<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230082220230906171637971" descrizione="" gruppo="20230082220230906171637971" modifica="06/09/2023 17:35:32" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00822"/><fascicolo anno="2023" n="13642"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230082220230906171637971.xml</file><wordfile>20230082220230906171637971.docm</wordfile><ricorso NRG="202300822">202300822\202300822.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\665 Donatella Scala\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Edoardo Fiorani</firma><data>06/09/2023 17:35:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Donatella Scala,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Santoro Cayro,	Referendario</h:div><h:div>Luigi Edoardo Fiorani,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-del provvedimento prot. n. 39652 del 21.10.2022, adottato dal Dirigente del Settore IX, Ufficio Edilizia Privata, Arch. Pino Cruciani, avente ad oggetto: “S.C.I.A. n. 648/2022 – cambio destinazione d'uso da magazzino/deposito rurale ad abitazione rurale dell'immobile sito in loc. Madonna del Pianto - Divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi”, notificato il 22.10.2022;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e inerente, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 822 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Edoardo D'Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Tarquinia (Vt), in persona del Sindaco Pro Tempore, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con l’ordinanza i cui estremi sono riportati in epigrafe, il Comune di Tarquinia ha disposto il divieto immediato di prosecuzione delle attività di cui alla S.C.I.A. trasmessa da parte ricorrente in data 09/09/2022 Prot. n. 33278, con la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della S.C.I.A. presentata.</h:div><h:div>Nel dettaglio, la S.C.I.A. in parola – in base alla prospettazione di parte ricorrente –  aveva ad oggetto una ristrutturazione edilizia a mezzo di sole opere interne, con conservazione dell’involucro esterno (aperture comprese) di un magazzino rurale, sito in Tarquinia (VT), località Madonna del Pianto e parziale mutamento d’uso dello stesso in abitazione rurale.</h:div><h:div>Nell’ordinanza gravata è stata accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. 241/1990, sulla scorta dei seguenti motivi: I) sarebbe stato violato l’art. 57 della l.r. 38/1999, non essendo già stata ottenuta dal D’Andrea, al momento della presentazione del titolo edilizio abilitativo, l’approvazione del P.U.A. sulla base di un autonomo procedimento, essendosi limitato l’odierno ricorrente ad allegare alla S.C.I.A. il detto P.U.A.; II) l’area dove insiste il magazzino oggetto degli interventi di cui alla S.C.I.A. (zona F sottozona F2 “parco archeologico” del vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. 7/11/1975 n. 3865) risulterebbe soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta e di conservazione degli attuali caratteri agricoli; III) sussisterebbe sull’area un doppio vincolo, sia ai sensi della lettera m) dell’art. 142, sia ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 134 del d.lgs. 42/2004, in forza del quale sarebbero consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, articolo 3 del d.P.R. 380/2001, con conseguente inammissibilità della “ristrutturazione edilizia” di cui alla segnalazione certificata; IV) non sarebbe stata prodotta la planimetria di primo accatastamento, sicché non sarebbe stata dimostrata la legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile, con conseguente impedimento alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia proposto; V) mancanza della conformità igienico-sanitaria, e dunque inammissibilità della destinazione abitativa, risultando, per un verso, progettato l’impianto di sub-irrigazione nell’elaborato grafico, ma “rimandato ad un successivo titolo edilizio” nella relazione tecnica ed essendo, per l’altro verso, l’impianto di adduzione dell’acqua potabile dichiarato di futura realizzazione; VI) mancanza di