<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20231089220250323085631641" descrizione="Frequenze - diritto d'uso - superamento limiti territoriali" gruppo="20231089220250323085631641" modifica="13/04/2025 00:26:36" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Studio Tv1 News S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="10892"/><fascicolo anno="2025" n="07217"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20231089220250323085631641.xml</file><wordfile>20231089220250323085631641.docm</wordfile><ricorso NRG="202310892">202310892\202310892.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\828 Rita Tricarico\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Rita Tricarico</firma><data>12/04/2025 18:59:50</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valerio Bello</firma><data>23/03/2025 13:39:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Bello,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Valentino Battiloro,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione,</h:div><h:div>quanto al ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del provvedimento emesso in data 13.6.2023 dalla Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con il quale è stato ordinato lo spegnimento dell’impianto di Monte Penice per la trasmissione dal canale 31 UHF ed è stata disposta la revoca parziale del diritto d’uso; </h:div><h:div>- di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale, tra i quali la comunicazione di avvio del procedimento del 29.5.2023 e la nota del 5.4.2023;</h:div><h:div>quanto ai motivi aggiunti depositati il 16.10.2023: </h:div><h:div>- dell’ordinanza del 12.10.2023, con cui si è disposta la disattivazione dell’impianto, operante sul CH 31 UHF, ubicato in Monte Penice, nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui gli atti dell’Ispettorato territoriale della Lombardia del 15.9.2023 e dell’Ispettorato territoriale dell’Emilia Romagna del 21.9.2023.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10892 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Studio Tv1 News S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Paolo Roberto Molea, Mario Mossali, Stefano Cionini e Massimo Lualdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Police in Roma, viale Liegi n. 32;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agcom, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Agcom;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- la ricorrente, esercente l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, ha impugnato, con l’atto introduttivo, il provvedimento del 13 giugno 2023 con il quale il Ministero resistente, disattendendo le controdeduzioni formulate dalla società ed espressamente “confermando” (con motivazione da considerarsi, dunque, in parte <corsivo>per relationem</corsivo>) i rilievi contenuti nella comunicazione di avvio del procedimento del 9 maggio 2023, ha disposto la revoca parziale del diritto d’uso del CH31, nella parte in cui è stato autorizzato l’esercizio dell’impianto di Monte Penice (PC), facente parte della rete di cui al progetto (c.d. “Piano tecnico”) presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva per l’assegnazione;</h:div><h:div>- il diritto d’uso di cui si discute è stato attribuito con provvedimento del 12 luglio 2022 e concerne “<corsivo>l’Area Tecnica 03 Lombardia e Piemonte Orientale – Rete Liv. 2 n. 2, CH 31 UHF per la provincia di Brescia</corsivo>”;</h:div><h:div>- il provvedimento di revoca parziale si fonda sul duplice assunto che: a) l’impianto, ubicato nella provincia di Piacenza, “<corsivo>non risulta pianificato, né pianificabile in tale provincia, in quanto la stessa ricade nell’area di coordinamento definita dall’Accordo UHF Italia-Svizzera e in quest’area, ai sensi dello stesso Accordo, il canale 31 UHF risulta assegnato all’Amministrazione Svizzera</corsivo>”; b) “<corsivo>l’impianto in questione risulta trovarsi ad oltre 80 Km dal confine del bacino pianificato per la provincia di Brescia</corsivo>” e, come evidenziato anche dall’Agcom nel parere allegato alla memoria difensiva del Ministero, “<corsivo>tale ubicazione </corsivo>(…) <corsivo>si traduce inevitabilmente nell’estensione del bacino di servizio effettivo rispetto a quello pianificato, estensione che in questo caso risulterebbe molto rilevante andando a comprendere, oltre all’unica provincia inclusa nel bacino pianificato (Brescia), molte altre province della Lombardia e dell’Emilia Romagna</corsivo>”, oltre a determinare “<corsivo>la riduzione dell’area coperta nella provincia di interesse</corsivo>”, affermazione, quest’ultima, suffragata dagli accertamenti tecnici compiuti dal Ministero a mezzo della Fondazione Ugo Bordoni (cfr. comunicazione di avvio del procedimento);</h:div><h:div>Rilevato che, ad avviso della ricorrente, il provvedimento sarebbe illegittimo, in sintesi, per le seguenti ragioni:</h:div><h:div>- l’art. 1, comma 1030, l. n. 205/17 (legge di bilancio per il 2018), in forza del quale “<corsivo>Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate</corsivo>”, dovrebbe interpretarsi nel senso che il “piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre” (PNAF) non può precludere l’attribuzione (ovvero, per converso, non può consentire la sottrazione) agli operatori nazionali delle frequenze che, diversamente, non risultano ricomprese nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero con le corrispondenti Autorità degli Stati confinanti, indipendentemente dall’ubicazione degli impianti;</h:div><h:div>- segnala, in proposito, la ricorrente che la provincia di Brescia sarebbe esclusa da qualsivoglia accordo di coordinamento tra l’Italia e la Svizzera;</h:div><h:div>- eventuali problemi interferenziali dovrebbero essere risolti per altra via, in particolare, mediante la corretta configurazione dei PDV (punti di verifica), la quale assicura il rispetto dei vincoli radioelettrici, questione che, in ogni caso, ferma la non incidenza sull’attribuzione come tale del diritto d’uso, non verrebbe in rilievo nel caso di