<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20221297020251103153037801" descrizione="" gruppo="20221297020251103153037801" modifica="04/11/2025 11:14:16" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Generali Italia Spa" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="12970"/><fascicolo anno="2025" n="20905"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20221297020251103153037801.xml</file><wordfile>20221297020251103153037801.docm</wordfile><ricorso NRG="202212970">202212970\202212970.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1051 Francesca Petrucciani\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesca Petrucciani</firma><data>04/11/2025 10:59:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>filippo maria tropiano</firma><data>03/11/2025 16:35:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Presidente FF</h:div><h:div>Filippo Maria Tropiano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento dell'AGCM n. 30256 del 19.7.2022, nel procedimento PS11909 – Generali Assicurazioni – Liquidazione danni RC auto, notificato alla Società l'8.8.2022, con il quale l'Autorità: </h:div><h:div>(i) ha imputato alla Società “una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 22, 24 e 25 lett. d) del Codice del Consumo”, consistente in “tre condotte poste in essere da Generali nella fase di liquidazione del RC auto e consistenti”: </h:div><h:div>(a) “nell'imposizione di ostacoli all''esercizio dell''accesso agli atti del c.d. fascicolo del sinistro mediante l'adozione di comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato diniego inerenti alle relative istanze” (la “condotta sub a)”),</h:div><h:div>(b) “nella mancata indicazione delle motivazioni nella fase di formulazione dell''offerta risarcitoria o delle motivazioni sottese al suo eventuale diniego” (la “condotta sub b)”), e</h:div><h:div>(c) “nell'imposizione di ostacoli all'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC auto, quali il mancato rispetto dei termini di legge fissati dal Codice delle Assicurazioni Private per l'espletamento della procedura liquidativa” (la “condotta sub c)”),</h:div><h:div> e ne ha vietato “la diffusione o continuazione”;</h:div><h:div>(ii) ha irrogato a Generali “una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000.000 (cinque milioni) di euro”; e</h:div><h:div>(iii) ha ordinato “che [la Società] comunichi all'Autorità, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida” di cui al punto (i) supra;</h:div><h:div>dei seguenti provvedimenti: </h:div><h:div>- il provvedimento del 13.4.2021, comunicato alla Società in data 14.4.2021 (All. 2), con il quale l'Autorità ha rigettato gli impegni presentati da Generali ai sensi dell''art. 27, c. 7, del D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (“Codice del Consumo”), dell'art. 8, c. 7, del D.lgs. n. 145/2007 e dell''art. 9 della Delibera AGCM del 1° aprile 2015, n. 25411, “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore”; </h:div><h:div>- il provvedimento del 3.12.2021, comunicato alla Società in data 6.12.2021, con il quale l'Autorità ha rigettato l'istanza di riesame della decisione di rigetto degli impegni formulata da Generali nel corso dell'audizione del 28.6.2021 e con comunicazione del 9.7.2021;</h:div><h:div>- il provvedimento del 1.3.2022, comunicato alla Società in data 2.3.2022, con il quale l'Autorità ha rigettato l'istanza di riesame della decisione di rigetto degli impegni e della decisione di rigetto dell'istanza di riesame del 3.12.2021 presentata da Generali con comunicazione del 3.2.2022; </h:div><h:div>e, ove occorrer possa, della Delibera AGCM del 1° aprile 2015, n. 25411, “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore”, nella parte in cui dovesse essere inteso nel senso di derogare il termine perentorio per l'attivazione dell'istruttoria previsto dall'art. 14, comma 2, della Legge n. 689/1981;</h:div><h:div>e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 12970 del 2022, proposto da Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Fattori, Antonio Papi Rossi, Alberto Pera, Alfredo Craca, Giulio Gomitoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Assoutenti – Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tozzi, Melania Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Tozzi in Napoli, via Toledo 323; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e di Assoutenti – Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.I fatti di causa possono essere così sinteticamente tratteggiati. </h:div><h:div>In data 24 novembre 2020, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato il procedimento de quo al fine di accertare la conformità con la disciplina consumeristica di tre condotte poste in essere dalla ricorrente compagnia assicurativa, attinenti alla fase di liquidazione del danno da RC auto e potenzialmente integranti tre distinte violazioni del codice del consumo. </h:div><h:div>In particolare, le condotte contestate sono consistite: </h:div><h:div>a) nell'imposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di accesso agli atti del fascicolo del sinistro mediante l'adozione di comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato diniego sulle relative istanze; </h:div><h:div>b) nella mancata indicazione delle motivazioni nella fase di formulazione dell'offerta risarcitoria o delle motivazioni sottese al suo eventuale diniego; </h:div><h:div>c) nell'imposizione di ostacoli all'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC, segnatamente sotto il profilo del mancato rispetto dei termini di legge come fissati dal Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP) per la definizione della procedura liquidativa.