<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230924020231024131200680" descrizione="" gruppo="20230924020231024131200680" modifica="24/10/2023 13:31:52" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Gestim S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="09240"/><fascicolo anno="2023" n="15819"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230924020231024131200680.xml</file><wordfile>20230924020231024131200680.docm</wordfile><ricorso NRG="202309240">202309240\202309240.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\641 Pietro Morabito\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Licheri</firma><data>24/10/2023 13:31:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previo accertamento dell'obbligo di provvedere, del silenzio - inadempimento, serbato dalle suddette Amministrazioni in relazione all'istanza, formulata via pec in data 21 aprile 2023, protocollata dal Municipio XIV al n. CT/2023/0052322 del 24 aprile 2023 - poi oggetto di sollecito con successive e-mail del 25 maggio 2023 - con la quale le Società odierne ricorrenti hanno chiesto alle Amministrazioni resistenti di: i) accertare il carattere abusivo dell'intervento edilizio posto in essere da Immobiliare Villa Miani 90 S.r.l., controinteressata, adottando ogni misura diretta a ripristinare l'originario stato dei luoghi, ii) consentire alle stesse l'accesso, ai sensi degli artt. 22 e s.s., L. n. 241/1990, a copia di tutti i titoli autorizzativi eventualmente rilasciati a favore di Immobiliare Villa Miani per la realizzazione del suddetto intervento ed iii) attivare i poteri di verifica e controllo, ai sensi dell'art. 19, co. 6 ter, II periodo, L. n. 241/1990, qualora le opere edilizie in contestazione fossero state realizzate sulla base di un titolo edilizio quale una SCIA o una DIA; e per la conseguente condanna, anche ai sensi dell'art. 34, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti a dare riscontro all'istanza formulata via pec in data 21 aprile 2023 dalle Società ricorrenti, poi oggetto di sollecito in data 25 maggio 2023, previo svolgimento di un'adeguata istruttoria sui dati e sui fatti oggetto della suddetta istanza;</h:div><h:div>con richiesta di nomina del commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e, c.p.a. o, comunque, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., già con la sentenza conclusiva del giudizio;</h:div><h:div>della Nota del Municipio XIV di Roma Capitale, Direzione Tecnica Edilizia Privata, in data 29 maggio 2023, prot. CT n. 0071336/2023, trasmessa a mezzo pec il 05.06.2023, di parziale (e insufficiente) riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dalle ricorrenti con pec 21 aprile 2023.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9240 del 2023, proposto da </h:div><h:div>“<corsivo>Gestim</corsivo>” S.r.l. e “<corsivo>Hilton Italiana</corsivo>” S.r.l., in persona del rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Grisostomi Travaglini e Luigi Mori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>“<corsivo>Roma Natura</corsivo>”, Ente regionale per la gestione del sistema delle aree naturali protette nel comune di Roma, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>“<corsivo>Immobiliare Villa Miani 90</corsivo>” S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia ed Andrea Scardamaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; </h:div><h:div>Regione Lazio, non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di “<corsivo>Immobiliare Villa Miani 90</corsivo>” S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 116 e 117 c.p.a., le ricorrenti esponevano quanto segue.