<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20221263120240709114551103" id="20221263120240709114551103" modello="2" modifica="09/07/2024 11:57:41" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="12631"/><fascicolo anno="2024" n="13882"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20221263120240709114551103.xml</file><wordfile>20221263120240709114551103.docm</wordfile><ricorso NRG="202212631">202212631\202212631.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\730 Concetta Anastasi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>mariangela caminiti</firma><data>09/07/2024 11:57:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/07/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Concetta Anastasi,	Presidente</h:div><h:div>Mariangela Caminiti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Caterina Lauro,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensiva,</h:div><h:div>- della nota provvedimentale fasc. USANSOA/1170/2022/sd emessa dall'Anac in data 18 luglio 2022, trasmessa alle ricorrenti in pari data, per la conclusione del procedimento per l'inserimento dell'annotazione del Casellario informatico “Area B” ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici delle imprese -OMISSIS- ed -OMISSIS- ;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche eventualmente non noto ivi inclusa inter alia l'avvio del procedimento (Fascicolo Anac n. 1170/2022/ra) dell'8 marzo 2022.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 12631 del 2022, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, Ilaria Gobbato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Martinez &amp; Partners in Roma, via Alessandria, 130; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac- Autorita' Nazionale Anticorruzione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Il -OMISSIS-, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea-2020/S 002-002711 e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Sezione Contratti Pubblici n. 7 del 20 gennaio 2020, ha avviato una procedura aperta di affidamento in concessione, avente ad oggetto la “<corsivo>Progettazione esecutiva, realizzazione, manutenzione, conduzione e gestione funzionale ed economica dell’impianto sportivo denominato ‘-OMISSIS-’ nel -OMISSIS- finanza di progetto – CIG -OMISSIS-</corsivo>” .</h:div><h:div>Alla S.A. è pervenuta un’unica offerta da parte del costituendo R.T.I, in origine composto da Isol Sistem S.r.l., in qualità di mandataria, e da Noka Service S.r.l., -OMISSIS- S.r.l. ed -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., a favore del quale il Comune, con determina n. 48 del 22 gennaio 2021, ha disposto provvedimento di aggiudicazione, con efficacia condizionata al positivo espletamento delle procedure relative alla verifica del possesso dei requisiti da parte dell’R.T.I.</h:div><h:div>A fronte della presentazione di un DURC irregolare da parte della mandante -OMISSIS-, il Comune, con nota prot. 37133 del 16 marzo 2021, ha trasmesso alla stessa preavviso di esclusione. </h:div><h:div>Con le osservazioni del 26.03.2021, R.T.I, riscontrando il preavviso, ha formulato, in subordine, la richiesta di subentro all’interno dello stesso della società -OMISSIS-, in luogo della società -OMISSIS- .</h:div><h:div>Con determinazione n. 405 del 7 maggio 2021, la S.A. ha acconsentito al suddetto subentro. </h:div><h:div>Le società -OMISSIS- s.r.l. ed -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. pertanto, hanno preso contatto in via informale con il legale rappresentante della soc. -OMISSIS-, al fine di rappresentare una serie di perplessità in relazione alla suddetta sostituzione, in seguito esposte in via formale allo stesso Comune con nota del 15.06.2021, con cui hanno chiesto un riesame della posizione del subentro.</h:div><h:div>Detti dubbi di legittimità si fondavano, da un lato, sull’asserita assenza dei requisiti di qualificazione da parte della -OMISSIS- e, dall’altro, sul rilievo che, in ogni caso, la sostituzione prevista dall’art. 48, commi 18 e 19, cod. contr. pubbl. sarebbe potuta avvenire solo intra-R.T.I. e non con il coinvolgimento di un soggetto esterno all’originaria compagine. </h:div><h:div>Con successiva nota in data 17 giugno 2021, le società -OMISSIS- s.r.l. ed -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. hanno insistito per l’apertura, da parte del Comune, di un formale procedimento amministrativo di autotutela, evidenziando altresì un ulteriore profilo di illegittimità, ossia il mancato espletamento da parte della -OMISSIS- della verifica triennale prevista dall’art. 84, comma 11, cod. contr. pubbl. in relazione alla SOA.