</h:div><h:div>Nel corso del procedimento, il professionista ha presentato in data 1° febbraio 2021 taluni impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle pratiche contestate, impegni respinti dall’Autorità con decisione del 13 aprile 2021, a causa della rilevata gravità delle tre condotte e della particolare offensività che le connotava. </h:div><h:div>Con successive istanze del 4 giugno e del 9 luglio 2021, Generali ha chiesto all’amministrazione il riesame della decisione di rigetto degli impegni, ma le ridette istanze sono state anch’esse respinte con delibera del 3 dicembre del medesimo anno. </h:div><h:div>In data 3 febbraio 2022, la compagnia ha presentato una nuova istanza di riesame della decisione di rigetto degli impegni, nuovamente disattesa con delibera del 1° marzo 2022. </h:div><h:div>All'esito dell'istruttoria, l'Autorità ha concluso il procedimento, accertando che la ricorrente ha posto in essere una pratica commerciale scorretta ingannevole e aggressiva, non conforme alla diligenza professionale richiesta, con violazione degli articoli 20, comma 2,22, 24 e 25 lett. a) del Codice del Consumo, contestualmente vietando la diffusione e la continuazione della condotta (ancora in corso al momento dell'adozione del provvedimento impugnato). </h:div><h:div>L’Antitrust ha altresì ingiunto a Generali di comunicare, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida, termine poi prorogato (in accoglimento di istanza di parte) sino al 6 febbraio 2023. </h:div><h:div>Apprezzata la gravità delle condotte contestate, l'Autorità, tenuto conto dei criteri di quantificazione previsti dall’articolo 11 della legge 689/81, come richiamato dall'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, ha quindi irrogato alla compagnia assicurativa ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di 5 milioni di Euro. </h:div><h:div>2. Ciò ricordato, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Generali ha impugnato il provvedimento dell’Antitrust (unitamente al rigetto degli impegni e al rigetto delle citate richieste di riesame), lamentandone l'illegittimità in ragione di articolati motivi di diritto, in particolare denunciando: </h:div><h:div>1) DECADENZA DAL TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DELL’ILLECITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 14 DELLA L. N. 689/1981, ART. 6 CEDU, ARTT. 41 E 50 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI UE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST.;</h:div><h:div>2) TARDIVITÀ DELLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO FINALE. VIOLAZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI DIFESA E BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 24 E 97 COST.</h:div><h:div>3) DIFETTO DI COMPETENZA DELL’AGCM. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA DELL’IVASS, DELL’ART. 50 DELLA CARTA DI NIZZA, DELL’ART. 4 DEL PROT. N. 7 CEDU.</h:div><h:div>4) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 117, C. 1, COST., E DELL’ART. 6 CEDU.</h:div><h:div>5) ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER MANIFESTO ERRORE DEL PRESUPPOSTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27, C. 1- BIS, DEL CODICE DEL CONSUMO, DEL PARERE IVASS E DELL’ART. 3 DEL PROTOCOLLO IVASS – AGCM DEL 7 OTTOBRE 2014. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E 12 VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990.</h:div><h:div>6) ERRORE SUL PRESUPPOSTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI. MANCANZA DI CORRISPONDENZA TRA LA CONDOTTA CONCRETA E LA FATTISPECIE NORMATIVAMENTE PREVISTA. DIFETTO DI TIPICITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 L. N. 689/1981. ERRORE DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.</h:div><h:div>7) ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI RIGETTO DEGLI IMPEGNI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27, C. 7, DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL’ART. 8, C. 7, DEL D.LGS. 145/2007 E DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 10 29 DELLA L. 241/1990.</h:div><h:div>8) ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 27, C. 9, DEL CODICE DEL CONSUMO E DELL’ART. 11 DELLA L. N. 689/1981. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE, SVIAMENTO.</h:div><h:div>Sulla base delle sopra dedotte doglianze, la compagnia ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento. </h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’Autorità intimata ampiamente argomentando nel senso dell’infondatezza del gravame. </h:div><h:div>E’ intervenuta <corsivo>ad opponendum</corsivo> l’associazione indicata in epigrafe.</h:div><h:div>Il processo è stato sospeso per la pendenza della questione pregiudiziale sollevata dalla Sezione con ordinanza n.12162/2023 e quindi è proseguito all’esito della pronuncia della CGUE intervenuta in data 30 gennaio 2025, nell’ambito della causa C-510/23.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. </h:div><h:div>3. Tanto premesso in fatto, deve essere respinto il primo motivo di ricorso. </h:div><h:div>Per mezzo della prima lagnanza, la ricorrente ha contestato che le segnalazioni da cui era originato il procedimento risalivano all’anno 2019 (quattro segnalazioni) e che tali segnalazioni già avrebbero contenuto tutti gli elementi essenziali per avviare l’istruttoria; mentre quest’ultima sarebbe stata iniziata dall’Autorità solo il 24 novembre 2020 con oltre 600 giorni di ritardo; il tutto con riveniente violazione degli arttt. 12 e 14 della legge 689/81, dell’articolo 6 della CEDU, degli artt. 41 e 50 della Carta di Nizza e dell’art. 97 Cost. </h:div><h:div>Il motivo è infondato. </h:div><h:div>In merito deve preliminarmente osservarsi come la circostanza che il Consiglio di Stato abbia recentemente rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una nuova questione interpretativa dell’art. 14 della legge 689/1981 risulta ininfluente sull’odierno giudizio: invero, quell’ordinanza (Cons. Stato, sez. VI, ord., 14 maggio 2025, n. 4151) afferisce ad una violazione del diritto antitrust (segnatamente, un’intesa vietata dall’art. 101 Tfue), mentre nell’odierno giudizio viene in rilievo una pratica commerciale scorretta (di cui agli artt. 20 ss. cod. cons.). </h:div><h:div>In ogni caso, va considerato che la Corte di giustizia ha più volte rammentato che qualora «la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o […] la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbî» il giudice nazionale non è tenuto a rimettere la questione ai sensi dell’art. 267 Tfue (Corte giust. Ue, 6 ottobre 2021, causa C-561/19), deve ritenersi che si possa decidere la causa senza dover attendere l’ulteriore pronunciamento del giudice europeo (come tra l’altro già avvenuto in ipotesi analoghe, cfr. Tar Lazio, sez. I, 1° luglio 2025, n. 12941, 26 agosto 2025, n. 15795).