riscontro delle dichiarazioni del progettista, secondo cui le opere progettate “non riguardano mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968” e “non generano mutamento d’uso urbanisticamente rilevante di cui all’art. 23-ter, co.1, in quanto viene conservato l’uso rurale”, posto che, ad avviso della gravata ordinanza, con riferimento alla prima dichiarazione, la trasformazione di un annesso agricolo in abitazione sarebbe senza dubbio un intervento che implica incremento del carico urbanistico, e, con riferimento alla seconda, tutte le abitazioni, anche quelle in zona agricola, rientrerebbero nella categoria funzionale “residenziale” di cui alla lettera a) del comma 1) art. 23-ter DPR 380/01, diversa dalla lettera “d) rurale” del medesimo articolo; VII) accertamento della mancata produzione degli elaborati relativi alla sicurezza degli impianti, in ordine alla dichiarazione al punto 5.2.8.2) della “Relazione Tecnica Asseverata”; VIII) accertamento della mancata produzione della documentazione dichiarata allegata ai punti 12.2) e 12.5) della relazione tecnica asseverata, in materia di “interventi strutturali e/o in zona sismica”; IX) mancato assolvimento degli adempimenti di cui all’art. 4 L.R. 6/2019 che prescrive il deposito della “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell’opera professionale, redatta nelle forme di cui al d.P.R. 445/2000 secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento”.</h:div><h:div>2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente è insorto avverso il citato provvedimento, proponendo i motivi di ricorso di seguito riportati.</h:div><h:div>Con il primo (“<corsivo>Eccesso di potere o, subordinatamente, violazione di legge. Illegittima e immotivata disapplicazione dell’art. 19 Legge n. 241/90 e art. 23, commi 1 e 6, DPR n. 380/2001 nel loro combinato disposto</corsivo>”) e il secondo motivo (“<corsivo>Eccesso di potere o, subordinatamente, violazione di legge. Illegittima e immotivata disapplicazione del procedimento e difetto di adozione del successivo provvedimento di cui agli art. art. 21 e ss della legge n. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 10 bis legge n. 241/90 essendo mancata la comunicazione al ricorrente del preavviso di provvedimento negativo, in immotivata violazione del dovere di Amministrazione dialogante (cfr. TAR Lazio, Sez. Roma, Sez II quater n. 7757/2008)</corsivo>”), il ricorrente, rappresentando che la notifica dell’atto impugnato risale al 22 ottobre 2022, mentre il deposito della S.C.I.A. condizionata al 9 settembre 2022, lamenta, per un verso, che il Comune di Tarquinia ha esercitato il potere inibitorio di cui al provvedimento impugnato oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 (<corsivo>recte</corsivo>, art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990) e, per l’altro verso, che non sarebbe stato, in ogni caso, ritualmente attivato il procedimento di autotutela ai sensi degli artt. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> e 21 <corsivo>nonies</corsivo> della l. 241/1990.</h:div><h:div>Con il terzo motivo (“<corsivo>Eccesso di potere o violazione di legge. Illegittima e immotivata disapplicazione del combinato disposto dell’art. 57, comma 8, della Legge Regionale Lazio n. 38/99, e dell’art. 7, comma 2, lettera b) n. 2 del DL n. 70/2011 convertito in Legge n. 106/2011</corsivo>”), il D’Andrea lamenta la violazione dell’art. 57 della l.r. 38/1999, in considerazione del fatto che l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto convocare una conferenza di servizi, in ragione del richiamo agli artt. 7 e 8 del d.P.R. 160/2010 contenuto nel comma 8 del detto art. 57, e non già limitarsi a constatare la mancata produzione del P.U.A. </h:div><h:div>Con il quarto motivo (“<corsivo>Illegittima applicazione del combinato disposto degli artt. art. 55 e 57 legge Regione Lazio n. 38/99; art. 18 legge Regione Lazio n. 24/98; della Tabella all. A, di cui all'art. 2, comma 1, DPR 31/2017; dell’art. 25 legge n. 47/1985, per come modificato dall’art. 2, comma 60 della legge n. 662/1996; degli artt. 3, 9 bis, 10, comma 2, 23 ter, 