<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230300620231113091452539" descrizione="Agcm - pcs - inottemperanza impegni - bis in idem - rigetta" gruppo="20230300620231113091452539" modifica="20/11/2023 08:20:44" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Olimpia S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="03006"/><fascicolo anno="2023" n="17528"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230300620231113091452539.xml</file><wordfile>20230300620231113091452539.docm</wordfile><ricorso NRG="202303006">202303006\202303006.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonino Savo Amodio</firma><data>15/11/2023 10:52:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Matthias Viggiano</firma><data>14/11/2023 19:06:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/11/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento Agcm del 30 novembre 2022, notificato in data 19 dicembre 2022, di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000,00 (un milione) di euro per inottemperanza agli impegni a carico di Olimpia s.r.l.;</h:div><h:div>- del provvedimento Agcm del 15 marzo 2022, comunicato in data 17 marzo 2022, con cui è stato avviato il procedimento IP354 per l’inottemperanza di Olimpia agli impegni approvati dall’Agcm con delibera n. 29765 del 13 luglio 2021; </h:div><h:div>- del provvedimento Agcm del 15 marzo 2022, comunicato in data 17 marzo 2022, con cui è stato riaperto il precedente procedimento PS11535 chiuso con l’accettazione degli impegni;</h:div><h:div>- della delibera Agcm 1° aprile 2015, n. 25411 - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore, nella parte in cui, all’art. 9, prevede la riapertura d’ufficio del procedimento originario;</h:div><h:div>- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, incluso il provvedimento con cui è stata disposta dall’Agcm l’ispezione presso gli uffici di Olimpia s.r.l.,</h:div><h:div><corsivo>ovvero, in via subordinata, per la riduzione</corsivo></h:div><h:div>della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’Agcm con il provvedimento del 30 novembre 2022.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3006 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Olimpia s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetanino Longobardi, Tiziana Sogari e Paolo Biasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Attilio Frigerio, non costituito in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) irrogava una sanzione per l’inottemperanza agli impegni assunti, ai sensi dell’art. 27, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), nel procedimento PS11535.</h:div><h:div>1.1. In particolare, l’Autorità, da un lato, «riapriva» l’originaria istruttoria già «chiusa» con i ridetti impegni e, dall’altro, avviava un nuovo distinto procedimento (IP354) onde accertare l’ipotizzata violazione degli obblighi precedentemente assunti: quest’ultimo procedimento si concludeva con la sanzione in questa sede contestata.</h:div><h:div>2. Si costituiva in resistenza l’Agcm.</h:div><h:div>3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che veniva accolta, ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a., con ordinanza pronunciata all’esito della camera di consiglio del 22 marzo 2023.</h:div><h:div>4. Le parti depositavano ulteriori memorie e documenti in vista della pubblica udienza dell’8 novembre 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.</h:div><h:div>5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, e prima di affrontare le censure spiegate con il ricorso, appare opportuno riassumere i fatti rilevanti per l’odierno giudizio.</h:div><h:div>5.1. La società ricorrente opera nel campo della commercializzazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale sul libero mercato con il marchio Sinergy. A seguito della ricezione di alcune segnalazioni, l’Agcm avviava un procedimento istruttorio (PS11535) volto a verificare la correttezza della condotta imprenditoriale nelle attività di promozione e vendita delle offerte commerciali relative alle utenze di luce e gas: in particolare, veniva contestata l’incompletezza e l’opacità delle informazioni rese, essendo omesse alcune indicazione relative ai corrispettivi dovuti, nonché l’addebito di costi relativi a servizî non chiaramente evidenziati e definiti.