<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20221669120230613085501904" descrizione="" gruppo="20221669120230613085501904" modifica="13/06/2023 09:03:10" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Engie Italia S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="16691"/><fascicolo anno="2023" n="10250"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20221669120230613085501904.xml</file><wordfile>20221669120230613085501904.docm</wordfile><ricorso NRG="202216691">202216691\202216691.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>filippo maria tropiano</firma><data>13/06/2023 09:03:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Filippo Maria Tropiano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa tutela cautelare:</h:div><h:div>del provvedimento del 12 dicembre 2022 con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto ad Engie Italia S.p.A. l'adozione di misure cautelari verso i consumatori ai sensi</h:div><h:div>dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8 del regolamento dell'AGCM n. 2541 del 1° aprile 2015 nell'ambito del procedimento istruttoria PS12468, nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;</h:div><h:div>del provvedimento del 29 dicembre 2022 con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in parziale revoca del precedente provvedimento del 12 dicembre 2022, ha confermato l'imposizione nei confronti di Engie Italia S.p.A. di misure cautelari nei confronti dei i consumatori ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8 del regolamento dell'AGCM n. 2541 del 1° aprile 2015 nell'ambito del procedimento istruttoria PS12468, nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 16691 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Engie Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nico Moravia, Gian Luca Zampa, Giorgio Candeloro, Filippo Alberti, Enrico Mantovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e l’intervento del Codacons;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con il ricorso introduttivo del giudizio, Engie Italia spa, società operante nel settore della fornitura di energia elettrica e gas, ha impugnato il provvedimento cautelare adottato il 12 dicembre 2022 ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo,</h:div><h:div>dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con cui è stato intimato al professionista di sospendere «provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni inviate prima del 10 agosto [2022] o nelle analoghe comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente applicate». Secondo l’Autorità, la condotta commerciale dell’impresa si sarebbe posta in contrasto con l’art. 3, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, conv. dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (c.d. aiuti-bis), il quale disponeva (al tempo dell’adozione del provvedimento gravato) che fino «al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte». </h:div><h:div>Si è costituita l’Autorità intimata, contestando la domanda. </h:div><h:div>E’ altresì intervenuto ad opponendum il Codacons. </h:div><h:div>Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti cui la parte ricorrente rinunciava nel corso della camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, in quanto i difensori rappresentavano l’intervento di un successivo provvedimento da parte dell’Autorità, riservando l’impugnazione dello stesso. </h:div><h:div>Ed infatti, con successivo ricorso per motivi aggiunti, Engie ha gravato l’atto dell’Agcm del 29 dicembre 2022, con cui, anche all’esito del pronunciamento del Consiglio di Stato di cui all’ordinanza 22 dicembre 2022, n. 5986 (resa sull’appello cautelare relativo ad altra analoga fattispecie nei confronti di altro professionista), è stato parzialmente revocato il provvedimento impugnato con l’originario ricorso introduttivo, confermandolo nella parte in cui si disponeva la sospensione provvisoria dell’applicazione «delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni inviate prima del 10 agosto o nelle analoghe comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, per le quali avuto riguardo a contratti a tempo indeterminato