32, comma 1 lettera a) DPR n. 380/2001, del DM 1444/68; dell’artt. 52 PTPR Regione Lazio; degli art. 134, 136, 142 e 149 del Codice dei Beni Culturali. Errore nell’individuazione dei presupposti di fatto e di diritto del caso di specie</corsivo>”), il ricorrente, ribadendo che la S.C.I.A. avrebbe ad oggetto la ristrutturazione a mezzo di sole opere interne con un cambio d’uso strettamente funzionale alla disciplina di zona, sostiene che il Comune, nel pronunciare l’ordinanza gravata, avrebbe violato ovvero interpretato erroneamente una serie di disposizioni di leggi regionali e del PTPR (diffusamente riportate in ricorso) in forza delle quali, per converso, gli interventi <corsivo>de quibus</corsivo> si sarebbero dovuti ritenere pienamente legittimi, sia in ragione del fatto che, conservando “gli attuali caratteri agricoli” e rispettando il vincolo di inedificabilità assoluta relativo alla zona su cui insiste l’immobile per cui è causa, gli stessi sarebbero consentiti, anche in zona vincolata, e senza necessità dell’intervento della Soprintendenza, sia in considerazione della parificazione dei fabbricati rurali con l’azienda agricola, che renderebbe, in forza della pertinente disciplina derivante dalla l.r. Lazio n. 38/1999, la mutazione della destinazione d’uso in esame urbanisticamente irrilevante.</h:div><h:div>Il quinto (“<corsivo>Eccesso di potere o violazione di legge. Illegittima e immotivata disapplicazione dell’art. dell’art. 41 del PTPR nel combinato disposto con l’art. 55 Legge Regione Lazio n. 38/99, che dispone al comma 2 anche per difettoso riconoscimento dei presupposti di fatto</corsivo>”) e il sesto motivo (“<corsivo>Eccesso di potere o violazione di legge. Illegittima e immotivata disapplicazione dell’art. 9 bis, comma 1 bis, DPR n. 380/01, anche per travisamento dei presupposti di fatto documentati dagli allegati alla SCIA presentata</corsivo>”) lamentano ulteriori errori in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione con l’ordinanza gravata, la quale non si sarebbe avveduta che l’immobile oggetto della S.C.I.A. sarebbe completamente esterno all’area indicata come fascia di rispetto “beni puntuali”, ovvero che risulterebbero depositate foto aeree certificate, che ai sensi dell’art. 9-bis, d.P.R. 380/2001 sarebbero idonee a dare prova dello stato legittimo dell’immobile oggetto della segnalazione certificata.</h:div><h:div>Con il settimo motivo (“<corsivo>Eccesso di potere o violazione di legge. Illegittima e immotivata disapplicazione del combinato disposto degli artt. 19, 21 quinquies e 21 nonies, della legge n. 241/90</corsivo>”), il ricorrente, in relazione al punto 5 della motivazione dell’ordinanza, sulla conformità igienico-sanitaria dell’immobile, solleva doglianze analoghe a quelle già svolte con il secondo e il terzo motivo, in punto di mancata convocazione della conferenza di servizi, ovvero di attivazione del procedimento di autotutela.</h:div><h:div>L’ottavo motivo (“<corsivo>Eccesso di potere o violazione di legge. Illegittima ed errata applicazione dell’art. 57, comma 3, Legge Regione Lazio n. 38/99 in combinato disposto con gli art. 23 bis DPR n. 380/01 e artt. 55, commi 2 e 5 ter Legge Regione Lazio n. 38/99</corsivo>”) ripropone, con riferimento al punto della motivazione della gravata ordinanza con cui il Comune ha ritenuto che quelli di cui alla S.C.I.A. sarebbero interventi che implicano incremento del carico urbanistico e mutamento della destinazione d’uso rilevante ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, le argomentazioni più diffusamente articolate con il quarto motivo, ribadendo che, in forza dell’art. 55 della l.r. Lazio 38/1999, comma 5 ter, quella per cui è causa sarebbe una mutazione di destinazione d’uso urbanisticamente irrilevante, in ragione della parificazione tra abitazioni rurali e altri fabbricati rurali, allorché le prime siano ricomprese all’interno dell’azienda agricola.