<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230799120231208122200572" descrizione="" gruppo="20230799120231208122200572" modifica="14/12/2023 00:02:32" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Tls Group S.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="07991"/><fascicolo anno="2023" n="18990"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230799120231208122200572.xml</file><wordfile>20230799120231208122200572.docm</wordfile><ricorso NRG="202307991">202307991\202307991.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\663 Giuseppe Sapone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimiliano Scalise</firma><data>14/12/2023 00:02:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Sapone,	Presidente</h:div><h:div>Luca Biffaro,	Referendario</h:div><h:div>Massimiliano Scalise,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>A) quanto al ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del decreto dell'Ambasciata d'Italia a Minsk n. 297 dell'11 aprile 2023, recante il provvedimento di aggiudicazione, in favore della VF Worldwide Holdings Ltd., della procedura di gara aperta per la esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio dei visti d'ingresso in Italia, di durata quinquennale;</h:div><h:div>- di tutti gli atti e i verbali della procedura di gara, ivi compresi: i) il bando di gara, le norme di partecipazione e il capitolato tecnico di gara; ii) il verbale della seduta pubblica n. 231 del 17 marzo 2023 di ammissione dei concorrenti alle fasi successive della procedura; iii) il verbale della seduta riservata n. 283 del 31 marzo 2023 di esame delle offerte tecniche e l'annessa griglia di valutazione; iv) il verbale della seduta pubblica n. 295 del 7 aprile 2023 di attribuzione dei punteggi economici, recante altresì la proposta di aggiudicazione in favore della VF Worldwide Holdings Ltd., con specifico riguardo alla parte in cui è stato rilevato che l''offerta della controinteressata “<corsivo>non risulta anormalmente bassa</corsivo>”;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;</h:div><h:div>nonché per la condanna dell’ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa in suo favore; </h:div><h:div>con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato <corsivo>ex</corsivo> art. 122 del cod.proc.amm.;</h:div><h:div>e per l'accoglimento, <corsivo>ex</corsivo> art. 116, comma 2, del cod.proc.amm., dell'istanza di accesso formulata dalla TLS Group s.a. l'11 aprile 2023, parzialmente rigettata dalla Stazione appaltante con nota n. 349 del 21 aprile 2023;</h:div><h:div>B) quanto ai motivi aggiunti: </h:div><h:div>- del degli atti già gravati col ricorso originario, alla luce della conferma dei vizi già dedotti, ottenuta a seguito dell’esame della documentazione ostesa dall'Amministrazione il 4 agosto 2023;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi a quelli sopra indicati;</h:div><h:div>nonché per la condanna dell’ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa in suo favore;</h:div><h:div>con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato <corsivo>ex</corsivo> art. 122 del cod.proc.amm..</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7991 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da TLS Group s.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Arturo Cancrini in Roma, alla piazza di San Bernardo, 101; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, alla via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>l’Ambasciata d'Italia a Minsk, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della VF Worldwide Holdings Ltd., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Feroleto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della VF Worldwide Holdings Ltd.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 120 e 74 del cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 - Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società TLS Group s.a. (di seguito anche “TLS”) ha chiesto l’annullamento: i) del decreto dell'Ambasciata d'Italia a Minsk n. 297 dell’11 aprile 2023, recante il provvedimento di aggiudicazione, in favore della VF Worldwide Holdings Ltd. (di seguito “VF”), della procedura di gara aperta per la esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio dei visti d’ingresso in Italia, di durata quinquennale, indetta dall'Ambasciata d'Italia a Minsk; ii) dei verbali e di tutti gli atti sulla base dei quali la stazione appaltante è pervenuta all’aggiudicazione del citato contratto di concessione.