<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="CPGT condanna annullata per incompetenza funzionale ed  esclusione transito definitivo" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20231383620240412173757037" id="20231383620240412173757037" modello="2" modifica="27/05/2024 23:16:00" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="6" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="13836"/><fascicolo anno="2024" n="10896"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20231383620240412173757037.xml</file><wordfile>20231383620240412173757037.docm</wordfile><ricorso NRG="202313836">202313836\202313836.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\655 Floriana Rizzetto\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Floriana Rizzetto</firma><data>16/05/2024 22:32:23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonietta Giudice</firma><data>13/04/2024 23:59:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/05/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Floriana Rizzetto,	Presidente</h:div><h:div>Enrico Mattei,	Consigliere</h:div><h:div>Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, recante “<corsivo>Dott. -OMISSIS- – Comunicazione di esclusione ai sensi dell''articolo 5, comma 3, numeri 9 e 10 del Bando n. 9/2022 – Interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari</corsivo>”;</h:div><h:div>- di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, e in particolare: i) delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. -OMISSIS- e relativo allegato n. 1, recante la rettifica della graduatoria unica generale degli idonei di cui alla delibera n. -OMISSIS-; ii) verbale della Commissione IV Concorsi n. 19 del 6.7.2023; iii) nei limiti indicati nel presente ricorso, delibera n. -OMISSIS-e allegato bando di interpello n. 9/2022 per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, ai sensi dell''art. 1, commi 4 e 5, della legge 31.08.2022, n. 130; iv) delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. -OMISSIS- e relativo allegato n. 1, recante la graduatoria unica generale degli idonei; v) delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, n. -OMISSIS-, recante la nomina dei magistrati tributari ai sensi e per gli effetti di cui all''art. 1, comma 7, della l. n. 130 del 2022;</h:div><h:div>nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a disporre la riammissione del ricorrente nella graduatoria unica generale degli idonei o, in subordine, alla riedizione integrale della procedura di interpello.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 13836 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell'economia e delle finanze;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – premesso di essere magistrato ordinario collocato in organico presso la Corte di Appello -OMISSIS-nonché giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado -OMISSIS- con l’incarico di Presidente -   insorge avverso l’esclusione dall’interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, dopo l’utile collocazione nell’iniziale graduatoria, per mancanza del requisito previsto dal bando dell’assenza di condanne penali e di misure di sicurezza.</h:div><h:div>Al riguardo, ha preliminarmente effettuato una ricostruzione del quadro giuridico-fattuale, sintetizzabile, per quanto qui interessa, nei seguenti punti essenziali:</h:div><h:div>- la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante la riforma della giustizia tributaria, ha previsto la possibilità, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, i quali alla data di entrata in vigore della stessa legge risultino presenti nel ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie di cui all’art. 4, comma 39-bis, della legge 12.11.2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, di optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all’art. 1-<corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. 31.12.1992, n. 545;</h:div><h:div>- in applicazione della legge richiamata, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - cui era demandata, previa individuazione e pubblicazione dell’elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, l’indizione di apposito interpello per la copertura dei posti disponibili, da bandire entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge - ha approvato con le delibere n. -OMISSIS- rispettivamente l’elenco delle sedi giudiziarie con i posti vacanti e il bando di interpello n. 9/2022;</h:div><h:div>- il bando, dopo aver enumerato all’art. 4 i requisiti di ammissione alla procedura, all’art. 5 ha previsto per i dati dichiarati nella domanda di partecipazione i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (comma 2), precisando che la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti avrebbe comportato l’esclusione del candidato dalla procedura (comma 3) e che l’insussistenza delle cause di esclusione dovesse permanere per tutta la durata della procedura concorsuale fino alla sua conclusione, con l’adozione del decreto ministeriale di nomina (comma 4), laddove invece agli articoli 6 e 7 ha dettato la disciplina sulla modalità di attribuzione dei punteggi, sulla formazione della graduatoria unica generale in ordine di punteggio e, in caso di parità di