</h:div><h:div>Con le note prot. n. 0082275/2021 e 002276/2021, il Comune ha aperto un formale procedimento che si è concluso con il rigetto dell’istanza di autotutela presentata dalle società, con provvedimento del 23 luglio 2021.</h:div><h:div>Di talché, con ricorso nrg. 1781/2021 proposto innanzi al Tar Lombardia le società -OMISSIS- s.r.l. ed -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. 241/90. </h:div><h:div>Nelle more del giudizio, con determinazione n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2021, il Comune ha revocato l’aggiudicazione precedentemente disposta a favore dell’R.T.I., e pertanto, le interessate hanno presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado. </h:div><h:div>Successivamente, il Comune ha segnalato l’accaduto, con la trasmissione del modello A compilato, all’Anac, che a sua volta, con comunicazione n. 17180 dell’8 marzo 2022, ha reso edotti i partecipanti al R.T.I. dell’avvio del procedimento volto alla loro iscrizione nel Casellario informatico ex art. 213, comma 10, cod. contr. pubbl. per “<corsivo>la decadenza dell’aggiudicazione del costituendo RTI […], per decorso infruttuoso dei termini essenziali concessi all’RTI per la produzione della documentazione prodromica all’integrazione del progetto definitivo e della stipula contrattuale, afferente l’affidamento in concessione …..”.</corsivo></h:div><h:div>In esito al contraddittorio delle parti, l’Anac, in data 18 luglio 2022, ha trasmesso alle società -OMISSIS- s.r.l. ed -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. una nota recante la comunicazione di aver provveduto all’iscrizione nel Casellario informatico, “Area B”, esclusivamente delle medesime società.</h:div><h:div>2.Con ricorso depositato il 28.10.2022, le società -OMISSIS- s.r.l. ed -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. hanno chiesto l’annullamento della predetta nota trasmessa da Anac e degli altri atti indicati in epigrafe allegando i seguenti motivi di impugnazione.</h:div><h:div>In via preliminare le ricorrenti hanno dedotto la lesività della nota provvedimentale impugnata e l’interesse a ricorrere, in quanto pur non causando l’annotazione esclusione automatica dalle procedure, alla luce anche della giurisprudenza della Sezione, hanno rilevato comunque l’incidenza delle annotazioni Anac in maniera non “indolore” nella vita dell’impresa, in quanto rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine, che di quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche.</h:div><h:div>Pertanto, le ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: 1<corsivo>. Violazione e falsa applicazione del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera 861 del 2.10.2019). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, sviamento di potere, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, violazione ed eccesso di potere con riferimento ai principi di proporzionalità, buon andamento, parità di trattamento ed imparzialità nonché di legalità di cui all’art. 97 della Costituzione</corsivo>: l’iscrizione nel Casellario informatico, sezione B), sarebbe avvenuta in violazione delle disposizioni di legge e, in particolare, del Regolamento per la gestione del Casellario, che circoscrive l’operatività dell’iscrizione/annotazione alle ipotesi in cui la revoca sia connessa alla perdita dei requisiti morali degli operatori economici, a causa di taluna delle fattispecie di cui all’art. 80 cod. contr. pubbl. In altri termini, il novero delle informazioni da far confluire nel Casellario informatico sarebbe delineato sulla scorta della loro idoneità a garantire: (i) la miglior tenuta del Casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall'art. 80, e/o (ii) la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, e/o (iii) per l'attribuzione del rating di impresa e/o, infine, (iv) per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (cfr.ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I, 2 ottobre 2019, n. 11470). Il caso di specie, pertanto, non rientrerebbe in tali ipotesi, non discendendo la revoca, da un lato, dalla presentazione di false dichiarazioni o documentazioni nelle procedure di gara ex art. 80 co. 12 cod. contr. pubbl. e, dall’altro, non essendo connessa all’integrazione di un grave illecito professionale da parte dell’operatore economico ex art. 80 co. 5 cit.; da ultimo, revoca non si fonderebbe su condotte rilevanti per “l'attribuzione del rating di impresa e/o, infine, per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione”. Un ulteriore profilo di illegittimità riguarderebbe l’assenza di qualsivoglia motivazione a sostegno dell’utilità della predetta annotazione da parte dell’Anac, in spregio alle coordinate ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza amministrativa, a mente delle quali l’Anac sarebbe tenuta, prima di procedere all’iscrizione nel Casellario informatico a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti sull’importanza dell’inadempimento (ovvero sulla gravità dell’errore professionale commesso) e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazioni appaltanti, cui sarebbe imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione. L’annotazione nel Casellario informatico non sarebbe frutto dell’esercizio di un potere “vincolato” da parte di Anac (da “espletarsi” una volta ricevuta una segnalazione da parte delle stazioni appaltanti) ma, al contrario, sarebbe espressione di un potere discrezionale soggetto ad un onere di motivazione “rafforzato”, alla luce delle potenziali conseguenze “escludenti” che l’annotazione potrebbe avere nei confronti dell’operatore economico. Il provvedimento gravato difetterebbe di qualsivoglia apparato motivazionale idoneo a identificare le ragioni di utilità dell’iscrizione per le stazioni appaltanti e sarebbe evidente il difetto dell’istruttoria svolta dall’Anac in quanto invece di concludere il procedimento con un provvedimento di archiviazione, attesa la mancata sottoscrizione del contratto, l’Autorità avrebbe provveduto all’iscrizione, con evidente contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti.</h:div><h:div><corsivo>2. Violazione dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per carenza, e comunque travisamento dei presupposti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa</corsivo>: l’annotazione nel Casellario informatico, “Area B”, sarebbe illegittima anche perché disposta all’esito di un’istruttoria gravemente carente rispetto alle ragioni poste dalla Stazione appaltante a fondamento della revoca dell’aggiudicazione disposta in favore dell’RTI. L'Anac, infatti, avrebbe omesso di considerare, o comunque travisato, il contenuto di tutte le circostanze determinanti la suddetta revoca. In particolare, dalla documentazione allegata dalla Stazione appaltante a supporto della segnalazione di comunicazione ad Anac  della circostanza della “<corsivo>mancata stipula del contratto per fatto dell’impresa</corsivo>”, risulterebbero assegnati dalla S.A. al costituendo RTI, al fine di addivenire alla stipulazione del contratto, due distinti termini: il primo, fissato al 20 settembre 2021, per produrre la documentazione integrativa afferente al progetto definitivo e il secondo, fissato al 22 settembre 2021, per costituire l’RTI o la società di progetto. Le richieste documentali non sarebbero state evase dal costituendo RTI aggiudicatario entro i termini stabiliti, con la conseguente revoca dell’aggiudicazione da parte della S.A., data la natura essenziale di tali termini, preso atto dell’impossibilità oggettiva di sottoscrivere il contratto e di realizzare l’opera. In tale ottica, l’Anac avrebbe omesso di considerare che la S.A. non avrebbe mosso alcun addebito nei confronti delle sole Società ricorrenti, avendo invece ascritto al costituendo RTI nel suo complesso l’impossibilità di addivenire alla stipula del contratto entro il termine stabilito. Secondo le ricorrenti la carenza di istruttoria emergerebbe, altresì, dalla circostanza che, nel contesto procedimentale, l’Autorità procedente avrebbe valorizzato unicamente le deduzioni difensive delle controinteressate -OMISSIS- e -OMISSIS-, le quali avrebbero imputato la totale responsabilità dei fatti a carico delle ricorrenti. Ciò contrasterebbe anche con le considerazioni evidenziate dal RUP nella proposta di revoca. Nella prospettiva delle ricorrenti, l’annotazione, infine, sarebbe illegittima anche nella parte di imputazione esclusiva a queste ultime del mancato rispetto del termine assegnato per l’integrazione della documentazione afferente alla progettazione esecutiva, che, differentemente, il RUP avrebbe ascritto innanzitutto al raggruppamento tra professionisti incaricato della progettazione e, solo di riflesso, al costituendo RTI aggiudicatario.</h:div><h:div><corsivo>3. Violazione della legge n.241/90 in relazione all’obbligo di contraddittorio in seno al procedimento amministrativo. Grave carenza istruttoria</corsivo>: l’annotazione sarebbe illegittima in quanto le ricorrenti non avrebbero potuto esercitare compiutamente il proprio diritto difensivo, non essendo mai state rese edotte riguardo alle specifiche accuse mosse a loro esclusivo carico da parte degli altri membri in relazione ai rapporti interni all’RTI. Il corretto esercizio del contraddittorio avrebbe condotto ad una diversa ricostruzione della vicenda fattuale da parte dell’Anac e, conseguentemente, ad un miglior esercizio del relativo potere provvedimentale.