<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230391120230710194856511" descrizione="" gruppo="20230391120230710194856511" modifica="18/07/2023 22:31:31" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Legambiente Nazionale – Aps – Rete Associativa – Ets" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="03911"/><fascicolo anno="2023" n="12198"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230391120230710194856511.xml</file><wordfile>20230391120230710194856511.docm</wordfile><ricorso NRG="202303911">202303911\202303911.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\872 Leonardo Spagnoletti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Leonardo Spagnoletti</firma><data>17/07/2023 15:38:29</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Elefante</firma><data>10/07/2023 20:04:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Elefante,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Rosaria Palma,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e rimessione alla Corte Costituzionale della questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 13 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione:</h:div><h:div>- dell'Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (D.P.R. 4 febbraio 2022) avente ad oggetto l'approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (in prosieguo anche: PGR5 RC 2022) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 28.12.2022; </h:div><h:div>- dell'Ordinanza n. 8 del 1 dicembre 2022 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 avente ad oggetto le attività propedeutiche volte alla realizzazione nel territorio di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 28.12.2022;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, antecedente, connesso e conseguente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3911 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Legambiente Nazionale – Aps – Rete Associativa – Ets, Wwf Italia Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati Micaela Chiesa, Umberto Fantigrossi e Diego Aravini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanna De Maio e Maria Della Monaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; </h:div><h:div>Ama s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 32; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. LEGAMBIENTE NAZIONALE – APS – RETE ASSOCIATIVA – ETS e WWF ITALIA ONLUS adivano l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui <corsivo>funditus</corsivo> in epigrafe, mediante i quali il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 disponeva la realizzazione, da parte di Roma Capitale, di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, nell’area sita nell’ultimo lembo a sud di Roma in zona Santa Palomba, a stretto confine con la località Cecchina, sita nel comune di Albano Laziale.</h:div><h:div>2. In via preliminare, al fine di ricostruire il quadro normativo e fattuale di riferimento, occorre premettere che con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato nominato Commissario Straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale (successivamente, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, avviso Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2022). </h:div><h:div>Inoltre, con decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, e, in particolare, all’art. 13, rubricato “Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”, il Commissario Straordinario del Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto altresì conto di quanto disposto dall’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, è stato autorizzato ad esercitare le competenze assegnate alle Regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare: “<corsivo>a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006; b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate; d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006; e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n.152 del 2006</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò premesso, in data 4 agosto 2022 il Commissario Straordinario predisponeva la proposta del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale, ai sensi del citato art. 13, in seguito approvato con ordinanza n. 3 del 4 agosto 2022 prot. n. 64.</h:div><h:div>Quindi, con Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022 dichiarava la conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – relativa al Piano di Gestione dei Rifiuti Roma Capitale e al contempo approvava i documenti allegati (nello specifico: il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale; il Rapporto Ambientale; il documento di Sintesi non Tecnica; la Dichiarazione di Sintesi e relativi allegati). </h:div><h:div>Il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale allegato alla citata Ordinanza n. 7 individuava, in particolare, il sistema impiantistico necessario all'auto-sufficienza territoriale, costituito in: - 2 impianti di selezione delle frazioni secche da RD (selezione e valorizzazione carta e plastica con capacità totale di 200.000 t/a) - 2 impianti per la digestione anaerobica delle frazioni organiche da RD (con capacità totale di 200.000 t/a) - 1 impianto di trattamento termico dei rifiuti indifferenziati residui con efficiente recupero energetico (con capacità totale di 600.000 t/a).