punteggio, in ordine di maggiore anzianità di iscrizione al ruolo nonché sulla convocazione dei  concorrenti idonei in ordine di punteggio decrescente e, a parità di punteggio, con diritto di precedenza per maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo, per la scelta delle sedi disponibili, nel rispetto in ogni caso del limite quantitativo dei magistrati ordinari ammessi al transito non superiore a cinquanta unità imposto dalla richiamata legge n. 130 del 2022;</h:div><h:div>- in data 13 febbraio 2023, il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di interpello e dichiarato di avere una condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali né di aver in corso procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, producendo con riguardo a tale ultimo aspetto la sentenza della Corte di Appello -OMISSIS-, Sez. Unica Penale, n. -OMISSIS- del 16.1.2023, che aveva disposto l’annullamento della sentenza di condanna emessa dal GIP presso il Tribunale -OMISSIS- in data 9.7.2020 per incompetenza funzionale, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, a comprova dell’insussistenza a proprio carico, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di interpello (14 febbraio 2023) – come prescritto dall’art. 4 del bando –, di condanne e procedimenti pendenti; </h:div><h:div>- con delibera n. -OMISSIS- il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato la graduatoria generale degli idonei, che ha visto il ricorrente collocarsi al terzo posto su un totale di n. 34 candidati idonei, con un punteggio totale pari a 62,50 punti;</h:div><h:div>- con delibera n.-OMISSIS- comunicata al ricorrente con nota prot. n. -OMISSIS-, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, richiamate le valutazioni istruttorie della Commissione IV Concorsi espresse in sede di controllo delle autocertificazioni presentate dai candidati di cui ai verbali n. 19 del 6 luglio 2023 e n. 21 del 20 luglio 2023, ha deliberato l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti di ammissione, ovvero la presenza di una o più cause di esclusione, nei confronti, tra gli altri, anche dell’odierno ricorrente;</h:div><h:div>- infine con delibera n. -OMISSIS-, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha disposto la nomina come magistrati tributari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 7, della l. n. 130 del 2022, dei candidati idonei risultanti dalla graduatoria finale, con corrispondente assegnazione delle sedi scelte da questi ultimi.</h:div><h:div>Tanto premesso il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento adottato dal Consiglio di Presidenza e degli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, meglio indicati in epigrafe, in forza dei quali è stata disposta la propria esclusione dalla procedura di interpello di cui al bando n. 9/2022, affidando il gravame ai seguenti motivi di censura:</h:div><h:div><corsivo>I. Illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, della l. n. 241 del 1990 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5, del bando di interpello n. 9/2022. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Motivazione apparente ed erronea. Erroneità e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Sviamento, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97, Cost.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>La comunicazione di esclusione e l’allegata delibera n. -OMISSIS- del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nonché il Verbale della Commissione IV Concorsi n. 19 del 6 luglio 2023 si limiterebbero a disporre l’esclusione del ricorrente “<corsivo>ai sensi dell’art. 5, co. 3, n. 9 e n. 10 del bando</corsivo>”, senza dare conto delle specifiche ragioni per cui le predette cause di esclusione ricorrerebbero in capo al candidato, che, in ogni caso, in concreto non sarebbero sussistenti;<corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>II. In via subordinata. Illegittimità degli artt. 4, lett. d) ed e), e 5, comma 3, nn. 9 e 10, del bando di interpello n. 9/2022 per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 4, 5, 6, 7, della l. n. 130 del 2022. </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta, illogicità ed irrazionalità. Sviamento di potere. </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Violazione degli artt. 3 e 97, Cost.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il ricorrente, in via subordinata, deduce l’illegittimità delle stesse clausole del bando che hanno condotto alla sua esclusione, integrando cause di esclusione ultronee rispetto a quelle individuate dalla legge n. 130/2022;</h:div><h:div><corsivo>III. Illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 7, 8 e 10, della l. n. 241 del 1990 e s.m.i. Falsa applicazione dell’art. 5, del bando di interpello n. 9/2022; dell’art. 71, del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.; della Risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, n. 3 del 2005.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, sviamento di potere, erroneità e difetto dei presupposti in fatto e in diritto,</corsivo>
