controinteressati, pur ritualmente notificati, non si costituivano in giudizio.</h:div><h:div>6. Con ordinanza in data 14.11.2023, il Tribunale – ritenuto che le questioni sollevate meritassero un più compiuto approfondimento nella sede di merito, tenuto conto della circostanza che la società ricorrente stava svolgendo all’epoca il servizio di vigilanza in questione (sicché la parte resistente non sarebbe restata priva della fornitura del servizio per il tempo necessario alla decisione di merito) ed avuto riguardo alla sopravvenuta sospensione (da parte della resistente) del procedimento di aggiudicazione, in pendenza del presente giudizio – accoglieva la domanda cautelare e sospendeva gli atti impugnati.</h:div><h:div>7. Con ordinanza in data 16/19.01.2024, il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d’ufficio finalizzata:</h:div><h:div>- ad accertare quale fosse l’effettivo costo del personale dedicato dalla ricorrente all’espletamento del servizio, considerando il corretto livello di inquadramento del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto (in base al C.C.N.L. “Vigilanza privata e servizi fiduciari”), nonché il costo del lavoro di tutto il personale in base alle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, co. 16, D. Lgs. n. 50/2016;</h:div><h:div>- a verificare se – sulla base di un giudizio sintetico-globale – la valutazione della stazione appaltante, in termini di sostenibilità e attendibilità dell’offerta economica proposta dalla ricorrente (tenuto conto del margine di utile conseguibile a valle della commessa pubblica), risultasse incoerente ovvero illogica, arbitraria o irragionevole.</h:div><h:div>8. In data 07.06.2024, il consulente tecnico dell’ufficio (Prof. Michele Galeotti, designato, su invito del Tribunale, dal Preside della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università “La Sapienza” di Roma, in qualità di docente esperto in Economia e gestione aziendale al fine dello svolgimento dell’incarico) depositava la propria relazione peritale (unitamente alla richiesta di liquidazione del suo onorario professionale).</h:div><h:div>9. In data 06 e 12.09.2024, le parti depositavano le rispettive memorie, anche di replica, con le quali insistevano – sulla base di varie argomentazioni – nelle rispettive conclusioni.</h:div><h:div>10. All’udienza pubblica del 23.09.2024 il ricorso veniva discusso (come da verbale di udienza) e trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>11. Si esamina anzitutto la questione della legittimazione passiva del Ministero della cultura.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 13 del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 491 del 27.11.2001 (<corsivo>Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni</corsivo>), «<corsivo>1. Il Ministero esercita la vigilanza sulle fondazioni oggetto del presente regolamento. In particolare:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) approva le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) adotta atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>1) i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonché la disciplina del conflitto di interessi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3) i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) può effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) esercita il potere di annullamento previsto dall'articolo 25 del codice civile;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>e) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>f) può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Ministero, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>g) può disporre, su indicazione dell'organo di controllo o del comitato scientifico, la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti</corsivo>».</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che lo svolgimento da parte dell’autorità ministeriale di una mera attività di vigilanza sulla fondazione resistente non determini la sua legittimazione passiva rispetto all’impugnazione di atti emessi dalla stessa fondazione (in termini simili si confrontino TAR Roma, sez. I, 12.02.2018 n. 1635; TAR Palermo, sez. I, 04.03.2010, n. 2372; TAR Milano, sez. IV, 07.06.2007, n. 4764; TAR Bari, sez. I, 14.05.1999, n. 341).</h:div><h:div>Deve pertanto essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della cultura.</h:div><h:div>12. Nel merito, è opportuno riportare di seguito le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico dell’ufficio nella suddetta relazione peritale: «<corsivo>All’esito delle analisi svolte è possibile formulare le seguenti risposte al quesito.