</h:div><h:div>Con il nono motivo (“<corsivo>Eccesso di potere o violazione di legge. Difetto di motivazione</corsivo>”), il D’Andrea lamenta che l’ordinanza gravata non avrebbe indicato quali sarebbero gli elaborati relativi alla sicurezza degli impianti dei quali l’Amministrazione resistente ha riscontrato la mancata produzione. </h:div><h:div>Con il decimo (“<corsivo>Eccesso di potere o violazione di legge. Difettosa ricognizione della normativa applicabile</corsivo>”) e l’undicesimo (“<corsivo>Eccesso di potere o violazione di legge nella specie della violazione del dovere di cd. amministrazione dialogante (cfr. TAR Lazio, Sez. Roma, Sez II quater n. 7757/2008</corsivo>”) motivo, infine, parte ricorrente contesta la mancata attivazione, da parte del Comune resistente, di rimedi atti a sanare la riscontrata carenza della documentazione allegata alla S.C.I.A. condizionata, e segnatamente la conferenza di servizi, con riguardo agli interventi strutturali e/o in zona sismica, ovvero una mera richiesta di integrazione con riguardo al pagamento delle competenze del progettista.</h:div><h:div>3. Il Comune di Tarquinia non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>4. Con ordinanza n. 669 del 1° febbraio 2023, la Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che la declaratoria di inefficacia della S.C.I.A. apparisse sufficientemente motivata, anche in ragione della mancata allegazione alla stessa dell’autorizzazione paesaggistica di cui l’istante si sarebbe dovuto premunire, tenuto conto del mutamento della destinazione d’uso ivi segnalato, comportante un incremento del carico antropico.</h:div><h:div>5. L’appello ex art. 62 c.p.a. interposto dal ricorrente è stato accolto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1238/2023 del 29 marzo 2023, con la quale è stata disposta la sollecita definizione del giudizio nel merito da parte del giudice di prime cure. </h:div><h:div>6. All’esito dell’udienza di discussione del 18 luglio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Occorre premettere, prima dell’esame dei motivi di ricorso, che la ratio decidendi del provvedimento impugnato, è sostanzialmente duplice.</h:div><h:div>Per un verso, infatti, nel provvedimento prot. n. 39652 del 21 ottobre 2022, risultano sottolineati gli aspetti che, ad avviso dell’Amministrazione resistente, conducono alla complessiva incompatibilità dell’intervento divisato con la segnalazione certificata di inizio attività del 9 settembre 2022 con la disciplina urbanistica e paesaggistica vigente (cfr. i punti 2, 3 e 6 della motivazione, nonché il quinto punto, in ordine alla “preventiva approvazione da parte della competente Soprintendenza” con riguardo agli interventi relativi agli impianti tecnologici principali quali acqua e fognatura); per l’altro verso, si evidenziano gli aspetti inerenti all’incompletezza della S.C.I.A., con riferimento al P.U.A. (punto 1 della motivazione), alla prova della legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile (punto 4 della motivazione), all’impianto di sub-irrigazione – che risulterebbe progettato nell’elaborato grafico ma rimandato ad un successivo titolo edilizio nella relazione tecnica – e a quello di adduzione di acqua potabile, che viene dichiarato di futura realizzazione (punto 5 della motivazione), alla mancata produzione degli elaborati relativi alla sicurezza degli impianti (punto 7 della motivazione), alla mancata produzione della documentazione dichiarata allegata ai punti 12.2) e 12.5) della Relazione Tecnica Asseverata, in materia di interventi strutturali e/o in zona sismica (punto 8 della motivazione) e, infine, alla mancata produzione della documentazione prevista dall’art. 4 della L.R. 6/2019 (punto 9 della motivazione).