non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una</h:div><h:div>scadenza delle stesse, confermando fino all’effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte». </h:div><h:div>Depositati memorie e documenti a cura delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 febbraio 2023. </h:div><h:div>2. Tanto premesso, prima di affrontare i singoli motivi di doglianza, appare opportuno descrivere compiutamente la vicenda fattuale. </h:div><h:div>Come è noto, l’invasione russa dell’Ucraina ha determinato uno sproporzionato aumento dei prezzi delle materie prime, non ultime quelle energetiche, risultando il Paese aggressore tra i principali esportatori di gas verso l’Europa. Tale circostanza ha inciso negativamente sia sulle imprese fornitrici di energia elettrica e gas (che acquistano a prezzi maggiorati) sia sui consumatori finali su cui, inevitabilmente, vengono scaricati gli aumenti dei costi sostenuti dai professionisti. </h:div><h:div>Il Governo, al fine di mitigare l’impatto economico sugli utenti finali, ha adottato il già citato art. 3 d.l. 115 cit., per mezzo del quale sono state congelate le modifiche unilaterali delle tariffe imposte dalle società fornitrici di energia. </h:div><h:div>Per completezza, va osservato come, successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati in questa sede, l’art. 11, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14 (c.d. decreto milleproroghe), ha aggiunto un periodo all’art. 3, comma 1, d.l. 115 cit., precisando come «il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte» (la novella, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2022, entrava in vigore il 30 dicembre 2022). </h:div><h:div>Fissato il quadro normativo generale, va rilevato come l’Autorità abbia ricevuto numerose segnalazioni da parte di consumatori e microimprese titolari di contratti di fornitura a prezzo fisso. Appare opportuno precisare che in Italia le utenze per l’energia elettrica ed il gas possono essere stipulate, a seguito dei ben noti processi di liberalizzazione, alle condizioni fissate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), c.d. mercato tutelato, ovvero secondo le dinamiche concorrenziali del c.d. mercato libero. In quest’ultimo segmento si sono consolidate due differenti tipologie contrattuali per l’individuazione del corrispettivo per la componente energia: da un lato il prezzo fisso (o bloccato), immutabile per la durata contrattuale pattuita, dall’altro il prezzo variabile (o indicizzato), in forza del quale il quantum dovuto dal consumatore varia in base alle fluttuazioni di parametro preso a riferimento (es. il prezzo unico nazionale, c.d. Pun, prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica che viene acquistata sul mercato della Borsa elettrica italiana). </h:div><h:div>È bene subito puntualizzare che la pratica censurata dall’Autorità concerne unicamente i contratti con prezzo fisso. </h:div><h:div>In particolare, l’Agcm ha accertato che, nel periodo antecedente l’adozione del decreto aiuti-bis, l’odierna ricorrente aveva inviato svariate missive con cui informava i proprî clienti della scadenza delle condizioni economiche, evidenziando la necessità di aggiornarle, con decorrenza delle nuove tariffe una volta scaduto il termine trimestrale di preavviso concesso al consumatore per l’esercizio del diritto di recesso. </h:div><h:div>In particolare, durante il procedimento e nelle difese di giudizio, nonostante l’entrata in vigore del ridetto art. 3 d.l. 115 cit., la società ricorrente (nelle risposte ai reclami proposti dagli utenti) ha evidenziato come le lettere costituissero non una modifica unilaterale, bensí un mero aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza contrattuale. Successivamente all’intervento legislativo dell’agosto 2022, l’impresa ha mutato la propria condotta commerciale, inviando ai clienti una serie di comunicazioni delle nuove condizioni economiche: nel dettaglio, il professionista ha evidenziato la scadenza delle precedenti pattuizioni economiche proponendo una nuova tariffa (indicizzata), fermo restando il diritto di recesso dell’utente finale. Anche questa nuova versione di</h:div><h:div>aggiornamento dei corrispettivi per l’energia elettrica ed il gas veniva