</h:div><h:div>Pertanto le ricorrenti hanno concluso chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato.</h:div><h:div>2.In data 2 novembre 2022, l’Anac si è costituita in giudizio in resistenza depositando una memoria di stile.</h:div><h:div>3. Con atto depositato in data 18 ottobre 2023, le Società ricorrenti hanno proposto domanda cautelare ex art. 55 c.p.a., previa sospensione dei provvedimenti impugnati, richiamando, con riferimento al presupposto del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, le medesime ragioni illustrate nel ricorso introduttivo del giudizio. Riguardo al presupposto del <corsivo>periculum in mora</corsivo>, le ricorrenti hanno evidenziato il grave pregiudizio che il provvedimento di iscrizione nel Casellario cagionerebbe al normale svolgimento dell’attività di impresa delle stesse  e, in particolare, di -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., alla quale, a causa della suddetta iscrizione, sarebbe preclusa la possibilità di partecipare alle procedure di gara bandite da -OMISSIS- Pubblici S.p.A., con conseguente perdita di chance inerente all’affidamento di importanti commesse pubbliche e al correlato beneficio economico derivante dall’esecuzione dei relativi contratti. L’iscrizione nel Casellario, inoltre, recherebbe un danno all’immagine delle ricorrenti, operanti in ambito pubblicistico, con un infondato preconcetto rispetto alla propria reputazione e professionalità, incidendo altresì sul progetto di fusione tra tale ultima Società ed altra incorporante e con subentro nei diritti e obblighi della -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. anche negli effetti pregiudizievoli derivanti dal provvedimento impugnato.</h:div><h:div>4. Con la memoria depositata in data 3 novembre 2023, l’Anac si è opposta al ricorso eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per decorrenza dei termini decadenziali per l’impugnazione della nota prot. 59099 del 18 luglio 2022.  Le annotazioni disposte nel Casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016 sarebbero annoverabili nell’ambito dei provvedimenti dell’Anac inerenti ai contratti pubblici, con la conseguente applicazione alle medesime della norma speciale di cui all’art. 120 c.p.a. e non dell’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a. Nella specie il provvedimento di annotazione, trasmesso alle Società ricorrenti il 18 luglio 2022, risulterebbe impugnato con ricorso notificato il 17 ottobre 2022 e, dunque, nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 119 c.p.a., anziché nel termine di 30 giorni di cui all’art. 120 c.p.a., donde l’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine decadenziale di impugnazione enunciato da tale ultima norma.</h:div><h:div>Nel merito, l’Amministrazione resistente ha argomentato per l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione. Riguardo al primo motivo sulla insussistenza dei presupposti di legge dell’atto di annotazione impugnato l’Anac ha richiamato il contenuto degli artt. 213, comma 10, cod. contr. pubbl. e dell’art.8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, emanato dall’Anac con delibera del 6 giugno 2018, in base ai quali la sezione B del Casellario dovrebbe contenere tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli illeciti professionali gravi, costituenti una categoria generica, dal contenuto indeterminato, e configurabili in caso di illecito grave tale da rendere dubbia l’integrità morale o professionale ovvero l’affidabilità dell’operatore economico, intesa come capacità tecnico – professionale nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. L’atteggiamento ostruzionistico delle società ricorrenti, ispirato dall’assenza della volontà di proseguire il rapporto, configurerebbe un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, come tale meritevole di annotazione all’interno del Casellario Informatico. Secondo la resistente da tale ultima considerazione emergerebbe anche l’utilità della notizia che avrebbe giustificato l’annotazione per rispondere all’esigenza di allertare le stazioni appaltanti della sussistenza di comportamenti potenzialmente ripetibili dalle Società ricorrenti in future gare, nonché di indirizzare le stesse nella verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici. Per