				<corsivo>irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97, Cost.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Con tale motivo la parte si duole per non avere avuto la possibilità di partecipare al procedimento di controllo e dimostrare l’insussistenza della contestata causa di esclusione dalla procedura.</h:div><h:div>Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestata ogni deduzione e allegazione contraria, ha prodotto memoria e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Il ricorrente ha replicato con memoria in cui ha ribadito gli argomenti a sostegno della propria posizione e insistito per l’accoglimento.<corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Con l’ordinanza cautelare del 17 novembre 2023 è stata fissata l’udienza per la trattazione nel merito del ricorso.</h:div><h:div>Approssimandosi l’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva per insistere con l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>La giustizia tributaria è stata oggetto di una radicale riforma ad opera della legge n. 130/2022, che perseguendo la razionalizzazione del sistema, ha introdotto la figura del magistrato tributario professionale, accanto a quella dei giudici tributari onorari, inseriti nel ruolo unico “ad esaurimento” di cui all'articolo 4, comma 39-<corsivo>bis</corsivo>, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, che affiancheranno i primi esclusivamente nella fase transitoria dell’entrata in vigore del nuovo regime, fino alla cessazione dall’incarico.</h:div><h:div>Tra le altre cose il legislatore della riforma ha previsto (all’art. 1, commi 4-9) la possibilità, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, i quali alla data di entrata in vigore della stessa legge risultino presenti nel suddetto ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie di cui all’art. 4, comma 39-bis, della legge 12.11.2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, di optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all’art. 1-<corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. 31.12.1992, n. 545.</h:div><h:div>In vista del perseguimento di tale ultima finalità, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 15 novembre 2022, ha approvato la delibera n.-OMISSIS- con cui è stato indetto il bando n. 9/2022 di interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei suddetti magistrati.</h:div><h:div>Nell’individuare i “<corsivo>requisiti di ammissione</corsivo>” il bando all’art. 4 prescrive che i candidati debbono risultare in possesso, tra l’altro, di <corsivo>una condotta incensurabile (lett. d) e che non debbano aver riportato condanne penali né essere incorsi in procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione</corsivo> (lett. e). Per quanto riguarda il momento in cui i predetti requisiti debbono essere posseduti, l’art. 5 del bando <corsivo/>prevede, al primo comma, che “<corsivo>I requisiti di cui all'art. 4 debbono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente interpello”, </corsivo>confermando, in tal modo un principio generale che informa i procedimenti ad istanza di parte, in particolare quelli di natura concorsuale.</h:div><h:div><corsivo>Sempre l’art. 5 del bando</corsivo>, al terzo comma, stabilisce, in corrispondenza della previsione soprarichiamata,  che <corsivo>“Saranno esclusi dalla partecipazione all’interpello: […] 9) i candidati che non hanno una condotta incensurabile; 10) i candidati che hanno riportato condanne penali e hanno in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione</corsivo>”, confermando l’essenzialità dei requisiti in contestazione, vista la prescrizione a pena di esclusione.</h:div><h:div>Nella domanda di partecipazione, che il ricorrente ha presentato due volte (v. all. 14 e 15 della memoria del CPGT del 9 novembre 2023), nell’ambito delle dichiarazioni da rendere obbligatoriamente (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) riguardanti l’insussistenza di cause impeditive la partecipazione alla procedura concorsuale in contestazione, non sono state barrate le caselle relative al possesso dei seguenti requisiti:</h:div><h:div>-  non essere mai stato revocato, destituito o sospeso dalle funzioni, ma ha tuttavia specificato di allegare “<corsivo>1) la delibera CPGT n. 2058/19 di cui si è chiesta la revoca in data 7.2.2023. 2) D.M. di sospensione in data 20.8.2020 di cui si chiederà a brevissimo la revoca</corsivo>”;</h:div><h:div>- non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ma ha tuttavia specificato di allegare “<corsivo>3) sentenza di annullamento della precedente sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Appello -OMISSIS- in data 16.1.2023</corsivo>”.</h:div><h:div>Con il ricorso in esame il ricorrente impugna il provvedimento di esclusione, adottato in data -OMISSIS-, con cui è stato estromesso dalla procedura concorsuale, dopo essersi collocato utilmente nella graduatoria unica degli idonei, visto l’esito del controllo delle autocertificazioni sopra ricordate, da cui è emerso che il ricorrente è incorso nelle cause di esclusione previste dagli articoli 4 e 5 del bando. </h:div><h:div>Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta la mancata esplicitazione nel provvedimento gravato, oltre che negli atti istruttori (i.e. verbale della Commissione IV Concorsi n. 19 del 6 luglio 2023, menzionato nello stesso provvedimento di esclusione, largamente omissato), delle concrete ragioni che hanno indotto l’organo di autogoverno a disporre l’esclusione dall’interpello ai propri danni, non ritenendo sufficiente ad assolvere l’obbligo di motivazione il mero richiamo alle previsioni del bando (“<corsivo>ai sensi dell’art. 5, co. 3, n. 9 e n. 10 del bando</corsivo>”) e in ogni caso assume che le cause di esclusione invocate negli atti impugnati sono del tutto insussistenti.