</h:div><h:div>Deve infatti rilevarsi che, pronunciandosi sulla questione dell’applicabilità dell’art. 14 della l. n. 689/81, e del relativo termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni, ai procedimenti sanzionatori in materia di pratiche commerciali scorrette, con sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che: “Gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un’autorità nazionale responsabile dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine con l’annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica”. </h:div><h:div>Per addivenire a tale conclusione la Corte ha premesso che gli Stati membri, nell’adozione e l’applicazione di tali norme, sono tenuti ad esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e del principio di effettività, di tal che “essi non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione di tale diritto” (§ 36 sent.); a tal fine, i termini procedurali fissati devono “far sì che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, le cause siano trattate entro un termine ragionevole, senza compromettere l’effettiva attuazione della direttiva 2005/29 nell’ordinamento giuridico interno” (§ 38 sent.); tutto ciò tenendo conto “delle peculiarità dei casi riguardanti la lotta contro le pratiche commerciali sleali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29 e, in particolare, del fatto che tali casi possono richiedere una complessa analisi materiale ed economica” (§ 40 sent.). </h:div><h:div>La Corte ha precisato, altresì, che “al fine di adempiere efficacemente il loro obbligo di applicare il diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa in detta materia devono essere in grado di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce ad esse indirizzate, disponendo, a tal fine, di un ampio margine di discrezionalità” (§ 49 sent.), onde poter “procedere a tutte le misure istruttorie preliminari nonché alle valutazioni di fatto e di diritto spesso complesse, necessarie per valutare se l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio sia giustificato, ma anche di scegliere, in funzione del grado di priorità che, nell’esercizio della sua indipendenza operativa, intende accordare a una procedura d’infrazione in corso, il momento più opportuno per avviare, se del caso, la fase istruttoria in contraddittorio di quest’ultima” (§ 52 sent.).</h:div><h:div>Richiamando le conclusioni dell’Avvocato Generale, la Corte ha osservato che “l'applicazione del termine in questione rischia di obbligare l'AGCM a dover trattare in maniera indifferenziata l'insieme delle procedure d'infrazione di cui è investita, prendendo in considerazione non già le circostanze proprie di ciascuna procedura, ma seguendo unicamente un ordine cronologico, impedendole così di stabilire e attuare priorità per le sue procedure in materia di tutela dei consumatori. Tale Autorità potrebbe quindi essere costretta ad avviare procedimenti istruttori su basi di fatto e di diritto incerte o a privilegiare il trattamento di talune categorie di casi che le sue risorse disponibili le consentano di trattare superata la fase dell'indagine preliminare, a scapito magari di casi particolarmente complessi e dannosi per gli interessi dei consumatori. Un siffatto pregiudizio all'indipendenza operativa dell'AGCM è tanto più verosimile in una situazione in cui il dies a quo del termine, le cui modalità di avvio appaiono, del resto, poco precise, poco chiare e poco prevedibili tanto per tale autorità quanto per l'impresa interessata, coincide con la prima segnalazione dell'asserita violazione presso tale autorità, la quale è quindi obbligata ad istruire immediatamente il fascicolo” (par. 58).</h:div><h:div>In ogni caso, deve anche considerarsi che nella fattispecie, benché le prime segnalazioni siano pervenute all’Autorità fin dal 2019, solo con il sopravvenire nel tempo di ulteriori segnalazioni (nel corso del 2020) l’Autorità ha potuto effettivamente valutare se le denunce pervenute potessero essere riconducibili ad episodi isolati (fisiologici) oppure potessero considerarsi sintomatiche di un problema diffuso e reiterato nel tempo, tale da giustificare l’avvio del procedimento sanzionatorio; ove, infatti, il termine per l’avvio dovesse essere fatto decorrere rigidamente dalle prime denunce, l’Autorità si vedrebbe costretta ad avviare numerosi procedimenti senza operare quel vaglio necessario a far sì che solo le condotte di maggiore gravità e diffusione siano effettivamente perseguite. </h:div><h:div>Si aggiunga che il procedimento de quo si è sviluppato durante il periodo di emergenza sanitaria da infezione COVID-19, con ulteriore rallentamento delle necessarie attività strumentali.</h:div><h:div>Ciò tanto più se si considera che nel passo della sentenza sopra riportato la Corte di Giustizia ha anche precisato che far decorrere il termine per l’avvio del procedimento dalla prima segnalazione dell’asserita violazione presso tale autorità può comportare un effettivo pregiudizio all’indipendenza operativa dell’Autorità. </h:div><h:div>Si aggiunga che la ricorrente non ha in alcun modo indicato il pregiudizio, in termini di lesione dei diritti di difesa, che le sarebbe derivato dall’inutile decorso del termine in questione e dall’avvio non tempestivo del procedimento, elemento che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia assume rilievo decisivo ai fini dell’accoglimento della censura di tardività dell’attività procedimentale.