l’Anac la suddetta annotazione non implicherebbe l’automatica espulsione dalla procedura di gara, essendo quest’ultima, in ogni caso, subordinata alla valutazione in concreto della stazione appaltante. Inoltre non sarebbe fondato il censurato difetto di istruttoria da parte dell’Anac essendo evidente dal contenuto del provvedimento impugnato, l’indicazione dell’attività istruttoria svolta, risultando trascritta sia la segnalazione della S.A., sia le memorie depositate dalle imprese facenti parte del costituendo R.T.I. (con evidenza della volontà delle ricorrenti, a differenza delle altre imprese del costituendo R.T.I., di chiedere la revoca dell’aggiudicazione e/o la sostituzione/estromissione dall’R.T.I.); inoltre tale conclusione sarebbe suffragata anche dal tenore del provvedimento del RUP di Busto Arsizio, risultando rappresentata la volontà delle sole odierne ricorrenti (mandanti) di non addivenire alla costituzione del RTI o della Società di progetto, nonostante le altre società mandatarie avessero chiesto una proroga dei termini fissati per procedervi. Il RUP avrebbe dato atto delle differenti posizioni delle ricorrenti-mandanti in ordine alla costituzione dell’RTI, ritenendo di dover ascrivere all’intero costituendo RTI la volontà di non portare a compimento la creazione del raggruppamento temporaneo. L’Anac, invece, applicando correttamente il principio di differenziazione ai fini dell’annotazione della posizione delle imprese facenti parte di un raggruppamento, avrebbe disposto l’annotazione solo nei confronti delle ricorrenti, a dimostrazione dell’approfondita attività istruttoria. Inoltre, sarebbe irrilevante anche l’argomentazione nella parte in cui “imputa ad -OMISSIS- ed -OMISSIS- VM S.r.l. il mancato rispetto del termine assegnato per l’integrazione della documentazione afferente alla progettazione esecutiva, che il RUP ascriveva al raggruppamento tra professionisti incaricato della progettazione, e di riflesso al costituendo RTI aggiudicatario”. Ciò perché, dalla determina di revoca dell’aggiudicazione si evincerebbe che società ricorrenti si sarebbero pronunziate su entrambi gli inadempimenti, inerenti sia alla mancata costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, sia alla progettazione esecutiva. Infine anche il terzo motivo di impugnazione del ricorso relativo alla mancata conoscenza delle ricorrenti delle accuse mosse a loro esclusivo carico da parte degli altri partecipanti all’ RTI in relazione ai rapporti interni, e dunque di non aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa, sarebbe infondato. Al riguardo l’Anac ha rilevato che le argomentazioni dedotte dalle altre società del costituendo R.T.I (mandatarie) non avrebbero fornito alcun apporto in ordine alla ritenuta responsabilità delle ricorrenti, poiché il processo di annotazione sarebbe derivato unicamente dalla segnalazione della Stazione appaltante, come stabilito anche dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico, non disciplinante alcun contraddittorio tra i soggetti coinvolti, non potendo quindi essere invocata alcuna violazione del diritto di difesa in tale procedimento.</h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio del 7 novembre 2023, il difensore delle Società ricorrenti ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare nella prospettiva di una sollecita fissazione dell'udienza di merito.</h:div><h:div>6. Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 22.03.2024, le ricorrenti hanno ribadito le ragioni poste a fondamento del ricorso principale e hanno replicato alle controdeduzioni dell’Amministrazione resistente. </h:div><h:div>7. Nella medesima data, anche l’Anac ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. ed ha insistito per la reiezione del ricorso con ulteriori argomentazioni.</h:div><h:div>8. In prossimità dell’odierna udienza le parti hanno depositato memorie di replica, insistendo per l’accoglimento delle rispettive tesi difensive.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 9 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.