</h:div><h:div>La ricorrente ha, inoltre, chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e ha proposto domanda di subentro, quale effetto della domanda di risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto.</h:div><h:div>Il ricorso è stato, poi, corredato dall’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2 del cod.proc.amm., per conseguire l’accesso alla documentazione relativa all’offerta della VF, a fronte del diniego parziale della stazione appaltante e della successiva ostensione del solo verbale relativo alle operazioni valutative nonché di alcune parti della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>2 - Alla procedura di gara, di tipo aperto - che ha avuto una base d’asta stimata in euro 4.800.000,00 ed è stata regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fondata sulla ripartizione di 100 punti tra l’offerta tecnica (massimo punti 94/100, da suddividere in 5 sub-criteri con correlati sub-punteggi, cfr. punto 8.5 del disciplinare di gara) e l’offerta economica (massimo punti 6/100) - hanno partecipato tre concorrenti.</h:div><h:div>In esito all’esame delle offerte, è risultata prima in graduatoria la società VF con il punteggio di 94,1 (90,3 punti per l’offerta tecnica + 3,8 punti per l’offerta economica) e la TLS si è posizionata al secondo posto, con il punteggio di 89,45 (86,65 punti per l’offerta tecnica + 2,8 punti per l’offerta economica).</h:div><h:div>3 – Il ricorso è stato affidato al seguente motivo:</h:div><h:div>- violazione e/o falsa applicazione dei principi ordinamentali di buon andamento, imparzialità e <corsivo>par condicio competitorum</corsivo>; violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 30, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016; art. 2, comma 4, e art. 13, commi 2 e 3, del d.m. n. 192/2017); eccesso di potere sotto i concorrenti profili del difetto asso-luto di motivazione e di istruttoria, nonché del travisamento dei fatti e dei presupposti rilevanti e della manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza; violazione e falsa applicazione dell’art. 8.5 lett. a) del disciplinare; violazione dell’art. 30, comma 1, del d.lgs n. 50/2016; eccesso di potere per carenza di istruttoria, evidente irragionevolezza e contraddittorietà, difetto dei presupposti; violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Cost.; disparità di trattamento: la ricorrente ha dedotto alcuni profili di palese inaffidabilità e insostenibilità dell’offerta di VF, che in tesi avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a compiere il controllo di congruità dell’offerta e ad escludere detta impresa dalla procedura di gara.</h:div><h:div>4 – L’Amministrazione intimata si è costituita in resistenza al ricorso, contestando nel merito la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il loro rigetto, nonché opponendosi all’istanza di esibizione <corsivo>ex</corsivo> art. 116 del cod.proc.amm..</h:div><h:div>5 – In vista dell’udienza camerale del 19 luglio 2023, fissata per la trattazione di detta istanza, la ricorrente ha ulteriormente puntualizzato le proprie tesi, insistendo per il suo accoglimento. </h:div><h:div>E’ intervenuta, a seguito della citata udienza, l’ordinanza di questo T.A.R. n. 12359 del 21 luglio 2023, che ha ordinato ostensione di tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente.</h:div><h:div>6 – Il 4 agosto 2023 ha avuto luogo l’esame di quest’ultima, che la stazione appaltante ha messo a disposizione; successivamente sono stati proposti motivi aggiunti, con cui è stata approfondita la censura già dedotta nel ricorso originario, alla luce dei nuovi elementi conosciuti in via successiva.</h:div><h:div>7 – L’Amministrazione e la controinteressata con successive memorie hanno preso specifica posizione anche sui motivi aggiunti e hanno insistito per il rigetto del gravame.</h:div><h:div>8 – In vista dell’udienza pubblica, le parti con memorie e repliche hanno ulteriormente articolato e ribadito le rispettive tesi.