</h:div><h:div>Esse sono, rispettivamente, proprietaria e gestore del noto albergo “<corsivo>Rome Cavalieri, Waldorf Astoria</corsivo>”, nelle cui immediate adiacenze (confine sud-est) vi è il lotto di terreno di proprietà della controinteressata (distinto in catasto terreni alla sez. A, fg. 369, p.lla 1) –collocato all’interno della riserva naturale di Monte Mario – in cui, a parere delle esponenti, sarebbe stata realizzata, nel corso degli anni, un’attività di trasformazione edilizia consistente in “<corsivo>disboscamento, costruzione ex novo, e allargamento di un’area, prima totalmente alberata e nella realizzazione di un grande parcheggio per autovetture, in palese violazione dei vincoli di legge posti a tutela della predetta Riserva Natural</corsivo>e<corsivo>”</corsivo>.</h:div><h:div>Proseguivano le ricorrenti rappresentando che, con nota del 21.4.2023, avevano richiesto a Roma Capitale, alla Regione Lazio e all’Ente Roma Natura:</h:div><h:div>- di esercitare i poteri di controllo dell’attività edilizia conferiti dall’art. 27, d.P.R. n. 380/2001 “<corsivo>al fine di accertare l’illegittimità degli interventi compiuti da Villa Miani 90 s.r.l. nel terreno censito al N.C.T. del comune di Roma al foglio 369, particella 1, e di adottare ogni misura diretta a ripristinare lo status quo ante, anche previo eventuale ritiro in autotutela da parte di Roma Natura del nulla osta 25 luglio 2007, prot. n. 4936</corsivo>”;</h:div><h:div>- di porre in essere l’attività di verifica e controllo sugli interventi edilizi svolti in base a SCIA o a DIA ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, l.n. 241/1990, sempre che la cennata attività sia stata compiuta in forza di tali tipologie di titoli abilitativi;</h:div><h:div>- di consentire l’accesso, ai sensi della legge n. 241/199, “<corsivo>a tutti i titoli autorizzativi eventualmente rilasciati a favore di Immobiliare Villa Miani 90 s.r.l. in merito alle opere edilizie realizzate nel terreno censito al N.C.T. del comune di Roma al fohlio 369, particella 1</corsivo>”.</h:div><h:div>In riscontro a detta istanza:</h:div><h:div>- la Regione Lazio informava di non aver rinvenuto nei propri sistemi informatizzati alcun parere, istanza o provvedimento riferiti nello specifico a quanto richiesto;</h:div><h:div>- l’Ente Roma Natura non faceva pervenire alcun riscontro;</h:div><h:div>- il Municipio XIV di Roma Capitale comunicava, con nota del 29.5.2023, l’impossibilità di evadere l’istanza formulata in quanto i dati in essa indicati (e, in particolare, i dati catastali relativi all’immobile di proprietà della controinteressata), non sarebbero stati sufficienti per rinvenire la pratica edilizia in questione nell’archivio municipale.</h:div><h:div>Contro il contegno inerte manifestato dalle amministrazioni evocate in giudizio, le ricorrenti proponevano l’odierno gravame, anche al fine di conseguire l’accesso alla documentazione richiesta.</h:div><h:div>Premessa la sussistenza, in proprio favore, delle condizioni dell’azione previste dall’ordinamento processuale amministrativo (rinvenibili nella vicinanza dei due immobili, posti su fondi adiacenti, e per il pregiudizio che le opere eseguite dalla controinteressata avrebbero determinato a danno del proprio bene, pregiudizio consistente, oltre che nell’aggravio urbanistico derivante dalla trasformazione di uno spazio alberato in un parcheggio sviluppantesi per oltre 1.200 mq., anche nell’instabilità della recinzione posta al confine tra i due lotti, derivante dalla rimozione della parte di terra a valle di tale recinzione che seguiva il naturale declivio del terreno, nella ridotta riservatezza e sicurezza degli ospiti, a causa del taglio della vegetazione circostante, e nell’impoverimento della veduta goduta dall’albergo, che prima affacciava su un parco mentre ora avrebbe di fronte un parcheggio), in punto di diritto esse esponevano quanto segue.