<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220948420230221115403076" descrizione="" gruppo="20220948420230221115403076" modifica="2/23/2023 11:33:14 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="09484"/><fascicolo anno="2023" n="03385"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00432" anno="2023"/></descrittori><file>20220948420230221115403076.xml</file><wordfile>20220948420230221115403076.docm</wordfile><ricorso NRG="202209484">202209484\202209484.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\638 Salvatore Mezzacapo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberta Cicchese</firma><data>23/02/2023 11:33:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/02/2023</dataPubblicazione><ricorso NRG="202300432">202300432\202300432.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Roberta Cicchese,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Maria Rosaria Oliva,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 9484 del 2022,</h:div><h:div>con il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della comunicazione di assegnazione della “Procedura d'Asta, suddivisa in 4 (quattro) lotti, per la cessione di indumenti e accessori di abbigliamento (CER 20.01.10) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi”, prot. 0065310.U del 4 luglio 2022, trasmessa via pec in pari data;</h:div><h:div>- di tutti gli atti di gara, ivi compreso il disciplinare d'asta, capitolato tecnico, schema di contratto, chiarimenti di gara da n. 1 a n. 6, chiarimento n. 7, chiarimenti n. 8-9;</h:div><h:div>- determinazione n. 174 adottata dall'Amministratore Unico il 4 giugno 2021 di indizione della Procedura d'Asta, suddivisa in 4 (quattro) lotti, per la cessione di indumenti e accessori di abbigliamento (CER 20.01.10) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi”;</h:div><h:div>- della determina di nomina della commissione del 29 settembre 2021 prot. 0006667.I, successivamente integrata dalla nomina prot. 0000575.I del 25 gennaio 2022;</h:div><h:div>- dei verbali di gara, con relativi allegati, n. 1 del 30 settembre 2021, n. 2 del 30 settembre 2021, n. 3 del 2 novembre 2021, n. 4 del 10 dicembre 2021, n. 5 del 17 dicembre 2021, n. 6 del 19 gennaio 2022, n. 7 del 25 gennaio 2022, n. 8 del 2 febbraio 2022;</h:div><h:div>- della relazione del Presidente di Commissione di gara del 15 febbraio 2022, prot. 0001233.I;</h:div><h:div>- Determinazione di assegnazione di AMA n. 206/2022;</h:div><h:div>- della comunicazione del Direttore Generale di AMA, Dott. Ing. Andrea Bossola, del 11 luglio 2022, prot. 0069308.U, di notifica Contro Interessati;</h:div><h:div>- della comunicazione del Direttore Generale di AMA, Dott. Ing. Andrea Bossola, del 27 luglio 2022, di diniego parziale dell'accesso agli atti;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento, preliminare, prodromico, connesso e/o consequenziale agli atti impugnati, anche allo stato non conosciuto;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali in particolare il disciplinare d'asta, il capitolato tecnico, nonché i relativi allegati, i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato;</h:div><h:div>e per la declaratoria</h:div><h:div>dell'inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato da AMA;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria</h:div><h:div>dell'illegittimità dell'ammissione alla Procedura d'asta de qua e dell'aggiudicazione di quest'ultima in favore del RTI NEW TEX/IMENTEX e della graduatoria di gara;</h:div><h:div>e per la conseguente condanna della Amministrazione resistente a:</h:div><h:div>(i) in via principale:</h:div><h:div>- annullare l'aggiudicazione definitiva in favore del RTI NEW TEX/IMENTEX;</h:div><h:div>- annullare tutti i provvedimenti impugnati, dichiarare l'esclusione dalla procedura di gara della offerta del RTI NEW TEX/IMENTEX, dichiarare altresì l'offerta anomala, e contestualmente dichiarare l'aggiudicazione della procedura in favore di CO.S.A. COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA;</h:div><h:div>e, quanto ai motivi depositati in data 5 ottobre nel ricorso R.G. 202209484, </h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della comunicazione di assegnazione della “Procedura d'Asta, suddivisa in 4 (quattro) lotti, per la cessione di indumenti e accessori di abbigliamento (CER 20.01.10) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi”, prot. 0065310.U del 4 luglio 2022, trasmessa via pec in pari data;</h:div><h:div>- di tutti gli atti di gara, ivi compreso il disciplinare d'asta, capitolato tecnico, schema di contratto, chiarimenti di gara da n. 1 a n. 6, chiarimento n. 7, chiarimenti n. 8-9;</h:div><h:div>- determinazione n. 174 adottata dall'Amministratore Unico il 4 giugno 2021 di indizione della Procedura d'Asta, suddivisa in 4 (quattro) lotti, per la cessione di indumenti e accessori di abbigliamento (CER 20.01.10) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi”;</h:div><h:div>- della determina di nomina della commissione del 29 settembre 2021 prot. 0006667.I, successivamente integrata