</h:div><h:div>1.1.Innanzitutto non si condivide l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività  in quanto il provvedimento di revoca è stato adottato con Determinazione Dir. n. -OMISSIS- del 29/10/2021 ed invece l’annotazione sul Casellario Anac è stata disposta il successivo 18/07/2022, circa 9 mesi dopo, traendo origine dalla revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990, assunta per motivi non riguardanti vizi inerenti agli atti della procedura di gara, ma per il mancato rispetto dei termini essenziali concessi all’RTI, per la produzione documentale prodromica all’integrazione del progetto definitivo e alla stipula contrattuale. In particolare l’atto di annotazione dell’Anac impugnato costituisce una iscrizione al Casellario informatico, adottata anteriormente alla introduzione della disciplina di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 36 del 2023 (efficace a partire dal 1° luglio 2023), che ha previsto l’assoggettamento al rito processuale previsto dall’art. 120 cpa ai provvedimenti dell’Anac in materia di contratti pubblici, senza distinzioni. Nella specie il ricorso è stato notificato in data 17 ottobre 2022 e quindi trova applicazione la precedente versione della norma, esistente al momento della notifica del ricorso (provvedimenti Anac riferiti alle procedure di affidamento e a quelli “connessi” agli atti relativi alle procedure di affidamento, ossia, alle esclusioni o alle aggiudicazioni) e non il  rito accelerato in materia di appalti ex art. 120 cpa con termine di impugnazione con scadenza al 30° giorno, bensì il rito di cui all’art. 119 c.p.a. con termine di scadenza al 60° giorno, salvo il dimezzamento di tutti gli altri termini processuali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2023, n. 10760).</h:div><h:div>Ne consegue che risulta rituale e tempestiva la proposizione del ricorso in esame.</h:div><h:div>2. Passando all’esame dei motivi di impugnazione si rileva che le ricorrenti lamentano con il primo motivo, nella sostanza, il difetto dei presupposti di legge e il difetto di istruttoria e di motivazione, in punto di utilità dell’annotazione Anac. Secondo le ricorrenti la revoca dell’aggiudicazione “astrattamente” suscettibile di menzione nel Casellario informatico “<corsivo>può essere solo ed esclusivamente quella che sia stata disposta a fronte della sussistenza - in capo all’operatore economico - di una delle fattispecie di cui all’art. 80 citato, ossia per la carenza originaria (o perdita sopravvenuta) dei requisiti cc.dd. morali/generali declinati dal Codice dei Contratti Pubblici”.</corsivo></h:div><h:div>Il Collegio non condivide tale interpretazione delle norme regolanti la fattispecie.</h:div><h:div>In via generale occorre richiamare la disciplina applicabile al caso in esame principiando dall’art. 213, comma 10 del Codice dei contratti pubblici che prevede: “<corsivo>L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. L'Autorita' stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81”.</corsivo></h:div><h:div>Il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emanato dall’Anac con delibera del 6 giugno 2018, all’art. 8 stabilisce che: “<corsivo>La sezione «B» per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene: a) le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione”. </corsivo></h:div><h:div>L’art. 8, comma 2, lett. a) della delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, prevede che <corsivo>“2. La sezione “B” per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene: a) le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 4 codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico”. </corsivo></h:div><h:div>In seguito l’art. 8 della delibera 29 luglio 2020 recante il “<corsivo>Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020</corsivo>” ha disposto che: <corsivo>“2. La sezione «B» per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene: a) le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrita' o affidabilita' dell'operatore economico; b) le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 % del suo importo; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali”.</corsivo></h:div><h:div>Dall’esame delle norme sopraindicate emerge che la sezione B del Casellario deve contenere tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli illeciti professionali gravi, tali da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’o.e., intesa come capacità tecnico professionale, <corsivo>latu sensu</corsivo> intesa, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento.</h:div><h:div>Nello specifico l’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto l’operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. </h:div><h:div>Tali norme sono volte a tutelare il vincolo fiduciario necessario tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’operatore economico rilevando così ogni illecito in grado di compromettere l’integrità morale e professionale di quest’ultimo.