<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20221248220230118121550412" descrizione="" gruppo="20221248220230118121550412" modifica="02/02/2023 12:48:28" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Clientearth Aisbl" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="12482"/><fascicolo anno="2023" n="01926"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20221248220230118121550412.xml</file><wordfile>20221248220230118121550412.docm</wordfile><ricorso NRG="202212482">202212482\202212482.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\872 Leonardo Spagnoletti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Elefante</firma><data>02/02/2023 12:48:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/02/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Elefante,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Ida Tascone,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento e la declaratoria</h:div><h:div>− dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio sull'istanza-diffida di provvedere presentata da ClientEarth AISBL e Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu ODV in data 15.06.2022, inviata via pec alla Regione Lazio, avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligo di designazione di una Zona Vulnerabile ai Nitrati corrispondente all'intero bacino idrografico del lago di Vico discendente dalla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, anche attraverso l'avvio dell'istruttoria per un'indagine di maggiore dettaglio;</h:div><h:div>− dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulla citata istanza con un provvedimento espresso;</h:div><h:div>e per la conseguente condanna</h:div><h:div>− della Regione Lazio a pronunciarsi sull'istanza ex art. 117, comma 2, c.p.a entro un termine non superiore a 30 giorni o entro il diverso termine ritenuto di giustizia;</h:div><h:div>− con istanza di nominare fin da ora un commissario ad acta per il caso in cui si protragga ulteriormente la predetta inerzia ex art. 117, comma 3 c.p.a.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 12482 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Clientearth Aisbl nonchè Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Elettra Monaci, Dario Morelli e Eugenio Fidelbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Elettra Monaci sito in Roma, alla Via di San Sebastianello n. 9; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Caprarola, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La ClientEarth AISBL, quale organizzazione non-profit con sede in Bruxelles avente con finalità di protezione degli ecosistemi, le persone ed il pianeta, nonché la Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu ODV, a sua volta in qualità di associazione ambientale riconosciuta, ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, mediante decreto del Ministero dell’Ambiente (oggi, della Transizione Ecologica), con scopo di conservazione della biodiversità e  promozione della cultura ecologica, adivano l’intestato TAR chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio sull’istanza-diffida presentata in data 15.06.2022 via pec avente ad oggetto l’adempimento dell’obbligo di designazione di una Zona Vulnerabile ai Nitrati corrispondente all’intero bacino idrografico del lago di Vico discendente dalla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, anche attraverso l’avvio dell’istruttoria per un’indagine di maggiore dettaglio.</h:div><h:div>Allegavano che, con riferimento all’inquinamento da nitrati delle acque sotterranee, a seguito dell’accesso agli atti presentato all’ARPA Lazio per conoscere i dati dei monitoraggi effettuati nell’area del lago di Vico, era emerso che le acque dolci sotterranee monitorate per l’Unità Monti Cimini-Vicani presentavano valori per i nitrati anche superiori ai 30 mg/L (individuata quale soglia di significatività dall’ISPRA). </h:div><h:div>Per tale ragione, in data 15 giugno 2022, presentavano formale istanza-diffida di provvedere ex art. 2 L. n. 241/1990 per chiedere alla Regione Lazio la designazione di una ZVN corrispondente all’intero bacino idrografico del lago di Vico o quantomeno l’avvio dell’istruttoria per un’indagine di maggiore dettaglio, la quale non riceveva tuttavia alcun riscontro. </h:div><h:div>Si costituiva in giudizio la regione Lazio eccependo l’inammissibilità del ricorso avendo riscontrato, nei termini di legge, alla diffida di controparte con nota prot. n. 692791 del 13/7/2022.</h:div><h:div>All’udienza in camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Rilevato che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio – che, si precisa, costituisce uno dei molteplici ricorsi, dalla stessa contestualmente presentati, aventi ad oggetto la medesima vicenda processuale pur se rivolti ad amministrazioni resistenti diverse – ha chiesto, nello specifico, l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Regione Lazio con riferimento alla diffida avente ad oggetto l’adempimento dell’obbligo di designazione di una Zona Vulnerabile ai Nitrati corrispondente all’intero bacino idrografico del lago di Vico;</h:div><h:div>Tenuto conto che dalla lettura della nota di risposta dell’ente regionale prot. n. 692791, del 13 luglio 2022, non si evince quale attività istruttoria o valutazioni/decisioni, tra le molteplici ivi indicate, abbia effettivamente compito la Regione Lazio con riferimento al punto specifico alla designazione di una Zona Vulnerabile ai Nitrati con riferimento al bacino idrografico del lago di Vico; </h:div><h:div>Ritenuto che nella fattispecie certamente sussiste l’obbligo a carico dell’ente regionale resistente, di cui all’art 2 della legge n. 241/1990, di provvedere in modo puntuale all’istanza presenta dalle parti ricorrenti, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto dovendosi, per l’effetto, dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione resistente di pronunciarsi con provvedimento motivato ed espresso al riguardo entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Viterbo - con facoltà di delega ad altro idoneo funzionario dello stesso ufficio - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centottanta giorni.</h:div><h:div>Atteso che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto ordina alla Regione Lazio di pronunciarsi sull’istanza della parte ricorrente, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.</h:div><h:div>Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Prefetto di Viterbo - con facoltà di delega ad altro idoneo funzionario - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centottanta giorni; pone l’eventuale compenso da corrispondere al commissario ad acta, ove insediatosi, a carico della Regione Lazio;</h:div><h:div>Condanna la Regione Lazio alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesco Elefante</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>