</h:div><h:div>Tali doglianze vanno disattese.</h:div><h:div>Orbene, l’art. 5, comma 3, numeri 9 e 10, del bando prevede come cause di esclusione dei candidati:</h:div><h:div>- la mancanza di una condotta incensurabile;</h:div><h:div>- l’aver riportato condanne penali o l’avere in corso procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.</h:div><h:div>Il ricorrente, in proposito, in primo luogo, asserisce di non essere incorso nell’ultima causa di esclusione, vista la sentenza della Corte di Appello del 16 gennaio 2023 - prodotta in sede di presentazione della domanda di partecipazione all’interpello - che ha annullato per incompetenza funzionale la sentenza di condanna emessa in primo grado in data 9 luglio 2020, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale territorialmente competente, dato che quest’ultimo tuttavia non avrebbe nuovamente esercitato l’azione penale né attivato un nuovo procedimento. In altri termini, secondo il ricorrente, alla luce della vicenda processuale penale ricostruita, si dovrebbe ritenere che, tanto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di interpello (14 febbraio 2023) – come prescritto dall’art. 5 del bando –, quanto successivamente e fino alla data di presentazione del ricorso, non sussistevano condanne né procedimenti pendenti a proprio carico rilevanti ai sensi del citato art. 5, comma 3, n. 10 del bando (rinviando all’uopo ai certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale nulli prodotti in atti). </h:div><h:div>Invece, quanto alla mancanza della condotta incensurabile, l’interessato assume che la sussistenza di detta causa di esclusione viene affermata in assenza di qualunque accertamento in concreto, visto che, a suo dire, peraltro il provvedimento impedisce di capire se l’Amministrazione abbia considerato rilevante l’unico precedente giudiziario indicato dal ricorrente nella domanda oppure se abbia valutato anche altri fatti inerenti alla persona del ricorrente.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di ricorso, la parte, in via subordinata, deduce, ove si dovessero ritenere il provvedimento di esclusione congruamente motivato e le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 3, numeri 9 e 10 del bando di interpello n. 9/2022 concretamente sussistenti in capo al ricorrente, l’illegittimità anche delle predette clausole, visto che il bando introduce dei requisiti di partecipazione alla procedura assolutamente ultronei rispetto a quelli richiesti dalla normativa di riferimento. Si lamenta anche la violazione del principio di ragionevolezza, in quanto il bando parifica illegittimamente i requisiti richiesti per il transito dei magistrati a quelli richiesti per la procedura concorsuale per l’accesso alla relativa carriera.</h:div><h:div>La più volte citata legge n. 130/2022 (art. 1, commi 4-7) nulla prevede circa la condotta incensurabile e l’assenza di condanne e procedimenti penali pertanto, vista la presunta difformità sul punto del bando, ne chiede l’annullamento. </h:div><h:div>Il Collegio ritiene, per comodità espositiva, condurre una disamina congiunta dei due motivi di ricorso, tenuto conto della interrelazione tra gli stessi: visto che lo scrutinio del primo si risolve in una verifica della sussistenza delle cause di esclusione contestate al ricorrente, risulta invero opportuno fare subito luce sulla legittimità delle clausole del bando che prevedono l’esclusione in caso di assenza di condotta incensurabile e in caso di presenza di condanne o la sussistenza di procedimenti penali pendenti.</h:div><h:div>A tale riguardo, il Collegio ritiene, contro la prospettazione attorea, di trovarsi al cospetto di una vera e propria procedura concorsuale, visto che la procedura posta in essere dal CPGT – mediante indizione e pubblicazione di apposito bando di interpello approvato con delibera n.-OMISSIS- del 15.11.2022, previa individuazione e pubblicazione dell’elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, approvato con delibera n. -OMISSIS- - in ossequio alle previsioni di cui all'art. 1, commi 4 e seguenti, della Legge 31 agosto 2022, n. 130, è preordinata all’assunzione, per la prima volta, nel nuovo ruolo della magistratura tributaria, ciò che esclude la predicabilità di una procedura interna che comporta il semplice transito da una giurisdizione a un’altra di un magistrato. </h:div><h:div>Sotto tale profilo, la stessa legge di riforma della Giustizia Tributaria, che ha novellato il d. lgs. n. 545/1992 con l’introduzione tra l’altro dell’articolo 1-<corsivo>bis</corsivo>, prevede che al definitivo transito dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) nella giurisdizione tributaria si procede mediante un procedimento selettivo su domanda – interpello - riservato ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non collocati