</h:div><h:div>1.1. Relativamente al primo ordine di motivi del provvedimento impugnato appare rilevante il dato del superamento del termine di 30 giorni e il mancato rispetto degli schemi procedimentali che presiedono all’esercizio dell’autotutela. </h:div><h:div>1.2. Con riguardo, invece, agli aspetti che attengono all’incompletezza ovvero inesattezza della S.C.I.A., a fronte della quale l’esercizio del potere inibitorio è esercitabile senza lo stesso limite di tempo di 30 giorni (<corsivo>ex multis</corsivo>: Cons. St., sez. VI, 26 ottobre 2022, n.9125; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 8 maggio 2023, n. 2791; T.A.R. Veneto, sez. II, 13 novembre 2020, n. 1060), le argomentazioni spese dal ricorrente debbono ritenersi non idonee a giustificare l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>1.3. È noto, a questo riguardo, che in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso, in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte <corsivo>rationes decidendi</corsivo> poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata (da ultimo, Cons. St., sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405).</h:div><h:div>2. Occorre, allora, prendere le mosse dall’esame del quarto e del settimo motivo di ricorso, i quali appaiono, per quanto si dirà nel prosieguo, inscindibilmente legati tra loro: esclusa, infatti, per le ragioni che saranno appresso evidenziate, la fondatezza dei rilievi di parte ricorrente con riguardo a tali motivi, che riguardano lo specifico aspetto della completezza della S.C.I.A. del 9 settembre 2022, con riferimento alla conformità igienico sanitaria del fabbricato abitativo, e ai relativi profili paesaggistici, ne risulta confermata un’autonoma ragione giustificatrice dell’ordinanza del 21 ottobre 2022, da cui consegue necessariamente il rigetto del ricorso. </h:div><h:div>2.1. Risulta, invero, che il ricorrente abbia richiesto il cambio di destinazione d’uso, riservando, tuttavia, la realizzazione dell’impianto di smaltimento delle acque reflue al previo ottenimento di distinto titolo (cfr. il seguente passaggio di pag. 2 della Relazione tecnica allegata alla S.C.I.A., di cui al doc. 16: “<corsivo>per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue, sarà predisposto impianto di sub-irrigazione a dispersione, per il quale sarà richiesto ulteriore titolo</corsivo>”), con i relativi adempimenti sul piano paesaggistico (cfr., ancora, pag. 4 della richiamata relazione di cui al doc. 16: “<corsivo>Per le modifiche esterne, quali infissi, scavi per posa linee elettriche e di adduzione di acqua pubblica, per scarichi, sarà preventivamente richiesto al Ministero parere paesaggistico ai sensi del DPR 31/2017 e s.m.i. e parere/comunicazione preventivo/a alla Sovrintendenza Archeologica</corsivo>”). </h:div><h:div>Si tratta di elementi che sono stati espressamente presi a riferimento nel provvedimento impugnato, dove, per un verso, si è dichiarata l’inammissibilità della destinazione abitativa per mancata allegazione del progetto relativo agli impianti igienici e, per l’altro verso, si è sottolineata la mancanza della preventiva approvazione della competente Soprintendenza relativamente agli impianti in questione (cfr. il punto 5 del provvedimento impugnato, che si trascrive qui di seguito: “<corsivo>In merito alla dichiarata conformità igienico-sanitaria, si evidenzia quanto segue: incongruenza tra elaborato grafico e relazione tecnica sull’impianto di sub-irrigazione che risulta progettato nell’elaborato grafico ma “rimandato ad un successivo titolo edilizio” nella relazione tecnica. Anche l’impianto di adduzione acqua potabile viene dichiarato di futura realizzazione. Stante quanto sopra si accerta la inammissibilità della destinazione abitativa in assenza degli impianti tecnologici principali quali acqua e fognatura per la mancata conformità igienico-sanitaria ai sensi di legge. Si specifica inoltre che tali interventi, trattandosi di zona sottoposta a vincolo archeologico, sono comunque subordinati alla preventiva approvazione da parte della competente Soprintendenza</corsivo>”).</h:div><h:div>2.2. Il ricorrente ha, a tale riguardo, lamentato, nel settimo motivo di ricorso, che, avendo il D’Andrea presentato una S.C.I.A. condizionata a ulteriori acquisizioni, il Comune resistente avrebbe dovuto, una volta riscontrata la necessità di acquisire da diversi uffici e enti, altre autorizzazione, pareri o atti comunque denominati, attivare “<corsivo>la prescritta conferenza dei servizi, prima ex art. 19 legge n. 241/90 e, poi, scaduto il termine concessole da quell’articolo, l’autotutela, con l’altrettanto doverosa attivazione della conferenza dei servizi di cui agli artt. 21 e ss Legge n. 241/90</corsivo>” (così, p. 12 del ricorso).