</h:div><h:div> 9 – All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.</h:div><h:div>10 – Il ricorso va accolto, in quanto è fondato per quanto di ragione.</h:div><h:div>10.1 – In particolare, coglie nel segno la doglianza, con cui la ricorrente, preso atto che la Commissione non ha ravvisato i presupposti per procedere al controllo obbligatorio <corsivo>ex</corsivo> art. 97, comma 3 del d.lgs n. 50/2016, ha sostenuto che nella specie sussistevano comunque gli estremi per effettuare il controllo facoltativo della congruità dell’offerta della VF, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del medesimo d.lgs n. 50/2016, controllo indebitamente omesso da parte del seggio di gara.</h:div><h:div>10.2 - Sul punto, il Collegio deve immediatamente respingere l’eccezione, sollevata dalla VF, di inammissibilità della censura per carenza di interesse: in tesi, l’accoglimento di tale censura non condurrebbe all’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria ma soltanto all’attivazione del sub-procedimento di verifica previsto dall’art. 97, comma 6 del d.lgs n. 50/2016.</h:div><h:div>Al proposito, il Collegio ravvisa, con riferimento a tale esito, un interesse immediato e diretto della ricorrente alla riedizione delle operazioni di gara sotto l’aspetto qui rilevante, riedizione che andrebbe comunque condotta secondo le coordinate stabilite dal Collegio e che potrebbe condurre ad esiti positivi per la TLS, tenuto conto del segmento procedimentale da compiere e della sua posizione in graduatoria.</h:div><h:div>E tanto è sufficiente a sostanziare l’elemento dell’interesse ad agire, per la parte riguardante l’utilità ritraibile dal ricorrente dall’accoglimento della domanda, tenuto conto che la sussistenza della componente concernente il pregiudizio attuale e concreto che gli deriva dagli atti gravati non è in discussione (cfr. in tal senso <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. St., III, n. 5705/2015).</h:div><h:div>Del resto, sulla rilevanza dell’interesse strumentale dei concorrenti - specie di quelli, come nella specie, non esclusi - alla riedizione, totale o parziale, della procedura di gara si è espressa positivamente sia la Giurisprudenza comunitaria che quella nazionale, ritenendolo meritevole di tutela per esigenze di effettività (cfr. CGUE 5 settembre 2019, C- 333/2018; CGUE,10 maggio 2017, in causa C-131/16; Cons. St., III, n. 2258/2018; id., n. 6035/2018; T.A.R. Campania, Napoli, n. 5073/2023).</h:div><h:div>Parimenti infondata risulta l’ulteriore eccezione di carenza di interesse, basata sull’argomento dell’affermata inconferenza della censura di anomalia dell’offerta di VF fondata – peraltro solo in parte - sull’eccessivo numero di personale indicato per l’esecuzione del contratto (96 risorse contro le 25-30 offerte dagli altri concorrenti); secondo la controinteressata, detta censura non terrebbe conto del rilievo per cui nella relativa voce valutativa (cfr. lettera d) “<corsivo>personale addetto</corsivo>” del par. 8.5 del disciplinare) tutti i concorrenti hanno ottenuto il massimo punteggio. Non era, infatti, prevista l’attribuzione ai concorrenti di alcun punteggio aggiuntivo in caso di offerta di un numero di addetti superiore a 20 (cfr. pag. 12 del disciplinare di gara). </h:div><h:div>Sul punto, è dirimente considerare che la censura formulata è volta a stigmatizzare gli effetti derivanti dall’elevato numero degli addetti designati per l’esecuzione contrattuale non già sotto l’aspetto della valutazione qualitativa dell’offerta, bensì sul versante dei costi connessi all’appalto e quindi sul margine di utile ritraibile dalla VF, tenuto anche conto dei ridotti importi da quest’ultima indicati nell’offerta economica.</h:div><h:div>L’interesse alla doglianza, quindi, sussiste.</h:div><h:div>10.3 - La censura proposta, oltre che ammissibile, risulta – come già accennato – fondata.