</h:div><h:div>Il terreno su cui sono state realizzate le opere in questione sarebbe soggetto a vincolo paesaggistico sia ai sensi del P.T.P.R. approvato con delibera C.R. n. 5/2021 (vincolo che importerebbe la qualifica di ‘paesaggio naturale’ dell’area in questione e la sostanziale impossibilità di effettuare opere edilizie che ne compromettano l’integrità, con l’esplicito divieto di realizzare parcheggi), sia ai sensi dell’art. 134, comma 1, d.l.gs. n. 42/2004 (sia <corsivo>sub </corsivo>lett. <corsivo>a</corsivo>), in quanto località con valore estetico tradizionale e bellezza panoramica, sia <corsivo>sub </corsivo>lett. <corsivo>b</corsivo>), in quanto area boscata protetta), sia, infine, ai sensi della L.R. n. 29/1997 di approvazione del Piano della riserva naturale di Monte Mario, le cui NTA. All’art. 23, comma 2, includerebbero l’area in questione nella zona C di protezione il cui comma 2 prevede che <corsivo>“…l’azione di tutela è volta ad annullare o mitigare gli impatti delle attività umane sugli ecosistemi e sul paesaggio, preservando la vegetazione e la fauna di particolare interesse naturalistico…</corsivo>”.</h:div><h:div>A parere delle ricorrenti, in spregio a tali vincoli, a partire da epoca successiva al 2004 la proprietà dell’area in questione avrebbe intrapreso un’opera di progressiva riduzione della vegetazione presente <corsivo>in situ</corsivo> asseritamente autorizzata in base, a quanto da essa appreso, ad un nulla osta dell’Ente Roma Natura del 25.7.2007 avente, però, ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria di una zona a parcheggio presente vicino la Villa e non a ridosso del confine con l’albergo posseduto dalle ricorrenti.</h:div><h:div>In definitiva, quindi, le esponenti, allegata l’esecuzione di lavori edilizi sul fondo contiguo e dedotto il pregiudizio derivante dagli stessi, concludevano per l’illegittimità dell’inerzia serbata dalle amministrazioni evocate in giudizio in ordine all’obbligo di esercitare, ai sensi dell’art. 27, d.P.R. n. 380/2001, i poteri di vigilanza edilizia ad essi attribuiti dall’ordinamento sollecitati con la nota del 21.4.2023, successivamente sollecitata il 25.5.2023, nonché i poteri di verifica e controllo sui titoli edilizi taciti previsti dall’art. 19, l. n. 241/1990.</h:div><h:div>Inoltre, esse lamentavano l’illegittimità della nota del 29.5.2023 di riscontro all’istanza di accesso agli atti inviata da Roma Capitale, ritenendola affetta da insufficiente motivazione.</h:div><h:div>Il diniego all’accesso, infatti, sarebbe stato opposto da Roma Capitale in difetto dei dati necessari per reperire nei propri archivi la pratica edilizia richiesta, non recando l’istanza indicazione dei numeri di protocollo e degli oggetti della medesima.</h:div><h:div>Obiettavano tuttavia le ricorrenti che tali dati non rientravano nella propria disponibilità, essendo l’accesso richiesto finalizzato, tra l’altro, anche a conoscere gli estremi identificativi della suddetta pratica, ove esistente.</h:div><h:div>Infine, esse si dolevano del rigetto tacito dell’istanza di accesso serbato da Roma Natura, ritenendolo contrario a diritto.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio Roma Capitale depositando documentazione a cura degli uffici.</h:div><h:div>Si costituiva anche la società controinteressata mediante il versamento agli atti di causa, anche da parte propria, di un compendio documentale.</h:div><h:div>Con memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a. – nel termine dimidiato di cui all’art. 87 – cod. cit. – Roma Capitale prendeva posizione sui motivi di ricorso rappresentando che:</h:div><h:div>- con nota del 5.6.2023, l’amministrazione capitolina aveva richiesto ai difensori della ricorrente ulteriori elementi utili alla ricerca di eventuali pratiche edilizie nell’archivio informatico;</h:div><h:div>- con sopralluoghi tenutisi il 7.6.2023 ed il 14.7.2023 (dei cui esiti veniva dato conto in relazione di servizio del 19.7.2023), personale del XIV gruppo di Polizia Locale capitolina accertava che l’area indicata nella segnalazione era stata oggetto di pulizia e potatura, senza che lo stato dei luoghi fosse mutato nel periodo di tempo intercorrente tra i due accessi;</h:div><h:div>- in data 19.6.2023 si teneva, su