specie, giacché non oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione;</h:div><h:div>- gli stessi atti di regolazione adottati dall’Agcom specificherebbero che gli operatori assegnatari possono, rispettando i vincoli di coordinamento internazionale e nazionale, utilizzare la “configurazione di emissione” (<corsivo>rectius</corsivo>: ubicazione dell’impianto, anche collocato al di fuori del bacino d’utenza) più adatta al servizio che intendono svolgere (c.d. principio di equivalenza), nel rispetto del principio di uso efficiente della risorsa spettrale, purché vengano rispettati esclusivamente gli obblighi di servizio assunti e i vincoli evidenziati;</h:div><h:div>- conseguentemente, il Ministero avrebbe introdotto un limite, ritenuto tale da giustificare la revoca parziale, non previsto dalla normativa di settore, esercitando, peraltro, un potere (quello di revoca) che dovrebbe essere più opportunamente riqualificato come di autoannullamento e assoggettato ai relativi limiti di legge, atteso che la spettanza della frequenza alla Svizzera (negata dalla ricorrente) si traduce, nella sostanza, in una ragione di illegittimità originaria del provvedimento di assegnazione;</h:div><h:div>- peraltro, la situazione denunciata dall’amministrazione non rientrerebbe tra le ipotesi di revoca previste dall’art. 11, commi 5 e 6, del bando per l’assegnazione;</h:div><h:div>Rilevato, altresì, che:</h:div><h:div>- la ricorrente, unitamente all’azione di annullamento, ha proposto domanda di risarcimento del danno ovvero, in subordine, per il caso di legittimità della revoca, di corresponsione dell’indennizzo <corsivo>ex </corsivo>art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo>, l. n. 241/90;</h:div><h:div>- con motivi aggiunti depositati in data 16 ottobre 2023, la ricorrente ha impugnato, deducendone illegittimità derivata, l’ordine di spegnimento dell’impianto adottato dal Ministero in via consequenziale in data 12 ottobre 2023;</h:div><h:div>- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, concludendo per il rigetto del ricorso;</h:div><h:div>- all’udienza pubblica del 18 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione;</h:div><h:div>Ritenuto che:</h:div><h:div>- il ricorso non sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono;</h:div><h:div>- ferma l’indubbia correttezza della ricostruzione giuridica operata dalla ricorrente in ordine alla relazione biunivoca tra atti di pianificazione e procedure selettive per l’attribuzione dei diritti d’uso, gli atti adottati dal Ministero sono chiaramente plurimotivati;</h:div><h:div>- dunque, in disparte la controversa questione circa la ricomprensione della provincia di Brescia nell’accordo di coordinamento con la Svizzera, il Ministero (senza porre in discussione in modo assoluto la possibilità di installazione dell’impianto al di fuori del bacino di riferimento, come invece dedotto dalla società) ha attivato i propri poteri verifica e controllo, giacché ha rilevato come la configurazione tecnica dell’impianto messo in funzione dalla ricorrente abbia realizzato un’indebita estensione del diritto d’uso, per sua natura limitato nell’oggetto alla propagazione o irradiazione del segnale nella provincia (bacino d’utenza) di riferimento;</h:div><h:div>- del resto, che ciascun diritto d’uso sia intrinsecamente limitato nell’oggetto si desume (oltre che dalla connotazione territoriale dei bandi per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione, adottati in coerenza con il PNAF), dal contenuto tipico dello stesso provvedimento ampliativo (come quello depositato dalla ricorrente), ove è espressamente previsto che “<corsivo>l’operatore aggiudicatario della frequenza dovrà garantire la copertura della popolazione dichiarata nella propria domanda di partecipazione alla gara</corsivo>”;</h:div><h:div>- è evidente, allora, che, da un lato, la mancata copertura garantita costituisce inottemperanza agli obblighi assunti, dall’altro, l’esercizio del diritto oltre i limiti previsti rappresenta senz’altro un’attività non autorizzata, che giustifica l’intervento repressivo dell’autorità competente, peraltro, come nel caso di specie, non totalmente ablatorio ma limitato alla risoluzione delle criticità individuate con riferimento al solo impianto di Monte Penice;</h:div><h:div>- ciò è coerente, peraltro, con i sovraordinati vincoli dettati dalla c.d. direttiva autorizzazioni 2002/20/CE, in particolare, dall’art. 5, in forza del quale “<corsivo>i diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie</corsivo>” e non sono, dunque, suscettibili di appropriazione mediante estensione in via di fatto dei diritti già attribuiti con procedura ad evidenza pubblica;</h:div><h:div>- diversamente, come ritenuto dall’Agcom nel parere depositato dall’amministrazione, si determinerebbero “<corsivo>gravi criticità di ordine concorrenziale e di legittimità delle procedure di gara</corsivo>” e “<corsivo>L’equivalenza del bacino di servizio effettivo con quello assegnato/pianificato è pertanto un requisito che va salvaguardato, al pari del rispetto dei sopracitati vincoli radioelettrici</corsivo>”;</h:div><h:div>- ne deriva, al di là del <corsivo>nomen juris</corsivo> utilizzato, la corretta qualificazione del potere esercitato dall’amministrazione come sanzionatorio del mancato rispetto dei summenzionati vincoli, a norma degli artt. 30, d.lgs. n. 259/03 e 68, d.lgs. n. 208/21, estraneo agli istituti della revoca e dell’annullamento d’ufficio di cui alla l. n. 241/90;</h:div><h:div>- ne consegue il rigetto della domanda di condanna dell’amministrazione (<corsivo>rectius</corsivo>: accertamento della spettanza) all’indennizzo <corsivo>ex </corsivo>art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo> della predetta legge; </h:div><h:div>Ritenuto, conclusivamente, che;</h:div><h:div>- il ricorso deve essere respinto;</h:div><h:div>- le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità delle questioni dedotte;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Valerio Bello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>