</h:div><h:div>In particolare, l’esame della documentazione in atti e in particolare del verbale della seconda seduta pubblica del 7 aprile 2023 evidenzia che - contrariamente a quanto affermato dalla controinteressata – la stazione appaltante non ha compiuto nel concreto alcun controllo di congruità dell’offerta della VF, tanto è vero che non ha posto in essere alcun sub-procedimento di tale tipologia in contraddittorio con detta impresa né vi è prova agli atti della relativa interlocuzione. </h:div><h:div>Nel predetto verbale, infatti, la Commissione, subito dopo aver accertato l’insussistenza dei presupposti per il controllo obbligatorio di anomalia sulla base delle previsioni dell’art. 97, comma 3 del d.lgs n. 50/2016, si è limitata a concludere che l’offerta della VF non fosse anomala. </h:div><h:div>In realtà, quindi, la Commissione si è limitata ad accertare l’insussistenza dei presupposti per il controllo di sostenibilità obbligatoria, senza compiere né documentare nessun altro accertamento.</h:div><h:div>Sennonché, l’art. 97 comma 3 citato, nel prevedere che “<corsivo>Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara</corsivo>” fa significativamente salva l’applicazione del comma 6 che, appunto, all’ultimo periodo contempla il controllo facoltativo di anomalia.</h:div><h:div>Tale disposizione prevede che “<corsivo>La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa</corsivo>”.</h:div><h:div>10.4 - Ora, è ben vero che: i) l’esperimento del procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta costituisce espressione di un potere discrezionale della stazione appaltante, che la dispone soltanto laddove, in base ad elementi specifici emersi in sede di gara, l’offerta possa apparire anormalmente bassa (cfr. in tal senso <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. St., V, n. 9280/2022; id., n. 4365/2022; id., V, n. 1818/2020); ii) affinché si possa censurare la scelta dell’Amministrazione è necessario che emergano agli atti chiari elementi sintomatici della possibile incongruità dell’offerta (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> CGA n. 586/2021; Cons. St., V, n. 5782/2020); iii) la decisione della stazione appaltante non è soggetta alla sindacabilità del Giudice, se non per le ipotesi di manifesta erroneità e di evidente illogicità (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. St.; III, n. 1698/2022; id., V, n. 6297/2021; id., III, n. 5967/2021).</h:div><h:div>E tuttavia è altrettanto innegabile che, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, già al momento dell’apertura delle offerte sussistevano almeno due “<corsivo>elementi specifici</corsivo>” obiettivamente rivelatori di una sospetta situazione di anomalia da chiarire, rappresentati: </h:div><h:div>- dal numero di addetti offerti dalla VF per l’esecuzione del contratto, indicati in 96 unità, a fronte: i) del numero massimo di 20 risorse, quale presupposto per il conseguimento del punteggio massimo nella relativa voce valutativa, a termini della legge di gara (cfr. par. 8.5, lett. d) “<corsivo>personale addetto</corsivo>”, pag. 12 del disciplinare); ii) del numero di 25 e 30 addetti messi a disposizione dagli altri concorrenti;</h:div><h:div>- dalla notevole forbice fra il più basso importo offerto dalla VF e quello offerto dal gestore uscente TLS (14 euro contro 19 euro) per l’esecuzione del contratto, a fronte del numero notevolmente maggiore di addetti indicati a tal fine, pari a circa il quadruplo di quanto pianificato dagli altri concorrenti.</h:div><h:div>E la valenza indiziante di tali elementi, già di per sé significativi sia singolarmente che congiuntamente considerati, è stata ulteriormente corroborata dalle puntuali e circostanziate deduzioni formulate dalla ricorrente nel presente giudizio. </h:div><h:div>Quest’ultima, infatti, ha ben messo in luce le varie potenziali ricadute dei surrichiamati elementi in chiave effettuale con riferimento alle più delicate e qualificanti voci di costo dell’appalto, prima fra tutte il trattamento del personale e il rispetto del “<corsivo>salario pagato ai lavoratori impiegati dal concessionario per lo specifico contratto con l’Ufficio in misura almeno del 10% superiore al livello del salario minimo previsto dalla legislazione locale per analoghe mansioni</corsivo>” richiamato dall’art. 2 del capitolato.</h:div><h:div>10.5 - Alla luce di ciò, il quadro fattuale che si è presentato alla stazione appaltante in esito all’apertura e alla valutazione delle offerte dei concorrenti era tale, per la sua evidenza, da concretizzare, ad avviso del Collegio, i presupposti per l’attivazione del controllo di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 97, comma 6 del d.lgs n. 50/2016 in contraddittorio con l’aggiudicataria, ponderando i surrichiamati elementi e adottando una determinazione articolata e motivata.