dalla nomina prot. 0000575.I del 25 gennaio 2022;</h:div><h:div>- dei verbali di gara, con relativi allegati, n. 1 del 30 settembre 2021, n. 2 del 30 settembre 2021, n. 3 del 2 novembre 2021, n. 4 del 10 dicembre 2021, n. 5 del 17 dicembre 2021, n. 6 del 19 gennaio 2022, n. 7 del 25 gennaio 2022, n. 8 del 2 febbraio 2022;</h:div><h:div>- della relazione del Presidente di Commissione di gara del 15 febbraio 2022, prot. 0001233.I;</h:div><h:div>- Determinazione di assegnazione di AMA n. 206/2022;</h:div><h:div>- della comunicazione del Direttore Generale di AMA, Dott. Ing. Andrea Bossola, del 11 luglio 2022, prot. 0069308.U, di notifica Contro Interessati;</h:div><h:div>- della comunicazione del Direttore Generale di AMA, Dott. Ing. Andrea Bossola, del 27 luglio 2022, di diniego parziale dell'accesso agli atti;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento, preliminare, prodromico, connesso e/o consequenziale agli atti impugnati, anche allo stato non conosciuto;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali in particolare il disciplinare d'asta, il capitolato tecnico nonché i relativi allegati, i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato;</h:div><h:div>e per la declaratoria</h:div><h:div>dell'inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato da AMA;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria</h:div><h:div>dell'illegittimità dell'ammissione alla Procedura d'asta de qua e dell'aggiudicazione di quest'ultima in favore del RTI NEW TEX/IMENTEX e della graduatoria di gara;</h:div><h:div>e per la conseguente condanna</h:div><h:div>della Amministrazione resistente a:</h:div><h:div>(i) in via principale:</h:div><h:div>- annullare l'aggiudicazione definitiva in favore del RTI NEW TEX/IMENTEX;</h:div><h:div>- annullare tutti i provvedimenti impugnati, dichiarare l'esclusione dalla procedura di gara della offerta del RTI NEW TEX/IMENTEX, dichiarare altresì l'offerta anomala, e contestualmente dichiarare l'aggiudicazione della procedura in favore di CO.S.A. COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA;</h:div><h:div>e, quanto ai motivi depositati in data 6 ottobre nel ricorso R.G. 202209484, per l’annullamento: </h:div><h:div>PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI,</h:div><h:div>- della comunicazione di assegnazione della “Procedura d'Asta, suddivisa in 4 (quattro) lotti, per la cessione di indumenti e accessori di abbigliamento (CER 20.01.10) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi”, prot. 0065310.U del 4 luglio 2022, trasmessa via pec in pari data;</h:div><h:div>- di tutti gli atti di gara, ivi compreso il disciplinare d'asta, capitolato tecnico, schema di contratto, chiarimenti di gara da n. 1 a n. 6, chiarimento n. 7, chiarimenti n. 8-9;</h:div><h:div>- determinazione n. 174 adottata dall'Amministratore Unico il 4 giugno 2021 di indizione della Procedura d'Asta, suddivisa in 4 (quattro) lotti, per la cessione di indumenti e accessori di abbigliamento (CER 20.01.10) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi”;</h:div><h:div>- della determina di nomina della commissione del 29 settembre 2021 prot. 0006667.I, successivamente integrata dalla nomina prot. 0000575.I del 25 gennaio 2022;</h:div><h:div>- dei verbali di gara, con relativi allegati, n. 1 del 30 settembre 2021, n. 2 del 30 settembre 2021, n. 3 del 2 novembre 2021, n. 4 del 10 dicembre 2021, n. 5 del 17 dicembre 2021, n. 6 del 19 gennaio 2022, n. 7 del 25 gennaio 2022, n. 8 del 2 febbraio 2022;</h:div><h:div>- della relazione del Presidente di Commissione di gara del 15 febbraio 2022, prot. 0001233.I;</h:div><h:div>- Determinazione di assegnazione di AMA n. 206/2022;</h:div><h:div>- della comunicazione del Direttore Generale di AMA, Dott. Ing. Andrea Bossola, del 11 luglio 2022, prot. 0069308.U, di notifica Contro Interessati;</h:div><h:div>- della comunicazione del Direttore Generale di AMA, Dott. Ing. Andrea Bossola, del 27 luglio 2022, di diniego parziale dell'accesso agli atti;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento, preliminare, prodromico, connesso e/o consequenziale agli atti impugnati, anche allo stato non conosciuto;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali in particolare il disciplinare d'asta, il capitolato tecnico nonché i relativi allegati, i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato;</h:div><h:div>e per la declaratoria dell'inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato da AMA;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria</h:div><h:div>dell'illegittimità dell'ammissione alla Procedura d'asta de qua e dell'aggiudicazione di quest'ultima in favore del RTI NEW TEX/IMENTEX e della graduatoria di gara;</h:div><h:div>e per la conseguente condanna della Amministrazione resistente a:</h:div><h:div>(i) in via principale:</h:div><h:div>- annullare l'aggiudicazione definitiva in favore del RTI NEW TEX/IMENTEX;</h:div><h:div>- annullare tutti i provvedimenti impugnati, dichiarare l'esclusione dalla procedura di gara della offerta del RTI NEW TEX/IMENTEX, dichiarare altresì l'offerta anomala, e contestualmente dichiarare l'aggiudicazione della procedura in favore di CO.S.A. COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA.</h:div><h:div>E, quanto al ricorso n. 432 del 2023,</h:div><h:div>con il ricorso introduttivo</h:div><h:div>per l’annullamento, </h:div><h:div>previa adozione delle più idonee misure cautelari:</h:div><h:div>della Determinazione n. 363/2022, comunicata con nota prot. 0151225.U del 12 dicembre 2022, con cui A.M.A. ha revocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21quinques, della Legge 241/1990, la Determina di Assegnazione n. 206/2022 disposta in favore del R.T.I. New Tex S.r.l. / Imentex S.r.l. relativa alla “Procedura d'Asta suddivisa in 4 (quattro) lotti per la cessione di indumenti e accessori di abbigliamento (CER 20.01.10) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma Capitale per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi”;</h:div><h:div>- del punto 7.1.a.12 del Disciplinare d'Asta, qualora venisse interpretato nel senso di introdurre come requisito di partecipazione, richiesto a pena di esclusione, e non come requisito per l'esecuzione del contratto di appalto, la dichiarazione “attestante l'iscrizione nella White List, ossia nell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso ogni Prefettura, o la presentazione dell'istanza di rinnovo, in caso di iscrizione con data superiore ai 12 (dodici) mesi, o della relativa domanda di iscrizione presso la competente Prefettura”;</h:div><h:div>- di ogni altro provvedimento prodromico, connesso e/o consequenziale agli atti impugnati, ancorché allo stato non conosciuto;</h:div><h:div>e, quanto al ricorso incidentale presentato da Co.S.A. società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus, il 23/1/2023: </h:div><h:div>per l'annullamento, </h:div><h:div>previa adozione delle opportune misure cautelari</h:div><h:div>- della Determinazione n. 363/2022, comunicata con nota prot. 0151225.U del 12 dicembre 2022, con cui A.M.A. ha revocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21quinques, della Legge 241/1990, la Determina di Assegnazione n. 206/2022 disposta in favore del R.T.I. New Tex S.r.l./Imentex S.r.l. relativa alla “Procedura d'Asta suddivisa in 4 (quattro) lotti per la cessione di indumenti e accessori di abbigliamento (CER 20.01.10) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma Capitale per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi”;</h:div><h:div>- del punto 7.1.a.12 del Disciplinare d'Asta, qualora venisse interpretato nel senso di introdurre come requisito di partecipazione, richiesto a pena di esclusione, e non come requisito per l'esecuzione del contratto di appalto, la dichiarazione “attestante l'iscrizione nella White List, ossia nell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso ogni Prefettura, o la presentazione dell'istanza di rinnovo, in caso di iscrizione con data superiore ai 12 (dodici) mesi, o della relativa domanda di iscrizione presso la competente Prefettura”;</h:div><h:div>- di ogni altro provvedimento prodromico, connesso e/o consequenziale agli atti impugnati, ancorché allo stato non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9484 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Co.S.A. società cooperativa sociale a r.l. onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Petullà e Angelo Lucio Lacerenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Libretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>New Tex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 26; </h:div><h:div>Imentex S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Ministero dell'Interno – Ufficio territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ama S.p.A., di New Tex S.r.l., del Ministero dell’interno - Ufficio territoriale del Governo di Roma e di Co.S.A. società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus,;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 432 del 2023, proposto da </h:div><h:div>New Tex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Anastasio Pugliese in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 26; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Libretti e Annunziata Valeria Porreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Co.S.A. società cooperativa sociale a r.l. onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Petullà e Angelo Lucio Lacerenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Roma, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso R.G. n. 9484/2022, la Co.S.A. – società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus, ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, gli esiti della “<corsivo>Procedura d’Asta, suddivisa in 4 (quattro) lotti, per la cessione di indumenti e accessori di abbigliamento (CER 20.01.10) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi</corsivo>” nell’ambito della quale si è classificata al secondo posto.