</h:div><h:div>Ed infatti in più occasioni la Corte di giustizia UE ha affermato che il superamento del termine ragionevole può costituire motivo di annullamento delle decisioni che accertano infrazioni solo se risulti provato che la violazione del principio del termine ragionevole ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate; al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo (Tribunale UE, 18.11.2020, cause T-814/17, p.ti 357-359; e in senso conforme, Tribunale UE, 6.12.2020, T-515/18, p.to 91 e Corte di giustizia, 21.1.2021, causa C-466/19 P, p.to 32 e 21.9.2006, Gebied, C 105/04). </h:div><h:div>Inoltre, nella fattispecie rileva anche la natura permanente dell’illecito contestato: la circostanza che la condotta fosse ancora in essere al momento dell’avvio (e anche della conclusione del procedimento) esclude, infatti, che tra la condotta e l’accertamento si sia creato uno iato temporale tale da poter limitare la possibilità per l’impresa di reperire le eventuali prove a discarico riguardanti l’infrazione addebitata. </h:div><h:div>Né tale pregiudizio può essere individuato nel fatto che la parte interessata, non essendo notiziata dell’avvio del procedimento sanzionatorio, continuerebbe nella pratica ipoteticamente illecita, andando incontro a conseguenze di maggiore entità, poiché tale affermazione postulerebbe che l’inerzia dell’Amministrazione ingeneri un affidamento che consentirebbe la prosecuzione della condotta illecita mentre, come è evidente, il soggetto che pone in essere una pratica commerciale scorretta o, comunque, una condotta sanzionabile, non può certo efficacemente sostenere di aver perseverato nell’illecito sol perché non gli sarebbe stata contestata la violazione.</h:div><h:div>Del resto, anche il Consiglio di Stato ha recepito i passaggi principali della sentenza della Corte di giustizia (Cons. Stato, sentenza n. 2979/2025), affermando che i principî espressi dalla Corte comportano che ai procedimenti antitrust di AGCM si applica solo il principio del termine ragionevole e che in ogni caso, per dar luogo ad una ipotesi di annullamento del provvedimento finale, la parte deve dimostrare il pregiudizio che l’eventuale eccessiva durata della fase preistruttoria ha determinato sui propri diritti di difesa. </h:div><h:div>A tal riguardo la citata recente ordinanza n.4151/2025, che ha di nuovo disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte europea, deve essere decisamente non condivisa, perché non ha considerato che la Corte ha già risposto a entrambi i questi e che, inter alia, quanto al secondo quesito (inerente il regime della prova della presunta lesione al diritto di difesa), la disciplina del regime della prova è rimessa alla autonomia procedurale dei paesi membri, non risultando alcuna irragionevolezza nell’imporre all’impresa sanzionata l’ipotetica prova del danno patito dalla violazione del termine di 90 gg (per il principio di “vicinanza” della prova e per l’impossibilità di imporre all’amministrazione la cd. “prova negativa”). </h:div><h:div>4. Ciò precisato sulla questione preliminare della dedotta violazione dell’articolo 14 della legge 689/81, deve poi essere respinto siccome infondato il secondo motivo di diritto, con cui Generali assume la tardività della notifica del provvedimento gravato, che sarebbe stato adottato oltre il termine di conclusione del procedimento fissato dall’Autorità al 29 luglio 20022. </h:div><h:div>Sul punto è sufficiente rinviare alla granitica giurisprudenza, anche della stessa Sezione, la quale ha già chiarito che il termine previsto dall’articolo 7 del Regolamento sulle procedure istruttorie dell’Antitrust in materia di pratiche commerciali non ha natura perentoria. Ed invero “il termine previsto dall’art. 7 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie […] non è dettato a pena di decadenza. Come è noto, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo – salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge –, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità. L’art. 2-bis della legge sul procedimento, infatti, correla all’inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità dell’Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell’atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è quindi un vizio in sé dell’atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione. Resta inoltre ferma la possibilità per gli interessati di chiedere la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi dell’art 117 c.p.a.” […] “Considerato che la perentorietà dei termini procedimentali può aversi, </h:div><h:div>quale eccezione alla regola della loro natura meramente ordinatoria o acceleratoria, soltanto laddove la stessa perentorietà sia espressamente prevista dalle norme che disciplinano in modo specifico i procedimenti di volta in volta considerati, o queste sanzionino espressamente con la decadenza il mancato esercizio del potere dell’amministrazione entro i termini stabiliti ‒ non è dato riscontrare alcuna norma che riconnetta al ritardo la consumazione del potere di accertamento in capo all’Autorità”. (cfr. CdS sent. n. 4110/2018).</h:div><h:div>5. Quanto al terzo motivo di ricorso, con cui l’esponente contesta la competenza dell’Antitrust ad applicare la disciplina consumeristica, trattandosi di condotte eventualmente perseguibili solo dall’IVASS sulla base della normativa di settore, la relativa doglianza deve essere pure disattesa siccome infondata. </h:div><h:div>Vale rilevare, come dedotto in modo condivisibile dalla difesa erariale, che esiste, in linea generale, un rapporto di complementarietà tra la disciplina del CAP e quella del Codice del Consumo, atteso che i due plessi normativi sono volti a tutelare situazioni giuridiche differenti. </h:div><h:div>Invero, la normativa di settore è tesa ad assicurare la correttezza e la trasparenza della procedura liquidativa mediante l’accesso al fascicolo istruttorio, la trasparenza delle motivazioni sottese alla determinazione dell’offerta o al suo diniego, nonché la sussistenza di tempi certi nella liquidazione del danno; essa è complementare, non assorbendola, rispetto alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette e, nello specifico, alla fattispecie della pratica aggressiva