</h:div><h:div>5.2. Tale procedimento, come si è già anticipato, si concludeva senza irrogazione della sanzione, avendo l’Autorità accettato e reso obbligatori gli impegni presentati dalla società ai sensi dell’art. 27, comma 7, cod. cons. e art. 9 del. Agcm 1° aprile 2015, n. 25411 (regolamento sulle procedure istruttorie).</h:div><h:div>5.3. Nondimeno, in seguito all’adozione di tale atto l’Autorità riceveva ulteriori segnalazioni relative alla prosecuzione delle condotte già contestate al momento dell’avvio dell’istruttoria, nonché concernenti la violazione dei doveri assunti con il provvedimento di impegni. Nel dettaglio, per quanto d’interesse in questa sede, veniva riscontrata la mancata chiara e integrale rappresentazione al consumatore delle caratteristiche delle offerte nei contratti conclusi telefonicamente (impegno n. 2); le carenze nella tracciabilità del plico contenete la documentazione contrattuale (impegno n. 3); l’inadeguata pubblicizzazione della possibile restituzione degli oneri di bollettazione cartacea (impegno n. 4); la mancata istituzione di uno specifico servizio di assistenza telefonica alla clientela dedicato alla problematiche relative alla fatturazione (impegno n. 6).</h:div><h:div>5.4. L’Agcm, quindi, oltre a «riaprire» la precedente istruttoria (che veniva ora identificata con la sigla PS11535B), avviava altresí un procedimento volto alla verifica del rispetto degli impegni in precedenza assunti (IP354): quest’ultima istruttoria si concludeva con l’atto di irrogazione della sanzione in questa sede gravata.</h:div><h:div>6. Esaurita anche l’illustrazione della vicenda fattuale e procedimentale, è possibile descrivere le doglianze spiegate nel ricorso.</h:div><h:div>6.1. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di attribuzione, atteso che l’Autorità non disporrebbe del potere di riaprire il procedimento già definito con impegni, non essendo tale potestà prevista dall’art. 27 cod. cons., ma unicamente dal regolamento sulle procedure istruttorie (art. 9 del. Agcm 25411 cit.): invero, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l’Agcm potrebbe unicamente procedere ai sensi dell’art. 27, comma 12, cod. cons.</h:div><h:div>6.2. A mezzo della seconda censura si lamenta la violazione dell’art. 9 del. Agcm 25411 cit. in quanto la «riapertura»<corsivo>
				</corsivo>del procedimento sanzionatorio dovrebbe <corsivo>seguire</corsivo> l’accertamento della violazione degli impegni, non potendo i due procedimenti correre in parallelo.</h:div><h:div>6.3. Tramite la terza doglianza si evidenzia come l’aver <corsivo>doppiato</corsivo> i procedimenti a carico della ricorrente costituirebbe chiaro indice della <corsivo>volontà sanzionatoria</corsivo> dell’Autorità, sintomatica di un evidente sviamento di potere.</h:div><h:div>6.4. Con la quarta ragione d’impugnazione si contesta il <corsivo>modus procedendi</corsivo> dell’Agcm, in particolare l’esecuzione di un’ispezione presso i locali commerciali dell’impresa in carenza dei presupposti, stante l’esposizione di tutti gli elementi necessarî a valutare l’eventuale rispondenza o meno agli impegni assunti nella relazione di ottemperanza.</h:div><h:div>6.5. Il quinto motivo è rivolto partitamente ai singoli impegni asseritamente violati. In particolare, viene esposto come in relazione al secondo impegno gli <corsivo>script</corsivo> delle telefonate fosse conformi alle indicazioni dell’Agcm. Con riguardo al terzo impegno si rappresenta come i ritardi nel recapito della documentazione contrattuale fossero da imputare a Poste italiane e non anche alla ricorrente. In riferimento al quarto impegno è chiarito come sul sito <corsivo>internet</corsivo> venisse ampiamente indicata la possibilità di riottenere il corrispettivo per la bollettazione cartacea. Quanto al sesto impegno viene rilevato come la società avesse implementato un idoneo servizio clienti in relazione ai problemi di fatturazione, non avendo viceversa assunto l’obbligo di istituzione di una numerazione <corsivo>ad hoc</corsivo> a tale scopo.