</h:div><h:div>Avverso il provvedimento di assegnazione al raggruppamento costituendo tra New Tex s.r.l. e Imentex s.r.l., ha articolato i seguenti motivi di doglianza:</h:div><h:div>I. Violazione e falsa applicazione di legge - Violazione art. 97 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 L. 241/1990 - Violazione del D.P.C.M. 18 aprile 2013 -Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta e dei chiarimenti di gara - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, incongruità, contraddittorietà disparità di trattamento, ingiustizia manifesta - Eccesso di potere per omessa o carente istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti.</h:div><h:div>II. Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta in ordine ai requisiti di partecipazione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti in ordine al possesso dei requisiti.</h:div><h:div>III. Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta in ordine all’impianto - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti in ordine al possesso di un impianto entro i 50 km.</h:div><h:div>IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti. Violazione dell’art. 97 della Costituzione</h:div><h:div>V. Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta in ordine in ordine alla disponibilità residua dell’impianto - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità incongruità contraddittorietà dispartita di trattamento ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.</h:div><h:div>VI. Violazione e falsa applicazione di legge - Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta in ordine al contenuto della offerta economica - Anomalia dell’offerta - Incongruità dell’offerta - Violazione delle prescrizioni in odine al trattamento del personale e degli oneri della sicurezza aziendale - Eccesso di potere per omessa carente istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti.</h:div><h:div>VII. Violazione e falsa applicazione - Violazione art. 22 della L.241/90 e s.m.i. - Violazione dell’art. 53 del d. lgs. 50/2016 - Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici.</h:div><h:div>La ricorrente ha pure domandato la declaratoria di inefficacia del contratto. </h:div><h:div>Ama e New Tex, costituite in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 14 settembre 2022 il Collegio ha adottato una ordinanza istruttoria, con la quale ha chiesto alla Prefettura di Roma “<corsivo>una breve relazione (eventualmente corredata da documentazione) in ordine alla presentazione e allo stato della domanda di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura di Roma (c.d. White List) presentata dalla New Tex S.r.l. in data 7 luglio 2021</corsivo>”.</h:div><h:div>Con motivi aggiunti depositati in data 5 e 6 ottobre 2022 la Cosa ha impugnato i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo, articolando, anche alla luce di sopravvenienze di fatto o di sopravvenuta conoscenza di ulteriori elementi, le seguenti censure:</h:div><h:div>I. Violazione e falsa applicazione di legge - Violazione art. 97 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 L. 241/1990 - Violazione del D.P.C.M. 18 aprile 2013 - Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta e dei chiarimenti di gara - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, incongruità, contraddittorietà disparità di trattamento, ingiustizia manifesta - Eccesso di potere per omessa o carente istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti. </h:div><h:div>II. Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta in ordine ai requisiti di partecipazione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti in ordine al possesso dei requisiti</h:div><h:div>III. Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta in ordine all’impianto - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti in ordine al possesso di un impianto entro i 50 km.</h:div><h:div>IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.</h:div><h:div>V. Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta in ordine in ordine alla disponibilità residua dell’impianto - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità incongruità contraddittorietà dispartita di trattamento ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.</h:div><h:div>VI. Violazione e falsa applicazione di legge - Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta in ordine al contenuto della offerta economica - Anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 95 - Incongruità dell’offerta relativamente ai costi della manodopera e alla sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95 comma 10 – Violazione delle prescrizioni in ordine al trattamento del personale e degli oneri della sicurezza aziendale - Eccesso di potere per omessa carente istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti.</h:div><h:div>VII. Violazione e falsa applicazione di legge – violazione dell’art. 22 della legge 241/90 relativamente all’accesso agli atti dato in forma parziale e reiterata – aggravamento del procedimento per la parte interessata – violazione delle regole del procedimento ai sensi dell’art. 97 Cost. – violazione di legge – violazione dell’art. 53 del dlgs 50/2016 e s.m.i. - difetto di istruttoria e motivazione.