tipizzata dall’articolo 25 lett. d) Cod. Cons. volta a garantire che il professionista non sfrutti la posizione di potere in cui versa mediante l’adozione di comportamenti ostruzionistici che ostacolano la realizzazione delle legittime pretese del consumatore o alla fattispecie delle omissioni ingannevoli di cui all’articolo 22 Cod. Cons. volta a impedire che il professionista mediante l’incompletezza informativa incida sulle scelte dei consumatori. (Tar Lazio, 2 aprile 2019, n. 4295). </h:div><h:div>Né può ipotizzarsi un contrasto tra le due discipline, perché la più recente giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente chiarito che nella prospettiva UE, la nozione di «contrasto» denota un rapporto tra le disposizioni cui si riferisce che “va oltre la mera difformità o la semplice differenza, mostrando una divergenza che non può essere superata mediante una formula inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà, senza che sia necessario snaturarle” (cfr. Consiglio di Stato, 1° ottobre 2021, n. 6596; 27 dicembre 2021, n. 8620). </h:div><h:div>Ne consegue che un «contrasto» sussiste unicamente quando «disposizioni estranee» alla direttiva 2005/29/CE, disciplinanti «aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali», impongono «ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili» con quelli stabiliti dalla suddetta direttiva. Sicché, secondo la Corte di Giustizia, il criterio di risoluzione di una possibile concorrenza di norme che disciplinano la condotta contestata è costituito non dal “criterio di specialità” ma dal “criterio di incompatibilità”: mentre il primo criterio presuppone che le due discipline presentino aspetti comuni e aspetti differenti, il secondo presuppone che tra le due discipline sussista una complessiva divergenza di contenuti che non ne consenta neanche l’astratta coesistenza (Consiglio di Stato, 1° ottobre 2021, n. 6596; 27 dicembre 2021, n. 8620).</h:div><h:div>Il Collegio reputa anche condivisibile quanto ricordato dalla stessa difesa erariale, laddove afferma: - che le norme di diritto interno (non di derivazione euro unitaria) in materia di accesso al fascicolo e gestione/motivazione delle proposte di liquidazione, nonché di contenimento dei tempi della procedura liquidativa, contenute nel CAP non possono impedire l’applicazione delle norme in materia di tutela del consumatore contenute in una direttiva di armonizzazione massima qual è la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali; - e che condotte già sanzionabili dal CAP possono comunque configurare pratiche commerciali scorrette, ossia infrazioni del codice del consumo, attesa l’autonomia dei due plessi normativi e dei presupposti per l’applicazione degli stessi. </h:div><h:div>6. Il quarto motivo di gravame è inammissibile. </h:div><h:div>Il quarto motivo di ricorso ripropone la doglianza relativa al diniego di accesso al fascicolo del “caso Allianz” già valutata e rigettata con sentenza della Sezione n. 13297/2022, che a sua volta è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1063/2023 del 31 gennaio 2023, come evidenziato in premessa. </h:div><h:div>In particolare, Generali ripropone il motivo di impugnazione, come pure l’argomento relativo alla 21 violazione dell’art. 6 CEDU per non aver l’Autorità consentito alla ricorrente di accedere alla documentazione contenuta nel parallelo ma distinto e differente procedimento istruttorio condotto nei confronti di Allianz, violando così l’art. 6 lett. b) CEDU, che riconosce all’accusato di “disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa”. </h:div><h:div>Tale motivo deve essere dichiarato irricevibile, posto che ha ad oggetto un atto e una vicenda diversa da quella contestata, ossia il rigetto all’accesso di Generali a documenti contenuti nel fascicolo Allianz, sulla cui legittimità il giudice amministrativo già si è pronunciato, confermando il diniego opposto dall’Autorità. Inoltre, sempre con la citata sentenza del TAR, è stato ritenuto, anche alla luce dell’art. 6 CEDU, non necessario ai fini dell’esercizio dei diritti di difesa nel procedimento PS11909 l’accesso da parte di Generali ai documenti contenuti nel fascicolo Allianz (caso PS11910). </h:div><h:div>Si aggiunga che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1063/2023, ha poi precisato che “non ha pregio affermare, come fa l’appellante, che dall’artt. 6 della CEDU discenda il proprio diritto ad ottenere in ogni caso e comunque qualunque documento si ritenga utile a costruire una qualsivoglia linea difensiva”. Con la medesima sentenza n. 1063/2023, il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che al di fuori dei casi di diritto penale in senso stretto (c.d. hard core of criminal law), è perfettamente compatibile con l’art. 6 della CEDU che sanzioni penali siano imposte in prima istanza da un organo amministrativo anche a conclusione di un procedimento che non offra garanzie procedurali piene di effettività del contraddittorio, purché sia assicurata una possibilità di ricorso dinnanzi a un giudice munito di poteri di “piena giurisdizione”, come nel presente caso. Non trattandosi di un caso di hard core of criminal law, il Consiglio di Stato ha così concluso che le garanzie imposte dall’art. 6 sono rispettate nel presente giudizio di “piena giurisdizione”, non configurandosi dunque alcuna violazione del principio del giusto processo e della parità delle armi. In conclusione, il Consiglio di Stato ha definitivamente rigettato la censura della ricorrente, secondo cui la Società avrebbe potuto verificare, tramite l’accesso al fascicolo Allianz e attraverso il confronto, il carattere “fisiologico” del numero dei 22 riscontri alle richieste di accesso e delle offerte/dinieghi di risarcimento effettuati in ritardo (p. 11 ricorso). Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto che la società “non ha evidenziato in maniera diretta e inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite” (p. 25) e, quindi, che “non può essere accolta la tesi secondo cui l’accesso ai documenti relativi al procedimento Allianz costituisce premessa indispensabile per sapere se c’è stata disparità di trattamento e quindi per poter costruire una linea difensiva.” (p. 15).