</h:div><h:div>Con contestuale Ordinanza n. 8 del 1 dicembre 2022, pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 28 dicembre 2022, avente ad oggetto “Attività propedeutiche volte alla realizzazione nel territorio di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all’allegato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii”, il Commissario Straordinario disponeva poi quanto segue: </h:div><h:div>- “<corsivo>Roma Capitale realizzerà un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui All’allegato C, Parte Quarta, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le caratteristiche previste dal Piano di Gestione dei Rifiuti Roma Capitale approvato dal Commissario Straordinario.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 – Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, acquisiti da A.M.A. S.p.A. in forza di rogito notarile n. 13786 del notaio Nicola Atlante registrato a Roma in data 25 novembre 2022, è stato impresso un vincolo di destinazione finalizzato all’installazione del predetto di termovalorizzazione, essenziale ai fini del raggiungimento dell’autosufficienza impiantistica territoriale di Roma Capitale, stante quanto disposto dall’art. 177, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale “le attività di gestione dei rifiuti costituiscono attività di pubblico interesse”. </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>-  Roma Capitale provvederà ad indire una manifestazione di interesse per la presentazione di Project Financing per la progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione, a cura e spese del proponente, di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all’allegato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i termini e le modalità che verranno definiti nello specifico avviso pubblico;</corsivo>
			</h:div><h:div>- <corsivo>è dichiarato il pubblico interesse della proposta di Project Financing individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse avviata da Roma Capitale. </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- è costituito un diritto di superficie, ex artt. 952 e ss del cod. civ, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell’Assemblea dei Soci di A.M.A. S.p.A., secondo le forme e le modalità stabilite dallo Statuto societario, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 – Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, di proprietà di A.M.A. S.p.A., in favore del concessionario, per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all’allegato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui al punto 3”</corsivo>.</h:div><h:div>In attuazione delle riportate ordinanze il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti del comune di Roma pubblicava sul sito di Roma Capitale, in data 2 dicembre 2022,  l’avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di <corsivo>project financing</corsivo> per l’affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla: a. Progettazione, Autorizzazione all’esercizio, Costruzione e Gestione di un Impianto di Termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di Rifiuti; b. Progettazione, Autorizzazione all’esercizio, Costruzione e Gestione dell’impiantistica ancillare deputata alla gestione dei Rifiuti Residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183, comma 15, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. </h:div><h:div>Nel cronoprogramma allegato all’avviso si rendeva noto che l’impianto sarà completato e messo in esercizio ad ottobre 2026.</h:div><h:div>2. In ragione di quanto esposto le ricorrenti deducevano, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame</h:div><h:div>1) “<corsivo>Incompetenza; violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 e degli artt. 196, 199, 200 e 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 421, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234</corsivo>”, atteso che l’affidamento a Roma Capitale – come disposto nell’ordinanza commissariale n. 8 del 1 dicembre 2022-, della realizzazione di termovalorizzazione in un sito specificamente localizzato, esula dai poteri del Commissario, come delineati in dettaglio dall’art. 13, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91. </h:div><h:div>Peraltro, l’art. 1, comma 421, della Legge n. 234 del 2021 prevede la nomina del Commissario “<corsivo>al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025</corsivo>”,.mentre nel cronoprogramma allegato all’avviso pubblico pubblicato dal Dipartimento Ciclo dei Rifiuti in data 2 dicembre 2022 si rende noto che l’impianto sarà messo in esercizio ad ottobre 2026, sicché il contestato termovalorizzatore non può in nessun modo essere considerato “funzionale” al Giubileo del 2025 e conseguentemente eccede dalle competenze attribuite al Commissario. </h:div><h:div>In ultimo luogo l’art. 13 del d.l. n. 50/2022 ha conferito al Commissario Straordinario le competenze regionali di cui agli artt. 196 e 208 del d.lgs. n. 152/2006 tra le quali non rientra la possibilità di fare un piano di gestione dei rifiuti limitato ad un singolo ATO, contrastante e non coordinato con il resto del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2019 – 2025;</h:div><h:div>2) “<corsivo>Incostituzionalità dell’art. 13 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, conv. dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, per violazione degli articoli 3, 24, 97 e 113 Cost.