<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230886220230628075737451" descrizione="" gruppo="20230886220230628075737451" modifica="6/28/2023 9:36:51 AM" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="08862"/><fascicolo anno="2023" n="10938"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3Q:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230886220230628075737451.xml</file><wordfile>20230886220230628075737451.docm</wordfile><ricorso NRG="202308862">202308862\202308862.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\652 Maria Cristina Quiligotti\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Claudia Lattanzi</firma><data>28/06/2023 09:36:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente</h:div><h:div>Claudia Lattanzi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Silvia Piemonte,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa concessione di idonee misure cautelari,</h:div><h:div>- dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara avente ad oggetto &lt;&lt;l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della cabina elettrica dell'Istituto Superiore di Sanità&gt;&gt; in favore del RTI “CO.I.P. scarl-Eltel srl”, disposta dall'Istituto Superiore di Sanità sulla scorta del Decreto del Direttore dell'Ufficio Logistica, Progettazione e Manutenzione dell'Istituto Superiore di Sanità prot. n. 0018858 del 19.04.2023, comunicato con pec del 20.04.2023;</h:div><h:div>- dei verbali di gara con i quali la S.A. ha disposto l'ammissione del RTI “CO.I.P.-Eltel” alla gara ed alla successiva fase di apertura delle buste economiche;</h:div><h:div>- del verbale con il quale si è stilata la graduatoria definiva della gara a seguito dell'apertura delle buste economiche;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 0018093 del 14.04.2023 a firma del RUP, con la quale &lt;&lt;si propone l'aggiudicazione della procedura di gara in parola all'O.E., R.T.I COSTITUENDO (CO.I.P. S.C. A R.L. / ELTEL S.R.L). Ai sensi dell’art. 216, comma, 13 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, lo scrivente Rup, procederà alla verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alla procedura disciplinata dal Codice tramite, l'acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC (già Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici)&gt;&gt;;</h:div><h:div>- della Attestazione SOA n. 108966/31/00 rilasciata da Unisoa s.p.a. in data 28/10/2022 al Consorzio Coip scarl e presentata in gara;</h:div><h:div>- del Disciplinare amministrativo della gara, paragrafo 2.2, nei termini indicati nel ricorso;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti e verbali di gara, gli ulteriori atti e verbali anche istruttori (ancorché non conosciuti), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto;</h:div><h:div>nonché per la caducazione e/o per la dichiarazione di inefficacia</h:div><h:div>del contratto eventualmente stipulato, medio tempore, con il RTI aggiudicatario, odierno controinteressato;</h:div><h:div>nonché per la condanna</h:div><h:div>della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara in favore della ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8862 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Tecnocostruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Colella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Co.I.P. Consorzio Stabile S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Superiore di Sanità e di Co.I.P. Consorzio Stabile S.C. A R.L.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara avente ad oggetto </h:div><h:div>“<corsivo>l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della cabina elettrica dell’Istituto Superiore di Sanità</corsivo>” in favore del RTI “CO.I.P. scarl-Eltel srl, disposta dall’Istituto Superiore di Sanità.</h:div><h:div>Sostiene la ricorrente che il Consorzio COIP doveva essere escluso in quanto non in possesso requisito di partecipazione relativo alla categoria di lavori OG10 posto che non risulta esistere nel Casellario ANAC. Inoltre, proprio perché non in possesso del requisito suddetto, il Consorzio COIP non poteva essere invitato.</h:div><h:div>Si sono costituiti l’Istituto Superiore di Sanità e la controinteressata eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività e controdeducendo nel merito.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 27 giugno 2023, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è irricevibile per tardività.</h:div><h:div>La questione della esatta individuazione del termine di impugnazione dei provvedimenti in materia di affidamento dei contratti pubblici è stata, nelle sue linee di fondo, affrontata ed esaminata dalla decisione della Adunanza plenaria n. 12/2020, e sviluppata, poi, successiva elaborazione giurisprudenziale.</h:div><h:div>L’Adunanza plenaria, ha affermato i seguenti principi di diritto:</h:div><h:div>“<corsivo>a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel caso in esame, la censura dedotta dalla ricorrente era conoscibile già al momento dell’aggiudicazione, posto che la ricorrente poteva verificare il possesso, in capo alla controinteressata, dell’attestazione della categoria di lavori OG10 attraverso la verifica del portale di gara e attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle Imprese istituito presso l’ANAC.</h:div><h:div>Pertanto, poiché i motivi di ricorso non conseguono dalla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, il termine per l’impugnazione decorre dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>L’aggiudicazione è stata comunicata il 20 aprile 2023 mentre il ricorso è stato notificato il 5 giugno, quindi oltre il termine decadenziale di 30 giorni ex lege.</h:div><h:div>Infatti, come sopra specificato, non può ritenersi applicabile il termine di 45 giorni, identificato nella ricostruzione dell’Adunanza Plenaria sopra richiamata, qualora i motivi derivino dalla conoscenza di documenti acquisiti attraverso l’accesso.</h:div><h:div>Il ricorso è comunque infondato.</h:div><h:div>La controinteressata ha dimostrato di essere in possesso dell’attestazione SOA in questione sin dal 28 ottobre 2022, quindi in data antecedente alla delibera di indizione della gara in esame.</h:div><h:div>Vero è che l’attestazione non risultava sul portale ANAC, ma il mancato inserimento non comporta l’inefficacia dell’attestazione.</h:div><h:div>In particolare, per l’art. 86, comma 1, d.lgs. 50/2016 i <corsivo>“soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC</corsivo>”.</h:div><h:div>In sostanza, il possesso dell’attestazione SOA non acquista efficacia all’atto dell’inserimento sul portale ANAC ma all’atto del rilascio della relativa certificazione da parte dell’organismo accreditato che svolge “<corsivo>una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia nel rilascio di un’attestazione con valore di atto pubblico, sicché la loro attività configura un “esercizio privato di pubblica funzione” e le attestazioni di qualificazione, risultato dell’attività di certificazione delle SOA, sono peculiari atti pubblici, destinati ad avere una specifica efficacia probatoria</corsivo>” (TAR Lazio, sez. I, 11 novembre 2019, n. 12934).</h:div><h:div>Nel caso in esame, la Società UNISOA S.p.A., con pec del 6 giugno 2023, ha confermato la validità di tale attestazione e ha fornito una spiegazione sulle ragioni della mancata presenza di tale attestazione sul sito ANAC, dovute a problemi tecnici della Piattaforma Telematica dell’ANAC. Inoltre, UNISOA, con pec del 14 giugno 2023, ha comunicato di avere rinnovato l’operazione di trasmissione telematica sul portale ANAC della certificazione relativa a CO.I.P., che risulta quindi ora visibile, fermo restando il possesso dei requisiti alla data della originaria emissione della certificazione.</h:div><h:div>Il possesso, in capo alla controinteressata, dell’attestazione SOA in questione, comporta l’infondatezza di tutte le censure proposte con il ricorso e quindi il suo rigetto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Claudia Lattanzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>