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>I) Esame comparato di offerta tecnica, offerta economica, richieste di giustificazioni formulate dalla stazione appaltante, riscontri resi da Istituto di Vigilanza Metropolitana (ed, in particolare, quelli del 28/3/2023 e del 21/4/2023) nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>L’esame comparato dell’offerta tecnica, dell’offerta economica, delle richieste di giustificazioni formulate dalla stazione appaltante e dei riscontri resi da IVM è dettagliatamente descritto nel Capitolo 4) cui si rinvia.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>II) Accertamento dell’effettivo costo del personale dedicato dalla ricorrente all’espletamento del servizio, considerando il corretto livello di inquadramento del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto (in base al C.C.N.L. “Vigilanza privata e servizi fiduciari”);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Sulla base delle analisi e dei conteggi svolti nel capitolo 5), cui si rinvia per ogni migliore precisazione, l’Effettivo costo del personale dedicato dalla ricorrente all’espletamento del servizio ammonta a € 643.340,10.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tale valore rappresenta la corretta proiezione dei costi del personale necessario all’espletamento della commessa nella prospettiva ex ante.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il relativo calcolo è stato infatti effettuato</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- nella prospettiva ex ante,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- sulla base del livello di inquadramento, del C.C.N.L. “Vigilanza privata e servizi fiduciari”, del monte ore di utilizzo ai fini dell’appalto stesso,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- comprendendo nel conteggio oltre alla retribuzione tutti gli oneri connessi obbligatori,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- tenendo conto della specifica situazione di IVM.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>III) Accertamento del costo del lavoro di tutto il personale in base alle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, co. 16, D. Lgs. n. 50/2016;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Sulla base delle analisi e dei conteggi svolti nel capitolo 6), cui si rinvia per ogni migliore precisazione, il Costo del lavoro di tutto il personale in base alle tabelle ministeriali ammonta a € 606.969,90.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tale valore rappresenta un costo teorico determinato applicando al personale destinato da IVM all’esecuzione dell’appalto, sulla base del suo livello di inquadramento, le Tabelle Ministeriali di cui all’art. 23, co. 16, D. Lgs. n. 50/2016.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tale costo teorico non è in grado di approssimare il valore previsionale del costo del personale necessario all’espletamento della commessa nella prospettiva ex ante principalmente - ma non esclusivamente – perché comprende un minimale contributivo INPS inferiore a quello che graverà effettivamente sull’azienda.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>IV) All’esito della suddetta verifica/ricostruzione dei costi dell’offerta tecnica proposta dalla ricorrente, giudizio sintetico globale se la valutazione operata dalla stazione appaltante in termini di sostenibilità ed attendibilità dell’offerta economica proposta della ricorrente, tenuto conto del margine di utile conseguibile a valle della commessa pubblica, risulti incoerente con i dati come sopra ricostruiti, ovvero, sotto altro profilo, illogica, arbitraria ed irragionevole.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Dalle analisi svolte nel capitolo 8) emerge che la corretta previsione del costo del personale di commessa su base quinquennale ammonta a € 643.340,10 a fronte di € 596.250 indicati nell’Offerta economica di IVM.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Confrontando i due valori emerge una sottostima del Costo del personale pari in valore assoluto a € 47.090,10.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tale differenza corrisponde in termini relativi al</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- 7,89 % del costo del Personale dichiarato (€ 596.250);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- 7,32% del costo del Personale stimato ex ante in sede peritale (€ 643.340,10);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- 7,06% del valore dell’Offerta Economica (€ 667.080).