<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230930420230712113818668" id="20230930420230712113818668" modello="4" modifica="12/07/2023 16:16:26" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="09304"/><fascicolo anno="2023" n="11678"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230930420230712113818668.xml</file><wordfile>20230930420230712113818668.docm</wordfile><ricorso NRG="202309304">202309304\202309304.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\605 Francesco Arzillo\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco arzillo</firma><data>12/07/2023 15:55:48</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Mercone</firma><data>12/07/2023 11:42:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Referendario</h:div><h:div>Giovanni Mercone,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>PER L'ANNULLAMENTO</h:div><h:div>PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE</h:div><h:div>- del Provvedimento di esclusione emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – protocollo n. -OMISSIS-, notificato il 18.04.2023, avente ad oggetto l'esclusione della domanda dalla procedura selettiva comparativa di incarichi per n. 20 esperti a supporto degli interventi previsti nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2021-2027) azione “Capacity Building”, qualificazione e rafforzamento degli UUPP nell'ambito del sostegno operativo dell'obiettivo specifico 2 “Migrazione legale ed integrazione” per il potenziamento degli Uffici di cittadinanza;</h:div><h:div>- del Bando pubblicato in data 08.02.2023, dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarichi per n. 20 esperti a supporto degli interventi previsti nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2021-2027) azione “Capacity Building”, qualificazione e rafforzamento degli UUPP nell'ambito del sostegno operativo dell'obiettivo specifico 2 Migrazione legale ed integrazione CUP F89B2200041006;</h:div><h:div>- del verbale della riunione del 3.04.2023 ore 11,00 della Commissione Tecnica per la Valutazione delle Candidature, prot. 0002645;</h:div><h:div>- del verbale della riunione del 5.04.2023 ore 12,30 della Commissione Tecnica per la Valutazione delle Candidature, prot. 0002788;</h:div><h:div>- verbale della riunione del 17.04.2023 ore 11.00 della Commissione Tecnica per la Valutazione delle Candidature, prot. 0002996;</h:div><h:div>- degli atti, documenti e verbali, nessuno escluso, redatti dalla Commissione sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di esclusione;</h:div><h:div>- del Regolamento UE n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 recante tra le altre anche le disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2021-2027</h:div><h:div>- della Decisione C(2022)8754 della Commissione Europea</h:div><h:div>- del D.L 4 Ottobre 2018 n. 113 c.d. Decreto Sicurezza</h:div><h:div>- del Progetto a valere sul FAMI 2021/2027 denominato “Potenziamento degli uffici di cittadinanza del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione coinvolti nella gestione del procedimento di conferimento dello status, quale fase conclusiva del processo di integrazione degli stranieri;</h:div><h:div>- della Nota dell'Autorità di Gestione prot. n. 5957 del 5.08.2022;</h:div><h:div>- della Nota dell'Autorità di Gestione prot. n. 8571 del 22.12.2022;</h:div><h:div>- del Regolamento UE n. 1147/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2021-2027</h:div><h:div>- della graduatoria finale;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con ampia riserva di motivi aggiunti nei termini di legge.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9304 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mangazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Il 18.4.2023 veniva notificato al ricorrente il provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 5 del bando dalla procedura selettiva comparativa di incarichi per n. 20 esperti a supporto degli interventi previsti nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2021-2027) azione “<corsivo>Capacity Building</corsivo>”, qualificazione e rafforzamento degli UUPP nell’ambito del sostegno operativo dell’obiettivo specifico 2 “Migrazione legale ed integrazione” per il potenziamento degli Uffici di cittadinanza. </h:div><h:div>In sintesi, l’atto veniva motivato dal fatto che il ricorrente non è titolare di una laurea ricompresa tra quelle di cui all’art. 2.1 lett. i) del bando e dalla circostanza che ha utilizzato un indirizzo pec non personale in violazione dell’art. 4.1 del bando.  </h:div><h:div>Avverso il provvedimento menzionato è stato proposto ricorso per i seguenti motivi.</h:div><h:div>Innanzitutto, sarebbero stati violati gli artt. 4.1 e 5 del bando, poiché l’utilizzo di una pec non personale non può determinare l’esclusione (in merito, nel ricorso si citano due recenti sentenze del TAR Calabria, sede Catanzaro, sez. II, n. 206/2023, e del TAR Campania, sede Napoli, sez. II, 2463/2020).