in quiescenza, presenti, alla data di entrata in vigore della legge (16 settembre 2022) nel Ruolo Unico di cui all’articolo 4, comma 39- bis, Legge n. 183/2011 per coprire  un numero limitato di posti (cento). </h:div><h:div>La disciplina dei requisiti di ammissione al concorso dettata nel bando, che costituisce la “<corsivo>lex specialis</corsivo>” della procedura selettiva, ha fatto riferimento, nell’individuare le regole per la partecipazione e dunque per l’immissione nel nuovo ruolo dei magistrati tributari, a norme e principi desumibili dalla normativa vigente, richiamando, oltre ai requisiti di ammissione e le conseguenti cause di esclusione specificamente stabiliti per il transito definitivo nella magistratura tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari già esercenti la funzione di giudice tributari dalla stessa legge 31 agosto 2022, n. 130, articolo 1, commi 4 e 6, anche quelli richiesti per l’ammissione al concorso per esami per l’accesso alla stessa magistratura tributaria, oltre a quelli previsti in via generale dall’art. 2 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 (<corsivo>Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi</corsivo>). </h:div><h:div>In altri termini, accanto ai requisiti di partecipazione fissati dal legislatore del 2022 per il definitivo transito nella magistratura tributaria – quali la non collocazione in quiescenza, l’anzianità di iscrizione nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-<corsivo>bis</corsivo>, della Legge n. 183/2011, l’età anagrafica, l’assenza del giudizio di demerito di cui all’articolo 11, comma 5, del D. Lgs. n. 545/1992 – il bando ha richiamato i requisiti che attengono in linea generale alla condotta e alle qualità morali necessarie per ricoprire le cariche magistratuali e le posizioni nelle forze armate e forze dell’ordine, oltre che nelle altre categorie ove sia ritenute necessarie, nell’ambito del perimetro normativo dettato dall’articolo 2 (<corsivo>Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego</corsivo>) del D.P.R. 487/1994 a tenore del quale: “<corsivo>6.    Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. …</corsivo>” .</h:div><h:div>La speciale disciplina stabilita per l’immissione nel nuovo ruolo dai commi 4 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 130 del 2022, in quanto riservata a chi è già magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare nonché, al contempo, giudice tributario collocato da almeno cinque anni nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, se, da un lato, prescinde dalla prova di esame - ordinariamente prevista dal legislatore della riforma del 2022 (commi 1 e 3 dell’art.1) per il reclutamento dei magistrati tributari, anche nei confronti di candidati già giudici tributari (ma non magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, con la richiesta anzianità di iscrizione nel suddetto ruolo unico), in favore dei quali è solo riconosciuta una riserva nei primi tre bandi di concorso – non sussistendo in questo caso l’esigenza dell’accertamento della competenza professionale necessaria per l’esercizio della funzione (in quanto già esercitata da tempo dai candidati, che sono peraltro titolari dello <corsivo>status </corsivo>di magistrato), dall’altro, individua dei requisiti specifici - non richiesti nella procedura selettiva per esami per l’accesso alla magistratura tributaria ex art. 4-<corsivo>bis </corsivo>d.lgs. n. 545/2002, introdotto dalla legge n. 130/2022, in quanto parametrati alla speciale categoria dei soggetti cui è riservata - che si aggiungono a quelli di cui al medesimo art. 4-<corsivo>bis</corsivo> del d. lgs. n. 545/2002.</h:div><h:div>Detto altrimenti, si tratta di prescrizioni che, lungi dal voler esaurire il novero dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione per il transito definitivo nel neoistituito plesso giurisdizionale, sono dettate comunque (i.e. unitamente a quelle recanti i requisiti di ammissione al concorso per esami, di cui al più volte citato art. 4-<corsivo>bis</corsivo> del d. lgs. n. 545/2002) a garanzia del buon andamento dell’amministrazione della giustizia tributaria, ma tenendo conto della specificità della condizione dei soggetti individuati, destinati peraltro prioritariamente a svolgere le proprie funzioni presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado. In questa prospettiva, appare utile rilevare, in maniera paradigmatica, che il requisito prescritto dalla lettera b) del comma 6 dell’art. 1 della legge n. 130/2022 - “<corsivo>non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo</corsivo>” - può configurarsi non in capo a chiunque aspiri a divenire giudice tributario di professione ma solo in capo a soggetti, che hanno già esercitato la funzione e per almeno cinque anni, come quelli che rientrano nella categoria, oggetto della presente causa, cui è riconosciuta la facoltà di effettuare l’opzione per il passaggio definitivo alla magistratura tributaria. Quanto testé evidenziato concorre a chiarire che la ragione per cui nell’ambito della disciplina dedicata alla selezione per il passaggio definitivo alla magistratura tributaria sono previsti dei requisiti di ammissione specifici è da rinvenire nel fatto che si tratta di requisiti che non si attagliano alla procedura concorsuale per esami, in ragione del diverso ambito di applicazione soggettivo, e non già nell’intento di circoscrivere in tale caso i requisiti di ammissione a quelli appositamente prefissati.