<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20231397020240327131620459" descrizione="Trenitalia - Affidamento appalto servizi ricerche di mercato (lotto 2) - Infondato e inammissibile + spese" gruppo="20231397020240327131620459" modifica="12/04/2024 16:49:07" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="13970"/><fascicolo anno="2024" n="07410"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20231397020240327131620459.xml</file><wordfile>20231397020240327131620459.docm</wordfile><ricorso NRG="202313970">202313970\202313970.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\663 Giuseppe Sapone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe sapone</firma><data>12/04/2024 11:14:14</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Biffaro</firma><data>10/04/2024 19:13:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Sapone,	Presidente</h:div><h:div>Luca Biffaro,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Marco Savi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del 1° verbale della Commissione di gara, con particolare riferimento al punteggio assegnato all'offerta tecnica di MG Research per il “Progetto di ricerca” (punti 1.1. e 1.2.) e la “Analisi file dati e presentazione” (punto 2.2);</h:div><h:div>- del 2° verbale della Commissione di gara, con particolare riferimento alle sedute nelle quali i giustificativi dell’offerta economica presentata da Scenari S.r.l. sono stati ritenuti complessivamente completi e conformi a quanto richiesto e nella parte in cui la Commissione non ha rilevato l’insostenibilità dell'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario;</h:div><h:div>- della Delibera n. 110 del 7 settembre 2023, comunicata da Trenitalia S.p.A. in pari data, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;</h:div><h:div>nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’illegittima aggiudicazione dell’appalto, in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato <corsivo>medio tempore</corsivo>, mediante affidamento del contratto per l’intera durata del servizio, anche attraverso subentro, rispetto al quale viene proposta sin d’ora espressa domanda, ovvero per equivalente per gli importi che verranno quantificati in corso di causa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 13970 del 2023, proposto da MG Research S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9727674A86, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scanzano e Marta Pirocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via dei Tre Orologi, 14;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 9;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Scenari S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Delfino, Gianfranco Di Sabato e Alessandro Balzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Teleperformance KS Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianmatteo Nunziante e Carlo Celani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianmatteo Nunziante in Roma, piazza di Pietra, 26;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A., di Scenari S.r.l. e di Teleperformance KS Italia S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società ricorrente MG Research a r.l. (“<corsivo>MGR</corsivo>”) esponeva che Trenitalia S.p.A. (“<corsivo>Trenitalia</corsivo>”), con bando pubblicato in data 28 marzo 2023 sulla G.U.U.E. 2023/S 062-183248, aveva indetto una procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento di un accordo quadro relativo ai “<corsivo>Servizi di ricerche di mercato – di tipo qualitativo e di tipo quantitativo – per il Polo Passeggeri di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.</corsivo>” (cfr. punto II.1.1. del bando di gara – doc. 1 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.1. La procedura di gara è stata articolata in due lotti, dei quali nel presente giudizio assume rilievo unicamente il lotto 2.</h:div><h:div>Per tale lotto, in particolare, la <corsivo>lex specialis</corsivo> prevedeva un importo complessivo a base di gara pari a euro 2.750.000,00, di cui euro 1.650.000,00 per la durata di 36 mesi ed euro 1.100.000,00 per l’eventuale proroga fino a un massimo di ulteriori 24 mesi.</h:div><h:div>1.2. Il disciplinare di gara, quanto al criterio di aggiudicazione, stabiliva che “<corsivo>L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, a chi avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato dato dalla sommatoria dei punti di cui ai criteri di valutazione indicati dal Bando, e precisamente: - elementi tecnico qualitativi (offerta tecnica): 70 punti su 100; - prezzo (offerta economica): 30 punti su 100</corsivo>” (punto VII.1, pag. 20 – doc. 2 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.3. Il bando di gara, nella sezione dedicata alla descrizione dell’appalto (II.2.4), prevedeva <corsivo>inter alia</corsivo> che “<corsivo>L’ambito di indagine potrà essere urbano e/o extraurbano, a lunga percorrenza, su treno, bus, tram, traghetti e su tutti i mezzi e i luoghi legati alla mobilità, sia su territorio italiano che in Europa</corsivo>”.</h:div><h:div>1.4. L’oggetto del lotto 2 veniva poi specificamente dettagliato al punto 3 del relativo capitolato tecnico organizzativo (cfr. doc. 19 della produzione di Trenitalia).</h:div><h:div>In particolare, veniva previsto quanto segue: “<corsivo>L’Appaltatore, durante l’intera durata dell’Accordo Quadro, dovrà garantire l’esecuzione dei seguenti servizi:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- l’effettuazione di ricerche di mercato quantitative - riguardanti i prodotti/servizi, i canali di distribuzione, i prezzi, le offerte commerciali, il posizionamento competitivo, la segmentazione della clientela e tutti gli elementi che influenzano la customer experience - ed indagini di volume forecast;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- il supporto a specifiche fasi di indagine nel caso di ricerche condotte internamente (nella messa a punto del disegno di indagine e dei materiali di rilevazione, del campionamento, nella stesura della traccia di intervista, nelle fasi di analisi e reportistica).</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>L’ambito di indagine potrà essere urbano e/o extra-urbano, a lunga percorrenza, su treno, bus, tram, traghetti e su tutti i mezzi e i luoghi legati alla mobilità sia su territorio italiano che in Europa che saranno indicati dalla Società emittente.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Le metodologie quantitative dovranno essere quelle più idonee a raggiungere l’obiettivo della ricerca (questionari auto-compilati, conjoint analysis, face to face, web survey, interviste telefoniche alla clientela e la rilevazione in logica mystery client)</corsivo> […]”.</h:div><h:div>1.4.1. Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, al punto 3 del capitolato tecnico organizzativo relativo al lotto 2 veniva specificato anche che “<corsivo>Le ricerche di mercato potranno essere svolte su tutto il territorio italiano e all’estero</corsivo>” e precisato che “<corsivo>l’Appaltatore, a fronte di specifica esigenza manifestata dalla Società emittente, dovrà garantire l’esecuzione di interviste anche in lingua straniera (inglese, francese, tedesco e spagnolo) o la conduzione di field di ricerca all’estero</corsivo> […] <corsivo>Le ricerche in lingua straniera dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste per quelle svolte in italiano di cui ai successivi paragrafi 3.1 e 3.3 del presente Capitolato Tecnico Organizzativo</corsivo>”.