</h:div><h:div>Con tale ricorso la Co.S.A. si è dichiarata immediatamente disponibile a subentrare nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dello stipulando contratto.</h:div><h:div>Il 20 ottobre 2022, in risposta alla richiesta istruttoria formulata dal Collegio, l’Ufficio territoriale del Governo depositava la richiesta relazione, con la quale rappresentava quanto segue: “<corsivo>In data 12/07/2021 perveniva a quest’Ufficio, tramite pec, da parte della società NEW TEX S.R.L. nota rubricata “Modello di presentazione dell’istanza impresa organizzata in forma societaria o collettiva”, indirizzata alla “Struttura di Missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione post sisma nelle aree del centro Italia – art. 30 decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”, avente ad oggetto richiesta di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30, comma 6 del d.l. n. 189/2016 ed indicante, come tipologia di servizi, la “gestione e raccolta abiti” (all. 1), attività non rientrante nei settori individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii.; inoltre, l’istanza era sprovvista della necessaria dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi relativa al socio di maggioranza.  In data 05/07/2022 la NEW TEX S.R.L. inoltrava, tramite pec, regolare istanza di iscrizione in White List (all. 2), corredata della documentazione necessaria, a fronte della quale questo Ufficio provvedeva ad inserire la società nell’elenco dei “fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 159” istituito presso questa Prefettura.”.</corsivo></h:div><h:div>A seguito delle dette risultanze istruttorie (oggetto di autonoma impugnativa da parte di New Tex con autonomo ricorso iscritto al numero di RG 12884/2022) Ama adottava la determinazione n. 363/2022, con la quale revocava la determina di assegnazione n. 206/2022 disposta in favore del raggruppamento temporaneo New Tex /Imentex.</h:div><h:div>Il provvedimento di revoca risultava motivato con riferimento al fatto che la stazione appaltante, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, aveva preso atto del fatto “<corsivo>che al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla Procedura d’Asta, la New Tex S.r.l., capogruppo mandataria del Costituendo R.T.I. con la Imentex S.r.l., non era in possesso del sopra menzionato requisito richiesto, a pena di esclusione, al punto 7.1.a.12) del Disciplinare d’Asta</corsivo>”.</h:div><h:div>Il detto provvedimento di revoca, unitamente al punto 7.1.a.12 del Disciplinare d’Asta – ove interpretato nel senso di introdurre l’iscrizione alla white list come requisito di partecipazione, richiesto a pena di esclusione, e non come requisito di esecuzione –  veniva impugnato da New Tex con il ricorso RG n. 432/2023.</h:div><h:div>Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:</h:div><h:div>1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 52, della l. 190/2012. Violazione dell’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Erronea valutazione dell’iscrizione alla <corsivo>white list </corsivo>come requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione. Invalidità derivata.</h:div><h:div>2. Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Violazione dell’art. 21quinques della l. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.</h:div><h:div>Ama, costituita in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.</h:div><h:div>Medesime conclusioni rassegnava Co.S.A., pure costituita, che ha anche proposto un ricorso incidentale, con il quale ha censurato il medesimo provvedimento di revoca dell’aggiudicazione impugnato da New Tex, per non avere lo stesso preso in esame ulteriori vizi del provvedimento di assegnazione.</h:div><h:div>Il ricorso incidentale è affidato ai seguenti motivi di doglianza (rubricati a partire dal n. 4, essendo i primi tre motivi volti a ribadire le ragioni di infondatezza e inammissibilità del ricorso introduttivo proposto da New Tex):</h:div><h:div>IV. Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta in ordine ai requisiti di partecipazione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti in ordine al possesso dei requisiti;</h:div><h:div>V. Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta in ordine all’impianto - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti in ordine al possesso di un impianto entro i 50 km;</h:div><h:div>VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti. Violazione dell’art. 97 della Costituzione;</h:div><h:div>VII. Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta in ordine in ordine alla disponibilità residua dell’impianto - Eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza, illogicità, incongruità contraddittorietà dispartita di trattamento ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 97 della Costituzione;</h:div><h:div>VIII. Violazione e falsa applicazione di legge - Violazione e falsa applicazione del disciplinare d’asta in ordine al contenuto della offerta economica - Anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 95 – Incongruità dell’offerta relativamente ai costi della manodopera e alla sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95 comma 10 - Violazione delle prescrizioni in ordine al trattamento del personale e degli oneri della sicurezza aziendale - Eccesso di potere per omessa carente istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti;</h:div><h:div>IX. Violazione e falsa applicazione di legge – violazione dell’art. 22 della legge 241/90 relativamente all’accesso agli atti dato in forma parziale e reiterata – aggravamento del procedimento per la parte interessata - violazione delle regole del procedimento ai sensi dell’art. 97 Cost. – violazione di legge – violazione dell’art 53 del dlgs 50/2016 e s.m.i. - difetto di istruttoria e motivazione.</h:div><h:div>All’udienza odierna entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Preliminarmente il Collegio ritiene di disporre la ricorsi aventi numeri di R.G. 9484/2022 e 432/2023, attesa la connessione soggettiva e oggettiva tra gli stessi.</h:div><h:div>Per ragioni di economia processuale verrà esaminato per primo il ricorso introduttivo del giudizio avente n. R.G. 432/2023.</h:div><h:div>Con tale ricorso New Tex ha impugnato il provvedimento di revoca dell’assegnazione originariamente disposta in favore del raggruppamento del quale faceva parte, basato sull’accertata carenza originaria del requisito di partecipazione di cui al punto 7.1.a.12 del disciplinare d’asta (iscrizione nella white list), e la detta previsione di disciplinare, ove interpretata nel senso di richiedere come requisito di partecipazione, richiesto a pena di esclusione, e non come requisito per l’esecuzione del contratto di appalto, la dichiarazione attestante l’iscrizione nella white list (ossia l’iscrizione nell’apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso ogni Prefettura) o la presentazione dell’istanza di rinnovo, in caso di iscrizione con data superiore ai 12 (dodici) mesi.</h:div><h:div>La ricorrente lamenta, in sintesi, che:</h:div><h:div>- il requisito dell’iscrizione alla white list non può essere considerato un requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione, dovendo, per contro, essere correttamente inteso come un mero requisito per l’esecuzione della prestazione contrattuale (necessario, pertanto, per la sola stipulazione del contratto di appalto), come si desumerebbe dalla lettura congiunta dell’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2021 e dell’art. 83, comma 1, del d.lgs. 159/2011, e come sarebbe confermato dalla circolare n. 11001/119/20(8) del 23 marzo 2016 del Ministero dell’interno;</h:div><h:div>- essa ricorrente sarebbe in possesso del detto requisito di esecuzione, in virtù della recente iscrizione nella white list avvenuta data 5 luglio 2022;</h:div><h:div>- il punto 7.1.a.12 del disciplinare, che prevede il requisito dell’iscrizione nelle white list, a differenza di altre previsioni del medesimo disciplinare riferite a diversi requisiti, non prevede espressamente che la detta iscrizione sia richiesta “<corsivo>a pena di esclusione</corsivo>”, ciò che confermerebbe che l’iscrizione è mero requisito di esecuzione;</h:div><h:div>- l’iscrizione nel registro della Prefettura, attenendo esclusivamente alla moralità dell’operatore economico, non potrebbe rientrare tra i requisiti di idoneità professionale;</h:div><h:div>- ove poi il bando dovesse essere inteso nel senso di qualificare l’iscrizione nella white list quale requisito di partecipazione, la previsione sarebbe nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016;</h:div><h:div>- il provvedimento di revoca presenterebbe una motivazione carente in ordine alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 21<corsivo>quinques</corsivo> l. 241/1990;</h:div><h:div>- il provvedimento sarebbe poi assolutamente sproporzionato e incongruo, atteso che essa ricorrente aveva comunque presentato una prima richiesta di iscrizione in data 12 luglio 2021, confidando nella correttezza del modulo e della documentazione allegata;</h:div><h:div>- l’effetto espulsivo avrebbe potuto essere sospeso dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>La prospettazione non può essere condivisa.</h:div><h:div>E’ infatti assolutamente maggioritario l’orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio aderisce, che afferma “<corsivo>la pacifica vigenza del principio per il quale la disciplina delle white list introdotta dall’articolo 1, commi 52 e segg., della legge 6 novembre 2011, n. 190, fa tutt’uno con quella delle informative interdittive antimafia e la integra</corsivo>” (così Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2022 n. 10935, che richiama precedenti della medesima sezione, 3 aprile 2019, n. 2211 e 20 febbraio 2019, n. 1182).