</h:div><h:div>La lettura sistematica e teleologica della previsione che delinea appositi requisiti per il transito definitivo dal plesso giurisdizionale di appartenenza a quello tributario del magistrato che già esercita la funzione di giudice tributario, dunque, induce a ritenere necessari anche i requisiti ordinariamente richiesti per l’accesso in magistratura (anche tributaria) e l’esercizio della funzione giurisdizionale in generale e per quella di giudice tributario nello specifico [cfr. art. 4-<corsivo>bis</corsivo>, alinea, lett. c) ed e), d. lgs. n. 545/1992, introdotto dalla legge n. 130/2022 e art. 2, comma 2, lett. b-<corsivo>bis</corsivo>) e c), e comma 4, d. lgs. n. 160/2006]. </h:div><h:div>Alla luce di ciò, la scelta compiuta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella fissazione dei requisiti e condizioni di ammissione alla procedura per esercitare l’opzione del passaggio definitivo alla magistratura tributaria, ulteriori rispetto a quelli specifici di cui alla legge n. 130/2022, appare perfettamente in linea con la normativa vigente e con i principi dell’ordinamento, visto che devono in ogni caso essere assicurati equilibrio, affidabilità e integrità nell’esercizio della delicata funzione giurisdizionale che i nuovi magistrati tributari saranno chiamati a svolgere, a tutela dell’immagine e della credibilità della magistratura tributaria nel suo complesso. Si tratta di esigenze particolarmente sentite nella delicata fase di istituzione di una nuova giurisdizione, che si impernia sulla nuova figura del giudice tributario di professione, in giustapposizione rispetto al vecchio modello delle commissioni tributarie con natura ancipite, da cui è necessario affrancarsi.</h:div><h:div><corsivo/>Peraltro, l’introduzione delle condizioni di ammissibilità in contestazione non può essere ritenuta illegittima per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto la p.a. ha correttamente operato tale scelta nel rispetto dell’insegnamento della giurisprudenza secondo cui “<corsivo>I requisiti di partecipazione così definiti, se del caso anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, non devono quindi essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati ed illogici</corsivo>” (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 21/06/2022, n. 5095).<corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>E nel caso specifico, appunto, per quanto sopra rappresentato, tali ulteriori previsioni inserite nella <corsivo>lex specialis</corsivo> rispettano detti canoni, in quanto rispondono ad un’esigenza, da un lato, di difesa anticipata in funzione preventiva dei danni all’immagine ed alla credibilità della giurisdizione neoistituita che un’eventuale loro carenza potrebbe arrecare all’interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia tributaria nel suo complesso, dall’altra, di assicurare il prestigio e la fiducia, di cui il singolo magistrato deve godere.</h:div><h:div>Pertanto, per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso volto a contestare l’applicazione di tali previsioni, le doglianze vanno disattese.</h:div><h:div>Quanto al merito delle cause che hanno condotto all’esclusione, censurato con il primo motivo di ricorso, la p.a. fonda la propria determinazione su un duplice motivo: la mancanza di una condotta incensurabile e l’aver riportato condanne penali o l’avere in corso procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.</h:div><h:div>La contestata mancanza di entrambi i requisiti poggia sulla condotta integrante gli estremi del delitto di corruzione in atti giudiziari continuato aggravato, ex art. 319-<corsivo>ter </corsivo>c.p., posta in essere dall’istante, peraltro anche raggiunto a causa della stessa, nella mera pendenza del giudizio penale, da un provvedimento disciplinare del CPGT, delibera n. -OMISSIS-(allegata alla domanda di partecipazione all’interpello) di esonero dall’esercizio delle funzioni di giudice tributario, oltre che del CSM, sfociato nel decreto del Ministro della giustizia del 20 agosto 2020 di sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio nonché di collocamento fuori ruolo organico della magistratura ordinaria.</h:div><h:div>Orbene, tali considerazioni e conclusioni non possono essere superate dagli argomenti dispiegati dal ricorrente, tesi a dimostrare l’insussistenza per motivi meramente formali di una sentenza di condanna sia al momento della presentazione della domanda e scadenza dell’interpello sia al momento della proposizione del ricorso, visti l’annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza funzionale e la mancata riassunzione del processo da parte del giudice ritenuto competente. A tale riguardo, il Collegio rileva, sul piano sostanziale, che la gravità della vicenda penale in cui è risultato coinvolto il ricorrente - che ha suscitato clamore e forte risonanza mediatica, come è possibile evincere dalle premesse motivazionali della surrichiamata delibera disciplinare n. -OMISSIS-del CPGT - assuma pacificamente rilevanza quanto meno sul piano della valutazione del possesso del requisito della “condotta incensurabile”.