</h:div><h:div>2.3. Invece, l’aspetto della necessaria pronuncia della Soprintendenza in ordine agli impianti di sub-irrigazione, pur se esaminato in sede di Relazione tecnica allegata alla S.C.I.A., non è stato affrontato in sede di ricorso, dove la difesa del D’Andrea si è limitata ad affermare che il cambio di destinazione d’uso per cui è causa sarebbe interamente sottoposto al combinato disposto degli art. 2 del d.P.R. 31/2017 e al numero 1 della tabella A allegata al medesimo decreto (senza citare espressamente il numero 15 della medesima tabella, sul quale si tornerà in appresso), e non necessiterebbe di alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica (cfr. il quarto motivo di ricorso).</h:div><h:div>2.4. Ebbene, per quanto affermato dalla giurisprudenza, sebbene ad altri fini, ma con principi che possono essere applicati alla fattispecie in esame, la trasformazione di un manufatto ai fini dell’individuazione della corretta disciplina edilizia ed urbanistica, va apprezzata nella sua globalità e nell’assetto finale della sua consistenza, senza che sia possibile scindere il risultato unitario nelle singole operazioni che lo compongono (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, 7 novembre 2017, n. 11090).</h:div><h:div>Inoltre, se la destinazione d’uso di un immobile è quella impressa dal titolo abilitativo (tra le tante, v. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 21 luglio 2017, n. 3896) se ne deve logicamente dedurre che la S.C.I.A. con la quale venga divisato un cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione (sebbene, ad avviso del ricorrente, sempre nell’ambito della lettera e) dell’art. 23-bis, e dunque, sempre ad avviso del ricorrente, urbanisticamente irrilevante), deve contenere tutti gli elementi che consentano di ritenere abitabile un bene, ivi compresi gli aspetti igienico sanitari (senza che peraltro la questione possa ridursi ai soli aspetti dell’agibilità, tenuto conto che l’art. 24 del D.P.R. 380/2001 presuppone che con la S.C.I.A. ivi prevista sia attestata la conformità dell’opera al progetto presentato; progetto del quale, con il provvedimento gravato, è stata riscontrata l’incompletezza con riguardo agli impianti di sub-irrigazione e di adduzione dell’acqua potabile). </h:div><h:div>2.5. Si tratta, invero, di un punto che non è contestato dallo stesso ricorrente, il quale, nel proprio gravame, lungi dall’affermare espressamente che il cambio di destinazione d’uso si sarebbe potuto effettivamente realizzare anche riservando a un secondo momento l’ottenimento del titolo per la realizzazione degli impianti di sub-irrigazione e di adduzione dell’acqua potabile, lamenta piuttosto che il Comune, una volta ravvisata la non contestata inidoneità dei progetti allegati alla S.C.I.A. a fornire una compiuta rappresentazione degli impianti <corsivo>de quibus</corsivo>, non avrebbe attivato il meccanismo della conferenza di servizi, ovvero, una volta scaduto il termine di 30 giorni, quello della autotutela (dolendosi, altresì, a monte, con il secondo motivo di ricorso, che l’amministrazione resistente non avrebbe invitato il ricorrente a regolarizzare la documentazione in un termine congruo).</h:div><h:div>2.6. Eppure, anche a non voler ritenere dirimente che la S.C.I.A. era espressamente condizionata alla sola acquisizione del P.U.A. (cfr. il riquadro “<corsivo>Richiesta di acquisizione di atti di assenso (S.C.I.A. condizionata)</corsivo>”, di cui alle pagine 22 e 23 del doc. 6 allegato al ricorso), l’insufficienza del contenuto della documentazione prodotta con la S.C.I.A. non sarebbe stata all’evidenza suscettibile di essere sanata attraverso i meccanismi procedimentali che il ricorrente lamenta essere stati violati.</h:div><h:div>E ciò in quanto il ricorrente, nella prospettiva unitaria che presiede al cambio di destinazione d’uso, avrebbe dovuto non solo predisporre il progetto relativo agli impianti di sub-irrigazione e di acqua potabile, ma anche sottoporlo alle preventive autorizzazioni in materia paesaggistica ovvero archeologica, per le ragioni che saranno esaminate subito <corsivo>infra</corsivo>.