</h:div><h:div>1.4.2. Il disciplinare di gara, al paragrafo V.1. – Offerta Tecnica, nella sezione dedicata al Lotto 2 prevedeva che i concorrenti dovessero inserire all’interno della offerta tecnica un “Progetto di Ricerca” di mercato quantitativa da sviluppare sulla base del Brief “<corsivo>Quote modali tra Roma e Milano</corsivo>” cui all’Allegato E.1 del disciplinare (cfr. doc. 2, pagg. 15-16 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.4.3. L’Allegato E.1 del disciplinare riportava, per quanto di interesse, le seguenti informazioni: <corsivo>i)</corsivo> quanto alla sezione <corsivo>background</corsivo> “<corsivo>Il principale obiettivo del Polo Passeggeri di Ferrovie dello Stato è quello di analizzare le abitudini di viaggio attuali e future della popolazione italiana, in modo da prevedere i flussi di spostamento e migliorare il servizio offerto</corsivo> […]”; <corsivo>ii)</corsivo> quanto alla sezione <corsivo>target</corsivo> “<corsivo>Il target è costituito da viaggiatori a partire dai 16 anni di età che abbiano effettuato un viaggio/spostamento tra Roma e Milano</corsivo>” (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.5. Alla gara partecipavano sette operatori, ivi inclusi la società ricorrente e le società controinteressate nel presente giudizio.</h:div><h:div>1.5.1. Nella seduta del 29 maggio 2023, la Commissione di gara si riuniva per l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, mentre le operazioni di valutazione di tali offerte, nonché quelle relative all’assegnazione dei relativi punteggi, venivano svolte nelle sedute del 31 maggio, 8, 9, 20, 21, 23 e 26 giugno 2023, come risulta dal 1° verbale della Commissione di gara (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.5.2. La Commissione di gara, nella seduta del 27 giugno 2023, procedeva all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, come risulta dal 2° verbale della Commissione di gara (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.5.3. La Commissione di gara, in data 28 giugno 2023, tenuto conto dei punteggi assegnati a ciascun operatore partecipante in relazione all’offerta tecnica e a quella economica, stilava la graduatoria provvisoria.</h:div><h:div>In tale graduatoria, in particolare, la società Scenari a r.l. si collocava al primo posto con il punteggio totale di 82,69 punti (di cui 52,85 punti per l’offerta tecnica e 29,84 punti per l’offerta economica), la società Teleperformance KS Italia S.p.A. si collocava al secondo posto con il punteggio totale di 79,07 punti (di cui 64,76 punti per l’offerta tecnica e 14,31 punti per l’offerta economica) e al terzo posto si collocava la ricorrente MGR con il punteggio totale di 76,30 punti (di cui 58,57 punti per l’offerta tecnica e 17,73 punti per l’offerta economica).</h:div><h:div>1.6. La Commissione di gara, ancorché non risultassero superate le soglie di anomalia previste dall’art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici (“<corsivo>c.c.p.</corsivo>”), decideva comunque di avviare la verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla società Scenari a r.l. (collocatasi al primo posto nella graduatoria provvisoria), avendo comunque riscontrato che “<corsivo>i prezzi offerti dal Concorrente Scenari, per ogni voce oggetto di quotazione si discostano in maniera considerevole dai prezzi offerti dagli altri Concorrenti</corsivo>” (cfr. 2° verbale della commissione di gara, pag. 3).</h:div><h:div>1.6.1. La Commissione di gara formulava quattro distinte richieste di giustificativi nei confronti della società Scenari a r.l. (datate 30 giugno, 19 e 27 luglio, nonché 1° agosto 2023 – cfr. docc. 6, 8, 11 e 15 della produzione di Trenitalia). Scenari a r.l. riscontrava tali richieste in data 14, 26 e 28 luglio, nonché in data 16 agosto 2023 (cfr. docc. 7, 9, 12 e 16 della produzione di Trenitalia), fornendo le relative informazioni.</h:div><h:div>1.6.2. La Commissione di gara, nella seduta del 9 agosto 2023, ha ritenuto i giustificativi presentati da Scenari S.r.l. “<corsivo>complessivamente completi e conformi a quanto richiesto</corsivo>”, come rappresentato nel 2° verbale (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente, pag. 4).</h:div><h:div>Per tali ragioni, la Commissione di gara proponeva al responsabile unico del procedimento l’aggiudicazione dell’appalto in favore di Scenari S.r.l., confermando il punteggio totale della graduatoria provvisoria, ossia 82,69 punti (cfr. 2° verbale della Commissione di gara, pag. 5).</h:div><h:div>1.7. La stazione appaltante, in data 7 settembre 2023, adottava la delibera di aggiudicazione n. 110, con la quale l’appalto per cui è causa veniva aggiudicato a Scenari S.r.l. con il punteggio di 82,69 punti (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>Detta delibera veniva comunicata agli altri partecipanti sempre in data 7 settembre 2023.</h:div><h:div>1.8. MGR, in data 8 settembre 2023, presentava istanza di accesso agli atti di gara, chiedendo l’ostensione della seguente documentazione “<corsivo>verbali di valutazione ed attribuzione dei punteggi tecnici; - verbali di valutazione ed attribuzione dei punteggi economici; - offerte tecniche; - documentazione amministrativa</corsivo>” (cfr. doc. 20 della produzione di Trenitalia).</h:div><h:div>1.8.1. La stazione appaltante in data 11 settembre riscontrava l’istanza ostensiva della società ricorrente tramite messaggistica del Portale Acquisti.</h:div><h:div>In particolare, veniva consentito l’accesso a tutti i verbali richiesti, alla documentazione amministrativa del concorrente aggiudicatario, mentre per ciò che riguardava la documentazione inerente alle offerte tecniche si precisava che vi sarebbe stata prima l’interlocuzione con i controinteressati (cfr. doc. 21 della produzione di Trenitalia).</h:div><h:div>1.8.2. MGR, in data 13 settembre 2023, formulava una integrazione della richiesta d’accesso, chiedendo anche l’ostensione di “<corsivo>tutta la documentazione valutata dalla Commissione di gara nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di Scenari S.r.l. ed in particolare, e senza pretesa di esaustività, dei giustificativi economici, dell’analisi dei costi e del conto economico di Scenari S.r.l. richiesti dalla commissione di gara in data 28/06/2023, analizzati nelle successive sedute della commissione (svoltesi il 19/07/23, il 27/07/23, il 31/07/2023 ed il 01/08/2023) e successivamente accettati il 09/08/2023</corsivo>” (cfr. doc. 22 della produzione di Trenitalia).</h:div><h:div>1.8.3. Trenitalia, in data 26 settembre 2023, atteso che i controinteressati non avevano sollevato alcuna opposizione all’accesso richiesto da MGR, provvedeva ad ostendere tutta la documentazione richiesta con le suddette istanze di accesso (cfr. doc. 24 della produzione di Trenitalia).</h:div><h:div>1.9. La società ricorrente, con istanza presentata in data 18 settembre 2023, chiedeva altresì l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, con richiesta di revisione del punteggio ottenuto ed esclusione della società aggiudicataria (cfr. doc. 23 della produzione di Trenitalia).