</h:div><h:div>E va osservato che la categoria dei gravi illeciti professionali non è configurata in un elenco tassativo di ipotesi di illecito, ma è una categoria generica e indeterminata nel contenuto, così come delineata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui  “<corsivo>la stazione appaltante può ricavare le singole fattispecie di grave illecito da ogni condotta, anche non tipizzata, dell’attività professionale espletata dall’operatore economico ritenuto responsabile e accertata quale violazione di un dovere posto da una norma civile, penale ovvero amministrativa, idonea a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità professionale dello stesso soggetto offerente</corsivo>” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024, n.3151; id. 2 marzo 2018, n. 1299; idem, 11 giugno 2018, n. 3592; idem, 27 febbraio 2019, n. 1367).</h:div><h:div>Nel caso in esame, le ricorrenti, mandanti del costituendo R.T.I., nonostante la  volontà delle altre società partecipanti all’R.T.I. di proseguire nel procedimento volto alla stipula del contratto e alla realizzazione delle opere oggetto di aggiudicazione, hanno manifestato un atteggiamento ostativo alla prosecuzione del rapporto formulando istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e, a seguito della reiezione di tale istanza da parte della S.A., hanno chiesto a quest’ultima di essere sostituite dall’R.T.I. (con ricorso avverso i provvedimenti di aggiudicazione innanzi la Tar Lombardia). Ciò in contrasto con la manifestata ferma volontà delle altre due società partecipanti all’R.T.I. (mandataria -OMISSIS- e mandante -OMISSIS-) di proseguire l’iter volto all’affidamento del contratto, le quali hanno anche chiesto una proroga del termine assegnato per la trasmissione della documentazione riguardante la costituzione della società di progetto ovvero dell’R.T.I.</h:div><h:div> Nel provvedimento impugnato sono giustificate sinteticamente le ragioni giustificative della determinazione dell’Autorità riguardo l’utilità della notizia iscritta nel Casellario, in quanto attinenti a comportamenti potenzialmente “<corsivo>ripetibili in future gare</corsivo>”, in quanto riconducibili alla revoca dell’aggiudicazione per fatto dell’aggiudicatario (vedi pag. 2, 3 e 4 del provvedimento impugnato). </h:div><h:div>Dalla ricostruzione fattuale come articolata nel provvedimento e dalla descrizione delle differenti posizioni di tutte le società componenti l’R.T.I. emerge la concreta valutazione da parte dell’Anac della utilità dell’annotazione.</h:div><h:div>A tale proposito va richiamato l’orientamento della giurisprudenza che ha precisato che l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione “<corsivo>fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione</corsivo>” (cfr. Tar Lazio, sez. I, n.4107/2021 e più di recente Tar Lazio, sez. I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032/22) e che l’Autorità è tenuta “<corsivo>a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione” </corsivo>(cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1318/2020). Nell’esercizio del potere di annotazione “<corsivo>l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che … esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186)”</corsivo> (cfr. ancora Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, n. 6032/2022). Pertanto quest’ultima “<corsivo>nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione”</corsivo> (cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere di ANAC è solo quello di dare “<corsivo>sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti</corsivo>” (cfr.Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, 24 ottobre 2022, n.13626), o di dare conto in sede di annotazione della pendenza di un contenzioso sui fatti oggetto dell’annotazione (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, 6 marzo 2023, n. 3742 nonché Tar Lazio, Roma, sez. I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n.14186).</h:div><h:div>Con particolare riferimento alla fattispecie della revoca dell’aggiudicazione è stato ritenuto che <corsivo>“il rifiuto opposto dall’operatore economico aggiudicatario alla stipula del contratto, in assenza di valide e oggettive scriminanti, ricada senz’altro nell’alveo applicativo dell’art. 1337 c.c., integrando una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative, che ben può essere annoverata tra le “altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico” delle quali l’art. 8, co. 2, lett. a), del citato regolamento ammette l’iscrizione nel casellario. La condotta di un operatore economico nella fase che precede la stipula del contratto soggiace, infatti, all’obbligo di buona fede, la cui osservanza è chiaramente indicativa della sua affidabilità professionale”</corsivo> (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 28 dicembre 2023, n. 19991).