</h:div><h:div>3. Si rileva, a questo riguardo, che nel ricorso si dà atto, pur richiamando documentazione che non risulta reperibile tra gli allegati (si allude al certificato di destinazione urbanistica) che “<corsivo>Nel CDU rilasciato (all. 21), la resistente ha certificato che l’immobile si trova in zona F2 “parco archeologico”, in attesa di pianificazione particolareggiata e che l’immobile in oggetto è assoggettato al vincolo paesistico ex art. 142, lettera m) del Codice dei Beni culturali e deve conservare i caratteri agricoli attuali; i quali destinazione e vincolo sono confermati dalla cartografia di zona (all. 23 e ss). La conservazione dei caratteri agricoli in zona vincolata ex art. 142, lettera m) è affidata al PTPR (all. 19) che, dato il vincolo ex art. 142 citato, ricomprende l’immobile de quo nella zona paesaggistica di cui all’art. 134, comma 1, lettera b) del Codice dei Beni Culturali e, in quanto tale, l’immobile in questione è ascritto ex art. 9, lettera m) del medesimo PTPR nelle zone di interesse archeologico</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel provvedimento impugnato, coerentemente con le prospettazioni del ricorrente, si legge, ancora, che “<corsivo>il PTPR conferma che l’area di che trattasi è soggetta a vincolo archeologico ai sensi della lettera m) art. 142) del D.Lgs. 42/2004</corsivo>”.</h:div><h:div>3.1. Alla luce di questa premessa, il D’Andrea ha allegato alla propria S.C.I.A. “<corsivo>dichiarazione asseverata interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31)</corsivo>” (doc. 11), nella quale ha dichiarato “<corsivo>che l’intervento sopra descritto, pur ricadendo in zona sottoposta a tutela, rientra nell’ambito di quegli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 2, comma 1 ed art. 4 del d.PR. 13 febbraio 2017, n. 31 classificati dall’Allegato A al punto A1 e A15</corsivo>”.</h:div><h:div>3.2. Ora, se il numero A.1 esclude dall’autorizzazione paesaggistica le “<corsivo>Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso</corsivo>”, il numero A.15 (del quale, come si anticipava, in ricorso non si fa menzione) disciplina diverse attività, solo in parte esenti dalla detta autorizzazione, leggendosi, infatti, nel detto numero che: “<corsivo>fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm</corsivo>”.</h:div><h:div>Come appare evidente dal passo riportato, e per quanto chiarito dalla relazione illustrativa al D.P.R. 31/2017, la previsione del n. 15 in esame esordisce facendo salve le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lett. m) del d.lgs. 42/2004.</h:div><h:div>3.3. Ebbene, come si anticipava, lo stesso ricorrente, nel riconoscere che la zona su cui insiste il manufatto oggetto del cambio di destinazione d’uso è inserito in zona “Parco Archeologico”, essendo zona vincolata ex lett. m dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004, ha prodotto l’art. 42 del PTPR, che disciplina la protezione delle zone di interesse archeologico. </h:div><h:div>3.4. Si rende a questo punto necessario considerare che lo stralcio di PTPR prodotto, recante l’art. 42 (sebbene si tratti del testo corrispondente a quello approvato dal Consiglio Regionale con DCC del 2 agosto 2019, oggetto di annullamento da parte della sentenza della Corte Costituzionale del 22 ottobre 2020 n. 240, non risulta che il testo del nuovo PTPR, risalente al 2021, differisca <corsivo>in parte qua</corsivo> da quello prodotto dal ricorrente), è citato in modo solo parziale in sede di ricorso: se è vero, infatti, che, per quanto rappresentato dalla difesa del D’Andrea a p. 7 dell’atto introduttivo (dove si legge: “[i]<corsivo>l successivo comma 6, lettera a) [dispone] che “…sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo (lettere a), b) e c) dell’articolo 3 del DPR 380/2001) nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione e ricostruzione ovvero interventi di demolizione anche parziale senza ricostruzione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato</corsivo>”), la lettera b del medesimo comma 