</corsivo>”, in quanto l’eventuale infondatezza del primo motivo di ricorso comporta necessariamente che l’art. 13 del d.l. n. 50/2023  si configuri come “norma-provvedimento” in grado di alterare le modalità costituzionalmente tipiche e protette dell’azione amministrativa, adottata quindi al solo scopo di introdurre una disciplina <corsivo>ad hoc</corsivo> relativa ad un caso concreto. </h:div><h:div>Nello specifico si deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del D.L. n. 50/2022 per violazione degli articoli 3, 24 e 113 Cost. in relazione al superamento dei limiti propri delle “leggi-provvedimento”.</h:div><h:div>3) “<corsivo>Con riferimento alla procedura di VAS: Incompetenza; violazione e falsa applicazione degli artt. 7, c. 6, 11 e 15, co. 1, del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 425, della L n. 234/2021. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Illogicità</corsivo>”, perché in aperto con la <corsivo>ratio</corsivo> normativa degli artt. 7 e 11 del d.lgs. 152/2006, il Commissario Straordinario ha deciso di individuare, per il solo procedimento in questione, un’autorità amministrativa “competente” diversa da quella predeterminata in via generale dal legislatore regionale, così derogando anche le norme in materia di procedura di VAS delineate agli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.</h:div><h:div>8. Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti deducendo l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>9. All’udienza del 7 luglio 2023 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>10. <corsivo>In limine litis</corsivo> occorre innanzitutto rilevare, quanto al rito applicabile al presente giudizio, se ordinario o abbreviato ex art 119 c.p.a, quanto segue, ancorché e nella specie, e a differenza che nei ricorsi nn.rr. 1588/2023, 3587/2023 e 3721/2023 – chiamati alla stessa udienza – non sia stata sollevata alcuna eccezione.</h:div><h:div>Premesso che compete esclusivamente al Collegio investito della trattazione dei ricorsi risolvere ogni questione relativa al rito applicabile nel giudizio, al fine della determinazione del rito applicabile nella fattispecie deve osservarsi che:</h:div><h:div>- l’art. 1 comma 421 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario “<corsivo>…Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420…</corsivo>”, e che l’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 espressamente prevede che:</h:div><h:div>“<corsivo>Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge (comma 1)</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale (comma 2). Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato</corsivo>” (comma 3);</h:div><h:div>- già per la celebrazione del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2000, con d.P.R. 31 dicembre 1997, e proprio in base all’art. 11 richiamato, era stata disposta la nomina quale Commissario straordinario del Sindaco di Roma allora in carica;</h:div><h:div>- per le plurime ricadute sul territorio metropolitano del grande evento giubilare, e dei connessi afflussi di pellegrini e turisti, è affatto logica e razionale la scelta, in coerenza con il precedente Giubileo, di individuare il Commissario straordinario nella figura del Sindaco di Roma Capitale;</h:div><h:div>- l’art. 13 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91 - ovviamente successivo al d.P.R. 4 febbraio 2022 di nomina – intitolato “<corsivo>Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025</corsivo>”, ha investito il Commissario straordinario del Governo <corsivo>“…limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale…</corsivo>” di specifiche competenze relative alla predisposizione e adozione piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, della regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, dell’approvazione e realizzazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti;</h:div><h:div>- in sostanza, dall’alveo delle competenze regionali ex artt. 196 e 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come espressamente individuate dalla disposizione, e con espresso richiamo all’art. 114 comma 2 Cost. e quindi allo speciale e specifico ordinamento di Roma Capitale, il legislatore ha enucleato e temporaneamente allocato i poteri relativi alla gestione dei rifiuti di Roma Capitale in capo al Commissario straordinario;</h:div><h:div>- nella relazione al disegno di legge di conversione si precisa quanto all’art. 13 che:</h:div><h:div>“<corsivo>Alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 