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ai fini del giudizio sintetico globale in termini di sostenibilità ed attendibilità dell’offerta economica proposta della ricorrente, tenuto conto del margine di utile conseguibile a valle della commessa pubblica, e di coerenza con i dati come sopra ricostruiti, si evidenzia che assumendo la previsione di Costo del Personale come sopra emersa in sede peritale, pari a € 643.340,10, si determina un risultato negativo della commessa (perdita) pari a € 13.010, come esposto nel seguente prospetto (…).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Alla stregua di queste evidenze la valutazione operata dalla stazione appaltante in termini di sostenibilità ed attendibilità dell’offerta economica proposta della ricorrente, tenuto conto del margine di utile conseguibile a valle della commessa pubblica, non risulta incoerente con i dati come sopra ricostruiti, ovvero, sotto altro profilo, illogica, arbitraria ed irragionevole</corsivo>».</h:div><h:div>Tenuto conto di tali accertamenti di fatto, il motivo di ricorso – nella parte in cui afferma che il provvedimento impugnato viola i principi in materia di corretta valutazione delle offerte anomale (non avendo compiuto una valutazione complessiva dell’offerta e della sua attendibilità) – si rivela infondato.</h:div><h:div>Occorre considerare, infatti, che il provvedimento di esclusione è motivato sia in riferimento all’art. 59, co. 3, lett. c), sia con riguardo all’art. 97, co. 5 e 6, D. lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>12.1. Ai sensi dell’art. 97, co. 5, D. lgs. n. 50/2016, «<corsivo>La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: (…)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16</corsivo>» [«<corsivo>Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (…)</corsivo>»].</h:div><h:div>È stato accertato dal c.t.u. – con valutazione cui il Collegio ritiene di dover aderire, in quanto immune da errori o vizi logici rilevabili <corsivo>ab extrinseco</corsivo> – che il costo del lavoro del personale per l’appalto in questione, in base alle tabelle ministeriali suddette, ammonta ad € 606.969,90, mentre risulta dagli atti di causa che nell’offerta economica proposta dalla ricorrente tale costo veniva stimato in € 596.250,00.</h:div><h:div>È pertanto evidente che ricorre l’ipotesi, prevista dal citato art. 97, co. 5, lett. d), in cui il costo del personale risulta essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali.</h:div><h:div>È stato ritenuto da un condivisibile orientamento giurisprudenziale che «<corsivo>La valutazione del costo della manodopera, attribuita alla stazione appaltante in base agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), d.lg. n. 50/2016, riguarda il rispetto dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali previste dall'art. 23, comma 16, del medesimo decreto. Tale valutazione non costituisce un sub-procedimento per verificare anomalie nell'offerta, poiché il rinvio dell'art. 95, comma 10, al controllo previsto dal comma 5, lett. d) dell'art. 97 esclude che la valutazione possa coinvolgere complessivamente i fattori che influenzano il costo della manodopera</corsivo>» (T.A.R. Bari, sez. I, 05/04/2024, n. 421).</h:div><h:div>Ritiene pertanto il Collegio di poter concludere che già l’accertata inferiorità dell’offerta ai suddetti minimi tabellari possa costituire ragione sufficiente ad escluderla dalla gara, a prescindere da una valutazione più complessiva della sua anomalia.</h:div><h:div>12.2. Ciò nonostante, è opportuno rilevare che, ai sensi dell’art. 59, co. 3, D. lgs. n. 50/2016, «<corsivo>Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte: (…)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse</corsivo>».</h:div><h:div>Avendo la resistente motivato l’esclusione anche in riferimento a tale disposizione, è opportuno sottolineare che – secondo quanto risulta dai citati accertamenti peritali – tenuto conto che l’effettivo costo del personale (in base al C.C.N.L. “Vigilanza privata e servizi fiduciari”) dedicato dalla ricorrente all’espletamento del servizio ammonterebbe ad € 643.340,10, con la conseguenza che il costo complessivo del servizio che la ricorrente dovrebbe sostenere ammonterebbe ad € 680.090,10, a fronte di un ricavo pari ad € 667.800,00, ne deriverebbe una perdita pari ad € 12.290,10, che renderebbe antieconomica l’offerta della ricorrente.