</h:div><h:div>2. La società ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a due differenti motivi, impugnava l’aggiudicazione del lotto 2 in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, e ne chiedeva in via principale l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato con rivalutazione della propria offerta tecnica, rideterminazione del punteggio, esclusione della società aggiudicataria e riformulazione della graduatoria finale. In via gradata chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione con rinnovazione del procedimento di verifica di anomalia. Chiedeva, inoltre, la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la società aggiudicataria e subentro in detto contratto e, in alternativa, il la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente.</h:div><h:div>2.1. La ricorrente MGR, con il primo motivo di ricorso, lamentava l’illegittimità sotto plurimi profili della valutazione della propria offerta tecnica.</h:div><h:div>In particolare, secondo la prospettazione della parte ricorrente, nessuna disposizione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara avrebbe previsto l’assegnazione di un punteggio per l’analisi delle abitudini del “<corsivo>target</corsivo> straniero”, ragion per cui risulterebbe illegittima l’assegnazione del punteggio tecnico al progetto di ricerca presentato dalla società ricorrente in quanto motivata anche sulla scorta della assenza di tale <corsivo>target</corsivo>.</h:div><h:div>Sotto altro profilo, sempre in relazione al punteggio assegnato al progetto di ricerca, MGR contestava la legittimità dell’operato valutativo della commissione di gara in relazione al questionario proposto nella propria offerta tecnica, atteso che lo stesso era stato erroneamente ritenuto poco chiaro in ragione della presenza di meri refusi – valutati, invece, come domande predisposte per una tipologia di indagine (CATI) diversa da quella effettivamente proposta (tecnica mista CAWI/CAPI) –.</h:div><h:div>Oltretutto, MGR contestava anche la legittimità della valutazione operata dalla Commissione di gara relativamente all’elemento “<corsivo>Analisi file dati SPSS e presentazione dei risultati</corsivo>”, con particolare riguardo alla motivazione che sorregge l’attribuzione del punteggio per la “<corsivo>Qualità degli output di ricerca: chiari e funzionali alla presentazione dei risultati di ricerca e piacevolezza grafica</corsivo>”. Più in dettaglio, la società ricorrente, alla luce della motivazione e dei punteggi assegnati per tale elemento alla società aggiudicataria e alla società seconda graduata, lamentava la discrepanza tra il punteggio assegnato per ciascuna di tali offerte – ivi compreso la sua – e le motivazioni poste a fondamento dei coefficienti numerici attribuiti.</h:div><h:div>2.2. La ricorrente MGR, con il secondo motivo di ricorso, lamentava l’illegittimità della verifica di anomalia svolta dalla Commissione di gara in ordine alla offerta della società aggiudicataria, prospettando che, ove correttamente eseguita, avrebbe dovuto condurre all’esclusione di tale società.</h:div><h:div>2.3. Trenitalia, Scenari S.r.l. e Teleperformance KS Italia S.p.A. si costituivano in giudizio, rispettivamente in data 25 ottobre 2023, 30 ottobre 2023 e 6 novembre 2023.</h:div><h:div>2.4. Trenitalia, con memoria depositata in data 19 febbraio 2024, eccepiva innanzitutto l’inammissibilità sotto plurimi profili del primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>2.4.1. In particolare, Trenitalia riteneva inammissibile tale mezzo di gravame sia in ragione del fatto che le censure mosse dalla società ricorrente andavano a impingere nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara, sollecitando al giudice un inammissibile sindacato di tipo sostitutivo, a fronte del fatto che l’esercizio della discrezionalità tecnica risulta censurabile solo nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti, che non ricorrerebbero nel caso di specie.</h:div><h:div>Trenitalia, inoltre, riteneva inammissibile il primo motivo di ricorso anche in ragione del carattere generico, assertivo e indimostrato delle censure proposte.</h:div><h:div>2.4.1.1. La stazione appaltante resistente eccepiva anche l’infondatezza di tale mezzo di gravame alla luce delle previsioni dettate dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, nonché dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale correlati alla partecipazione ad una procedura evidenziale per l’affidamento di un contratto pubblico.</h:div><h:div>2.4.2. Trenitalia eccepiva, poi, l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso in ragione del fatto che, non essendo nella specie obbligatorio procedere alla verifica di anomalia dell’offerta, la società ricorrente non aveva comunque evidenziato alcun profilo di manifesta irragionevolezza o illogicità dell’operato valutativo della Commissione di gara, limitandosi a formulare un generico giudizio di disvalore dei chiarimenti forniti dall’aggiudicataria.</h:div><h:div>2.4.2.1. Trenitalia, inoltre, eccepiva anche l’infondatezza di tale motivo di ricorso, evidenziando come la Commissione di gara avesse proceduto ad operare una analitica e scrupolosa verifica della sostenibilità economica dell’offerta presentata dalla società aggiudicataria, come risulterebbe dalla documentazione di gara versata in atti nel presente giudizio.</h:div><h:div>2.5. Scenari S.r.l. (“<corsivo>Scenari</corsivo>”), con memoria depositata in data 19 febbraio 2024, eccepiva anch’essa l’inammissibilità del primo mezzo di gravame prospettando che le censure mosse dalla società ricorrente andassero a impingere nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione di gara, sollecitando così al giudice un sindacato di tipo sostitutivo inammissibile nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità.</h:div><h:div>2.5.1. Scenari, inoltre, eccepiva pure l’infondatezza di tale mezzo di gravame, evidenziando che: <corsivo>i)</corsivo> la <corsivo>lex specialis</corsivo> non avrebbe ristretto il campo di indagine ai soli viaggiatori di nazionalità italiana; <corsivo>ii)</corsivo> l’inserimento, all’interno del questionario contenuto nell’offerta tecnica della società ricorrente, di domande impiegate anche in una diversa tipologia di indagine non avrebbe potuto essere considerato alla stregua di meri refusi, in ragione delle differenze sostanziali esistenti tra le diverse tecniche di indagine, in termini di progettazione del questionario, durata, tipologia e formulazione delle domande; <corsivo>iii)</corsivo> la Commissione di gara avrebbe effettuato una corretta valutazione in ordine all’elemento della “<corsivo>Analisi file dati SPSS e presentazione dei risultati</corsivo>”.</h:div><h:div>2.5.2. Scenari eccepiva l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, nonché la sua infondatezza, evidenziando la correttezza dell’operato valutativo della Commissione di gara, nonché la serietà e affidabilità della propria offerta sulla scorta degli elementi giustificativi forniti alla stazione appaltante nell’ambito del contestato procedimento di verifica dell’anomalia.</h:div><h:div>2.6. Teleperformance KS Italia S.p.A. (“<corsivo>Teleperformance</corsivo>”), con memoria depositata in data 19 febbraio 2024, eccepiva l’inammissibilità dell’intero gravame per difetto di interesse in ragione del fatto che la ricorrente, collocatasi al terzo posto nella graduatoria di merito, si sarebbe limitata a proporre censure solo relativamente alla posizione della società aggiudicataria, con la conseguenza che un loro eventuale accoglimento avrebbe al più solo potuto determinare lo scorrimento della graduatoria in favore della seconda graduata (ossia, la medesima Teleperformance), come tale non utile alla società ricorrente.