richiesta dell’amministrazione, un sopralluogo da parte dei guardiaparco dell’Ente Roma Natura, con la partecipazione di personale tecnico di quella struttura, per verificare la segnalazione della ricorrente del 24.4.2023 riguardante presunti movimenti terra e taglio della vegetazione non autorizzati. Detta attività non evidenziava lo svolgimento di lavori difformi da quanto previsto dal Nulla Osta preesistente rilasciato dall’Ente Roma Natura con prot. n. 4936 del 25.7.2007, consentendo altresì di appurare che non erano stati effettuati tagli alla vegetazione arborea all’infuori di potature di ordinaria manutenzione.</h:div><h:div>In punto di diritto, poi, eccepiva Roma Capitale l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e l’improcedibilità, ovvero infondatezza, dello stesso quanto agli addebiti di inerzia mossi dalle ricorrenti sia sotto il profilo dell’attivazione dei poteri di verifica e controllo sollecitati sia sotto il profilo del mancato accesso ai documenti amministrativi richiesti, insistendo nel ritenere gli elementi indicati dalle ricorrenti nella propria istanza insufficienti a fornire riscontro alla domanda.</h:div><h:div>Anche la società controinteressata depositava memoria <corsivo>ex </corsivo>art. 73 c.p.a. con la quale, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità del ricorso proposto da controparte, soffermandosi, poi, nel merito delle contestazioni mosse <corsivo>ex adverso</corsivo>, ritenendole infondate.</h:div><h:div>Parte ricorrente e parte controinteressata depositavano ulteriori repliche.</h:div><h:div>Infine, all’udienza camerale del 4.10.2023, dopo l’opposizione espressa da parte ricorrente alla valutazione della documentazione fotografica annessa alla memoria di replica della controinteressata, la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Viene all’esame del Collegio un gravame con il quale risultano proposte, cumulativamente, due domande soggette entrambe al rito c.d. ‘camerale’ disciplinato dall’art. 87 c.p.a. e, più nel dettaglio:</h:div><h:div>- un’azione di annullamento del silenzio-diniego dell’accesso documentale richiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, dalle ricorrenti a Roma Natura, nonché di annullamento della nota del 29.5.2023 (notificata via PEC al difensore delle ricorrenti il 5.6.2023) emessa da Roma Capitale, Municipio XIV, in riscontro alla richiesta di accesso prot. n. 52322-2023;</h:div><h:div>- un’azione, proposta ai sensi degli artt. 31, commi 1, 2 e 3 e 117 c.p.a., per far accertare il silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni resistenti in ordine all’istanza del 21.4.2023 avanzata dalle società ricorrenti affinché esse:</h:div><h:div>1. attivassero i poteri di vigilanza sull’attività edilizia svolta dalla controinteressata attribuitigli dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001;</h:div><h:div>2. constatassero e sanzionassero gli interventi edilizi asseritamente svolti in assenza di titolo;</h:div><h:div>3. per il caso in cui essi fossero assistiti da DIA o SCIA, attivassero i poteri repressivi ed inibitori previsti dall’art. 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.</h:div><h:div>In proposito, non sussistendo ostacoli alla trattazione e decisione congiunta delle domande cumulativamente proposte con il presente gravame, ritiene il Collegio di dover esaminare dapprima i rilievi mossi, ai sensi degli artt. 25 l. n. 241/1990 e 116 c.p.a., nei confronti del contegno omissivo e del sostanziale diniego opposto da Roma Natura e da Roma Capitale nei confronti dell’istanza di accesso agli atti avanzata dalla parte ricorrente con la nota del 21.4.2023, trattando separatamente le posizioni delle due amministrazioni evocate in giudizio.</h:div><h:div>Quanto al silenzio-diniego manifestato da Roma Natura sull’istanza in parola, esso va senz’altro dichiarato illegittimo.