</h:div><h:div>6.6. Con la sesta doglianza si evidenzia la duplicazione delle sanzioni irrogate all’impresa per la medesima condotta (in particolare, per l’inottemperanza e per pratiche commerciali scorrette) in violazione del principio del divieto di <corsivo>bis in idem</corsivo>.</h:div><h:div>6.7. Con l’ultimo motivo viene lamentata la sproporzione della sanzione comminata.</h:div><h:div>7. Nessuna censura può essere accolta.</h:div><h:div>8. In relazione al primo motivo va osservato come la difesa erariale ne abbia eccepito l’inammissibilità, per carenza dell’interesse a ricorrere.</h:div><h:div>8.1. Tale prospettazione appare corretta.</h:div><h:div>8.2. A ben vedere, nell’odierno giudizio è gravato il provvedimento con cui, ai sensi dell’art. 27, comma 12, cod. cons., l’Agcm accertava il mancato rispetto degli impegni precedentemente assunti e irrogava la conseguente sanzione pecuniaria. Cosí delimitato l’oggetto del processo, appare evidente che irrilevanti sono le questioni relative alla possibilità astratta di esercitare un diverso potere amministrativo in un separato procedimento da concludere con un distinto provvedimento: invero, la censura relativa la legittimità del riavvio dell’istruttoria relativa alla pratica commerciale scorretta deve essere formulata nel giudizio introdotto avverso l’atto conclusivo del ridetto rinnovato procedimento.</h:div><h:div>8.3. D’altro canto, va precisato che l’eventuale irregolarità nella riapertura dell’originario procedimento non incide sulla potestà di adottare il provvedimento in questa sede gravato, avendo quest’ultimo la sua fonte – come espressamente riconosciuto da parte ricorrente – nell’art. 27, comma 12, cod. cons. Ne discende la palese inammissibilità della doglianza.</h:div><h:div>9. Ciò premesso, va osservato come il primo motivo di impugnazione sia in ogni caso infondato. All’uopo, però, appare opportuno esaminare la censura unitamente alla seconda, alla terza ed alla sesta censura, atteso che anche queste ulteriori doglianze concernono, sotto varî profili, la possibilità astratta di esercitare il potere sanzionatorio, risultando cosí intimamente connesse da suggerire una trattazione congiunta.</h:div><h:div>9.1. In primo luogo, va osservato come sia corretto configurare la sussistenza di due distinte potestà sanzionatorie in capo all’Autorità: da un lato, infatti, chiarissimo è il disposto dell’art. 27, comma 12, cod. cons. che prevede come «<corsivo>in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista</corsivo>»; dall’altro, l’art. 9 del. Agcm 25411 cit. espressamente prevede la riapertura officiosa dell’originaria istruttoria.</h:div><h:div>9.2. In altre parole, una volta ricevuta la notizia della possibile inottemperanza al provvedimento che rende obbligatori gli impegni, l’Autorità deve avviare un nuovo procedimento, ai sensi del ridetto art. 27, comma 12, cod. cons. (e dell’art. 19, comma 3, del. Agcm 25411 cit.), finalizzato alla verifica dell’effettiva violazione: in caso di positivo riscontro dell’infrazione, l’Agcm procederà, quindi, alla comminazione della relativa sanzione (cfr. in termini, Tar Lazio, sez. I, 3 aprile 2017, n. 4131).</h:div><h:div>9.3. Quanto alla possibilità di «riaprire» l’originario procedimento accertativo per completare l’istruttoria ed eventualmente irrogare una sanzione per una pratica commerciale scorretta va reputata irrilevante la distinzione normativa tra l’art. 27, comma 7, cod. cons. e l’art. 14-<corsivo>ter</corsivo> l. 10 ottobre 1990, n. 287 (disposizione dettata per gli impegni assunti nei procedimenti <corsivo>antitrust</corsivo>). Infatti, la base normativa primaria che legittima l’operato dell’Autorità è nell’art. 27, comma 11, cod. cons. che conferisce un potere normativo (v. Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2023, n. 1468) all’Agcm al fine di «<corsivo>disciplina</corsivo>[re] <corsivo>la procedura istruttoria</corsivo>»: ciò implica che l’Autorità debba porre una disciplina generale ed astratta non solo per scandire le forme di conduzione dell’istruttoria, ma anche per regolare quell’«<corsivo>incidente</corsivo>» procedimentale rappresentato dagli impegni, espressamente menzionato dalla disposizione primaria. La disciplina positiva di quest’ultimo sub-procedimento non si esaurisce nelle tempistiche di presentazione della proposta di impegni, bensí deve logicamente comprendere anche le generali modalità di valutazione degli stessi, nonché le conseguenze della loro eventuale violazione.</h:div><h:div>9.4. A ben vedere, il regolamento dell’Autorità prevede in realtà tre distinte ipotesi di riapertura del procedimento (analogamente a quanto previsto dall’art. 14-<corsivo>ter</corsivo>, comma 3, l. 287 cit.), anche per casi oggettivamente non imputabili al professionista (v. art. 9, comma 3, lett. b), del. Agcm 25411 cit., che prescrive la riapertura ove si «<corsivo>modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o piú elementi su cui si fonda la decisione</corsivo>»). Si può quindi sostenere che il provvedimento che rende obbligatori gli impegni costituisca un <corsivo>incidente</corsivo> che impedisce la naturale conclusione dell’istruttoria: nondimeno, nei tre casi contemplati dall’art. 9, comma 3, del. Agcm 25411 cit. viene meno l’elemento che impediva il normale sviluppo del procedimento, con la conseguenza che in tali ipotesi si «riespande» la potestà sanzionatoria, essendo venuto meno l’ostacolo al pieno esercizio del potere pubblico dell’Agcm.</h:div><h:div>9.5. Quella esposta risulta l’ermeneusi maggiormente lineare e rispettosa delle disposizioni rilevanti, atteso che l’interpretazione offerta dalla parte ricorrente determinerebbe un’illogica ed incongrua sterilizzazione dei poteri dell’Autorità. S’immagini nuovamente la fattispecie di cui all’art. 9, comma 3, lett. b), del. Agcm 25411 cit.: in tali evenienze non sarebbe possibile procedere ai sensi dell’art. 27, comma 12, cod. cons., in quanto il professionista non viola gli impegni assunti; conseguentemente, ipotizzare il divieto di riapertura del procedimento priverebbe l’Agcm della possibilità di esercitare proficuamente le proprie attribuzioni.</h:div><h:div>9.6. Vi è poi un’ulteriore ragione che porta a reputare corretto l’operato dell’Agcm ed è strettamente legata alla questione, sollevata dalla parte ricorrente, di divieto di <corsivo>bis in idem</corsivo>. Invero, il principio citato (sicuramente applicabile alle fattispecie sanzionatorie in esame) prevede il divieto di sanzionare due volte il medesimo <corsivo>fatto</corsivo>, anche se diversamente qualificato: secondo gli insegnamenti mutuati dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, tale circostanza si verifica nel caso di <corsivo>idem factum</corsivo>, che «<corsivo>va definito</corsivo> [il fatto]<corsivo> secondo l’accezione che gli conferisce l’ordinamento, e non quella di un eventuale approccio epistemologico</corsivo>» (Corte cost., 21 luglio 2016, n. 200 che precisa come il fatto non vada «<corsivo>ristretto alla sola azione od omissione senza comprendere anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto, o l’evento naturalistico che ne è conseguito, o ancora la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente</corsivo>») e quindi come sommatoria della triade condotta-nesso causale-evento (v. Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2018, n. 52606 che non considerava «<corsivo>sufficiente la generica identità della sola condotta</corsivo>» ai fini della pronuncia di sentenza di proscioglimento <corsivo>ex</corsivo> art. 649 c.p.p.).</h:div><h:div>9.7. Quanto esposto evidenzia la correttezza (sul piano astratto) delle due sanzioni, atteso che i <corsivo>fatti</corsivo> illeciti appaiono diversi. Da un lato, invero, vi è la violazione del generico precetto di non offendere i consumatori con pratiche commerciali scorrette; dall’altro, vi è l’inottemperanza agli specifici obblighi assunti con il provvedimento di impegni. Mentre il primo è un illecito di pericolo concreto (o di evento pericoloso), il secondo è di mera condotta.