</h:div><h:div>Teleperformance, inoltre, eccepiva anche l’inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto teso a sollecitare un sindacato sostitutivo del giudice sul merito delle scelte tecnico-discrezionali della Commissione di gara, travalicando così i limiti del vaglio giurisdizionale proprio della giurisdizione generale di legittimità.</h:div><h:div>2.7. Scenari, con memoria di replica depositata in data 23 febbraio 2024, precisava le proprie eccezioni e instava per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>2.8. La società ricorrente, con memoria di replica depositata in data 24 febbraio 2024, controdeduceva alle eccezioni sollevate dalle altre parti del giudizio, precisava i motivi di ricorso e insisteva per l’accoglimento dell’intero gravame.</h:div><h:div>2.9. All’udienza pubblica del 6 marzo 2024 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.</h:div><h:div>3. Il Collegio non ritiene necessario esaminare le eccezioni di rito sollevate da Trenitalia, Scenari e Teleperformance in ordine al primo motivo di ricorso, stante la sua infondatezza per le seguenti ragioni di diritto.</h:div><h:div>3.1. Più in particolare, come già evidenziato in precedenza, la società ricorrente si è collocata al terzo posto della graduatoria di merito con il punteggio complessivo di 76,30 punti, mentre la società Teleperformance si è collocata al secondo posto con il punteggio complessivo di 79,07 punti.</h:div><h:div>Atteso che MGR non ha proposto alcuna censura avverso l’operato della Commissione di gara per quel che concerne la valutazione della offerta presentata dalla seconda graduata Teleperformance, l’utilità giuridica ritraibile dalla presente iniziativa giudiziale passa necessariamente dall’accoglimento delle censure articolate con il primo motivo di ricorso, in quanto le stesse sono tese ad evidenziare – secondo la prospettazione della società ricorrente – l’asserita illegittimità della valutazione effettuata dalla Commissione di gara sulla propria offerta e, dunque, teoricamente suscettibili di condurre a un aumento del punteggio tale da superare in graduatoria la società collocatasi in seconda posizione.</h:div><h:div>Pertanto, solo in caso di accoglimento del primo mezzo di gravame MGR potrebbe, in ipotesi, conseguire l’aggiudicazione della gara per cui è causa, qualora anche il secondo motivo di gravame fosse meritevole di accoglimento, in quanto da ciò discenderebbe l’esclusione dell’aggiudicataria ovvero la riedizione del <corsivo>sub</corsivo>-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.</h:div><h:div>3.3. Più in dettaglio, affinché MGR possa superare in graduatoria la società Teleperformance risulta necessario che il punteggio conseguito dalla sua offerta tecnica venga incrementato di almeno 2,78 punti.</h:div><h:div>Invero, con le censure proposte con il primo motivo di ricorso tale risultato risulterebbe in astratto conseguibile in quanto, ove detto mezzo di gravame venisse integralmente accolto, il punteggio assegnato all’offerta tecnica di MGR verrebbe ad essere incrementato di ulteriori 5,429 punti, così distribuiti: <corsivo>i)</corsivo> 1,43 punti aggiuntivi in relazione al primo profilo di censura (per l’elemento 1.1. l’offerta di MGR ha ottenuto 7,14 punti e, in sede ricorsuale, ha chiesto l’attribuzione di un punteggio almeno pari a quello del concorrente SWG, che nello specifico ha ottenuto 8,57 punti); <corsivo>ii)</corsivo> 2,855 punti aggiuntivi in relazione al secondo profilo di censura (per l’elemento 1.2 l’offerta di MGR ha ottenuto 2,145 punti su un totale di 5); <corsivo>iii)</corsivo> 2,288 punti aggiuntivi in relazione al terzo profilo di censura (per l’elemento 2.2. l’offerta di MGR ha ottenuto 5,712 punti su un totale di 8 punti disponibili).</h:div><h:div>3.4. La società ricorrente, tuttavia, stante l’infondatezza del primo motivo di ricorso per le ragioni che verranno più analiticamente illustrate nel prosieguo, non può conseguire un punteggio superiore a quello ottenuto da Teleperformance.</h:div><h:div>Pertanto, lo si anticipa sin da ora, MGR, permanendo al terzo posto della graduatoria di merito, non potrebbe ritrarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del secondo mezzo di gravame – che per tale ragione risulta inammissibile per difetto di interesse – perché anche laddove la società aggiudicataria dovesse essere esclusa dalla gara, l’aggiudicazione spetterebbe alla società Teleperformance che permane collocata al secondo posto della graduatoria di merito (<corsivo>vid. infra</corsivo>).</h:div><h:div>4. La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità della valutazione operata dalla Commissione di gara in relazione alla sua offerta tecnica per “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del Disciplinare di gara e dell’Allegato E.1 – Brief Lotto 2. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e di motivazione, illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta</corsivo>”.</h:div><h:div>4.1. MGR, con il primo profilo di censura articolato con tale motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità del punteggio attribuito alla propria offerta tecnica in relazione all’elemento di valutazione 1.1. previsto dal paragrafo VII.1 – Lotto 2 del disciplinare di gara “<corsivo>1. Progetto di ricerca – 1.1. Definizione del disegno di indagine: scelta metodologica e campionaria coerente e aderente con lo studio del target</corsivo>”.</h:div><h:div>Per tale elemento, in particolare, la Commissione di gara ha attribuito all’offerta tecnica della società ricorrente il punteggio di 7,14 punti, su un massimo di 15 punti, esplicitando in motivazione quanto segue “<corsivo>più che sufficiente, metodologia e scelta campionaria coerente con lo studio del target, assente il target straniero</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione di MGR, la valutazione della Commissione di gara risulterebbe illegittima in quanto né il disciplinare di gara, né l’Allegato E.1 relativo al <corsivo>Brief</corsivo> “<corsivo>Ricerche di mercato – Quote modali tra Roma e Milano</corsivo>” del Lotto 2, avrebbero richiesto di analizzare le abitudini del <corsivo>target</corsivo> straniero.</h:div><h:div>MGR, atteso che il principale obiettivo della ricerca era quello di analizzare “<corsivo>le abitudini della popolazione italiana</corsivo>”, aveva dunque incentrato l’elaborazione del progetto di ricerca prodotto con l’offerta tecnica presentata in sede di gara su questo <corsivo>target</corsivo>.</h:div><h:div>La società ricorrente ha, quindi, richiesto l’attribuzione di un punteggio almeno pari a quello massimo attribuito dalla Commissione di gara per l’elemento 1.1. – ossia 8,57 punti, pari a quello assegnato al concorrente SWG – il che determinerebbe un incremento del punteggio complessivamente ottenuto da MGR di ulteriori 1,43 punti (cfr. pag. 8 del ricorso introduttivo).</h:div><h:div>4.1.1. Il Collegio ritiene che tale profilo di censura non sia meritevole di pregio e debba essere respinto.</h:div><h:div>4.1.2. In considerazione del fatto che la doglianza in esame attiene a una questione interpretativa della <corsivo>lex specialis</corsivo>, occorre premettere che la giurisprudenza amministrativa, per costante orientamento, ha affermato che per l’interpretazione delle clausole della <corsivo>lex specialis</corsivo> trovano applicazione le regole dettate dall’art. 1362 e ss. del codice civile per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale (cfr. Cons. Stato,sez. V,  sent n. 2710 del 31 marzo 2021; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2497 del 10 giugno 2016).