</h:div><h:div>Pertanto, trattandosi di un atto amministrativo plurimotivato – che  resiste all'annullamento in sede giurisdizionale se risulta sussistente anche una sola delle ragioni che lo sorreggono (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 27/09/2021, n.6470; Consiglio di Stato sez. IV, 30/08/2021, n.6115) -, nel caso di specie, il provvedimento di esclusione si può ritenere adeguatamente fondato anche solo sul rilievo della mancanza della “condotta incensurabile”, sicché già per tale ragione l’istanza caducatoria di cui all’atto introduttivo del giudizio deve essere respinta. </h:div><h:div>A supporto della tesi dell’intangibilità del provvedimento di esclusione nella parte in cui nega il possesso del requisito della “condotta incensurabile”, innanzi tutto devono essere respinte le doglianze volte a sostenere un difetto di motivazione per mancata esplicitazione delle cause sottese alla determinazione assunta.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato riporta correttamente nelle premesse le risultanze degli atti istruttori, tenuto conto anche di quanto lo stesso istante ha prodotto all’atto di presentazione della domanda. Pertanto, esso è da considerare motivato mediante il rinvio ad essi, in linea con l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza in maniera granitica, secondo cui il provvedimento è sufficientemente motivato se la motivazione risulta espressa <corsivo>per relationem</corsivo> anche ad atti non uniti al documento o il cui contenuto non sia riportato nel corpo motivazionale, purché essi siano conosciuti o possano essere acquisiti con i mezzi previsti dalla legge e, segnatamente, con l'utilizzo del procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato sez. VI, 17/03/2022, n.1957; T.A.R. Lazio, sez. IV bis, 04/03/2022 , n. 2596; T.A.R. Toscana , sez. III , 03/05/2022 , n. 608). </h:div><h:div>Nel caso di specie, peraltro, l’elemento di controindicazione, allegato - giova ribadirlo - dallo stesso candidato, riveste una gravità e un disvalore tale che non appaiono comprensibili nè condivisibili i dubbi sollevati dal ricorrente di eventuali diverse cause alla base del contestato giudizio sfavorevole circa il requisito della “condotta incensurabile” formulato dalla p.a.</h:div><h:div>La giurisprudenza si è cimentata nell’attività di delimitare il requisito della condotta incensurabile, precisando, con specifico riferimento alla partecipazione al concorso in magistratura, che si tratta di un requisito che non ha la stessa estensione del requisito della buona condotta, richiesta per l'accesso ai pubblici impieghi e poi eliminata e che “<corsivo>per moralità e condotta incensurabili deve - quindi - intendersi un quid pluris rispetto alla semplice buona condotta, implicando essa la irreprensibilità del comportamento del candidato che aspiri ad entrare in magistratura proprio in rapporto alle delicate funzioni che sarà chiamato a svolgere (C.d.S., sez. IV, 29 settembre 1993 n. 813)</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5301; in termino, Tar Lazio, sez. I, n. 1518/2008).</h:div><h:div>Inoltre, è stato rilevato che, attenendo al merito dell’azione amministrativa, la valutazione di detto requisito è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti (così, tra altre, Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5301 cit.), evenienze che non ricorrono nel caso di specie.</h:div><h:div>Ebbene, nel caso <corsivo>sub iudice</corsivo> il Collegio ritiene che la p.a. si sia determinata non irragionevolmente nel senso della mancanza del requisito in esame al cospetto di un candidato destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione e di una sentenza condanna in primo grado - anche se successivamente annullata e solo per motivi di incompetenza funzionale - ad una pena di quattro anni di reclusione (oltre alle pene accessorie di interdizione temporanea dai pubblici uffici, di incapacità di contrattare con la p.a. e - soprattutto per quel che qui rileva - di estinzione del rapporto di lavoro e di impiego con la p.a. nonché alla confisca dei beni per un valore di € 75.000,00) per il reato ex artt. 81, 319-ter e 61 c.p. di corruzione in atti giudiziari continuato aggravato, per avere, nella propria qualità di magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di appartenenza, favorito e influenzato lo svolgimento e l’esito di talune vicende e procedimenti giudiziari, ricevendo in cambio utilità patrimoniali. </h:div><h:div>Il giudizio prognostico di affidabilità e rettitudine - teso a garantire il più proficuo esercizio della funzione giurisdizionale in favore dell’intera collettività nonché l’immagine e la credibilità della stessa magistratura di fronte alla comunità degli amministrati -  del soggetto candidato al transito definitivo alla magistratura tributaria, ha inevitabilmente finito per andare in una direzione contraria alla pretesa dell’interessato gravato da pesanti elementi di controindicazione, per fatti commessi proprio in qualità di magistrato e nell’esercizio della funzione, per trarne vantaggi patrimoniali. In altri termini questi ultimi pregiudizi, ad onta dei concreti risvolti sul piano