</h:div><h:div>Al riguardo, è indiscutibile che parte ricorrente, proprietaria di un complesso alberghiero ubicato sul fondo attiguo a quello ove avrebbero avuto luogo i lamentati interventi di trasformazione edilizia, sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. <corsivo>b</corsivo>) della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ad ottenere l’accesso ai titoli eventualmente esistenti ed abilitativi all’effettuazione dell’intervento in questione essendo a tal fine sufficiente, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il requisito della <corsivo>vicinitas</corsivo>, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con l'edificio o con il terreno (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, n. 1160 del 16.7.2022; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II-bis, n. 262 dell’11.1.2018).</h:div><h:div>Il Collegio non ignora come, secondo differente opzione esegetica, in tema di accesso agli atti per la verifica della legittimità dei titoli edilizi, il requisito della <corsivo>vicinitas</corsivo> consiste non soltanto nella prospettiva fattuale dello stabile collegamento tra la situazione attiva facente capo all'istante e la zona interessata dall'intervento, ma anche nella esplicitazione, di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva (cfr. T.A.R. Puglia – Bari, sez. I, n. 789 del 30.5.2020), indirizzo questo che potrebbe trarre ulteriore linfa anche dai principi enucleati, in materia di legittimazione ed interesse a ricorrere avverso titoli edilizi, dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 9.12.2021.</h:div><h:div>Tuttavia, preme rilevare che, nel presente caso, non solo non si pone il quesito attinente la legittimazione e l’interesse di parte ricorrente ad impugnare un titolo edilizio (posto che viene in rilievo, piuttosto, l’interesse della medesima ad avere accesso ad eventuali titoli abilitativi l’intervento compiuto dalla controinteressata), ma in ogni caso quest’ultima, nei propri scritti difensivi, pare aver compiutamente descritto l’interesse che la muove alla conoscenza di siffatti titoli, interesse evidentemente rivolto a predisporre, nel miglior modo possibile, eventuali azioni giurisdizionali da promuovere per far dedurre l’illegittimità dei titoli in questione.</h:div><h:div>Pertanto, il ricorso avverso il diniego di accesso agli atti richiesti con la nota del 21.4.2023 deve trovare pieno accoglimento con riguardo a Roma Natura, verso la quale si impone, quindi, l’adozione di una pronuncia di condanna a fornire esplicito riscontro all’istanza di accesso agli atti sopra citata, esibendo e rilasciando copia dei nulla osta eventualmente concessi per le attività edilizie, svolte sul fondo di proprietà della controinteressata, corrispondenti a quelle rappresentate nella domanda di accesso avanzata dalla ricorrente.</h:div><h:div>Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alla domanda di annullamento della nota di riscontro del 29.5.2023 del Municipio XIV di Roma Capitale (pervenuta alla ricorrente il 5.6.2023), tenuto conto che, in materia di accesso agli atti amministrativi, non può pretendersi che chi esercita il diritto di accesso a titoli edilizi indichi data e numero dell'atto ovvero della pratica edilizia, giacché costui, per definizione, non ha conoscenza ovvero ha una limitata conoscenza di quanto richiede all'amministrazione di rendere noto (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV. n. 876 del 7.2.2023).</h:div><h:div>Pertanto, in accoglimento del ricorso promosso avverso il diniego di accesso opposto da Roma Natura e da Roma Capitale, esso va accolto, con conseguente annullamento degli atti di rifiuto opposti tacitamente, nel caso di Roma Natura, e con nota di riscontro del 29.5.2023, da Roma Capitale, e, ancora condanna di entrambe le amministrazioni ad esibire, e rilasciare copia, di tutti i titoli autorizzativi eventualmente emessi in favore di Immobiliare Villa Miani 90 s.r.l. nei limiti di quanto richiesto dalla ricorrente con l’istanza del 21.4.2023 (e, quindi, riguardo le opere edilizie realizzate da quella nel terreno censito al N.C.T. del comune di Roma, foglio 369, p.lla 1, per le ragioni illustrate nell’istanza da ultimo menzionata).