189 del 2021), la norma intende affrontare l’emergenza derivante dal maggiore afflusso di individui sul territorio di Roma Capitale in ragione dell’evento religioso Giubileo 2025 per il quale lo Stato ha già adottato norme ad hoc riguardanti altri profili di intervento</corsivo>”;</h:div><h:div>- orbene, già solo la enucleata natura emergenziale dell’allocazione temporanea di competenze inclina, secondo una interpretazione funzionale, all’applicazione dell’art. 119 c.p.a., poiché se è vero che la lettera h) assoggetta al rito abbreviato “<corsivo>le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali</corsivo>”, nel caso di specie vi è comunque una scelta allocativa di poteri commissariali di fonte diretta legislativa correlata ad una situazione di natura emergenziale;</h:div><h:div>- sotto altro e concorrente profilo, poi, non può obliterarsi che le essenziali ragioni di contestazione dei provvedimenti commissariali gravati sono individuate nella indicazione nel Piano commissariale di un termovalorizzatore, ossia di impianto di incenerimento con recupero di energia; </h:div><h:div>-  l’art. 35 del  d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 – qualifica espressamente gli impianti di incenerimento come “<corsivo>infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente interesse nazionale</corsivo>”, intesi a attuare “<corsivo>un  sistema  integrato  e  moderno  di gestione di rifiuti urbani e assimilati</corsivo>”, garantire “<corsivo>la  sicurezza nazionale nell'autosufficienza</corsivo>”, “<corsivo>superare  e  prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle  norme europee  di  settore</corsivo>”, limitare “<corsivo>il conferimento  di  rifiuti   in discarica</corsivo>”;</h:div><h:div>- ne consegue, quindi, che i ricorsi sono riconducibili, comunque, all’ambito di cui all’art. 119 lettera c-bis c.p.a., ossia concernenti “<corsivo>i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni</corsivo>”.</h:div><h:div>- da ultimo va considerato, ciò appare decisivo, che almeno una parte degli impianti compresi nel Piano commissariale di gestione dei rifiuti sono interessati dall’utilizzo di fondi del P.N.R.R.: si confronti il par. 22.1 e i relativi sottoparagrafi 22.1.1. (Centro di raccolta Corviale ), 22.1.2 (Centro di raccolta e servizi Casal Selce), 22.1.3 (Impianto di Digestione Anaerobica Casal Selce), 22.1.4 (Impianto di digestione anaerobica Cesano), 22.1.5 (Impianto di selezione e valorizzazione carta e Plastica Ponte Malnome), 22.1.6 (Impianto di selezione e valorizzazione carta e plastica Rocca Cencia);  ciò radica l’assoggettamento al rito abbreviato ai sensi dell’art. 12 bis del d.l. 16 giugno 2022, n. 68, come introdotto dall’art. 1 comma 1 della legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108;</h:div><h:div>- non tralasciando che il Piano commissariale di gestione dei rifiuti costituisce strumento di attuazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti, emanato ai sensi dell’art. 198 bis del d.lgs. n. 152/2006, che è inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in funzione della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che nel quadro della componente M2C1 e della strategia nazionale per l’economia circolare individua al punto 1.1. la “Realizzazione di nuovi impianti di gestione e ammodernamento di impianti esistenti (investimento)”.<corsivo/></h:div><h:div>Infine, deve rilevarsi sul punto che l’assoggettamento ai termini abbreviati ex art. 119 c.p.a. non ha precluso alle parti la più diffusa trattazione, con il deposito di articolate memorie, anche di replica, e quindi il più ampio esercizio delle prerogative defensionali.</h:div><h:div>11. Ancora in via preliminare deve rilevarsi che l’</h:div><h:div>11. Ciò detto, il ricorso, ancorché argomentato con dovizia di censure e riferimenti normativi, anche eurounitari, e giurisprudenziali, deve essere rigettato perché destituito di fondamento.</h:div><h:div>12. Premesso, in via generale, che in caso discrezionalità tecnica il sindacato del giudice amministrativo, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, deve nel merito rilevarsi quanto segue (seguendo l’ordine dei motivi di gravame come proposti):</h:div><h:div>- quanto al primo motivo di gravame, afferente ai limiti contenutistici dei poteri commissariali, che invero l’art. 13, comma 1, lett. d), d.l. n. 50/2022, stabilisce che il Commissario straordinario non solo “<corsivo>approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi</corsivo>”  - come dedotto dalle ricorrenti - ma soprattutto “<corsivo>assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006</corsivo>”. La citata norma, quindi, attribuisce al Commissario un potere non già limitato alla mera fase di approvazione del progetto ma constante per tutto l’iter perché finalizzato, dall’inizio alla fine, a controllare la concreta realizzazione degli impianti in questione essendone egli, in ultimo, il responsabile.