</h:div><h:div>12.3. Anche alla luce di tale constatazione, è opportuno richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui «<corsivo>Nelle gare pubbliche, la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata ad esaminare l'affidabilità, la serietà e la reale capacità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte. Tale valutazione da parte della stazione appaltante è complessiva e sintetica, rappresentando un tipico potere tecnico-discrezionale attribuito alla pubblica amministrazione e pertanto non soggetto a revisione giurisdizionale, a meno che non emerga una palese irragionevolezza o un evidente errore che renda chiara l'inaffidabilità complessiva dell'offerta. Di regola, il giudice amministrativo non può condurre una valutazione autonoma della congruità dell'offerta o delle singole voci al suo interno, poiché ciò equivarrebbe a un'inammissibile interferenza nell'ambito di competenza della pubblica amministrazione. Il giudice può solamente esaminare il processo decisionale sotto gli aspetti della logica, della ragionevolezza e dell'appropriatezza dell'istruttoria</corsivo>» (Consiglio di Stato, sez. III, 16/08/2024, n. 7143).</h:div><h:div>Si può pertanto concludere condividendo la valutazione operata dal c.t.u., secondo cui – tenuto conto delle suddette quantificazioni del costo della manodopera (sia in base alle tabelle ministeriali, sia in base al C.C.N.L.) – la decisione della stazione appaltante (riferita alla sostenibilità e all’attendibilità dell’offerta economica proposta dalla ricorrente), considerato il margine di utile conseguibile a valle della commessa pubblica, non risulta incoerente con gli accertamenti di fatto di cui sopra, né quindi illogica, arbitraria o irragionevole.</h:div><h:div>13. Meritano inoltre di essere esaminati separatamente alcuni residui profili dell’unico motivo di ricorso.</h:div><h:div>13.1. Non è fondata la censura con cui si denuncia la perplessità dell’azione amministrativa in riferimento alla seguente espressione adoperata dalla stazione appaltante: «<corsivo>dalla pec del 28/03/2023 dell’Istituto di vigilanza Metropolitana S.r.l., dove vengono specificati i contributi INPS per singolo livello, sembra non si siano tenuti in considerazione i minimali contributivi</corsivo>».</h:div><h:div>Ritiene infatti il Collegio che, a fronte di una complessiva valutazione finale chiara ed immune da contraddizioni intrinseche, non sia necessario l’uso da parte dell’amministrazione di formule sacramentali, non la conseguenza che l’impiego della parola citata (“<corsivo>sembra</corsivo>”) non integra il vizio di legittimità denunciato, sotto il profilo dell’asserita “perplessità” dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>13.2. Né possono ritenersi fondati i profili di censura relativi alla procedura di gara – nella quale si sono susseguite molteplici richieste di chiarimenti da parte del r.u.p. ed altrettante giustificazioni da parte della ricorrente – secondo i quali l’ampia articolazione del procedimento rivelerebbe l’intento della stazione appaltante di mettere in difficoltà l’impresa ricorrente ed ostacolarne il conseguimento dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>È evidente infatti che le richieste di chiarimenti, sebbene numerose, non potrebbero di certo – in mancanza di altri elementi di riscontro – intendersi, per ciò solo, dirette al perseguimento di uno scopo illecito.</h:div><h:div>14. Per la complessiva infondatezza del motivo proposto, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>15. Occorre procedere peraltro alla liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u., tenendo conto della richiesta di liquidazione depositata in data 07.06.2024.</h:div><h:div>Il Collegio condivide il criterio adoperato dal c.t.u. nel calcolare il suo compenso ai sensi dell’art. 2 D.M. del 30.05.2002 (riferito al compenso per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, calcolato a percentuale e per scaglioni). Ritiene tuttavia di collocare la quantificazione del compenso – alla luce della complessità delle operazioni peritali – in punto corrispondente al 75% del <corsivo>range</corsivo> di oscillazione, tra minimo e massimo, previsto dal citato D.M., per un totale di € 8.971,32 (oltre accessori).</h:div><h:div>Le spese relative al compenso del c.t.u. devono essere poste a carico della parte ricorrente, rimasta soccombente, mentre le residue spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della controversia.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:</h:div><h:div>- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della cultura;</h:div><h:div>- rigetta il ricorso;</h:div><h:div>- pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate in parte motiva (e fatti salvi gli acconti eventualmente già versati), a carico della parte ricorrente;</h:div><h:div>- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/09/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Vincenzo Sciascia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>