</h:div><h:div>Ma vi è che la stazione appaltante, come già anticipato, non vi ha provveduto, arrestandosi alla verifica degli estremi per il controllo di congruità obbligatorio e obliterando, senza alcuna valida motivazione, ogni ulteriore attività valutativa, pur in presenza di elementi obiettivi <corsivo>ex se</corsivo> idonei a giustificarne lo svolgimento.</h:div><h:div>Al riguardo, non convincono le argomentazioni della controinteressata, che si è limitata ad invocare il carattere discrezionale del controllo facoltativo di congruità, profilo quest’ultimo in sé non contestabile né contestato, senza tuttavia offrire elementi sufficientemente supportati a riprova della correttezza dell’operato dell’Amministrazione nel concreto, con riguardo alla adeguata ponderazione di ciascuno dei due elementi specifici surrichiamati. </h:div><h:div>Su questa falsariga, il caso all’esame può ricomprendersi nell’alveo di quelle fattispecie di decisivo errore di fatto e di macroscopica illogicità emergente dall’esame della documentazione in atti, che giustificano il sindacato in sede giurisdizionale della decisione dell’Amministrazione in ordine alla scelta se procedere a verifica della congruità dell’offerta. </h:div><h:div>Risulta, quindi, ravvisabile una violazione dei limiti esterni dell’esercizio della discrezionalità esplicata nella specie dalla stazione appaltante, violazione che assume efficacia viziante degli atti impugnati nei limiti surrichiamati. </h:div><h:div>In particolare, gli atti gravati risultano illegittimi, nella parte in cui l’Ambasciata d’Italia a Minsk non ha adeguatamente valutato, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del d.lgs n. 50/2016, i surrichiamati sintomi rivelatori di sospetta anomalia dell’offerta della VF e la loro portata.</h:div><h:div>Tali atti vanno, quindi, annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione senza vincolo di contenuto.</h:div><h:div>10.6 - In questa chiave, risultano inconferenti tutte le articolate deduzioni formulate dalla controinteressata nel presente giudizio a riprova della sostenibilità della sua offerta, tenuto conto che le stesse: i) da un lato non valgono a scalfire l’idoneità <corsivo>ex ante</corsivo> dei surrichiamati sintomi rivelatori a connotare detta offerta in termini di sospetta anomalia e a giustificare, per questa via, il controllo <corsivo>ex</corsivo> art. 97, comma 6 del d.lgs n. 50/2016; ii) dall’altro attengono ad aspetti tecnici, che dovevano essere al più sottoposti alla valutazione della stazione appaltante nell’ambito del subprocedimento di controllo che quest’ultima avrebbe dovuto attivare (e che non ha attivato), attenendo esse allo scrutinio <corsivo>ex post</corsivo> e nel concreto della sostenibilità dell’offerta.  </h:div><h:div>10.7 – E’ anche il caso di puntualizzare che le specifiche deduzioni articolate dalla ricorrente nel corso del presente processo sull’insostenibilità dell’offerta della VF, valgono al duplice fine: i) di conferire maggior spessore agli specifici elementi rivelatori della sospetta anomalia di tale offerta, elementi già ben presenti ed evidenti già in sede di gara alla stazione appaltante; ii) di far risaltare l’illegittimità della determinazione della stazione appaltante di non sottoporre a controllo la ridetta offerta, senza alcuna motivazione e pur in presenza di un quadro fattuale tale da giustificare una valutazione approfondita e motivata, tenuto anche conto della pluralità e della rilevanza degli interessi implicati nel relativo procedimento.</h:div><h:div>E tuttavia, le predette deduzioni non possono essere oggetto di scrutinio nel presente giudizio al fine di dimostrare l’insostenibilità dell’offerta della VF e di determinare conseguentemente, già in tale sede, l’esclusione di tale impresa e il subentro della ricorrente nel contratto.