processuale penale, hanno assunto rilevanza ai fini della formulazione del giudizio di meritevolezza del candidato rispetto alle funzioni pubbliche che è chiamato svolgere, anche se in precedenza già svolte. In proposito, oltre a rammentare che il possesso del requisito della condotta incensurabile deve essere non solo posseduto ai fini dell’accesso ma conservato per tutto il tempo in cui la funzione viene esercitata (cfr. Cons. Stato, n. 1815/2023, sulla conservazione delle qualità morali e di condotta richieste agli aspiranti Vigili del Fuoco), il Collegio evidenzia che l’istante è stato coinvolto in una grave vicenda penale, in cui ha avuto un ruolo determinante, agendo nella sua qualità di magistrato e nell’esercizio della propria funzione, anche se presso un plesso giurisdizionale diverso, che fondatamente ha spinto l’autorità procedente a non ravvisare in capo allo stesso l’idoneità a svolgere la funzione di magistrato tributario e ad essere stabilizzato all’interno della giustizia tributaria, visto il grave allarme sociale e risonanza mediatica destati con la condotta posta in essere, in ragione del pericolo concreto di compromettere seriamente l’ordinamento statale e la tenuta delle sue istituzioni, nonché di ledere l’immagine della giustizia, ordinaria prima e tributaria poi.</h:div><h:div>E l’evidenza di tali considerazioni non è scalfita dai rilievi formalistici del ricorrente sugli aspetti penalistici della vicenda processuale in cui è stato coinvolto, che non valgono a superare i dubbi sul piano sostanziale sopra prospettati.</h:div><h:div>Tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, per cui la condanna per fatti gravissimi, commessi dal soggetto sottoposto a un giudizio valutativo in vista dell’esercizio della fondamentale funzione giurisdizionale, rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento. </h:div><h:div>Non può perciò essere ritenuto sproporzionato o irragionevole l’operato dell’Amministrazione che, nel procedimento <corsivo>de quo</corsivo>, davanti allo scontro tra l’interesse dell’istante di poter partecipare all’interpello per il passaggio definitivo nella giustizia tributaria, da un lato, e quello pubblico al buon andamento della giustizia tributaria e alla tutela del prestigio e dell’immagine della magistratura, al fine di assicurare alla collettività l’imparzialità e indipendenza del giudice, ha attribuito prevalenza a quest’ultimo, dato che, nello specifico caso, tenuto conto anche delle circostanze del momento, nella delicata fase di istituzione della nuova giurisdizione, cui assicurare un’immagine di buon andamento e imparzialità, emergeva con tutta evidenza l’inconciliabilità con la pretesa di mutare carriera avanzata dal ricorrente  sussistendo ancora dubbi sulle qualità morali ritenute essenziali per l’esercizio della funzione nelle necessarie condizioni di credibilità.</h:div><h:div>D’altronde, nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco e dei diversi elementi raccolti sul conto di un soggetto che aspira ad essere immesso in maniera stabile nel nuovo ruolo della giustizia tributaria e a divenire giudice tributario di professione, un peso determinante non può non essere attribuito ad una condanna per corruzione in atti giudiziari, accertata nel processo penale di primo grado – che è stato oggetto di impugnativa non perché sussistevano dubbi sull’effettiva commissione del reato da parte del ricorrente, ma solo per motivi relativi all’aspetto organizzativo della giurisdizione, visto che la successiva sentenza di annullamento, disposta per profili di mera incompetenza funzionale, non incide sulla verificazione del fatto storico nella realtà fenomenica, peraltro in alcun modo contestato dall’agente, che ha peraltro finito con il disattendere con la sua condotta gli obblighi assunti con il giuramento prestato all’atto di ingresso nell’ordine giudiziario in vista delle funzioni chiamato a svolgere. </h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni che precedono devono essere respinti i primi due motivi di ricorso.</h:div><h:div>Quanto infine alla lamentata lesione delle prerogative partecipative visto il mancato coinvolgimento dell’interessato nel procedimento amministrativo di controllo delle autocertificazioni, è da ritenere parimenti destituita di fondamento.</h:div><h:div>A tale riguardo è appena il caso di ricordare che gli artt. 7, 8 e 10, della l. n. 241 del 1990 e s.m.i. non si applicano di norma alle procedure concorsuali. L'Amministrazione non è tenuta a comunicare previamente l'avvio del procedimento in ipotesi di adozione di un provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva di chi ha formulato domanda di ammissione al concorso stesso. Essa, peraltro, si riserva sempre la facoltà di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 261/2017; Tar Lazio, sez. IV, n. 2016/2020). <corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Disattesa anche quest’ultima censura il ricorso va respinto in quanto infondato.</h:div><h:div>Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della novità della questione e della complessità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Santucci Donatella</h:div><h:div>Antonietta Giudice</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>