</h:div><h:div>Quanto poi ai limiti, temporali e funzionali/finalistici” dei poteri eccezionalmente attribuiti al Commissario deve rilevarsi che <corsivo/>nella relazione al disegno di legge di conversione si precisa quanto all’art. 13 che: “<corsivo>Alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 189 del 2021), la norma intende affrontare l’emergenza derivante dal maggiore afflusso di individui sul territorio di Roma Capitale in ragione dell’evento religioso Giubileo 2025 per il quale lo Stato ha già adottato norme ad hoc riguardanti altri profili di intervento</corsivo>”. L’art. 13 del d.l. n. 50/2022, come reso vieppiù evidente nella richiamata relazione che accompagna e illustra il disegno di legge di conversione, ha inteso correlare l’attribuzione temporanea di competenza  proprio in funzione dell’innegabile correlazione tra la problematica e ingravescente gestione del ciclo dei rifiuti cittadini e le innegabili plurime ricadute sul territorio metropolitano del grande evento giubilare, con il massiccio afflusso di pellegrini e turisti; in questa prospettiva, e trattandosi di ulteriori attribuzioni, non può assumere alcun significato o valenza invalidante che vi sia discrasia tra l’orizzonte temporale della figura commissariale e quello, necessariamente più ampio, delle previsioni di Piano e della realizzazione degli impianti ivi contemplati;</h:div><h:div>- relativamente alle censure imperniate sul preteso contrasto del Piano commissariale con il Piano Regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) e con il Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.), </h:div><h:div>in linea generale deve rammentarsi che l’art. 13 comma 2  del d.l. n. 50/2022 attribuisce al Commissario straordinario il potere di derogare (addirittura) “<corsivo>…a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea</corsivo>”; e quindi sia ad altre disposizioni statali e regionali, sia a fortiori a provvedimenti di pianificazione generale, anche settoriali (P.R.G.R., P.T.P.R.).</h:div><h:div>Sotto altro aspetto, va evidenziato che l’art. 13 comma 1 pone quale unico limite contenutistico del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale il “<corsivo>...rispetto dei criteri di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue che il Piano di gestione commissariale si configura come autonomo strumento di pianificazione relativo al solo territorio comunale di Roma, che ben può contenere specifiche previsioni, anche impiantistiche, non già inserite nel P.R.G.R.</h:div><h:div>Tale assetto è stato, peraltro, recepito a livello legislativo dalla Regione Lazio che, nell’esercizio della propria sfera di competenza legislativa ex art. 117 Cost., ha ritenuto di enucleare essa stessa una disciplina specifica relativa alla gestione dei rifiuti di Roma Capitale e di introdurre due ambiti territoriali ottimali specifici, uno per il territorio di Roma Capitale, l’altro per il territorio della Città metropolitana, richiamando in modo precipuo l’art. 13 del d.l. n. 50/2022;</h:div><h:div>- quanto alla dedotta questione di illegittimità costituzionale del citato art. 13 per violazione degli articoli 3, 24 e 113 Cost. in relazione al superamento dei limiti propri delle “leggi-provvedimento, </h:div><h:div>che invero costituisce contraddizione “contenutistica” la qualificazione dell’art 13 del d.l. n.. 50/2022 come in parte qua legge-provvedimento quando quest’ultimo è stato attuato, nel particolare, dai provvedimenti amministrativi impugnati; né ricorre la dedotta violazione della riserva di procedimento amministrativo posto che le ordinanze impugnate sono state assunte all’esito di un’istruttoria articolata dando anche la possibilità ai soggetti interessati di presentare osservazioni delle quali il piano tiene puntualmente e motivatamente conto. </h:div><h:div>Alla stregua delle osservazioni che precedono, quindi, l’evocata questione di legittimità non supera la soglia di non manifesta infondatezza richiesta per la sua rimessione all’esame del Giudice costituzionale.;</h:div><h:div>- infine, priva di rilevanza è l’ultima dedotta censura involgente l’individuazione come Autorità competete per la V.A.S. del Dipartimento III Ambiente e tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia e aree protette, tenuto conto, da un lato, che il comma 3 del più volte citato art. 13, d.l. n. 50/2022, consente al Commissario straordinario di dotarsi di una propria organizzazione, anche diversa da quella regionale, prevedendo infatti che “<corsivo>Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</corsivo>”; dall’altro, che l’attribuzione di poteri derogatori al Commissario costituisce razionale allocazione in relazione alla “scala” del Piano di gestione, riferito appunto al territorio comunale, e alle precipue conoscenze e competenze della struttura individuata.</h:div><h:div>13. In definitiva, in ragione di quanto sinteticamente esposto, tutti i motivi di gravame sollevati devono essere rigettati perché infondati.</h:div><h:div>14. Attesa la rilevanza delle questioni giuridiche si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.</h:div><h:div>Spese di lite compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Mariano Barbara</h:div><h:div>Francesco Elefante</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>