</h:div><h:div>Per altro verso, quanto dedotto dalla parte ricorrente non consente di affermare la manifesta infondatezza della notizia, considerato che i fatti che hanno portato alla revoca dell’aggiudicazione non sono caratterizzati da chiari elementi di straordinarietà tali da far escludere l’utilità dell’annotazione per le finalità di tenuta del Casellario.</h:div><h:div>3.Parimenti infondato è il dedotto difetto di istruttoria (secondo motivo) che avrebbe condotto l’Autorità a travisare la fattispecie oggetto di esame. Nella parte motivazionale del provvedimento impugnato è descritta la sequenza procedimentale seguita dall’Autorità tenendo conto della situazione fattuale degli atti e interlocuzioni intervenuti e delle osservazioni mosse dai soggetti coinvolti: in particolare risulta indicata l’attività istruttoria svolta con la trascrizione sia della segnalazione della S.A. sia delle memorie e osservazioni depositate dalla società partecipanti al costituendo R.T.I..</h:div><h:div>In riscontro ai fatti descritti dalla S.A. le ricorrenti hanno inviato le loro difese volte a contestare la sussistenza dei presupposti dell’annotazione. Dall’esame comparato della segnalazione della S.A. e delle memorie delle altre società partecipanti all’R.T.I emerge con evidenza la disponibilità di queste ultime (mandatarie) di trovare una soluzione idonea per giungere alla conclusione del contratto con l’aggiudicazione dell’affidamento, a differenza delle ricorrenti che hanno invece, nell’immediato, manifestato la volontà contraria chiedendo la revoca dell’aggiudicazione e la loro estromissione dall’R.T.I. </h:div><h:div>Né varrebbe obiettare, come sostengono le ricorrenti, richiamando le considerazioni espresse dal RUP del Comune (riguardo al rilievo da parte della S.A. sugli inadempimenti perpetrati dall’intero R.T.I. e non la opposizione alla stessa delle vicende interne a tale raggruppamento), in quanto dagli atti emerge una descrizione fattuale diversa da quanto prospettato dalle stesse. Ed infatti nella relazione del RUP (pag.5) sono riportate le posizioni differenti delle ricorrenti-mandanti riguardo alla costituzione dell’R.T.I rispetto alle intenzioni delle società mandatarie di chiedere una proroga dei termini fissati per poter procedere alla conclusione del procedimento, e constatato il mancato deposito nei termini richiesti di alcuna manifestazione di volontà valida e vincolante verso l’Ente, quest’ultimo ha quindi accertato l’inadempimento  dell’intero costituendo R.T.I. aggiudicatario relativamente alle obbligazioni assunte verso l’Ente stesso con la partecipazione alla procedura di gara.</h:div><h:div>L’Anac alla luce della giurisprudenza in materia sulla necessità di differenziare, ai fini dell’annotazione, la posizione delle imprese partecipanti ai R.T.I., tenuto conto dell’ istruttoria effettuata e comunque descritta nel contenuto dell’atto, ha disposto l’annotazione solo nei confronti delle ricorrenti tenuto conto della dichiarata manifestazione di volontà ostativa alla costituzione del raggruppamento (e alla progettazione esecutiva), su cui non vi sono elementi rilevanti e concreti comprovanti il contrario.</h:div><h:div>4.Infine con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la mancata conoscenza delle specifiche accuse mosse a loro carico da parte degli altri membri riguardo ai rapporti interni all’R.T.I., con conseguente impedimento del corretto esercizio di difesa.</h:div><h:div>Al riguardo, va richiamato il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico, non impugnato, che non prevede un contraddittorio tra i soggetti coinvolti (art.13 e 14) ed inoltre va osservato che le ricorrenti nel procedimento attivato dall’Anac hanno esercitato le proprie difese nelle memorie prodotte e acquisite al protocollo Anac, peraltro esplicitamente riportate nell’atto impugnato (pag. 2 e 3). </h:div><h:div>Ne consegue che non appare sussistere alcuna lesione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, tenuto conto anche della rappresentazione delle contrapposte posizioni riportate nell’atto di annotazione in questione.</h:div><h:div>5. In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto.</h:div><h:div>Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’Anac resistente nella misura di € 2.000,00, oltre spese generali e competenze, come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lombardi Luca</h:div><h:div>Mariangela Caminiti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>