</h:div><h:div>9.8. Pertanto, riprendendo il filo del discorso interrotto al § 9.5., va osservato come la riapertura del procedimento già chiuso con impegni risulta assolutamente in linea con l’interesse pubblico curato dall’Autorità: viceversa, avallando la tesi sostenuta da parte ricorrente si giungerebbe all’inaccettabile conclusione di acclarare una condotta illecita senza poter però comminare la relativa sanzione.</h:div><h:div>9.9. L’esposizione che precede costituisce inoltre dimostrazione dell’assenza della «<corsivo>preconcetta volontà sanzionatoria</corsivo>», essendo anzi doverosa l’attività dell’Agcm volta all’accertamento sia della pratica commerciale scorretta, sia dell’inottemperanza al provvedimento di impegni.</h:div><h:div>9.10. Appurata, quindi, la legittimità astratta delle due sanzioni, va osservato come non sia necessario procedere diacronicamente: sul punto, infatti, risulta rimesso alla discrezionalità dell’Autorità individuare il <corsivo>modus operandi</corsivo> piú opportuno, nel rispetto dei generali principî di imparzialità e buon andamento. Orbene, la trattazione parallela dei due procedimenti appare in tal senso funzionale al miglior impiego delle risorse, nonché alla tempestiva e rapida contestazione degli illeciti, di guisa da garantire anche il miglior esercizio del diritto di difesa (in tal senso si rammenta che l’art. 6 Cedu prevede che il professionista sia «<corsivo>informato, nel piú breve tempo possibile </corsivo>[…] <corsivo>della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico</corsivo>»).</h:div><h:div>10. Passando alla quarta doglianza deve rilevarsi come essa sia manifestamente infondata.</h:div><h:div>10.1. Invero, nessuna ispezione veniva effettuata nel procedimento IP354, come reso palese dall’atto ispettivo allegato dalla stessa parte ricorrente: tale decisione, infatti, riporta il numero dell’istruttoria relativa all’accertamento della pratica scorretta (PS11535B).</h:div><h:div>11. Passando al quinto motivo di impugnazione va osservato come debbano essere affrontate partitamente le singole sotto-censure incentrate sugli impegni violati. In linea generale, però, va premesso come le difese spiegate nel ricorso si fondino su una lettura formalistica e riduttiva degli impegni, ossia senza tener conto dell’effettiva funzione pratica che gli stessi sono chiamati ad assolvere.</h:div><h:div>11.1. In particolare, in relazione al secondo impegno, deve precisarsi come sia pacifico che gli <corsivo>script</corsivo> telefonici adottati dalla ricorrente fossero conformi allo <corsivo>standard</corsivo> di diligenza richiesto dall’Autorità: nondimeno, risulta incontestato come essi fossero stati distribuiti ai promotori in maniera non capillare, tant’è che alcuni consumatori segnalavano la poca trasparenza delle informazioni rese nei contatti telefonici, anche successivamente all’asserita implementazione degli impegni. Tra l’altro, l’Agcm evidenziava come l’esternalizzazione del servizio non fosse accompagnata da un idoneo sistema di controllo e vigilanza sull’operato degli agenti, con la conseguente perduranza del pericolo di offesa agli interessi dei consumatori.</h:div><h:div>11.2. Orbene, a fronte di tali risultanze emergenti dall’istruttoria, le argomentazioni di parte ricorrente si limitano ad una generica denuncia, per un verso, di completezza delle informazioni fornite al consumatore, negando, per altro, l’eccessiva velocità nell’indicazione delle informazioni precontrattuali nelle telefonate. Ambedue le circostanze risultano totalmente fuori fuoco: difatti, non è in contestazione la correttezza dello <corsivo>script</corsivo>, bensí il fatto che alcuni procacciatori d’affari non lo impiegassero, non essendo stato il messaggio compiutamente diffuso tra i venditori. Viepiú, apodittica si presenta l’allegazione concernente l’impossibilità di verificare l’eccessiva velocità della pronuncia delle informazioni durante la telefonata: difatti, a fronte dell’affermazione della circostanza nel provvedimento, la mera negazione non costituisce prova che possa superare la valutazione dell’Agcm.