</h:div><h:div>In proposito è stato ulteriormente affermato che “<corsivo>l’interpretazione dei bandi di gara, quali atti amministrativi generali, soggiace agli stessi canoni dettati per l’interpretazione degli atti negoziali (art. 1324 c.c.) e contrattuali (art. 1362 c.c.), assumendo tuttavia carattere preminente il canone dell’interpretazione letterale secondo cui l’ermeneutica deve avvenire innanzitutto in base al tenore letterale ossia attribuendo alle clausole il ‘senso letterale delle parole’ (art. 1362 c.c.), con esclusione, in caso di clausole assolutamente chiare, di ogni ulteriore procedimento interpretativo</corsivo>” (cfr. T.R.G.A. Trento, sez. unica, sent. n. 143 del 19 luglio 2022, confermata da Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1483 del 10 febbraio 2023).</h:div><h:div>Il giudice amministrativo ha anche specificato che “<corsivo>il canone della interpretazione letterale si pone quale garanzia del rispetto dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa e di tutela della concorrenza, in quanto proprio la sua rigorosa applicazione esclude che la stazione appaltante possa attribuire alle regole da essa stessa poste una portata diversa rispetto a quella che deriva obiettivamente dal tenore letterale su cui gli operatori del mercato, mediamente diligenti, hanno fatto affidamento ancor prima di partecipare alla gara. Infatti, poiché soltanto regole chiare consentono di conoscere il prevedibile esito della loro applicazione, gli operatori si determinano a partecipare alla competizione e a conformare di conseguenza l’offerta nella fiducia di ricevere proprio quel trattamento che discende dall’interpretazione letterale delle regole</corsivo>” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n. 1770 del 14 febbraio 2022, passata in giudicato).</h:div><h:div>Sempre sulla scorta dell’orientamento pretorio che si è consolidato in seno alla giurisprudenza amministrativa, le previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> “<corsivo>non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente</corsivo>” (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8481 del 4 ottobre 2022; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1447 del 6 marzo 2018; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2709 del 27 maggio 2014).</h:div><h:div>4.1.3. Per quel che concerne la fattispecie in esame, quanto previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> non è suscettibile di essere interpretato nel senso prospettato dalla società ricorrente, che si fonda su una esegesi restrittiva della specifica previsione della legge di gara.</h:div><h:div>Più in particolare, atteso che ai concorrenti era richiesto di presentare, nell’ambito della offerta tecnica, un “Progetto di Ricerca” di mercato quantitativa e che tale progetto doveva essere sviluppato sulla base del Brief “<corsivo>Quote modali tra Roma e Milano</corsivo>” cui all’Allegato E.1 del disciplinare (cfr. doc. 2, pagg. 15-16 della produzione di parte ricorrente), assume pregnante rilievo la tipologia di <corsivo>target</corsivo> individuata dal predetto Allegato E.1, che nella specifica sezione <corsivo>target</corsivo> stabilisce letteralmente “<corsivo>Il target è costituito da viaggiatori a partire dai 16 anni di età che abbiano effettuato un viaggio/spostamento tra Roma e Milano</corsivo>” (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>4.1.4. Pertanto, in applicazione del canone esegetico letterale, non può sostenersi che la legge di gara abbia individuato esclusivamente nella popolazione italiana il <corsivo>target</corsivo> di riferimento per la redazione del progetto di ricerca, in quanto ciò implicherebbe restringere il significato testuale della specifica sezione dell’Allegato E.1 del disciplinare con la quale la stazione appaltante ha precipuamente stabilito quale dovesse essere il campione che i concorrenti erano tenuti ad analizzare.</h:div><h:div>Peraltro, solo una interpretazione conforme a quanto effettivamente statuito dalla legge di gara consente – salvo il caso in cui si debba interpretare una disposizione ambigua, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie – di rispettare i principi generali di matrice eurounitaria che governano le procedure di affidamento dei contratti pubblici, quali quelli di concorrenza, massima partecipazione e <corsivo>par condicio competitorum</corsivo>.</h:div><h:div>4.1.5. A nulla, dunque, rileva la circostanza per cui l’Allegato E.1 del disciplinare riportasse anche, nella sezione <corsivo>background</corsivo>, che “<corsivo>Il principale obiettivo del Polo Passeggeri di Ferrovie dello Stato è quello di analizzare le abitudini di viaggio attuali e future della popolazione italiana, in modo da prevedere i flussi di spostamento e migliorare il servizio offerto</corsivo> […]”.</h:div><h:div>Infatti, la circostanza per cui Trenitalia abbia inteso perseguire in via principale, ma non esclusiva, detto obiettivo non implica che lo stesso coincida con il <corsivo>target</corsivo> di riferimento, con la conseguenza che la popolazione italiana non esaurisce il campione che i concorrenti erano tenuti ad analizzare ai fini della redazione del progetto di ricerca da presentare in sede di gara.</h:div><h:div>4.1.6. Oltretutto, a deporre nel senso che il <corsivo>target</corsivo> da analizzare non dovesse essere unicamente circoscritto alla popolazione italiana concorrono anche altre previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>, che possono essere valorizzate ai fini di cui si tratta in ossequio al criterio di interpretazione sistematica.</h:div><h:div>Più in particolare, il Capitolato Tecnico Organizzativo (Allegato D del disciplinare), al punto 3 relativo alle “<corsivo>Ricerche Quantitative</corsivo>”, stabiliva, da un lato, che le “<corsivo>Ricerche potranno essere svolte su tutto il territorio italiano e all’estero</corsivo>” e, dall’altro, che “<corsivo>l’Appaltatore, a fronte di una specifica esigenza manifestata dalla Società emittente, dovrà garantire l’esecuzione di interviste anche in lingua straniera (inglese, francese, tedesco e spagnolo) o la conduzione di field di ricerca all’estero</corsivo>”. Per tale tipologia di ricerche, peraltro, Trenitalia aveva anche espressamente previsto delle maggiorazioni sul corrispettivo totale, e ciò con riferimento alle tre tipologie di ricerche ammissibili (CAWI, CATI e CAPI).</h:div><h:div>Pertanto, il fatto che il <corsivo>target</corsivo> di riferimento non sia stato unicamente circoscritto alla popolazione italiana risulta coerente con la circostanza per cui l’oggetto della commessa pubblica in questione prevedeva anche, su specifica richiesta della stazione appaltante, l’esecuzione di interviste in lingua straniera. Siccome tale tipologia di interviste è destinata ad essere eseguita, nella maggior parte dei casi, nei confronti di soggetti che non appartengono alla popolazione italiana – basti solo pensare, a titolo esemplificativo, agli stranieri che si recano in Italia per motivi turistici – lo specifico <corsivo>target</corsivo> su cui realizzare il progetto di ricerca mirava anche a testare la capacità tecnica degli operatori concorrenti su tale profilo di analisi.