</h:div><h:div>Andando al capo di ricorso concernente la domanda di accertamento dell’obbligo delle amministrazioni resistenti di provvedere in ordine alla domanda volta a sollecitare l’attivazione dei poteri di vigilanza sull’attività edilizia e di repressione di eventuali abusi compiuti dalla controinteressata, se del caso previo esercizio dei poteri inibitori e repressivi degli effetti prodotti da titoli abilitativi taciti i.e. DIA o SCIA presentati dalla stessa, esso non può trovare fondamento.</h:div><h:div>Giova rilevare, infatti, che con nota del 13.9.2023 indirizzata all’avvocatura dell’ente e, per conoscenza, all’Ente Roma Natura e al Gruppo XIV di Polizia Locale di Roma Capitale, la direzione tecnica del Municipio XIV, premesso l’esame delle relazioni trasmesse dagli agenti accertatori di P.L. (a partire da quella relativa al sopralluogo del 7.6.2023, nel corso del quale i medesimi avevano rilevato solo opere “<corsivo>di pulizia probabilmente dello strato di terra presente e lavori di potatura della vegetazione posta lungo il perimetro</corsivo>”, per poi concludere, durante il successivo sopralluogo del 14.7.2023, che non si rilevava “<corsivo>uno stato dei luoghi dissimile da quello rilevato nel sopralluogo del 07/06/2023</corsivo>”), nonché la relazione dei guardiaparco dell’Ente Roma Natura a seguito del sopralluogo del 19.6.2023 (che si concludeva con l’accertamento che lo stato dei luoghi non lasciava intuire l’effettuazione di lavori “<corsivo>difformi da quanto previsto al Nulla Osta preesistente rilasciato dall’Ente Roma Natura con prot. n. 4936 del 25/07/2007 riguardante la manutenzione straordinaria dell’area a parcheggio con la sostituzione dello strato presente con pavimentazione naturale. Non si riscontravano inoltre tagli alla vegetazione arborea al di fuori di potature di ordinaria manutenzione</corsivo>”) così concludeva in ordine al sollecitato esercizio dei poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia posta in essere dall’odierna controinteressata: “<corsivo>dall’esame e verifica delle relazioni suddette, si comunica che la tipologia accertata dei lavori realizzati si configura come attività di edilizia libera e quindi non soggetta a presentazione di titolo edilizio</corsivo>” mentre, per quel che concerne l’eventuale riesame di titoli edilizi formatisi tacitamente, quell’ufficio municipale riteneva che “<corsivo>Di conseguenza non è stato possibile procedere con il riesame del titolo edilizio ed applicare eventuali azioni repressive, come previsto dall’art.19, comma 6 ter, II periodo L241/90 per insufficienza di presupposti</corsivo>”.</h:div><h:div>La nota citata, quindi, fornisce un riscontro pieno e definitivo alla richiesta, formulata da parte ricorrente con la propria nota del 21.4.2023:</h:div><h:div>- di attivare il potere di vigilanza conferito dall’art. 27, d.P.R. n. 380/2001 all’amministrazione locale avente ad oggetto l’attività edilizio-urbanistica svolta dalla società “<corsivo>Immobiliare Villa Miani 90</corsivo>” s.r.l. sul terreno censito al N.C.T. del comune di Roma al foglio 369, p.lla 1;</h:div><h:div>- di adottare ogni misura diretta a ripristinare lo <corsivo>status quo ante </corsivo>dei luoghi, conseguente all’accertamento dell’illegittimità dell’attività in questione;</h:div><h:div>- di esercitare l’esercizio dei poteri inibitori, repressivi e di riesame spettanti all’amministrazione locale per il caso in cui l’attività di cui trattasi fosse stata compiuta sulla scorta di titoli edilizi tacitamente formatisi.