6 dell’art. 42 dispone, nondimeno – e in coerenza, peraltro, con quanto risulta essere stato dichiarato a p. 4 della Relazione tecnica allegata alla S.C.I.A. in ordine agli scavi per posa linee elettriche e di adduzione di acqua pubblica – che “<corsivo>b) per gli interventi di nuova costruzione, ivi compresi ampliamenti degli edifici esistenti nonché gli interventi pertinenziali e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, e comunque per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra, ivi compresi i reinterri, l’autorizzazione paesaggistica è integrata dal preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato che valuta, successivamente ad eventuali indagini archeologiche o assistenze in corso d’opera, complete di documentazione, l’ubicazione o determina l’eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l’ubicazione e l’estensione dei beni medesimi; l’autorizzazione paesaggistica valuta l’inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico</corsivo>”.</h:div><h:div>3.5. Dunque, pur affermando in sede di ricorso che il cambio di destinazione d’uso sarebbe realizzabile esclusivamente mediante opere interne, il ricorrente, all’atto della presentazione della S.C.I.A., ha dichiarato che avrebbe richiesto un distinto titolo edilizio, integrato dalle necessarie autorizzazioni sul piano paesaggistico, per la realizzazione degli impianti necessari al perfezionamento della destinazione abitativa; il tutto mediante lavori che, stante il richiamo al punto 15 della tabella A contenuto nella dichiarazione prodotta sub doc. 11, implicando interventi nel sottosuolo, e quindi comportanti movimenti di terra, avrebbero richiesto la previa autorizzazione paesaggistica, integrata dal preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato, in forza dell’art. 42, comma 6, lett. b) del PTPR. </h:div><h:div>E allora, in ragione della natura necessariamente unitaria delle operazioni che conducono al cambio di destinazione d’uso, non si ritiene, all’esito dello scrutinio approfondito proprio della presente fase di merito, di dare corso ad approfondimenti istruttori volti all’accertamento della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2 del d.P.R. 31/2017, tenuto conto che un simile esito è smentito dalle stesse produzioni documentali del ricorrente.</h:div><h:div>4. Merita a questo punto ribadire che la S.C.I.A. priva del prescritto parere della Soprintendenza e quindi dei titoli prescritti dalla legge a tutela dei beni vincolati per il loro valore storico, artistico e architettonico, è inefficace, come tale inidonea al decorso dei termini prescritti in via successiva dall’art. 19, comma 3, e comma 4, l. n. 241/1990, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina quanto al più gravoso onere motivazionale prescritto dall’art. 21 <corsivo>nonies</corsivo>, ivi richiamato (T.A.R. Campania, Napoli, 28 aprile 2021, n. 2754; T.A.R. Venezia, sez. II. 13 novembre 2020 n.1060; TAR Milano, sez. II, 9 luglio 2020 n.1303), sicché non colgono nel segno i rilievi di parte ricorrente che lamentano il mancato rispetto delle forme e della disciplina dell’autotutela da parte dell’amministrazione resistente, ovvero lamentano genericamente una mancata richiesta di integrazioni (del resto relativa a interventi che venivano espressamente dichiarati come di futura realizzazione). </h:div><h:div>5. In conclusione, il ricorso non è suscettibile di accoglimento, in ragione della natura plurimotivata dell’atto impugnato e della conferma di una sua autonoma <corsivo>ratio decidendi</corsivo>, relativa all’inesattezza ovvero incompletezza della S.C.I.A. in ordine, tra gli altri aspetti, alla progettazione e all’autorizzazione paesaggistica relativa agli impianti di sub-irrigazione e di adduzione di acqua potabile.</h:div><h:div>6. Nulla deve disporsi sulle spese in difetto di costituzione dell’amministrazione resistente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Nulla sulle spese. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. Antonino Onorato</h:div><h:div>Luigi Edoardo Fiorani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>