</h:div><h:div>11.3. In aggiunta, sul riascolto a campione delle telefonate e sull’accoglimento di una selezione «qualificata» di reclami dei consumatori (ossia indirizzati anche per conoscenza all’Autorità, ovvero presentati per mezzo di un’associazione di categoria) va osservato che tali circostanze sono indicate nel provvedimento non quali violazione dell’impegno, bensí come indizî, sulla base dei quali formulare un giudizio logico-inferenziale di inottemperanza all’impegno n. 2. Invero, l’esiguo numero di accertamenti sulle telefonate costituisce negligenza nel controllo della propria rete di vendita (sul punto, v. Tar Lazio, sez. I, 14 novembre 2023, n. 16966), con conseguente rischio di diffusione di informazioni inesatte ai consumatori; similmente, è di immediata ed intuitiva evidenza che la tempestiva restituzione di somme in favore solo dei reclamanti «qualificati» (nei modi poc’anzi detti) costituisca prova dell’illegittimità dell’addebito in ragione dell’irregolarità delle informazioni diffuse.</h:div><h:div>11.4. Passando al terzo impegno appare evidente la violazione dello stesso: invero, come sostanzialmente ammesso dalla stessa parte ricorrente, l’implementazione della tracciabilità della corrispondenza veniva garantita solo a partire dal 17 marzo 2022, a fronte di un impegno il cui termine di scadenza era fissato per il 3 settembre 2021. Poco persuasive sono anche le argomentazioni spese a giustificazione del proprio inadempimento: invero, in sede di impegni (presentati il 20 novembre 2020) parte ricorrente dichiarava di aver già individuato un’azienda cui affidare la postalizzazione della propria corrispondenza. Tuttavia, il contratto con Poste italiane veniva concluso solamente il successivo 27 settembre 2021, anche se l’effettiva piena implementazione ed operatività giungevano solo dopo ulteriori 6 mesi.</h:div><h:div>11.5. Orbene, contrariamente a quanto indicato nell’impugnazione, è anche provata la colpevolezza del professionista: all’uopo vale riportare uno stralcio del ricorso (pag. 21) di modo da evidenziare due episodî sufficienti a confermare il giudizio di sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito. Invero, la società sostiene che, dopo aver preso conoscenza dell’approvazione degli impegni, contattava «<corsivo>nelle settimane successive</corsivo> [il] <corsivo>referente commerciale in Poste italiane per perfezionare l’accordo</corsivo>»: in altre parole, a fronte di un impegno con scadenza a trenta giorni, il professionista lasciava trascorrere delle <corsivo>settimane</corsivo>, prima di contattare (il 10 settembre 2021, quindi successivamente alla scadenza del termine per l’ottemperanza all’impegno) l’impresa incaricata di fornire il servizio di postalizzazione. Trattasi di condotta indicativa del difetto di volontà di puntuale e tempestivo adempimento dell’obbligo. Viepiú, una volta «<corsivo>contattati da Poste italiane,</corsivo> [veniva] <corsivo>riferito che l’offerta del 5 maggio 2021 non era piú valida formalmente, perché le loro offerte hanno validità 1 mese e poi vanno rinnovate</corsivo>»: semplificando, il professionista afferma di non aver avuto cognizione del fatto che le proposte contrattuali (che stava per sottoscrivere) erano temporalmente circoscritte; del pari, ignorava lo stato delle trattative – avviate al fine di assolvere ad un preciso dovere di diritto pubblico – con un importante <corsivo>partner</corsivo> commerciale. Orbene, è palese la superficialità nella conduzione degli affari, circostanza che consente di affermare la sussistenza della colpa.</h:div><h:div>11.6. Con riferimento al quarto impegno va osservato come la corretta ottemperanza sia intervenuta solo in data 5 settembre 2022, ossia <corsivo>successivamente</corsivo> all’apertura del procedimento IP354. Invero, in precedenza il <corsivo>link</corsivo> alla pagina <corsivo>web</corsivo>, ove rinvenire le informazioni per il rimborso degli oneri di bollettazione cartacea illegittimamente addebitati, era «celato» nella generica sezione <corsivo>link utili</corsivo>, rendendo sostanzialmente impossibile al consumatore medio prendere conoscenza della possibilità di ottenere il rimborso. Viceversa, successivamente all’intervento dell’Autorità, tale facoltà è stata immediatamente pubblicizzata con un apposito <corsivo>pop-up</corsivo> sulla <corsivo>homepage</corsivo>.