reputata dalla società pienamente in linea con il disposto dell’art. 3 del decreto aiuti-bis. </h:div><h:div>Come già anticipato, il Consiglio di Stato, nella predetta ordinanza adottata in vicenda analoga, ha accoltio l’appello cautelare avverso l’ordinanza di questo Tribunale evidenziando come l’art. 3 d.l. 115 cit. «menzionando le modificazioni unilaterali dei contratti si riferisce al solo ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti e che pertanto esso sembra non poter incidere su rinnovi contrattuali predeterminati nell’esercizio della libertà negoziale se non a condizione di una inammissibile interpretazione estensiva della disposizione nazionale limitativa della libertà di mercato a situazioni non espressamente previste (con estensione delle sanzioni a condotte non contemplate dalla disposizione)», sospendendo il «provvedimento impugnato (a sua volta di natura inibitoria sul piano amministrativo) solo nella parte in cui esso investa contratti a tempo determinato o contratti che prevedano una scadenza predeterminata delle condizioni economiche a data precedente il 30 aprile 2023 essendo in questione in tal caso non l’esercizio dello ius variandi ma un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti», chiarendo al contempo come per «i contratti a tempo indeterminato, che non prevedono scadenza nella parte economica o la prevedano in data posteriore al 30 aprile 2023, essi non possano essere modificati nella parte concernente le condizioni economiche prima della scadenza del termine indicato nell’art. 3 del D.L.115/2022 e pertanto per essi valga il “congelamento” dello ius variandi disposto dal decreto c.d. Aiuti bis (anche implicitamente con riferimento ai prezzi seppur non menzionati nella norma ma modificabili in situazioni ordinarie secondo lo ius variandi)». </h:div><h:div>Successivamente al pronunciamento cautelare del Consiglio di Stato, l’Autorità ha adottato il secondo provvedimento – impugnato con motivi aggiunti – inibendo, sostanzialmente, l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto 2022 o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo la menzionata data, unicamente per i contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle condizioni economiche, imponendo l’applicazione delle condizioni di fornitura precedentemente vigenti. </h:div><h:div>3. Chiarito l’àmbito fattuale, appare opportuno esporre singolarmente le doglianze, principiando dall’originaria impugnazione.</h:div><h:div>Con il primo motivo di ricorso viene lamentato che le condotte poste in essere da Engie non configurano una violazione dell’art. 3 del Decreto Aiuti bis. La detta norma ha, in via temporanea ed eccezionale, vietato di “modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo”. Engie non avrebbe effettuato alcuna modifica unilaterale delle condizioni economiche in corso di validità, ma avrebbe semplicemente aggiornato le condizioni scadute. </h:div><h:div>Per mezzo della seconda censura, la società contesta che l’Autorità avrebbe altresì errato nel ritenere che Engie abbia fornito informazioni non corrette o non complete circa la data di scadenza delle condizioni economiche oggetto di aggiornamento, al fine di aggirare l’applicazione del divieto imposto dal Decreto Aiuti bis ed indurre i clienti accettare le proposte di aggiornamento (mentre avrebbero potuto continuare a beneficiare delle condizioni economiche che, in via temporanea ed eccezionale, erano state ‘congelate’ dal Decreto Aiuti bis). </h:div><h:div>In via subordinata, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione delle disposizioni europee, invocando, laddove interpretato nel senso di ricomprendere nella propria previsione anche i meri aggiornamenti delle tariffe a scadenza, la disapplicazione dell’art. 3 del Decreto Aiuti bis. Ed invero l’art. 5 e il considerando 22 della direttiva 944/2019, nonché l’art. 13 e il considerando 49 del regolamento 1854/2022 impedirebbero agli Stati membri di adottare misure che impongono un prezzo regolato sotto costo senza forme di compensazione a favore degli operatori. </h:div><h:div>In via ancora gradata, l’istante ha dedotto l’illegittimità dell’atto derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del “decreto aiuti bis”, posto che, se si dovesse ritenere che la detta</h:div><h:div>disposizione imponga loro di eseguire ovvero di prorogare contratti che sono in perdita, si darebbe una palese violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.