</h:div><h:div>4.1.7. In ogni caso, laddove la società ricorrente avesse avuto dubbi in ordine alla interpretazione della sezione <corsivo>target</corsivo> dell’Allegato E.1 del disciplinare di gara – ancorché, come già evidenziato, le previsioni in esso contenute non presentassero alcun profilo di ambiguità e fossero altresì coerenti con le restanti, pertinenti, previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> – avrebbe potuto chiedere un chiarimento alla stazione appaltante.</h:div><h:div>Come noto, infatti, in ossequio al generale principio di trasparenza – che trova applicazione in tutte le procedure ad evidenza pubblica e che, per quanto più specificamente riguarda le regole fissate dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, risulta strumentale a tutelare l’interesse alla partecipazione dei singoli operatori economici, in modo da consentire agli stessi di presentare un’offerta ammissibile e competitiva (cfr. CGUE, sez. IX, sentenza 2 giugno 2016, in causa C-27/15; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 50 del 2 gennaio 2024) – mediante la richiesta di chiarimenti gli operatori che partecipano alla gara possono conseguire una interpretazione autentica da parte della stazione appaltante, con la quale la stessa chiarisce con efficacia <corsivo>erga omnes</corsivo> la propria volontà provvedimentale, delucidando le previsioni contenute nella legge di gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 781 del 7 febbraio 2018; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 290 del 22 gennaio 2014; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 341 del 21 gennaio 2013).</h:div><h:div>Vale, inoltre, ricordare che in tali ipotesi resta precluso alla stazione appaltante di attribuire alle stesse un significato e una portata diversa o maggiore rispetto a quella risultante dal testo impiegato, in quanto in tema di gare pubbliche le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8966 del 13 ottobre 2023; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4441 del 23 settembre 2015).</h:div><h:div>4.1.8. Nella specie, tuttavia, la stazione appaltante ha osservato il principio di autoresponsabilità e l’obbligo di chiarezza, espressione del più generale canone di buona fede, nella redazione delle regole della <corsivo>lex specialis</corsivo>, in quanto le statuizioni contenute nella sezione <corsivo>target</corsivo> dell’Allegato E.1 del disciplinare non risultano contraddittorie, né ambigue, sicché i concorrenti, ivi incluso la società ricorrente, non sono state indebitamente onerate di ricostruire, attraverso dispendiose e incerte indagini ermeneutiche integrative, ulteriori ed inespressi significati che le stesse avrebbero potuto recare (cfr., sul punto, C.G.A.R.S., 20 dicembre 2010, n. 1515).</h:div><h:div>4.1.9. Sulla scorta della complessiva considerazione dei documenti di gara emerge, quindi, come la valutazione svolta dalla Commissione di gara sul progetto di ricerca di MGR, così come pure il punteggio alla stessa assegnato, costituisca un’attività di giudizio scevra dai vizi lamentati dalla società ricorrente, in quanto la considerazione del <corsivo>target</corsivo> straniero risulta aderente e non distonica sia rispetto a quanto richiesto dall’Allegato E.1, sia rispetto al servizio da erogare alla stazione appaltante a valle dell’affidamento della commessa pubblica in questione.</h:div><h:div>La legittimità dell’operato della stazione appaltante in ordine a tale censurato profilo di valutazione, inoltre, si desume anche dalla circostanza per cui la Commissione di gara, come emerge <corsivo>in actis</corsivo>, ha utilizzato il medesimo metro di giudizio anche con riferimento alla valutazione dell’elemento 1.1. delle offerte tecniche presentate da altri concorrenti. Ciò, ad esempio, trova conferma nel fatto che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario ha ottenuto il medesimo punteggio di MGR, in quanto neppure il progetto di ricerca presentato da tale società aveva preso in considerazione il “<corsivo>target straniero</corsivo>”.</h:div><h:div>4.2. MGR, con il secondo profilo di censura articolato con il motivo di ricorso in esame, ha lamentato l’illegittimità del punteggio attribuito alla propria offerta tecnica in relazione all’elemento di valutazione 1.2. previsto dal paragrafo VII.1 – Lotto 2 del disciplinare di gara “<corsivo>1. Progetto di ricerca – 1.2. Chiarezza e completezza dei temi e dell’articolazione del questionario</corsivo>”.</h:div><h:div>Per tale elemento, in particolare, la Commissione di gara ha attribuito all’offerta tecnica della società ricorrente il punteggio di 2,145 punti, su un massimo di 5 punti, esplicitando in motivazione quanto segue “<corsivo>questionario chiaro, ad eccezione di alcune domande predisposte per un’indagine CATI (e non CAWI)</corsivo>”.</h:div><h:div>MGR, dopo aver ricordato che la sua proposta di progetto risultava basata su una tecnica mista CAWI/CAPI (dove la metodologia CAWI si basa sulla somministrazione di un questionario via <corsivo>web</corsivo> che non prevede la presenza di un intervistatore, mentre la metodologia CAPI si basa sulla rilevazione condotta da un intervistatore direttamente nei luoghi di fruizione del servizio offerto dalla stazione appaltante), ha evidenziato come nell’elaborazione dell’esempio dell’intervista CAWI contenuto nella propria offerta tecnica vi erano dei refusi (cfr. pagg. 13-17 del doc. 11 della produzione di parte ricorrente), essendo stati inseriti dei commenti indirizzati agli intervistatori.</h:div><h:div>Pertanto, secondo la prospettazione di MGR la valutazione della Commissione di gara risulterebbe illegittima avendo essa valutato tali refusi alla stregua di appunti da impiegare in “<corsivo>domande predisposte per un’indagine CATI</corsivo>”. Dunque, secondo la tesi della società ricorrente, l’assunto da cui muove la Commissione di gara, fondato sull’asserita presenza di domande CATI, risulterebbe errato perché i commenti destinati agli operatori non comparirebbero nelle pagine <corsivo>web</corsivo> destinate ai c.d. panelisti rispondenti, né la presenza degli stessi risulterebbe suscettibile di alterare il flusso del questionario CAWI, essendo esso regolato da filtri corretti e coerenti con la somministrazione autocompilata via <corsivo>web</corsivo>.</h:div><h:div>La società ricorrente ha, quindi, richiesto l’attribuzione del punteggio massimo previsto dal disciplinare (pari a 5 punti), tenuto conto che la società aggiudicataria, il cui questionario pure è stato ritenuto chiaro dalla Commissione di gara, ha ottenuto 5 punti in relazione all’elemento di valutazione 1.2.</h:div><h:div>L’attribuzione dell’ulteriore punteggio richiesto con il profilo di censura in esame, in particolare, determinerebbe un incremento del punteggio complessivamente ottenuto dall’offerta tecnica presentata da MGR di 2,855 punti (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo).</h:div><h:div>4.2.1. Il Collegio ritiene che anche tale profilo di censura sia infondato e debba essere respinto.</h:div><h:div>4.2.2. Come chiarito da Trenitalia nella sua memoria difensiva e come si evince dai documenti in atti, nelle pagine della presentazione del progetto di ricerca relative al questionario (pagg. da 13 a 17 del doc. 11 della produzione di parte ricorrente) sono stati inseriti numerosi commenti che non hanno consentito alla Commissione di gara di comprendere quale fosse la metodologia usata, cioè se si trattasse di una metodologia CAPI/CAWI, come dichiarato da MGR nel progetto di ricerca, ovvero una metodologia CATI, come invece appariva risultare dal questionario inserito in detto progetto.