</h:div><h:div>7. Quanto alla doglianza (settimo motivo) con cui Generali contesta il rigetto degli impegni presentati in data 1° febbraio 2021, giova richiamare la granitica giurisprudenza secondo cui in presenza di pratiche scorrette deve essere riconosciuta all’Autorità il diritto latamente discrezionale di scegliere se proseguire il procedimento e concludere con un provvedimento sanzionatorio piuttosto che aderire agli impegni presentati dal professionista. </h:div><h:div>L'Antitrust, in tale ambito, gode infatti di amplissima discrezionalità nell'accogliere o nel respingere le offerte di impegno a cessare dal comportamento scorretto da parte dei soggetti che risultano destinatari dell'apertura di una procedura di infrazione, potendo accertare se il caso, per la sua gravità intrinseca e potenziale, meriti comunque la finalizzazione del procedimento sanzionatorio, che resterebbe altrimenti impedito dall'accettazione preventiva della dichiarazione di impegni. </h:div><h:div>Nel caso di specie, con ragionamento logico e coerente, l'Antitrust, considerato lo stato iniziale del procedimento, ha ritenuto di perseguire le condotte asseritamente illecite, ravvisando il ridetto requisito della “rilevante gravità della condotta”, che se effettivamente accertata nella sua scorrettezza, avrebbe disvelato una particolare cifra di offensività diffusa nei riguardi del popolo consumeristico (la quale evidentemente sconsigliava l'accettazione della proposta di impegni presentata dalla compagnia).</h:div><h:div>8. Tanto rilevato, il Collegio reputa parzialmente fondate le censure attinenti al merito delle tre condotte contestate, che la compagnia ricorrente ha articolato nell'ambito del quinto e del sesto motivo del ricorso introduttivo. </h:div><h:div>8a. Si rileva, in primis, la fondatezza delle contestazioni mosse avverso la configurazione operata dall'Autorità con riferimento alla condotta sub a), inerente agli asseriti ostacoli che la compagnia avrebbe frapposto sulle istanze di accesso presentate dai danneggiati. </h:div><h:div>Si osserva infatti come la normativa settoriale e il parere IVASS, in atti, abbiano ben chiarito che il diritto di accesso agli atti del fascicolo del sinistro RC auto è disciplinato dall'articolo 146 del CPA, laddove è previsto che: </h:div><h:div>“1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. 2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria. 3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto. 4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'IVASS, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.” </h:div><h:div>Orbene, in attuazione del comma 4, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2008, n. 1911, ha successivamente disciplinato in dettaglio il procedimento, individuando atti soggetti ed esclusi dall’accesso, soggetti legittimati a richiedere l’accesso, termini a decorrere dai quali i soggetti legittimati possono chiedere l’accesso, oneri a loro carico nella presentazione della richiesta di accesso, modalità di presentazione della richiesta, termini entro cui la compagnia di assicurazione deve far presente la eventuale incompletezza della richiesta, termini entro cui deve consentire l’accesso, casi in cui la compagnia può rifiutare o limitare l’accesso, casi in cui il richiedente può presentare reclamo all’IVASS.</h:div><h:div>Dal sopra menzionato quadro regolatorio emerge sì la sicura importanza del diritto di accesso del consumatore danneggiato o assicurato e tuttavia emerge altresì la regola espressa secondo cui il diritto di accesso può essere esercitato dai contraenti, dagli assicurati o danneggiati, solo quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni. </h:div><h:div>Nel caso di specie la gran parte delle omissioni ovvero dei ritardi nella trattazione delle istanze riguardava istanze di accesso “premature” o irrituali e cioè presentate dal danneggiato spesso in uno alla stessa lettera iniziale di indennizzo, al momento dell'apertura del procedimento o comunque quando la compagnia ancora non aveva avviato o terminato l'istruttoria necessaria per procedere alla valutazione o liquidazione del danno. </h:div><h:div>Il Collegio non condivide l'argomentazione proposta dall'Antitrust secondo cui le regole settoriali non impedirebbero di ravvisare comunque la scorrettezza della pratica, in quanto permessa dal CAP ma lesiva della posizione dei consumatori. </h:div><h:div>Rileva proprio il sopra ricordato rapporto di complementarietà (in forza del quale i due plessi regolatori possono essere intesi come autonomi ed aventi ratio e finalità differenti) e il parallelo criterio di “incompatibilità” tra la specifica ed espressa disciplina del CAP, che impedisce l’ostensione dei documenti in fase di apertura del procedimento e sino alla conclusione dello stesso, e la divisata scorrettezza come ritenuta dall’Antitrust. </h:div><h:div>Si aggiunga il principio di non contraddizione che impedisce di ravvisare, a parità di fattispecie concreta, l’illiceità di una condotta facoltizzata per la compagnia ed anzi imposta dalla normativa settoriale.  </h:div><h:div>Invero, nessuna lettura autonoma o differente (mediante, per così dire, una differente “lente”) può esser condotta per ritrarre una scorrettezza in quello che è un comportamento doveroso imposto alle assicurazioni e ai danneggiati. </h:div><h:div>L'impossibilità di ostendere da subito i documenti al momento (o subito dopo) della prima richiesta di risarcimento del danno e per tutta la fase della valutazione, disvela una ratio chiara e plausibilissima, che è quella di evitare una disclosure preventiva ed immatura di documentazione ancora verosimilmente in fieri, relativa ad una pratica che è ancora in fase di lavorazione (senza contare i casi, nella pratica per fatto notorio non infrequenti, in cui è finanche possibile ravvisare un intento fraudolento del richiedente). </h:div><h:div>Del resto, alcun vulnus al diritto di difesa è rinvenibile a carico del consumatore, il quale ben può ottenere l'accesso completo agli atti del fascicolo del sinistro una volta conclusa la valutazione e ricevuto il riscontro dell'assicurazione. </h:div><h:div>Detratti tutti i casi di diniego o di ritardato riscontro di istanze irrituali o premature, nel caso di specie residuano meno di 300 casi di riscontro tardivo, i quali a fronte dell'immensa mole di richieste di risarcimento inviate all’assicurazione, non integrano, ad avviso del Collegio, il presupposto della pratica commerciale scorretta intesa come pratica generalizzata e diffusa, lesiva del pubblico consumeristico. </h:div><h:div>A ciò si aggiunga come in molti casi la società si è giustificata ammettendo di non aver lavorato le domande di accesso, a causa di errori nella qualificazione delle richieste o di carenze nel sistema di registrazione delle stesse. È un fatto frequente invero che le richieste di accesso vengano spesso inviate dai danneggiati in maniera imprecisa e tale da richiedere una corretta qualificazione da parte della compagnia.</h:div><h:div>La valutazione effettuata dall'Autorità, dunque, non convince. </h:div><h:div>Così come non convince neppure l'argomento, rinvenibile nella motivazione del provvedimento gravato, secondo cui l'assenza di un riscontro alle richieste di accesso “premature” poteva generare un affidamento non soddisfatto nei consumatori “…costringendoli a ripresentare la richiesta o a rinunciarvi…”. </h:div><h:div>Invero, si rileva come non può darsi affidamento se esso derivi da un errore compiuto dallo stesso consumatore, il quale invia una domanda ostensiva irrituale e non consentita dalla disciplina settoriale. </h:div><h:div>Così pure non può condividersi l’assunto secondo cui l'assenza di un obbligo di riscontro da parte della compagnia non troverebbe conferma neppure nella norma di base settoriale, perché l'articolo 6 del citato decreto del MISE 29 ottobre 2008 n. 191, nel momento in cui stabilisce espressamente che “il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato”, fa riferimento appunto all'”esercizio” e non all'”accoglimento”; il che dovrebbe indurre l'interprete a ritenere che la compagnia debba comunque riscontrare anche le richieste di accesso anticipate e come tali irricevibili. </h:div><h:div>Il Collegio osserva che l’argomentazione si fonda su di un sofisma e su di una interpretazione strumentale del dato letterale. Il citato articolo 6 del decreto ministeriale deve essere infatti letto in modo coerente con la norma del CAP che impedisce l'accesso preventivo (sino a quando non è definito il procedimento di valutazione del sinistro) e pertanto la disposizione quando fa riferimento all'esercizio del diritto lo intende come l’esercizio del diritto con esito positivo ( “soddisfatto”) e cioè come accoglimento della domanda ostensiva. </h:div><h:div>Chè altrimenti si dovrebbe ammettere un contrasto tra le due disposizioni ed assumere che la disposizione del decreto ministeriale neutralizzi la portata precettiva della norma del codice settoriale.</h:div><h:div>8b. Anche il giudizio reso con riguardo alla seconda condotta sub b) non convince. </h:div><h:div>Pure a tal riguardo il parere reso dall’IVASS è inequivoco e ricorda come l'articolo 148, commi 1 e 2 del CAP, prevede che l’offerta proposta al danneggiato sia congrua e motivata, senza che siano prescritti doveri specifici di motivazione, anche soprattutto sui criteri di quantificazione del danno. Si rileva come non si possa pretendere dal liquidatore una motivazione pari a quella che possa essere contenuta in un provvedimento giudiziario. </h:div><h:div>La risposta della compagnia al danneggiato o all'assicurato deve semplicemente dare conto del ragionamento fatto dall'assicurazione circa la responsabilità e circa la quantificazione del danno. </h:div><h:div>Tale motivazione, in ragione della vastità delle richieste di risarcimento, deve contenere un riferimento, anche sintetico ma comprensibile, delle ragioni per cui si respinge anche parzialmente il profilo della responsabilità e dei criteri alla base del calcolo della somma liquidata per il danno materiale o personale. </h:div><h:div>Le formule, seppur standard, menzionate in atti sembrano sufficienti a far capire il ragionamento della compagnia e la sua volontà, attenendo esse alla prova del fatto storico, alla compatibilità del danno con l'urto nel caso di danni materiali di un veicolo, alla conducenza delle prove allegate alla richiesta del risarcimento. </h:div><h:div>Il richiedente può ben comprendere dunque il ragionamento dell'assicuratore e i motivi alla base della proposta di definizione. Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla correttezza della risposta dell'assicurazione, essendo libero il consumatore di adire le competenti autorità giudiziarie al fine di contestare la determinazione della compagnia di assicurazione. </h:div><h:div>Si rileva poi che il fatto che ai liquidatori fosse suggerito uno sforzo motivazionale più completo (anche tramite appositi format telematici) poteva valere sul piano tendenziale e assiologico, ma non toglie che le formule usate ordinariamente nelle lettere inviate ai danneggiati facessero comunque comprendere la posizione della compagnia sia sul punto della responsabilità (elemento soggettivo e prova del nesso causale) sia sul punto della quantificazione del danno. </h:div><h:div>A tale ultimo riguardo, deve ricordarsi come la liquidazione degli indennizzi avviene per lo più mediante sistemi tabellari, segnatamente quelli riguardanti il danno alla persona; con la conseguenza che l'indicazione delle percentuali e della relativa somma (per invalidità permanente e temporanea) rappresenta un'indicazione del tutto trasparente che ben fa comprendere al danneggiato il ragionamento della compagnia e i criteri con cui essa è giunta alla quantificazione del risarcimento. In ogni caso, anche tale condotta non sembra avere i condotti di una pratica generalizzata e diffusa lesiva del pubblico consumeristico, come ritenuto dall'amministrazione. </h:div><h:div>I dati relativi ai reclami afferenti alla liquidazione del danno e le criticità evidenziate in atti non sembrano infatti integrare gli estremi di una condotta generalizzata e preordinata a omettere ingannevolmente informazioni nei riguardi della platea degli assicurati e dei danneggiati. </h:div><h:div>Il Collegio, pertanto, reputa sussistenti, anche con riguardo alla seconda condotta contestata, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere denunciati nel ricorso introduttivo.