</h:div><h:div>Pe mezzo dei motivi aggiunti, l'istante ha di nuovo contestato la legittimità del provvedimento nella parte in cui ha equiparato arbitrariamente gli aggiornamenti delle condizioni economiche comunicati ex post rispetto alla scadenza alla modifica unilaterale vietata dal “decreto aiuti bis”. </h:div><h:div>Sotto un secondo profilo, la ricorrente ha lamentato che l'Antitrust avrebbe erroneamente ritenuto che essa istante abbia effettuato le comunicazioni degli aggiornamenti senza precisare la data di effettiva scadenza delle condizioni originarie e quindi senza mettere gli utenti nelle condizioni di comprendere se ci si trovasse dinanzi ad un legittimo esercizio del potere di aggiornamento ovvero ad un abusivo esercizio del vietato ius variandi.</h:div><h:div>Con un terzo motivo, l'esponente, in via subordinata, ha ancora prospettato la disapplicazione dell'articolo 3 del ridetto “decreto aiuti bis”, se interpretato nel senso di impedire gli aggiornamenti delle condizioni economiche già scadute, imponendo dunque una proroga ex lege delle condizioni medesima.</h:div><h:div>Da ultimo, l’istante ha contestato ancora la legittimità dell'articolo 3 del decreto legge per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione, se interpretato nel senso di imporre agli operatori del settore di continuare a prorogare i contratti che siano in perdita, così sacrificando la libertà di iniziativa economica. </h:div><h:div>4. Prima di scrutinare singolarmente le censure dedotte dalla società ricorrente, va rammentato che quello impugnato con il ricorso introduttivo è un provvedimento cautelare adottato dall’Agcm all’avvio dell’istruttoria, poi parzialmente revocato dalla stessa Autorità con il provvedimento del 29 dicembre 2022. </h:div><h:div>Conseguentemente, questo Tribunale è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora (cfr. art. 8 del. Agcm 1° aprile 2015, n. 25411, recante il regolamento delle procedure istruttorie in tema di pratiche commerciali scorrette) che giustificano l’inibitoria interinale, tenendo a mente la sommarietà dell’istruttoria (cfr. Tar Lazio, sez. I, ord., 22 novembre 2018, n. 7046). </h:div><h:div>Appare poi opportuno precisare che i due atti gravati si integrano a vicenda, risultando il decisum dell’Autorità ricavabile dal combinato dei due provvedimenti. Tale circostanza determina, inevitabilmente, la necessità di procedere congiuntamente all’esame delle censure analoghe nei due atti di impugnazione. Tutti i motivi di diritto sono infatti strettamente connessi da un punto di vista logico, sicché appare opportuna una trattazione unitaria: essi, inoltre, sono fondati nei limiti di quanto si andrà ad esporre. </h:div><h:div>5. In primo luogo va rilevato come la condotta commerciale dell’odierna ricorrente risulta esser stata sostanzialmente omogenea sia prima sia dopo l’introduzione dell’art. 3 d.l. 115 cit.: in altre parole, tutte le missive (anteriori al 10 agosto 2022 o successive) indicavano sostanzialmente lo stesso messaggio e cioè la comunicazione delle nuove condizioni economiche relative al contratto in scadenza. </h:div><h:div>Sul punto, appare opportuno richiamare la documentazione contrattuale versata in atti dall’impresa, che permette di evidenziare come la parte normativa della fornitura di energia elettrica o gas venisse predisposta unilateralmente dal professionista, potendo il consumatore unicamente decidere se concludere il negozio, risultandogli viceversa preclusa un’effettiva trattativa. </h:div><h:div>Va poi aggiunto che, alla luce dei contratti prodotti, la somministrazione venisse sempre conclusa a tempo indeterminato (v. art. 2), ferma restando la durata temporalmente circoscritta delle condizioni economiche, che, in base alle condizioni particolari, possono essere aggiornate ovvero aumentate alla scadenza, fermo il diritto di recesso del cliente entro 3 mesi prima della comunicazione di variazione.  </h:div><h:div>Orbene, risulta dagli atti che in effetti il Professionista, per mezzo delle comunicazioni indicate, ha esercitato il diritto potestativo di determinazione autonoma del corrispettivo di vendita dell’energia elettrica o del gas e che il consumatore poteva esercitare lo speculare diritto di recesso entro il termine contrattualmente previsto. </h:div><h:div>In particolare il meccanismo che porta alla variazione economica è complesso e non si esaurisce nella mera comunicazione (ovvero nel mero esercizio del diritto discrezionale), bensì necessiti del decorso del termine di 90 giorni (o trimestrale) per l’esercizio del diritto di recesso. </h:div><h:div>Quest’ultimo non costituisce tacita manifestazione di volontà che dà luogo ad un nuovo negozio, bensí condicio iuris per l’applicazione delle aggiornate condizioni contrattuali: tale circostanza è confermata dall’impossibilità per il consumatore di rinunciare al termine ovvero di anticipare con una dichiarazione di volontà gli effetti della modifica.</h:div><h:div>Orbene, una volta chiarita la correttezza della qualificazione della fattispecie operata dall’Agcm, va verificato se tale condotta possa o meno esser considerata in violazione dell’art. 3 decreto aiuti-bis. Orbene, sul punto appare opportuno in primo luogo chiarire la ratio della disposizione: risulta evidente che il legislatore abbia volutamente spostato l’onere economico derivante dall’innalzamento dei prezzi energetici sulle compagnie che operano nel ridetto settore, salvaguardando i cittadini che avevano concluso un contratto con prezzo bloccato. </h:div><h:div>In tal senso il testo della legge preclude al professionista il ricorso ai poteri contrattuali che legittimano la modifica unilaterale delle «condizioni generali di contratto» che regolano la fissazione delle tariffe di vendita. L’enfasi posta sulle condizioni generali di contratto è dirimente per comprendere l’esatta portata del divieto, atteso che il legislatore ha inteso sospendere unicamente le modifiche della parte normativa del negozio, nella misura in cui incidono sulla determinazione del prezzo: in altre parole, non si è previsto un congelamento tout court dei contratti di fornitura, bensí la sospensione di alcuni specifici poteri contrattuali. </h:div><h:div>Richiamando i documenti prodotti da parte ricorrente, è evidente che nelle condizioni generali di contratto nulla è detto circa la determinazione del corrispettivo di vendita, essendo quest’ultimo oggetto di un separato accordo contrattuale, distinto per ogni singolo consumatore: conseguentemente, seguendo l’originario testo normativo, non appare esser stato imposto dal legislatore alcun divieto all’aggiornamento delle condizioni economiche scadute, atteso che quest’ultima fattispecie si sviluppa senza variazione delle condizioni generali del contratto. </h:div><h:div>A supporto di tale impostazione, appare utile evidenziare come il decreto milleproroghe abbia ulteriormente chiarito come l’aggiornamento delle tariffe indicate nelle condizioni economiche scadute sia pienamente legittimo: orbene, al di là dell’eventuale portata meramente interpretativa della disposizione (cfr. Corte Cost., 30 gennaio 2009, n. 24), va osservato che l’utilizzo dei sintagmi «condizioni generali di contratto» e «condizioni economiche» è indicativo dell’effettiva voluntas legis di circoscrivere la sospensione alle sole ipotesi piú gravi di esercizio arbitrario del diritto di variare unilateralmente le condizioni di fornitura (es. senza il rispetto dei termini di scadenza i quali sono infatti regolati dalle condizioni generali di contratto). </h:div><h:div>Ulteriore evidenza della bontà dell’ermeneusi illustrata è rappresentata dal comunicato congiunto del 13 ottobre 2022 (prodotto da parte ricorrente), adottato all’esito di un confronto tra Agcm ed Arera, ove si evidenziava come l’art. 3 d.l. 115 cit. (testo originario) non ostasse all’aggiornamento delle condizioni economiche in scadenza delle offerte c.d. placet (si tratta di modelli contrattuali a metà strada tra il mercato tutelato e quello libero, essendo predisposta dall’Arera la parte normativa, ferma restando la libera determinazione da parte dell’impresa del prezzo di vendita: in questi casi, le condizioni economiche sono temporalmente circoscritte con onere per il professionista di comunicare tempestivamente prima della scadenza il nuovo prezzo praticato per il successivo periodo contrattuale): si tratta di una precisa lettura della disposizione, resa su una fattispecie assai simile a quella oggetto della presente controversia.