</h:div><h:div>Ne discende che il possesso dell'iscrizione alla white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nell’apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1 comma 53 della L.n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) costituisce motivo di esclusione dalla gara (cfr. Tar Cagliari, sez. II, 20 aprile 2022, n. 259 e Tar Piemonte, sez. I, 4 gennaio 2019, n. 19)</h:div><h:div>All’assimilazione dei due documenti antimafia (la comunicazione antimafia e l’informazione antimafia) non ai soli effetti interdittivi, ma anche con riferimento al fatto che entrambi costituiscono requisito soggettivo di partecipazione alle gare , non osta la circostanza che  l’articolo 80, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, richiami solo le informative “classiche”, dovendosi tener conto del disposto del comma 52 dell’articolo 1, l. n. 190/2012, da cui emerge chiaramente che la white list altro non è che una modalità particolare di effettuazione delle verifiche antimafia, prevista dalla legge in relazione a particolari settori, di modo che il richiamo alle informative prefettizie deve intendersi sempre riferito anche alla iscrizione a tali liste (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2022 n. 10935).</h:div><h:div>La rilevata assimilazione rende pure ragione del perché la qualificazione dell’iscrizione nella white list in termini di requisito di partecipazione non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83 del d.lgs. 190/2012 (cfr. Tar Cagliari, sez. II, 20 aprile 2022, n. 259).</h:div><h:div>Da quanto sopra esposto discende, infine, che l’iscrizione nel registro della Prefettura di cui all’art. 1, comma 53 dell’art. 1 della legge 190/2012, costituendo un requisito di ordine generale per la partecipazione alla gara, doveva essere posseduto con continuità dall’operatore economico fin dal momento della presentazione della domanda, per tutta la durata della procedura di assegnazione e nel corso della fase di esecuzione, senza soluzione di continuità.</h:div><h:div>Ne discende l’infondatezza di tutte le argomentazioni di parte volte a sostenere la qualificazione del requisito dell’iscrizione nella white list come mero requisito di esecuzione, atteso che, anche in assenza di previsione di bando, l’iscrizione sarebbe stata necessaria in ragione della natura dell’attività oggetto della procedura (Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2022 n. 10935).</h:div><h:div>A soli fini di completezza motivazionale, va comunque rilevato che la previsione di disciplinare impugnata era assolutamente inequivoca, atteso che al punto 7 del disciplinare (relativo a “<corsivo>documentazione richiesta e requisiti</corsivo>”) sotto la voce “Busta Amministrativa” si legge: “<corsivo>La Busta Amministrativa deve contenere, a pena l’esclusione dalla Procedura, i seguenti documenti: …. 7.1.a.12) dichiarazione, conforme a quella contenuta nel facsimile allegato sub 1 al presente Disciplinare, attestante l’iscrizione nella White List, ossia nell’apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso ogni Prefettura, o la presentazione dell’istanza di rinnovo, in caso di iscrizione con data superiore ai 12 (dodici) mesi, o della relativa domanda di iscrizione presso la competente Prefettura</corsivo>.”). </h:div><h:div>La chiara e non controvertibile portata della previsione era pure confermata dal facsimile di dichiarazione allegato sub 1 al disciplinare d’asta e dal chiarimento 3 reso in corso di gara da Ama ove si precisava “… <corsivo>che l’attività di stoccaggio (R13) è da intendersi ricompresa tra i servizi previsti alla lettera i-quater) dell’elenco delle attività per cui è possibile l’iscrizione nella White List, ovvero “servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”. Pertanto, non è consentita la partecipazione alla presente procedura in assenza di iscrizione o di presentazione dell’istanza di rinnovo, in caso di iscrizione con data superiore ai 12 (dodici) mesi, o di relativa domanda di iscrizione presso la competente Prefettura</corsivo>.”.</h:div><h:div>Del resto, come osservato da Ama e dalla controinteressata Co.S.A., New Tex stessa aveva considerato quello previsto dall’art. 7.1.a.12 del disciplinare d’asta un requisito di partecipazione, avendo la stessa allegato alla domanda di partecipazione alla procedura la dichiarazione di possesso del requisito ed avendo sostenuto, negli scritti difensivi depositati per resistere all’impugnativa di Co.S.A. avverso il provvedimento di assegnazione, di essere titolare del requisito al momento della presentazione della domanda.</h:div><h:div>Passando al provvedimento di revoca deve preliminarmente considerarsi in fatto, come, dalla copia depositata in atti della domanda di iscrizione alla white list presentata da New Tex in data 12 luglio 2021 emerge chiaramente come la ricorrente, sebbene abbia spedito la domanda a un indirizzo pec riferibile alla Prefettura di Roma, ha indirizzato la stessa alla “<corsivo>Struttura di Missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione post sisma nelle aree del centro Italia – art. 30 decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189</corsivo>”, richiedendo l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia “<corsivo>degli esecutori di cui all’art. 30, comma 6 del d.l. n. 189/2016</corsivo>”.