</h:div><h:div>Né in senso contrario potrebbe obiettarsi che la nota in questione – indirizzata all’avvocatura capitolina e non alla parte ricorrente, ancorché da essa conosciuta per mezzo del deposito in giudizio avvenuto, ad iniziativa della parte resistente, in data 14.9.2023 – abbia valore di mera relazione interna, di carattere endoprocedimentale, priva di qualsivoglia valore provvedimentale e inidonea, quindi, ad interrompere l’inerzia lamentata con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>A tal proposito, infatti, va osservato che la nota in questione, benché non indirizzandosi alle ricorrenti, non può non assumere per quest’ultime il carattere di un atto di arresto procedimentale immediatamente lesivo dei propri interessi giuridicamente rilevanti.</h:div><h:div>Nel caso di specie, a differenza dei precedenti invocati da parte ricorrente a nella replica del 22.9.2023, la nota di cui si discorre non presenta il carattere esclusivo della mera relazione interna trasmessa all’avvocatura dell’ente ai fini della difesa nel giudizio, ma costituisce l’atto con cui la direzione tecnica si è determinata, in modo definitivo, in ordine alla non illegittimità dell’intervento edilizio compiuto dalla controinteressata e contestato dalle ricorrenti e alla conseguente non necessarietà dell’esercizio di poteri repressivi e ripristinatori o del riesame in autotutela (o inibizione degli effetti) di titoli edilizi tacitamente assentiti, comunicando tale propria determinazione al Gruppo XIV di Polizia Locale, ossia all’organo istituzionalmente deputato ad eseguire materialmente i provvedimenti repressivi e inibitori che l’ufficio tecnico municipale avrebbe potuto (e dovuto) assumere in esito all’eventuale riscontro dell’illegittimità dell’attività edilizia compiuta dalla controinteressata.</h:div><h:div>In altri termini, ancorché le società ricorrenti non figurino tra i destinatari della predetta nota, è indiscutibile che con la medesima l’ufficio tecnico del Municipio XIV si sia definitivamente determinato in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività di vigilanza da essa stimolata e abbia manifestato all’esterno la propria decisione precludendo al competente Gruppo municipale di Polizia Locale il compimento di ulteriori interventi inerenti l’attività edilizia posta in essere dalla “<corsivo>Immobiliare Villa Miani 90</corsivo>” s.r.l. atteggiandosi, così, ad atto che:</h:div><h:div>- ha natura vincolata in quanto consegue necessariamente all’accertamento della conformità dell’attività edilizia posta in essere dalla controinteressata;</h:div><h:div>- determina il contenuto conclusivo del procedimento di verifica sollecitato dalle ricorrenti;</h:div><h:div>- comporta, per queste ultime, un arresto procedimentale con conseguente, immediata, lesività per la pretesa fatta valere da esse.</h:div><h:div>Conclusivamente, quindi, il contegno omissivo lamentato da parte ricorrente in ordine all’esercizio dei poteri di vigilanza stimolati con la nota del 21.4.2023 non sussiste e, pertanto, il relativo capo di ricorso va respinto.</h:div><h:div>La parziale, reciproca, soccombenza in ordine alle domande complessivamente azionate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- accoglie il capo di ricorso concernente il diniego di accesso agli atti oggetto della richiesta formulata dalle ricorrenti con nota del 21.4.2023 e, per l’effetto:</h:div><h:div>a) annulla il diniego tacito opposto ad essa da Roma Natura nonché la nota di Roma Capitale – Municipio XIV del 29.5.2023;</h:div><h:div>b) condanna Roma Natura e Roma Capitale a consentire l’accesso ai documenti richiesti dalle ricorrenti in data 21.4.2023;</h:div><h:div>- respinge, perché infondato, il capo di ricorso concernente l’accertamento dell’obbligo di Roma Capitale e di Roma Natura di provvedere in ordine all’esercizio dei poteri sollecitati con la nota di cui sopra;</h:div><h:div>- spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/10/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giuseppe Licheri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>