</h:div><h:div>Conseguentemente, sulla base degli elementi appena ricordati non appare corretto l’iter logico seguito dall’Autorità nell’adozione del provvedimento cautelare (rectius, dei due provvedimenti cautelari), risultando insussistente il fumus boni iuris che ne legittimava l’adozione. </h:div><h:div>Difatti, alla luce della documentazione raccolta nel primo segmento dell’istruttoria, non si apprezza la violazione delle disposizioni contrattuali né dell’art. 3 d.l. 115 cit.: invero, l’omessa indicazione della scadenza delle condizioni economiche non può ex se determinare l’illiceità della pratica, stante la possibilità per l’utente di ricostruire induttivamente tale dato, alla luce dell’originaria stipulazione perfezionata con il professionista. </h:div><h:div>Né potrebbe sostenersi che l’omissione da parte della società della comunicazione periodica di aggiornamento possa consolidare sine die le precedenti condizioni economiche, atteso che il contratto disciplina specificamente le modalità di aggiornamento delle stesse. </h:div><h:div>Da ultimo deve convenirsi con la difesa della parte ricorrente, laddove osserva che tale effetto (come detto del tutto legittimo) insito nelle comunicazioni inviate ai clienti sia individuabile sia con riferimento agli aggiornamenti delle condizioni economiche che vengono comunicati ex ante rispetto alla scadenza originaria sia alla categoria degli aggiornamenti che vengono comunicati ex post rispetto alla scadenza. L’articolo 11 del decreto milleproroghe ha chiarito che il divieto dello ius variandi non riguarda gli aggiornamenti delle condizioni scadute e ciò per l’assorbente motivo che gli aggiornamenti erano stati congegnati sin dall’origine e non comportano una modifica del regolamento contrattuale e cioè l’unico fenomeno che rientra nel divieto di cui si verte. </h:div><h:div>Detto altrimenti tutti gli aggiornamenti, comunicati con anticipo rispetto alla scadenza o successivamente alla stessa appaiono ammissibili proprio ex lege contracti, solo che rispettino i requisiti per l’appunto dalla scadenza di condizioni originarie, del rispetto dei termini previsti e del diritto di recesso del cliente. </h:div><h:div>Dal tenore testuale delle missive versate agli atti del fascicolo e dello stesso procedimento amministrativo risulta la sostanziale omogeneità di tutte le note inviate ai vari consumatori, le quali, si ribadisce, non comportano una inammissibile modifica delle condizioni generali di contratto, ma solo un aggiornamento delle condizioni economiche scadute ovvero a scadere, nel pieno rispetto proprio del regolamento contrattuale medesimo.</h:div><h:div>Né può ritrarsi una aggressività della condotta dalle comunicazioni ridette, posto che da una lettura piana delle comunicazioni si evince che il Professionista non minaccia di applicare un aumento, per così dire, illico et immediate, ma più semplicemente comunica che l’aumento avverrà alla scadenza prevista e sempre salvo il diritto di recesso del cliente. </h:div><h:div>6. La domanda di annullamento va dunque accolta, in ragione della fondatezza dei primi due motivi articolati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.  </h:div><h:div>L’accoglimento del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti per le ragioni indicate determina l’annullamento sia del provvedimento del 12 dicembre 2022 sia di quello del 29 dicembre 2022, con assorbimento di ogni altra doglianza e, in particolare, delle censure di incostituzionalità e anticomunitarietà della prefata norma del “decreto aiuti bis” svolte in ricorso.</h:div><h:div>Le spese, stante l’assoluta novità della vicenda, possono essere compensate tra le parti in causa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.</h:div><h:div>Compensa le spese tra tutte le parti in causa.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Filippo Maria Tropiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>