</h:div><h:div>La domanda era dunque indirizzata a una specifica struttura di missione (e non alla Prefettura) e richiedeva l’iscrizione in un elenco diverso da quello di cui agli commi 52 e 53 del l. 190/2012.</h:div><h:div>La stessa, poi, indicava, alla voce “<corsivo>Servizi: specificare tipologia e importo</corsivo>” la “<corsivo>gestione e raccolta abiti</corsivo>”, attività non ricompresa in quelle tassativamente indicate nell’art. 1, comma 53 della legge 190/2012 (che menziona infatti le attività di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardianìa dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti, alla quale ultima, come evidenziato nel citato chiarimento 3 andava iscritta quella oggetto della procedura <corsivo>de qua</corsivo>).</h:div><h:div>Ne discende che la domanda di iscrizione, benché spedita alla Prefettura, non poteva in alcun modo essere qualificata o interpretata dall’amministrazione destinataria come una richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dei commi 52 e 53 della legge n. 190/2012, circostanza che, unitamente al fatto che la richiesta era stata formulata con riferimento a un’attività non rientrante tra quelle tassativamente indicate dalla norma primaria, depone nel senso che nessun onere di soccorso era configurabile in capo all’amministrazione destinataria della pec, neppure a seguito della richiesta di sollecito inviata in data 7 febbraio 2022 dal legale della New Tex, letteralmente riferita a una (mai inoltrata, alla luce di quanto sopra osservato) richiesta di iscrizione nelle white list.</h:div><h:div>La ricorrente, in ogni caso, aveva la possibilità, prima di presentare la domanda di partecipazione, di verificare l’esistenza e lo stato della domanda nell’elenco pubblicato sul portale della Prefettura di Roma, attivando, ove ne avesse ritenuto la necessità, eventuali tutele, anche giurisdizionali, ciò che non è in concreto avvenuto.</h:div><h:div>Acclarato il mancato possesso del requisito di partecipazione al momento di proposizione della domanda, e l’irrilevanza della successiva acquisizione dello stesso, va del pari respinta la censura con la quale la ricorrente lamenta la carenza motivazionale dell’atto di revoca per non avere lo stesso puntualmente individuato le ragioni di ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.</h:div><h:div>Come rilevato dalla stazione appaltate, e da questa documentalmente provato, a una prima nota di trasmissione alle parti, che riportava erroneamente il riferimento alla “<corsivo>revoca della Procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, quinques della Legge 241/1990 e ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016</corsivo>” è seguita una nuova comunicazione, che indicava correttamente come la determina n. 363/2023 avesse disposto la revoca della determina di assegnazione n. 206/2022 in favore del raggruppamento temporaneo costituito da New Tex e Imentex.</h:div><h:div>La qualificazione dell’atto, del resto, va fatta alla luce della sua oggettiva portata, e non dell’ “oggetto” indicato nella lettera di trasmissione, e, nella determina n. 363/2022 è inequivocamente indicato che Ama ha proceduto alla sola revoca dell’assegnazione per avere essa accertato che “<corsivo>al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla Procedura d’Asta, la New Tex S.r.l., capogruppo mandataria del Costituendo R.T.I. con la Imentex S.r.l., non era in possesso del sopra menzionato requisito richiesto, a pena di esclusione, al punto 7.1.a.12) del Disciplinare d’Asta.</corsivo>”.</h:div><h:div>La stazione appaltante ha in sostanza, preso atto, in tempo successivo all’assegnazione, della ricorrenza di un presupposto espulsivo del partecipante, ciò che, alla luce della doverosità dell’atto, esclude pure la ravvisabilità dei lamentati difetti di proporzionalità e di congruità.</h:div><h:div>Assolutamente inconferente è infine il richiamo ai commi 6 e 7 dell’art. 34 bis del d.lgs. 159/2011, relativo a ipotesi di controllo giudiziario delle aziende.</h:div><h:div>L’accertata legittimità della determinazione n. 363/2022 di revoca dell’assegnazione, oltre a importare il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio n. R.G. 432/2023, determina pure l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso del ricorso incidentale, proposto da Co.S.A. nel ricorso R.G. 432/2023 (e volto a conservare la determina di revoca dell’assegnazione) e del ricorso n. R.G. 9484/2022 e dei motivi aggiunti depositati nello stesso (volti ad ottenere l’annullamento dell’assegnazione).</h:div><h:div>Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede</h:div><h:div>riunisce i ricorsi R.G. n. 9484/2022 e n. 432/2023;</h:div><h:div>respinge il ricorso R.G. n. 432/2023 proposto da New Tex;</h:div><h:div>dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Co.S.A. nel ricorso R.G. n. 432/2023;</h:div><h:div>dichiara improcedibile il ricorso n. 9484/2022 e i motivi aggiunti allo stesso.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Roberta Cicchese</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>