</h:div><h:div>L’operato della Commissione di gara in ordine alla valutazione dell’elemento 1.2 del disciplinare risulta, quindi, risulta scevro dai vizi lamentati dalla società ricorrente, in quanto la effettiva poca chiarezza del questionario, desumibile <corsivo>per tabulas</corsivo> nei termini innanzi indicati, ha fatto sì che, legittimamente, MGR ottenesse un punteggio inferiore sia a quello della società aggiudicataria, sia a quello della società collocatasi al secondo posto della graduatoria, i cui questionari sono invece stati ritenuti chiari (e tale valutazione non è stata specificamente contestata dalla società ricorrente).</h:div><h:div>4.2.3. Il Collegio intende, inoltre, evidenziare, che il caso di specie non rientra nelle ipotesi di errore materiale emendabile.</h:div><h:div>In proposito, giova osservare che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “<corsivo>L’errore materiale, infatti, consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi. In definitiva, l’errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione (cfr. anche Cons. Stato, III, 29 luglio 2015, n. 3750; Id. III, 26 maggio 2014, n. 2690)</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1320 del 23 marzo 2017).</h:div><h:div>È stato, inoltre, affermato che “<corsivo>La stazione appaltante, perciò, può attivarsi per ricercare l’effettiva volontà del concorrente soltanto in presenza di un semplice errore materiale nella formulazione dell’offerta, a condizione che tale errore sia rilevabile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente</corsivo>” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 21 febbraio 2018, n. 2016).</h:div><h:div>Diversamente opinando, infatti, la correzione dell’errore diverrebbe un indebito strumento di modifica o integrazione dell’offerta correlato al compimento di una inammissibile attività manipolativa da parte della Commissione di gara (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978; T.A.R. Lazio, sez. I-<corsivo>bis</corsivo>, 28 maggio 2019, n. 6690), dando luogo alla violazione dei principi di <corsivo>par condicio</corsivo>, di affidamento nelle regole di gara, di trasparenza e di certezza dei traffici giuridici (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1998 del 20 marzo 2020; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 889 del 13 febbraio 2013; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4592 del 22 agosto 2012).</h:div><h:div>4.2.4. Nel caso di specie, in particolare, non si è in presenza di un mero errore materiale suscettibile di essere emendato, in quanto la presenza dei sopra richiamati commenti ha reso il questionario presentato da MGR ambiguo in ordine alla metodologia di ricerca che tale concorrente intendeva adoperare.</h:div><h:div>L’ambiguità determinata dalla presenza dei predetti commenti, invero, avrebbe imposto alla Commissione di gara l’onere di ricostruire <corsivo>ex se</corsivo> la effettiva volontà dell’offerente e ciò, in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, sarebbe stato inammissibile, risolvendosi in una indebita attività di modificazione o integrazione dell’offerta tecnica.</h:div><h:div>Nella fattispecie in esame, peraltro, l’inammissibilità di una siffatta operazione risulta vieppiù confermata dalla circostanza per cui essa sarebbe andata ad impattare sulla valutazione dell’elemento tecnico della “chiarezza del questionario” per la quale il disciplinare di gara prevedeva espressamente l’attribuzione di uno specifico punteggio, con la conseguenza che un’attività modificativa e/o integrativa svolta dalla Commissione di gara avrebbe avuto un sicuro impatto negativo sugli esiti della procedura evidenziale, suscettibile di falsare il confronto concorrenziale per il mercato tra gli operatori partecipanti alla gara.</h:div><h:div>4.2.5. Depone, inoltre, nel senso della legittimità dell’operato valutativo della Commissione e della inesigibilità della modifica/integrazione dell’offerta tecnica per come prospettata da MGR, anche l’operatività del principio di autoresponsabilità, in forza del quale gli operatori economici che partecipano alle procedure evidenziali per l’affidamento di contratti pubblici soggiacciono alle conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 252 dell’8 gennaio 2024; Id., sez. III, sent. n. 4795 del 28 luglio 2020; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1780 del 12 marzo 2020; Id., sez. V, sent. n. 3384 del 5 giugno 2018; Id., sez. V, sent. n. 4645 del 7 novembre 2016; Id., sez. V, sent. n. 62 del 15 febbraio 2016), principio, questo, pienamente operante nel caso di specie che, come detto, non rientra nella casistica del mero errore materiale emendabile.</h:div><h:div>4.3. MGR, con il terzo profilo di censura articolato con il motivo di ricorso in esame, ha lamentato l’illegittimità del punteggio attribuito alla propria offerta tecnica in relazione all’elemento di valutazione 2.2. previsto dal paragrafo VII.1 – Lotto 2 del disciplinare di gara “<corsivo>2. Analisi file dati SPSS e presentazione dei risultati – 2.2. Qualità degli output di ricerca: chiari e funzionali alla presentazione dei risultati di ricerca e piacevolezza grafica</corsivo>”.</h:div><h:div>Per tale elemento, in particolare, la Commissione di gara ha attribuito all’offerta tecnica della società ricorrente il punteggio di 5,712 punti, su un massimo di 8 punti, esplicitando in motivazione quanto segue “<corsivo>presentazione sufficientemente chiara, in alcuni punti poco parlante (ad es. i delta presenti nella slide 18 non trovano riscontro immediato nel grafico stesso); alcune slide risultano piene</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione della società ricorrente, la valutazione operata risulterebbe illegittima per illogicità, atteso che la Commissione di gara, pur avendo ritenuto che la presentazione offerta fosse chiara, al pari di quella del concorrente Teleperformance, aveva finito per attribuire all’offerta di MGR un punteggio minore a quello assegnato a Teleperformance. Ciò, in particolare, aveva determinando uno scarto di punteggio inferiore tra quello assegnato a MGR e quello attribuito alla società aggiudicataria, ancorché la presentazione offerta da quest’ultima fosse stata valutata come non chiara e poco funzionale.</h:div><h:div>La società ricorrente ha, quindi, richiesto l’attribuzione di un punteggio tale da incrementare la differenza con quello ottenuto dalla società aggiudicataria (pari a 4,568 punti) fino a 2,288 punti, in modo da pareggiare la differenza di punteggio tra l’offerta dell’aggiudicataria e quella del concorrente Teleperformance, la cui presentazione è stata ritenuta dalla Commissione di gara “<corsivo>chiara e funzionale dei risultati; ottima piacevolezza grafica</corsivo>”. Ciò, nella prospettazione di parte ricorrente, consentirebbe di ottenere un incremento del punteggio complessivamente ottenuto dalla propria offerta tecnica di ulteriori 1,144 punti (cfr. pag. 12 del ricorso introduttivo).</h:div><h:div>4.3.1. Il Collegio ritiene che il profilo di censura in esame sia inammissibile per difetto di interesse, stante il mancato superamento della prova di resistenza.</h:div><h:div>4.3.2. In particolare, anche laddove la società ricorrente ottenesse il massimo punteggio previsto dal disciplinare in relazione all’elemento di valutazione 2.2., ossia 8 punti in luogo dei 5,712 effettivamente attribuiti, potrebbe solamente raggiungerebbe, stante il rigetto dei due profili di censura già esaminati, il punteggio complessivo di 78,58, come tale non utile a superare quello ottenuto dalla società seconda graduata, che come già evidenziato risulta pari a 79,07 punti.