</h:div><h:div>Inoltre, vi sarebbe stata una falsa applicazione degli artt. 2.1 lett. e) e 5 del bando, poiché il corso di laurea in sociologia (LM-88), previsto dal bando, include lo studio delle Scienze Umane, tra cui l’antropologia, laurea quest’ultima di cui è in possesso il ricorrente; dunque, poiché nel bando si fa riferimento a titoli “<corsivo>equipollenti o equiparati</corsivo>”, l’opera interpretativa della Commissione si sarebbe posta in conflitto con i principi di <corsivo>par condicio </corsivo>e di massima partecipazione stante che, in presenza di requisiti di partecipazione non sufficientemente chiari, si sarebbe dovuta privilegiare un’esegesi estensiva della <corsivo>lex specialis</corsivo>; peraltro, a conferma della stretta connessione tra le due branche è stata prodotta anche una relazione epistemologica a firma del Prof. Alessandro Pennessi, dell’Università Antonianum di Roma per il quale “<corsivo>la Sociologia è considerata come una suddivisione dell’Antropologia; attualmente, rivendicano lo stesso oggetto di studio …; questa situazione può portare a confusione, è quindi necessario sottolineare la specificità di ciascuno di essi e mostrare ciò che hanno in comune; infatti, l’antropologia è definita come la scienza dell’uomo mentre la sociologia è presentata come la scienza della società; se si ammette che l’uomo esiste solo nella società, allora antropologia e sociologia perseguono lo stesso obiettivo, in particolare lo studio delle opere sociali e culturali, o meccaniche e organiche, di cui l’uomo è all’origine</corsivo>”.</h:div><h:div>Il ricorso, oltre ad essere irricevibile (poiché si sarebbe dovuto immediatamente impugnare già la graduatoria dopo la pubblicazione del 12.4.2023; al riguardo, per ragioni di sintesi, ci si riporta a quanto ampiamente dedotto da parte resistente nella memoria depositata in atti, p. 7, 8 e 9), è infondato.</h:div><h:div>Priva di pregio è la seconda delle doglianze.</h:div><h:div>Al riguardo, deve evidenziarsi che il ricorrente ha allegato un certificato/diploma “de Maitrise” rilasciato dall’Università di Yaoundè e un “attestato di comparabilità” rilasciato dall’istituto CIMEA (pagine 34 e 35 degli allegati alla domanda).</h:div><h:div>Tuttavia, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001, i possessori di un titolo di studio estero di qualsiasi livello possono partecipare a concorsi e avvisi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane solo tramite una procedura di riconoscimento del titolo richiesto dall’avviso. La procedura, prevista dalla stessa legge, ha lo scopo di valutare l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, senza che venga rilasciato un titolo italiano (c.d. equipollenza). L’ente responsabile deputato a tale procedura è il MIUR e/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento tale Funzione Pubblica - UOLP - Servizio per le assunzioni e la mobilità, come indicato dall’art. 2 del bando.</h:div><h:div>Inoltre, al di là della mancata attivazione della predetta procedura amministrativa, c’è anche da considerare che sul sito web del MIUR, area Università, sezione “Equipollenze ed equiparazioni” tra titoli accademici italiani, sono pubblicati tutti i diversi riferimenti normativi che stabiliscono, per l’accesso ai pubblici concorsi, le equipollenze tra Lauree di Vecchio Ordinamento e le equiparazioni tra le Lauree di Vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali. Orbene, consultando le tabelle allegate, alla laurea di sociologia è stata ritenuta equipollente soltanto quella di “scienza della comunicazione” (cfr. Decreto Interministeriale 21.12.1998 pubblicato in G.U. del 30 gennaio 1999, n. 24). Mentre, quanto alle equiparazioni, alla laurea in sociologia è equiparata soltanto quella di “scienze politiche”.</h:div><h:div>Né, infine, gli altri titoli allegati alla domanda del ricorrente valevano ai fini dell’ammissione della domanda.</h:div><h:div>Dunque, la seconda censura è infondata.</h:div><h:div>In effetti, stante la chiarezza del bando (pure alla luce di quanto specificato dal sito del MIUR), si sarebbe dovuto al più impugnare immediatamente lo stesso ma non lo si è fatto (per un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, in materia di impugnazione di bandi di gara e di concorso, vale il principio secondo il quale “<corsivo>l’onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso di contestazione di clausole escludenti, cioè di clausole riguardanti requisiti di partecipazione, le quali sono ex se ostative alla partecipazione dell’interessato</corsivo>”; cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 3656/2022 ed altre). Si rammenti che il bando è stato pubblicato l’8.2.2023 e che il ricorso è stato notificato in data 16.6.2023.</h:div><h:div>La testé ritenuta legittimità del provvedimento è in grado <corsivo>ex se </corsivo>di assicurare all’atto un adeguato sostrato motivazionale, consentendo al Collegio di prescindere dallo scrutinio dell’ulteriore motivo relativo al mancato uso da parte del ricorrente di un indirizzo di posta elettronica certificata personale.</h:div><h:div>L’atto gravato è strutturalmente un provvedimento plurimotivato cosicché è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).</h:div><h:div>Nel caso in esame, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’esclusione l’assenza per il ricorrente di uno dei titoli richiesti dal bando.</h:div><h:div>Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato nei termini di cui sopra.</h:div><h:div>Si ritiene sussistano motivi per compensare le spese.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed il controinteressato.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Mercone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>