</h:div><h:div>11.7. Orbene, come già anticipato, le argomentazioni difensive si esauriscono in una lettura formalistica dell’impegno che prevedeva la pubblicazione di «<corsivo>un’apposita informativa sul proprio sito internet, nella sezione “Link utili”, all’indirizzo www.grupposinergy.com/link-utili-energia-e-gas</corsivo>». Nondimeno, appare di immediata percezione che la mera pubblicazione dell’informativa in una sotto-pagina del sito <corsivo>internet</corsivo> non sia sufficiente a soddisfare la finalità di «<corsivo>apprestare un veicolo informativo per i clienti che si siano resi irreperibili</corsivo> [agli altri] <corsivo>mezzi di contatto</corsivo>»: difatti, se la pubblicazione è il mezzo residuale di diffusione delle informazioni, appare evidente che essa debba essere resa immediatamente disponibile all’utente che <corsivo>non</corsivo> conosce il proprio diritto al rimborso e che quindi non può essere onerato di ricercare delle informazioni tra le varie pagine del sito (similmente, v. Tar Lazio, sez. I, 6 dicembre 2022, n. 16238).</h:div><h:div>11.8. Analogamente, sull’impegno n. 6 va osservato come l’Agcm non pretendeva necessariamente l’attivazione di una linea telefonica dedicata al servizio di fatturazione, ma – stante i problemi riscontrati in passato – l’implementazione di un servizio clienti maggiormente attento alla problematica e facilmente raggiungibile dai consumatori. A tal fine, contrariamente a quanto argomentato <corsivo>ex adverso</corsivo>, non risulta sufficiente la creazione di un albero fonico che consenta di contattare il servizio clienti per questioni relative alla fatturazione: invero, il consumatore medio deve essere previamente informato di tale possibilità, rischiando altrimenti di rimanere «sulla carta» la tutela approntata nei suoi confronti. Pertanto, anche in questa ipotesi appare corretta la valutazione dell’Agcm, atteso che solo con la pubblicizzazione (a mezzo <corsivo>pop-up</corsivo>) sul sito <corsivo>internet</corsivo> del professionista della modalità di contatto degli operatori dedicati alla gestione delle fatturazioni può considerarsi assolto l’impegno.</h:div><h:div>12. Infine, sulla settima ed ultima censura, va rilevato come l’Autorità abbia fatto corretta applicazione dei parametri normativi che regolano la fattispecie: in particolare, quanto alla gravità della pratica, si è tenuto conto della dimensione economica del professionista (il cui fatturato nel 2021 raggiungeva quasi cento milioni di euro), nonché del notevole numero di impegni violati (quattro su nove), alcuni non ancora pienamente ottemperati al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo.</h:div><h:div>12.1. La valutazione appare, quindi, rispondente ad un criterio di adeguatezza, anche sotto il profilo della deterrenza, oltre che ai principî di logicità e ragionevolezza che regolano l’azione amministrativa: difatti, l’importo finale comminato veniva calcolato tenendo conto della durata della violazione, nonché del particolare settore economico nel quale opera il professionista, caratterizzato da un’enorme asimmetria informativa e dalla sussistenza, quindi, di obblighi di diligenza rafforzati (v. Tar Lazio, sez. I, 23 agosto 2023, n. 13410), giungendo ad una somma poco superiore all’1% dei ricavi. In definitiva, l’importo della sanzione applicata risulta non solo congruo e proporzionato, ma anche pienamente in linea con i criterî avallati dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Tar Lazio, sez. I, 8 luglio 2022, n. 9428).</h:div><h:div>13. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le doglianze, il ricorso è respinto.</h:div><h:div>14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Autorità resistente che liquida in complessivi € 3.000,00.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Matthias Viggiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>