<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20221537620230223101343909" id="20221537620230223101343909" modello="4" modifica="24/02/2023 10:30:39" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="16" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="15376"/><fascicolo anno="2023" n="03241"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1B:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20221537620230223101343909.xml</file><wordfile>20221537620230223101343909.docm</wordfile><ricorso NRG="202215376">202215376\202215376.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\55 Rosa Perna\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>floriana venera di mauro</firma><data>24/02/2023 10:30:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/02/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Rosa Perna,	Presidente FF</h:div><h:div>Floriana Venera Di Mauro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Claudio Vallorani,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del decreto del Ministero della difesa n. -OMISSIS- in data 8 settembre 2022, nonché del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, relativi alla domanda presentata in data 8 ottobre 2021 di dipendenza dell’infermità sofferta dal ricorrente da causa di servizio e di equo indennizzo;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, attuativo e integrativo connesso o consequenziale al predetto provvedimento;</h:div><h:div>e per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e dell’equo indennizzo e la liquidazione degli stipendi dal 13 settembre 2021 al 22 aprile 2022.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 15376 del 2022, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Parete Recupito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della difesa e VII Reggimento difesa NBC “Cremona” di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del VII Reggimento difesa NBC “Cremona” di Civitavecchia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli articoli 13 e 15 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro, nessuno comparso per le parti;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- la controversia ha ad oggetto il provvedimento con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente e, conseguentemente, è stata rigettata l’istanza di concessione dell’equo indennizzo per la predetta infermità;</h:div><h:div>- con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2023, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, allo specifico fine di accertare la competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio a decidere la causa;</h:div><h:div>- in adempimento della predetta ordinanza, la Direzione generale della previdenza sociale e della leva del Ministero della difesa ha depositato la nota prot. n. M_D A934676 REG2023 0017044 del 15 febbraio 2023, nella quale ha affermato che “<corsivo>al tempo della notifica del provvedimento impugnato avvenuto il 09/09/2022, il ricorrente era già in posizione di congedo, in quanto prosciolto dalla ferma e collocato in congedo assoluto con decorrenza dal 13 settembre 2021</corsivo>”;</h:div><h:div>- il ricorrente risulta residente nel Comune di Palma Campania (NA);</h:div><h:div>Ritenuto che la controversia non rientri nella competenza di questo Tribunale amministrativo, atteso che:</h:div><h:div>- secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, al fine di determinare la competenza in relazione alle controversie riguardanti i pubblici dipendenti, trova applicazione, in costanza del rapporto di pubblico impiego, il criterio di cui all’articolo 13, comma 2, cod. proc. amm. (c.d. foro del pubblico impiego), mentre laddove tale rapporto sia cessato all’atto del radicamento del giudizio, opera l’ordinario criterio generale dell’estensione territoriale della <corsivo>res controversa</corsivo>, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, cod. proc. amm. (Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560; TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, 31 maggio 2022, n. 7061; Id., 15 febbraio 2022, n. 1829; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 16 dicembre 2021, n. 3516);</h:div><h:div>- il richiamato articolo 13, comma 1, cod. proc. amm. stabilisce che “<corsivo>Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede</corsivo>” (c.d. criterio della sede) e che “<corsivo>Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede</corsivo>” (c.d. criterio dell’efficacia spaziale);</h:div><h:div>- al riguardo, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che “<corsivo>i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale</corsivo>” sono costruiti “<corsivo>secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione</corsivo>”, nel senso che “<corsivo>il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico</corsivo>” (Ad. plen., 31 luglio 2014, n. 17);</h:div><h:div>- ancora più di recente, l’Adunanza plenaria ha evidenziato che “<corsivo>La </corsivo>ratio<corsivo> sottesa al c.d. criterio dell’efficacia (...) consiste nel radicare la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale più vicino al ricorrente, quando gli effetti lesivi dell’atto siano limitati ad un ristretto ambito territoriale nel quale egli si trova, anche se l’autorità emanante, centrale o periferica, abbia sede altrove. (...) Pertanto, il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell’atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 24 settembre 2012, n. 33; Consiglio di Stato, Ad. plen.,19 novembre 2012, n. 34; Consiglio di Stato, sez. III, 24 marzo 2014, n. 1383)</corsivo>” (Ad. plen., 13 luglio 2021, n. 13 del 2021; nello stesso senso: Ad. plen., 8 settembre 2021, n. 15; Cons. Stato, Sez. VII, 4 marzo 2022, n. 1583);</h:div><h:div>- il criterio dell’estensione territoriale della <corsivo>res controversa</corsivo> deve trovare applicazione pertanto nel presente giudizio, il quale ha ad oggetto il diniego della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente e il conseguente rigetto del beneficio economico richiesto dall’interessato, atteso che il provvedimento impugnato esaurisce i propri effetti diretti nel luogo di residenza del destinatario;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che la causa sia da devolvere alla competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto, in considerazione della natura dell’odierna decisione, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dichiara la propria incompetenza sul ricorso in epigrafe, per essere competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli.</h:div><h:div>Spese di fase compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-<corsivo>septies</corsivo> del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Floriana Venera Di Mauro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>