</h:div><h:div>4.3.3. Peraltro, avendo MGR richiesto solo una maggiorazione di 1,144 punti, il punteggio che potrebbe concretamente conseguire dal solo eventuale accoglimento di tale profilo di censura – stante, come esposto, il rigetto delle altre due doglianze formulate con il primo motivo di ricorso, anch’esse tese a incrementare il punteggio ottenuto per l’offerta tecnica – sarebbe pari a 77,444 punti, quindi ancora più distante da quello conseguito dalla seconda graduata e, dunque, del pari non utile a raggiungere la seconda posizione della graduatoria di merito.</h:div><h:div>Vale, inoltre, evidenziare che nel presente giudizio la società ricorrente non ha formulato alcuna doglianza avverso l’operato valutativo della Commissione di gara con riguardo alla offerta tecnica della società seconda in graduatoria, sicché la stessa è destinata a permanere al terzo posto della graduatoria di merito. Ciò, invero, rende il secondo motivo di ricorso privo della necessaria condizione dell’azione dell’interesse ad agire, sulla scorta delle considerazioni che verranno di seguito svolte (<corsivo>vid. infra</corsivo>).</h:div><h:div>4.3.4 Ad avviso del Collegio, in ogni caso, tale profilo di censura risulta comunque infondato, in quanto non è ravvisabile la pretesa illogicità contestata da MGR in ordine alla valutazione operata dalla Commissione di gara in ordine all’elemento 2.2.</h:div><h:div>In proposito, è sufficiente evidenziare che, a differenza di quanto prospettato dalla società ricorrente, il giudizio formulato nei confronti della presentazione offerta da Teleperformance e quello svolto sulla presentazione della società ricorrente non risulta specularmente sovrapponibile. Invero, la Commissione di gara ha differenziato tali giudizi in quanto ha ritenuto che la presentazione offerta da Teleperformance fosse chiara e funzionale, nonché caratterizzata da un’ottima piacevolezza grafica, mentre quella offerta da MGR fosse solo sufficientemente chiara, in alcuni punti poco parlante e con alcune <corsivo>slide</corsivo> eccessivamente piene.</h:div><h:div>Pertanto, la differente valutazione delle due presentazioni, migliore per Teleperformance e peggiore per MGR, giustifica la differenza di punteggio assegnata e il minor scarto di punteggio rispetto a quello assegnato alla presentazione della società aggiudicataria.</h:div><h:div>Ciò risulta sufficiente a ritenere la doglianza infondata, in quanto con la stessa non sono state articolate ulteriori specifiche contestazioni di merito sull’operato valutativo della Commissione di gara in ordine alla valutazione dell’elemento 2.2. del disciplinare relativamente alle presentazioni offerte da Teleperformance e dalla società aggiudicataria.</h:div><h:div>5. La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità dell’operato della stazione appaltante resistente per “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza d’istruttoria</corsivo>”.</h:div><h:div>In particolare, con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità della verifica di anomalia svolta dalla Commissione di gara sull’offerta presentata dalla società aggiudicataria, prospettando l’erroneità delle conclusioni dalla stessa rassegnate sotto una molteplicità di profili.</h:div><h:div>5.1. Ad avviso del Collegio tale motivo di ricorso risulta inammissibile per due ordini di profili.</h:div><h:div>5.2. Sotto un primo profilo, il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile, così come eccepito da Trenitalia nelle sue memorie difensive, per genericità delle contestazioni formulate avverso la valutazione svolta dalla Commissione di gara in sede di verifica della anomalia dell’offerta della società aggiudicataria.</h:div><h:div>Come noto, per giurisprudenza costante “<corsivo>la determinazione dell’amministrazione di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è del tutto facoltativa e di natura spiccatamente discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4968 del 17 giugno 2022; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3710 dell’11 maggio 2021).</h:div><h:div>Orbene, con il motivo di ricorso in esame, MGR non ha eccepito alcun profilo di manifesta irragionevolezza o illogicità del contestato operato valutativo della Commissione di gara, limitandosi a formulare un generico giudizio di disvalore dei chiarimenti forniti dalla società aggiudicataria e proponendo una autonoma lettura degli stessi, con ciò sostituendo in maniera inammissibile la propria valutazione a quella spettante <corsivo>ex lege</corsivo> in via esclusiva alla stazione appaltante.</h:div><h:div>5.2. In forza di un secondo e dirimente profilo, il mezzo di gravame in esame risulta inammissibile per carenza di interesse, attesa l’infondatezza del primo motivo di ricorso per le ragioni esposte in precedenza.</h:div><h:div>In particolare, stante l’infondatezza del primo mezzo di gravame la società ricorrente non può conseguire alcun incremento del punteggio ottenuto in sede di gara, con la conseguenza che essa permane collocata in terza posizione nella graduatoria di merito, non riuscendo a scavalcare la seconda graduata Teleperformance che ha conseguito un punteggio maggiore.</h:div><h:div>Per tale ragione, quindi, MGR non vanta alcun interesse, attuale e concreto, alla delibazione nel merito del secondo motivo di ricorso, non potendo conseguire il bene della vita anelato, ossia l’affidamento dell’accordo quadro per cui è causa, neppure laddove riuscisse ad ottenere l’esclusione della società aggiudicataria per mezzo dell’eventuale accoglimento di tale mezzo di gravame, permanendo collocata in graduatoria in posizione deteriore rispetto a quella della società seconda graduata.</h:div><h:div>Corrobora tale esito processuale anche la circostanza per cui MGR, con la proposizione del presente gravame, non ha articolato alcuna specifica censura nei confronti dell’operato della Commissione di gara in relazione alla valutazione dell’offerta tecnica di Teleperformance, pur avendo avuto accesso integrale alla documentazione di gara, come evidenziato in narrativa.</h:div><h:div>6. Il Collegio, in ragione della infondatezza e dell’inammissibilità delle censure articolate con il presente ricorso, ritiene infondata anche la domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente.</h:div><h:div>La fattispecie risarcitoria invocata da MGR, infatti, non può essere favorevolmente apprezzata per carenza di uno dei requisiti strutturali richiesti dalla legge, ossia il carattere illegittimo dell’<corsivo>agere</corsivo> amministrativo – nella specie coincidente con l’operato valutativo della Commissione di gara – che alla luce dell’infondatezza e dell’inammissibilità della domanda di annullamento non risulta sussistente.</h:div><h:div>7. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in quanto la domanda di annullamento risulta in parte infondata e in parte inammissibile e la domanda risarcitoria risulta infondata.</h:div><h:div>8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile nei termini di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle altre parti costituite, che liquida in favore di ciascuna di esse in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luca Biffaro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>