</h:div><h:div>Tali deduzioni, infatti, nella parte in cui vanno ad attingere la determinazione della stazione appaltante di arrestarsi all’accertamento dell’insussistenza degli estremi per procedere al controllo obbligatorio di congruità dell’offerta di VF e di non compiere ulteriori valutazioni, finiscono in realtà per investire e per censurare poteri amministrativi non solo incontestabilmente non esercitati ma anche afferenti ad un’attività connotata da marcata discrezionalità tecnica. </h:div><h:div>In relazione a tale profilo, trova, quindi, applicazione il divieto, sancito dall'art. 34, comma 2 cod.proc.amm., secondo cui il giudice non può pronunciare “<corsivo>con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, in questa sede non possono assumere rilievo né le articolate deduzioni della ricorrente, volte a dimostrare la palese insostenibilità dell’offerta della VF né le altrettanto specifiche e puntuali controdeduzioni di quest’ultima finalizzate a comprovarne la sostenibilità, considerato che il controllo di congruità illegittimamente omesso nella giusta sede amministrativa (cioè in sede di gara) non può essere svolto <corsivo>per saltum </corsivo>in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>Tali elementi e tali argomentazioni dovranno essere, dunque, oggetto di specifico e motivato scrutinio ad opera della stazione appaltante nella fase di controllo della sostenibilità dell’offerta di VF, che avrà luogo a seguito dell’annullamento degli atti gravati con cui è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in discorso.</h:div><h:div>11 – In definitiva, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti di quanto in precedenza illustrato.</h:div><h:div>Per l’effetto, sempre nei predetti limiti e sensi, vanno annullati il decreto dell'Ambasciata d'Italia a Minsk n. 297 dell'11 aprile 2023, recante il provvedimento di aggiudicazione della gara in discorso in favore della VF Worldwide Holdings Ltd., nonché tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali sulla cui base è stata disposta la predetta aggiudicazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, con regressione del procedimento di gara alla fase del controllo di anomalia delle offerte e con salvezza delle precedenti fasi fino a quel momento già espletate.</h:div><h:div>L’Ambasciata d’Italia a Minsk dovrà compiere il controllo di congruità sull’offerta della VF, secondo le seguenti direttrici e comunque senza alcun vincolo di contenuto.</h:div><h:div>La stazione appaltante dovrà: i) prendere specifica e motivata posizione sui surrichiamati elementi di sospetta anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, anche alla luce di quanto illustrato dalla ricorrente nel presente giudizio; ii) valutarne la portata e gli effetti su tutte le componenti della concessione, prima fra tutte quella dei costi di manodopera e di rispetto delle previsioni della legge di gara sul trattamento degli addetti indicati per l’esecuzione del contratto; iii) portare a compimento il giudizio sulla sostenibilità dell’offerta della VF con congruo e articolato corredo motivazionale.</h:div><h:div>Posto che è pacifico che il contratto è stato firmato, il Collegio ritiene ugualmente idonea a garantire le ragioni di eventuale reintegrazione in forma specifica della ricorrente (con possibile subentro) ovvero la prosecuzione del rapporto attualmente in essere con l’aggiudicataria, la declaratoria di inefficacia del contratto a partire da 90 giorni successivi alla comunicazione della presente sentenza; tale statuizione consente un margine congruo di tempo per l’Amministrazione per effettuare la valutazione di anomalia sulla base delle direttrici testé enucleate e procedere poi alla stipula o al rinnovo del contratto con il corretto aggiudicatario.</h:div><h:div>12 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto: </h:div><h:div>- annulla gli atti impugnati, limitatamente a quanto indicato in parte motiva, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;</h:div><h:div>- dichiara inefficace il contratto a decorrere da 90 giorni successivi alla comunicazione della presente decisione;</h:div><h:div>Condanna in solido l’Amministrazione resistente e la società VF Worldwide Holdings Ltd. al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila/00), oltre ad accessori come per legge, nonché alla rifusione del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Massimiliano Scalise</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>