<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220931820221206200501455" id="20220931820221206200501455" modello="4" modifica="09/12/2022 12:46:12" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="09318"/><fascicolo anno="2022" n="17497"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220931820221206200501455.xml</file><wordfile>20220931820221206200501455.docm</wordfile><ricorso NRG="202209318">202209318\202209318.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\605 Francesco Arzillo\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco arzillo</firma><data>07/12/2022 15:10:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Maria Verlengia</firma><data>06/12/2022 20:16:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/12/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Anna Maria Verlengia,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1. del provvedimento (Prot. Nr. P-To/L/N2020/1017102021) emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino il 23/02/2022, notificato al 4 datore di lavoro a mezzo r/a il 16/03/2022 di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020, dalla sig.ra-OMISSIS- in data 13/06/2020 in favore del sig.-OMISSIS-;</h:div><h:div>2. del decreto del Ministro dell’Interno 27/05/2020 “Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro” Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2020, n. 137, e in particolare l’art. 9 c. 2 nella parte in cui, disciplina le soglie di reddito del datore di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare restringe la nozione di nucleo familiare di fatto alla sola “famiglia anagrafica”;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9318 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Praticò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuta la competenza di questo Tar, non ravvisando ragioni per discostarsi da quanto argomentato dal Tar Piemonte con l’ordinanza n. -OMISSIS-</h:div><h:div>Rilevato che il diniego si fonda sul mancato cumulo del reddito della datrice di lavoro con quello del convivente in quanto la Prefettura ha ritenuto sussistere due nuclei familiari, benché si tratti di componenti di una coppia di fatto convivente ed iscritta alla anagrafe nella medesima abitazione;</h:div><h:div>che nel concetto di “famiglia anagrafica” ai sensi del vigente art. 4 dpr 223/1989, come modificato dall’art. 3 del d.lgs. 5/2017, rientrano anche le persone “legate da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora nello stesso comune”, locuzione che appare ricomprendere anche la coppia di fatto, come nel caso che riguarda l’odierna ricorrente;</h:div><h:div>che le disposizioni sono volte a garantire che il lavoratore irregolare possa essere congruamente retribuito e, in tal senso, i redditi cumulati da soggetti conviventi garantiscono la loro capienza;</h:div><h:div>che sulla garanzia offerta dal convivente del datore di lavoro non risulta che l’Amministrazione abbia compiuto accertamenti tali da escludere la sua partecipazione al carico di spese del nucleo di fatto;</h:div><h:div>che, di contro, il convivente capiente si è reso disponibile a subentrare nella domanda di emersione;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che l’art. 9 del dm 27 maggio 2020 non appare costituire ostacolo all’accoglimento della domanda di emersione in trattazione;</h:div><h:div>che alla luce delle predette osservazioni questo Tar ha accolto la misura cautelare disponendo il riesame con ordinanza n. -OMISSIS-rimasta inottemperata;</h:div><h:div>che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata;</h:div><h:div>che il ricorso appare fondato sotto il profilo dell’errata interpretazione di “famiglia anagrafica” ai fini della cumulabilità dei redditi, come anticipato con l’ordinanza cautelare citata;</h:div><h:div>che la previsione di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 27 maggio 2020, nel menzionare la famiglia anagrafica come quella composta da più soggetti conviventi, non costituisce ostacolo alla estensione anche alla condizione in cui versa l’attuale datrice di lavoro con il compagno convivente, ragione per la quale l’impugnativa di detto decreto presupposto appare inammissibile per difetto di interesse;</h:div><h:div>che il ricorso vada pertanto accolto, richiamando quanto anticipato in sede cautelare, e per l’effetto annullato il provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino il 23/02/2022, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti;</h:div><h:div>che le spese di lite possano essere compensate attesa la novità della questione trattata;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di emersione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/12/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Tonia Elisa Panetta</h:div><h:div>Anna Maria Verlengia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>