</h:div><h:div>8c. E’ invece infondata la doglianza mossa nei riguardi della terza condotta contestata, relativa all'imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC auto, tra cui il mancato rispetto dei termini di legge per l'espletamento della procedura liquidativa. </h:div><h:div>Si osserva come, sotto tale profilo, l'istruttoria abbia dimostrato, anche per mezzo dei report auto redatti della stessa assicurazione e ottenuti in sede di ispezione, che i tempi medi della liquidazione, del periodo compreso fra il gennaio 2019 e il settembre 2020 e così pure nel periodo ottobre 2020 aprile 2021, fossero oltremodo dilatati, risultando offerte formulate oltre i termini di legge in più di 50.000 sinistri quindi un riferimento alle varie tipologie di sinistri. </h:div><h:div>L'Autorità ha tenuto presente anche l'elemento interruttivo dei termini rappresentato dalle richieste di integrazione documentale inoltrate dagli uffici della compagnia al danneggiato. </h:div><h:div>Nè è possibile ritenere tali numeri come un dato fisiologico, allegato al cospicuo numero di richieste risarcitorie. </h:div><h:div>Vale la rilevanza numerica dei riscontri che hanno dato conto di una generale inadeguatezza dei sistemi di gestione dei sinistri. </h:div><h:div>Quanto alla contestazione secondo cui l'Autorità abbia ridotto la base di calcolo per aumentare artificiosamente l'incidenza percentuale dei ritardi, si osserva che (come dedotto in modo plausibile della difesa erariale), ragionando in termini percentuali, la base di calcolo utilizzata dalla ricorrente comprende anche i casi di diniego “contestato” e la categoria “altro” nell'ambito della quale rientrano le pratiche ancora pendenti e le pratiche annullate. Mentre, considerando quale base di calcolo i sinistri per i quali, negli anni di riferimento, è stata formulata un'offerta, le percentuali salgono per il 2020 al 2,3% e per il 2019 al 2,8% Per alcune tipologie di sinistri la percentuale sale anche al 7% per il 2019 all'8,2 per il 2020. Si tratta di numeri sicuramente eloquenti, tal che lo stesso IVASS ha stigmatizzato il superamento dei termini che rappresenta un vulnus al diritto degli assicurati oltre che una violazione di legge. Ed invero, sempre di prendendo a fondamento i dati dichiarati dalla compagnia, per il 2019 e il 2020, ben 2805 sinistri sono stati liquidati in tempo superiore al doppio del termine di legge. Tal che numerosissimi sono stati reclami per mancata o ritardata liquidazione oppure per mancata o ritardata gestione dei sinistri. </h:div><h:div>Comunque si riguardi la vicenda, emerge un numero elevatissimo di reclami considerati fondati dalla stessa società; anche considerando che è pure il risultato come la formulazione dell'offerta venisse proposta tardivamente solo a seguito della presentazione di un reclamo da parte dell'interessato (del resto, la compagnia stessa ha subito implementato, prima dell'avvio del procedimento, specifiche procedure di controllo sistematico volte ad accelerare i procedimenti).</h:div><h:div>Risulta dunque del tutto logico ed immune da travisamento il ragionamento dell'Autorità, laddove ha ritenuto tali condotte aggressive, in violazione degli articoli 24 e 25 lett. d) del Codice del Consumo, in quanto idonei a dilatare i tempi previsti per la liquidazione del danno subito e ostacolare in tal modo il diritto al risarcimento del danno nei termini di legge. </h:div><h:div>La natura di tale comportamento generalizzato e non giustificato integra sicuramente la divisata pratica commerciale scorretta, anche intesa come colposa inerzia nell’approntare un sistema operativo che consentisse il tempestivo adempimento degli obblighi imposti dalla legge, con riveniente violazione del normale grado di diligenza che compete ad un primario operatore del settore.</h:div><h:div>9. Alla luce delle sovraesposte considerazioni, deve essere parzialmente accolto l'ultimo motivo di ricorso, attinente alla quantificazione del quantum sanzionatorio. </h:div><h:div>Infatti, quanto alla denunciata sproporzione della sanzione irrogata, si osserva che l’Autorità, in applicazione dei criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981, ha valutato la condotta, tenendo conto della gravità delle condotte contestate, della natura del profilo di scorrettezza, della dimensione economica del professionista (primaria compagnia di assicurazioni). </h:div><h:div>Si tratta di una valutazione assolutamente corretta e che ha condotto ad una quantificazione pure congrua, la quale tuttavia deve essere rideterminata in senso riduttivo dal Collegio nell’esercizio delle prerogative di cui all’art. 134, lett. c) c.p.a. </h:div><h:div>Se infatti il quantum è stato determinato con riferimento alle tre condotte sopra descritte, la divisata sussumibilità della fattispecie nel solo paradigma dell'aggressività in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, impone una riduzione proporzionale dell’importo ingiunto come originariamente configurato: il quale, conseguentemente, va portato da Euro 5.000,000,00 (euro cinque milioni) a Euro 1.600.000 (un milione e seicentomila). </h:div><h:div>10. L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ridetermina la sanzione irrogata nella misura di € 1.600.000,00 (euro un milione e seicento mila).</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 maggio 2025 e 9 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/05/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Daniela De Angelis</h:div><h:div>Filippo Maria Tropiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>